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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 09561/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 899/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati - nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.899/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MILLITARI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliat i ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentatie difesi -controricorrenti - e nei confronti di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE - intimati - avverso la sentenza n. 5628/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 2793 /2013 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, il Ministero della Salute nonc hé il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, tutti medici iscritti a scuole di specializzazione, per il parziale e tardivo adeguamento alla direttiva 93/16/CE;2. la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di prescrizionee, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato in premessa che il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l’attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall’anno accademico 1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n. 2, della direttiva 75/362/CE;

2. ha aggiunto che non è di ostacolo il mancato inserimento nell’elenco ministeriale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991,purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri;

3. ha precisato che su chi agisce in giudizio grava l’onere di depositare il decreto ministeriale,rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia, e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell’Unione;

4. ha escluso che possa essere invocato il principio di non contestazione, che attiene esclusivamente alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e non si estende alla sussistenza o meno del diritto che dal fatto deriva;

5. ha rilevato, infine, che non potevano essere accolte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e perché finalizzate ad acquisire, attraverso l’ordine di esibizione e la richiesta di informazioni, documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente depositare;

6. sulla base dei richiamati principi la Corte distrettuale ha respinto l’appello quanto alle posizioni di: [OSCURATO:PERSONA] (Igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (Terapia fisica e riabilitazione), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza alla quale si era iscritto in epoca anteriore al 1983/1984), [OSCURATO:PERSONA] (Ortognatodonzia), [OSCURATO:PERSONA] (Psicologia ad indirizzo medico ovvero psicologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie del fegato e del ricambio), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Chirurgia sperimentale e microchirurgia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Neurofisiologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Angiologia medica), [OSCURATO:PERSONA] (Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Malattie del fegato e del ricambio), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Malattie dell’apparato cardiovascolare, di durata solo triennale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie cardiovascolari, di durata triennale), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Patologia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Criminologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Ortognatodonzia), [OSCURATO:PERSONA] (Genetica medica), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Endocrinologia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie dell’apparato cardiovascolare, di durata solo triennale), [OSCURATO:PERSONA] (Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Patologia generale), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), in relazione alle quali ha rilevato che i corsi di specializzazione per ciascuno indicati non risultavano inclusi nell’elenco e che gli appellanti non avevano a ssolto all’onere probatorio sugli stessi gravante;

7. la Corte distrettuale ha parimenti respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Urologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Nefrologia) [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Anestesia e rianimazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che gli stessi si erano iscritti alla scuola di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1983/1984 ed inoltre, quanto a Verre, Manfredi e [OSCURATO:PERSONA], che si trattava di corsi non ricompresi nell’elenco;

8. l’appello è stato invece accolto con riferimento alle posizioni elencate al punto 6 della motivazione e per gli importi per ciascuna indicati, quantificati sulla base della somma annua di euro6.713,94, oltre a interessi legali dalla data della domanda;

9. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso,con atto notificato il 23 dicembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

10. la cassazione della sentenza è stata domandata anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe con ricorso del 26 ottobre 2017, articolato in sette motivi, ai quali hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

11. con ordinanza interlocutoria n. 821 del 2020 la causa è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla specifica questione inerente alla sussistenza del diritto alla retribuzione, e quindi al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all’anno accademico 1982/1983 e lo avevano proseguito per una frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983;

12. le Sezioni Unite hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1° gennaio 1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/363/CE;

13. le Sezioni Unite, con sentenza n. 20278 del 23 giugno2022, hanno quindi pronunciato sulla sola questione rimessa con la citata ordinanza interlocutoria e hanno accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, rimettendo la causa a questa Sezione per la prosecuzione del giudizio di legittimità;

14. il ricorso è stato avviato alla definizione in adunanza camerale, in prossimità della quale i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, peraltro, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass.

S.U. n. 7074/2017), sicché nella fattispecie tale va qualificata l’impugnazione proposta il 26 ottobre 2017 da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

2. il ricorso principale dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, proposto nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno visto accolta parzialmente la loro domanda, denuncia, con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 39, 324, 329 cod. proc. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999; la Presidenza sostiene che nessuna pretesa può essere avanzata dai medici sopra indicati, perché all’accoglimento della domanda è ostativo il giudicato formatosi fra le partiin altri giudizi, aventi medesimo petitume stessa causa petendi; richiamate le pronunce favorevoli all’amministrazione, passatein giudicato, la ricorrente principale deduce che i giudicati esterni sono sempre eccepibili e rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità;

3. il ricorso incidentale con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 c.p.c..

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio… Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra chiesto epronunciato…»; sostengono, in sintesi, i ricorrenti incidentali che le amministrazioni convenute, nel costituirsi in giudizio, avevano eccepito solo il difetto di giurisdizione, ildifetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione ed avevano obiettato che i corsi di specializzazione non si erano svolti secondo le modalità e i criteri previsti dalle direttive comunitarie quanto al tempo pieno ed all’obbligo di partecipare a tutte le attività; non poteva, pertanto, la Corte distrettuale, in assenza di specifica contestazione, rilevare d’ufficio la questione inerente alla mancata inclusione del corso di specializzazione nell’elenco previsto dalla direttiva;

4. una rubrica analoga è anteposta al secondo motivo del ricorso incidentale,con il quale i ricorrenti deducono che con il d.m. 30 ottobre 1993 sono state riconosciute le scuole di specializzazione in oncologia, medicina legale, igiene e medicina preventiva e, successivamente, con i decreti ministeriali 25 novembre 1994, 11 febbraio 1999 e 9 marzo 2000, sono stati aggiunti le specializzazioni in medicina dello sport, genetica medica, tossicologia medica e scienza dell’alimentazione, audiologia e foniatria, neurofisiopatologia, psicologia clinica e medicina di continuità; assumono che, venendo in rilievo la mancata attuazione di direttive comunitarie, i decreti in parola dovevano essere valorizzati, seppure successivi alla frequenza dei corsi da parte dei medici interessati al giudizio; richiamano l’elencazione contenuta negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CE e sostengono che tutte le specializzazioni che la Corte territoriale ha escluso sono, in realtà, equipollenti a corsi espressamente inseriti negli elenchi;

5. il terzo motivo, sul quale le Sezioni Unite hanno già pronunciato, censura il capo della sentenza che ha escluso il diritto al risarcimento del danno in capo ai medici iscritti a scuole di specializzazione in data antecedente al gennaio 1983;

6. la quarta censura, formulata ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata, oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato, delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000, degli artt. 2,3, 10 e 97 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, del REGCE 3 maggio 1998 n. 974/98, del REGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ.;assumono i ricorrenti incidentali che ha errato la Corte territoriale nell’assumere, quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, la remunerazione annua stabilita dal legislatore con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché gli attori avevano chiesto il ristoro anche di tutte le diverse utilità che sarebbero derivate dalla frequenza di corsi adeguati alle direttive europee;

7. la quinta critica torna a denunciare il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ. nonché dell’art. 11 della legge n. 370/1999 e del d.lgs. n. 257/1991 e si sostiene che sulle somme liquidate dovevano essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi a partire dal momento dell’illecito;

8. con la sesta censura i ricorrenti incidentali lamentano la violazione delle norme di legge, delle decisioni della Corte di Giustizia, dei principi costituzionali, dei regolamenti indicati nella rubrica del quarto motivo, ai quali aggiungono la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, e rilevano, in sintesi, che la determinazione riduttiva del risarcimento del danno costituisce ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, garantito dalla Carta Europea; deducono che la Corte territoriale, liquidando un importo notevolmente inferiore rispetto a quello riconosciuto dal d.lgs. n. 257/1991, ha finito per violare il divieto di discriminazione, giacché il diverso trattamento riservato agli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione in data antecedente all’anno accademico 1991/1992 è privo di giustificazione;

9. infine con il settimo motivo, che riprende la medesima rubrica anteposta alla prima critica, è censurato il capo della sentenza riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente incidentale sostiene che ha errato la Corte territoriale nell’affermare che non era stata provata la frequenza della scuola di specializzazione in Medicina interna, perché al riguardo doveva essere valorizzata la non contestazione delle parti convenute; a pag. 7 la citazione, quanto all’indicazione dei corsi e degli anni di frequenza, rinviava all’elenco in atti sicché era onere delle amministrazioni resistenti prendere specifica e puntuale posizione sulle circostanze in tal modo allegate;

10. il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è inammissibile per le ragioni già indicate, in fattispecie analoga, da Cass. n. 26812/2022; è assorbente l’applicazione del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito da successive pronunce conformi, secondo cui, qualora il giudicato esterno si sia formato antecedentemente o nel corso del giudizio di appello e non sia stato eccepito in quella sede dalla parte interessata, la sentenza che abbia pronunciato in difformità rispetto a quel giudicato è impugnabile ex art. 395, comma 5, cod. proc. civ., e non è esperibile il ricorso per cassazione, consentito solo qualora il giudice del merito abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato oppure nei casi in cui quest’ultimo si sia formato dopo la decisione (Cass.

S.U. n. 21493/2010; Cass. n. 155/2014; Cass.n. 13987/2019; Cass. n. 28733/2022); i giudicati sui quali la ricorrente incidentale fa leva risalgono tutti ad epoca antecedente la definizione del giudizio di appello e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a prescindere da ogni altra considerazione sul rispetto degli oneri formali imposti, a pena di inammissibilità, per la valida proposizione nel giudizio di cassazione della censura di violazione del giudicato esterno;

11. il primo motivo del ricorso incidentale , formulato nell’interesse dei soli ricorrenti indicati nello sviluppo della censura( pag. 22 e 23 del ricorso), oltre a presentare profili di inammissibilità quanto alla sua formulazione, erroneamente assume che non avrebbe potuto la Corte territoriale, in assenza di specifica contestazione, rilevare d’ufficio la questionedella non inclusione dei corsi di specializzazione frequentati negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/363; pronunciando in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass.n. 33846/2022; Cass. n. 33634/2022; Cass. n. 25414/2022 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione) ha invece da tempo affermato che: a) l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri) rappresenta non già un fatto impeditivo, bensì un fatto costitutivo del diri tto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive; b) in quanto fatto costitutivo del diritto azionato, deve essere specificamente allegato e, ove occorra, provato in giudizio dall'attore; c) l'effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso; d) la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l'operatività del principio di non contestazione; e)peraltro, posto che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); f) solo l'acquisizione al process o di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; g) l'operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; h) al fine di far v alere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (e neppure di eccezione in senso lato), ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato;

11.1. nella fattispecie, non dissimile dai casi in cui analoghe censure sono state ritenute inammissibili, manca nel motivo qualsiasi indicazione circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni attraverso le quali detto accertamento sull’equipollenza dei corsi sarebbe stato sollecitato ; inoltre il ricorso non rispetta l’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., quanto al contenuto e alla localizzazione degli atti processuali sui quali si fa leva nell’invocare il principio di non contestazione;

12. il secondo motivo, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che i d.m. dovevano essere prodotti dagli attori, trattandosi di atti rispetto ai quali non può operare il principio iura novit curia, erroneamente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare anche le equipollenze riconosciute dall’ordinamento interno in epoca successiva alla frequenza dei corsi dei quali si discute in questa sede; questa Corte, nell’esaminare analoga questione prospettata in relazione a scuole di specializzazione non ricomprese fra quelle espressamente elencate dalla direttiva, ha evidenziato che un credito risarcitorio o indennitario è predicabile in iure solo a condizione che si possa affermare che, se lo Stato italiano avessedato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, lo specializzando avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto; ne ha tratto la conseguenza che per i corsi non espressamente previsti dalla direttiva non si può fare leva sull’ampliamento successivamente disposto nell’ordinamento interno, perché al momento della frequenza non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» invocate e «se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria» (Cass. n. 25414/2022);

13. il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che censurano la quantificazione del danno operata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati perché il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. n. 33846/2022,Cass.n. 35763/2022, Cass. n. 25365/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) secondo cui: a) le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; b) l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, ha natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe; c) questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991; d) con l'art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, compresi -dunque - tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini de i concorsi per l'accesso ai profili professionali; e) il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie; f) venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi moratori nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l'obbligazione risarcitoria, mediante "monetizzazione", si converte da debito di valore a debito di valuta; g) non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza,perché se è vero che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto indubbio che soltanto i secondi, nell'iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni non gravanti sui primi; il ricorso e la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento già espresso e, pertanto, i motivi devono essere rigettati;

14. il settimo motivo, formulato nell’interesse dei soli eredi di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile; la Corte territoriale ha respinto la domanda rilevando, da un lato, per il corso di Malattie del fegato e del ricambio l’estraneità rispetto a quelli previsti dalla direttiva, dall’altro per la specializzazione in [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione di documentazione idonea a provare la frequenza; ha aggiunto che non poteva l’appellante invocare il principio di non contestazione in assenza di specifica allegazione nell’atto introduttivo della circostanza asseritamente non contestata; il ricorso, che contesta detta ultima affermazione, non è formulato nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché non riporta, nella parte rilevante, ossia quella riferibile al ricorrente, il tenore delle allegazioni formulate e, quindi, non consente alla Corte di valutare ex actis se le circostanze fossero state dedotte con modalità tali da far sorgere in capo ai convenuti l’onere della specifica contestazione;

15. in via conclusiva il ricorso incidentale è fondato solo limitatamente al terzo motivo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA] da Silva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola diurologia) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di anestesia e rianimazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in relazione al motivo ed alle posizioni sopra indicate la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, e procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che di seguito si trascrive: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE»;

16. per il resto il ricorso incidentale deve essere rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso principale;

17. le spese del giudizio di legittimità quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione;

18. i ricorrenti incidentali, ad eccezione di quelli indicati al punto 15, in ragione della loro integrale soccombenza, vanno condannati a rifonderealla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, controricorrenti incidentali, le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;

19. quanto al ricorso principale, non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017);

20. le richiamate condizioni non sussistono neppure per il ricorso incidentale, perché esso è stato parzialmente accolto.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli ulteriori motivi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e, limitatamente ai ricorrenti indicati in motivazione a l punto 15, rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Condanna la Presidenza del Consiglio di Ministri a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 899/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati - nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.899/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MILLITARI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliat i ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentatie difesi -controricorrenti - e nei confronti di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE - intimati - avverso la sentenza n. 5628/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 2793 /2013 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, il Ministero della Salute nonc hé il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, tutti medici iscritti a scuole di specializzazione, per il parziale e tardivo adeguamento alla direttiva 93/16/CE;2. la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di prescrizionee, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato in premessa che il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l’attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall’anno accademico 1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n. 2, della direttiva 75/362/CE; 2. ha aggiunto che non è di ostacolo il mancato inserimento nell’elenco ministeriale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991,purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri; 3. ha precisato che su chi agisce in giudizio grava l’onere di depositare il decreto ministeriale,rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia, e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell’Unione; 4. ha escluso che possa essere invocato il principio di non contestazione, che attiene esclusivamente alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e non si estende alla sussistenza o meno del diritto che dal fatto deriva; 5. ha rilevato, infine, che non potevano essere accolte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e perché finalizzate ad acquisire, attraverso l’ordine di esibizione e la richiesta di informazioni, documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente depositare; 6. sulla base dei richiamati principi la Corte distrettuale ha respinto l’appello quanto alle posizioni di: [OSCURATO:PERSONA] (Igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (Terapia fisica e riabilitazione), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza alla quale si era iscritto in epoca anteriore al 1983/1984), [OSCURATO:PERSONA] (Ortognatodonzia), [OSCURATO:PERSONA] (Psicologia ad indirizzo medico ovvero psicologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie del fegato e del ricambio), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Chirurgia sperimentale e microchirurgia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Neurofisiologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Angiologia medica), [OSCURATO:PERSONA] (Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Malattie del fegato e del ricambio), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Malattie dell’apparato cardiovascolare, di durata solo triennale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie cardiovascolari, di durata triennale), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Patologia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Criminologia clinica), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Ortognatodonzia), [OSCURATO:PERSONA] (Genetica medica), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (Endocrinologia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria), [OSCURATO:PERSONA] (Medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (Malattie dell’apparato cardiovascolare, di durata solo triennale), [OSCURATO:PERSONA] (Scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA] (Patologia generale), [OSCURATO:PERSONA] (Oncologia), [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), in relazione alle quali ha rilevato che i corsi di specializzazione per ciascuno indicati non risultavano inclusi nell’elenco e che gli appellanti non avevano a ssolto all’onere probatorio sugli stessi gravante; 7. la Corte distrettuale ha parimenti respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di Urologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Nefrologia) [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Anestesia e rianimazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di Nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che gli stessi si erano iscritti alla scuola di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1983/1984 ed inoltre, quanto a Verre, Manfredi e [OSCURATO:PERSONA], che si trattava di corsi non ricompresi nell’elenco; 8. l’appello è stato invece accolto con riferimento alle posizioni elencate al punto 6 della motivazione e per gli importi per ciascuna indicati, quantificati sulla base della somma annua di euro6.713,94, oltre a interessi legali dalla data della domanda; 9. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso,con atto notificato il 23 dicembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 10. la cassazione della sentenza è stata domandata anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe con ricorso del 26 ottobre 2017, articolato in sette motivi, ai quali hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 11. con ordinanza interlocutoria n. 821 del 2020 la causa è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla specifica questione inerente alla sussistenza del diritto alla retribuzione, e quindi al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all’anno accademico 1982/1983 e lo avevano proseguito per una frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983; 12. le Sezioni Unite hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1° gennaio 1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/363/CE; 13. le Sezioni Unite, con sentenza n. 20278 del 23 giugno2022, hanno quindi pronunciato sulla sola questione rimessa con la citata ordinanza interlocutoria e hanno accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, rimettendo la causa a questa Sezione per la prosecuzione del giudizio di legittimità; 14. il ricorso è stato avviato alla definizione in adunanza camerale, in prossimità della quale i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, peraltro, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. S.U. n. 7074/2017), sicché nella fattispecie tale va qualificata l’impugnazione proposta il 26 ottobre 2017 da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe; 2. il ricorso principale dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, proposto nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno visto accolta parzialmente la loro domanda, denuncia, con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 39, 324, 329 cod. proc. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999; la Presidenza sostiene che nessuna pretesa può essere avanzata dai medici sopra indicati, perché all’accoglimento della domanda è ostativo il giudicato formatosi fra le partiin altri giudizi, aventi medesimo petitume stessa causa petendi; richiamate le pronunce favorevoli all’amministrazione, passatein giudicato, la ricorrente principale deduce che i giudicati esterni sono sempre eccepibili e rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità; 3. il ricorso incidentale con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio… Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra chiesto epronunciato…»; sostengono, in sintesi, i ricorrenti incidentali che le amministrazioni convenute, nel costituirsi in giudizio, avevano eccepito solo il difetto di giurisdizione, ildifetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione ed avevano obiettato che i corsi di specializzazione non si erano svolti secondo le modalità e i criteri previsti dalle direttive comunitarie quanto al tempo pieno ed all’obbligo di partecipare a tutte le attività; non poteva, pertanto, la Corte distrettuale, in assenza di specifica contestazione, rilevare d’ufficio la questione inerente alla mancata inclusione del corso di specializzazione nell’elenco previsto dalla direttiva; 4. una rubrica analoga è anteposta al secondo motivo del ricorso incidentale,con il quale i ricorrenti deducono che con il d.m. 30 ottobre 1993 sono state riconosciute le scuole di specializzazione in oncologia, medicina legale, igiene e medicina preventiva e, successivamente, con i decreti ministeriali 25 novembre 1994, 11 febbraio 1999 e 9 marzo 2000, sono stati aggiunti le specializzazioni in medicina dello sport, genetica medica, tossicologia medica e scienza dell’alimentazione, audiologia e foniatria, neurofisiopatologia, psicologia clinica e medicina di continuità; assumono che, venendo in rilievo la mancata attuazione di direttive comunitarie, i decreti in parola dovevano essere valorizzati, seppure successivi alla frequenza dei corsi da parte dei medici interessati al giudizio; richiamano l’elencazione contenuta negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CE e sostengono che tutte le specializzazioni che la Corte territoriale ha escluso sono, in realtà, equipollenti a corsi espressamente inseriti negli elenchi; 5. il terzo motivo, sul quale le Sezioni Unite hanno già pronunciato, censura il capo della sentenza che ha escluso il diritto al risarcimento del danno in capo ai medici iscritti a scuole di specializzazione in data antecedente al gennaio 1983; 6. la quarta censura, formulata ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata, oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato, delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000, degli artt. 2,3, 10 e 97 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, del REGCE 3 maggio 1998 n. 974/98, del REGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ.;assumono i ricorrenti incidentali che ha errato la Corte territoriale nell’assumere, quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, la remunerazione annua stabilita dal legislatore con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché gli attori avevano chiesto il ristoro anche di tutte le diverse utilità che sarebbero derivate dalla frequenza di corsi adeguati alle direttive europee; 7. la quinta critica torna a denunciare il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ. nonché dell’art. 11 della legge n. 370/1999 e del d.lgs. n. 257/1991 e si sostiene che sulle somme liquidate dovevano essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi a partire dal momento dell’illecito; 8. con la sesta censura i ricorrenti incidentali lamentano la violazione delle norme di legge, delle decisioni della Corte di Giustizia, dei principi costituzionali, dei regolamenti indicati nella rubrica del quarto motivo, ai quali aggiungono la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, e rilevano, in sintesi, che la determinazione riduttiva del risarcimento del danno costituisce ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, garantito dalla Carta Europea; deducono che la Corte territoriale, liquidando un importo notevolmente inferiore rispetto a quello riconosciuto dal d.lgs. n. 257/1991, ha finito per violare il divieto di discriminazione, giacché il diverso trattamento riservato agli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione in data antecedente all’anno accademico 1991/1992 è privo di giustificazione; 9. infine con il settimo motivo, che riprende la medesima rubrica anteposta alla prima critica, è censurato il capo della sentenza riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente incidentale sostiene che ha errato la Corte territoriale nell’affermare che non era stata provata la frequenza della scuola di specializzazione in Medicina interna, perché al riguardo doveva essere valorizzata la non contestazione delle parti convenute; a pag. 7 la citazione, quanto all’indicazione dei corsi e degli anni di frequenza, rinviava all’elenco in atti sicché era onere delle amministrazioni resistenti prendere specifica e puntuale posizione sulle circostanze in tal modo allegate; 10. il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è inammissibile per le ragioni già indicate, in fattispecie analoga, da Cass. n. 26812/2022; è assorbente l’applicazione del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito da successive pronunce conformi, secondo cui, qualora il giudicato esterno si sia formato antecedentemente o nel corso del giudizio di appello e non sia stato eccepito in quella sede dalla parte interessata, la sentenza che abbia pronunciato in difformità rispetto a quel giudicato è impugnabile ex art. 395, comma 5, cod. proc. civ., e non è esperibile il ricorso per cassazione, consentito solo qualora il giudice del merito abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato oppure nei casi in cui quest’ultimo si sia formato dopo la decisione (Cass. S.U. n. 21493/2010; Cass. n. 155/2014; Cass.n. 13987/2019; Cass. n. 28733/2022); i giudicati sui quali la ricorrente incidentale fa leva risalgono tutti ad epoca antecedente la definizione del giudizio di appello e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a prescindere da ogni altra considerazione sul rispetto degli oneri formali imposti, a pena di inammissibilità, per la valida proposizione nel giudizio di cassazione della censura di violazione del giudicato esterno; 11. il primo motivo del ricorso incidentale , formulato nell’interesse dei soli ricorrenti indicati nello sviluppo della censura( pag. 22 e 23 del ricorso), oltre a presentare profili di inammissibilità quanto alla sua formulazione, erroneamente assume che non avrebbe potuto la Corte territoriale, in assenza di specifica contestazione, rilevare d’ufficio la questionedella non inclusione dei corsi di specializzazione frequentati negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/363; pronunciando in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass.n. 33846/2022; Cass. n. 33634/2022; Cass. n. 25414/2022 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione) ha invece da tempo affermato che: a) l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri) rappresenta non già un fatto impeditivo, bensì un fatto costitutivo del diri tto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive; b) in quanto fatto costitutivo del diritto azionato, deve essere specificamente allegato e, ove occorra, provato in giudizio dall'attore; c) l'effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso; d) la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l'operatività del principio di non contestazione; e)peraltro, posto che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); f) solo l'acquisizione al process o di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; g) l'operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; h) al fine di far v alere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (e neppure di eccezione in senso lato), ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato; 11.1. nella fattispecie, non dissimile dai casi in cui analoghe censure sono state ritenute inammissibili, manca nel motivo qualsiasi indicazione circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni attraverso le quali detto accertamento sull’equipollenza dei corsi sarebbe stato sollecitato ; inoltre il ricorso non rispetta l’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., quanto al contenuto e alla localizzazione degli atti processuali sui quali si fa leva nell’invocare il principio di non contestazione; 12. il secondo motivo, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che i d.m. dovevano essere prodotti dagli attori, trattandosi di atti rispetto ai quali non può operare il principio iura novit curia, erroneamente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare anche le equipollenze riconosciute dall’ordinamento interno in epoca successiva alla frequenza dei corsi dei quali si discute in questa sede; questa Corte, nell’esaminare analoga questione prospettata in relazione a scuole di specializzazione non ricomprese fra quelle espressamente elencate dalla direttiva, ha evidenziato che un credito risarcitorio o indennitario è predicabile in iure solo a condizione che si possa affermare che, se lo Stato italiano avessedato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, lo specializzando avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto; ne ha tratto la conseguenza che per i corsi non espressamente previsti dalla direttiva non si può fare leva sull’ampliamento successivamente disposto nell’ordinamento interno, perché al momento della frequenza non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» invocate e «se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria» (Cass. n. 25414/2022); 13. il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che censurano la quantificazione del danno operata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati perché il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. n. 33846/2022,Cass.n. 35763/2022, Cass. n. 25365/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) secondo cui: a) le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; b) l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, ha natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe; c) questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991; d) con l'art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, compresi -dunque - tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini de i concorsi per l'accesso ai profili professionali; e) il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie; f) venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi moratori nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l'obbligazione risarcitoria, mediante "monetizzazione", si converte da debito di valore a debito di valuta; g) non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza,perché se è vero che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto indubbio che soltanto i secondi, nell'iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni non gravanti sui primi; il ricorso e la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento già espresso e, pertanto, i motivi devono essere rigettati; 14. il settimo motivo, formulato nell’interesse dei soli eredi di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile; la Corte territoriale ha respinto la domanda rilevando, da un lato, per il corso di Malattie del fegato e del ricambio l’estraneità rispetto a quelli previsti dalla direttiva, dall’altro per la specializzazione in [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione di documentazione idonea a provare la frequenza; ha aggiunto che non poteva l’appellante invocare il principio di non contestazione in assenza di specifica allegazione nell’atto introduttivo della circostanza asseritamente non contestata; il ricorso, che contesta detta ultima affermazione, non è formulato nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché non riporta, nella parte rilevante, ossia quella riferibile al ricorrente, il tenore delle allegazioni formulate e, quindi, non consente alla Corte di valutare ex actis se le circostanze fossero state dedotte con modalità tali da far sorgere in capo ai convenuti l’onere della specifica contestazione; 15. in via conclusiva il ricorso incidentale è fondato solo limitatamente al terzo motivo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA] da Silva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente all’iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola diurologia) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla scuola di medicina interna), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di anestesia e rianimazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per la scuola di nefrologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in relazione al motivo ed alle posizioni sopra indicate la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, e procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che di seguito si trascrive: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE»; 16. per il resto il ricorso incidentale deve essere rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso principale; 17. le spese del giudizio di legittimità quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione; 18. i ricorrenti incidentali, ad eccezione di quelli indicati al punto 15, in ragione della loro integrale soccombenza, vanno condannati a rifonderealla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, controricorrenti incidentali, le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; 19. quanto al ricorso principale, non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017); 20. le richiamate condizioni non sussistono neppure per il ricorso incidentale, perché esso è stato parzialmente accolto. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli ulteriori motivi. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e, limitatamente ai ricorrenti indicati in motivazione a l punto 15, rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Condanna la Presidenza del Consiglio di Ministri a