CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro- intimato –avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 179/2022 depositatail 7/2/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Si evince dal contenuto del provvedimento impugnato che la Corted’appello di Brescia, con decreto del 3 marzo 2021, accoglieva il reclamopresentato ex art. 22 l. fall. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto delNumero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026Tribunale di Brescia che aveva respinto l’istanza di dichiarazione difallimento proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,riconoscendo in capo alla reclamante un credito di regresso nei confrontidella controparte e rimettendo gli atti al tribunale per la dichiarazione difallimento.2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 133/2021, dichiarava ilfallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.3. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 7febbraio 2022, respingeva il reclamo presentato ex art. 18 l. fall. avversotale statuizione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Osservava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la decisione sulreclamo proposto ex art. 22 l. fall. era confluita nella sentenza del tribunale,cosicché la questione della legittimazione della creditrice istante andavaesaminata in sede di impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento,che il giudice di prime cure aveva pronunciato sulla base di quantoaffermato in occasione del precedente gravame, in ragione del rapporto diconseguenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi deldecreto in motivi di impugnazione della successiva sentenza di fallimento)esistente fra i due giudizi.Constatava che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione aveva ripropostol’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sullabase delle argomentazioni in precedenza articolate, senza formularespecifici motivi a censura delle statuizioni contenute nel decreto diaccoglimento del reclamo ex art. 22 l. fall.Rilevava, quanto alla legittimazione del creditore istante, che non era statafatta questione in ordine alla coincidenza delle risultanze contabili di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Giudicava che l’affermazione secondo cui l’accordo intervenuto in data 22giugno 2015 (richiamato e confermato nella nota integrativa al bilancio delcreditore istante al 30 giugno 2017) non aveva valore ricognitivo del debito,Numero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026dato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ivi contenute eranofunzionali a consentire l’iscrizione al campionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,fosse indimostrata nel suo presupposto, rispetto al fatto che quest’ultimacompagine non avesse fornito, in realtà, la provvista per effettuare ilpagamento dell’I.V.A.Ribadiva che il riconoscimento, contenuto nelle premesse della proposta ditransazione del 5 settembre 2019, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevafornito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la provvista per eseguire i versamentidell’I.V.A. aveva carattere ricognitivo ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., senzache deponesse in senso contrario il contenuto della C.T.U. espletata aseguito della presentazione della prima istanza di fallimento, da cui, al più,poteva discendere l’accertamento di una minore entità del creditodell’istante.Reputava, infine, che ricorressero i presupposti per la condanna personale,ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ., di [OSCURATO:PERSONA], liquidatore elegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al pagamentodelle spese del procedimento, dato che questi aveva agito, quanto meno,in mancanza di normale prudenza.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorsoprospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione delle norme processuali relativeai gravami, perché la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto cheBrescia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avesse l’onere di impugnare lestatuizioni della Corte d’appello rese nel reclamo ex art. 22 l. fall. inoccasione del gravame presentato avverso la dichiarazione di fallimento.Numero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/20265. Il motivo non è fondato.Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la decisione assuntadalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l. fall. non ha caratteredecisorio né definitivo e non è quindi impugnabile con il ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delleparti non deriva direttamente dal decreto di accoglimento del reclamo,qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, madalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamenteimpugnabile ex art. 18 l. fall., di cui il provvedimento della Corte distrettualecostituisce un momento del relativo complesso procedimento; eventuali viziin procedendo attinenti al procedimento di reclamo svolto ai sensi dell’art.22, comma 4, l. fall. possono, perciò, essere fatti valere nel procedimentodi impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di questi principi,laddove ha ritenuto che la decisione assunta dalla Corte d'appello fosseconfluita e rimasta assorbita nella sentenza del tribunale, che da essa nonpoteva discostarsi quanto alle questioni trattate e risolte in decreto, avendosolo la possibilità a questo riguardo di prendere in esame e valutareeventuali fatti sopravvenuti idonei ad escludere la sussistenza deipresupposti per la dichiarazione di fallimento, nel senso previsto dall’art.22, comma 4, l. fall.E tale affermazione non significa che il reclamante dovesse impugnaredavanti alla Corte d’appello quanto la stessa Corte aveva affermato in sededi reclamo ex art. 22 l. fall., ma, ben diversamente e come correttamentehanno sostenuto i giudici distrettuali, che la decisione assunta in sede direclamo confluiva nella sentenza di fallimento che il tribunale avevapronunciato sul presupposto della legittimazione della creditrice istanteaffermata in sede di gravame, cosicché ogni doglianza concernente talelegittimazione era proponibile nell’ambito dell’impugnazione avverso lasentenza dichiarativa di fallimento.Numero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/20266.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 96 l. fall., perché la decisionedella Corte distrettuale, laddove riconosce la legittimazione dell’istanteBrescia [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, si pone in contraddizione con la decisioneassunta in sede di verifica del passivo, nel cui contesto il medesimo creditonon era stato ammesso.6.2 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94, 88 e 96cod. proc. civ.: la Corte d’appello – spiega la ricorrente – ha condannato illegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione perchél’articolazione dei motivi di reclamo era avvenuta in violazione dei doveri dilealtà e probità previsti dall’art. 88 cod. proc. civ. o in mancanza diprudenza, nel senso previsto dall’art. 96 cod. proc. civ..Il fatto che l’insussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] fosse statariconosciuta dallo stesso Tribunale di Brescia al momento di dichiararel’esecutività dello stato passivo doveva valere, quanto meno, ad escludereche l’iniziativa intrapresa potesse essere considerata come assunta inviolazione dei doveri di lealtà e prudenza.7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo diconnessione che li unisce, non sono fondati.7.1 Da tempo questa Corte, nel prendere in esame il tema dell’iniziativa perla dichiarazione di fallimento, ritiene che l'art. 6 l. fall., laddove stabilisceche il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori,non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale,né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente unaccertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo diverificare la legittimazione dell'istante (si veda in questo senso, per tutte,Cass., Sez. U., 1521/2013).Numero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026Questa valutazione incidentale da parte del giudice, non richiedendo unaccertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può fondarsi, insede di reclamo avverso la sentenza di fallimento, anche sulle risultanze delprocesso di verificazione dei crediti, quali elementi dimostratividell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass.19477/2022).Il che, tuttavia, non significa che l’esito della verifica del passivo influisce,di per sé, sull’accertamento dei presupposti per la dichiarazione difallimento o sulle condanne assunte ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ., ma,ben diversamente, che le risultanze del procedimento di verifica possonoessere prodotte in sede di reclamo a suffragio delle valutazioni da compierein quella sede e, ove una simile produzione effettivamente avvenga,costituiscono uno degli elementi istruttori nella disponibilità del giudicedell’impugnazione al fine di acclarare, in via incidentale, la legittimazionedel creditore istante.In mancanza di alcuna produzione dello stato passivo la Corte d’appello nonpoteva decidere sul reclamo se non tenendo conto della congerie istruttoriae delle risultanze poste nella sua disponibilità.7.2 L'art. 94 cod. proc. civ., a sua volta, prevedendo la condanna alle spesein favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, delsoggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur nonassumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se innome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condannapostula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dalgiudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88cod. proc. civ. ovvero la mancanza della normale prudenza tipica dellaresponsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, cod. proc.civ. (Cass. 9203/2020).Numero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026Nel caso di specie la Corte distrettuale ha ravvisato una mancanza dinormale prudenza del soggetto che rappresentava la reclamante sotto variprofili, argomentando con puntualità i propri rilievi.La censura sollevata con il quarto motivo costituisce un tentativo di undiverso apprezzamento della condotta ritenuta gravemente imprudente,che tuttavia, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudicedi merito, non è sindacabile da questa Corte.8. Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenutosussistente il credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in violazione degli artt. 1988 e2697 cod. civ.La Corte d’appello, infatti, avrebbe completamente omesso l’esamecomplessivo delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. in occasione del primoprocedimento prefallimentare, poi abbandonato, senza fornire alcunamotivazione della propria decisione.Occorreva, inoltre, considerare che il contenuto della scrittura privata del22 giugno 2015, ove le parti avevano indicato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva versato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione somme di denaro diammontare pari al proprio debito I.V.A. trasferito alla consolidante, dovevaessere letto come strettamente funzionale a consentire l’iscrizione alcampionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Allo stesso modo il contenuto della nota integrativa al bilancio chiuso daBrescia [OSCURATO:SOCIETA]. al 30 giugno 2017 andava inteso come ammissione delfatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non aveva mai effettuatoalcuna dichiarazione idonea a riconoscere la sussistenza di un credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o, quanto meno, come una rinunciaimplicita al vantaggio derivante dalla dichiarazione ipoteticamente in gradodi svolgere la funzione di ricognizione di debito.Infine, la Corte distrettuale doveva ritenere che le dichiarazioni contenutenell’atto di transazione del 5 agosto 2019 potevano generare non solo unaNumero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026confessione stragiudiziale, ma anche una ricognizione di debito ai sensidell’art. 1988 cod. civ.9. Il motivo è inammissibile.Il mezzo, infatti, non deduce un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge, ponendo un problema interpretativo della stessa, ma allegaun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, adducendo una doglianza estranea all'esatta interpretazione dellenorme denunciate come violate, che inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito.Una simile censura non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capoalla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto aun apprezzamento di fatto compiuto dai giudici distrettuali nell’accertare invia incidentale, sulla base della congerie istruttoria disponibile, lalegittimazione dell'istante; anche questa valutazione, essendo frutto di unadeterminazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile daquesta Corte.In proposito è sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. Cass.5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass.19547/2017, Cass. 16056/2016).10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.200, di cui € 200 perNumero registro generale 5496/2022Numero sezionale 2126/2026Numero di raccolta generale 18231/2026Data pubblicazione 06/06/2026esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente