CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 19477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 10977/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. , i n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 63 , pressolo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] procura in calce a l ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., in persona del curatore D ott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via d i [OSCURATO:PERSONA] n. 23 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta proc ura a margine del controricorso; - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] Carrù s . c . p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipionin. 94 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e GabrielePerano giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2016 della Corte d’appello di Torino pubblicatail 24/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 24 novembre 2015, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza di [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di Torino, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la società debitrice, pur avend o contestato non l’esistenza del credito della banca istante,ma la debenza di alcunché nei suoi confronti, in ragione di un controcredito di importo superiore al richiesto derivante dall’applicazione di un tasso usurario al rapporto di conto corrente e ai contratti di mutuo, non aveva adeguatamente supportato i propri assunti sotto il profilo documentale. Al contrario, l’intervenuta ammissione al passivo del credito di [OSCURATO:PERSONA] rendeva ancor più labili le ragioni della reclamante e riscontrava in positivo il credito della banca, che quindi doveva considerarsi legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento. 3. Per la cassazione della sentenza con cui il reclamo è stato rigettato, pubblicata in data 24 marzo 2016, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., l’esistenza di una motivazione omessa o apparente, poiché la Corte di merito ha aderito allo schema decisionale del primo giudice in modo apodittico e supino, con una “sentenza fotocopia” della precedente. I giudici distrettuali, inoltre, hanno sposato –a dire del ricorrente - le argomentazioni della curatela senza soffermarsi sui rilievi della difesa del reclamante. 5. Il motivo è inammissibile. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione. La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in proc edendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).Nel caso di specie la Corte territoriale, lungi dal ripetere gli argomenti offerti dal Tribunale (a dire del quale l’azione di mero accertamento intentata dalla debitrice non avrebbe potuto “influenzare il credito riconosciuto della controparte”, in quanto, “anche se le contestazioni della debitrice dovessero essere accolte, la banca sarebbe comunque titolare di un credito, eventualmente minore, liquido ed esigibile e non adempiuto”; cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha invece sottolineato che le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. investivano l’esistenza non del credito della banca istante, derivante dall’erogazione di somme a mutuo, bensì di una situazione debitoria, “a fronte di un proprio credito di importo superiore al richiesto” (pag. 6) in ragione dell’applicazione di tassi usurari a un rapporto di conto corrente e agli stessi contratti di mutuo. Nel delibare in via incidentale una simile questione i giudici distrettuali hanno evidenziato che ai certi esborsi di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti anche attraverso la presentazione di un piano di rientro, si contrapponesse un controcredito fondato sulla prospettazione dell’applicazione di tassi usurari che, tuttavia, non risultava adeguatamente supportata sotto un profilo documentale. Il ricorrente, nell’assumere l’esistenza di una sentenza fotocopia della prima, prescinde dal reale contenuto della decisione impugnata e dalle ragioni chiaramente illustrate al suo interno, di tenore differente rispetto agli argomenti esposti dal Tribunale, e mira in realtà a lamentare la mancata valorizzazione degli elaborati peritali prodotti a suffragio delle tesi della debitrice, malgrado l’apprezzamento della congerie istruttoria sfugga al sindacato di questa Corte. Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame, sia per mancanza del carattere di riferibilità alla decisione impugnata, sia perché lo stesso intende sollecitare la rinnovazione di un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito e non rinnovabile in questa sede di legittimità. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 52, 93 e 97 l. fall., non potendosi ritenere coperto da giudicato, e dunque sussistente, il credito legittimante la declaratoria fallimentare solo perché lo stesso era stato ammesso al passivo, dato che questa statuizione non assurgeva a giudicato con efficacia anche esterna alla procedura e il credito ammesso poteva comunque essere contestato nella sua fondatezza in sede di cognizione ordinaria, come era avvenuto già prima della presentazione dell’istanza di fallimento. 6.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. fall., in quanto il collegio del reclamo ha trascurato – in tesi di parte ricorrente – che il credito della banca istante, al paridi quello della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, era usurario, senza tenere in considerazione le perizie prodotte e non contestate per mezzo di elaborati di analoga natura. La Corte di merito ha così omesso di delibare in via incidentale in ordine all’esistenza del credito dell’istante, prendendo in esame le perizie prodotte al fine di escluderne la legittimazione. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi rivolti a contestare la legittimazione del creditore istante, non sono fondati. L'art. 6 l. fall., a mente del quale il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013; nello stesso senso Cass.30827/2018, Cass. 11421/2014).La Corte di merito non si è affatto sottratta a questo accertamento incidentale e ha ravvisato la legittimazione dell’istante dopo aver constatato, da una parte, che la tesi dell’applicazione di tassi usurari non era stata adeguatamente supportata sotto il profilo documentale, dall’altra che il credito di [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al passivo della procedura. Ambedue le valutazioni non si prestano a censura. La prima nega,implicitamente, valenza probatoria alle perizie di parte prodotte dalla reclamante al fine di avvalorare la tesi dell’avvenuta applicazione di tassi usurari ai rapporti di conto corrente e ai contratti di mutuo. Una simile valutazione non può essere contestata in questa sede, giacché la perizia stragiudiziale (quand’anche confermata sotto il vincolo del giuramento) costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto (cfr. Cass. 1088/1979, Cass. 2812/1977). La seconda valutazione valorizza l’ammissione al passivo del credito dell’istante quale argomento concorrente idoneo a dimostrarne l’effettiva esistenza, facendo corretta applicazione del principio secondo cui le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere tenute in considerazione in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento quali elementi dimostrativi dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (v. Cass. 22343/2004, Cass. 9622/1993). 8. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 644 cod. pen., con riferimento all’art. 5 l. fall., in quanto la Corte distrettuale ha trascurato di considerare che, una volta depurato il bilancio dalle poste inveritiere ed inesigibili relative ai debiti bancari, perché frutto di usura, sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in realtà, era in grado di adempiere regolarmente ed esattamente le proprie obbligazioni. 9. Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume che l’insolvenza doveva essere apprezzata al netto delle esposizioni debitorie frutto dell’applicazione di tassi usurari, prestando fede, quindi, al tenore delle perizie da lei prodotte a questo proposito. Una simile censura intende, nella sostanza, sollecitare questa Corte a sovvertire il giudizio di inadeguatezza probatoria espresso dalla Corte di merito rispetto alle perizie di parte prodotte. Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). Il convincimento espresso dal collegio di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, poi , un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione in presenza di una motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014).10. Il quinto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. 44/1990, perchè il decreto di sospensione delle procedure di riscossione di crediti erariali portati da cartelle esattoriali, emesso da Equitalia, aveva quale presupposto una valutazione del carattere usurario del credito vantato dalla banca istante, operata a seguito della presentazione di querela. La conseguente proroga della scadenza del debito nei confronti del creditore istante ne comprometteva la legittimazione a richiedere il fallimento. 11.Il motivo è inammissibile. Esso sostiene che Equitalia abbia sospeso la procedura di riscossione delle cartelle esattoriali in conseguenza di un accertamento del carattere usurario del credito portato dal creditore istante. Una simile questione, però, è del tutto estranea al contenuto della decisione impugnata, la quale si limita a dare conto, ai fini della valutazione dell’esistenza di una condizione di insolvenza, dell’irrilevanza del fatto che “Equitalia possa aver sospeso la riscossione”, “dato che ciònon comporta il venir meno delle pretese creditorie”. È stata, quindi, genericamente valutata l’esistenza di una generica sospensione dell’iniziativa di Equitalia per la riscossione del credito, mentre non è stato fatto alcun cenno all’avvenuta adozione di un provvedimento di sospensione dei termini da parte del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine al delitto di usura e, dunque, alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 20, comma 1, l.44/1999. Il che comporta l’inammissibilità del profilo di doglianza in esame, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussis