CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2010
Cassazione n. 22934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17337/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 205 , depositata il 21 gennaio 2020 , della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 205, depositata il 21 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accoltol’impugnazione di un diniego di rimborso dei contributi consortili di bonifica corrisposti dai contribuenti relativamente agli anni dal 2007 al 2017; 1.1 –a fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che: - il presu pposto impositivo della contribuzione consortile trovava fondamento nel beneficio fondiario (« diretto, specifico, conseguito o conseguibile») correlato alle opere di bonifica - insufficiente, a detti fini, la «pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica -ed il relativo onere della prova gravava sul Consorzio; - destituito di fondamento rimaneva, quindi, il motivo di appello che involgeva l’eccepita inammissibilità del ricorso - per omessa impugnazione degli «atti esattoriali portanti la pretesa consortile» - in quanto detti atti dovevano ritenersi nulli «per carenza del potere impositivo (a mezzo ruoli) a seguito dell'abrogazione(art. 14 c. 14 ter L. 246/05) dell'art. 21 rd 215/33, a far data dal 16.12.2010,sicché il Consorzio di Bonifica non aveva il potere di iscrivere a ruolo e di riscuotere i crediti a mezzo ruolo»; 2. –il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi, ed ha depositato memoria; - Gandini M aria Rosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso. Considerato che: 1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione di legge in relazione al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, ed alla l. 28novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14-ter, assumendo il ricorrente che - così come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità - erroneamente il giudice del gravame aveva dato rilievo all’abrogazione del r.d. n. 215 del 1933, art. 21, atteso che, ciò non di meno, l’iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica rinveniva il suo fondamento nella disposizione di cui all’art. 17, comma3, d.lgs. n. 46 del 1999, cit., così che legittimamente erano stati emessi gli atti esattoriali che, portanti la pretesa impositiva, non avevano formato oggetto di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso; - col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, comma 1, lett. a), e 21, comma 1, deducendo, in sintesi, che, così come eccepito da esso esponente, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del proposto ricorso in ragione del consolidamento della pretesa impositiva qual conseguente all’omessa impugnazione delle cartelle di pagamento notificate dietro iscrizione a ruolo dei contributi; -il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2697, comma 1, e 2728, comma 1, cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva posto a carico di esso esponente l’onere della prova circa «la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva » laddove, secondo diritto vivente, sussisteva una presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica in relazione all’approvazione del piano di classifica che, peraltro, controparti nemmeno avevano sottoposto a specifica contestazione;2. – occorre premettere che non sussiste il denunciato difetto di autosufficienza del ricorso ove si abbia riguardo allo stesso contenuto della sentenza impugnata che, per l’appunto, dà conto delle specifiche questioni poste dall’appellante oltrechè delle statuizioni in relazione alle stesse rese; 3. – i primi due motivi di ricorso - che vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi- sono fondati, e vanno accolti ; 3.1 –come ben deduce il ricorrente, la Corte ha già avuto modo di esaminare la quaestio iuris dedotta col primo motivo di ricorso, per l’appunto rilevando che icontributi di bonifica sono risc ossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (v. Cass., 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., 5 aprile 2013, n. 8371); 3.2 – quanto, ora, al secondo motivo, la Corte ha ripetutamente statuito, in tema di rimborso, che qualora il contribuente non impugni l'atto col quale l'amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, presentiistanza di rimborso di quanto già pagato in relazione al titolo impositivo, dalla definitività di quest’ultimo, per difetto di impugnazione, deriva l'inammissibilità dell'istanzadi rimborso, perchè contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività di riscossionedell'amministrazione (v., ex plurimis , Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 4 dicembre 2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre 2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792); -e, in particolare, si è rimarcato che la decadenza del contribuente dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, che rende inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, operando a favore dell'amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 2969 c od. civ. ; e, per la stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall'amministrazione per la prima volta in appello senza che valga il vincolo di cui all'art. 345 cod.proc.civ. (v. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378 , cit. ; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760); 4. –del pari fondato è il terzo motivo di ricorso; 4.1 – in disparte che , secondo un consolidato orientamento della Corte, nella controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di un diniegodi rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato (v., ex plurimis , Cass., 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass., 23 gennaio 2019, n. 1822; Cass., 18 maggio 2018, n. 12291; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026), va rilevato che in tema di contributi di bonifica l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza -così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio; cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722);- e, con particolare riferimento alle opere di difesa idraulica del territorio, si è rimarcato che il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159); 5. –l’impugnata sentenza -che, come anticipato, ha posto a carico del Consorzio l’onere probatorio nella fattispecie rilevante, per quanto pur dedotta la sussistenza di un piano di classifica (piano di riparto di contribuenza secondo la legge reg. Emilia-Romagna, 2 agosto 1984, n. 42, art. 13),ed ha, al contempo , escluso la legittimità della riscossione dei contributi a mezzo ruolo, così precludendosi l’esame degli atti impositivi sulla cui base i contributi stessi erano stati versati dai contribuenti - va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia t