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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11375/2026

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ortoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù diprocura speciale allegata al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corvace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, che indica indirizzo [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 3841/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose distinti ricorsi, affidati a unmotivo, per la cassazione delle tre sentenze con cui la Commissionetributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli proposti neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, avverso le sentenze dellaCommissione tributaria provinciale di Roma di rigetto dei ricorsi delcontribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsoIrap per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.2.

La Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 26257, 26259 e26473 del 2022, accolse i ricorsi del contribuente cassando le decisionid’appello.3.

Riassunti i giudizi, e previa loro riunione, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio ha accolto parzialmente glioriginari ricorsi, dichiarando la sussistenza del diritto al rimborsodell’Irap limitatamente ai proventi dallo svolgimento di attività disindaco e di consigliere di amministrazione di società.4.

Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui il contribuente resiste concontroricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata della causa.Il ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione e ilricorso è stato fissato ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza cameraledel 23 gennaio 2026, per la quale il contribuente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’art. 112 c.p.c., atteso che la CGT di II grado non ha affrontato laquestione relativa alla decadenza dal rimborso ex art. 38 d.P.R. n.602/1973 per i versamenti effettuati nell’anno di imposta 2012, in data9/07/2012 e in data 30/11/2012, quindi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], postoche la domanda di rimborso era stata proposta in data 1/12/2016; taleeccezione era stata avanzata dall’Ufficio nelle controdeduzioni delprimo grado di giudizio ed era rimasta assorbita dal rigetto nel meritodel ricorso da parte della CTP; riproposta nelle controdeduzioni inappello parimenti era rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto nelmerito.

Infine, l’eccezione era stata riproposta in sede di giudizio dirinvio ma non risulta esaminata dalla Corte di giustizia di secondogrado.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Le vicende processuali appaiono descritte in termini disufficiente specificità e risultano del resto incontestate tra le parti;l’eccezione di intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per iversamenti del 2012 era stata preliminarmente formulata dall’Ufficionelle proprie controdeduzioni sia in primo che in secondo grado davantiai giudici di merito.Sia la CTP che la CTR rigettarono nel merito la domanda dirimborso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’imposizione IRAP.La CTR, come emerge dalla sentenza trascritta in parte quanell’istanza di decisione (trattasi di atto processuale e quindisuscettibile di esame diretto di questa Corte), non esaminò la questioneritenendola superflua alla luce della infondatezza nel merito della tesidel contribuente.

Sul punto anche il controricorrente (particolarmentenella memoria) evidenzia che sulla questione la CTR aveva ritenuto lasuperfluità della pronuncia e quindi che essa era rimasta assorbita.Su ricorso del contribuente, poi, questa Corte con l’ordinanza n.26473/2022, cassò la sentenza d’appello, per violazione di legge, inNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione ai compensi percepiti quale sindaco o amministratore disocietà, rinviando alla CTR per un nuovo esame.

Nel giudizio di rinvioin sede di controdeduzioni l’ufficio ripropose l’eccezione di decadenzache la Corte di giustizia non ha esaminato.2.2.

Da tale piana ricostruzione della vicenda processuale consegueche sulla eccezione di decadenza dal rimborso per l’annualità 2012 nonsi è formato alcun giudicato, proprio perché questione esplicitamentenon esaminata poiché la CTR l’aveva ritenuta superflua, esaminandodirettamente il merito della lite che conduceva comunque al rigetto delricorso.

Tale conclusione è sorretta dalle seguenti considerazioni.2.3.

Non pare dubitabile che la questione possa definirsipreliminare di merito, essendo idonea a definire il giudizio (non in ritoma) nel merito, costituendo questione di diritto sostanziale la cuisoluzione è atta a porre fine alla controversia, precludendo il diritto alrimborso per l’annualità in questione.2.4.

In termini generali, nel giudizio per cassazione, qualora lasentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia purimplicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa unaquestione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazionedell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esamedella Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale(Cass. n. 33109/2021; Cass. n. 6992/2006; Cass. n. 3261/2003; Cass.n. 8718/2004).Si deve appena precisare che in considerazione della struttura delgiudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, dettata perl'appello, dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'oneredell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo allasoccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essereassolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso(Cass. n. 5357/2002).Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026Diversa è evidentemente la soluzione per le questioni rimasteassorbite dalla decisione impugnata; nel giudizio di appello, vige laregola dell’art. 346 c.p.c., per cui la parte, per evitare che esse sipresumano rinunciate, ha l’onere di riproposizione, onere che invecenon sussiste nel giudizio di legittimità, ove non trova applicazione ildisposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande edeccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioniesplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice dimerito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di taledeclaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo lesuddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essereriproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n.37270/2022; Cass. n. 14814/2023; Cass. n. 26709/2025).In sintesi, ove la questione sia stata implicitamente decisa dalgiudice dell’appello, occorre che la parte rimasta soccombente sulpunto proponga il ricorso incidentale; ove invece la questione sia statapropriamente assorbita, non vi è onere di ricorso incidentale né tantomeno di riproposizione e la questione dovrà essere esaminata dalgiudice dell’eventuale giudizio di rinvio.Ove, infine la questione sia stata ritenuta superflua, in base allapossibilità di decidere secondo il criterio della cd. ragione più liquida,appare corretto estendere anche al caso delle eccezioni preliminari dimerito i principi espressi da Cass. Sez.

U. n. 21272/2025, in tema dieccezioni processuali rilevabili di ufficio, che ha legittimato tale tecnicadi decisione, precisando che la possibilità di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione di rito è subordinata al valore che il giudiceabbia inteso assegnare alla «non decisione».

Infatti, proprio sulpresupposto che non sia possibile attribuire valore cogente allascansione rito-merito prevista dall’art. 276 c.p.c. e che il giudice possavalidamente avvalersi del criterio decisorio della ragione più liquida, èNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum, ad esitodi una scelta legittima di sovvertire l’ordine logico, neutralizzando ilrapporto di presupposizione necessaria tra pregiudiziali di rito edesame del merito.

Tale criterio decisorio mira a garantire la contrazionedelle tempistiche processuali, la speditezza nella risposta giudiziaria intermini di tutela da accordare alle parti, esigenze abbinate al principiodella certezza del diritto.Anche in caso di eccezioni di merito, l’eccezione, proprio perchélegittimamente non decisa, non dovrà essere veicolata mediantericorso incidentale e rimarrà viva anche nell’eventuale giudizio di rinvio,tanto più se rilevabile di ufficio, come nel caso di specie.Ed infatti, per costante orientamento giurisprudenziale di questaCorte «in materia tributaria, la decadenza del contribuentedall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazionefinanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente asituazioni da questa non disponibili -perché disciplinata da un regimelegale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti-, èrilevabile anche d'ufficio ed è quindi sottratta al regime delle nuoveeccezioni» (Cass. n. 22934/2023; Cass. n. 22399/2017; Cass. n.5862/2013), rilevabilità che trova il proprio limite nel giudicato, cheperò, per quanto finora evidenziato, nel caso in esame non sussiste.3.

Concludendo, il ricorso va accolto.La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, chedovrà esaminare l’eccezione di decadenza, e alla quale si demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ortoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù diprocura speciale allegata al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corvace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, che indica indirizzo [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 3841/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose distinti ricorsi, affidati a unmotivo, per la cassazione delle tre sentenze con cui la Commissionetributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli proposti neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, avverso le sentenze dellaCommissione tributaria provinciale di Roma di rigetto dei ricorsi delcontribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsoIrap per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.2. La Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 26257, 26259 e26473 del 2022, accolse i ricorsi del contribuente cassando le decisionid’appello.3. Riassunti i giudizi, e previa loro riunione, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio ha accolto parzialmente glioriginari ricorsi, dichiarando la sussistenza del diritto al rimborsodell’Irap limitatamente ai proventi dallo svolgimento di attività disindaco e di consigliere di amministrazione di società.4. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui il contribuente resiste concontroricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata della causa.Il ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione e ilricorso è stato fissato ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza cameraledel 23 gennaio 2026, per la quale il contribuente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’art. 112 c.p.c., atteso che la CGT di II grado non ha affrontato laquestione relativa alla decadenza dal rimborso ex art. 38 d.P.R. n.602/1973 per i versamenti effettuati nell’anno di imposta 2012, in data9/07/2012 e in data 30/11/2012, quindi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], postoche la domanda di rimborso era stata proposta in data 1/12/2016; taleeccezione era stata avanzata dall’Ufficio nelle controdeduzioni delprimo grado di giudizio ed era rimasta assorbita dal rigetto nel meritodel ricorso da parte della CTP; riproposta nelle controdeduzioni inappello parimenti era rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto nelmerito. Infine, l’eccezione era stata riproposta in sede di giudizio dirinvio ma non risulta esaminata dalla Corte di giustizia di secondogrado.2. Il motivo è fondato.2.1. Le vicende processuali appaiono descritte in termini disufficiente specificità e risultano del resto incontestate tra le parti;l’eccezione di intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per iversamenti del 2012 era stata preliminarmente formulata dall’Ufficionelle proprie controdeduzioni sia in primo che in secondo grado davantiai giudici di merito.Sia la CTP che la CTR rigettarono nel merito la domanda dirimborso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’imposizione IRAP.La CTR, come emerge dalla sentenza trascritta in parte quanell’istanza di decisione (trattasi di atto processuale e quindisuscettibile di esame diretto di questa Corte), non esaminò la questioneritenendola superflua alla luce della infondatezza nel merito della tesidel contribuente. Sul punto anche il controricorrente (particolarmentenella memoria) evidenzia che sulla questione la CTR aveva ritenuto lasuperfluità della pronuncia e quindi che essa era rimasta assorbita.Su ricorso del contribuente, poi, questa Corte con l’ordinanza n.26473/2022, cassò la sentenza d’appello, per violazione di legge, inNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione ai compensi percepiti quale sindaco o amministratore disocietà, rinviando alla CTR per un nuovo esame. Nel giudizio di rinvioin sede di controdeduzioni l’ufficio ripropose l’eccezione di decadenzache la Corte di giustizia non ha esaminato.2.2. Da tale piana ricostruzione della vicenda processuale consegueche sulla eccezione di decadenza dal rimborso per l’annualità 2012 nonsi è formato alcun giudicato, proprio perché questione esplicitamentenon esaminata poiché la CTR l’aveva ritenuta superflua, esaminandodirettamente il merito della lite che conduceva comunque al rigetto delricorso. Tale conclusione è sorretta dalle seguenti considerazioni.2.3. Non pare dubitabile che la questione possa definirsipreliminare di merito, essendo idonea a definire il giudizio (non in ritoma) nel merito, costituendo questione di diritto sostanziale la cuisoluzione è atta a porre fine alla controversia, precludendo il diritto alrimborso per l’annualità in questione.2.4. In termini generali, nel giudizio per cassazione, qualora lasentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia purimplicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa unaquestione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazionedell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esamedella Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale(Cass. n. 33109/2021; Cass. n. 6992/2006; Cass. n. 3261/2003; Cass.n. 8718/2004).Si deve appena precisare che in considerazione della struttura delgiudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, dettata perl'appello, dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'oneredell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo allasoccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essereassolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso(Cass. n. 5357/2002).Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026Diversa è evidentemente la soluzione per le questioni rimasteassorbite dalla decisione impugnata; nel giudizio di appello, vige laregola dell’art. 346 c.p.c., per cui la parte, per evitare che esse sipresumano rinunciate, ha l’onere di riproposizione, onere che invecenon sussiste nel giudizio di legittimità, ove non trova applicazione ildisposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande edeccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioniesplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice dimerito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di taledeclaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo lesuddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essereriproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n.37270/2022; Cass. n. 14814/2023; Cass. n. 26709/2025).In sintesi, ove la questione sia stata implicitamente decisa dalgiudice dell’appello, occorre che la parte rimasta soccombente sulpunto proponga il ricorso incidentale; ove invece la questione sia statapropriamente assorbita, non vi è onere di ricorso incidentale né tantomeno di riproposizione e la questione dovrà essere esaminata dalgiudice dell’eventuale giudizio di rinvio.Ove, infine la questione sia stata ritenuta superflua, in base allapossibilità di decidere secondo il criterio della cd. ragione più liquida,appare corretto estendere anche al caso delle eccezioni preliminari dimerito i principi espressi da Cass. Sez. U. n. 21272/2025, in tema dieccezioni processuali rilevabili di ufficio, che ha legittimato tale tecnicadi decisione, precisando che la possibilità di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione di rito è subordinata al valore che il giudiceabbia inteso assegnare alla «non decisione». Infatti, proprio sulpresupposto che non sia possibile attribuire valore cogente allascansione rito-merito prevista dall’art. 276 c.p.c. e che il giudice possavalidamente avvalersi del criterio decisorio della ragione più liquida, èNumero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum, ad esitodi una scelta legittima di sovvertire l’ordine logico, neutralizzando ilrapporto di presupposizione necessaria tra pregiudiziali di rito edesame del merito. Tale criterio decisorio mira a garantire la contrazionedelle tempistiche processuali, la speditezza nella risposta giudiziaria intermini di tutela da accordare alle parti, esigenze abbinate al principiodella certezza del diritto.Anche in caso di eccezioni di merito, l’eccezione, proprio perchélegittimamente non decisa, non dovrà essere veicolata mediantericorso incidentale e rimarrà viva anche nell’eventuale giudizio di rinvio,tanto più se rilevabile di ufficio, come nel caso di specie.Ed infatti, per costante orientamento giurisprudenziale di questaCorte «in materia tributaria, la decadenza del contribuentedall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazionefinanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente asituazioni da questa non disponibili -perché disciplinata da un regimelegale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti-, èrilevabile anche d'ufficio ed è quindi sottratta al regime delle nuoveeccezioni» (Cass. n. 22934/2023; Cass. n. 22399/2017; Cass. n.5862/2013), rilevabilità che trova il proprio limite nel giudicato, cheperò, per quanto finora evidenziato, nel caso in esame non sussiste.3. Concludendo, il ricorso va accolto.La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, chedovrà esaminare l’eccezione di decadenza, e alla quale si demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 571/2025Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 11375/2026Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris