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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20749/2022

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NANZA C(9' sul ricorso 28250/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA].co.sa .) elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 121 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4268/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] udito l'Avvocato; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale di Napoli con sentenza del 9 febbraio 2001 condannò il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo di cui all'art. 46 della

I. 2359 del 1865, liquidato in lire 610.500.000, per il deprezzamento subito da un immobile di sua proprietà ubicato in Casaluce a seguito della costruzione di un asse viario a scorrimento veloce, che, secondo le prospettazioni di parte attrice, oscurava completamente il fabbricato pregiudicandone l'areazione ed il soleggiamento, determinando anche un notevole inquinamento acustico.

Rigettava la medesima domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva dato in concessione l'opera al Consorzio ai sensi della

I. 219/1981. 2.L'impugnazione del Consorzio fu parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Napoli, che, con sentenza del 23 agosto 2003, ridusse l'indennità all'importo di euro 157.646,50 oltre interessi, ("confermando il coefficiente di deprezzamento del 55%, ma applicandolo sul calcolo dell'indennità di espropriazione da determinare secondo i criteri riduttivi degli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885). 3.Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi mentre il consorzio Ascosa proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. 4.Questa Corte con sentenza n. 27084/2007 rigettato ogni altro motivo, accolti il terzo ed il quarto del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA].co.sa., e dichiarati assorbiti l'ultimo motivo del ricorso incidentale e quelli del ricorso principale, cassò con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'appello rilevando che la corte territoriale aveva confermato la concessione dell'indennizzo in favore della Giangrande "in base al solo presupposto che la costruzione del viadotto avesse provocato una riduzione del 55% del valore commerciale dell'immobile incidendo negativamente in termini di rumorosità, degrado ambientale, riduzione di luminosità, insolazione ed aereazione, mostrando di non avere compreso natura e funzione dell'indennità di cui all'art. 46 della

I. n. 2359".

Richiamati quindi i presupposti che la giurisprudenza aveva elaborato ai fini del riconoscimento dell'indennità di asservimento e dato atto che nella specie, era pacifica la liceità dell'attività della p.a., rilevava che le indagini che il giudice di merito aveva omesso di compiere ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 46 erano relative alla natura ed alle caratteristiche dei nocumenti lamentati alla proprietà, in particolare, in ordine al necessario accertamento di una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione dell'immobile e che non si trattasse di limitazioni solo marginali del diritto dominicale.

Quanto al dedotto pregiudizio subito dalla costruzione per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, andava accertato che superassero i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 c.c.

In particolare poi, la Corte territoriale aveva omesso di acquisire la prova della preesistenza del fabbricato all'opera pubblica e della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche (concessione edilizia ed altro), entrambe contestate dal consorzio, tenuto conto del fatto che la legittimità urbanistica del manufatto era il presupposto del pregiudizio indennizzabile.Inoltre, non era stato accertato "se l'immobile della Giangrande fosse circondato da altre strade ad elevato traffico - come dedotto dal consorzio, in particolare con riferimento alla via Lentimone - nè era stata sondata l'incidenza delle relative immissioni sui pregiudizi lamentati dalla ricorrente principale". 4.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].co.sa, insistendo per la quantificazione dell'indennità nella misura del decremento del valore venale del fabbricato, precisando che il fabbricato era stato costruito con regolare concessione edilizia n. 40 del 1982 ed accatastato molto prima anche della progettazione dell'opera pubblica e che la via Laimone era una strada a basso traffico veicolare. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. 5.La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 4268/2015 che oggi viene impugnata, espletata c.t.u. e disposto l'esame del consulente, in parziale riforma della sentenza del tribunale, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA].Co.Sa. a pagare alla Giangrande la somma di euro 303.971,00 oltre interessi, con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], compensando nella misura di 1/3 le spese del giudizio.

Premesso che, alla luce della sentenza della corte di cassazione n. occorreva procedere "ad un'attenta valutazione dello stato dei luoghi ed individuare l'epoca di realizzazione sia del fabbricato sia dell'opera pubblica, ha affermato, sulla scorta delle condivise conclusioni del c.t.u., che: 1) l'immobile della Giangrande era sito "in un'area definita dal c.t.u.

"particolarmente tranquilla e gradevolmente residenziale con gradevole vista su un'area a prato" 2) L'immobile - tenuto conto dell'epoca del rilascio della concessione (13.4.1982), dell'accatastamento del fabbricato (7.5.1986), del contenuto dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 6.3.1985, del fatto che il progetto esecutivo dell'opera pubblica era stato presentato il 10.2.1986 ed approvato in via definitiva solo con l'ordinanza n. 1041 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - risultava preesistente alla realizzazione dell'opera pubblica (1988) e alla realizzazione del viadotto (1990); 3) a seguito della realizzazione dell'opera pubblica poteva ritenersi verificata "un'apprezzabile compressione e riduzione del contenuto del diritto dominicale e la sussistenza di immissioni che superano la normale tollerabilità", poiché, come accertato dal c.t.u., il viadotto era stato realizzato ad una distanza di quindici metri dall'abitazione, in violazione della distanza minima di quaranta metri, prevista per le strade di grande traffico dal d.m.

1.4.68. Inoltre, le caratteristiche della costruzione realizzata con elementi prefabbricati aggiungevano al normale rumore causato dal traffico veicolare anche quello generato dal passaggio dei veicoli sui tratti di giunzione. 6.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:SOCIETA]. con un unico complesso motivo.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico complesso motivo l'[OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 384 c.p.c. per mancato accertamento della regolarità urbanistica dell'immobile della Gian grande in applicazione degli artt. 7-8-12 legge 47/1985 recepita negli artt. 31-32-34 d.p.r. 38072001; per violazione e falsa applicazione articolo 844 c.c. - mancato accertamento normale tollerabilità emissioni ai fini della corretta applicazione dell'art. art. 46

I. .2359/1865 - degli artt. 12 e 13 della

I. 2892/1855 a loro volta applicabili in virtù della

I. 129/1981 - errata valutazione dell'indennità - omissione - contraddittorietà (art. 360 nn. 3-4 c.p.c.).

In particolare, sotto il primo profilo rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto prescritto dalla S.C. con la sentenza rescindente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare non solo la preesistenza del fabbricato della Giangrande rispetto all'opera pubblica, ma anche che il suo fabbricato fosse conforme alla concessione edilizia.

Nè la verifica della regolarità urbanistica del bene poteva essere desunta anche indirettamente dalla semplice verifica dell'esistenza del solo atto concessorio e dell'accatastamento.

Sotto altro profilo lamenta il Consorzio che la Corte d'appello aveva disatteso quanto richiesto dalla Corte di cassazione in ordine alla necessità di verificare se le immissioni riscontrate fossero o meno superiori alla normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844, c.c., omettendo di tener conto della rumorosità di fondo dei luoghi, quanto alle immissioni sonore, senza peraltro aver preso in considerazione la possibilità tecnica di attenuare e/o eliminare le immissioni nocive, come ad es. con l'installazione di pannelli trasparenti di insonorizzazione.

Contesta, inoltre, la formulazione dei criteri correttivi di diminuzione del valore del fabbricato nella misura del 55% come desunti dalla corte territoriale dalla c.t.u., in quanto priva di passaggi argomentativi idonei a spiegare l'attribuzione delle singole percentuali ai rispettivi fattori nonché il metodo applicato per calcolare le percentuali di decremento di valore del bene in quanto "applicate in modo del tutto soggettivo senza un criterio logico verificabile ed apprezzabile, utilizzando dei parametri relativi all'anno 1990 senza prendere in considerazione il coefficiente di vetustà dell'immobile".

2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale formulata dalla resistente, che ha dedotto la "tardività della notifica del ricorso consegnato al portiere dello stabile dell'abitazione del difensore e non presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]".

Infatti, al presente procedimento, che è stato introdotto in primo grado con citazione notificata il 30.6.1993, è applicabile il termine annuale di impugnazione, non essendo applicabile la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito tale termine con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il nuovo termine semestrale è infatti applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., n. 6007 del 17/04/2012; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060).

Nella specie, inoltre, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., si applica H periodo di sospensione feriale di trentuno giorni, atteso che la modifica normativa che lo ha previsto (art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014) è applicabile alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949), e che la decisione della corte d'appello impugnata, non notificata è stata pubblicata il 3 novembre 2015.

Ciò premesso, il termine per l'impugnazione della predetta sentenza scadeva il 5.12.2016.

Tale termine è stato rispettato.

Infatti, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte in diverse pronunce "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (SU n. 17352/2009).

Tale principio è stato successivamente puntualizzato dalla giurisprudenza con l'indicazione del termine preciso entro il quale la riattivazione del procedimento notificatorio deve ritenersi diligentemente compiuta dal notificante indicato nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (v. tra le altre, Cass. 20700/2018).

Nel caso di specie risulta che: il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 novembre 2016, con la duplice richiesta di notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia presso lo studio Franco, in Napoli, via Ponte di Tappia, 47, ove questi aveva eletto domicilio, che in Aversa in via Raffaello, 47 "presso l'abitazione"; l'ufficiale giudiziario ha tentato la notifica presso il domicilio eletto in Napoli, il 1 dicembre 2016 senza però riuscirvi poiché, come si legge nella relata, "lo studio Franco non è più esistente in loco (a seguito del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è sconosciuto"; la notifica al secondo indirizzo fornito dal notificante in Aversa via Raffaello, 47, è stata effettuata a mezzo posta e, come risulta dall'avviso di ricevimento, che attesta la consegna del plico a mani del portiere dello stabile, è avvenuta il 7.12.2016.

Da quanto sopra si desume la piena applicabilità dei principi dinanzi espressi atteso che nessuna negligenza per l'omessa notifica al domicilio dichiarato dal difensore di controparte è imputabile al ricorrente, che, senza che risulti una formale comunicazione del suo mutamento dalla controparte, si è mostrato particolarmente diligente, avendo fornito all'ufficiale giudiziario un indirizzo alternativo presso il quale tentare la notifica, senza aspettare di verificare se la prima notifica fosse andata a buon fine.

E' infondata, infine, l'eccezione dei resistenti che hanno lamentato che la notifica sia stata effettuata piuttosto che presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al portiere dell'abitazione dello stesso.

Infatti, pur omettendo di considerare che l'indirizzo dello studio e dell'abitazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] coincidono (come si desume dall'intestazione del controricorso) e che nell'avviso di ricevimento non è precisato che la notifica sia destinata all'abitazione del difensore piuttosto che al suo studio, va qui ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, "quando la notifica sia stata effettuata anziché presso lo studio del procuratore costituito, presso l'abitazione del medesimo, si ha un caso di nullità della notificazione e non di inesistenza, di talché la nullità è sanata dalla costituzione della controparte, dovendosi applicare l'art. 291, c. 1 c.p.c. (v.

Cass.

S.U. n. 925 del 1999; Cass. n. 6164 del 2020).

Ne consegue, nella specie, che la nullità della notifica resta comunque sanata dallo svolgimento di attività difensiva da parte degli eredi della Giangrande che hanno depositato controricorso e memorie.

3. Il primo profilo dell'unico motivo di ricorso è fondato.

La sentenza rescindente, infatti, aveva chiaramente richiesto, ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di asservimento, che il giudice del rinvio accertasse, tra l'altro, la legittimità urbanistica del manufatto della Giangrande, asseritamente danneggiato dalla costruzione dell'opera pubblica, in considerazione del fatto che tale accertamento è pregiudiziale al riconoscimento dell'indennità di asservimento.

La corte territoriale ha ritenuto di soddisfare tale prescrizione accertando per mezzo del c.t.u. che l'immobile della Giangrande era stato realizzato "in forza di licenza n. 40 del 13.4.1982, allegata agli atti per complessive aree coperte ad uso abitativo di 690 mq., aree scoperte di circa mq. 365 e locali seminterrati di circa mq. 222".

Ha afferma poi l'anteriorità del fabbricato rispetto all'opera pubblica in base agli accertamenti del c.t.u. in ordine alla realizzazione del fabbricato in epoca anteriore al completamento della procedura di espropriazione dei suoli su cui doveva essere realizzata l'opera pubblica e alla costruzione del viadotto, dando atto della documentazione allegata, tra la quale "l'accatastamento del fabbricato risalente al 6.3.1985".

Dunque, la corte d'appello sembra aver data per scontata la regolarità edilizia dell'immobile, desumendola dalla presenza di una licenza edilizia e dell'accatastamento del bene.

Come è noto, tuttavia, né la licenza edilizia, né l'avvenuto accatastamento di un immobile sono di per sé documenti sufficienti ad accertarne la regolarità edilizia, essendo comunque necessario procedere alla verifica della conformità sostanziale della costruzione realizzata alla concessione ed al progetto depositato al catasto, accertamento che nella specie è mancato.

4. Sono, invece d dichiararsi inammissibili gli altri profili di censura contenuti nell'unico motivo, atteso che la valutazione del giudice di merito in ordine al superamento della normale tollerabilità delle immissioni, purchè adeguatamente motivata, come nella specie, con riferimento alle risultanze della c.t.u., costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 23754 del 01/10/2018), mentre resta assorbita dall'accoglimento del primo profilo la censura relativa alla contestazione della quantificazione effettuata dal c.t.u. nella misura del 55% degli indici di correzione del valore del fabbricato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA C(9' sul ricorso 28250/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA].co.sa .) elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 121 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4268/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] udito l'Avvocato; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale di Napoli con sentenza del 9 febbraio 2001 condannò il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo di cui all'art. 46 della I. 2359 del 1865, liquidato in lire 610.500.000, per il deprezzamento subito da un immobile di sua proprietà ubicato in Casaluce a seguito della costruzione di un asse viario a scorrimento veloce, che, secondo le prospettazioni di parte attrice, oscurava completamente il fabbricato pregiudicandone l'areazione ed il soleggiamento, determinando anche un notevole inquinamento acustico. Rigettava la medesima domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva dato in concessione l'opera al Consorzio ai sensi della I. 219/1981. 2.L'impugnazione del Consorzio fu parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Napoli, che, con sentenza del 23 agosto 2003, ridusse l'indennità all'importo di euro 157.646,50 oltre interessi, ("confermando il coefficiente di deprezzamento del 55%, ma applicandolo sul calcolo dell'indennità di espropriazione da determinare secondo i criteri riduttivi degli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885). 3.Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi mentre il consorzio Ascosa proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. 4.Questa Corte con sentenza n. 27084/2007 rigettato ogni altro motivo, accolti il terzo ed il quarto del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA].co.sa., e dichiarati assorbiti l'ultimo motivo del ricorso incidentale e quelli del ricorso principale, cassò con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'appello rilevando che la corte territoriale aveva confermato la concessione dell'indennizzo in favore della Giangrande "in base al solo presupposto che la costruzione del viadotto avesse provocato una riduzione del 55% del valore commerciale dell'immobile incidendo negativamente in termini di rumorosità, degrado ambientale, riduzione di luminosità, insolazione ed aereazione, mostrando di non avere compreso natura e funzione dell'indennità di cui all'art. 46 della I. n. 2359". Richiamati quindi i presupposti che la giurisprudenza aveva elaborato ai fini del riconoscimento dell'indennità di asservimento e dato atto che nella specie, era pacifica la liceità dell'attività della p.a., rilevava che le indagini che il giudice di merito aveva omesso di compiere ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 46 erano relative alla natura ed alle caratteristiche dei nocumenti lamentati alla proprietà, in particolare, in ordine al necessario accertamento di una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione dell'immobile e che non si trattasse di limitazioni solo marginali del diritto dominicale. Quanto al dedotto pregiudizio subito dalla costruzione per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, andava accertato che superassero i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 c.c. In particolare poi, la Corte territoriale aveva omesso di acquisire la prova della preesistenza del fabbricato all'opera pubblica e della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche (concessione edilizia ed altro), entrambe contestate dal consorzio, tenuto conto del fatto che la legittimità urbanistica del manufatto era il presupposto del pregiudizio indennizzabile.Inoltre, non era stato accertato "se l'immobile della Giangrande fosse circondato da altre strade ad elevato traffico - come dedotto dal consorzio, in particolare con riferimento alla via Lentimone - nè era stata sondata l'incidenza delle relative immissioni sui pregiudizi lamentati dalla ricorrente principale". 4.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].co.sa, insistendo per la quantificazione dell'indennità nella misura del decremento del valore venale del fabbricato, precisando che il fabbricato era stato costruito con regolare concessione edilizia n. 40 del 1982 ed accatastato molto prima anche della progettazione dell'opera pubblica e che la via Laimone era una strada a basso traffico veicolare. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. 5.La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 4268/2015 che oggi viene impugnata, espletata c.t.u. e disposto l'esame del consulente, in parziale riforma della sentenza del tribunale, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA].Co.Sa. a pagare alla Giangrande la somma di euro 303.971,00 oltre interessi, con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], compensando nella misura di 1/3 le spese del giudizio. Premesso che, alla luce della sentenza della corte di cassazione n. occorreva procedere "ad un'attenta valutazione dello stato dei luoghi ed individuare l'epoca di realizzazione sia del fabbricato sia dell'opera pubblica, ha affermato, sulla scorta delle condivise conclusioni del c.t.u., che: 1) l'immobile della Giangrande era sito "in un'area definita dal c.t.u. "particolarmente tranquilla e gradevolmente residenziale con gradevole vista su un'area a prato" 2) L'immobile - tenuto conto dell'epoca del rilascio della concessione (13.4.1982), dell'accatastamento del fabbricato (7.5.1986), del contenuto dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 6.3.1985, del fatto che il progetto esecutivo dell'opera pubblica era stato presentato il 10.2.1986 ed approvato in via definitiva solo con l'ordinanza n. 1041 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - risultava preesistente alla realizzazione dell'opera pubblica (1988) e alla realizzazione del viadotto (1990); 3) a seguito della realizzazione dell'opera pubblica poteva ritenersi verificata "un'apprezzabile compressione e riduzione del contenuto del diritto dominicale e la sussistenza di immissioni che superano la normale tollerabilità", poiché, come accertato dal c.t.u., il viadotto era stato realizzato ad una distanza di quindici metri dall'abitazione, in violazione della distanza minima di quaranta metri, prevista per le strade di grande traffico dal d.m. 1.4.68. Inoltre, le caratteristiche della costruzione realizzata con elementi prefabbricati aggiungevano al normale rumore causato dal traffico veicolare anche quello generato dal passaggio dei veicoli sui tratti di giunzione. 6.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:SOCIETA]. con un unico complesso motivo. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico complesso motivo l'[OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 384 c.p.c. per mancato accertamento della regolarità urbanistica dell'immobile della Gian grande in applicazione degli artt. 7-8-12 legge 47/1985 recepita negli artt. 31-32-34 d.p.r. 38072001; per violazione e falsa applicazione articolo 844 c.c. - mancato accertamento normale tollerabilità emissioni ai fini della corretta applicazione dell'art. art. 46 I. .2359/1865 - degli artt. 12 e 13 della I. 2892/1855 a loro volta applicabili in virtù della I. 129/1981 - errata valutazione dell'indennità - omissione - contraddittorietà (art. 360 nn. 3-4 c.p.c.). In particolare, sotto il primo profilo rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto prescritto dalla S.C. con la sentenza rescindente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare non solo la preesistenza del fabbricato della Giangrande rispetto all'opera pubblica, ma anche che il suo fabbricato fosse conforme alla concessione edilizia. Nè la verifica della regolarità urbanistica del bene poteva essere desunta anche indirettamente dalla semplice verifica dell'esistenza del solo atto concessorio e dell'accatastamento. Sotto altro profilo lamenta il Consorzio che la Corte d'appello aveva disatteso quanto richiesto dalla Corte di cassazione in ordine alla necessità di verificare se le immissioni riscontrate fossero o meno superiori alla normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844, c.c., omettendo di tener conto della rumorosità di fondo dei luoghi, quanto alle immissioni sonore, senza peraltro aver preso in considerazione la possibilità tecnica di attenuare e/o eliminare le immissioni nocive, come ad es. con l'installazione di pannelli trasparenti di insonorizzazione. Contesta, inoltre, la formulazione dei criteri correttivi di diminuzione del valore del fabbricato nella misura del 55% come desunti dalla corte territoriale dalla c.t.u., in quanto priva di passaggi argomentativi idonei a spiegare l'attribuzione delle singole percentuali ai rispettivi fattori nonché il metodo applicato per calcolare le percentuali di decremento di valore del bene in quanto "applicate in modo del tutto soggettivo senza un criterio logico verificabile ed apprezzabile, utilizzando dei parametri relativi all'anno 1990 senza prendere in considerazione il coefficiente di vetustà dell'immobile". 2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale formulata dalla resistente, che ha dedotto la "tardività della notifica del ricorso consegnato al portiere dello stabile dell'abitazione del difensore e non presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]". Infatti, al presente procedimento, che è stato introdotto in primo grado con citazione notificata il 30.6.1993, è applicabile il termine annuale di impugnazione, non essendo applicabile la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito tale termine con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il nuovo termine semestrale è infatti applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., n. 6007 del 17/04/2012; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060). Nella specie, inoltre, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., si applica H periodo di sospensione feriale di trentuno giorni, atteso che la modifica normativa che lo ha previsto (art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014) è applicabile alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949), e che la decisione della corte d'appello impugnata, non notificata è stata pubblicata il 3 novembre 2015. Ciò premesso, il termine per l'impugnazione della predetta sentenza scadeva il 5.12.2016. Tale termine è stato rispettato. Infatti, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte in diverse pronunce "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (SU n. 17352/2009). Tale principio è stato successivamente puntualizzato dalla giurisprudenza con l'indicazione del termine preciso entro il quale la riattivazione del procedimento notificatorio deve ritenersi diligentemente compiuta dal notificante indicato nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (v. tra le altre, Cass. 20700/2018). Nel caso di specie risulta che: il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 novembre 2016, con la duplice richiesta di notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia presso lo studio Franco, in Napoli, via Ponte di Tappia, 47, ove questi aveva eletto domicilio, che in Aversa in via Raffaello, 47 "presso l'abitazione"; l'ufficiale giudiziario ha tentato la notifica presso il domicilio eletto in Napoli, il 1 dicembre 2016 senza però riuscirvi poiché, come si legge nella relata, "lo studio Franco non è più esistente in loco (a seguito del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è sconosciuto"; la notifica al secondo indirizzo fornito dal notificante in Aversa via Raffaello, 47, è stata effettuata a mezzo posta e, come risulta dall'avviso di ricevimento, che attesta la consegna del plico a mani del portiere dello stabile, è avvenuta il 7.12.2016. Da quanto sopra si desume la piena applicabilità dei principi dinanzi espressi atteso che nessuna negligenza per l'omessa notifica al domicilio dichiarato dal difensore di controparte è imputabile al ricorrente, che, senza che risulti una formale comunicazione del suo mutamento dalla controparte, si è mostrato particolarmente diligente, avendo fornito all'ufficiale giudiziario un indirizzo alternativo presso il quale tentare la notifica, senza aspettare di verificare se la prima notifica fosse andata a buon fine. E' infondata, infine, l'eccezione dei resistenti che hanno lamentato che la notifica sia stata effettuata piuttosto che presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al portiere dell'abitazione dello stesso. Infatti, pur omettendo di considerare che l'indirizzo dello studio e dell'abitazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] coincidono (come si desume dall'intestazione del controricorso) e che nell'avviso di ricevimento non è precisato che la notifica sia destinata all'abitazione del difensore piuttosto che al suo studio, va qui ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, "quando la notifica sia stata effettuata anziché presso lo studio del procuratore costituito, presso l'abitazione del medesimo, si ha un caso di nullità della notificazione e non di inesistenza, di talché la nullità è sanata dalla costituzione della controparte, dovendosi applicare l'art. 291, c. 1 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 925 del 1999; Cass. n. 6164 del 2020). Ne consegue, nella specie, che la nullità della notifica resta comunque sanata dallo svolgimento di attività difensiva da parte degli eredi della Giangrande che hanno depositato controricorso e memorie. 3. Il primo profilo dell'unico motivo di ricorso è fondato. La sentenza rescindente, infatti, aveva chiaramente richiesto, ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di asservimento, che il giudice del rinvio accertasse, tra l'altro, la legittimità urbanistica del manufatto della Giangrande, asseritamente danneggiato dalla costruzione dell'opera pubblica, in considerazione del fatto che tale accertamento è pregiudiziale al riconoscimento dell'indennità di asservimento. La corte territoriale ha ritenuto di soddisfare tale prescrizione accertando per mezzo del c.t.u. che l'immobile della Giangrande era stato realizzato "in forza di licenza n. 40 del 13.4.1982, allegata agli atti per complessive aree coperte ad uso abitativo di 690 mq., aree scoperte di circa mq. 365 e locali seminterrati di circa mq. 222". Ha afferma poi l'anteriorità del fabbricato rispetto all'opera pubblica in base agli accertamenti del c.t.u. in ordine alla realizzazione del fabbricato in epoca anteriore al completamento della procedura di espropriazione dei suoli su cui doveva essere realizzata l'opera pubblica e alla costruzione del viadotto, dando atto della documentazione allegata, tra la quale "l'accatastamento del fabbricato risalente al 6.3.1985". Dunque, la corte d'appello sembra aver data per scontata la regolarità edilizia dell'immobile, desumendola dalla presenza di una licenza edilizia e dell'accatastamento del bene. Come è noto, tuttavia, né la licenza edilizia, né l'avvenuto accatastamento di un immobile sono di per sé documenti sufficienti ad accertarne la regolarità edilizia, essendo comunque necessario procedere alla verifica della conformità sostanziale della costruzione realizzata alla concessione ed al progetto depositato al catasto, accertamento che nella specie è mancato. 4. Sono, invece d dichiararsi inammissibili gli altri profili di censura contenuti nell'unico motivo, atteso che la valutazione del giudice di merito in ordine al superamento della normale tollerabilità delle immissioni, purchè adeguatamente motivata, come nella specie, con riferimento alle risultanze della c.t.u., costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 23754 del 01/10/2018), mentre resta assorbita dall'accoglimento del primo profilo la censura relativa alla contestazione della quantificazione effettuata dal c.t.u. nella misura del 55% degli indici di correzione del valore del fabbricato. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche p
Sentenza Cassazione n. 20749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris