CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – nonchésui ricorsi successivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Europa, n. 98, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – eda [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie —Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] t orio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BeghiMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E gidio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P aolo, [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TulloMaria Grazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentat a e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano opelegis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ; –controricorrente – e nei confronti di Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 536 2 /2016 , depositatail 12 sett embre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata il 7 giugno 2002, i nominati in epigrafe quali ricorrenti, adducendo di essere medici specializzati e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione nel periodo precedente l'anno accademico 1991/92,convennero in giudizio, insieme con altri medici in situazione analoga, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne chiesero la condanna a l pagamento della « adeguata remunerazione» per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post-laurea, nonché , in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'omesso recepimento nei loro confronti delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi. In accoglimento dell’eccezione preliminarmente opposta dalle amministrazioni convenute, il Tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritte le pretese azionate e tale decisione fu confermata dalla Corte d’appello. 2. Con sentenza n. 11941 del 16/05/2013, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 570 ricorrenti, cassò la sentenza in punto di prescrizione (per non essere maturato il relativo termine, dovendo questo farsi decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370),e rinviò alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, con l’espresso mandato di verifi care « la spettanza del diritto all'indennizzo in capo a ciascuno degli odierni ricorrenti, sempre che l'iscrizione al rispettivo corso di specializzazione sia intervenuta a far data dall'anno accademico 1983-1984 (e non prima: cfr. Cass. n. 21719/12) e che il diploma di specializzazione sia stato conseguito a seguito della regolare frequenza del corso». 3. Pronunciando quindi in sede di rinvio la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado , ha (per quantoancora interessa in questa sede) : — rigettato le domande proposte dai dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] poichérelative a corsi di specializzazioni iniziati in epocaprecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; — rigettato le domande proposte dai dottori Acito, Armao, Bargagna, Beglia, Boirivant, Brancia, [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Igiene e medicina preventiva ) , Brugia, Cacace, Canciani, Candida, [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Angiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso), Crevani, D'Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], Dealessi, [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Medicina del nuoto e delle attività subacquee), Epifanio, Fea, Ferraioli, Finassi, Franceschi, Galato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ghibaudo, Giampà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lai, Lampreda, Lazzerotti, Manisco, Marchetti (relativamente alla specializzazione in Malattie metaboliche e diabetologia), Marchini, Marenga, Martinelli, Mazziotti, Montesanti, Montini, Nicolotti, Nocioni, Orefice(relativamente alla specializzazione in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica ) , Panzera, Paolicelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] enzo , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Medicina dello sport ) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Microchirurgia e chirurgia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ravandoni, Riccio, Salciarini, Spanò, [OSCURATO:PERSONA], Torchia, Trincas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché relative a specializzazioni non comprese nell’elenco di quelle comuni a tut ti gli Stati membri o a due e più di essi conformi per tipologiae durata alle norme comunitarie (quella del dott. [OSCURATO:PERSONA] anche perché relativa a corso iniziato anteriormente al 1983; quelle dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche perché relative ad un corso di durata inferiore a quella minima); — rigettato le domande dei dottori [OSCURATO:PERSONA], Fabiano, Falvo, Fracasso, Sarli, Tullo e Turtoro, poiché non documentate; —rigettato le domande dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi) , poiché relative ad un corso di durata inferiore a quella minima; —liquidato in favore di tutti gli altri odierni ricorrenti nonché degli stessi dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marchetti, Orefice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per le loro ulteriori specializzazioni rispettivamente in Anestesia e rianimazione, Endocrinologia, Chirurgia toracica, Anestesiologia e rianimazione, Medicina interna, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitazione, Chirurgia generale) la somma di € 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione seguito, oltre interessi legali dalla domanda. 4.Avverso tale decisione sono proposti tre distinti ricorsi: il primo da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; il secondo nell’interesse di Enrichetta D i Penta , con unico mezzo; il terzo, sulla base di cinque motivi, da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti nominati in epigrafe. A ciascuno di detti ricorsi resiste, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. Ad ulteriore illustrazione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri è stata depositata memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 5. Chiamata la causa nell’adunanzacamerale del 31 ottobre 2019 all’esito della stessa e della successiva riconvocazione in camera di consiglio del 25 marzo 2020, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11089 del 10/06/2020, riuniti i ricorsi e preso atto che nelle more, con ordinanza interlocutoria n. 821 del 16 gennaio 2020 (nella causa iscritta al n. 899/2017 R.G.), la Sezione Lavoro aveva rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, una questione rilevante per la decisione, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa. 6. È stata quindi fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] RICORSO ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. 1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del primo dei ricorsi proposti successivamente al primo —da considerarsi, anche se come tali non espressamente denominati, alla stregua di ricorsi incidentali (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993 ; 23/06/1999 , n. 6400 ; 08/03/2006, n. 4980 ) — , asseritamente proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Questo infatti è stato sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamente, in forza di «procura in calce alla propria comparsa di costituzione in intervento del 10/06/2015 nella causa n. 3769/2013 R.G.A. davanti la Corte di Appello di Roma». Non risulta comunque allegata al ricorso per cassazione alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita, ma anzi si rinviene, spillata in calce al ricorso, proprio la copia della summenzionata procura rilasciata in data 10/6/2015 per il giudizio di secondo grado (procura dunque, ovviamente, conferita anteriormente alla sentenza qui impugnata). Secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione la procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. (a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. e pluribusCass. Sez. U. 12/06/2006, n. 13537; Cass. 26/06/2007, n. 14749; 09/03/2011, n. 5554; 11/09/2014, n. 19226; 04/06/2015, n. 11551; 07/01/2016, n. 58). Anche a prescindere da quanto precede, si osserva, comunque, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ., è essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 14749 del 2007, cit.; 28/03/2006, n. 7984; 25/05/2018, n. 13055). Il detto ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame del motivoche ne è dedott o a fonda mento. RICORSO PRINCIPALE ([OSCURATO:PERSONA]) 2. Con i primi tre motivi del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] denuncia rispettivamente: «i. Inosservanza delle norme processuali sull'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di ultima istanza, relativamente agli artt. 267 TFUE (già 234 TCE) e 11 e 117, comma 1, Cost., in combinato disposto con gli artt. 394, 156 e 161 c.p.c.; «ii.Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 394 c.p.c. e 267 TFUE (già 234 TCE), nonché agli artt. 1173 e 1218 c.c. sull'obbligazione ex lege gravante sullo Stato italiano;«iii. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 394, 156 e 161 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 267 TFUE (già 234 TCE)». Con essi si lamenta l’inosservanza del «diritto europeo vigente, così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea» per non avere la Corte d’appello, giudice di rinvio, effettuato il rinvio pregiudiziale obbligatorio, in ordine alla questione della spettanzadel diritto al risarcimento ai medici che, come esso ricorrente, avessero iniziato il corso di specializzazione in epoca precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui si verificò l’inadempimento dello Stato. Premesso che sia la Corte di Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, che la Corte d’appello di Roma poi, quale giudice del rinvio, con la sentenza qui impugnata, hanno escluso per esso tale diritto, sul rilievo che l’inizio del suo corso di specializzazione in psichiatria ebbe inizio a settembre del 1982, e quindi antecedentemente al 31/12/1982, si deduce l’erroneità di tale assunto, in quanto in contrasto con i più recenti arresti della Suprema Corte nonché con le sentenze rese sul tema dalla Corte di Giustizia Europea. Sostiene il ricorrente che in tale contesto la Corte d’appello avrebbe dovuto, nel dubbio, disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea; rinvio che, evidenzia, è stato peraltro disposto dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n. 23581 del 21/11/2016. 3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1224, comma secondo, e 1284 cod. civ., dinorme di diritto, ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Lamenta l’errata qualificazione dell’obbligazione risarcitoria quale debito di valuta anziché di valore e sostiene che pertanto, sulla somma da liquidarsi ad esso ricorrente, è dovuta la rivalutazione monetaria. 4. I primi tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati , nei termini appresso precisati. 4.1. Viene con essi riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge — in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) — per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'hanno, invece, riconosciuto. 4.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 ( successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce, dunque, dell'interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e l'hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo adecorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento». 4.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie: a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi. E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro - cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia -sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso). Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l'obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, cheentrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell'articolo 16 della direttiva stessa. 4.4. S otto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l'esigenza di chiarimenti da parte della CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell'obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all'importo successivamente previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999». È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l'altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». 4.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». 4.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE». 4.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 5. L’applicazione di tali principi alla fattispecie, con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, non può considerarsi preclusa dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 11941 del 2013 di questa Suprema Corte, che, nel cassare con rinvio la sentenza d’appello resa nel presente procedimento,ha — come detto — rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma con l’espresso mandato di verificare «la spettanza del diritto all'indennizzo in capo a ciascuno degli odierni ricorrenti, sempre che l'iscrizione al rispettivo corso di specializzazione sia intervenuta a far data dall'anno accademico 1983-1984 (e non prima: cfr. Cass. n. 21719/12) …»(enfasi aggiunta). È ben vero che tale indicazione segnava i limiti entro i quali avrebbe dovuto muoversi il giudizio di rinvio, esprimendo una regola di giudizio vincolante, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo — applicabile alla specie ratione temporis — modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a mente del quale il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte » (enfasi aggiunta), in tal modo acquisendo quella statuizione, quale regola di giudizio del caso concreto, forza equiparabile a giudicato interno sulla medesimaquestione. Tuttavia,tale efficacia, così come è destinata a recedere di fronte ad un eventuale intervento della Corte costituzionale o al sopraggiungere di modificazioni normative (v. Cass. 24/10/2017, n.25153; 02/08/2012, n. 13873), non può nemmeno essere invocataa fronte di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europeache dichiari l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato (Cass. 12/09/2014 , n. 193 0 1 ; 09/10/1998,n. 10035). Si ritiene,infatti, che i mutamenti normativi prodotti da pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee, come quelle di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale, sopravvenuti alla sentenza di annullamento della Suprema Corte, si configurano come ius superveniens, e impongono quindi la disapplicazione della norma dichiarata illegittima o del principio di diritto in contrasto con dette pronunce, con l'applicazione della regula iurisda esse risultante. In tale prospettiva si è anche ritenuto che l'ist anza di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia possa essere proposta anche nel giudizio di rinvio (Cass.25/02/2011, n. 4690 ). La stessa Corte di giustizia ha del resto più volte precisato in tal senso che l'art. 267 T.F.U.E.va interpretato nel senso che il giudice nazionale di rinvio ha l'obbligo di sottoporre d'ufficio alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, e di uniformarsi alla soluzione proveniente dalla stessa, anche qualora una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa dalla rispettiva Corte Suprema (Corte giustizia 05/10/2010 , in Causa C - 173/09 , Elchinov; Corte giustizia 20/10/2011, in [OSCURATO:PERSONA]396/09, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazi one ; Corte giustizia 15/01/2013, in [OSCURATO:PERSONA]416/10, Krizan). 6. È manifesta invece l’inammissibilità del quarto motivo, attingendo esso questione che, con riferimento alla posizione del Rossaro, è rimasta, nella decisione impugnata, assorbita dal rigetto della pretesa azionata e andrà pertanto riproposta e comunque riesaminata dal giudice di rinvio, naturalmente considerando la giurisprudenza di questa Corte sul tema.7. In accoglimento , dunque, dei detti motivi la sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del Rossaro, va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la stessa alla luce dei principi sanciti, a seguito delle menzionate sentenz e della Corte di giustizia, da Cass. Sez. U.18/07/2018, n. 19107, Cass. Sez. U. 31/07/2018, n. 20348, Cass. Sez. U. 23/06/2022,n. 20278. [OSCURATO:PERSONA] (ABBATECOLAe altri) 8. Il primo motivo del secondo ricorso incidentale (Abbatecola e altri) è riferito alla posizione dei dottori indicati nel secondo e quarto alinea del § 3 della parte narrativa della presente ordinanza («[OSCURATO:PERSONA]») e invest e , sotto vari profili, la sentenza impugnata nella partein cui ha respinto le relative domande risarcitorie in quanto : a) per i primi ([OSCURATO:PERSONA] e altri 78 ricorrenti nominati nel predetto secondo alinea del detto § 3), riferite a specializzazioni non compresenell’elenco di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due opiù di essi conformi per tipologia alle norme comunitarie ; b) per i secondi (dottori [OSCURATO:PERSONA] e d eredi [OSCURATO:PERSONA]) perché frequentanti corsi di durata inferiore a quella minima prevista dalle Direttive 75/363 e 82/76 per il riconoscimento dell’efficacia giuridica del relativo diploma negli altri Stati membri e il conseguente diritto alla remunerazione. Per entrambi i gruppi di ricorrenti si denunciano : «v iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c.», nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art.360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,; ed ancora « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato», in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. L’illustrazione del motivo si articola però diversamente per il primo e per il secondo gruppodi ricorrenti. 8.1. Con riferimento al primo, essa invero si sostanzia nel rilievo che le amministrazioni resistenti, nelle proprie difese, sia in primo che in secondo grado, nulla avevano eccepito riguardo alla inclusione dei rispettivi corsi nell’elenco delle direttive e che il difetto di tale presupposto sarebbe stato indebitamente rilevato d’ufficio. 8.1.1. Così impostato per tale parte, il motivo — palesemente inammissibile l à dove censura vizio di motivazione secondo paradigmacensorio non più attuale e comunque con riferimento non a fatti ben sì a m ere argomentazioni difensive è inammissibile anche là dove denuncia error iuris in mancanza di illustrazione alcuna del relativo fondamento, diversa da quella appresso considerata — è anche inammissibile per la mancata localizzazione nel fascicolo processuale, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., dei richiamati atti difensivi delle amministrazioni resistenti. Con riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la censura è inammissibile anche per difetto di interesse. Quand’anche la stessa potesse ritenersi fondata, infatti — ma ciò deve escludersi per le ragioni che saranno dette subito appresso — l’errore denunciato si rivelerebbe non decisivo atteso che, per i predetti, il rigetto è motivato in sentenza anche per altre autonome ragioni che non risultano attinte da specifici motivi di ricorso (per il dott. [OSCURATO:PERSONA] l’avere il suo corso avuto inizio anteriormente al 1983; per i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere avuto il corso da essi frequentato durata inferiore a quellaminima). 8.1.2. Il motivo, comunque, è anche infondato poiché denuncia sostanzialmente un vizio di ultrapetizione (error in procedendo) in realtà certamente insussistente. Occorre invero rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); —non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione;— al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell’amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; — l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione); ─ nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato.Il motivo, dunque, si appalesa carente sot to tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 8.2. Con riferimento alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui pretesa risarcitoria è stata rigettata per avere essi frequentato corsi, bensì inseriti nell’elenco di quelli riconosciuti in due o più Stati dell’Unione ovvero ad essi equiparabili, ma tuttavia di durata inferiore a quella minima a tal fine prevista —le censure sono invece illustrate nei seguenti diversi termini: a) trattandosi di azione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie, il fatto che la durata del corso fosse inferiore a quella minima richiesta dalle direttive, è imputabile allo stesso Stato italiano, quale motivo di inadempimento delle medesime; b) si richiama inoltre la massima di Cass. n. 14107 del 2015, circa l’inammissibilità in appello delle contestazioni nuove, ossia non esplicate in primo grado, che introducono nuovi temi di indagine; c) la Corte territoriale, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è incorsa in evidente errore atteso che il corso di specializzazione dallo stesso seguito, come risulta dalla documentazione depositata in primo grado e dai certificati offerti in produzione in questa sede, ha avuto durata di quattro anni e non di due come indicato in sentenza. Per tale parte il motivo è fondato, nei termini e nei limiti appresso precisati. Questa Corte ha già avuto più volte modo di chiarire che, essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata, il fatto che il mancato adeguamento abbia eventualmente comportato una durata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subito il danno da mancata percezione della remunerazione per la durata del corso frequentato (Cass. n. 19748 del 2019, che richiama Cass. n.1059 del 2019, che a sua volta richiama: Cass n . 10611 del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16663 del 09/08/2016; n. 20411 del 11/10/2016; n. 3537 del 05/06/2018). Il motivo dunque merita accoglimento, con riferimento al primo dei suesposti rilievi ─ assorbito il secondo ─ nella parte in cui denuncia, in detti termini, error in iudicando. La censura sub c) denuncia un errore materiale, che, una volta cassata la sentenza, potrà essere rimediato; essa pertanto va in questa sede considerata inammissibile, sia per tale ragione, sia per il carattere assorbentedel precedente rilievo. 9.Con il secondo motivo si muovono analoghe censure di errore didiritto e vizio motivazionale sul rilievo che: • le specializzazioni in Oncologia , Medicina legale, Igiene e medicina preventiva sono state riconosciute dall’art. 2 d.m. 30 ottobre 1993; • quelle in Medicina dello sport, Genetica medica, Tossicologia medica e scienza dell’alimentazione, Audiologia e foniatria, Neurofisiopatologia, Psicologia clinica e medicina di comunità sono state riconosciute con successivi dd.mm. 11 febbraio 1999 e 9 marzo 2000; • le specializzazioni in Igiene e medicina preventiva (o igiene, epidemiologia e sanità pubblica) sono da considerare quale mera diversa denominazione, in lingua italiana, di quella in «Community medicine» compresa nell’elenco di cui all’art. 7 della Direttiva 16/93; • quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’indicazione del 1982 quale anno di iscrizione al relativo corso di specializzazione, deve considerarsi frutto di errore, risultando dalla certificazione in atti che il corso è in realtà iniziato nell’anno accademico 1983/84; • devono infine farsi rientrare nelle previsioni comunitarie le specializzazioni in Diabetologia e malattie del ricambio (ovvero in Malattie metaboliche e diabetologia), Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Angiologia, Pediatria d’urgenza e puericultura. Ilmotivo è solo parzialmente fondato. 9.1. Nella parte in cui ha rigettato l a domand a propost a da i dottoriBrinci, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzatisi in Igiene e medicina preventiva; Igiene e medicina preventiva - sanità pubblica)la sentenza deve ritenersi erronea. Giova premettere che l'art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 dispone, al comma 1, che «la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno». Il successivo comma 2 stabilisce che l'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 «è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità». In attuazione di tali norme è stato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, il d.m. 31 ottobre 1991, contenente l'elenco (successivamente aggiornato) delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. La giurisprudenza di questa Corte, proprio occupandosi del problema posto dall'odierno ricorso ─ e cioè quello della ricomprensione o meno di una certa specializzazione nell'elenco di quelle riconosciute dalla normativa dell'Unione europea ─ ha già affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicinae chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Proprio per tal motivo questa Corte ha già più volte riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva», osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione «Community medicine», specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in «Santé publique et médicine sociale», espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze 31/05/2018, n. 13760; 31/07/2018, n. 20186; 01/08/2018, n. 20376; 10/08/2018, n. 20376; 10/01/2019, n. 458; 17/01/2019, n. 1057; 22/06/2020, n. 12102; 20/11/2020, n. 26440; 13/12/2021, n. 39424: pronunce tutte relative alla specializzazione in igiene e medicina preventiva). Più di recente, anzi, melius re perpensa, è stato precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto «corrispondente» (e non meramente « equipollente » ) alle categoria di specializzazione denominata «[OSCURATO:PERSONA]», inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e a conferma di tale affermazione si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria «[OSCURATO:PERSONA]», in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come «Igiene e [OSCURATO:PERSONA]» (v., in tal senso, Cass. n. 4575 del 2022, cit.; cui adde Cass. 21/06/2022, n. 19968). 9.2. Il motivo è invece infondato nella parte in cui censura il rigetto, in parte qua, delle domande proposte dai dottori Acito, Armao, Bargagna , Beglia , Boirivant , Brancia , Brugia , Cacace , Canciani, Candida, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Crevani, D'Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA] , Dealessi , [OSCURATO:PERSONA], Epifanio, Fea , Ferraioli , Finassi , Franceschi , Galato , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ghibaudo, Giampà, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lai, Lampreda , Lazzerotti , Ma nisco , Marchetti , Marchini , Marenga, Martinelli, Mazziotti, Montesanti, Montini, Nicolotti, Nocioni, Orefice, Panzera , Paolicelli , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Ravandoni, Riccio, Salciarini , Spanò, [OSCURATO:PERSONA] , Torchia , Trincas , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le loro specializzazioni (rispettivamente : Andrologia, Angiologia, Audiologia, Chemioterapia, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, Clinica pediatrica, Diabetologia e malattie del ricambio, Genetica medica, Idrologia, climatologia e talassoterapia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva epidemiologia sanità pubblica, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva orient. igiene e tecnica ospedaliera, Immunoematologia, Malattie del fegato e del ricambio, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del nuoto e delle attività subacquee, Medicina dello sport, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Microchirurgia e chirurgia sperimentale, Oncologia, Oncologia ind. Oncologia gen. diag. e prev., Patologia generale, Pediatria d'urgenza e puericultura, Pronto soccorso e terapia d'urgenza, Psicologia, Puericultura, Scienza dell'alimentazione dietetica) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva « Riconoscimento » , ovvero la Direttiva 75/362/CEE,né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE Come si è già sopra evidenziato, l 'accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali che, quindi, deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi meritoe il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione(Cass. n. 23199 del 2016) . Non si tratta di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per tal motivo l’accostamento della specializzazione in «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica» a quella di «Igiene e medicina preventiva» (di cui già sopra s’è detto), sull’implicito assunto che essa costituisca in realtà una mera errata o differente denominazione del medesimo corso, altro non esprime in realtà se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale d cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che era onere dell’istante allegare e provare (v. in tal senso Cass. n. 458 del 2019). Tra le altre specializzazioni cui è riferito il motivo mette conto in particolare rammentare che questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell’«acquis communautaire» (v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass.29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428; 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217) . Non può invece considerarsi pertinente, al caso in esame, con riferimento alla specializzazione in «Malattie dell'apparato cardiovascolare», il richiamo al precedente di Cass. 31/07/2018, n. 20186, che ne ha affermato la assimilabilità alla specializzazione in Cardiologia.Si afferma intale arresto che allorquando nell'ordinamento italiano un medico — specializzatosi, nella situazione di inadempimento statuale alle direttive in materia di medici specializzandi 75/362, 75/363 e 82/76, in un corso di specializzazione non compreso fra quelli indicati come comuni a tutti gli stati membri nell'art. 5 della direttiva 75/363 ed assunto però come equivalente ad un corso di specializzazione comune solo a due o più altri stati membri — faccia valere il diritto al risarcimento del danno per il detto inadempimento, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza vi fosse, in quanto il diritto comunitario di cui alle dette direttive, ove fosse stato tempestivamente adempiuto dallo Stato Italiano, avrebbe dovuto attribuire al medico che avesse conseguito la specializzazione per il corso non indicato, il diritto di esigere l'adeguata remunerazione, nel presupposto dell'equivalenza del corso ad uno di quelli indicati come comuni soltanto a due o più stati membri, sebbene solo dopo verifica in concreto dell'equivalenza stessa. Si afferma poi, nel citato arresto, che tale verifica concreta va rimessa al giudice di rinvio, che, vi provvederà sulla base delle allegazioni e delle contestazioni già esistenti ed introdotte nei gradi merito e senza che sia consentito di introdurne di nuove. Non è dato comprendere se, nel caso esaminato in allora dalla Suprema Corte, il ricorso per cassazione contenesse o meno quelle specifiche indicazioni (circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui l’ accertamento della equipollenza della specializzazione ottenuta sia stato sollecitato) che, secondo l’indirizzo qui accolto e ribadito, devono considerarsi richieste a pena di inammissibilità della doglianza sul punto. Può comunque osservarsi che, anche rispetto al principio accolto da Cass. n. 20186 del 2018 e prescindendo dalla verifica suddetta, la doglianza sul punto non potrebbe essere accolta dal momento che la Corte capitolina ha espressamente evidenziato (v. sentenza impugnata, pag. 23, secondo cpv.) «la mancanza di prova che “si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri dueStati Membri”». 9.3. Né rileva, in senso contrario, la normativa invocata dai ricorrenti alle pp. 42 e 44 del proprio ricorso, ovvero il d.m. 3 0 ottobre 1993 e seguenti. Come già in proposito rimarcato da questa Corte in analoghe fattispecie, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato d'un incremento patrimoniale che invece hanno perduto. Orbene, tutti i ricorrenti cui detti argomenti sono riferiti hanno dedotto (cfr. il ricorso, pagg . 11 - 23 ) di avere frequentato le rispettive scuole di specializzazione tra il 1986ed il 1993. Pertanto,nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il completamento del corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» delle specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (e segnatamente il D.M. 30ottobre 1991). È pertanto giuridicamente insostenibile che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria(v. in termini Cass.26/07/2019, n. 20303). 10.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonché degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991,art. 6, della legge n. 370 del 1999, dei Regolamenti CEE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.;b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osservanoi ricorrenti che il giudice di appello ha utilizzato quale parametro per il risarcimento del danno l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, laddove il danno preteso concerneva, oltre alla mancata remunerazione, anche l'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici (maggiori) punteggi. Aggiungono che, per ciò che concernelo stretto profilo della remunerazione, per la liquidazione del dannodoveva aversi riguardo alla disciplina di cui al d.lgs . n. 257 del 1991. 10.1.Il motivo è inammissibile. L'esamedel motivo non offre elementi per mutare l'orientamento di questa Corte (art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ.) che si indica nei terminiseguenti. Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hannofrequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata neld.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite daimedici specializzandi. L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamentoper situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confrontidi tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs.n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 23635del 2014 , n. 458 del 2019 ). Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui sirinvia per lo sviluppo argomentativo, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione dellaremunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul pianointerno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. Èstato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativ a comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioniassertive o di merito e di quelle istruttorie ( Cass. Sez. U.27/11/2018, n. 30649; Cass.n. 14376 del 2015 ; n. 1058 del 2019 ). Della tempestiva allegazione di tali circostanze nel giudizio di merito e della loro mancata considerazione da parte del giudice d’appello non vi è in ricorso alcuna specifica indicazione o doglianza mercé l’appropriata denuncia di omesso esame ex art. 360, comma primo,num. 5, cod. proc. civ., essendo solo in rubrica dedotto il vizio motivazionale,peraltro secondo la disposizione non più vigente. 11.Con il quart o motivo si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991; b) omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello, nonostante la natura di valore del debito, non ha riconosciuto gli interessi compensativia decorrere dall'epoca dell'illecito. 11.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ.. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 6 novembre 2014, n. 23635; 9 febbraio 2012, n. 1917; 17 gennaio 2013, n. 1157; 24 gennaio 2020, n. 1641; Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30649). L’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Né tali elementi emergono dalla memoria da ultimo depositata dai ricorrenti, ove si richiamano le conclusioni dei funzionari della Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione dell’estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202, di cui s’è già detto). Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria» dell’art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie. Non è inutile evidenziare l’eccentricità del rilievo, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, rispetto all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant’è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa. La disposizione, che fissa per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000, riguarda i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990- 1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo e si spiega alla luce per l’appunto della presenza del giudicato, la cui intangibilità sarebbe stata violata dalla previsione legislativa di ulteriori componenti del debito di valore. Per i medici non ricompresi nella disposizione in questione, come si è detto sopra, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l’aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l’ammontare del risarcimento. Come rimarcato infatti da Cass. n. 1917 del 2012, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Brasserie du Pecheur ebbe a precisare che «in mancanza di norme comunitarie in materia di risarcimento del danno da inadempimento di direttive nonself-executing , spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento». Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione, contempla la risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ.. 12. Il quinto motivo è,infine, riferito alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], Fabiano, Falvo, Fracasso, Sarli, Tullo e Turtoro, la cui domanda è stata rigettata per non essere i relativi presupposti adeguatamente documentati. Con esso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 , 4e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonché degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184cod. proc. civ.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; c) violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale ha omesso di scrivere che nelle memorie ex art. 184 cod. proc. civ. erano stati depositati i prospetti riepilogativi contenenti i dati delle specializzazioni frequentate dai predetti i ricorrenti e che, inoltre, in mancanza di contestazione sul punto la Corte avrebbe dovuto ritenere pacifici i presupposti della domanda. 12.1. Il motivo èinammissibile. Anzitutto per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dei documenti su cui esso si fonda, in palese violazione dell’onere dettato, per l’inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; non è, infatti, fornita e saustiva indicazione del contenuto dei documenti richiamati, né è precisata la loro localizzazione nel fascicolo processuale. Anche nella seconda parte il motivo si rivela aspecifico, giacché non trascrive il tenore delle difese svolte in primo grado dai convenuti, né ne localizza compiutamente gli atti difensivi nel fascicolo processuale. CONCLUSIONI 13. Per le ragioni esposte deve pertanto pervenirsi all’accoglimento, nei termini di cui in motivazione: a) dei primi tre motivi del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; b) del primo motivo del secondo ricorso incidentale (Abbatecola e altri) nella sola parte in cui è riferito alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA](v. supra , «[OSCURATO:PERSONA]», § 8.2); c) del secondo motivo del detto secondo ricorso incidentale limitatamente alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](v. § 9.1). Il quarto motivo del ricorso principale (Rossaro) va invece dichiarato inammissibile. Il secondo ricorso incidentale (Abbatecola e altri) va per la restante parte rigettato. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti e ai predetti ricorrenti per i quali lo sono stati, con rinvio al giudice a quo. 14.Il regolamento delle spese processuali. 14.1. Nei rapporti tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] , eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e l ’A mministrazion e resistente, dall’altro , le spese del presente giudizio di legittimità sarannoliquidate dal giudice del rinvio . 14.2.Nei rapporti tra l ’amministrazione resistente e tutti gli altri ricorrenti, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensidell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., e sono liquidate nel dispositivo. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei … soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021). Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è pertanto da commisurarsi all’ammontare complessivo degli indennizzi pretesi da (o che in astratto sarebbero potuti spettare a) dai medici che hanno visto rigettata la loro pretesa, sommato alle maggiori somme pretese, anche a titolo di interessi compensativi, dai ricorrenti che questa hanno invece visto riconosciuta nel giudizio di merito e si colloca pertanto all’interno dello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra € 2.000.001 a € 4.000.000. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, cod.proc. civ., la ripartizione delle spese tra i vari medici soccombenti deve intendersi fatta «in proporzione del rispettivo interesse nella causa». 15. Quanto al secondo ricorso incidentale occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo». Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello e con specifico riferimento ad esso. Non è certamente possibile, pertanto , predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un attoontologicamente diverso da quello richiesto.Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione —, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015; n. 19226 del 2014, cit.). 16. Poichéla parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito,come già ritenuto più volte da questa Corte ( v. ex aliis , Cass.18/04/2000,n. 5028 ; Cass. n. 1058 del 2019 ). 17. Vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti dei quali viene qui integralmente rigettato il ricorso , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto,a norma dell’art. 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie,nei termini di cui in motivazione: a) i primi tre motivi del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; b) il primo motivo del secondo ricorso incidentale (Abbatecola e altri) nella sola parte in cui è riferito alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]; c) i l secondo motivo del detto secondo ricorso incidentale limitatamente alla posizionedei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](v. § 9.1 della motivazione ) ; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso principale; rigetta i restanti motivi del secondo ricorso incidentale (Abbatecola e altri) in quanto riferibili alla posizione dei predetti ricorrenti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e limitatamente alla posizione dei testé nominati ricorrenti ; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma , comunque in diversa composizione, cui demanda di provveder