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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21739/2026

Testo disponibile della fonte

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in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 MELE, [OSCURATO:PERSONA];2827 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2317/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 1610/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19381/20241.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello dNi umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hDaat a pubblicazione 25/06/2026condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese diprimo grado liquidate in euro 355,00 oltre IVA, CPA e spesegenerali; ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alle spese dilite di secondo grado liquidate in euro 355,00 oltre IVA, CPA espese generali .2.

La Corte distrettuale ha ritenuto non conforme a diritto laintegrale compensazione delle spese di lite disposta dal giudicedi primo grado a fronte del rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].p.a. inteso all’accertamento della legittimità della sanzionedisciplinare (pari ad un’ora di multa) comminata alla dipendenteRestituta [OSCURATO:PERSONA]; ha motivato la concreta determinazione delquantum facendo riferimento al valore della causa.3.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoRestituta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato controricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 c.p.c.assumendo che la quantificazione delle spese di lite era stataadottata in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata alDecreto ministeriale; osserva infatti che per costantegiurisprudenza della S.C. le cause concernenti la legittimità diuna sanzione disciplinare sono considerate di valoreindeterminabile ed evidenzia che l’importo in concreto liquidatoNumero registro generale 19381/2024a titolo di spese di primo e secondo grado era inferiore al minimoN umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026previsto in applicazione del corrispondente parametro.

Data pubblicazione 25/06/20262.

Con il secondo motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 2233 comma 2 c.c., quale limite chepreclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme in concretosimboliche, non consone al decoro della professione .3.

Preliminarmente devono essere disattese le deduzioni diinammissibilità del ricorso formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,essendo il ricorso per cassazione rispondente ai requisiti diforma e di sostanza indispensabili al fine della valida deduzionedelle censure articolate.

In particolare, a differenza di quantoopina parte controricorrente, sono chiaramente individuate leragioni in diritto che sorreggono le censure articolate conentrambi i motivi, riconducibili, in estrema sintesi, alla noncorretta corrispondenza delle somme liquidate a titolo di spesedi lite al valore della causa (primo motivo) e alla violazione deldisposto dell’art. 2233 comma 2 c.c. in tema di necessariaadeguatezza del compenso dovuto al professionista per l’operaprestata (secondo motivo).3.1.

Priva di pregio è l’ulteriore eccezione di partecontroricorrente, fondata sulla mancata indicazione nel ricorsodi appello dell’odierna ricorrente del valore della causa comeindeterminabile in quanto, per costante giurisprudenza dilegittimità, le indicazioni della parte non sono vincolanti al finedella determinazione del detto valore ( Cass. 12770/2023, Cass.26888/2007).4.

Nel merito il primo motivo di ricorso è fondato con effettodi assorbimento del secondo motivo4.1.

Questa Corte, con orientamento costante al quNaumleer o irle gistro generale 19381/2024Numero sezionale 2827/2026Collegio ritiene di dare continuità, ha affermato Ncuhmeer o dli ara ccolta generale 21739/2026controversia concernente la legittimità di una sanzionDeat a pubblicazione 25/06/2026disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazionedella sanzione può esplicare un'incidenza sullo status dellavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valorestrettamente economico della sanzione stessa ed involge lacorrettezza, la diligenza e la capacità professionale dellavoratore (Cass. 31799/2024, Cass, n. 22011/2024 Cass.24979/2018 Cass.5443/1988, 4246/1985, queste ultime dueintervenute specificamente in tema di determinazione del valoredella causa ai fini dell'applicabilità dell'art. 440 cod. proc. civ.,che sancisce l'inappellabilità delle sentenze che hanno decisouna controversia di valore contenuto entro l'importo nonsuperiore a lire cinquantamila, oggi euro 25,82).4.2.

E inoltre consolidato il principio per cui «in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dallatabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicedecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di questo» (Cass. n. 12537/2019).4.3.

Tali coordinate ermeneutiche orientano in relazione alladecisione della questione in esame nella quale le spese di lite diprimo e secondo grado, in assenza di specifica esplicitazionedelle ragioni di concreta determinazione del quantum, sonostate liquidate in misura inferiore al minimo edittale,Numero registro generale 19381/2024corrispondente a quello stabilito dal decreto ministeriale per leN umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026cause di valore indeterminabile.

A riguardo si rammenta che iDnat a pubblicazione 25/06/2026difetto di specifica allegazione da parte dell’odierno ricorrente diprofili di particolare complessità della causa, avente ad oggettol’applicazione della sanzione disciplinare di un’ora di multa, sonodestinati a trovare applicazione i parametri stabiliti dal DM155/2014 per le cause di valore indeterminabili a complessitàbassa, vale a dire lo scaglione concernente le cause di valorecompreso tra euro 26.000 e euro

52.000.5. Poiché la concreta determinazione fra il minimo ed ilmassimo è rimessa al giudice di merito (Cass. 1767/1998) lasentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazioneal motivo accolto , assorbito il secondo motivo di ricorso.6.

Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia, anche ai fini della determinazione delle spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19381/2024Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026Data pubblicazione 25/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 MELE, [OSCURATO:PERSONA];2827 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2317/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 1610/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19381/20241. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello dNi umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hDaat a pubblicazione 25/06/2026condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese diprimo grado liquidate in euro 355,00 oltre IVA, CPA e spesegenerali; ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alle spese dilite di secondo grado liquidate in euro 355,00 oltre IVA, CPA espese generali .2. La Corte distrettuale ha ritenuto non conforme a diritto laintegrale compensazione delle spese di lite disposta dal giudicedi primo grado a fronte del rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].p.a. inteso all’accertamento della legittimità della sanzionedisciplinare (pari ad un’ora di multa) comminata alla dipendenteRestituta [OSCURATO:PERSONA]; ha motivato la concreta determinazione delquantum facendo riferimento al valore della causa.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoRestituta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 c.p.c.assumendo che la quantificazione delle spese di lite era stataadottata in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata alDecreto ministeriale; osserva infatti che per costantegiurisprudenza della S.C. le cause concernenti la legittimità diuna sanzione disciplinare sono considerate di valoreindeterminabile ed evidenzia che l’importo in concreto liquidatoNumero registro generale 19381/2024a titolo di spese di primo e secondo grado era inferiore al minimoN umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026previsto in applicazione del corrispondente parametro. Data pubblicazione 25/06/20262. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 2233 comma 2 c.c., quale limite chepreclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme in concretosimboliche, non consone al decoro della professione .3. Preliminarmente devono essere disattese le deduzioni diinammissibilità del ricorso formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,essendo il ricorso per cassazione rispondente ai requisiti diforma e di sostanza indispensabili al fine della valida deduzionedelle censure articolate. In particolare, a differenza di quantoopina parte controricorrente, sono chiaramente individuate leragioni in diritto che sorreggono le censure articolate conentrambi i motivi, riconducibili, in estrema sintesi, alla noncorretta corrispondenza delle somme liquidate a titolo di spesedi lite al valore della causa (primo motivo) e alla violazione deldisposto dell’art. 2233 comma 2 c.c. in tema di necessariaadeguatezza del compenso dovuto al professionista per l’operaprestata (secondo motivo).3.1. Priva di pregio è l’ulteriore eccezione di partecontroricorrente, fondata sulla mancata indicazione nel ricorsodi appello dell’odierna ricorrente del valore della causa comeindeterminabile in quanto, per costante giurisprudenza dilegittimità, le indicazioni della parte non sono vincolanti al finedella determinazione del detto valore ( Cass. 12770/2023, Cass.26888/2007).4. Nel merito il primo motivo di ricorso è fondato con effettodi assorbimento del secondo motivo4.1. Questa Corte, con orientamento costante al quNaumleer o irle gistro generale 19381/2024Numero sezionale 2827/2026Collegio ritiene di dare continuità, ha affermato Ncuhmeer o dli ara ccolta generale 21739/2026controversia concernente la legittimità di una sanzionDeat a pubblicazione 25/06/2026disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazionedella sanzione può esplicare un'incidenza sullo status dellavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valorestrettamente economico della sanzione stessa ed involge lacorrettezza, la diligenza e la capacità professionale dellavoratore (Cass. 31799/2024, Cass, n. 22011/2024 Cass.24979/2018 Cass.5443/1988, 4246/1985, queste ultime dueintervenute specificamente in tema di determinazione del valoredella causa ai fini dell'applicabilità dell'art. 440 cod. proc. civ.,che sancisce l'inappellabilità delle sentenze che hanno decisouna controversia di valore contenuto entro l'importo nonsuperiore a lire cinquantamila, oggi euro 25,82).4.2. E inoltre consolidato il principio per cui «in tema diliquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dallatabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicedecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di questo» (Cass. n. 12537/2019).4.3. Tali coordinate ermeneutiche orientano in relazione alladecisione della questione in esame nella quale le spese di lite diprimo e secondo grado, in assenza di specifica esplicitazionedelle ragioni di concreta determinazione del quantum, sonostate liquidate in misura inferiore al minimo edittale,Numero registro generale 19381/2024corrispondente a quello stabilito dal decreto ministeriale per leN umero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026cause di valore indeterminabile. A riguardo si rammenta che iDnat a pubblicazione 25/06/2026difetto di specifica allegazione da parte dell’odierno ricorrente diprofili di particolare complessità della causa, avente ad oggettol’applicazione della sanzione disciplinare di un’ora di multa, sonodestinati a trovare applicazione i parametri stabiliti dal DM155/2014 per le cause di valore indeterminabili a complessitàbassa, vale a dire lo scaglione concernente le cause di valorecompreso tra euro 26.000 e euro 52.000.5. Poiché la concreta determinazione fra il minimo ed ilmassimo è rimessa al giudice di merito (Cass. 1767/1998) lasentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazioneal motivo accolto , assorbito il secondo motivo di ricorso.6. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia, anche ai fini della determinazione delle spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19381/2024Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 21739/2026Data pubblicazione 25/06/2026
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