CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26667-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCIRE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 66-68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 624/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06.04.2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamento del loro diritto di proprietà per intervenuta usucapione, ciascuno su un insieme di immobili tutti siti in Vizzini c.da Albanicchi, beni ricevuti - in forza di cinque contratti preliminari - dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] , coniugato con [OSCURATO:PERSONA], proprietario del costruendo edificio. Affermavano gli attori che la somma convenuta nei preliminari di compravendita era stata interamente corrisposta, e che gli immobili di cui sopra erano stati da loro posseduti come propri in modo continuativo ed ininterrotto a far data dal 1983, sia abitandoli sia pagando i tributi gravanti sulle singole proprietà nonché le relative utenze, e che detti immobili non erano mai stati rivendicati dai convenuti.Interveniva nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] (creditore procedente nell’esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]), oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda attorea, escludendo la configurabilità del possesso in capo ai promissari acquirenti degli immobili in contestazione: in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7930/2008, la relazione di fatto con il bene immobile e il promissario acquirente iniziata in forza di un preliminare di Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - compravendita assume la qualificazione di detenzione, non di possesso, non potendosi ritenere sussistente il c.d. animus rem sibi habendi. Rilevava, inoltre, come non potesse ipotizzarsi comunque l’usucapione ordinaria degli immobili, poiché l’interversione nel possesso sarebbe stata ipotizzabile solo a partire dalla scadenza del termine decennale per la stipula del contratto definitivo (ossia il 1992, essendo il primo preliminare datato 1982), mentre l’azione era stata proposta dagli attori nel 2008. 3. Appellavano la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] reiterando le istanze del primo giudizio. La Corte d’Appello di Catania rigettava il gravamecon sentenza n. 624/2017, sostenendo che: -la detenzione qualificata rimane tale anche ove il prezzo sia stato interamente pagato, come nel caso di specie; -la non contestazione da parte degli appellati all’occupazione degli immobili può valere ad esonerare dall’onere probatorio dei fatti, ma non consente di avvalorare le conseguenze giuridiche che dai fatti parte attricevorrebbe trarre; -non vi è stata interversione della detenzione in possesso perché non vi sarebbe stata una vendita vera e propria (con traditio nel possesso), in quanto non vi era un termine finale nel preliminare per la stipula del definitivo, né era mai stato ottenuto il certificato di abitabilità: circostanze, queste , che escludono il trasferimento della proprietà e l’abbandono del bene nelle mani dei promissariacquirenti; - è inammissibile il motivo di appello con il quale si rileva l’omissione in cui sarebbe incorsoil g iudice di prime cure laddove in sentenza non ha in alcun modo fatto cenno alla mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale loro deferito. Per il principio di specificità dell’impugnazione, infatti, sarebbe stato onere Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - dell’appellante non limitarsi, come invece è avvenuto, ad evidenziare l’omissione del primo giudice, ma altresì ad indicare quale fatto dalla mancata risposta sarebbe emerso e come esso avrebbe influito sulla decisione. 4. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affid andolo a due motivi. Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dà atto del deposito di memoria difensivaa cura di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ. Omessa valutazione di prove. I ricorrenti si dolgono del fatto che nel pervenire alla conclusione per cuila non contestazione del convenuto possa valere solo ad esonerare dall’onere probatorio dei fatti, ha omesso di esaminare tutte le risultanze istruttorie dalle quali, invece, risultava integrato il fatto costitutivo della domanda e assolto il relativo onere probatorio exart. 2697 cod. civ., ossia il possesso continuativo, pacifico e non interrotto, e il riconoscimento dell’animus possidendiai fini dell’usucapione in capo agli appellanti. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il primo profilo di l’inammissibilità del motivo in esame riguarda la parte in cui censural’omesso esame di un fatto decisivo Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - per il giudizio oggetto di discussione trale parti ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Va ribadito, infatti, che «nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in Cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 -01; Cass. Sez. 6-1, n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 –01; Cass. Sez. 1, n. 26774 del 22.12.2016- Rv. 643244 -03). Nella specie, i ricorrenti non specificano quali siano le diverse ragioni poste a base della decisione della Corte d'Appello di Catania, rispetto a quelle fatte proprie dal Tribunale di Caltagirone, sicché la censura è inammissibile. 1.3. Il secondo profilo di inammissibilità exart. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ., riguarda la doglianza relativa all’omesso esame di tutte le risultanze istruttorie. Questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; conf. più di recente da: Cass. 2 civ., 19.06.2022, n. 19717; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 1.4. Inoltre,si deve rilevare che il mezzo non attinge alla ratio decidendi, posto che la Corte d’Appello ha rigettato il motivo con il quale si censurava l’omissione del Tribunale per non aver deciso sulla mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale loro deferito, motivando con difetto di specificità del motivo d’appello, exart. 342 cod. proc. civ. (v. sentenza p. 6, 2° capoverso, ultimi 3 righi). 1.5. Quanto all’asserita interversione nel possesso, deve ribadirsi preliminarmente che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ.; è,tuttavia, necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del 01/12/2016, Rv. 642806 - 02). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litemben può ad esse essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 cod. civ., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova». (Sez. 1, Sentenza n. 15062 del 15/07/2005, Rv. 585318 -01). Nel caso di specie,le dichiarazioni rese dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa conclusionale non risultano da questi personalmente sottoscritte, e pertanto sono state liberamente apprezzate dal Giudice di seconde cure, senza che tale apprezzamento possa essere sindacato in questa sede. 2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione, (ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) degli artt. Ric. 2017 n. 26667 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - 1141 e 1164 cod. civ. cod. Lamentano i ricorrenti che l’opposizione del detentore nei confronti del proprietario, da proporsi nei modi e limiti previsti dall’art. 1141, comma 2, cod. civ., non ha motivo d’essere quando è lo stesso proprietario ad avere riconosciuto (come nel caso in esame) il possesso altrui. Una volta ritenuto integrato il potere di fatto sugli immobili per il tempo necessario ad usucapire, scatta la presunzione –ex art. 1141, comma 1, cod. civ. –per cui detto potere di fatto integri il possesso: per conseguenza, spetta alla parte che correla tale potere di fatto alla detenzione provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere provato il possesso ad usucapionem(Cass. 26984/2013; Cass. 7817/2006). 2.1. L’inammissibilità del secondo motivo segue le stesse ragioni esposte al punto 1.2., laddove censura la pronuncia impugnata con riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.Per il resto, avendo il Collegio dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, anche sotto il profilo qui riproposto, il secondo mezzo deve dichiararsi assorbito. 3. In definitiva, il ricorso merita di essere rigettato, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso: condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri