CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore specialeStefano Marchetti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex lege, come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2496/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 28.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 6.10.2021, all’esitodel procedimento di opposizione proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo, con cui le era stato ordinato il pagamento dieuro 7.074,85 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocavail decreto in quanto tardivamente notificato, ma accoglieva la domandasvolta dall’opposta, condannando l’attrice al pagamento del medesimoimporto, quale corrispettivo per la consultazione nel periodo 2012-2014 diopere editoriali in formato elettronico.L’opponente aveva eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perl’omessa allegazione della procura alle liti nella copia notificata, l’inefficaciadel decreto per decorso del termine ex art. 644 cod. proc. civ., nonchél’incompetenza territoriale del giudice adito; nel merito, subordinatamenteal rigetto delle eccezioni pregiudiziali, aveva contestato il credito,assumendo che le fatture azionate non erano supportate da validi ecorrispondenti contratti di fornitura; aveva disconosciuto ogni sottoscrizioneapposta su note d’ordine, ordini e contratti di fornitura che la creditriceassumeva a lei riferibili, eccependo, in ulteriore subordine, la prescrizionedella pretesa e l’avvenuto pagamento dell’eventuale residuo non prescritto.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era costituita, contestando ledoglianze avversarie, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzionedel decreto, e, nel merito, il rigetto dell’opposizione, con conferma deldecreto ingiuntivo e condanna dell’opponente alle spese.2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28.7.2023,rigettava l’appello proposto dalla Boccella, osservando che la prova delcontratto era data dall’esecuzione della prestazione a carico dell’opponente,la quale in sede di opposizione non aveva contestato di aver pagatol’importo di euro 2.175,39, come sostenuto nel ricorso, e aveva eccepito diaver già versato il saldo di euro 7.074,85 azionato in via monitoria.Pag. 2 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tali difese erano incompatibili con la contestazione del rapportocontrattuale e la mancata fruizione delle prestazioni, rappresentando,invece, una ammissione di portata confessoria.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Boccellapropone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chedeposita altresì atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativirequisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione sollevata dalla ricorrente diinammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale alle liti, inragione della dedotta radicale e insanabile incertezza sulla fonte dei poteridi rappresentanza del soggetto che l'ha conferita.Lamenta la ricorrente che controparte si è costituita con il procuratorespeciale dott. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura notarile e in calce alcontroricorso è stata richiamata la procura speciale a rogito del notaioZabban rep. n. 3897/1542, mentre il documento prodotto non corrispondea quanto dichiarato per essere stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], sìche non sarebbe dato comprendere quale sia la fonte del potererappresentativo in capo al procuratore speciale.L’eccezione è infondata.La difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella procura alle liti,indicata in esordio del controricorso, a sostegno del potere rappresentativoin capo al costituito procuratore speciale ha richiamato la procura rep. n.3897/1542 notaio [OSCURATO:PERSONA] in Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha prodotto la procura notarile, nellaquale è stato dato atto della previa revoca della procura speciale, semprein favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], rilasciata con atto del notaio FilippoZabban del 14.12.2018, n. 71761/13916 di repertorio.Pag. 3 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026Deve ritenersi, dunque, che quanto riportato in calce al controricorsoaltro non sia che un mero refuso, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiaramente individuatola procura del 15.3.2022 rep. n. 3897/1542, ritualmente prodotta almomento della costituzione, indicando erroneamente, ma solo in calceall’atto, come rogante il notaio Zabban e non il notaio Bonacci.2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 2730 cod.civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello è incorsa nella violazionedelle regole sulla non contestazione e sull’onere della prova, perché hatratto la prova del contratto e del credito dall’asserita mancatacontestazione e dall’eccezione di pagamento, pur a fronte dell’omessopuntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova in capo allacreditrice, la quale aveva prodotto dodici fatture senza i corrispondentiordini richiamati, limitandosi ad allegarne solo due (quello del 10.10.2013e quello del 3.10.2012) insieme a cinque documenti di consegna, tuttivalutati come apocrifi in sede di C.T.U. La ricorrente ha ribadito che sindall’atto introduttivo e poi con le memorie ex art. 183, comma sesto, cod.proc. civ., aveva ribadito il disconoscimento delle sottoscrizioni e lacontestazione della fonte contrattuale, sicché le doglianze su prescrizione epagamento non avrebbero potuto essere lette come acquiescenza alla fontedel credito.Da ultimo, la ricorrente ha contestato anche la qualificazioneconfessoria attribuita agli scritti difensivi, assumendo che, ove sottoscrittidal solo difensore, essi avrebbero valore al più indiziario e non diconfessione giudiziale, ed ha lamentato che la Corte d’appello non haverificato se la dichiarazione fosse imputabile alla parte o al procuratore.3. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Questa Corte ha ripetutamente affermato che le ammissionicontenute nella comparsa di risposta – così come in uno degli attiPag. 4 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026processuali di parte indicati dall’art. 125 cod. proc. civ. - possono assumereanche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, allastregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ. È, tuttavia,necessario che la stessa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente,con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza dellespecifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Pertanto, èinidonea a detto scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margineo in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inseritala dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benchéa essa collegato (v. Cass., sez. I, 1° dicembre 2016, n. 24539; Cass., sez.II, 28 settembre 2018, n. 23634; Cass., sez. II, 30 giugno 2022, n. 20834;Cass., sez. II, 4 agosto 2023, n. 23809).Al contrario, le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscrittiunicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, macostituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per laformazione del suo convincimento (v. Cass., sez. I, 2 ottobre 2007, n.20701; Cass., sez. lav., 13 gennaio 2004, n. 319; Cass., sez. II, 13dicembre 2001, n. 15760.Si è altresì precisato che «alle ammissioni contenute negli scrittidifensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può ad esse essererechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a marginedell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenzadi quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale,beninteso, alla stregua dell'art. 2730 cod. civ., nei confronti della parteverso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivicontenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi leammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possonoessere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunqueliberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova».(Cass., sez. I, 15 luglio 2005, n. 15062; Cass. 23809/2023, cit.).Pag. 5 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026Conseguentemente, poiché le ammissioni contenute negli scrittidifensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valoreconfessorio ma costituiscono meri elementi indiziari, che possono essereliberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivatoconvincimento, incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudicedel merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenutanell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche lafirma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o menodell'animus confitendi (v. Cass., sez. II, 5 maggio 2003, n. 6750).La corte d’appello non si è attenuta agli indicati principi di diritto, làdove ha attribuito al tenore delle difese espresse nell’atto di opposizione aldecreto ingiuntivo portata confessoria, considerandole alla stregua di unaconfessione giudiziale ex art. 229 cod. proc. civ.La corte d’appello ha omesso di dare atto se l’atto di citazione inopposizione ex art. 645 cod. proc. civ. recasse anche la firma della Boccellae non ha fornito adeguato riscontro sulla sussistenza dell'animus confitendi,che la giurisprudenza in modo unanime, anche risalente, ritiene essererequisito soggettivo indispensabile per l'efficacia probatoria dellaconfessione, inteso quale consapevolezza e volontà di ammettere e/o diriconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso all'altraparte, indipendentemente dalla conoscenza delle conseguenze giuridicheche ne possono derivare. Requisito, quest’ultimo, che nella specie andavamotivatamente evidenziato, ma di cui non è stata fatta la verifica (v. Cass.,sez. II, 5 marzo 1990, n. 1723; Cass., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 607;Cass., sez. III, 29 settembre 2005, n. 9165; Cass., sez. lav., 19 novembre2010, n. 23945; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7381; Cass., sez. lav.,23 maggio 2018, n. 12798).4. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbito il 2° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia violazione degliartt. 132 e 116 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inPag. 6 di 7Numero registro generale 6132/2024Numero sezionale 1782/2026Numero di raccolta generale 21770/2026Data pubblicazione 25/06/2026relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello diMilano, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 7 di 7