CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. FrancescoMaria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 07/2022 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 9754 - 15605 /201 6 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscrittial numero 9754 e al numero 15605 del ruolo generale dell’anno 2016, proposti, rispettivamente A) ricorso iscritto al n. 9754 del R.G. del 2016 da IACOBACCI Luigi(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D15 I062O) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoDaniela Miracolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A47 A782T ) ed in seno ad esso,con ricorsi successivi, da 01) BELLUCCI Antonio 02) BIANCHI Mara 03) BUCCETTI Marco 04) CATIZZONE Annarosa 05) D’ALESSANDRO Luciano 06) D’ELIA Massimo 07) D’ONOFRIO Mariagrazia 08) ELISEI Lina 09) FABBRI Simonetta 10) FILIPPO Sergio 11) [OSCURATO:PERSONA] Emanuela 12) LANZILLOTTO Elisabetta 13) LATINO [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoAntonio Aquilino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T14 H501M ) da 01) AGRESTI Adele 02) ALAGNA [OSCURATO:PERSONA] 03) ALDEGHI [OSCURATO:PERSONA] 04) ALDORASI Vincenzo 05) AMICO [OSCURATO:PERSONA]. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 34 06) ANDRIANI [OSCURATO:PERSONA] 07) ANGIOLUCCI Marco 08) Eredi di MARINI Stefano: ANSELMI Annarita e MARINI Enrico 09) ARISTODEMO Silvana 10) ARNOLD Massimo 11) ASCIOLLA Pietro 12) BALDI Silvano 13) BARBERA Adalberto 14) BARZOI [OSCURATO:PERSONA] 15) BEATRICE Alfonso 16) BELLESI Paolo 17) BELTRAMI Valerio 18) BERTI Luciano 19) BITONTI [OSCURATO:PERSONA] 20) [OSCURATO:PERSONA] Gustavo 21) BOLOGNANI Bruno 22) BORGNINO Alberto 23) BOTTERO Amedeo 24) BRACALONI Carlo 25) CALCINONI Orietta 26) CALVERI Massimo 27) CAMARLINGHI Giovanna 28) CAMOGLIANO Luisa 29) CANDELORO Alfonso 30) CANTILENA Edoardo 31) CAPUANO [OSCURATO:PERSONA] 32) CAPUANO Maurizio 33) CARLI [OSCURATO:PERSONA] 34) CASACCIA Riccardo 35) CASCONE Giuseppe 36) CATALANO Filomena 37) CECCHI Nicola 38) CECERE Mauro 39) CELESTINO Italia 40) CHIECO [OSCURATO:PERSONA] 41) CHIEFFI Stefano 42) COLOMBO [OSCURATO:PERSONA] 43) COLONNA Maria 44) COMANDINI Danilo 45) COMITO [OSCURATO:PERSONA] 46) COPPOLA Paola 47) D’ULIZIA Massimo 48) [OSCURATO:PERSONA] Marina 49) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 50) [OSCURATO:PERSONA] Paola 51) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe 52) [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando 53) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 34 54) [OSCURATO:PERSONA] Renato 55) [OSCURATO:PERSONA] Marco 56) [OSCURATO:PERSONA] Laura 57) Eredi di [OSCURATO:PERSONA] Susanna: BEATRICE Alfonso, Giuseppe e Gioialivia 58) DERVISHI Alessandro 59) DESIATO Roberto 60) [OSCURATO:PERSONA] Pierfrancesco 61) Eredi di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo: CIMINO Filome- na, [OSCURATO:PERSONA] Maria, Rossella e Camillo 62) DIOGUARDI [OSCURATO:PERSONA] 63) DRAGONE Patrizia 64) DURANTE Cosimo 65) DURANTE [OSCURATO:PERSONA] 66) FABBRI Marina 67) FENU Gianfranco 68) FERRARI Giacomo 69) FILIPPINI [OSCURATO:PERSONA] 70) FIORILLO Francesca 71) FLORIS Carmela 72) FLORIS [OSCURATO:PERSONA] 73) FORNI Franca 74) FRANZINI Giorgio 75) FRATI Elena 76) FREDIANI Bruno 77) GALARDO Patrizia 78) GANDOLFO Marilina 79) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80) GENTILE Luigi 81) GIALDINI Donatella 82) GIANCANA Benedetta 83) GIANNELLI Alessandra 84) GIGLI Renato 85) GIORDANO Arcangelo 86) GIORGINO Francesco 87) GIURATO Rosario 88) GRECO Laura 89) GRUTTADAURIA Gianfranco 90) GUARINI [OSCURATO:PERSONA] 91) IACOBONE Pompeo 92) IANNUCCI Claudio 93) IBBA Sergio 94) IERVOLINO Vincenzo 95) INGEGNO Giuseppina 96) INTINA Roberto 97) IORIO Enrico 98) KHORSANDI Shahram 99) KROPP Massimiliano 100) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 34 101) [OSCURATO:PERSONA] Diego 102) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 103) LANDI Grazia 104) LAPIRA Giuseppe 105) LAURO [OSCURATO:PERSONA] 106) LENTI [OSCURATO:PERSONA] 107) LEPIDI Sandro 108) LESTUZZI Chiara 109) LISBINO Maria 110) [OSCURATO:PERSONA] Walter 111) LOMBARDI Maurizio rappresentati e difesi, in virtù di procureallegate in calce al ri- corso, dall’avvocatoMarco Tortorella (C.F.: non dichiarato ) e da CELLUCCI Fulvio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A26 C632G) rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R04 C632C) B) ricorso iscritto al n. 15605 del R.G. del 2016 da 01) BARRESI Giorgio 02) BIANCO P atrizia 03) CASTELLANO Gennaro 04) CHIRILLO Fabio 05) COLANGELO Ettore 06) DANIELE Carmela 07) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 08) FEDELE Silvio 09) GIOVANNELLI Carlo 10) LAGHEZZA Domenico 11) LANATA [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù di procureallegate in calce al ri- corso, dall’avvocatoMarco Tortorella (C.F.: non dichiarato ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 34 -controricorrenti avverso i ricorsi con capofila Bel- lucci e Agresti –depositanti atti di costituzione ri- guardo agli altri ricorsi- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- man. 3274/2015, pubblicata in data 28 maggio 201 5 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del7 luglio 2022 da l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la prescrizione, ha accolto solo le do- mande di alcuni degli attori (precisamente quelle di: [OSCURATO:PERSONA]- ria Colombo; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Fi- lomena Catalano; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Giusep- pina Ingegno; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], per un solo corso) e ha condannato la Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri apagare, in favore di ciascu- no di essi,l’importo di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza di corso, oltre interessi legali dalla data della domanda, riget- tando invece le altre domande. Avverso tale decisione ricorrono, con cinque successivi distinti ricorsi, i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, e segnata- mente: 1) [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 34 iscritto al n. 9754 del R.G. dell’anno 2016); 2) [OSCURATO:PERSONA]- ci ed altri 12, sulla base di sei motivi; 2a) [OSCURATO:PERSONA] ed al- tri 110, sulla base di cinque motivi; 2b) [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo (ricorsi successivi iscritti al n. 9754 del R.G. dell’anno 2016); 3) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 10, sulla base di cinque motivi (ricorso iscritto al n. 15605 del R.G. dell’anno 2016). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno depositato mero atto di costituzione, finalizzato alla partecipa- zione alla eventuale discussione orale, in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] nonché diGiorgio Barresi ed altri,mentre hanno resistito con controricorso agli altri due ri- corsi (quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] ed altri). È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. , per l’adunanza del 31 ottobre 2019, in vista della quale hanno depositato memo- ria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. i ricorrenti difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. All’esito di riconvocazione dopo la camera di consiglio, il Colle- gio, con ordinanza interlocutoria n. 7927 del 2020, ha dispo- sto la riunione dei ricorsi e rinviato la trattazione a nuovo ruo- lo, in attesa della pronuncia, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, in ordine ad una questione rilevante ai fini della decisione. La trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adu- nanza ed in vista di essa, per la quale il P.G. non ha deposita- to conclusioni, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. tutti i ricorrenti. Ragioni della decisione 1. È già stata disposta la riunione di tutti i ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti av- Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 34 verso la medesima sentenza, con l’ordinanza interlocutoria n. 7927 del 20 aprile 2020. 2. È opportuno preliminarmente chiarire i principi di diritto applicabili alla fattispecie, con riguardo al diritto al risarcimen- to ed alla legittimazione passiva. 2.1 L a Corte di Giustizia della Unione Europea, a seguito di rinvii pregiudizial i delle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha fornito l’interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della presente controversia e, precisamente, dell’art. 2 para- grafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha stabilito: a) che « qual- siasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto»; b) che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino all a conclu- sione della formazione stessa». Con la sentenza 3 marzo 2022, C - 590/20, ha poi precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devo- no essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 34 formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». Di conseguenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dap- prima affermato (a seguito della prima decisione della CGUE) che « il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle di- rettive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 feb- braio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in fa- vore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gen- naio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la man- cata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 –01) esuccessivamente chiarito (recentemente, a seguito della se- conda decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982- 1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla con- clusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 34 specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, op- pure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (Cass., Sez. U , Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, che al momento non risulta massimata). È stato, altresì, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1982, in un anno ac- cademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 l’importo risarcitorio spet- tante per il primo anno di corso (e commisurato a quanto indi- cato dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha avallato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione dell’anno del corso frequentata dal gennaio 1983, mentre l’importo risarcitorio, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente, qualora si accerti che la fre- quenza del primo anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati) nel 1982 si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983. 2.2 Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva, la Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato in relazione alle azioni dei medici specializzandi, che vantano un diritto al risarcimento del danno per la manca- ta attuazione delle direttive comunitarie direttamente nei con- fronti dello Stato(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6029 del 25/03/2015, Rv. 634892 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 765 del 19/01/2016, Rv. 638326 –01; Sez. U , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -01). Essendo stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri,articola- zione dello Stato passivamente legittimata, sin dall’origine Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 34 evocata in giudizio (anche se unitamente agli altri ministeri, non legittimati), era l’unica nei confronti del quale andava emessa la condanna, come correttamente avvenuto. D’altra parte, in ragione della personalità giuridica unitaria dello Stato, soggetto cui sono certamente riferibili le obbliga- zioni accertate in giudizio, non sussiste un concreto interesse dei ricorrenti ad ottenere la condanna di una e/o di altra sua articolazione, restando comunque fermo ed unico il soggetto debitore. Tanto premesso, si procede di seguito all’esame dei singoli ri- corsi. 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di omessa od insufficiente motivazioneex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. in combinato disposto con l’ art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.ed art. 24 Costituzione». Il motivo è infondato. Premesso che il vizio di omessa o insufficiente motivazione non è deducibile quale motivo di ricorso per cassazione, in ba- se alla formulazione vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (applicabile alla fattispecie in ragione della data di pub- blicazione della sentenza impugnata), per quanto riguarda la dedotta assenza e/o apparenza della motivazione, si osserva che la corte di appello ha affermato che l’indennizzo per la mancata percezione della remunerazione imposta dalle diret- tive europee spetterebbe ai soli medici iscritti a corsi di spe- cializzazione iniziati successivamente al 31 dicembre 1982 ed ha di conseguenza rigettato le domande dei medici che non avevano documentato di essersi iscritti a corsi di specializza- zione iniziati dopo tale data, e/o che comunque non avevano documentato in modo idoneo l’anno di iscrizione, la frequenza del corso ed il conseguimento del diploma (tra i quali è espressamente menzionato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a pag. 20 Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 34 della sentenza), ritenendo non sufficiente a tale ultimo fine la produzione di certificazioni sostitutive dell’atto di notorietà o, in generale, autocertificazioni, in mancanza di “documentazio- ne universitaria”. Lo stesso Iacobacci afferma, del resto, di averededotto la fre- quenza di un corso di specializzazione iniziato nell’anno acca- demico 1984/85 e di avere prodotto a sostegno, tra l’altro, di- chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La sua domanda è stata, quindi, evidentemente rigettata per difetto di prova in relazione all’anno di iscrizione, alla frequen- za del corso ed al conseguimento del diploma, e la relativa statuizione è certamente sostenuta da una motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (a prescindere dalla sua correttezza sul piano giuridico). 3.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 ) , c.p.c. in combinato disposto con l’ art. 115 c.p.c. ed art. 167 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazio- ne di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 ) , c.p.c. in combinato disposto con l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed art.115 c.p.c.». Il secondo ed il terzo motivo sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. Il ricorrente sostiene di avere specificamente dedotto, nell’atto introduttivo della controversia, di essersi iscritto ad un corso di specializzazione in data successiva al 1983 (precisamente nell’anno accademico 1984/85), di averlo regolarmente fre- quentato e di avere conseguito il relativo diploma. Fa inoltre presente di avere prodotto anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a sostegno di tali allegazioni. Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 34 Sebbene le indicate allegazioni, contenute sia nell’atto intro- duttivo che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non fossero state oggetto di specifiche contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, la corte di appello avrebbe ugualmente ritenuto necessaria la prova documentale dei re- lativi fatti. Orbene, per quanto attiene alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, è applicabile nella specie il prin- cipio di diritto, già espresso da questa Corte, secondo il quale «in ipotesi di controversia instaurata, vigente l’art. 167 c.p.c. come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, da medici specializzatisi anteriormente all’anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l’amministrazione convenuta, dell’obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti ad- dotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicché la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescri- zione comporta che, una volta disattesa quest’ultima, tali pre- supposti devono ritenersi provati»(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinan- za n. 20870 del 11/09/2013, Rv. 627761 -01). La decisione impugnata non è conforme a tale principio di di- ritto, in quanto in essa si afferma la necessità di una prova documentale (e, in particolare, di una certificazione rilasciata dall’università) degli anni di iscrizione e frequenza e del con- seguimento del diploma per tutti i medici attori, anche a pre- scindere dalla eventuale mancata contestazione, da parte del- le amministrazioni convenute, dei suddetti fatti, pur se specifi- camente allegati nell’atto introduttivo e/o nei successivi atti difensivi; le stesse dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà prodotte dagli attori, alle quali non può riconoscersi efficacia probatoria in sé, possono e devono peraltro essere valutate Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 34 quanto meno alla stregua di specifiche allegazioni dei fatti in esse attestati, se tempestivamente depositate (cfr., in propo- sito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014 , Rv. 630997 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018 , Rv. 648916 – 01). È opportuno precisare, sul punto, che il presente giudizio risulta avere avuto inizio in epoca anteriore alla modificazione apportata all’art. 115 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009 (con la formale introduzione del principio di “non contestazione”), ma, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche anteriormente a tale innovazione normativa sus- sisteva l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento del- la propria domanda, da ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si fosse limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 , Rv. 659902 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 19896 del 06/10/2015 , Rv. 637316 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 , Rv. 642939 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 40756del 20/12/2021, Rv. 663578 – 01) Sussiste, dunque, la dedotta violazione di legge. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la effettiva necessi- tà della prova documentale dei suddetti fatti, in base ai princi- pi di diritto sopra espressi, tenuto conto, in particolare, della mancanza di specifiche contestazioni in relazione alle allega- zioni di essi contenute negli atti difensivi di parte attrice. 4.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri (avvocato [OSCURATO:PERSONA] lino) 4.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli articoli 13, 14 e 16 Direttiva 82/76, 11 L. 370/99». Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 34 Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 101, secondo comma, Cost.». Con il quarto motivo si denunzia « Omessa e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di asserito mancato as- solvimento dell’onere probatorio». I primi due motivi del ricorso in esame ed il quarto sono logi- camente connessi e possono essere quindi esaminati congiun- tamente. Essi hanno ad oggetto la prova dell’anno di iscrizione e di quelli di frequenza dei corsi di specializzazione ed il consegui- mento dei relativi diplomi da parte di ciascuno dei medici atto- ri, in relazione al riconoscimento del rispettivo diritto a perce- pire l’adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee di cui si lamenta la mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano. Secondo i ricorrenti, poiché i fatti posti a fondamento delle lo- ro domande (segnatamente: gli anni di iscrizione e frequenza dei corsi di specializzazione ed il conseguimento del relativo diploma) erano stati specificamente allegati già con l’atto in- troduttivo, oltre che, almeno in parte, confermati nelle loro di- fese e comunque attestati mediante le autocertificazioni pro- dotte, senza che le amministrazioni convenute avessero in proposito avanzato specifiche contestazioni, detti fatti non ne- cessitavano di alcuna prova, e tanto meno poteva ritenersi a tal fine valutabile esclusivamente la prova documentale costi- tuita da certificazioni rilasciate dall’università, come sostan- zialmente affermato dalla corte di appello. Si sostiene inoltre che il diritto al risarcimento spetterebbe an- che per i corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1983. Le censure sono fondate, per quanto di ragione. In primo luogo, infatti, per quanto attiene al diritto al risarci- mento, esso spetta anche ai medici che hanno iniziato il corso Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 15 di 34 di specializzazione anteriormente al 1983, sia pure limitata- mente alla frazione di esso che abbia effettivamente avuto luogo dopo il 1° gennaio 1983, come si è chiarito nelle pre- messe in diritto. Per quanto poi attiene alla prova dei fatti costitutivi del diritto in questione, sono applicabili i principi già enunciati per il ri- corso di [OSCURATO:PERSONA]. Per le medesime ragioni esposte con riguardo a tale ricorso, la decisione impugnata deve, quindi, ritenersi emessa in violazione dell’art. 115 c.p.c.. Essa va, pertanto, cassata in relazione (con assorbimento delle ulteriori censure riguardanti la sussistenza di una adeguata motivazio- ne in ordine alle questioni in esame), affinché, in sede di rin- vio, sia nuovamente valutata la effettiva necessità della prova documentale dei suddetti fatti, in base ai principi di diritto ri- chiamati, tenuto conto, in particolare, della mancanza di spe- cifichecontestazioni in relazione alle allegazioni di essi conte- nute negli atti difensivi di ciascuna parte attrice. Naturalmente, per i ricorrenti che hanno iniziato il corso di specializzazione in anni anteriori al 1983, il risarcimento potrà essere riconosciuto solo in relazione alla frazione di esso og- getto di frequenza successiva al 1° gennaio 1983, come me- glio precisato nelle premesse in diritto. La difesa delle amministrazioni convenute ha dedotto, nel con- troricorso, che per taluni medici il diritto al risarcimento an- drebbe escluso in ragione della natura del corso di specializza- zione frequentato, non ricompreso tra quelli previsti dalle di- rettive europee. La questione, non essendo stata oggetto di ricorso incidentale, non può essere esaminata nella presente sede. Essa potrà eventualmente essere presa in esame, in sede di rinvio, ove non preclusa dalla mancata contestazione degli specifici fatti allegati in proposito dai ricorrenti, da partedella difesa eraria- le. Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 16 di 34 4.2 Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa ap- plicazionedel combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c.ed il relativo profilo di omessa motivazione». Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame riguar- dano il riconoscimento delle voci di danno diverse da quella relativa alla mancata remunerazione (precisamente, si fa rife- rimento al «mancato riconoscimento del titolo e punteggio»). Il motivo sembra in realtà riguardare, almeno direttamente, la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda è stata accolta in rela- zione a due corsi di specializzazione, in quanto per gli altri ri- correnti il rigetto è stato integrale, essendo stato escluso in radice il loro diritto ad ottenere i benefici previsti dalle diretti- ve europee per difetto di prova dei relativi presupposti (di conseguenza, non si è neanche posta la questione relativa agli indicati pregiudizi ulteriori). Dette censure sono, comunque, inammissibili. Non risulta, infatti, specificamente indicato nel ricorso se edin quali atti del giudizio di merito sarebbe stato allegato il danno in concreto subito dagli attori sotto i profili richiamati, in man- canza del quale va certamente esclusa la possibilità del rico- noscimento di un danno ulteriore rispetto a quello compensato con il riconoscimento degli importi previsti dalla legge n. 370 del 1999 (cfr. sul punto, specificamente, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015 , Rv. 636004 – 01 : « i n tema di diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, l’applicazione del solo parametro di cui all’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunita- ria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circo- Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 17 di 34 stanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiti- camente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie»; cfr. altresì, in generale, sulla necessità di allegazione e prova, in caso di richiesta di danni da perdita di chance, di un pregiudi- zio concreto derivante dalla perdita di concrete possibilità di lavoro: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11353 del 11/05/2010, Rv. 613000 -01). 4.3Con il quinto motivo si denunzia « V iolazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 2041 e 2042 c.c. ». Il motivo è infondato. In primo luogo va chiarito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei a indurre a rimeditare), in base alle direttive europee che pre- vedono una adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria – direttive non applicabili pri- ma del loro recepimento nell’ordinamento interno – non può configurarsi un indebito arricchimento delle università presso le quali i medici specializzandi hanno svolto la loro attività e, tanto meno, dello Stato (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9842 del 06/07/2002, Rv. 555587 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6427 del 11/03/2008, Rv. 602055 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del09/01/2014, Rv. 629469 – 01) . D’altro canto, è evidente che i medici iscritti che hanno fre- quentato corsi di specializzazione negli anni accademic i 1983 e seguenti sono titolari dell’azione di responsabilità contrat- tuale “ex lege” contro lo Stato per l’inadempimento dell’obbligazione di attuazione delle direttive e , quindi , non possono agire con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest’ultima, mentre per quelli che hanno frequentato corsi di specializzazione anteriormente al 1983, le prestazioni svolte trovano comunque causa nel rap- porto instaurato con l’università per la frequenza della scuola, Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 18 di 34 il che esclude la sussistenza di un ingiustificato arricchimento di quest’ultima. Va comunque rilevato, in primo luogo, che la corte territoriale, per i ricorrenti la cui domanda è stata respinta, ha ritenuto non sufficientemente provata l’iscrizione e la frequenza dei corsi e, dall’altra parte, che non è neanche specificamente chiarito in che termini sarebbero stati allegati, nel corso del giudizio di merito, i fatti che costituirebbero un arricchimento dello Stato Italiano o dei Ministeri convenuti, il che comporta comunque l’inammissibilità della censura per difetto di specifi- cità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Inoltre, pare opportuno osservare che, se anche potesse rite- nersi configurabile un ingiustificato arricchimento in virtù delle prestazioni svolte dai medici specializzandi nel corso della fre- quenza dei relativi corsi, di questo arricchimento sembrerebbe al limite potere avere beneficiato l’Università, che è l’ente che ha concretamente goduto delle suddette prestazioni (e contro il quale nella specie non risultano proposte domande), non certo lo Stato in quanto tale, né, tanto meno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero i singoli Ministeri convenuti. Anche sotto questo profilo sussiste un difetto di specificità del ricorso, in quanto sul punto dell’effettivo e concreto arricchi- mento, nonché dell’ente che ne avrebbe beneficiato, nulla è argomentato dai ricorrenti, i quali neanche richiamano in det- taglio il contenuto delle eventuali difese svolte in proposito nel giudizio di merito. 4.4Con il sesto motivo si denunzia « Omessa e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di liquidazione del danno in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è solo parzialmente fondato. Si deduce difetto di motivazione in relazione al rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad uno dei tre corsi di spe- cializzazione che assume di avere frequentato e si contesta la Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 19 di 34 liquidazione dell’indennizzo per gli altri due corsi, in relazione ai quali la domanda è stata accolta. 4.4.1 Nella deci sione impugnata è stato riconosciuto alla Gi- rardi l’indennizzo in relazione a due dei tre corsi di specializza- zione che la stessa assume di aver frequentato (precisamente quelli in otorinolaringoiatria e odontostomatologia). Per l’ulteriore corso di specializzazione (in chirurgia maxillo- facciale), le ragioni dell’esclusione si deducono dalla motiva- zione della decisione impugnata e sono ricollegabili al fatto che, in relazione a tale corso, non sarebbe stata documentata una data di immatricolazione e frequenza successiva al 1982 (in realtà, la stessa ricorrente deduce che il corso in oggetto avrebbe avuto inizio nel 1980). Dunque, anche per il corso di specializzazione in esame val- gono le considerazioni già svolte, sia con riguardo alla all’effettiva necessità della prova documentale della data di immatricolazione e di frequenza, dovendosi in proposito tener conto della mancanza di specifiche contestazioni in relazione alle allegazioni contenute negli atti difensivi dell’attrice , ai sensi dell’art. 115 c.p.c.,sia con riguardo all’eventuale diritto all’indennizzo, spettante anche per i corsi iniziati prima del 1982, ma comunque da limitarsi al periodo di frequenza suc- cessivo al 1°gennaio 1983, in conformità ai principi di diritto in precedenza richiamati. 4.4.2Per quanto, invece, attiene all’importo da liquidarsi a ti- tolo risarcitorio per la frequenza dei corsi da remunerare, la decisione impugnata è pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi tali daindurre e rimeditare) secondo il quale «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici fre- quentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore –dettando l’art. Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 20 di 34 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proce- duto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggetti- vo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantifi- cazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione moneta- ria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata at- tuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le re- gole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudizia- le» (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 , Rv. 621205; conformi, tra le tante:Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Se z. 6 - 3 , Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 -01). Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per lamancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempi- mento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di colo- ro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 21 di 34 l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del perio- do precedente» ( Cass., Sez. U , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02) . In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella mi- sura dell’importo previsto dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella delcompenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che «la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpre- tativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto ri- messo al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sussistano i presupposti per rimettere la questione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sotto tale ultimo profilo la censure sono dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,n. 1, c.p.c.. 5.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri (avvocato [OSCURATO:PERSONA] la) 5.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di ri- sarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo rece- pimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sen- tenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (pro- cedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3,10 e 97Cost.; dell’art. 6 del D ecreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’ art. 11 della L. 370/99; nonché degli artt. 2697, 2699, 2700, 2714, 2721, Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 22 di 34 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.e degli artt. 112, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356, c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pronuncia in ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivoin relazione ai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di diretti- ve comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giu- stizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99;nonché degli artt.2697, 2699, 2700, 2714, 2721, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.e degli artt. 75, 81, 99, 100 , 112, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356, c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., violazione e/o fa lsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pro- nuncia in ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto deci- sivoin relazione ai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applicazio- ne delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di diretti- ve comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giu- stizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99; violazione Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 23 di 34 e/ofalsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pronuncia in ul- trapetizione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivoin rela- zioneai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso in esame so- no connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamen- te. Essi sono fondati, per quanto di ragione. Anche in questo caso viene dedotto che i ricorrenti avevano specificamente allegato i fatti posti a fondamento delle loro domande (in particolare: anni di iscrizione e frequenza dei corsi di specializzazione e conseguimento del relativo diploma) già nell’atto introduttivo e, per quanto riguarda l’anno di con- seguimento del diploma, tali fatti erano anche sostenuti da autocertificazioni; non avendo essi costituito oggetto di speci- fiche contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, non necessitavano di alcuna prova; tanto meno, poteva rite- nersi a tal fine valutabile esclusivamente la prova documenta- le costituita da certificazione rilasciata dall’università, come sostanzialmente affermato dalla corte di appello. Anche in questo caso si sostiene, inoltre, che il diritto al risar- cimento spetterebbe anche per i corsi di specializzazione ini- ziati anteriormente al 1983. Anche queste censure sono fondate, per quanto di ragione, secondo e nei limiti di quanto già esposto in relazione alle analoghe censure dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Anche in questo caso, la decisione impugnata deve, quindi, ri- tenersi emessa in violazione dell’art. 115 c.p.c. e, comunque, del principio di non contestazione (valido, come già precisato, anche per i giudizi iniziati anteriormente al 2009), onde essa va cassata in relazione, affinché, in sede di rinvio, sia nuova- mente valutata la effettiva necessità della prova documentale Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 24 di 34 dei suddetti fatti, in base ai principi di diritto richiamati, tenu- to conto, in particolare, della mancanza di specifichecontesta- zioni in relazione alle allegazioni di essi contenute negli atti di- fensivi di ciascuna parte attrice. Naturalmente, per i ricorrenti che hanno iniziato un corso di specializzazione nel 1982 o in anni precedenti, il risarcimento potrà essere riconosciuto solo in relazione alla frazione di esso oggetto di frequenza dal 1° gennaio 1983 in poi, come meglio precisato nelle premesse in diritto, mentre potrà essere rico- nosciuto integralmente per i ricorrenti che abbiano iniziato i rispettivi corsi di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 Anche in questo caso, la difesa delle amministrazioni convenu- te ha dedotto, nel controricorso, che per taluni medici il diritto al risarcimento andrebbe escluso in ragione della natura del corso di specializzazione frequentato, non ricompreso tra quelli previsti dalle direttive europee. Sul punto va ribadito: che la questione, non essendo stata oggetto di ricorso incidentale, non può essere esaminata nella presente sede; che essa potrà essere presa in esame, in sede di rinvio, ove non preclusa dalla mancata contestazione degli specifici fatti allegati in proposito dai ricorrenti, da partedella difesa erariale. La difesa erariale sostiene, altresì, che alcuni medici avrebbe- ro esercitato la medesima azione in altri giudizi e vi sarebbe pertanto litispendenza, ma nulla viene documentato sul pun- to; in ogni caso, sarebbe stato necessario dedurre la questio- ne mediante impugnazione incidentale. 5.2Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e falsa appli- cazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di di- rettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C- 131/97) Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 25 di 34 e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3,10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99– Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/19 98 n. 974/98 , (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, in- sufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquida- zione del dannoin relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il quinto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omes- sa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di li- quidazione del danno in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.». Il quarto ed il quinto motivo –che hanno entrambi ad oggetto l’importo liquidato dalla corte di appello a titolo risarcitorio in favore dei medici cui è stato riconosciuto il relativo diritto, ri- spettivamente in relazione alla sorta capitale ed agli accessori –sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Valgono in proposito le considerazioni espresse in relazione al sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Sotto il profilo in esamela decisione impugnata è, infatti, pie- namente conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi tali da indurre e rimeditare) secondo il quale «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tem- pestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di spe- cializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 26 di 34 di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive –ab- bia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcito- rio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di ta- le esatta determinazione monetaria, alla precedente obbliga- zione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, ri- spetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 c.c. – gli interessi lega li possono essere ricono- sciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla no- tificazione della domanda giudiziale»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 , Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Se z. 6 - 3, Sentenzan. 1157 del 17/01/2013 , Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015 , Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641del 24/01/2020, Rv. 656556 - 01 ). . Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempi- mento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di colo- ro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 27 di 34 regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del perio- do precedente» ( Cass., Sez. U , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02) . In t ale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella mi- sura dell’importo previsto dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella delcompenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che «la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpre- tativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto ri- messo al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sussistano i presupposti per rimettere la questione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’esame del motivo di ricorso (come anticipato) non offre elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Né tali elementi emergono dalla memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., ove si richiamano le conclusioni dei funzionari della Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione dell’estensione della remunera- zione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializza- zione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202, già richia- mata). Si legge in tali osservazioni(prodotte dal difensore dei ricorrenti nell’ambito di un diverso procedimento chiamato in questa stessa adunanza camerale) che l’inciso finale « non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per riva- lutazione monetaria» dell’art. 11, comma 1,della l egge n. 370 Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 28 di 34 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie. Non è inutile evidenziare l’eccentricità del rilievo, che proviene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, rispetto all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant’è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa. La disposizione, che fissa per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di £. 13.000.000, ri- guarda i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicatodel giudice amministrativo e si spiega alla luce, per l’appunto , della presenza del giudicato, la cui intan- gibilità sarebbe stata violata dalla previsione legislativa di ul- teriori componenti del debito di valore. Per i medici non ri- compresi nella disposizione in questione, come si è detto so- pra, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata at- tuazione delle direttive si è sostituita l’aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l’ammontare del risarcimento. Come ri- marcato, infatti , da Cass. n. 1917 del 2012, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Brasserie du Pecheur ebbe a preci- sare che «in mancanza di norme comunitarie in materia di ri- sarcimento del danno da inadempimento di direttive non self- executing, spetta all'ordinamento giuridico di interno di cia- scuno stato membro fissare i criteri che consentono di deter- minare l’entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano re- clami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento». Dalla aestimatiolegi- slativa è derivata un’obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione, contempla la risarcibilità del Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 29 di 34 maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, al- le condizioni previste dall’art. 1224 c.c.. 6.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedell’art. 47, n. 3, DPR n. 445/2000». Il ricorso è fondato. Anche in questo caso viene dedotto che i fatti posti a fonda- mento della domanda (in particolare: anni di iscrizione e fre- quenza dei corsi di specializzazione e conseguimento del rela- tivo diploma) erano stati specificamente allegati nell’atto in- troduttivo, che le allegazioni erano sostenute da autocertifica- zione e che, non avendo costituito talifatti oggetto di specifi- che contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, essi non necessitavano di alcuna prova. Anche queste censure sono fondate, per quanto di ragione, come già esposto in relazione alle analoghe censure di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e di [OSCURATO:PERSONA]- sti ed altri, onde anche in questo caso la decisione impugnata deve ritenersi emessa in violazione dell’art. 115 c.p.c. (e, co- munque, del principio di non contestazione) e va pertanto cassata in relazione, affinché, in sede di rinvio, sia nuovamen- te valutata la effettiva necessità della prova documentale dei suddetti fatti, in base ai principi di diritto richiamati, tenuto conto, in particolare, della mancanza di specifiche contesta- zioni in relazione alle allegazioni di essi contenute negli atti di- fensivi della parte attrice. 7.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarci- mento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimen- to di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trat- tato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle senten- ze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (proce- Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 30 di 34 dimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del D ecreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’ art. 11 della L. 370/99; nonché degli artt. 2697, 2699, 2700, 2714, 2721, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c. e degli artt. 112, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356, c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pronuncia in ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivoin relazione ai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di diretti- ve comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giu- stizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99;nonché degli artt.2697, 2699, 2700, 2714, 2721, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.e degli artt. 75, 81, 99, 100 , 112, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356, c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., violazione e/o fa lsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pro- nuncia in ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto deci- sivoin relazione ai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applicazio- ne delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di diretti- ve comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di [OSCURATO:PERSONA]. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 31 di 34 stizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99; violazione e/ofalsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per pronuncia in ul- trapetizione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivoin rela- zioneai nn. 3 , 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di diretti- ve comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giu- stizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. ; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 19 91 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della L. 370/99– Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 , (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, in- sufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquida- zione del dannoin relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. ». Con il quinto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omes- sa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di li- quidazione del danno in relazione a i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.». Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri ha contenuto identico a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 32 di 34 Per le medesime ragioni espresse in relazione a quest’ultimo (cui si fa rinvio, anche con riguardo a quanto argomentato nella memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.), i primi tre motivi sono dunque fon- dati, mentre il quarto e il quinto motivo sono infondati. Naturalmente, anche in questo caso, per i ricorrenti che hanno iniziato il corso di specializzazione in data anteriore al 1983 il risarcimento potrà essere riconosciuto solo in relazione alla frazione di esso oggetto di frequenza successiva al 1° gennaio 1983 in poi, come meglio precisato nelle premesse in diritto. Il ricorso non può peraltro essere accolto per FEDELE Silvio, che ha dedotto di essersi iscritto al proprio corso di specializ- zazione (in Medicina dello sport: cfr. pag. 6 del ricorso) nell’anno 1993 . In considerazione del l’ indicato anno di iscri- zione, il corso di specializzazione era infatti soggetto alle di- sposizionidi cui al decreto legislativo n. 257 del 1991 , il quale prevedeva una borsa di studio, costituente adeguata remune- razione per le attività svolte, onde non spett a allo specializ- zando alcun altro compenso. 8.Conclusioni e regolamento delle spese In conclusione: è integralmente rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; gli altri ricorsi sono accolti, per quanto di ragione, esclusivamente nei limiti di quanto fin qui chiarito (segnata- mente, sono accolti: il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo, il quarto e, parzialmente, il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri; il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed al- tri; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, esclusa la posi- zione di [OSCURATO:PERSONA]); la sentenza impugnata è cassata in re- lazioneai soli motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudi- zio di legittimità. Ric. n. 9754-15605/2016 –Sez. 3 –Adun. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 33 di 34 In relazione alricorrente i l cui ricors o è integralmente rigetta- to, nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo le amministrazioni convenute svolto alcuna effettiva attività difensiva. Sempre in relazione al predettoricorrente i l cui ricors o è inte- gralmente rigettato,deve darsi atto della sussistenza dei pre- supposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inam- missibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdot- to dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte, decidendo sui ricorsi riu