CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza emessa il 11/10/2018 dal Tribunale di Chieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato previsto dagli artt. 110 e 449 cod.pen., in relazione all'art.434 cod.pen. (capo a) per avere, il primo nella qualità di legale rappresentante sino al 2005 e poi di amministratore di fatto nel periodo successivo della [OSCURATO:SOCIETA]. e il secondo quale liquidatore della stessa società dall'ottobre del 2005, cagionato un disastro ambientale; specificamente mediante la contaminazione di una falda acquifera sottostante al sito di lavorazione dell'attività svolta dalla società (ovvero quella di preparazione e concia del cuoio, nonché della fabbricazione di semilavorati in pelle), attraverso la concentrazione in limiti superiori a quelli previsti dalla tabella I, allegato V, parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, di solventi organici quali la trielina, a causa di una negligente e imperita gestione dell'impianto di depurazione; nonché del reato previsto dall'art.452 cod.pen. in relazione all'art.440 cod.pen. (capo b), per avere - mediante la condotta contestata precedentemente - adulterato le acque rendendole pericolose per la salute pubblica e, altresì, della contravvenzione prevista dall'art.257, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 (capo c) per avere omesso di provvedere alla bonifica del sito secondo quanto previsto dall'art.242 del medesimo testo normativo, omettendo di stabilire e adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, di presentare il piano di caratterizzazione nonché di applicare al sito l'analisi di rischio per definire gli obiettivi di bonifica e di attuare gli interventi di bonifica delle matrici ambientali dalla contaminazione 2. La Corte territoriale, ha condiviso le valutazioni del Tribunale in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati; ha peraltro rilevato, in parte motiva, come non vi fosse prova dello svolgimento delle mansioni di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] da parte del Salvatore per il periodo successivo al mese di ottobre del 2005, data di nomina del liquidatore; ha, altresì, rilevato come l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] dovesse ritenersi cessata dall'inizio dell'anno 2000; ha, quindi, ritenuto estinti i reati contestati ai capi b) e c) per decorso dei termini massimi di prescrizione, giungendo ad analoga conclusione in ordine al reato contestato al capo a), attesa la non applicabilità ratione temporis del raddoppio dei termini di prescrizione previsto per il reato di cui all'art.449 cod.pen. dall'art.6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.251; ha altresì preso atto dell'intervenuto decesso, alla data del 22/06/2019, di [OSCURATO:PERSONA].Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Gambacorta in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per morte del reo e nei confronti del Salvatore in quanto estinti per intervenuta prescrizione in ordine alla contestazione dei fatti commessi sino all'ottobre del 2005, assolvendolo, per non aver commesso il l'atto, in ordine a quelli contestati per l'epoca successiva; ha contestualmente e altresì disposto la revoca delle statuizioni civili, rilevando che la ritenuta prescrizione fosse maturata già in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso - manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto, con accertamento incidentale, come provati gli elementi oggettivi delle fattispecie ascritte pur non avendo individuato la fonte primaria d ell'inqu i na mento. Ha dedotto come il consulente del pubblico ministero, le cui argementazioni erano state richiamate nelle sentenze di merito, non avesse di fatto individuato tale fonte primaria, affidando il proprio convincimento in ordine alla riconducibilità dell'inquinamento della falda sotterranea al sito della [OSCURATO:SOCIETA] a un metodo di accertamento atecnico e ascientifico e fondato su un criterio meramente presuntivo, ovvero la sillogistica deduzione fondata sulla astratta compatibilità delle sostanze inquinanti rinvenute nella falda sottostante con il ciclo di lavorazioni svolte nel sito; ha, quindi, dedotto la carenza di un adeguato studio in ordine: a) all'andamento delle falda idrica di scorrimento; b) alle matrici di terreno del sito della [OSCURATO:SOCIETA]; c) alle possibili fonti alternative dell'inquinamento. - violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., derivante dalla mancata applicazione dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen, con riferimento all'obbligo di assoluzione per insussistenza del fatto; ha sostenuto che la dimostrata inattendibilità degli elementi tecnici addotti dal Tribunale a sostegno del giudizio di colpevolezza incidentale avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a emettere una sentenza di proscioglimento nel merito. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il tema pregiudiziale da esaminare è rappresentato dall'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito in relazione all'unico capo della sentenza di appello, ossia la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alle condotte contestate fino al mese di ottobre del 2005 per intervenuta prescrizione. 2.1. Va quindi premesso che, in via generale, deve ritenersi sussistente un interesse in capo all'imputato a impugnare una sentenza che non lo prosciolga con la formula più favorevole. In particolare, l'interesse può essere specificamente correlato al conseguimento di effetti penali più vantaggiosi ovvero al profilo connesso alla valenza extrapenale del giudicato in riferimento all'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi di danno, atteso che - ai sensi dell'art.652 cod.proc.pen. - la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nella predetta sede, in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ovvero che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nei confronti del soggetto che si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile; nonché in riferimento all'efficacia extrapenale dell'assoluzione nei giudizi disciplinari (art.65:3 cod.proc.pen.) o nei giudizi civili o amministrativi in cui si controverta intorno a un diritto o interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale (art.654 cod.proc.pen.). 2.2. In linea di principio, deve altresì essere ritenuto configurabile un interesse dell'imputato a impugnare una sentenza che lo abbia dichiarato prosciolto per intervenuta prescrizione, atteso che la sentenza medesima, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede (Cass. civ., sez.3, 17/11/2011, n.24082; Cass.civ., sez.6, 30/06/2020, n.12973). 2.3. Rilevando altresì che, sulla base dei medesimi presupposti in ordine alla valenza extrapenale del giudicato di assoluzione, è stato ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di assoluzione al fine di ottenere una formula di proscioglimento «perché il fatto non sussiste» ovvero «per non aver commesso il fatto», anziché «perché il fatto non costituisce reato» (Sez.4, n.46849 del 29/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez.5, n.29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv.276524-02), allorquando l'imputato stesso deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo in giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno ovvero disciplinari (Sez.4 n.49710 del 4/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 261178); il tutto con argomentazioni coerenti rispetto a quelle contenute nella parte motiva di Sez. un., n.40049 del 29/5/2008, Guerra, RV. 240814, ove è stato appunto rilevato che «all'imputato va quindi normalmente riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extra penali più favorevoli o meno pregiudizievoli. In tal caso, infatti, l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiud nzievole. È dunque pacificamente riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo didispositiv,n nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria». 3. Proprio riconnettendosi ai principi espressi nei suddetti arresti, deve peraltro ritenersi che - in relazione al disposto generale contenuto nell'art.568, comma 4, cod.proc.pen. - incombe sull'imputato che invochi la sussistenza dei presupposti di un'assoluzione nel merito in luogo del proscioglimento per intervenuta prescrizione, l'onere di specificare, a pena di inammissibilità, l'interesse concreto sotteso all'impugnazione, a propria volta eventualmente correlato agli effetti penali o extrapenali del giudicato di assoluzione e quindi all'ottenimento di conseguenze rilevanti in altri campi dell'ordinamento (sul punto„ Sez.4 del 20/4/2022, n.16819, Regazzoni, RV.283206 in motivazione). Nel caso di specie, il ricorrente non ha operato alcun tipo di riferimento all'interesse concretamente sotteso all'ottenimento di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ravvisandosi quindi tale specifica e pregiudiziale causa a di inammissibilità. 4. Alle considerazioni che precedono e in riferimento specifico al secondo motivo di ricorso, devono aggiungersi alcune ulteriori annotazioni in punto di insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito in presenza della dichiarata causa di estinzione in relazione all'invocato disposto dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen..4.1 In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee assi escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.U, n.35490 del 28/5/2009, Tettamanti, RV. 244275). 4.2. Ne consegue che l'"evidenza" richiesta dal comma 2 dell'art.129 cod.proc.pen. presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi pertanto in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per un'assoluzione ampia, non potendo quindi tale pronuncia essere emessa in sola presenza della mera contraddittorietà o insufficienza dell'a prova, la quale richiede un apprezzamento ponderato tra diverse risultanze (Sez.6 del 7/5/2013, n.23680, Rizzo, RV. 256202; Sez.6 del 22/1/2014, n.10284, Culicchia, RV. 259445). 4.3. Va ricordato che alla conclusione sopra esposta, le Sezioni Unite sono pervenute anche con riferimento a un principio di economia processuale, avallato in più pronunce della Corte Costituzionale (orcl.nn. 300 del 26 maggio 1991 e 362 del 118 luglio 1991) laddove si è evidenziato che l'art.129 cod.proc.pen. tende ad assicurare speditezza, immediatezza ed economia al processo ed è costituzionalmente legittimo purché bilanciato dalla rinunciabilità alla causa estintiva. 5. Coordinando tali ultimi principi con quelli sopra esposti in punto di ravvisabilità dell'interesse a impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione per ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito e in presenza della necessità della evidenza dell'innocenza dell'imputato richiesta dal comma 2 dell'art.129 cod.proc.pen., deve quindi ritenersi che sussista anche un più pregnante onere di allegazione da parte del ricorrente che non abbia rinunciato alla prescrizione; onere che si concretizza nella necessità di dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato ovvero l'assenza dell'elemento soggettivo, affinché possa pronunciarsi sentenza di assoluzione ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di una di tali ipotesi in cui sia incorso il giudice di merito (Sez.3 del 28/3/2018, n.46050, M., RV. 274200, specificamente relativa all'appello; Sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.8135, Pintilie,, RV. 275219; Sez.3 del 20/1/2022, n.18069, Grosso, RV. 283131); deduzione strettamente funzionale a evidenziare l'interesse dell'impugnante a conseguire l'unico effetto decisorio più favorevole consentito dalla legge (Sez.6 del 20/4/2022, n.16819, Regazzoni, RV.283206, cit.). 5.1. Nel caso di specie, tale allegazione non si rinviene nel ricorso per cassazione, atteso che lo stesso - mediante riferimento a un dedotto erroneo bilanciamento tra le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado (e al di là della generica invocazione, nel secondo motivo di doglianza, della «dimostrata inattendibilità degli elementi tecnici addotti dal Tribunale a sostegno del giudizio di colpevolezza» e della sussistenza di una prova di innocenza «al di là di ogni ragionevole dubbio») - non contiene il pregiudiziale riferimento alla necessaria evidenza percettiva. 5.2. D'altra parte, deve altresì essere rammentato che - pure secondo il pacifico orientamento della Corte di legittimità - la dedotta sussistenza dell' evidenza dell'innocenza dell'imputato a fronte di una pronuncia di estinzione del reato, comporta il controllo unicamente della sentenza gravata, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la quale deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez.1 del 18/4/2012, n.35627, Amurri, RV. 253458; Sez.6 del 28/11/2013, n.48461, Fontana, RV. 258169); tanto anche in considerazione dell'inammissibilità in sede di legittimità di motivi di ricorso che denuncino vizi di motivazione della sentenza impugnata tali da comportare un annullamento con rinvio, in quanto il giudice individuato per l'ulteriore corso avrebbe comunque l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa di estinzione (Sez.5 del 4/10/2013, n.588/2014, Zambonini, RV. 258670). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche in relazione all'inottemperanza a tale necessario onere di allegazione. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent