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CONTRATTOCOLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
per il Personale degli Enti gestori di Corsi
di Istruzione Formazione e Cultura varia
Aderenti alla FIDEF
FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole
di Istruzione e Formazione
CIU- UnionQuadri - Confederazione Italiana
di Unione delle Professioni Intellettuali
CONFAL Federazione scuola
FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici
Confederazione Nazionale Autonoma dei Lavoratori
CONFAL
Triennio 2025/2028
TESTO UNICO
DA VALERE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Coordinato con le norme contrattuali vigenti
a tutto il 14.07.2026 - CCNL già sottoscritto in data 09/12/2025
positato al Min. Lav. ed al CNEL
Codice CNEL T279
PROPRIETA‟ RISERVATA
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Il giorno 14 del mese di luglio 2026, presso la sede de lla CIU in Roma,
dopo la sigla dell‟ipotesi di accordo, la
FIDEF - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, rappresentata dal suo Presidente dott. Lucantonio Paladino.
CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle
Professioni Intellettuali, rappresentata dal Presidente Nazionale
dott.ssa Gabriella Ancora.
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA , rappresentata dal Segretario
Nazionale prof. Raffaele Di Lecce.
FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici rappresentata dal
Segretario Nazionale dott.ssa Marianna Baldini
CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori,
rappresentata dal Segretario Nazionale Confederale dott. Giuseppe
Esposito.
Prendendo atto della chiusura dei lavori delle commissioni tecniche
sindacali la Parti sociali, cosi costituite, provvedono ad aggiornare il testo ,
concordano alla r iscrittura del presente al "Testo Unico ”2025/2028
coordinato con le norme contrattuali vigenti , ivi comprese gli accordi
stipulati con i verbali delle OOSS a tutto il 4 ma ggio 2026; ne condividono
i contenuti ivi definiti, con l‟approvare del presente Testo Unico definitivo.
PREMESSO
Le Parti danno atto della dimensione aziendale , composto nella
stragrande maggioranza da microimprese del settore privato , e
della specificità del settore di riferimento, che opera ad alto valore
sociale, di gestori di “attività corsuali non regolamentate” con corsi tesi al
processo continuo di acquisizione, aggiornamento e miglioramento delle
conoscenze e competenze che dura per tutta la vit ae (Lifelong Learning),
settore individuabile anche nel codice Ateco 85.59.9 - che necessita di un
inquadramento contrattuale normativo specifico.
Ritengono che v à considerata la dimensione e la peculiarità delle
stesse, e di porre particolare attenzione ad una contrattazione , a fronte
alle specifiche esigenze del comparto, che predilige una gestione più
elastica dell‟orario di lavoro e di semplificare le declaratorie delle
mansioni e della tipologia del rapporto di lavoro, al fine di dare ai
lavoratori maggiore polivalenza, fondamentale nelle piccole strutture.
Di attuare welfare contrattuale per con servizi della bilateralità
offendo sanità integrativa, prestazioni socio -assistenziali e servizi di
formazione, sostegno al reddito, integrando anche le tutele pubbliche.
Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresenta un diritto
contrattuale di ogni singolo lavoratore.
Che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sostituisce il
precedente sottoscritto in data 27/10/2022, disciplina in materia unitaria e
per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro , subordinato,
parasubordinato, atipico ed autonomo, posti in essere da Enti Gestori di
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Corsi di Istruzione, apprendimento permanete non formale di Cultura
varia, risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto
al processo evolutivo che caratterizza il sistema socio -economico-
produttivo e della specificità del comparto, costituito da micro imprese, del
settore privato della categoria di riferimento.
L‟applicazione del presente CCNL comporta l‟adesione alla FIDEF da parte
di Enti , Agenzie, società o privati , microimprese gestori di attività
educative, formative per l‟apprendimento permanete non formale, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva
personale, sociale e d occupazionale” (legge 92 del 28.06.2012, art . 4,
comma 51).
PROTOCOLLO DI INTESA POLITICA PER IL RINNOVO DEL CCNL
I rappresentanti della FIDEF e delle OO.SS. dopo approfondito confronto,
hanno inteso costruire un quadro di ri ferimento comune con rinnovo del
CCNL per operatori di corsi di istruzione, formazione continua di
apprendimento non formale , aderenti alla FIDEF - associazione di categoria
più rappresentativa nel comparto del settore delle istituzioni - che erogano
attività corsuali mirate ad un obiettivo specifico di apprendimento, in ambito
dell‟istruzione non formale.
INTENDONO
Sostenere con provvedimenti di politica attiva e processi di innovazione
che coinvolgono gli Operatori e gli Enti stessi;
regolamentare le modalità contrattuali per le attività di erogazione di
corsi non regolamentati tesi all‟apprendimento ed a i corrispondenti
bisogni emergenti dalla domanda ed al diritto-dovere all‟istruzione ed alla
formazione permanente;
condividere e so stenere la raccomandazione del Con siglio dell‟Unione
Europea del 22.5.2018 . relativa alle competenze chiave per
l‟apprendimento permanente (Testo E -2018/C 189/01) che , tra l‟altro ,
sancisce che ogni persona ha diritto a un‟istruzione, a una form azione ed
a un apprendimento permanente di qualità e inclusiv a, al fine di
mantenere e acquisire competenze, che possa «sfruttare a pieno le
potenzialità rappresentate da istruzione e cultura , le competenze
tecniche, sociali e civiche, in quanto esse diventano sempre più
importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai
cambiamenti.
riconoscere il ruolo dell‟Ente Bilaterale di riferimento, per promuovere la
formazione ed aggiornamento del personale, la certificazione dei
contratti, nonché gli istituti previdenziali e assistenziali per il personale
degli enti gestori;
definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni;
CONVENGONO
che le prospettive della società de i saper i e delle competenze,
rappresentano un indispensabile obiettivo strategico , teso alla
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competitività e alla crescita economica e sociale, nell‟ambito della piena
autonomia della libertà di educazione, istruzione e di formazione;
RICONOSCONO
di promuovere e sostenere obiettivi di istruzione e formazione
continua,scaturenti dall‟esigenza di migliorare la qualità,l‟efficienza e
l‟efficacia dell‟attività e dei servizi, sottolineando la rilevanza qualitativa
della istruzione e della formazione continua, qualecentralità nei processi
di apprendimento;
che occorre agevolare il diritto delle persone all‟accesso a processi,tesi
a dotare ed ampliare conoscenze e competenze, indispensabili a
svolgere ruoli attivi nel contesto civile, sociale e lavorativo;
che il comparto della istruzione continua è caratterizzato dalla
diversificazione della tipologia dei corsi , della platea dei discenti , dalla
durata, diversità degli obiettivi ; fattori che richiedono specifiche
caratteristiche ed autonomia per l ‟attività di docenza, che richiedono
anchel‟utilizzo di professionalità esterne , attraverso contratti di lavoro
atipico.
che trattasi di corsi non ciclici, caratterizzati da discontinuità,
imprevedibilità e conseguentemente non programmabili attinenti variegati
obiettivi, in conformità alle mutevoli esigenze del mercato , diversi da
quelli regolamentati dall‟Autorità Scolastica, quali quelli delle scuole
dell‟infanzia, primarie e secondarie , e della formazione professionale
finanziata.
che la contrattazione collettiva rappresenta un valore tes o a
raggiungere risultati funzionali alla crescita ed è orientata ad una politica
di sviluppo adeguata alle differenti necessità da conciliare con il rispetto
dei diritti e delle esigenze delle persone all‟istruzione permanente;
che il ruolo della contrattazione ha ampliato le possibilità di intervent o
della contrattazione collettiva rispetto alla normativa vigente , nella
regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato ,
per cui è fondamentale regolamentarne i rapporti di lavoro in modalità più
adesiva alle necessità;
che è consent ito, in ragione delle particolari esigenze tipiche del
comparto, il ricorso al contratto di collaborazione, per il personale
docente/formatore, dotato di professionalità, individuabile dai titoli
conseguiti e dall‟esperienza lavorativa; dalle competenze, s cientifiche e
di elevata specializzazione, stante le sempre mutevoli esigenze
scaturenti dalle attività corsuali, in quanto docenza rivolta ad una utenza
spesso non omogenea ed in possesso di diversa formazione iniziale.
Tutto ciò premesso le parti convengono
di procedere al rinnovo del CCNL FIDEF, che disciplina il rapporto di
lavoro, individui regole e tutele per tutto il personale, compreso quelli con
contratto di lavoro a tempo determinato , flessibile , parasubordinato ed
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atipico, anche in deroga alle no rme generali, nei casi in cui è consentita
alle OO.SS.
fermo restando il ruolo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è
comune l‟obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione
collettiva di secondo livello ove vi è la necessità di promuoverne l'effettività
e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra gli enti
gestori e le rappresentanze sindacali dei lavoratori,
di garantire il rapporto di lavoro ne ll‟erogazione di corsi,diversidaquelli
regolamentati dall‟Autorità scolastica, e dell aFormazione profession ale
che beneficia d i copertura finanziaria da Enti e or ganismi pubblici tesa
all‟acquisizione di specifiche qualifiche professionali;
di istituire, tramite l‟ Ente Bilaterale di categoria, una specifica
certificazione tesa a superare eventuali incertezze interpretative
sull‟applicazione dei contratti di lavoro , ivi compresi i contratti atipici, con
particolare attenzione alle competenze tecniche professionali e delle
esperienze lavorative maturate.
di ist ituire o aderire , con successivi accordi , ad uno specifico fondo
interprofessionale, ad un fondo di previdenza complementare integrativa,
a fondi di solidarietà bilaterali, nonché ad un Fondo di Assistenza
Sanitaria.
Le parti pertanto:
confermano la validità degli istituti dei contratti di lavoro flessibili, atipici
ed a tempo determinato, particolarmente indicati per le attività di istruzione
permanente;
danno atto delle norme con cui il legislatore demanda alla contrattazione
collettiva di regolare determinati profili in materia;
riconoscono, in particolare, di dove r regolare la modalità di ricorso
all‟opera dei lavoratori autonomi e delle professioni intellettuali, nonché a
rapporti di Collaborazione continuata e continuativ a (co.co.co.), in forza a
quanto disposto del D.Lgs. n. 81/ 2015 e sue successive modifiche ed
integrazioni,quali modalità di impiego del lavoro flessibile, indispensabile
per costituire un valido strumento di governo delle docenze nel settore
dell‟istruzione-formazione non formale;
riconoscono che il settore è strettamente ancorato al le esigenza del
mercato; alla domanda di conoscenza del cittadino ;alla diversa durata dei
singoli corsiche , di norma , si attuano ne l periodo “ ottobre-giugno”; alla
diversità e variazione dei percorsi corsu ali; nonché legati alla forte
erraticità ed alla variabilità dei picchi e flussi della domanda, dei specifici
contenuti ed obiettivi, ciò richiede al docente il possesso delle competenze
necessarie ancorate alle particolari esigenze didattiche -formative, tali da
garantire la governabilità di ogni singolo corso e del risultato atteso.
che ogni singolo corso deve essere affidato ad un Docente in possesso
di professionalità, esperienza, nonché competenza idonea per la tipologia
della platea corsuale affidata, che varia anche nell‟ambito della stessa
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area disciplinare ,correlataai contenuti didattici e modalità di erogazione
stanteil continuo bisogno di rinnovamento delle conoscenze e
competenze, scaturenti dei rapidi cambiamenti economici, sociali,
tecnologici, ecc.
Ciò e videnzia che la fluttuazione della domanda richiede una docenza
avente requisiti specifici, legati ad una molteplicità di fattori : composizione
della platea, competenze iniziali ed istruzione di base, età, modalità, ore e
giorni di disponibilità dei discendi alla frequenza, ecc.. Ne consegue che il
docente-formatore deve essere in possesso di consolidate esperienze
tecniche-professionali, maturate anche in attività lavorative , in ragione
dell‟articolazione d i ogni specifico obiettivo del corso , che si prospetta
sempre diverso nei contenuti e nella modalità di erogazione ,essendo non
una mera riproposizione dell‟eventuale edizione di corso precedentemente
attuato. Occorre inoltre che il docente deve godere di piena autonomia nel
concordare, senza alcun vincolo, con i discen ti le modalità di erogazione
ed organizzazione delle prestazioni didattiche-formative, modalità ed il
calendario di erogazione delle stesse.
Ente Gestore , ai fini del presente contratto , è l‟Ente, l‟ Associazione,
l‟Agenzia, la ditta individuale o la società che, in qualsiasi forma giuridica ,
è titolare di attività corsuale di istruzione e formazione.
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Tutti i datori di lavoro che applicano il presente contratto , a copertura dei
corsi connessi alla gestione del sistema contrattuale, versanoil contributo
ai sensi della Legge 4/9/1973 n.311 - INPS - CodiceCo.As.Co.W470” - Art.
78 del presente CCNL.
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Abbreviazioni
Art. Articolo
Artt. Articoli
C. Comma
CC Codice Civile
CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CPC Codice procedura civile
D.Lgs Decreto Legislativo
DL Delegato Aziendale
DM Decreto Ministeriale
DPR Decreto Presidente della Repubblica
EDR EDR Elemento distinto Retribuzione
L. Legge
OO.SS. Organizzazioni sindacali
Ris. Risoluzione
RSA Rappresentanza sindacale aziendale
RSU Rappresentanza sindacale unitaria
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI GESTORI DEI CORSI
DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE e CULTURA VARIA
Da valere dal 1.9.2025 al 31.8.2028
Testo Unico Coordinato
PARTE PRIMA
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali
Le parti esprimono il comune inten to, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di
promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidat o su temi di
reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse
umane per ottimizzare l‟efficacia dei servizi per l ‟istruzione e formazione
permanete, per mantenere e migliorare la qualità, l‟efficienza e l‟efficacia
degli obiettivi delle attività corsuali.
Le Parti intendono adottare strument i idonei a favorire appropriati momenti
di confronto atti a prevenire conflittualità ed e ventuali contenziosi, anche in
sede giudiziaria . A tal fine, intendono costituire una Commissione
Paritetica Nazionale , composta da due membri per ciascuna delle
Organizzazioni firmatarie del presente contratto, con il compito
diversificare, con attività m onitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulleParti , anche attraverso l‟interpretazione autentica del
C.C.N.L., ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali
controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazio ni di rilievo.
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare
l‟andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti
stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione
collettiva;
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livel lo
occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni
contraenti che redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle
organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione
Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il
CCNL di comparto, a tal fine è necessario che una delle parti dia disdetta
nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile , per consentire l'apertura delle trattative sei mesi
prima della scadenza del contratto.
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Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo
nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed
opportunità, per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli
di competitività degli Enti, anche per il miglioramento delle prospettive
occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione di secondo livello potrà , altresì, interessare competenze
non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente
contratto, nonché il trattamento economico strettamente correlato alla
realtà territoriale in cui viene attuata l‟at tività corsuale operano ed in stretta
connessione con la situazione in un versano gli Enti gestori.
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede territoriale o
aziendale ed ha la durata massima di tre anni.
Le parti riconoscono e promuovono l a contrattazione decentrata, che potrà
concernere materi a sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il
complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri
cui riferisce la contrattazionedi2° livello.
Tra le OO.SS. firmatarie d el presente CCNL è prevista la contrattazione
decentrata di secondo livello, su base regionale , anche per le materie non
equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL, il
trattamento economico, l‟organizzazione , ovvero materie e is tituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di
contrattazione.
La contrattazione decentrata sia regionale, e/o territoriale o aziendale,
deve tenere in debito conto d elle esigenze della realtà socio -economica,
con particolare attenzione al territorio a cui l‟attività corsuale si riferisce,
finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla
penetrazione sull‟utenza di benefici ottenibili.
Le modifiche possono essere effettuate sulla ba se di parametri oggettivi
quali, ad esempio, l‟andamento del mercato del lavoro, i livelli di
competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di
avvio e di cessazione delle iniziative e la necessità di implementare nuove
iniziative corsuali.
ASSOCIAZIONE
DIRITTI SINDACALI
Art. 3 - Diritti, libertà e rappresentanza sindacale - Trattenuta
sindacale
Le Parti, riconosc ono la specifica tipicità e le dimensioni degli Enti gestori
del comparto e stante la di ridotta dimensione occupa no fino a 15
dipendenti, dove non è possibile individuare ed applicare normative
sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, si
intendono comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla
vita sindacale, pertanto i sindaca ti territoriali di categorie aderenti alle
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OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito
spazio comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari
responsabili dei predetti sindacati.
I rappresentanti d ei lavoratori sono i componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o,
in assenza di queste, i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazional e di lavoro (CCNL)
applicato in azienda o i soggetti a cui i lavoratori possano legalmente
conferire specifico mandato, ovvero n elle anzidette aziende , i sindacali
stipulanti il presente CCNL, sentiti i lavoratori, possono nominare
congiuntamente un “Delegato Aziendale ”ai sensi della Legge 14 luglio
1959, n. 741, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per
l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l‟ulteriore diritto di
sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione pro vinciale o
nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello svolta in sede
Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di
stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti
delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula. Il licenziamento di tale
delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo , ai sensi
di legge.
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, possono essere
costituite, su iniziative dei dipendenti la Rappresentanza sindacali
aziendale (RSA) , si applica quanto previsto dai seguenti commi ,nonché
dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle
disposizioni del presente con tratto. Le rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori , in ogni sede
operativa, nell‟ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati, ai sensi d el disposto dall‟art.19 Legge
300/1970.
L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare
l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali
all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
La comunicazione per l'elezione di cu i alle lett. a) e b) deve avvenire per
iscritto con lettera raccomandata. "I dirigenti sindacali di cui alla lettera a)
hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a 30 ore annue di
permessi retribuiti. Nell'eventualità che un dirigente si ndacale sia eletto o
nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a
30 ore annue".
Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la
definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizio ne dei
suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la
individuazione di un monte ore complessivo.
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I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congress i e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i
competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei
lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi
ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della ste ssa, deve
essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio
della carica ricoperta. Il mandato di dirigente sindacale conferito ai
dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del
rapporto di lavoro e per tanto si esaurisce con lo scadere del contratto a
termine. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà
essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono
essere candidati per l'elezione delle R.S.A. i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni,
una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l'Ente
gestore è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali a fronte
della lettera-delega sindacale firmata dal lavoratore interessato. La delega
ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga re vocata dall‟interessato
mediante comunicazione scritta, indirizzata sia all'organizzazione
sindacale competente, che all‟Ente datore di lavoro. La revoca ha effetto,
ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal primo mese successivo
quello della dat a della comunicazione. Il contributo è determinato sulla
retribuzione in atto dal 1° settembre di ciascun anno scolastico per n. 12
mensilità con esclusione della 13 mensilità. Il datore di lavoro che applica il
presente contratto è tenuto a versare le tra ttenute sindacali secondo le
indicazioni presenti nella delega sindacale consegnata dal lavoratore. In
caso sia previsto il versamento attraverso convenzione INPS per la
riscossione, il datore di lavoro è tenuto alla indicazione del codice
convenzione dell e dichiarazioni INPS periodiche. In caso di difficoltà
operative al versamento tramite convenzione INPS il datore di lavoro è
tenuto ad avvisare la OS designato dal lavoratore per consentire in ogni
modo il versamento del contributo Sindacale. Il rispetto della procedura
indicata dal presente articolo è condizione al riconoscimento al datore di
lavoro che applichi il presente CCNL delle agevolazioni fiscali e
contributive di legge.
Art. 4 - Assemblea
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi ne lla sede in cui prestano la
loro opera o nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall‟orario di
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lavoro, nonché durante l‟orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, perle quali
verrà corrisposta la normale retribuzione.
L‟assemblea viene convoca ta, ove costituite, dalle RSA , RSU o dal
Delegato aziendale o dalle OO.SS. territoriali firmatariedel presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un
preavviso di almeno 7 giorni, ricevuta la comunicazione dalla struttura
sindacale, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo
accessibile all‟interno dell‟istituto.
Art. 5 - Permessi
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l‟espletamento del
loro mandato , in conformità all e disposiz ioni contenute nell‟art.23 L.
300/1970. Ha diritto ai permessi almeno un dirigente per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
ad un ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darnecomunicazione scritta al datore di lavoro di regola 72 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti pe r la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale in misura pari a 8 giorni all‟anno.
Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla
Direzione almeno tre giorni prima dell‟evento.
Art. 6 - Affissioni
Le OO.SS.hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore
di lavoro pubblicazioni , testi e comunicati inerenti materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Art. 7 - Trattenute per contributi sindacali.
Nei confronti dei lavo ratori iscritti alle Organizzazioni sindacali , l'Ente
gestore è tenuto ad ope rare la trattenuta per contributi sindacali mediante
lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative
rimesse secondo le istruzioni emanate dalle ri spettive O O.SS. La delega
ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall‟interessato
mediante comunicazione scritta, indirizzata sia all'organizzazione
sindacale competente, che all‟Ente datore di lavoro . La revoca ha effetto,
ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal primo mese successivo
quello della data della comunicazione.
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il rappresentante dei lavora tori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria
attività nella singola Unità Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è
individuato un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori . Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
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sicurezza, disciplinato da D.lgs. n. 81 del 9 .4.2008 e su successive
variazioni ed integ razioni, le parti a solo titolo esemplificativo concordano
sulleseguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai
luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
preventivamente al responsabile di struttura le visite che intende effettuare
negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo da parte del responsabile
di struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività; pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di cons ultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degl i addetti
del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione
scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra
sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicur ezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e d i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli
ambienti di lavoro, là certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavora tori
per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ètenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso
strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista ; l a formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve prevedere un programma base , i contenuti della
formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in sede di organismo
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paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento d ella propria attività e nei
suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per
lerappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui al D .Lgs 81/2008, rappresentanti
per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappres entanze
sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l‟applicabilità
delle disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali
integrazioni.
I RAPPORTI DI LAVORO
Art. 9 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale addetto alle attività corsuali degli enti
gestori, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, e di norma a
tempo indeterminato.
Considerata la prerogativa delle OOSS di regolamentare la tipologia del
rapporto lavorativo, tenuto conto della peculiarità delle attività corsuali , le
parti riconoscono che è consentito il rapporto di lavoro sia a tempo
determinato, con “contratto di collaborazione”, in particolare per il
personale docente/formatore in possesso di specifica preparaz ione
professionale, individuabile al livello V e VI del presente contratto. Il ricorso
alla predetta tipologia contrattuale è ritenuto requisito indispensabile per
l‟attuazione di iniziative corsuali , non cicliche ed indirizzata a platea di
discendi con diversa formazione di base e con programmi didattici in
continua evoluzione.
In quest‟ultimo caso le motivazioni relative vanno evidenziate nel contratto
stesso. Il datore di lavoro , se richiesto, è tenuto a dare prova alle OO.SS.
firmatarie del presente co ntratto sull‟obiettiva necessità e sulle ragioni che
hanno determinato detta scelta.
Non è ammessa l‟assunzione di personale per la sostituzione di lavoratori
in sciopero.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie,
la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni trattamento in
atto nell‟impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Tutti i contratti individuali vanno redatti in forma scritta ad substantiam.
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Possono esse assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
finalizzato all‟occupazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 167/2011,
i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
14
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della Le gge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
Nel procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato
professionalizzante dovranno attenersi ai principi contenuti nell'accordo
interconfederale. Il contratto d i apprendistato professionalizzante dovrà
risultare da atto scritto, in cui dovrà essere indicata : la prestazione oggetto
del contratto, il periodo di prova, la categoria di inquadramento iniziale e
quella finale, la qualifica che potrà essere acquisita al te rmine del rapporto,
la durata del periodo di apprendistato . Entro 30 giorni dalla stipula del
contratto verrà consegnato al lavoratore copia del piano formativo
individuale, che definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza
con il profilo form ativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le
conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i
contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del
tutor nell‟ambito del contratto di apprendistato. I l piano formativo
individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell‟apprendista e dell‟impresa anche su istanza del tutor.
Il contratto può essere stipulato per i profili e la durata massima di cui alla
sotto riportata tabella. Ai fini della durata si terrà conto di eventuali contratti
di apprendistato pregressi finalizzati al raggiungimento della medesima
qualifica.
Potranno essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale con
orario non inferiore ad ore 20 settimanali.
Nel rispetto dell e competenze delle Regioni , l‟ente gestore si obbliga ad
effettuare un formazione idonea funzionale ad acquisire competenze sia di
base che tecnico professionali, per un monte ore di 180 nel triennio, ivi
comprese le ore, se previste di formazione pubblica e attivate, nel rispetto
delle cognizioni necessarie al conseguimento della qualifica finale da
conseguire. Il periodo di formazione è sospeso in caso di malattia o altra
causa di sospensione contrattualmente prevista e riprende al rien tro in
servizio del lavoratore. La predetta formazione verrà erogata in tutto o
parte di essa all‟interno dell‟Ente, presso al Ente avente le stessa attività e
caratteristiche o altra struttura autorizzata. L‟apprendista è tenuto a
frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e
ointerne all‟azienda. L‟ente attesterà la formazione effettuata anche ai fini
del “libretto formativo” come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Il “tutor -referente”, deve essere in possesso de i requisiti e delle
competenze previste dalla legge e dalle regolamentazioni regionali.
L‟attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti rientrante nel normale
orario di lavoro.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base
delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere per un
minimo di 12 mesi ed un massimo di 36 . Il piano formativo individuale avrà
15
la durata massima di 120 ore nell‟arco dei 36 mesi. Se la durata è inferiore
le ore formative verranno terminate in rapporto alla minore predetta durata.
Livello Durata apprendistato Durata Periodo di prova
II - III 24 mesi 30 giorni
IV 24 mesi 30 giorni
V 30 mesi 40 giorni
VI S/A - S/B 30 mesi 40 giorni
VII 36 mesi 60 giorni
Allo scadere del t ermine previsto il contratto di apprendistato in
esserepotrà essere trasformato in contratti di lavoro a tempo
indeterminato.
L‟ente gestore potrà interrompere il contratto al termine dell'apprendistato
(art. 2118 CC), vige comunque il divieto di interrom pere il contratto senza
giusta causa o giustificato motivo.
Il trattamento economico durante il periodo di apprendistato è determinato
dall‟applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione
tabellare corrispondente al livello che verrà raggiunto al termine del
periodo di apprendistato.
Tabella progressione della retribuzione
livello I
SEMESTRE
II
SEMESTE
III
SEMESTRE
IV
SEMESTRE
V
SEMESTRE
VI
SEMESTRE
II – IIII- IV 75% 80% 85% 90% ---- ----
V - VI 75% 80% 85% 90% 90% ----
VII 70% 75% 80% 90% 90% 90%
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di
apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi
comprese eventuali n ormative emanate dalle regioni a statuto speciale
nonché dalle province di Bolzano e Trento.
Si dà atto che quanto disposto nel presente articolo potrà essere oggetto di
revisione a seguito di eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali,
dell‟istituto dell‟apprendistato.
Art. 11 - Contratto a Tempo determinato
E‟ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , ai sensi del D.
Lgs.81/2017 e nel limite di durata dalla legge. Nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera
a tempo indeterminato. Ai fini del computo del periodo massimo si tiene
altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti,
svolti fra i medesimi soggetti.
16
Nei confronti del personale con contratto a termine , si applicano la norme
del presente accordo, compatibili con la natura del rapporto stesso.
Preso atto dell‟atipicità del comparto , si concorda che n essun limi te
percentuale rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato è previsto per gli assunti con contratto a termine.
Tale disposizione, convenuta in attuazione della deroga prevista dalla
legge, risulta essere conseguenza della tipicità, fl essibilità, imprevedibilità
e variabilità della domanda delle attività corsuali, dell‟intensificazione
dell‟attività a cui fa seguito periodi di stasi sia parziale che o completa delle
attività, nonché della ridotta dimensione aziendale delle singole unità
operative.
Ad esclusione delle attività stagionali, è ammessa l‟apposizione di un
termine di durata non superiore a 12 mesi al contratto di lavoro, per lo
svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. "acausale") per
il primo contratto a termine intercorso tra le parti.
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato, viene stabilit a la
durata minima e massima, che si quantifica in un giorno di effettiva
prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di
inizio del rapporto di lavoro, con i seguenti vincoli ulteriori da rispettare:
per i contratti fino a sei mesi non può essere inferiore a due giorni né
superiore a quindici;
per i contratti da sei a dodici mesi non può essere superiore a trenta
giorni.
Viene stabilita l‟impossibilità di prevedere una prova nel caso di rinnovo del
contratto a termine o di contratto stagionale
Art. 12 - Attività Stagionale - Contratto a tempo determinato.
Il personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale,
come previsto dal comma 51 del D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, a fronte di
esigenze temporanee ed oggettive connesse a incrementi temporanei ,
significativi e non programmabili dell‟attività ordinaria degli Enti Gestori
iscritti alla FIDEF, è da considerare “attività stagionale”.
E‟ altresì da considerarsi “attività stagionale”, anche quella non ricorrente e
non programmabile, richiesta da privati, nonché da aziende e da istituzioni
statali e private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di
corsi organizzati e gestiti dalle predette scuole, aziende ed istituzioni.
Il lavoratore stagionale viene inquadrato nel livello professionale e per le
mansioni previste dal CCNL vigente e, conseguentemente, gli verrà
applicato lo stesso trattamento economico e normativo previsto per i
lavoratori a tempo indeterminato, in ragione del periodo di lavoro prestato .
Il periodo di prova per i predetti lavoratori non può superare 5 giorni
lavorativi.
La contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiunt ivo a
favore del personale del IV livello.
17
Ai lavoratori stagionali viene applicato il diritto di precedenza previsto
dall‟art. 81/2015, rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato , da
parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
I contatti di lavoro stagionale non sono soggetti alla limitazione prevista
dalla normativa che afferisce ai contratti a tempo determinato.
Art. 13 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro a chiamata, introdotto e regolamentato dal D.Lgs.
276/03, può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, p er particolari punte di attività, con riferimento
anche al lavoro nel week -end o in periodi predeterminati (ferie estive,
vacanze pasquali o natalizie) . Il contratto di lavoro intermittente possa
essere in ogni caso utilizzato nel caso di lavoratori con meno di 2 4 anni di
età, ovvero con più di 55 anni di età, anche se pensionati.
Art. 14 - Contratto di lavoro ripartito
Non è possibile stipulare contratti di lavoro ripartito in quanto tale disciplina
è stata abrogata dal d.lgs 81/2015.
Art. 15 - Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato
anche con Agenzie per il lavoro , autorizzate e isc ritte all'Albo, nei casi in
cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro tempo determinato
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6.9.2001 n. 368. Il contratto p uò essere
stipulato ogni qualvolta l'istituto debba fronteggiare particolari problem i
legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività.
Art.16 - Rapporto di lavoro Autonomo e Parasubordinato
Quando la prestazione d‟opera richiesta non è caratterizzata dalla
subordinazione del prestatore ed occorrendo una adeguata autonomia di
gestione, pertanto in assenza di etero -direzione e di etero -organizzazione,
possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello subordinato,
quali quelli di “lavoro autonomo” di professioni intellettuali per le quali non
sia prevista l‟iscrizione i n appositi, nonché di “collaborazione coordinata e
continuativa”, oppure nelle altre forme ammesse dallo Ordinamento.
E‟ altresì possibile fare ricorso a lle predette prestazioni anche nell‟ambito
di attività corsuale in singoli moduli didattici , in cui occorre integrare una
specifica attività didattica che necessita di particolare professionalità o i l
possesso di specifica specializzazione.
Qualora lo svolgimento dell‟attività richied a una prestazione d‟opera di un
docente/formatore di comprovata specifica esperienza e professionalità, le
cui prestazioni non sono caratterizzate dalla subordinazione, il committente
può stipulare il relativo contratto in conformità alla disciplina previs ta dal
presente articolo e delle fonti normative in vigore , allegando curriculum
vitae e certificando le esperienze e competenze.
18
Con le stesse modalità contrattuali potrà essere chiesta la prestazione di
un lavoratore autonomo, per l‟affidamento di incari co non di docenza, che
richieda il possesso di una specifica professionalità.
La stipulazione del rapporto di lavoro previsto dal presente articolo è
subordinata alla sussistenza delle esigenze del comparto, che ne consente
la concreta applicazione.
La dur ata del rapporto e le relative specifiche condizioni vanno definite
sulla base delle intese tra le parti. Sono da ritenersi prive di effetto le
clausole che contemplano:
a) la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel
caso di c ontratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di
recedere da esso senza congruo preavviso;
b) termini di pagamento superiori a sessanta giorni;
c) il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta, anche per le eventuali
successive variazioni ed integrazioni.
Al rapporto di lavoro autonomo ex art t. 2222 e seguenti del C.C.,
(prestatori d'opera, lavoratori autonomi non imprenditori, liberi
professionisti, etc.) e x ar t.1 L. 81/2017 ed al rapporto di “collaborazione
coordinata e continuativa” ex art. 409 c.p.c. e D.Lgs n.81/2015, va‟ ad
applicarsi nel rispetto a quanto normato d al CCNL FIDEF, in conformità
alla forma contrattuale stipulata. Per la stipula della tipologia di contratto
prevista dal presente articolo occor re che nello svolgimento dell‟in carico il
lavoratore è tenuto ad operare nel rispetto di quanto previsto dal contratto
individuale stipulato, senza sottostare a nessun vincolo di subordinazione,
gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa , nonché
sulla scelta delle mo dalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal
contratto stipulato di lavoro, garantendo l'adeguato standard qualitativo
della sua prestazione ed il rispetto dei tempi di esecuzione concordati con
l'apposito contratto concordato e stipulato tra le parti. Nessuna attività
ulteriore, rispetto a quella dedotta nel contratto, può essere richiesta.
I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita da ciascun contratto o nei
casi stabiliti dalla legge.
L‟oggettiva inidoneità d el lavoratore allo svol gimento dell'incarico, che
abbia originato contestazioni da parte di clienti, e/o la mancata o
inadeguata realizzazione del lavoro, danneggiamento o furto di beni, può
costituire motivo di revoca dell‟incarico conferito.
Si applicano al rapporto di lavor o professionale autonomo ed a quello
parasubordinato le disposizioni contenute dalla normativa in materia di
“sicurezza sul lavoro”, incluso la partecipazione ai programmi di
formazione e di addestramento e quello di sottoporsi ai controlli sanitari o
comunque disposti dal medico competente.
Il trattamento economico è proporzionato alla quantità ed alla qualità del
lavoro prestato, alle caratteristiche ed al contenuto della prestazione,
19
tenuto conto dei parametri previsti dalle norme di legge, dalle “buone
prassi” e da quello indicato all‟allegato 1 del CCNL FIDEF.
Ai corrispettivi erogati va ad applicarsi la normativa vigente in materia
fiscale, previdenziale e assicurativa. Pertanto il compenso verrà
assoggettato alle ritenute di legge, che lo stesso committente sarà tenuto a
versare per conto del lavoratore autonomo o parasubordinato.
Il contratto individuale di lavoro può essere integrato, prorogato o rinnovato
in funzione di intervenute mutate esigenza, a mezzo di specifici accordi
sottoscritti tra le parti.
Art. 17 - Collaborazione Coordinata e Continuativa.
E‟ consentito il ricorso a i contratt i di lavoro atipico , in part icolare al
contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per il personale
docente/formatore, in considerazione della r ichiesta specifica
professionalità e delle mutevoli esigenze funzionali ed operative delle
attività corsuali non regolamentate , tipiche del comparto, rivolte ad una
utenza spesso non omogenea o in possesso di specifici requisiti di
accesso.
Docenti con p rofessionalità individuabil e dai titoli conseguiti e
dall‟esperienza lavorativa classificati nell a declaratoria “ ‟areafunzionale
erogazione”. Trattasi di competenze classificate dall‟'ISTAT tra le attività di
“professioni intellettuali, scienti fiche e di elevata sp ecializzazione” come
individuate con la “ nuova classificazione delle professioni CP2011 ”(livello
2.6). L‟attività di docenza verrà svolta in piena ed assoluta autonomia di
gestione con piena facoltà di decider e come e qu ando svolgere le
prestazioni oggetto del contratto di collaborazione ed escludendo ogni
forma di subordinazione.
Stante la specificità dell‟incarico, il rapporto si configura ,altresì, come
collaborazione coordinata e continuativa anche in f orza dell‟art. 409, co. 3
c.p.c ed art. 49, co 2, lett. a, del D.P.R. 22/12/86, n. 917, in qua nto è
prestato senza assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico e senza
vincoli di subordinazione.
La durata del contratto di colla borazione e riferita al corso o modulo
affidato ed è rinnovabile.
E „previsto altresì il ricorso al contratto di collaborazione co ordinata e
continuativa anche per le docenze per:
• corsi individuali last minute;
• apertura di corsi specialistici.
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
a) la durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
b) l‟indicazione dell‟obiettivo, individuato nel suo contenuto caratterizzante
dedotto in contratto;
c) il corri spettivo e d i criteri per la sua determinazione, nonché tempi e
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
20
d) le forme di coordinamento del lavoratore con il committente sulla
esecuzione della prestazione lavorativa che , in ogni caso non p uò essere
tale da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dalla legge
81/2008 e successive modificazioni.
f) il compenso ai Co.co.co. deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni al personale a tempo indeterminato, così come
indicato nella tabella 1 dell‟allegato A.
Con riferimento all‟e sigenze del corso, il Collaboratore ed il Committente
individuano congiuntamente la durata e la modalità di esecuzione
dell‟incarico, nonché dell‟utilizzo della sede e degli eventuali strumenti
tecnici messi a disposizione del Committente.
Nei casi in cu i, per la particolarità della prestazione (consulenze, docenza
frontale, informazione, incontri, attività didattica ecc.), per il raggiungimento
degli obiettivi concordati e per il coordinamento della propria opera con
l'attività del Committente, sia defin ita disponibilità/presenza del
Collaboratore presso una sede indicata dal Committente stesso, sarà a
scelta e cura del Collaboratore, l‟indicarne l‟orario ed i giorni di erogazione
didattica all‟interno della più ampia disponibilità di apertura delle strut ture
del Committente
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa, ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso di
30 giorni, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Il ricorso al contratto di collaborazione è sempre consentito per le attività di
docenza, stante la particolarità e l‟atipicità delle attività corsuali.
Nell'esercizio degli incarichi a lui affidati, il Collaboratore farà riferimento ai
responsabili del Committente che gli verranno indicati. Il Committente ha
facoltà di richiedere e ottenere dal Collaboratore relazioni periodiche
sull‟attività svolta.
La corretta costruzione di un accordo di lavoro di collaborazione non può
prescindere dall‟individuare le effettive competen ze e la professionalità
posseduta dal collaboratore.
Nel testo contrattuale le parti devono darsi atto di essere a conoscenza
delle competenze necessarie per portare ad esecuzione l‟incarico.
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore è libero di svolgere la sua
attività a favore di più committenti. Il collaboratore non deve svolgere
attività inconcorrenza con i committenti nell‟area geografica d‟intere sse del
committente e, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudiziodell‟attività dei committenti medesimi.
Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell‟invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblig hi delle parti sono regolati
21
da leggi speciali, compreso quanto previsto dall‟art.12bis della L.22/4/1941
n.633 e successive modificazioni (art.65 D.Lgs. 276/03).
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non
comportanol'estinzione del ra pporto contrattuale, che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si esting ue alla scadenza. Il committente può
comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore alla metà della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata.
Per il trattamento economico riconosciuto al collaborato re, in caso di
degenza ospedaliera per malattia, si rinvia al D.M. 12 gennaio 2001 e
successive modificazioni.
È inoltre prevista la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia
a carico dell‟INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un ses to della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20
giorni.
In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
centottanta giorni, fermo restane il rispetto della scadenza della durata
prevista dal contratto. Per il trattamento economico riconosciuto nel
periodo di maternità si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 151/2001 e
successive modificazioni.
Ai collaboratori, che abbiano titolo all‟indennità di maternità (anche nei casi
di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto un trattamento
economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi
entro il primo anno di vita del bambin o, pari al30% del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell‟indennità di maternità.
Oltre alle disposizioni di cui alla Legge 11.8.1973, n. 533, e
successivemodificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui
all'art.64 del D.Lgs 26 .3.2001, n. 151 e successive modificazioni, si
applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al DLgs n.
81/2008esuccessive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme
di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'art.51, co1, della legge 23.12.1999, n. 488, e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12.1.2001.
Il contratto di lavoro si ris olvono al momento della realizzazione
dell‟obiettivo contrattuale del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa,ovvero secondo le diverse causali o modalità,
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incluso il preavviso di 30 giorni, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Il ricorso al contratto di collaborazione è sempre consentito per le attività di
docenza, stante la particolarità e l‟atipicità delle attività corsuali.
In ragione d i eccezionali esigenze, si conviene che ai sensi dell‟art.2,
secondo comma del D.Lgs 81/2015 i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, le cui modalità si esecuzione, sono dettate con riferimento
ai tempi e ad i luoghi lavoro esse sono escluse dalla disciplina del lavoro
subordinato di cui all‟art. 1 del predetto articolo.
E‟ consentito stipulare con lo stesso collaboratore distinti contratti riferiti a
diversi corsi e/o moduli didattici.
Ove per ragioni di rendicontazione contabile risultasse necessario
registrare le giornate e le ore di effettiva prestazione o i tempi di lavo, ciò
con costituirà per il docente assoggettamento a vincoli di orario di lavoro.
Art.18 - Contratto a monte ore (MOG)
Possono essere stipulati, su base annua, contrat ti di lavoro a “Monte Ore
Annuo" (M.O.A) con una programmazione flessibile su base periodica e
indicazione della fascia oraria di riferimento. La fascia oraria stabilita può,
comunque, essere variata successivamente in fase di esecuzione del
contratto.
Per il personale docente a tempo pieno, pari 32 ore settimanali il MOG è di
1664 ore annuali.
Il numero delle ore è determinato, per il part -time a seconda della quota
percentuale delle ore annue stabilite per il personale full -time, con un
minimo di 512,00 ore ad un massimo di 1.560,00 ore.
Il monte ore viene stabilito all‟atto della assunzione, determinato per il part -
time rispetto al full -time,in termini proporzionale ai corrispondenti orari
convenzionali mensili, settimanali e giornalieri secondo il seguen te
schema:
- orario mensile convenzionale (M.O.M) = M.O.A./12
- orario settimanale convenzionale (M.O.S.) = M.O.M./4,33
- orario giornaliero convenzionale = M.O.M/22.
Al personale a tempo determinato o indeterminato. con contratto a "monte
ore annuo” competono , “nel rispetto principio di parità di trattamento
retributivo, gli istituti contrattuali indiretti calcolati sulla base dell‟orario
convenzionale (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.).
È ammesso il periodo di prova nei limiti previsti per il tempo pieno.
Per il personale docente l a programmazione dell‟orario avverrà di norma
su base mensile, salvo diverse esigenze didattiche -gestionali, con un
massimo di 7 e ½, ore giornaliere e di 32 ore settimanali.
Le ore eccedenti a quelle stabilit e nel contratto part -time, fino al
raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno, non sono
soggette a maggiorazioni.
23
Le ore che superano il normale orario previsto per il tempo pieno, sono
considerate lavoro straordinario e pagate con a maggiorazione prevista.
Le ore lavorate, anche per la sostituzione di personale assente, sono
attribuite al monte ore individuale, anche se non previste dalla
programmazione flessibile.
La retribuzione mensile da erogarsi è indipendente dalle ore effettive
lavorate nei singoli mesi, in quanto parametrata sull‟orario convenzionale
annuale, con la conseguente omogeneità delle retribuzioni di tutti i mesi
dell‟anno.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di
flessibilità, non potrà superare co mplessivamente le 200 ore annue,
suddivisibili al massimo nell‟arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata
mediante la rimodulazione dell‟orario contrattuale individuale, in periodi di
minor intensità produttiva o in riposi compensativi, potranno essere god uti
anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno
essere usufruiti entro 180 giorni dall‟effettuazione della maggiore
prestazione.
Nel caso di un minore orario effettivamente lavorato nell‟anno solare, le ore
residue rispetto al monte ore annuo pattuito, potranno essere richieste fino
a concorrenza, senza nessuna maggiorazione retributiva durante semestre
successivo.
Potrà essere variato l‟orario di lavoro individuale, le variazioni saranno
vincolanti se comunicate di norma la settim ana precedente e, comunque,
in casi eccezionali almeno 3 giorni lavorativi prima.
Nella definizione annuale del time -table viene effettuata e definita
l‟assegnazione dei corsi prioritariamente al personale docente con rapporto
di lavoro a tempo pieno e par t-time su base settimanale e,
successivamente, al personale con rapporto di lavoro flessibile, anche
tenendo conto disponibilità dei docenti stessi.
Per quanto non espres samente previsto dal presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, quanto normato per il personale docente.
Art.19 - Disciplina del Telelavoro,del lavoro agile
e della didattica a distanza.
Il telelavoro determina una modificazione, anche in parte, del luogo e/o
della tipologia dell‟adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile
con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività a
domicilio o presso strutture dell‟ente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri
satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese
quelle in alternanza, che comportano l'effettuazione della prestazione in
luogo idoneo e diverso dalla sede dalla quale ricevuto l‟incarico.
C) Lavoro agile è regolato dalla legge 51 del 2017.
24
L‟orario di lavoro dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa, l‟orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere
oggetto di specifico accordo tra l‟azienda ed il lavoratore.
L‟azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere
la prova dell‟avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
Il telelavoro si applica anche per le attività di didattica a distanza.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro
intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali
ad esempio:i Lavoratori comandanti presso altre ditte e/o appalti ed ogni
altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in
un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
D) La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e
spese della Istituzione educativa, sulla quale gravano i costi di
manutenzione e digestione dei sistemi di supporto. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere utilizzata anche quella del dipendente, del libero
professionista o del collaboratore.
Detta modalità, se non è prevista nel contratto individuale, può essere
concordata successivamente con il prestatore d'opera: le parti
provvederanno a sottoscrivere l‟integrazione.
Detto istituto può essere utilizzato per tutto il personale dell'Ente, sia con
contratto di lavoro dipendente, sia che trattasi di lavoratore autonomo e/ o
atipico. il telelavoro è teso a razionalizzare l‟organizzazione del lavoro,
attraverso l‟impiego caratterizzato da una flessibilità nell‟organizzazione del
lavoro e nella modalità di svolgimento.
Detta modalità potrà essere espletata sia per tutta l'attività prevista da
contratto individuale, o per parte di essa. ll lavoratore in regime di
telelavoro usufruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal
CCNL, compatibili con l'attività, che svolge. Analogamente, il carico di
lavoro ed i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori che
svolgono attività nei locali dell'Ente,
Il telelavoro può essere concesso dall‟azienda o richiesto dal lavoratore per
tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela
o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l‟accesso a materiali e/o
informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori
dall‟azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro
per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
a) Gestione del personale;
b) Impiegati. amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
c) Personale ausiliario di vigilanza e controllo;
d) Ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
e) Personale direttivo.
25
Art. 20 - Commissione di conciliazione, sede e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.410 e seguenti del codice di procedura
civile, come modificati dal D .Lgs 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Lgs
29/10/98 n. 387 e dalla L. 183 del 4/11/2010, per tutte le contro versie
individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto
e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle
realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è
previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, secondo
le norme e le modalità di seguito riportate. La Commissione di
conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIDEF competente per
territorio;
b) per i la voratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale
locale aderente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FID EF, o da questa
demandata alla sede territoriale.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere
il tentativo di conciliazione tramite l' Organizzazione sindacale o
l‟Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o a bbia conferito
mandato.
La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell‟art.412
ter del c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di parziale conciliazione
ovvero di mancato accordo è depositato a cura della Commissione
territoriale presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di
lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate
presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti , l a commissione
provvederà altresì a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro
insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di
conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt .
2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73
e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 e dalla L. 183/2010
in sede di Commissione Territoriale di conciliazione.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esit o negativo le parti potranno,
entro i 30 giorni successivi, adire il Collegio Arbitrale di cui al successivo
articolo 22.
26
Art. 21 - Clausola Compromissoria
Le parti concordano sulla possibilità di pattuire , nell‟ambito dei contratti
individuali di lavoro , clausole compromissorie per la devoluzione in via
preventiva al Collegio arbitrale, di cui l‟art. 18, delle possibili controversie
derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli
infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta
prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall‟inizio del periodo di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La validità a
tutti gli effetti della clausola compromissoria è subordinata alla preventiva
certificazione della stessa.
Art. 22 - Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 1 8 del
presente contratto, non riesca, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria; ciascuna delle parti può promuovere il defer imento della
controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal
presente articolo.
1. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle
organizzazioni stipulanti il presente accordo , un Collegio di arbitrato ch e
dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il
Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il
tentativo di conciliazione.
2. La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIDEF, ovvero presso
quella provinciale, pertanto la FIDEF Nazionale annualmente ed entro il
primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali Nazionali
firmatarie del presente C.C.N.L. l‟elenco delle proprie sedi provinciali.
3. L'istanza della parte, avente medesim o oggetto e contenuto
dell‟eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli
elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla
Segreteria del Collegio di arbitrato fino al giorno antecedente alla prima
udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIDEF
territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione
sindacale dei lavoratori firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato
di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono
coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle
stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del
Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nomi nativi compresi in una
27
apposita lista di nom i non superiori a sei, preventivamente concordata o, in
mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le
organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per
territorio.
7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un
anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15
giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere
ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
8.1 l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
8.2 l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura
delle parti o dei procuratori di queste;
8.3 eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emette rà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima
riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la
facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori
15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti
territorialmente competenti.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è
istituito ai sensi e per gli effett i della legge 11 agosto 1973 n. 533, e
successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla
base di apposito Regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni dell'art. 412 quater del c.p.c.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno
decorrenza a far data dall‟1.1.2013, fatti salvi gli accordi già in atto in
materia.
Le parti, preso atto del disposto dalla L. 183/2010, ed al fine di dare piena
attuazione alle disposizioni della stessa, convengono di sottoscrivere
opportuni protocolli d‟intesa che definiscano l‟Arbitrato nonché
composizione, procedure, criteri di funzionamento e linee guida dello stesso,
entro dodici mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo.
PARTE SECONDA
TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 23 - Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale
degli enti gestori di attività corsuali non regolamentate, individuabili anche
nel codice Ateco 85.59.9, erogati da micro aziende del settore privato ,
aderenti alla FIDEF, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi
stesse e con riguardo all‟attività effettivamente svolta.
Il Contratto contempla e disciplina in manie ra unitaria su tutto il territorio
nazionale i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo ed
28
atipico intercorrente tra gli operatori ed i gestori di corsi di formazione
continua, tenuti da Enti, Scuole, Agenzie ed Istituti, diversi dai corsi di
studio regolamentati, quali quelli delle scuole statali e non statali di
Istruzione dell‟infanzia, primarie e secondarie; dei corsi di formazione ed
istruzione finanziati. Corsi non ciclici, aventi autonomia gestionale , di
percorso didattico e di obie ttivi, orientati alle mutevoli esigenze del mercato
del lavoro:
corsi di musica,
di lingua,
di grafica, design,
di estetica, moda,
di informatica,
di danza,
di comunicazione ed arti visive;
corsi di aggiornamento e formazione continua, a distanza e di libera arte
corsi orientati a creare ed aggiornale figure nel mondo IT , formation
Technology, competenze digitali ITC , soft skills, digital web,
internalizzazione, systemsanalyst, sicurity professional; competenze green;
Corsi di ristorazione, shared services;
corsi tenuti da istituzioni culturali straniere in Italia e/o sottoposti al
controllo e/o certificazione di enti stranieri;
corsi di istruzione, istruzione e formazione permanente , corsi sulla
sicurezza sul lavoro, corsi di aggiornamento professionale e culturale;
corsi tenuti da Università Popolari, Accademie e Conservato ri
para e post-universitari;
corsi EDA e corsi di formazione ed aggiornamento per docenti;
corsi per diritto dovere all‟Istruzione e alla Formazione (tipologia ex art. 1
D.Lgs 76/05);
corsi di istruzione permanente di qualsiasi tipo, collegati alla precedente
elencazione o ad essa inerente;
corsi delle agenzie per il lavoro.
corsi cultura varia.
Tutte le attività collegate a quelle sopra individuate o da essere pertinenti.
Art. 24 - Decorrenza e durata
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha efficacia dal 1.9.2025 e scade
il 3 1.8.2028, conserverà la sua validità giuridica anche dopo la
scadenza,fino alla sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.
In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia
stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto in quanto
realizzano trattamenti economici e normativi globalmen te valutati dalle parti,
devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate
29
ed inscindibili fra loro , sostituiscono ad ogni effetto quanto regolato dai
precedenti contratti collettivi.
Le proposte per un nuovo accordo saranno prese ntate in tempo utile per
consentire l‟apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del
Contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i s ei mesi
antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque
per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita, ha
efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal C.c.n.l. Gli accordi
aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell‟autonomia dei
cicli negoziali al fine di prevenire sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del
Contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo dell‟accordo aziendale dovranno essere sottoscritte
dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulant i ovvero, per
le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla
Rappresentanza sindacale unitaria e dalle Organizzazioni sindacali
nazionali, presentate all‟azienda e contestualmente alla FIDEF territoriale, in
tempo utile al fine di consentire l‟apertura delle trattative due mesi prima
della scadenza dell‟accordo.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro
venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due
mesi dalla data di presentazi one della piattaforma e per il mese successivo
alla scadenza dell‟accordo e comunque per un periodo complessivamente
pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dire tte, intese
modificative del CCNL.
Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la
creazione di condizioni utili all‟avvio di nuove iniziative , ovvero per
contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di cri si
aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, di uno o
più istituti disciplinati dal presente C CNL. Tali intese sono definite a livello
aziendale con le Rappresentanze territoriali delle Parti stipulanti. Le intese
modificative do vranno indicare gli obiettivi che si intendono conseguire, la
durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti agli
articoli del C CNL oggetto di modifica, le modalità a garanzia dell‟esigibilità
dell‟accordo. Le intese sottoscritte sono t rasmesse alle parti stipulanti il
CCNL dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio
in sede nazionale degli accordi realizzati.
30
Art. 25 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente Contratto, nell'am bito di ogni istituto,
sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico
istituto il complesso degli istituti di carattere normativo -regolamentare
(norme generali,disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,
malattia ed infortunio, puerperio,ecc.).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente
Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più
favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi
nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE
Art. 26 - Classificazione del personale
A tutti i l personale dell‟Ente, ad eccezione di quello con prestazioni di
“lavoro di lavoro autonomo , atipico e di collaborazione coordinata e
continuativa, è classificato su livelli, basati su declaratorie, qualifiche e
profili professionali, suddiviso in due macro aree, come appresso indicati.
Area Dirigenti e Quadri - Area Tecnico operativa ed ausiliare
Livello Qualifica
Area Tecnico Operativa
I OPERATORE TECNICO-AUSILIARIO
II OPERATORE DI SEGRETERIA
OPERATORE TECNICO
III COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE ORGANIZZATIVO
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO
ANIMATORE CORSUAL E DI CAMPI ESTIVI
IV OPERATORE TECNICO DEI SERVIZI
DOCENTE TENICO DI LABORATORIO
V RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/ORGANIZZATIVO
ADDETTO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
FORMATORE/DOCENTE
FORMATORE TUTOR
DOCENTE CON COORDINAMENTO DIDATTICO
EDUCATORE COORDINATORE PER LE METODOLOGIE ED
ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE
VI s/A DOCENTE/FORMATORE ESPERTO DI SOLUZIONI PER FORMAZIONE A
DISTANZA
FORMATORE/DOCENTE ORIENTATORE
PROGETTISTA DI PERCORSI DIDATTICI
AREA QUADRI
VI s/B DOCENTE CON COORDINAMENTO DIDATTICO
VI s/C DIRETTORE DIDATTICO (Dos)
VII DIRETTORE
AREA DIRIGENTI
VIII DIRETTORE CON RESPONSABILITA’ DI PIU’ SEDI OPERATIVE
31
Declaratoria professionale - Classificazione del personale
Area Tecnico Operativa ed ausiliare
Area funzionale SEGRETERIA, LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
OPERATORE TECNICO-AUSILIARIO - Livello I
Appartiene a questo livello i l personale ausiliario, che effettua lavori per i
quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conosc enze pratiche,
per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale
specialistica, autonomia e responsabilità e che richiedono, nel caso,
l‟utilizzo di attrezzature e/o macchine di uso corrente che non necessitano
di preliminare addestrament o; esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, è addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza di
collaborazione con i docenti, ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;miglioramento dei rapporti funzionali con gli uffici. Quali ad esempio:
-addetti alle pulizie, anche con l‟ausilio di mezzi meccanici;
- bidelli:
- custodi-portieri;
- personale di fatica;
- accompagnatori di “bus”;
- addetti al Bar e/o alla Mensa;
- addetti alla manutenzione ordinaria : e ffettua la
piccolamanutenzioneordinaria e di riparazione, di attività di monitoraggio sullo
stato degli arredi e dei locali.
OPERATORE TECNICO - Livello II
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono
normali conoscenze con adeguate capacità pratiche, quali:
- operatore addetto a servizi esterni; fattorini;
- autista o conducente di scuolabus,
- assistenti di segreteria e d‟aula;
e coloro che effettuano tutte le altre mansioni assimilabili
Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media inferiore.
OPERATORE DI SEGRETERIA - Livello II
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni d‟ordine che richiedono
adeguata autonomia, professionalità e resp onsabilità anche raggiunte
attraverso congrua e comprovata esperienza . Il personale d i segreteria,
nell'ambito delle direttive dell'Ente, esercita la gestione ammi nistrativa dei
progetti e la gestione del flusso delle informazioni , assolve a compiti
operativi. Provvede al protocollo e all'archiviazione degli atti; ha relazioni di
prima informazione con gli utenti; smista la documentazione affidata ai vari
settori; predispone e redige atti amministrativi, documenti e verbali;
gestisce il servizio di centra lino telefonico; provvede alle Commissioni
esterne assegnate;nell'ambito delle proprie mansioni, predispone atti e
32
provvedimenti relativi all'iter burocratico di gestione dei progetti; cura la
gestione del flusso delle informazioni degli aspetti logistici e l'impiego delle
risorse strumentali; ha relazioni di prima informazione con gli utenti;
provvede alle Commissioni e sterne assegnate e cura la gestione
dell'archivio. Svolge a ttività connessa preparazione, assistenza per
organizzazione e vigilanza aula sede esami , oltre a tutte le mansioni
assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in
declaratoria.
Requisiti:Titolo di studio minimo richiesto , Diploma di scuola media
superiore o qualifica comprovata attestata.
ASSISTENTE ORGANIZZATIVO - Livello III
Esegue, nell‟ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica , è
responsabile d ella gest ione operativa dell‟aula, all‟accoglienza dei
discendi, predispone la predisposizione della modulistica occorrente,
collabora con i docenti e svolge funzioni di supporto alla formazione della
“classi”. Cura le relazioni studenti -docenti e supporta il personale docente
e amministrativo.
Le aree d i attività sono quelle dei servizi generali, educativi e di
accoglienza.
Requisiti: Diploma di scuola media o specializzazione professionale,
possiede conoscenze degli strumenti e delle tecnologie ed e in grado di
eseguire le procedure tecniche dell'utilizzo delle apparecchiature in
relazione alla finalità dei loro impiego.
OPERATORE TECNICO DEI SERVIZIE DELLA LOGISTICA - Livello IV
Sono inquadrati i lavoratori che svolgano compiti tecnici operati vamente
autonomi con funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito delle
direttive dell'Ente, sviluppa e gestisce il funzionamento e la sicurezza della
rete informatica e informativa; il “tecnico sistema qualità” che cura le politi -
che della qualità, le proce dure e la loro diffusione/attuazione,
l'elaborazione e l'aggiorna mento dei manuali di qualità e si occupa dei
collegamenti con gli Enti di certificazione ; attiva e rende efficace la rete
informatizzata e ne cura la manutenzione; individua le attrezzature
informatiche da utilizzare nelle Isti tuzioni formative; concorre alla
realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi in formatizzati e
all'aggiornamento delle risorse umane, provvede alla analisi e alla
realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi informatici e informativi e alla
installazione dei nuovi „software‟ e ne attua i controlli di sicurezza; cura la
documentazione relativa alle licenze in uso e l'installazione e il
funzionamento delle apparecchiature informatiche, assiste gli utenti per
problemi relativi alla rete, collabora alla gestione delle banche dati e alla
definizione dei piani di investimento;
33
Produce e gestisce la documentazione del sistema qualità e del sistema di
accreditamento e ne verifica la corretta applicazione; ac compagna n ella
applicazione del sistema e supporta la Direzione nei rapporti con gli enti di
certificazione e accreditamento; concorre all'aggiornamento delle risorse
umano. Garantisce la agibilità e funzionalità della struttura.
Requisiti:laurea o diploma di scuola secondaria di 2°grado ed esperienza
specifica.
Area funzionale AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - Livello III
Sono inquadrati i lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono
compiti operativamente autonomi con l‟assunzione di defi nite
responsabilità di tipo tecnico -organizzativo derivante da una
specializzazione professionale conseguita attraverso l‟esperienza pratica,
congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite. Fanno parte di
questo livello impiegati di concetto capaci di svolgere le attività con
esecuzione e organizzazione autonome del proprio lavoro. il “collaboratore
amministrativo”, nell'ambito delle direttive dell'Ente, cura nell'esecuzione e
nel controllo la gestione contabile, fiscale, economica, rendicontativa,
l'amministrazione del personale e dei progetti:
il “collaboratore amministrativo” cura la registrazione dei documenti
contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e contabili nella
gestione delle risorse u mane, la rendicontazione, la raccolta e
l'archiviazione dei documenti e, in collabo razione con i coordinatori, la
verifica e il controllo degli stati di avanzamento del „budget‟; collabora alla
predisposizione degli atti amministrativi e contabili, alla pre parazione dei
rendiconti, delle verifich e contabili e di rendicontazione e alla gestione
amministrativa dei progetti.
Requisiti: Titolo di studio minimo richiesto Diploma di scuola media
superiore o specializzazione specifica attestata.
ASSISTENTE RESPONSABILE DI SEGRETERIA - Livello IV/a
Sono inquadrati i lavoratori che operano in una struttura di ed elevata
complessità e diversità di attività nell‟area formativa ed istruzione,
coordinano tutte le fasi della programmazione ed attuazione delle attività
didattiche dell‟ente, assiste il responsabile di gestione segreteria, su
delega del quale sovrintende alle attività di Segreteria e del personale
assegnato dell‟area Area Tecnico Operativa ed ausiliare. Inoltre assiste e
supporta le attività in FAD, inclusi i re port; Impiegano tutti i docenti
assegnati alla Didattica; fornisce supporto a tutti i processi per i corsi
finanziati da Enti Pubblici Nazionali ed europei, curandone la
rendicontazione didattica. di Tutoraggio dei Tirocini e Stage Curriculari ed
extra curriculari.
Assiste fornendo supporto tutte le attività e fasi di Test di fine corso o
esami.
34
Requisiti: Titolo di studio di Laurea ed almeno 1 anno di inquadramento nel
II Livello, oppure Diploma Secondario di Secondo Grado ed almeno 2 anni
di inquadramento nel III Livello.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO - Livello V
Lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono compiti di elevata
complessità e responsabilità, con le funzioni di organizzazione,
programmazione e coordinamento di unità organizzative particolarmente
complesse, con adeguata autonomia di decisione e correlata
responsabilità di controllo della correttezza degli atti emessi, quali ad
esempio il s egretario amministrativo; nell'ambito delle direttive dell'Ente,
sovrintende alla esecuzione e al controllo della gestione contabile, fiscale,
economico, finanzia ria, di rendicontazione, alla amministrazione delle
risorse umane e alla gestione del flusso del le informazioni. Vi
appartengono operatori che esplicano, in autonomia, fun zioni di
responsabilità e/o svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate
capacità tecnico-professionali.
E‟ responsabile della gestione amministrativa delle risorse uma ne,
predispone e redige le denunce obbligatorie previste dalla legge; suppo rta
la Direzione nella definizione dei „budget‟ di costo del personale; gestisce
procedure per l'elaborazione informatica dei dati; coordina il lavoro dei
collaboratori assegna ti; collabora con la Direzione alla formazione e
aggiornamento delle risorse umane; nell‟ambito della contabilità generale è
responsabile di tutte le attività connesse alla predisposizione, compilazione
e tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio e redige le denunce
obbligatorie previste dalla legge; cura, di concerto con l' Ente, le relazioni
con gli istituti bancari, i clienti e i fornitori; coordina il lavoro dei collaboratori
assegnatieffettua il controllo e rendicontazione , collabora con la Direzione
nella definizione dei „budget‟ delle at tività e nella pianificazione
economico/gestionale/finanziaria della struttura opera tiva; è responsabile
della contabilità analitica e della elaborazione e compilazione degli atti
connessi alle attività di rendicontazione; cura, in collaborazioni con i
coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del „budget‟;
coordina il lavoro dei collaboratori assegnati; coordina gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, provvede alla diretta gestione delle
attività; presidia la funzionalità delle risorse strume ntali e logi stiche,
coordina il lavoro dei collaboratori assegnati.
Requisiti: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado ,oltre a
esperienzaspecifica.
ADDETTO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE -Livello V
La figura del Responsabile del Servizio prev ede autonomia e
responsabilità nella valutazione dei risultati conseguiti dei dipendenti e
delle necessità di nuove figure professionali, nell‟ambito della
programmazione dell‟attività corsuali.
35
Ha discrezionalitàoperativanell‟individuare le professionali o ccorrenti e di
sottoporre alla Direzione o alla proprietà le candidature , previa attività di
ricerca e selezione.
Requisiti: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado ,oltre
esperienza specifica.
Area funzionale EROGAZIONE
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO - Livello III
L'assistente tecnico di laboratorio opera, a fianco del docente al fine di
garantire la realizzazione di attività a carattere tecnico pratico e
sperimentale e di laboratorio,coadiuva il docente tecnico di laboratorio per
la realizzazione di attività a carattere tecnico-pratico e sperimentale, cura
le relazioni con gli studenti e garantisce la funzionalità ed efficienza dei
laboratori in cui opera.
Requisiti: Diploma di scuola media o specializzazione professionale,
possiede conoscenze degli strumenti e delle tecnologie ed e in grado di
eseguire le procedure te cniche dell'utilizzo delle apparecchiature in
relazione alla finalità didattica dei loro impiego.
DOCENTE TECNICO DI LABORATORIO - Livello IV
Il Docente tecnico di laboratorio ha competenze teorico-pratiche, opera in
accordo con il docente al fine di garantire la realizzazione di attività a
carattere tecnico-pratiche e di laboratorio, alche multimediale. Gli è affidata
la responsabilità di attuare, in piena autonomia, le attività c he si svolgono
nei laboratori, tal volta in compresenza con l‟insegnante “teori co” della
disciplina.
Requisiti: Diploma di scuola media e specializzazione professionale
FORMATORE/DOCENTE - Livello V
E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, sia
addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi di
istruzione e della formazione. Possiede competenze ed esperienze nel
settore cui è preposto , la preparazione metodologica sul processo di
insegnamento/apprendimento,predispone il dettaglio del percorso didattico
in dettaglio per le singole azioni, effettua il monitorag gio e la valutazione
degli apprendimenti. Opera in contesti pluralistici che costruiscono e
rafforzano il legame tra sistema di formazione culturale e professionale.
Partecipa all‟analisi e d alla progettazione di progetti corsuali nonché alla
gestione dell‟attività formativa, r ealizza e d effettua attività di studio e
ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione
professionale e cu lturale del discente. Organizza ed attiva unità didattiche
e variabilità d‟aula relative alle dinamiche individuali e di gruppo ed ai
rapporti interpersonali.
Realizza il processo di formazione e apprendimento, in piena autonomia,
volto a promuovere lo svi luppo professionale, umano , culturale e civile
degli utenti per l'acquisizione e/o il potenziamento di conoscenze,
36
competenze e capacità, assicurando l'applicazione delle procedure del
sistema qualità dell'ente;collabora all'attuazione dei processi di
orientamento secondo le specifiche progettuali si occupa dei collegamenti
con le attività economiche e de lla produzione e con gli Enti di
Certificazione finale dei corsi affidati.
Requisiti: Diploma di scuola media superiore specializzazione
professionale
FORMATORE/TUTOR - Livello V
Il “formatore -tutor”, collabora con il docente/formatore per i servizi d i
orientamento e di accompagnamento, è in possesso delle competenze del
Docente/Formatore, integra e arricchisce il processo formativo con
interventi individuali o di gruppo facilitando i processi di apprendimento, di
integrazione e di riduzione del di sagio curandone gli aspetti organizzativo
ed procedurali; elabora e realizza i piani d'intervento, in accordo con i
formatori, tengono conto dei bisogni profession ali e individuali e spressi in
relazione al mercato del lavoro locale e d in coerenza con il percorso for -
mativo; concorre alla promozione dello sviluppo professionale, umano,
culturale, civile della persona; realizza interventi di socializzazione e/o
sviluppo del clima all'interno dei servizi for mativi; propone e gestisce
interventi di potenziamento delle competenze e del processo di
apprendimento.
Requisiti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado ed esperienza
specifica nell'area tecnico/pratica.
DOCENTE/FORMATOREESPERTO DI SOLUZIONI PER FORMAZIONE
A DISTANZA - Livello VI.
Docente Formatore esperto , è in possesso delle competenze del
Docente/Formatore nonché di elevate e consolidate conoscenze
tecnologiche, svolge in piena autonomia le attività d i docenza, sviluppa e
implementa soluzioni E-Lerning per la formazione a distanza.
Alle competenze previste per la sola funzione Docente -Formatore si
inseriscono le specificità proprie della formazione a distanza, in ragione
dell‟utilizzo delle specifiche tecnologie rientranti nella disponibilità della
struttura dell‟Ente gestore dei corsi.
Requisiti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado ed esperienza
specifica nell'area tecnico/pratica.
FORMATORE/DOCENTE ORIENTATORE - Livello VI
Il “formatore -orientatore” inquadrabile espleta ai compiti previs ti per la
professionalità di operatore docente di livello V, ma è in possesso di
specifica professionalità richiesta per particolari tipologie corsuali .
Professionalità acquisita da percorsi formativi spe cifici, da esperienze
maturate all‟esercizio concreto di attività correlata alla finalità corsuale, in
possesso di particolari certificazioni e/o abilitazioni indispensabili al
percorso formativo di cui è affidato il corso
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Requisiti:Laurea con esperienza professionale diversificata in ambito
formativo o attività professionali del settore di cui all‟obbiettivo corsuale o
diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza professionale
almeno quinquennale nello specifico ambito dei corsi programmati.
PROGETTISTA DI PERCORSI DIDATTICI - Livello VI s/a
Elabora percorsi didattici nel campo della istruzione e formazione tes i
all‟apprendimento non formale , connesso ad attività non esplicitamente
progettate come percorso didattico, analizza i fabbisogni formativi relativi a
specifiche attività corsuali, ovvero le competenze e le conoscenze
richieste, delinea i percorsi formativi coerenti con tali bisogni, progettandoli
ed organizzandone la realizzazione.
Progetta, altresì, specifici percorsi in ragione della pl atea dei discendi a cui
è diretta.
Si occupa di definire le metodologie, gli strumenti e la struttura interna dei
corsi, curandone la fattibilità tecnica ed economica. Procede al
monitoraggio e alla verifica del percorso di formazione e predispone gli
interventi correttivi laddove necessari.
Requisiti: Laurea con esperienza professionale diversificata in ambito
formativo o attività professionali del settore di cui all‟obbiettivo corsuale o
diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza professional e
almeno quinquennale nello specifico ambito dei corsi programmati.
DOCENTE SENIOR - Livello VI s/B
Sono inquadrati i docenti con almeno 15 anni si servizio attivo, che svolge
attività di insegnamento e att ività ad essa connessa, di promozione e
sviluppo della didattica , di formazione ed aggiornamento per personale
docente in ingresso e in servizio , fornisce valutazioni diagnostiche per
misurare il potenziale, i progressi e prevedere i risultati degli studenti.
DOCENTE CON COORDINAMENTO DIDATTICO - Livello VI s/B
Quanto in ragione della entità dei corsi gestiti non è prevista la figura del
DirettoreDidattico, svolgelefunzioni previste per il direttore didattico il
Docente/Formatore in forza all‟ente gestore o persona delegata pro -
tempore nominato dall‟ente stesso.
Il docente con coordinamento didattico p resso in unica sed e didattica, con
la riduzione dell‟orario di docenza fino al 50%. Lo stesso manterrà il “livello
V” di inquadramento contrattuale e verrà riconosciuta, per periodo
interessato il compenso previsto dal Livello VI s/B
Requisiti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado , oltre ad
esperienza specifica di docente tecnico/pratico, almeno triennale.
VICE DIRETTORE - Livello VI s/C
Sono inquadrati i lavoratori con responsabilità managerial e che si
occupano della gestione operativa giornaliera della sede, monitorando
l‟andamento dell‟attività didattica e dell‟andamento delle procedure di
gestione, propone l‟aggiornamento ed il miglioramento della sede.
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DIRETTORE DIDATTICO - Livello VI s/C
Il Direttore didattico ( DoS) coordina l'attività didattiche, collabora con il
direttore della sede, è in costante contatto con gli insegnanti, la direzione e
o la proprietà , assicura una fluida comunicazione tra le parti, apporta alla
gestione didattica il costante sostegno e supporta l‟attività e la crescita
professionale dei docenti.
Mediante il rapporto e la comunicazione diretta con gli insegnanti è in
grado di motivare i docenti e di ispirare quotidianamente il loro agire
didattico, offrendo opportun ità concrete di sperimentazione e crescita
affinché possano dare sempre dare il proprio meglio.
Figura interprete di tutti i soggetti coinvolti nel processo di apprendimento.
a) Si occupa in particolare:
b) della selezione dei libri di testo
c) dell‟elaborazione del materiale didattico per esigenze specifiche
d) della selezione del personale docente e conseguente addestramento
e) dell‟organizzazione di incontri di aggiornamento
f) effettua il monitoraggio costante dell‟andamento dei corsi e dei singoli
studenti e predispone e relaziona sulla verifica dei Test intermedi e sullo
stato di avanzamento del programma didattico, relazionando alla
Direzione sull‟esito, segnalando eventuali carenze.
g) collabora per la organizzazione ed erogazione degli esami finali, ivi
compresi quelli predisposti dagli Enti Certificatori
In mancanza del direttore didattico, dette mansioni sono svolte dal Docente
con coordinamento didattico
Requisiti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado , oltre ad
esperienza specifica di docente tecnico/pratico, almeno triennale.
EDUCATORE COORDINATORE PER LE METODOLOGIE ED
ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE - Livello IV/a
Sono inquadrati i lavoratori che operano in una struttura di elevata
complessità e diversità corsuale, a supporto degli studenti
Aiuta gli student i a sviluppare una comprensione del mondo in cui tutto è
interconnesso, a cercare collegamenti tra sistemi naturali e sociali, e a
considerare le conseguenze delle azioni “Visione del futuro”.
L'educatore contribuisce a far sviluppare competenza nei prop ri studenti e
proporre politiche e azioni per conseguire uno sviluppo sostenibile; a
promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione
permanente, sviluppare strumenti analitici utili per valutare l‟impatto
economico, sociale e ambientale d elle politiche a livello nazionale e
territoriale
Macro Area DIRIGENTI e QUADRI
Area Funzionale DIREZIONE
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DIRETTORE- Livello VII- Quadro di Direzione.
Il Direttore, di una U.O., definisce ed attua gli obiettivi programmatori
dell'ente, è responsabile del la definizione delle strategie organizzative,
commerciali e standarddel servizio, coordinamento delle risorse umane,
tecnologiche, finanziarie ed organizzative.
E‟responsabile della attuazione delle politiche della qualità e
dell'accreditamento; gestisce le risorse assegnate, verifica e risponde della
attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
Risponde direttamente all‟Ente Gestore o al Dirigente.
Requisiti: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado, oltre ad
esperienza specifica nell'area tecnico/pratica almeno triennale
DIRETTORE DI PIÙ SEDI OPERATIVE - livello VIII - Dirigente
Il Direttore Centrale risponde direttamente all‟Ente Gestore, definendo con
esso gli obiettivi e la programmazione corsuale, è responsabile del la
definizione del le strategie organizzative , commerciali e standard delle
attività, del reclutamento e coordinamento delle risorse umane,
tecnologiche, finanziarie ed organizzative. Sopraintende alle attività
generali dell‟Ente e dei direttori e/o coordinatori di sede , con il potere di
emanare direttive ai direttori di sede per le specifiche man sioni ad essi
affidate. Risponde direttamente all‟Ente Gestore
Requisiti: Laurea oltre ad esperienza specifica di Direzione, nell'area
tecnico/pratica almeno quinquennale.
Art. 27 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi,
di funzioni pertinenti a un livello superiore sarà dovuta la retribuzione
corrispondente alle funzioni superiori per l‟intera durata del periodo; ciò
peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.
Quando il periodo superi i 3 mesi, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al
superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei
passaggi di qualifica il beneficio da attr ibuire al lavoratore consiste nella
differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello
economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e
contingenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato d eterminato
da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla
conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di
superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.
Quando il dipendente sia abitu almente addetto a mansioni promiscue, la
retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione
superiore espletata e di quest‟ultima gli sarà pure attribuita la qualifica,
fermo restando l‟obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Per tutti gli altri casi, la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle
retribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna
mansione.
40
Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l‟Ente, prima di
procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo,
compatibile con le strutture organizzative, di intesa con le Organizzazioni
Sindacali, per recuperarlo al servizio attiv o in funzioni diverse da quelle
proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il
livello economico in godimento.
Quando il lavoratore non docente sia abitualmente addetto a mansioni
promiscue entrambe dell‟Area Operativa ed au siliare, la
retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione
superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica,
fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Art. 28 - COLLEGIO DEI FORMATORI
e Profilo professionale dei docenti
Il Collegio dei docenti o/e dei formatori,inpiena autonomia e nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente, formula la
composizione delle classi e l‟assegnazione dei docenti e dell„orarioe dei
giorni di lezione.
Il Collegio tiene conto della disponibilità e delle esigenze del singolo
docente, nonché prende atto della variazione d‟orario e del calendario delle
lezioni poste in essere, preventivamente concordata con i colleg hi, anche
durante l‟attuazione corsuale.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
psicopedagogiche, metodologico -didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che
si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. Al Collegio competono tutte le
attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
programmazione del calendario corsuale.
TITOLO III - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Art. 29 - Assunzione
L‟assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, viene
effettuata di regola con contratto di lavoro a te mpo indeterminato e, per
quanto compatibile con le disposizioni di legge e di quanto previsto dal
presente CCNL, con le alle altre tipologie contrattual i previsti dalle vigenti
leggi, tra cui il contratto a temine ed il contratto di collaborazione
coordinata a progetto. L‟assunzione deve risultare da atto scritto.
L'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, costituisce modalita' ordinari a di adempimento degli obblighi
di trasparenza retributiva, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di
inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di
41
lavoro applicato con indicazione del codice CNEL T279 ed i relativi criteri di
determinazione
All‟atto dell‟assunzione, effettuata dal responsabile legale dell‟istituto, il
datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore, ai sensi del D.Lgs.
297/2002, sulle seguenti condizioni contrattuali:
a) identità delle parti;
b) luogo di lavoro, sede o domicilio del datore di lavoro;
c) la durata del rapporto e tipo di contratto individuale;
d) inquadramento, livello e qualifica;
e) retribuzione ed elementi costitutivi; periodo di paga;
f) orario di lavoro
g) riferimento al CCNL applicato
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del regolamento
interno ove presente.
Relativamente alla durata della prova, alla retribuzione, alle ferie, al
preavviso e all‟orario di lavoro è ammesso il rinvio al contratto collettivo.
Il lavoratore dovrà presentare, all‟atto dell‟assunzione:
• carta d‟identità o documento equipollente e codice fiscale;
• documentazione per gli assegni per nucleo familiare;
• ogni altro documento previsto dalle competenti autorità preposto al
controllo delle attività corsualie/o dalle leggi vigenti.
Per l‟assunzione di cittadini stranieri l‟istituto dovrà richiedere alle
competenti autorità l‟autorizzazione al lavoro secondo la normativa vigente
in materia.
Art. 30 - Stage - Volontariato - Contratto di Rete
L‟attività di tirocinio non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento
normativo e/o economico , ma solo la valutazione per laquale il tirocinio
stesso è istituito. Per la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto
previsto dalle leggi vigenti.
Il tirocinio può essere:
un momento di alternanza scuola – lavoro (tirocinio curriculare)
un mezzo per agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e per favorire
l‟occupazione (tirocinio non curriculare)
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa e tantomeno
fargli assumere responsabilità dirette.
Elementi essenziali per instaurare un Tirocinio:
Ente promotore (colui il quale promuove il tirocinio formativo)
Ente ospitante (l‟azienda presso la quale avviene il tirocinio)
Tirocinante (il giovane stagista)
Convenzione (contratto Ente promotore - Ente ospitante)
Progetto formativo
Coperture assicurative
42
Ogni forma di tirocinio curriculare non comportai fini del presente contratto
nessun rapporto lavora tivo. La disciplina di tali forme contrattuali è
demandata alle leggi vigenti e agli accordi tra le parti L’obiettivo principale
dei tirocini curriculari è quello di fornire ai tirocinanti un’esperienza
diretta del mondo del lavoro, preparandoli per il loro futuro professionale.
Gli Enti che non perseguono fini di lucro e gli enti non -profit che applicano
il presente contratto potranno utilizzare personale volontario, in coerenza
con quanto previsto dalla Legge 266/91 per lo svolgimento di attività
occasionale e/o saltuarie . Detto personale non può sostituire, in tutto o in
parte, il personale necessario al normale funzi onamento delle attività
corsuali.
Accordo di rete di più enti. Le parti concordano che sono perseguibili
obbiettivi di efficienza e di qualit à dell‟offerta formativa mediante l‟accordo
di rete. L‟accordo di rete L 8/4/2009 e sue successive variazioni ed
integrazioni, si configura come collaborazione una collaborazione
organizzata e duratura tra gestori che mantengono, però, la loro
autonomia ed individualità, ed in particolare sulla gestione del personale di
cui all‟art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 31 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova deve risultare dall‟atto scritto e non può
superare la durata:
Livelli Periodo di prova
I° e II 30 giorni
III 60 giorni
IV e V 90 giorni
VI s/A, s/B e s/C 120 giorni
VII 150 giorni
VIII 190 giorni
Per il personale a tempo determinato, indipendentemente dal livello il
periodo di prova non può superare i 30 giorni.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la
fine di una qualsiasi giornata lavorativa, con un preavviso di tre giorni.
In caso di malattia o infortunio la durata del periodo di prova è sospeso fino
al superamento dei limiti su indicati.
Per i contratti a termine la durata minima e massima del periodo di prova è
regolato dall‟art.11.
Art. 32 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Per il personale delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti
di lavoro a tempo parziale, mediante assunzione o trasformazione di
rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa
vigente in materia per il personale a tempo pieno.
I criteri e le mod alità, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative,
sono preventivamente comunicate alle organizzazioni sindacali.
43
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le
parti stipulati il presente CCNL potranno concorda re le modalità della
prestazione del lavoro part -time per quanto concerne l'apposizione delle
clausole elastiche e flessibili, previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive
modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa dell a regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ,
fermo restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo
livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state
raggiunte intese in materia di clausole fle ssibili e/o elastiche, si applicano
le seguenti disposizioni.
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere entro i limiti dell‟orario normale
lo svolgimento di lavoro supplementare anche in ragione alle giornate, alle
settimane o ai mesi.
Nell'accordo d evono essere indicate le ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle
clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle
clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a - con prestazione con orario giornaliero ridotto ed uniformemente
distribuito su tutte le giornate lavorative (part-time orizzontale);
b · con prestazione giornaliera piena solo in alcuni giorni d ella settimana o
del mese (part-time verticale);
c - con prestazione limitata ad alcuni periodi dell‟anno, determinati e
prestabiliti (part -time ciclico), per un minimo lavorativo 8 mesi, per ogni
anno formativo.
d - con prestazione settimanale articolata per alcuni giorni a tempo pieno e
per i rimanenti a tempo ridotto, ovvero alternando prestazioni settimanali
e/o mensili prestabilite a tempo pieno con altre prestabilite a tempo ridotto
(part-time misto).
Art. 33 - Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro
a tempo parziale
I Contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere, in
applicazione di quanto previsto dall‟art.6, c.4, del D.Lgs. n.81/2015,con
specifico patto scritto, l‟inserzione nel contratto di lavoro, anche nelle
ipotesi di contratto a termine, di clausole elastiche che possono prevedere:
a. la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa;
c. la attivazione di una flessib ilità parallela a quella prevista per i lavoratori
a tempo pieno.
• La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, a nche contestuale al contratto di
lavoro.
44
• L‟eventuale rifiuto dello stesso non integra in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
• Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l‟assistenza
della RSA, ove costituita.
• È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso,
esclusivamente al ricorrere in una delle condizioni di cui all‟art.8, commi da
3 a 5, o in quelle di cui all‟art.10, primo comma, della Legge 20 maggio
1970 n.300.
• La disponibilità a tale variabilità dell‟orario potrà essere inserita nella
lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal
lavoratore.
• Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o
predeterminabile la collocazione tempor ale dell‟orario di lavoro adottando
clausole elastiche, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo, è tenuto a darne comunicazione al
lavoratore con preavviso di almeno2 giorni lavorativi.
• Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di una modifica della
collocazione temporale saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la
variazione viene richiesta, con la maggiorazione del 15 ,00% della quota
oraria.
- La suddetta maggiorazione non si applica:
- in caso di riassetto complessivo dell‟orario di lavoro, che interessi l‟intera
azienda o unità organizzative autonome della stessa; o qualora la modifica
sia richiesta dal lavoratore e accettata dal datore di lavoro; o qualora la
modifica dell‟artic olazione dell‟orario di lavoro sia stata accettata dal
lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
- nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata
della prestazione lavorativa, l‟orario di lavoro non può superare il limi te
delle ore settimanali, previste per la categoria contrattuale, a meno che
non si versi in una dimensione di flessibilità generale.
Resta comunque salvo l‟utilizzo della banca delle ore.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concorda re
clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere
modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole
flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola ma ggiorazione dell'15% da
calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo
parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in
45
aumento della durata della p restazione, entro il limite massimo del 40%
della prestazione lavorativa annua concordata.
In alternativa alla maggiorazione prevista dal presente articolo, a fronte
dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate
possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120
euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od
elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo d i licenziamento, né
l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve
prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il
corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei
seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta , potrà essere effettuata quando siano decorsi
sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un
preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la
facoltà del datore di lavoro di variare l a collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in
applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di
almeno un mese
Art. 34 - FASCICOLO PERSONALE
L‟Ente gestore predispone un fascicolo personale per ogni collaboratore
dell‟ente, dove vengono registrati e classificati, i document i relativi al
rapporto di lavoro , i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al
trattamento economico, nonché lo stato di famiglia con le relative
variazioni, i percorsi di aggiornamento e/o formazione e, limitatamente al
periodo prescritto, eventuali disciplinari e quanto attiene al rapporto di
lavoro con l‟Ente.
Il personale ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Direzione di
appartenenza le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia nonché
il cambio di residenza.
Il dipendente può richiedere per iscritto copia degli atti che riguardano la
sua carriera.
Art. 35 - TRASFERIMENTO DI ISTITUZIONI FORMATIVE
E DI RAMO D’AZIENDA
Qualora si configuri un trasferimento d ell‟attività, o parte di essa , ad altro
ente gestore, secondo quanto disciplinato dall‟art. 2112 c.c., il cessionario
è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai
Contratti Collettivi Nazionali, territoriali ed aziendali, vigenti alla data del
46
trasferimento, a meno che non siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all‟impresa del cessionario.
TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 36 - Retribuzione mensile- Determinazione
della quota giornaliera ed oraria
La retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, è
composta dai seguenti elementi:
paga base;
scatti di anzianità
eventuale super-minimo
eventuale EDR.
La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 7 del mese successivo al
mese di servizio.
La retribuzione annuale è composta di 12 mensilità, più la tredicesima.
Ai fini economici l‟anno solare decorre dal 1° gennaio e termina il 31
dicembre.
La quota giornaliera e oraria viene determinata applicando i divisori che
sono indicati nell‟allegato 1.
Per il personale docente la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a
qualsiasi titolo per le attività di insegnamento così come per le attività
connesse al normale funzionamento dell‟attività corsuale (test di accesso e
di verifica,correzionedi elaborati, compiti, attività didattiche organizzate dal
docente stesso per valutazione d‟ingresso, in itinere ed ex post).
Per il personale con contratto parasubordinato la retribuzione non potrà
essere inferiore a quella prevista per il personale dipendente di pari al
profilo di professionalità, ma rapportato ad essa.
Al personale in forza presso lo s tesso ente gestore, verrà corrisposto uno
scatto di anzianità per ogni quadriennio, desumibile dall‟allegato 1.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di
stipulazione del presente accordo.
Gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con
riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Possono essere assorbiti ledifferenze della retribuzione erogata, rispetto a
quello tabellare del presente CCNL, connessi alla variazione del contratto
di lavoro colle ttivo precedentemente scelto e d applicato dal datore di
lavoro. Sono riassorbili, in ogni caso le condizioni di miglio r favore di fatto
acquisite dal singolo lavoratore qualunque sia il titolo da cui esse derivano ,
a seguito di rinnovi del Contratto collettivo di lavoro.
Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “assegno ad
personam”.
47
Art. 37 - Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore deve risultare da apposit o
prospetto paga che va consegnato al dipendente contestualmente alla
retribuzione, nel quale devono essere specificato, oltre alle generalità del
lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di riferimento della
retribuzione, l‟importo della stessa e gli elementi dei quali si compone , la
misura e l'importo dell'even tuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le
ritenute effettuate. Il predetto prospetto deve recare l'intestazione dell'ente
gestore ed il codice attributo al CCNL dal CNEL
Art. 38 - Tredicesima mensilità
In occasione delle festività natalizie verrà corrisposto al tutto il personale
dipendente,entro il 24 dicembre, un importo pari ad una mensilità della
retribuzione di fatto in artto nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazion e del rapporto di lavoro durante il corso
dell‟anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi d i tredicesima per
quanti sono i mesi di servizio prestato presso l‟ente.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro nel corso dell'anno solare, la
tredicesima si otterrà moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro
ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di
dicembre o al momento della cessazione del rapporto. Le frazioni di mese
vengono prese in considerazione solo se sup eriori a 15 giorni ed in tal caso
equiparate ad un mese intero.
Art. 39 - Livelli retributivi
Ai livelli di inquadramento definiti dalla classificazione del personale
corrisponde la paga base riportata nella “Tabella 1 ” allegata, parte
integrante del presente CCNL
Art. 40 - Indennità di contingenza
L‟indennità di contingenza è inglobata nella paga base.
Art. 41 - Compensi aggiuntivi
I parametri ed compensi aggiuntivi ,tra i quali l‟indennità di cassa, il
compenso per i componenti delle C ommissioni, sono ind icati nella tabella
riportata nell‟allegato 1: “Tabella Computo Ore docenti per attività diversa
dall‟insegnamento”
Art. 42 - Trasferte - Lavoro fuori sede
Alla stipula del contratto individuale di lavoro viene definito il luogo di
lavoro, che può essere modif icato dal datore di lavoro nel corso del
rapporto.
Il datore di lavoro ha la facoltà di inviare il personale in missione
temporanea fuori della propria residenza o fuori dai confini del Comune ,
in cui svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al trattamento
economico per “prestazioni di lavoro fuori sede ed al ri mborso delle spese
di viaggio, vitto e alloggio, in misura da convenirsi preventivamente fra le
parti, in base a nota documentata e, comunque, nei limiti della normalità .
48
Per brevi trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del
viaggio e quella di soggiorno, unitamente all‟indennità di cui dall‟allegato 1.
In caso di trasferte di durata superiore al mese, ovvero effettuate con
carattere di abitualità l‟indennità verrà ridotta del 10%.
Art. 43 - Sostituzione di lavoratori assenti
La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente contratto, si
traduce nella facoltà dell‟Ente gestore a procedere inun‟assunzione a
tempo determinato per il tempo necessario a supplirne la carenza, con
conseguente applicazione della normativa di legge in materia.
Art. 44 - Supplenze personale docente/formatore
Nell‟ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal
presente contratto, l‟istituto può incaricare nuovo personale per il tempo
necessario per supplire alla carenza dell‟organico.
Art. 45 - Allineamento contrattuale
I lavoratori precedentemente assunti con altr o CCNL saranno nuovamente
inquadrati in base all‟effettiva mansione svolta, con riferiment o alla “del
personale” prevista dal l‟art.22, rispettando il principio di incomprimibilità
della retribuzione.
L‟applicazione del presente CCNL non potrà determinare, una retribuzione
inferiore a quella lordo annuale spettante prima del passaggio al CCNL
FIDEF, conseguentemente detta retribuzione lorda dovrà rimanere
invariata, con l‟eventuale erogazione di un “ superminimo assorbibile ad
personam”, che verrà quantizzato fino a concorrenza dell‟importo della
retribuzione annua, precedentemente spettante , fatto salvo eventuali
ulteriori previsioni migliorative.
Il “superminimo” ad persona, riconosciuto al lavoratore in busta paga è un
aumento ad personam che viene concordato tra datore di lavoro e
lavoratore, o come integrazione successiva all‟applicazione di un diverso
contratto di lavoro di categoria.
Detto superminimo, quale ulteriore elemento della retribuzione fissa e
continuativa è assorbibile da futuri scatti di anzianità oppure, quando il
lavoratore passa ad una qualifica superiore o a seguito di rinnov o
contrattuale collettivo.
L'assorbibilità non deve comportare che la retribuzione complessiva di fatto
sia inferiore.
Il superminimo è imponibile sia fiscale che contributivo, incide sulla
determinazione della paga oraria per il calcolo del lavoro straor dinario,
delle ferie, dei permessi, della tredicesima e degli altri elementi retributivi
calcolati sulla paga base oraria.
TITOLO V - DURATA DEL LAVORO
Art. 46 - Orario di lavoro
L‟orario di lavoro è funzionale all‟orario di funzionamento e d‟apertura
all‟utenza, consiste nell‟anticipar ne o posticipar ne l‟entrata e l‟uscita
49
dell‟utenza stessa , distribuendolo anche in cinque giornate lavorative
secondo: le necessità connesse al piano dell‟offerta corsuale,
l‟ottimizzazione dell‟impiego delle risorse umane, la fruibilità dei servizi ed
in ragione delle esigenze dell‟utenza.
Per orario di lavoro s'intende quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del
D.Lgs.8 aprile 2003, n. 66.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede
un'applicazione assidua e c ontinuativa; non rientra in tale accezione il
tempo per recarsi ai posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all‟interno
che all'esterno della sede e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario
di lavoro giornaliero.
L‟orario di lavoro ordinari o è quello previsto all‟atto dell‟assunzione e deve
intendersi per una applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale
accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti e
le soste comprese tra l‟inizio e la fine dell‟orario giornaliero.
L‟orario contrattuale ha un massimo:
a) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri
intermedi l‟orario settimanale è di 40 ore , estendibili a 48 se comprensive
del lavoro straordinario;
b) per personale Docente/ Formatore l‟orario settimanale è di ore 32,
articolate in ore di insegnamento e dalleattività connesse, concordate con
l‟Ente Gestore.
La settimana lavorativa va dal lunedì al sabato. Per lavoro effettivo si
intende un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non
sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che
richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo
o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento
dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c.3 D.Lgs. 66/2003), le
soste durante il lavoro superiore a10 minuti, nonché quelle comprese tra
l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di
lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
Qualora il turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata
lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata
festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore dipendente , durante l'orario di lavoro non potrà lasciare il
proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza
esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro per sue
determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è
computabile nel calcolo del lavoro effettivo. Nel rispetto delle disposizioni
sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione
dell'orario di lavoro della struttura è definita dal direttore in relazione alle
esigenze organizzative dei servizi.
50
Eventuali variazioni dell‟articolazionedell‟orario di lavoro in corso d‟anno
sono di norma di competenza del Direttore o, in sua assenza, da persona
delegata dall‟ente gestore.
E‟ facoltà dell‟Ente gestore modificare l‟orario di lavoro laddove vi siano
giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell‟orario di lavoro
individuale divengono vincolanti scomunicate la settimana precedente e
comunque almeno un giorno prima della variazione.
Nei limiti previsti dell‟organizzazione corsuale, l‟orario delle lezioni
consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventual e ora di lezione, se di
durata inferiore viene calcolata proporzionalmente ai fini della
retribuzione.
Potenziamento orario – È facoltà dell‟ ente gestore di richiedere al
personale docente un potenziamento dell‟orario, non superiore al 30%
dell‟orario settimanale.
È dovuto il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario , solo
nel caso in cui il personale docente superi il monte ore annuo.
Alle ore destinate ad altre attività diverse della docenza viene attributo un
compenso aggiuntivo vengono stabilite dalla tabella di cui all‟allegato 1
(Compresi aggiuntivi).
Art. 47 - Orario multi periodale “Banca delle ore” -
Clausole elastiche
Orario multi periodale e “Banca delle ore” - In considerazione della
peculiarità propria del com parto, le Parti riconoscono che l‟orario
settimanale, può essere superato in particolari periodi dell‟anno e
recuperato in altri periodi, il numero massimo di settimane durante le
quali è possibile il superamento dell‟orario è di 22 settimane, fino a 48 ore
settimanali, con recupero tramite un minor orario osservato in altre
settimane, a fronte della normale retribuzione, erogata sia nel periodo di
maggior orario che in quello di recupero dell‟orario stesso. Ai lavoratori a
cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento
del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 3 0 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell‟orario normale settimanale.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come
permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita
la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o co n permessi compensativi per le proprie attività formative
o anche per necessità personali e familiari.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata
ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione,
deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio.
51
Tutte le tipologie di lavoro eccedente l'orarlo di lavoro settimanale,
potranno confluire nella Banca delle Ore.
La fruizione delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal
lavoratore in via preventiva con almeno due giorni di anticipo, ovvero con
programmazione di periodi di ridotta prestazione lavorativa.
Ai fini de l diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. l riposi
compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. I
lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità
produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la
percentuale del 10% della forza occupata e nel periodo di maggiore
intensità lavorativa.
ln caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi perle ore
depositate in banca or e, il datore di lavoro potrà, entro il 31 Dicembre di
ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba
comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative
all'anno precedente.
l riposi compensativi nonché i permess i retribuiti aggiuntivi (banca ore)
non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in
materia di riduzione. permessi e ferie.
A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di
iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le maggi orazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono
pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Art. 48 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero dev e essere fruito in modoconsecutivo , fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante lagiornata
(art. 7 D.Lgs. 66/2003) , fermo restando la durata normale dell‟orario
settimanale.
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro
ore.
Art. 49 - Pause
Se l‟orario di lavoro giornaliero ec ceda il limite di sei ore, il lavoratore
deve beneficiare, secondo quanto dispone l‟art. 8 D.Lgs. 66/2003, di un
intervallo per pausa, ai fini delrecupero delle energie psico -fisiche, tra
l‟inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro di dieci mi nuti. La
pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo. La
collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
Art. 50 - Lavoro suppletivo e straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltr e l‟orario normale
di lavoro così come definito dall‟art. 3 del D.Lgs. 66/2003.
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Sono considerate ore di lavoro s uppletive quelle di potenziamento
dell‟orario fino al raggiungimento del monte ore annuo previste per il
tempo pieno.
Il ricorso al lavoro st raordinario è ammesso soltanto previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore
annuali.
Il lavoro straordinario dev e essere computato a parte e compensato con
una maggiorazione del 20%. (venti per cento).
E' considerato quali ore di lavoro straordinario, quelle eccedenti l'orario
normale di lavoro previsto dal presente contratto, esse verranno retribuite
con la maggiorazione del 20% (venti per cento) da applicare sulla quota
oraria della retribuzione oraria globale di fatto della normale retribuzione.
Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica
verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata
del 30% (trenta percento).
Le ore di lavoro prestate per la notte - intendendosi quelle effett uate dalle
ore 22 alle7 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio
- verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto con la
maggiorazione del 35% (trentacinque per cento).
Le varie maggiorazioni previste dal pres ente articolo non sono cumulabili
tra loro.
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni
di lavoro supplementare. In tale ipotesi il lavoro supplementare, in aggiunta
alle ore part -time, è retribuito come ore ordinarie fino al raggiungimento
dell‟orario settimanale prevista per la categoria ed il livello di appartenenza,
in alternativa possono essere concordati riposi compensativi.
Art. 51 - Ferie
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse
le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle
collegate ad effettive prestazioni di servizio.
È riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite pari a 26 giorni
lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata
festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata
di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con
1/26 della retribuzione globale mensile.
Possono essere godute anche in modo frazionato.
Il periodo di ferie viene stabilito tenendo conto delle esigenze delle attività
corsuali, della stagionalità e degli interessi del prestatore.
Il periodo di inattività della scuola o di sospensione dei corsi è computato
come ferie.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
53
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutt i gli
effetti come mese intero.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo
alla corresponsione di compensi sostitutivi.
Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del
dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Art. 52 - Festività
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di
ciascuna delle seguenti festività:
1 gennaio Capodanno
6 gennaio Epifania
25 aprile Anniversario della Liberazione
Lunedì di Pasqua
1 maggio Festa del Lavoro
2 giugno Festa della Repubblica
15 agosto Assunzione della Madonna
1 novembre Ognissanti
8 dicembre Immacolata Concezione
25 dicembre Natale
26 dicembre S. Stefano
Santo Patrono.
Festività soppresse - Con riferimento alle festività soppresse dalla legge n. 54
del 1977, s ono previsti 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla
soppressione di altrettante festività nazionali infrasettimanali per ciascun
anno accademico.
Le festività religiose civili co incidenti con la domenica sono retribuite in
misura di una giornata lavorativa, a richiesta del lavoratore possono
essere trasformate in giornate di riposo compensative o essere collocate
nella Banca Ore prevista dall‟articolo 46.
Per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla
domenica, il lavoratore beneficerà di un giorno di festività sostitutiva.
Art. 53 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il
personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore. Il riposo settimanale
non è rinunciabile e non può essere monetizzato. Restano ferme le
particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessionireligiose
diverse dalla cattolica.
TITOLO VI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 54- Assenze per malattia
In c aso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato ilseguente
trattamento:
A) Periodo di comporto
Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa tino ad un
massimo di180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di
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superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di
aspettativa, senza retribuzione, fino ad unmassimo di 6 mesi, dietro
presentazione di certificato medico.
ln tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiest a almeno30 giorni prima
dellascadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun
effetto;
Il mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative,
tino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno,
dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà
informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo
delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le
aspettative non retribuite di cui al precedente comma. Qualora
l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati e faco ltà
dell'Ente gestoredi risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso,
fermo restando il dirittodel dipendente al T.F.R.
B) Lavoratori affetti da patologie oncologiche
1. Ai sensi dell'articolo 12 -bis del D. Lgs. n.61/00, i lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
Commissione medi ca istituita presso I‟Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
2.L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo
prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
3. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Restano in ogni caso salvo disposizioni più fav orevoli per il prestatore di
lavoro.
C) Congedo matrimoniale.
ll dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di
15 g iorni di calendario, non frazionabili, in occasione dell'event o. Se il
congedo matrimoniale si sovrappone alle fe rie, le stesse devono essere
fruite in altro periodo. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere
comunicata dal dipendente con almeno 30 giorni di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti,
con diritto alla normale retribuzione
D) Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in
materia ditutela e di sostegno della maternità e della paternità, previste dal
D.Lgs 26 .3.2001 n. 151 ed al D.Lgs.80/2015 a cui si fa espressamente
riferimento,perquantonon previsto nel presente Contratto e stabilito nel
presente articolo.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione
obbligatoria, lelavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese pre cedente la
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data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico
specialista del SSN attesti che cio nonarrechi alcun danno alla gestante e
al nascituro.
ln caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione
obbligatoria post-partum.
ln caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto dalla
legge il divieto di licenziamento, le quali dovranno essere convalidare dal
Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
competente.
E) Trattamento economico - Fermo restando le norme di legge per quanto
concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro
corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da c onsentire al
medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100%
della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia
per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa
richiesta dal dipendente di cui al presente articolo. Agli effetti retributivi, per
ogni periodo di malattia il computo si inizia dal l ° giorno di assenza.
Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di
due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. ln
tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia e facoltà della Direzione
verificare lo stato e la durata della malattia.
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto
dell'indennità di malattia per caren te o tardiva presentazione della
documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha
diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di
quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie
direperibilità secondo quanto stabilito dalle norme emanate dall'INPS.
La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze
inferiori a 3giorni, è inviata all' istituto ed all'INPS entro due giorni lavorativi
dal rilascio.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o
temporaneamente invalidanti quali, a sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattiarelativi giorni di ricovero ospedal iero, di trattamento in
day hospital, di assenza persottoporsi alle terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. ln
tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all‟intera retribuzione
prevista dal presente articolo.
Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio
effettivamente prestato.
Art. 55 - Infortunio sul lavoro
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro
e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare
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nelle condizioni previstedall‟art. 1 D.P.R. 1124/65. L‟obbligo è esteso
anche ai lavoratori autonomi e con contratto di collaborazione coordinate e
continuativa, autonomi e atipici.
Il personale sogge tto all‟assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono
tutelati contro l‟infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti
e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che
gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all‟istituto affinché lo stesso possa
procedere con le procedure del caso.
Il lavoratore deve fornire all‟istituto idonea docu mentazione medica
attestante l‟inizio, la continuazione e la guarigione dall‟infortunio.
Per coloro che subiscono un infortunio che determina una inabilità
temporanea è corrisposta un‟indennità dall‟INAIL secondo le percentuali
che seguono (Art. 68 D.P.R. 1124/65);
a) dal 4° al 90° giorno: il 60% della retribuzione media giornaliera;
b) dal 91° giorno alla guarigione: il % della retribuzione media giornaliera.
Il datore di lavoro, ai sensi dell‟art. 73 D.P.R. 1124/65, è tenuto a
corrispondere al lavoratore infortunato assente la seguente retribuzione;
a) giorno dell‟infortunio: 100% della retribuzione;
b) 3 giorni successivi: 60% della retribuzione;
c) festività cadente nel periodo dell‟infortunio: integrazione dell‟indennità
INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
Relativamente al trattamento economico e normativo per malattia
professionale si rinviaalle disposizioni di legge e, in particolare, al D.P.R.
1124/65 e successive modificazioni.
Art. 56 - Aspettativa non retribuita
Nei confront i dei lavoratori ammalati o infortunati, la conservazione del
posto è fissata nel periodo massimo di gio rni 180 (centottanta), sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa
non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), alla condizione che
siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie la conservazione de l posto,
fissata nel periodo massimo di 270 ( duecentosettanta) giorni, determinati
dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti sarà prolungata. a
richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita
di 8 (otto) mesi in aggiunta al periodo di conservazione del posto, in
relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. -
l lavoratori che in tendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata
A/R prima della scadenza del centottantesimo» giorno di assenza per
malattia o infortunio e sottoscrivere espressa accettazione de lle suddette
condizioni.
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Al termine de l periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al
licenziamento.
Salvo impossibilità derivante dall‟obbligo di rispettare impedimenti
aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne
faccia richiesta per comprovate o gravi ragioni di salute propria o dei suoi
familiari, ed entro il termine del periodo di comporto contrattuale,può
essere concesso un periodo d‟aspettativa continuativo senza retribuzione e
senza decorrenza dell‟anzianità ad alcun effetto (ivi compreso il TFR), pari
a 15 giorni per ogni anno d‟anzianità maturata,fino ad un massimo di 6
mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d‟aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza
dell‟anzianità ad alcun altro effetto, ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 3 giorni di calendario dalla scadenza
del periodo d‟aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà
considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
L‟Azienda qualora accer ti che durante il periodo d‟aspettativa sono venuti
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al
lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di
calendario.
Il Lavoratore che durante l‟aspettativa pr esti a terzi lavoro
subordinato,ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta
causa (c.d.“in tronco”), fatto salvo specifica autorizzazione concordata con
l‟Azienda.
Nel caso in cui, durante l‟aspettativa ed in assenza di preventivo acco rdo
scritto con il Datore di lavoro, il Lavoratore presti opera in forma anche
diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento del preavviso
contrattuale.
ll datore di lavora darà riscont ro alla richiesta di cui al precedente comma,
comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Art. 57- Congedo matrimoniale
Il personale dell‟ente che contrae matrimonio ha diritto adun periodo di
congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario, non frazionabili
in occasione dell‟evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle
ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo. La richiesta di
fruizione del periodo di congedo di congedo matrimoniale deve essere
comunicata dal dipendente con almeno 30 gg. di anticipo. Durante il
congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto
alla normale retribuzione.
Art. 58 - Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel p resente contratto collettivo in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, si fa riferimento alla
normativa di legge in vigore.
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Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a
scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi
oppure un mese prima delparto fino a 4 mesi successivi e sempreché il
medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs. 151/2001).Il padre
lavoratore, presentando idonea certificazione all‟istituto, ha diritto di
astenersi dallavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei casi contemplati
dall‟art. 28 D.Lgs 151/2001. In particolare incaso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del padre al bambino.
Le lavoratrici, o i lavoratori nel caso fruiscano del congedo di maternità,
ricevono un‟indennità giornaliera INPS pari all‟80% della retribuzione per
tutto il congedo di maternità. I periodi di congedo di maternità devono
essere computati nell‟anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie (art. 22 D.Lgs 151/2000).
Congedo parentale. Per ciascun figlio, nei suoi primi otto anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei seguenti termini:
a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato, non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso il padre
chieda di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a 10 mesi.
Il genitore è tenuto a richiedere il congedo parentale con un preavviso di
40 giorni.
Per il periodo di congedo parentale alla lavoratrice e ai la voratori è dovuta
un‟indennità pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del
bambino per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi.
Per i periodi eccedenti il terzo anno di vita del bambino l‟indennità, nella
misura del 30%della retribuzione, è dovuta solo a condizione che il reddito
individuale dell‟interessato sia inferiore a 2,5 l‟importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell‟INPS.
I periodi di congedo parentale sono computabili nell‟anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità.
Riposi giornalieri della madre . La lavoratrice madre ha diritto, durante il
primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della
durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso l‟ orario
giornaliero sia inferiore alle 6ore il riposo è solo uno.
I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione.
Il padre lavoratore può beneficiare dei riposi giornalieri nel caso in cui i figli
siano solo a lui affidati, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
59
non se ne avvalga, oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente o ancora in caso di morte o grave infermità della madre.
Nel caso di parti plurimi i periodi di ripos o sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste per riposi giornalieri possono essere
utilizzate anche dal padre.
Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall‟art. 42
D.Lgs 165/2001.
Congedi per la malattia del f iglio. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie
del figlio di età non superiore ai tre anni. Quando il figlio è di età compresa
tra i tre e gli otto anni, nel caso di sua malattia i genitori, alternativamente,
possono astenersi dal lavoro per cinque giorni lavorativi all‟anno (art. 47
D.Lgs.151/2001).I periodi di congedo sono computati nell‟anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Art. 59 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano
connesse all‟infermità invalidante riconosciuta, può essere co ncesso ogni
anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su
loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente( D.Lgs.
509/88 art. 10 che ha modificato l‟art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).
Art. 60 - Aspettative e Permessi aggiornamento
Professionale e Culturale
Ai docenti-formatori è consentito di usufruire di periodi di aspettativa non
retribuita, per aggiornamento cu lturale e professionale, nonché per
effettuare stage o prestazioni lavorative in Italia ed all’estero al fine di
ampliare e correlare le conoscenza all’evoluzione della propria materia di
insegnamento, fatto salvo le esigenze delle attività corsuali dell’Ente da cui
dipendono e di cui l ’Ente si riserva di verificarne l’inerenza. Durante detti
periodi si ha diritto solo alla conservazione del posto di lavoro.
Art. 61 - Congedi e Aspettativa non retribuita
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del
loro mandato
Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall‟articolo 4, commi 2, 3 e 4, della legge n.
53/2000.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia.
Salvo impossibilità derivante dall‟obbligo di rispettare impedimenti
aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, chene
faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o deisuoi
familiari, ed entro il termine del periodo di comporto contrattuale,può
60
essere concesso un periodo d‟aspettativa continuativo senza retribuzione e
senza decorrenza dell‟anzianità ad alcun effetto (ivi compreso il TFR), pari
a 15 giorni per ogni anno d‟anzianità maturata,fino ad un massimo di 6
mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d‟aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza
dell‟anzianità ad alcun altro effetto, ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 3 giorni di calendario dalla scadenzadel
periodo d‟aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà
considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
L‟Azienda qualora accerti che durante il periodo d‟aspettativa so no venuti
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al
Lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di
calendario.
Il Lavoratore che durante l‟aspettativa presti a terzi lavoro
subordinato,ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta
causa (c.d.“in tronco”), fatto salvo specifica autorizzazione concordata con
l‟Azienda.
Nel caso in cui, durante l‟aspettativa ed in assenza di preventivo accordo
scritto con il Datore di lavoro, il Lavoratore presti opera in forma anche
diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento del preavviso
contrattuale.
Prolungamento dell‟aspettativa - Il Lavoratore dipendente, ammalato od
infortunato sul lavoro, potràrichiedere un ulteriore prolungamento del
periodo d‟aspettativa, per unperiodo la cui durata massima sarà pari al
50% di quanto previsto alprimo comma dell‟art. 101 (ulteriori 7,5 giorni per
ogni 12 mesid‟anzianità maturata co n il massimo di 3 mesi), alle seguenti
condizioni:
1. che siano esibiti dal Lavoratore dipendente regolari certificati medici;
2. che non si tratti di malattie per le quali è ragionevole presumere
l‟impossibilità della ripresa del lavoro.
Art. 62 - Congedi per la Formazione
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per
formazione di cui all‟art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita
la disciplina seguente.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto a llo studio di cui
all‟art. 10 della legge 20 .5.1970 n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno
quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un peri odo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato.
Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività format ive diverse da
61
quelle poste in essere dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo
per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione.
Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti d a parte
dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale
(almeno 4 anni), possono essere presentate all‟impresa con un preavviso
di almeno:
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L‟ente fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma
dell‟accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del
congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi.
L‟istituto, ai sensi della disciplina di legge, può non accettare la richiesta
ovvero richiederne il differimento per comprovate esigenze organizzative.
Per la fruizione del congedo il lavoratore è tenuto a dare un preavviso di 60
giorni.
Art. 63 - Formazione continua ed apprendistato non formale
I congedi per la formazione continuativa sono tesi a favorire la crescita
professionale dei lavoratori. Il lavoratore ha diritto nel periodo di inattività
corsuale ad un congedo per la formazione continua pari a 50 ore nel
triennio.
Ne può u sufruire un dipendente nelle strutture fino a 25 dipendenti e il
criterio di scelta èquellodell‟anzianità.
La fruizione del congedo è subordinata alla richiesta da parte del
lavoratore con preavviso di 30 giorni. L‟ Ente può differirne l‟accoglimento
nel caso di comprovate esigenze organizzative.
L‟Ente si riserva di verificare la congruità del percorso formativo con
l‟attività istituzionale.
La formazione per i docenti/formatori, e del personale non docente, deve
essere pertinente alla materia insegnata.
Nel quadro delle intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL,
preso atto della istituzione dei Fondi Int erprofessionali (Legge 388/2000 e
s.m.i.) finalizzati alla formazione continua dei lavoratori, convengono che,
laddove non si determinas sero le condizioni per l‟ operatività di uno
specifico fondo interprofessionale di categori a con apposite convenzioni o
successivi protocolli d‟intesa, i datori di lavoro prediligeranno l‟adesione al
Fondo………..o al Fondo ………………..
Art. 64 - Concedi e Permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire
delle agevolazioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, così come
modificato dagli artt. 19 e 20, legge n. 53/00 e dall'art. 2, legge 27.10.93 n.
423, e cioè:
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(a) il periodo di astensione facoltativa 'post partum' fruibile fino ai 3 anni
d'età del bambino;
(b) in alternativa alla lett. a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito f ino ai
3 anni d'età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
(c) dopo il 3° anno d'età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese,
indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona
con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado,
convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il
bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), ch e si cumulano con quelli previsti
dall'art. 7, legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del predetto articolo.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parenteo
un affine entro il 3° grado handicappa to, può scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio
consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato
può usufruire alternativamente dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle
agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso
riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Art. 65 - Permessi elettorali
I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali e referendarie in applicazionedi quanto previ sto
dalla legislazione vigente.
Art. 66 - Parità e Tutela dei Lavoratori
Tutela delle lavoratrici madri - Per le lavoratrici, o i lavoratori che esercitino
la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del
nucleo familiare convive nte, le aziende riconosceranno un titolo di
preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione
oraria.
Pari Opportunità - In armonia con quanto previsto dalla Ra ccomandazione
CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10
aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta
applicazione alle previsioni della legge sulla Pari opportunità Uomo -
Donna, con particolare rigua rdo all'accesso alla formazione ed alle
mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una
effettiva parità di opportunità nel lavoro.
63
L‟Ente gestore si adopererà per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi
comportamento o prassi che p ossa costituire forma di coercizione della
persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie
sessuali.
L‟Ente gestore favorirà l'utilizzazione da parte di lavoratori stranieri per
l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza
basica della lingua italiana, nella programmazione delle ferie, favorirà il
raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo
di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
Art. 67 - Dichiarazione dello stato di crisi
1. L‟Ente gestore, sulla base di indicatori economico -finanziari da cui
emerga un andamento negativo o involutivo dell‟attività, può dichiarare lo
stato di crisi aziendale, ai sensi dell‟art. 6, comma 1, lett. d), della legge n.
142 del 2001, derivante da:
a) contrazione o sospensione dell‟attività conseguente ad eventi transitori
non imputabili alla gestione.
b) situazioni temporanee di mercato;
c) crisi economiche settoriali e locali;
d) carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato o al ma ncato introito
ed incasso di crediti maturati.
Art.68 - Provvedimenti disciplinari e procedure
di licenziamento
Il lavoratore dipendente deve espletare l‟attività per la quale è stato assunto
con il massimo impegno e lamassima diligenza, in particolare deve:
1. osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità, svolgere
tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL e degli
accordi, con la massima diligenza ed assiduità
2. conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda, evitando di
propalare notizie riguardanti l‟Azienda stessa , rispetto alla posizione assegnata
ed ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente deve evitare di trarre
in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell‟Azienda in cui lavora, evitando
altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con
gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
3. usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la
clientela ed il pubblico, che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l‟Azienda;
4. evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell‟Azienda e
trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo autorizzazione
dell‟Azienda stessa o che sia previsto dalpresente CCNL o da disposizione
legislative;
5. rispettare, ove prescritto, l‟obbligo di indossare la divisa o gli indumenti di
lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, debitamente
forniti dall‟Azienda;
6. rispettare le disposizioni aziendali.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità,
con:
a. ammonizione verbale;
64
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all‟importo di quattro ore di retribuzione base;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10
giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata da
quando il datore di lavoroabbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli
inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.
Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del
lavoratore senza averglipreventivamente contestato per iscritto l‟addebito e senza
averlo sentito a sua difesa. In talecomunicazione dovrà essere espressamente
indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni;
tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati
non prima che sianotrascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
L‟eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al
lavoratore in formascritta.
Il lavoratore può farsi assistere da un dell‟Organizzazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla
loro applicazione.
Il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può avvalersi
delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui all‟art.7 della Legge n.300/1970
ovvero di quelle previste dal presente CCNL, ferma restando la facoltà di adire
l‟autorità giudiziaria.
Le Parti sociali stipulanti st abiliscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare
l‟importo della multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il
mese successivo all‟adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri
fissati dall‟ Ente Bilaterale.
A titolo esemplificativo, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
a. esegua il lavoro assegnatogli con negligenza;
b. ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari
all'ammontare della trattenuta;
c. si assenti dal lav oro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata
giustificazione;
d. non comunichi all'azienda il mutamento della propria dimora, sia durante il
servizio che durante i congedi.
In via esemplificativa, incorre nella sospensione dal lavoro e della ret ribuzione il
lavoratore che:
a. si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
b. provochi un danno, con provata responsabilità a suo carico, alle cose ricevute
in dotazione ed uso;
c. sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualu nque delle mancanze
che prevedono la multa,fatta eccezione per il caso dell'assenza ingiustificata.
Incorre nel licenziamento disciplinare il lavoratore che:
a. si assenti ingiustificatamente oltre tre giorni nell'anno solare;
b. commetta recidiva nei rita rdi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare,
dopo formale diffidaper iscritto;
65
c. commetta violazione delle norme di legge circa la sicurezza sul lavoro;
d. commetta infrazioni in tema di concorrenza, violazione del segreto d'ufficio;
e. effettui, in concorrenza con l'attività dell'azienda, lavoro per conto proprio o di
terzi, durante o fuori dell'orariodi lavoro;
f. sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze
che prevedono lasospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei
ritardi.
Il licenziamento per giusta causa esclude la liquidazione dell‟indennità sostitutiva
di preavviso.
Le norme sopra indicate sono portare a conoscenza del lavoratore mediante il
presente CCNL , quelle contenute nei regola menti e accordi aziendali, devono
essere ri portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti al fine di rendere edotti i lavoratori delle possibili conseguenze
dei loro comportamenti.
Le parti condividono l‟esigenza di p oter adeguare o implementare la lista delle
esemplificazioni delle mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti
disciplinari in base alle esigenze delle aziende o quando esse non siano
chiaramente identificabili tra quelle richiamate dal presente articolo. L‟azienda che
intende adeguare o implementare la lista in questione, deve fare richiesta scritta
alle OO.SS.firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall‟azienda, le OO.SS. devono
fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione delle mancanze
disciplinari.
TITOLO VII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 69 - Licenziamento e dimissioni
Le parti non possono recedere dal rapporto a tempo indeterminat o senza
preavviso, salvo casi di risoluzione per giusta causa ex art. 2119 c.c..Il
licenziamento del lavoratore, quando ricorrano gli estremi della Legge n.
604/1966 e della Legge n. 300/70 (azienda con più di 15 dipendenti), non
può avvenire che per giusta causao per giustificato motivo.
L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo
spetta all'Ente.
A prescindere dalle motivazioni, il licenziamento intimato alla lavoratrice -
madre durante il periodo assistito per la gestazione o il puerperio è nullo.
Nel caso di assunzione con contratto a termine il rapporto si intende
concluso, senza necessità di comunicazione scritta, allo scadere del
termine pattuito contrattualmente.
Le parti non possono recedere dal contratto a meno che non su ssista una
giusta causa.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicate per iscritto , in
conformità alla disciplina vigente in materia.
Il rapporto si intende risolto alla fine del 65° anno di età. Se Il personale
dell‟ente non ha maturato l‟anzianità richiesta per il minimo della pensione
può rimanere in servizio, previa richiesta espressa da presentare almeno 6
mesi prima, non oltre il 70° anno di età.
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Art. 70 - Licenziamento
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o
giustificato.
La comunicazione del licenziamento deve essere effettuata per iscritto, a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo
a certificare la data di ricevimento, contenente l‟indicazione dei motivi.
Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
a) cessazione dell‟attività;
b) riduzione dell‟attività o del personale o interruzione per cause
involontarie per oltre tre mesi;
c) cessazione d‟azienda o cambio d‟attività;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, violazione degli
obblighi di correttezza e buona fede nonché dell‟obbligo di non
concorrenza, impartire ripetizioni private agli alunni dell‟istituto, gestire e
coordinare l‟attività didattica in scuole concorrenti;
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto
educativo nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
f) condanna penale per la quale è disposta l‟interdizione dai pubblici uffici;
g) trasgressione al mandato riguardante il segreto d‟ufficio;
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno
nonché violazionedei doveri del dipendente che causino reali disservizi o
danni all'Istituto, dopo (3) tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
i) sostituzione di docente non abilitato con altro docente abilitato;
j) incompatibilità con il presente contratto ed eventuale trasformazione del
rapporto di lavoro;
k) superamento del periodo di comporto;
l) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi
intermittenti reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare
funzionamento dell‟istituto o frazionamenti dell‟attività didattica che la
rendono di fatto discontinua o non proficua;
m) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
n) false dichiarazioni anche per quanto concerne i titoli posseduti, le
assenze per malattia, congedi, permessi, etc.;
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non
giustificati e/o mancati impegni;
p) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un
disservizio all‟istituto e per i quali il personale dell‟ente ha già ricevuto tre
richiami scritti;
q) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle
modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di
valutazione;
r) mancanze dei requisiti e dei titoli richiesti.
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Art. 71 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui
appartiene il lavoratore.
Anni di Servizio 6° - 7°e 8°
livello
4°e 5° Livello 2° e3Livello 1° Livello
fino a 3 anni 2 mesi 1 mese e 15
giorni
10 giorni 7 giorni
oltre 3 e fino a
10 anni
3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15
giorni
1 mese 30 giorni
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di
dimissioni o di l icenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno
successivo.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di m ancato preavviso come di seguito stabilito.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che
all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Art. 72 - TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto come previsto dalla Legge 297 del
29/5/82.
Ai fini dell‟applicazione dell‟articolo 2120del Civile, si co nsiderino per la
determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine
rapporto (T.F.R.) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle
seguenti:
- indennità di trasferimento;
- somma forfetaria e rimborsi di missione
- compensi di natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegni per il nucleo familiare.
Con specifici accordi potranno essere individuati i compensi per le attività
diverse escluse dall‟applicazione del presente articolo.
Le anticipazioni sul T.F.R. sono concesse con le modalità di cui all‟allegato
regolamento (allegato 6)
Art.73 - Restituzione dei documenti di lavoro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsias i
contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti
documenti:
(a) modello unico del dipend (CUD), su richiesta;
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(b) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di
lavoro, del livello e delle mansioni;
(c) eventuale certifica zione di licenziamento anche valevole ai fini per
l'indennità di disoccupazione;
(d) documenti relativi agli assegni familiari;
(e) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
Art. 74 - Tentativo obbligatorio di conciliazione.
In caso di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e ss. CPC, così
come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80/98, le Parti dovranno esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione di
conciliazione dell‟ Ente Bilaterale , s indacale e/o ammini strativa presso la
Direzione Provinciale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 75 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy
Gli enti sono tenute a compiere gli atti formali necessari per eliminare
fiscalità burocratiche che possano aggravare l‟adempimento degli obblighi
dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e
autocertificazione.
Gli enti sono tenut i, altresì, alla tutela della privacy del dipendente,
secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le
certificazioni mediche e l‟accesso ai fascicoli personali.
Art. 76 - Ente Bilaterale
Nel confermare il ruolo centrale della bilateralità nel sistema complessivo
delle relazi oni sindacali, al fine di costruire un efficace ambito di
conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il
miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del
settore. convengono di definire lo statuto ed il regolame nto dell'Ente
bilaterale EBIEFO, per migliorare la gestione partecipativa del presente
contratto collettivo , concordano di partecipare all e attività dell‟ente
bilaterale del comparto, per le proprie finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e
aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro
trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di
lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzion e di lavoratori con contratto di
lavoro parasubordinato, a tempo determinato e/o contratto a tempo
parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Territoriali e dei centri di
servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
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essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla
applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per
l‟esercizio della loro attività, nell‟ambito del settore e del territorio di
riferimento;
e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell‟individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari
dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che
potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di
malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, form azione e
riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni
nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai
medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in
vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro
reinserimento nel mercato del lavoro dopo l‟interruzione dovuta alla
maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della
sicurezza sul lavoro nell‟ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle
intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione
collettiva e/o dalle norme di legge.
L‟Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di
conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali
controversie.
L‟Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di
regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali e promuoverà tutte
quelle iniziative che rispondano a lle esigenze di ottimizzare le risorse
interne.
Le Parti si danno reciprocamente atto che oggi fondamentale strumento di
protezione per i lavoratori e le lavoratrici, in un'ottica responsabilità
condivisa nella tutela della salute tra il datore di lavoro e il lavoratore ,
pertanto, intendono valorizzare la stipula del CCNL per il Personale degli
Enti gestori di Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia, attraverso
l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria. L'individuazione del
Fondo di ass istenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del
presente CCNL a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
70
indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con
contratti di durata iniziale superiore a sei mesi.
Art. 77 - FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione calcolata
sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui a carico delle
aziende per il 60% ed a carico dei lavoratori il restante 40%. La misura del
contributo da destinare all‟Ente bilaterale, verrà indicato nel Regolamento
dell‟Ente Bilaterale, approvato con accordo tra le organizzazioni stipulanti il
presente CCNL.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l‟applicazione
del presente CCNL, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento
delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento
Distinto della Retribuzione (E .D.R.) d'importo pari alla quota a carico
dell‟azienda. Tale elemento andrà denominato al l‟interno della busta paga
con la seguente dicitura: “mancata adesione all‟Ente Bilaterale del
contratto”.
Nelle more di costituzione della costituzione o della sua operatività, non
dovrà essere corrisposta la indennità sostitutiva di cui al precedente
comma.
Le Parti demandano all‟Ente Bilaterale la gestione progettuale teso a
creare una rete di supporto per l‟erogazione di strumenti dedicati alla
formazione ed all‟aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni
formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di
accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal
presente CCNL.
Art. 78 - Contributo d’Assistenza Contrattuale. - CO.AS.CO.
Viene determinat o a carico dei Datori di lavoro una quota obbligatoria
inderogabile pari ad 0,10% della paga di fatto mensile , a copertura dei
costi connessi alla costituzione ed alla gestione del presente sistema
contrattuale, ai sensi della Legge 4/9/1973 n.311 – INPS - Codice
Co.As.Co. W470” .
Chi omette il versamento non può avvalersi del presente Contratto.
Art. 79 - Fondo interprofessionale per la formazione continua
Al fine di garantire una adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei
lavoratori le parti costituiranno un apposito Fondo Interprofessionale per la
formazione continua in attuazione dell‟art. 118 Legge 388/2000.
Nelle more di costituzione della costituzione del Fondo e della sua
operatività, il Fondo di pertinenza sarà q uello costituito già da
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che i firmatari
del presente C.C.N.L. individueranno di comune accordo.
71
Art.80 - Patronati
Gli istituti di patronato di emanazione e /o convenzionate con le
Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente contratto, hanno
diritto di svolgere la loro attivi all‟interno della Istituzione
Gli operatori dei patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno
l‟obbligo di concordate Le modalità di svolgimento della loro attività, senza
che rechi pregiudizio alla normale attività dell‟istituzione ospita
Art. 81 - Legislazione Nazionale
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Contratto
Collettivo, si fa riferimento alla norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti
in materia, le parti rimandano alla vigente legislazione nazionale.
Art. 82 - Allegati
I seguenti documenti, allegati al presente contratto, sono parte integrante
dellostesso.
Allegati
POSIZIONI RETRIBUTIVE -TABELLE (ALLEGATO 1)
CODICE DISCIPLINARE INTERNO (ALLEGATO 2)
CODICE DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI (ALLEGATO N. 3).
CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ALLEGATO.N. 4)
ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ALLEGATO N.5)
COLLEGIO DEI DOCENTI/FORMATORI (ALLEGATO N. 6)
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(ALLEGATO7).
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire
sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti
normative di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineame nto, lo strumento più
idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali,
evidenziano che qualora ne sorga la necessità, di giungere in tempi
brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti
integranti, al presente C.C.N.L.
72
Allegato 1 LLEGATO 1
TABELLERETRIBUTIVE
RETRIBUZIONE Tabellare Mensile
Livello Qualifica dal
1.9.2025
dal
1.9.2027
I OPERATORE TECNICO-AUSILIARIO 1.350,00 1.420,00
II OPERATORE DI SEGRETERIA
OPERATORE TECNICO
1.400,00 1.470,00
III COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE ORGANIZZATIVO
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO
1.430,00 1490,00
IV OPERATORE TECNICO DEI SERVIZI
DOCENTE TENICO DI LABORATORIO
1.530.00 1.590,00
V RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/ORGANIZZATIVO
ADDETTO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
FORMATORE/DOCENTE
FORMATORE TUTOR
EDUCATORE COORDINATORE METODOLOGIE ED
ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE
1.750,00 1.810,00
VI
s/A
DOCENTE/ FORMATORE ESPERTO DI SOLUZIONI PER
FORMAZIONE A DISTANZA
FORMATORE/DOCENTE ORIENTATORE
PROGETTISTA DEI CORSI
1.820,00 1.870,00
VI
s/B
DOCENTE CON COORDINAMENTO DIDATTICO
DOCENTE SENIOR
1.930,00 2.000,00
VI
s/C
DIRETTORE DIDATTICO (Dos)
VICE DIRETTORE
1.950,00 2.050,00
VII QUADRO di DIREZIONE - DIRETTORE 2.000,00 2.150,00
VIII DIRIGENTE 2.350,00 2.450,00
La quota gi ornaliera viene determinata dividendo la retribuzione mensile in
godimento per 26.
La quota oraria viene determinata dividendo la retribuzione mensile per il
divisore di riferimento alle ore settimanali di lavoro, del livello corrispondente.
Divisore Ore
settimanali
Livelli
173 40 Tutti i livelli a eccezione di quelli sotto indicati
139 32 IV -DOCENTE TECNICO DI LABORATORIO
V°- DOCENTE/ FORMATORE
V°- FORMATORE TUTOR
VI°-FORMATORE/DOCENTE ORIENTATORE
VI° - EDUCATORE COORDINATORE PER LE
METODOLOGIE ED ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE
VIs/A°- DOCENTE/ FORMATORE ESPERTO SOLUZIONI
PER FORMAZIONE ADISTANZA
VIs/A°- PROGETTISTA DI PERCORSI DIDATTICI
VIs/B°- DOCENTE CON COORDNAMENTO DIDATTICO
Vi s/B - DOCENTE SENIOR
- -- -
La paga oraria per i non docenti a tempo parziale o con diverso orario di
quello tabellare si ottiene con la seguente formula:
(173:40 = X: numero ore settimanale contrattuale)
73
___________________________________________________________
Monte Ore Convenzionale
Personale docente orario settimanale 32 - Monte Ore Convenzionale
Monte ore annuali1.664 - Orario mensile convenzionale 138.67
Orario settimanale convenzionale 32,24
Calcolo Monte ore anno per i docenti = (ore settimanali x 52)
Orario mensile = (monte ore anno: 52) –
Orario giornaliero convenzionale = (ore mese: 4.30)
Indennità di Anzianità
Oltre alla retribuzione, di cui alla precedente tabella 1), è prevista la Progressione
Economica Individuale, sulla base della anzianità maturata presso lo stesso Ente
gestore, che si realizza con l'applicazione di 4 incrementi retributivi quadriennali, il
cui valore unitario è stabilito nella tabella 3.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui si matura.
Tabella 3)VALORI ECONOMICI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE INDIVIDUALE
livello Incremento mensile (euro)
I 23,00
II 25,00
III 28,00
IV 30,00
V 40,00
VI - s/A - s/B 45,00
VI s/C 50. 00
VII 55,00
VIII 65,00
In caso di passaggio di livello il trattamento economico maturat o è
riassorbito nel nuovo livello. Qualora il trattamento economico in godimento
della fascia retributiva di ap partenenza risulti superiore a quello previsto
dal nuovo livello, il lavoratore conserva la differenza retributiva che sarà
assorbita con l'acq uisizione di successivi incrementi sa lariali stabili
maturati nel nuovo.
Tabella 3
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO per i CO.CO.CO , i LAVORATORI
AUTONOMI Legge n.81/2017 e delle PROFESSIONIINTELLETTUALI
La determinazione del compenso ai collaboratori Co.Co.Co. , ai l avoratori
autonomi, parasubordinati e delle Professioni Intellettuali, non è legato alle
ore effettivamente svolte o da svolgere ,ma determinato prendendo a
74
riferimento la retribuzione riconducibile a lla paga,comprensiva degli oneri
riflessi (13°, ferie, Tfr, ecc.),a quello spettante al personale dipendente, che
svolgono mansioni analoghe e che impegna un o spazio temporale
corrispondete e, pertanto, avente un pari valore.
La tabella
Corrispettivo orario di riferimento - Minimo (euro)
Livello Dal 01.09.2025 Dal 01.09.2027
V 14,00 14.50
VI 15,60 16,00
La tabella è di riferimento per la quantizzazione del compenso spettante,
che va determinato non in ragione del le ore effettivamente prestate o da
prestare, ma dell a durata dell‟ ‟impegno lavorativo ed il tempo che
normalmente occorre al lavoratore dipendente per il raggiungimento
dell‟obbiettivo didattico da raggiungere, per attività non “eterodiretta” e/o
“eterorganizzata”, non soggetta al potere di controllo direttivo e
disciplinare della committenza o da persona a ciò delegata.
Tabella 4
COMPENSI AGGIUNTIVI
Tabella Computo Ore docenti per attività diversa dell’insegnamento.
Ai fini contrattuali il calcolo delle ore non dedicate alle attività di docenza
per il computo delle ore di servizio pre visto, vanno a definirsi con la
modalità previste dall‟art. 17 “Monte Ore” attribuendo, a ciascuna tipologia
di impegno, il parametro di riferimento ai fine della quantizzazione dell‟ora
prevista di impegno ora docenza.Ne consegue che ogni ora di servizio
effettuato con mansioni, come riportate alla colonna l, è pari ad un ora di
insegnamento effettivo calcolato ai fini retributivi e contrattuali (col.2).
Col. 1
Tipologia di impegno lavorativo
Col. 2
Corrispondenza a ore effettive di insegnamento
Commissione Esami - Esaminatore 1,50
Commissione Esami - Vigilanza 1,00
Spostamento fuori sede - tragitto 0,50
Test d‟ingresso - Valutazione Studenti 0,60
Partecipazione a riunioni 0,50
Incontro Genitori/Studenti 0,50
(*) La retribuzione corrispondente al le ore di cui alla tab 2 , potranno essere
sostituite con pari ore in permessi retribuiti o retribuite come ore di docenza
effettuate.
La contrattazione aziendale o territoriale potrà individuare altra tipologia di
impegno, a fronte di particolari esigenze
75
Indennità di Cassa
Al personale adibito di attività, sia di segreteria che amministrativa, che effettuata
contestualmente anche operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora
abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l‟ obbligo di
accollarsi le eventuali differenze, compete un‟indennità di cassa e di maneggio di
denaro nella misura del 3% della paga base nazionale.
Prestazione di lavoro fuori sede
Viene riconosciuto per prestazione lavorative fuori sede una indennità p ari a ½
ora di lavoro per ogni spostamento. Detta indennità , compatibilmente con
esigenze didattiche, può essere sostituita con permessi retribuiti.
Docente con coordinamento didattico - In sostituzione della figura del Direttore
della U.O. il coordinamento didattico è affidato ad un “formatore-docente”, con
inquadramento nel livello contrattuale VI s/ B, con riduzione dell‟orario di docenza
fino al 50%. Lo stesso manterrà il “livello V” di inquadramento e verrà
riconosciuta, per il periodo interessato la retribuzione prevista per il livello VI s/B
Commissioni esami -
Ai Membri esterni, incaricati quali componenti di Commissione di Valutazione e/o
Certificazione di fine corso, è dovuto un compenso di euro 30,00 (trenta) lordo,
per ogni giorno di effettiva presenza.
Ai predetti , qualora non sia riconosciuto un compenso dall‟ente da cui sono
delegati, è dovuto un gettone non inferiore ad euro 60.00 (sessanta) , per ogni
giorno di effettiva presenza.
Ente Bilaterale
Le part i concordano che l‟Ente Bilate rale Nazionale delle I mprese e La voratori,
Costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attivit à individuate in mat eria di
occupazione, marcato del lavoro, formazione e qualificazione professionale .
L‟ente potrà erogare Benefit economici e supporto al reddito: buoni pasto, buoni
acquisto e prem i, per la conciliazione vita -lavoro e supporto alla famiglia:
convenzioni con asili nido, permessi extra per cura dei familiari, servizi “salva -
tempo”, rimborso spese per istruzione e cura dei figli Mobilità sostenibile e
accessibilità: rimborso dell‟abbonamento al Trasporto Pubblico Locale, bike e car
sharing, rimborso chilometrico , Sanità e benessere fisico: polizze sanitarie
integrative, check-up periodici, vaccinazioni e campagne di prevenzione, palestra
aziendale o convenzioni fitness Benessere mentale ed emot ivo: supporto
psicologico, Sicurezza sul lavoro
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione calcolata
sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle
aziende ed una parte a carico dei lavoratori.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi all‟applicazione del
presente CCNL, conseguentemente l' Ente che ometta il versamento delle
suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un “Elemento Distinto della
Retribuzione” (EDR) l‟importo pari allo 0,60% della quota dovuta all‟ente
bilaterale.
76
Tale elemento andrà denominato all‟interno della busta paga con la seguente
dicitura:“Mancata adesione all’Ente Bilaterale dell’Ente Gestore”.
Detto trattamento economico verr à erogato solo se è avvenuta la costituzione
dell’Ente Bilaterale.
Regolamento interno
Il regolamento interno, se predisposto dall'ente gestore, deve essere portato a
conoscenza di tutti dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a
disposizione per la consultaz ione. Esso non può contenere norme in contrasto
con il presente CCNL e con la vigente legislazione.
Welfare - Le parti sociali incentivano la regolamentazione di sistemi di welfare
con contratti aziendali, finalizzati a migliorare la qualità della loro vi ta personale e
familiare con finalità di educazione, istruzione ricreazione e assistenza sociale e
sanitaria avente come riferimento la declaratoria di cui all‟art. 51 TUIR
77
Allegato n. 2
CODICE DISCIPLINARE
Doveri del lavoratore - Il personale dipendente ha l‟obbligo di osservare i doveri
propri del rapporto di lavoro. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di:
- collaborare con diligenza rispettando le norme del presente Contratto;
- osservare l‟orario di servizio, se previsto;
- mantenere il segreto d‟ufficio;
- esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- attenersi alle disposizioni impartite inerenti all‟espletamento delle proprie
funzioni;
- vigilare sul corretto espletamento dell‟attività del personale addetto, ove si abbia
tale responsabilità;
- non svolgere in orari di lavoro attività estranee al servizio;
- non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
- non utilizzare beni e strumenti affidati per finalità diverse da quelle istituzionali;
- non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con l‟attività lavorativa;
- osservare quanto stabilito in tema di sicurezza e ambienti di lavoro;
- usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- segnalare le assenze per malattia prima dell‟inizio del servizio e giustificarle
entro il 2° giorno, salvo il caso di comprovato impedimento;
- nei periodi di assenza per malattia o infortunio non assume re comportamenti
che possano ritardare o compromettere il recupero psico-fisico;
- mantenere nei rapporti interpersonali una condotta improntata a principi di
correttezza e lealtà, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
- nei ra pporti con l‟utente, fornire le informazioni strettamente di propria
competenza;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio o della
residenza.
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della
gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all‟importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo
legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gi orni di
effettivo lavoro;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La con testazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella
quale verrà indicato il termine entro cui il personale dovrà far pervenire le proprie
giustificazioni,detto termine non potrà essere inferiore a 5 giorni.
Il personale dell‟ente potrà farsi assistere dalla OO.SS. cui conferisce mandato.
78
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata
entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue
giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l‟anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
le giustificazioni presentate dal dipendente s‟intendono accolte.
Iprovvedimenti disciplinari, comminati senza l‟osservanza delle disposi zioni di cui
ai precedenti commi sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla
loro applicazione.
Allegato n. 3
CODICE DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI
1) Il Personal Computer è uno strumento di lavoro e ognuno è responsabile
delle dotazioni informatiche ricevute in dotazione.
2) Non è consentilo all‟utente modificare le caratteristiche hardware e software
impostate sul PC, salvo previa autorizzazione esplicita da parte del responsabile
sistemista.
3) Le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente
quelle previste dalla legge o necessario all‟attività lavorativa.
4) L‟accesso alla rete dell‟ Ente e a quella Internet , avviene esclusivamente
tramite password personale ; l‟utente è tenuto a conservare nella massima
segretezza la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e a scollegarsi da essi in
caso di allontanamento temporaneo.
5) Non è consentita l‟installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal
Sistema Informativo dell‟ente‟
6) Non è consentila la riproduzione o la duplicatone di programmi informatici ai
sensi dalle L. n. 128 del 21.05.2004.
7) E‟ in ogni caso vietato il download di file che non siano strettamente inerenti
alle esigenze lavorativa o la c onnessione condivisa con altri utenti, così come La
partecipazione a community virtuali (forum di discussioni, chat ecc.).
8) E‟ assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da
quelli strettamente legali all‟attività lavorativa stessa.
9) L‟accesso ai siti WEB è ammesso esclusivamente solo nell‟ambito di quelli
specificati nell‟ambito del Menù Preferiti.
10) L‟accesso ai predetti siti Internet potrà avvenire anche per ragioni non legate
all‟attività lavorativa, purché al di fuori dell‟orario di lavoro.
11) L‟utilizzo della posta elettronica per corrispondenza personale è ammessa
entro ragionevoli limiti di tempo e solo in casi strettamente necessari.
12) Non è in ogni caso consentito l‟accesso ad Internet e alla posta elettronica da
parte di quei lavoratori non autorizzati all‟utilizzo di tali strumenti informatici.
14) L‟Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l‟integrità del
sistema informatico e par l‟ordinaria manutenzione dello stesso, riservandosi, in
tale sede di accertare e segnalare tempestivamente eventuali abusi commessi dal
lavoratore.
15) L‟effettuazione di tali controlli, che non hanno lo scopo di monitorare l‟attività
del lavoratore, ma bensì di verificare la sicurezza del sistema e per
79
manutenzione, avverranno nel pieno rispetto della privacy dello stesso e delle
regole sul corretto trattamento dei dati personali che dovessero essere gestiti
dall‟Ente.
16) Di tali controlli indiretti e del relativo trattamento dati verrà data informativa al
lavoratore in e l‟eventuale conservazione di dati avverrà per il tempo strettamente
limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.
17) Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al
sistema informatico del l‟Ente mediante virus o mediante ogni altro software
aggressivo, nonché di spam: pertanto è obbligatorio controllare la presenza e il
regolare funzionamento del software antivirus e sospendere l‟attività nel caso di
segnalazione di virus, segnalandolo ai responsabile del reparto o dell‟ufficio; ogni
anomalia deve essere segnalata tempestivamente.
18)il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nei presente
regolamento è persegui bile con provvedimenti disciplinari previste d al Codice
disciplinare nonché con le azioni civili e penali previste dalle leggi vigenti.
80
Allegato - 4
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale . -I principi ed i contenuti del presente
codice costituiscono sp ecificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. Ilpersonalesi impegna ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
Le disposizioni che seguono tro vano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge.
Art. 2 – Principi. - Il personale dell‟ente conforma la sua condotta al rispetto dei
principi statutari ed alle finalità dell‟Entenell‟espletamento dei propri compiti.
Il person ale si attiene a tali principi e persegue esclusivamente l‟interesse
dell‟Ente; mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflit to di interessi. Non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitaresituazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell‟Ente.
Nel rispetto dell'orario di lavoro, il personale dell‟ente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
Il personale usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e
non utilizza a finiprivati le informazioni di cui dispone per le medesime ragioni.
Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione trautenti, c olleghi e l‟Ente. Nei rapporti con gli utenti, egli
dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola'esercizio dei diritti.
Art. 3 - Regali e altre utilità.-Il personale dell‟ente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festi vità, regali o altreutilità, salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici
da decisioni o attività inerenti all‟Ente.
Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni . - Nel rispetto de lla
disciplina vigente del diritto di associazione, Il personale dell‟ente comunica al
dirigente la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi sianocoinvolti dallo svolgimento dell'attività dell‟Ent e,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
Il personale dell‟ente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce A farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5 - Trasparenza negli interessi finanzia ri - Il personale dell‟ente informa per
iscritto il dirigente di tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modoretribuiti,
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbia no ancora
rapporti finanziari con ilsoggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi
in attività odecisioni inerenti alla struttura, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Art. 6 -Obbligo di astensione
Il personale dell‟ente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possanocoinvolgere interessi propri ovvero:
- di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;
81
- di indiv idui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o graveinimicizia o rapporti di credito o debito;
- di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli siaamministratore o gerente o dirigente.
Il personale dell‟ente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente.
Art. 7 - Attività collaterali
Il personale dell‟ente non accetta da soggetti diversi dall‟Ente retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali ètenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
Il personale dell‟ente non sollecita ai propri superiori il conferimento d i incarichi
remunerati.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno è incompatibile con
altro rapporto di lavorodipendente e/o con qualsiasi attività lavorativa
professionale o imprenditoriale.
Ogni deroga di cui al comma 2 deve essere a utorizzata dall‟Ente e comunque
senza pregiudizio per lasua attività interna.
Art. 8 - Imparzialità.
Il personale dell‟ente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra gli utenti che vengono in contatto con l'Ente con cui
opera.
Il personale dell‟ente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività di
sua competenza, respingendo inparticolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9 - Comportamento nella vita sociale
Il personale non sfrutta la posizione che ricopre nell'Ente per ottenere utilità che
non gli spettino. Neirapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, non menziona né faaltrimenti intendere, di propria iniziativ a,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell‟Ente.
Art. 10 Comportamento in servizio
Il personale dell‟ente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, Il personale dell‟ente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quellestrettamente necessarie.
Il personale non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvocasi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche della
struttura per esigenze personali. Il personale dell‟ente che dispone di mezzi di
trasporto dell'Ente se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non
vitrasporta abitualmente persone estranee all'Ente.
Il personale non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all‟acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni
di ufficio.
Art. 11 - Rapporti con il pubblico
Il personale dell‟ente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti e collaboratori della struttura. Nella
82
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con gli utenti
e risponde sollecitamente ai loro reclami.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e degli Enti, ilpersonale sì astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano
a detrimento dell'immagine dell‟Entemedesimo. Nei r apporti con la stampa ed i
mezzi di comunicazione. Il personale dell‟ente deve agire in coerenza con il
proprio ruolo professionale e nel rispetto delle funzioni proprie dell‟Ente di
appartenenza. In ogni caso ildipendente, salvo incarico specifico, non è
autorizzato a rilasciare ai mezzi di informazione, a nome e perconto dell‟Ente,
notizie sugli aspetti gestionali, amministrativi ed organizzativi relativi all‟Ente
medesimo.
Il personale dell‟ente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerentiall‟Ente, se ciò possa generare o confermare
sfiducia in quest‟ultimo o nella sua indipendenza ediimparzialità.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni Il personale
dell‟ente adotta un linguaggio chiaro ecomprensibile.
Il personale dell‟ente si preoccupa del rispetto degli standard di qualità dichiarate
dall‟Ente nelle carte dei servizi , di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversierogatori e di fornire loro informazioni
sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12 - Contratti
La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo il principio della competitività
e nel massimointeresse dell‟Ente gestore.
Nella stipulazione di contratti per conto dell‟Ente, Il personale dell‟ente non ricorre
a mediazione o ad altra operadi terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità
a titolo di intermediazione, né per facilitare o averfacilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
Il personale dell‟ente non conclude, per conto dell‟Ente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento oassicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nelcaso in cui l'Ente
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione,
conimprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dalpartecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto.
l personale dell‟ente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennioprecedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell‟Ente, ne informa per i scritto il
dirigente della struttura.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il responsabile delle attività corsuali.
Art. 13 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
Il dirigente ed Il person ale dell‟ente forniscono alla struttura interno di controllo
tutte le informazioni necessarie aduna piena valutazione dei risultati conseguiti
dalla struttura presso il quale prestano servizio. L‟informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità:
• modalità di svolgimento dell'attività della struttura; qualità dei servizi prestati;
• parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti;
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• agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
• semplificazione e celerità delle procedure;
• osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
• sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni
Allegato5
ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. BENEFICIARI
Hanno titolo a richiedere l‟anticipazione i dip endenti che abbiano maturato almeno otto
anni di servizio alladata di presentazione della domanda. L'anzianità cui fare riferimento è
quella contrattualmente utile per il trattamento di fine rapporto.
2. LIMITI NUMERICI
Le richieste sono soddisfatte annual mente entro i limiti del 15% degli aventi titolo e
comunque non oltre il 6%del numero totale dei dipendenti.
Il minore dei numeri risultanti dal calcolo delle due percentuali citate va arrotondato
all'unita superiore.
Per la determinazione del numero total e dei dipendenti si fa riferimento alla situazione del
personale in forza alla data del 1ottobre di ciascun anno.
3. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE
La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% dell'indennità di
anzianità maturata alladata del mese precedente a quello in cui viene corrisposta la
liquidazione.
4. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straord inari per il componenti del suo nucleo
familiare;
b) acquisto o costruzione della prima casa o alloggio di abitazione per sé o per i propri
figli.
La necessità di terapie ed interventi straordinari per il lavoratore ed i componenti del suo
nucleo familiare deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle
componenti strutture pubbliche; inaggiunta a tale documento dovrà essere presentato il
preventivo di spesa redatto dagli operatori sanitariprescelti per la terapia o l'intervento.
La domanda di acquisto o costruzione della prima cas a o alloggio di abitazione per è o
per i propri figli deveessere accompagnata dalla dichiarazione del soggetto interessato di
non essere proprietario di altra casa odalloggio di abitazione e deve essere così
documentata:
a) per quanto riguarda l'acquisto di casa o di alloggio già esistente, si richiede l'atto
notarile dicompravendita.
Peraltro le domande saranno accolte anche se documentate dal solo preliminare di
compravendita.
b) per quanto riguarda la costruzion e di casa o alloggio nuovi, si richiede la copia
autenticata della
concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del Comune
attestante l'avvenuto inizio del lavori;
c) per quanto riguarda l'acquisto o costruzione di casa o alloggio attraverso la
partecipazione ad unacooperativa, si richiede l'atto di assegnazione debitamente
autenticato.
Peraltro, le domande saranno accolte anche se accompagnate dal solo atto di
prenotazione specificadell'alloggio o casa, comprovato da estratto nota rile della delibera
del consiglio d'amministrazione.
Ai sensi del presente accordo vengono considerati costruzione di nuova casa o alloggio
anche i lavori di costruzione , bonifica, normalizzazione e ristrutturazione di immobili
destinati ad uso abitativo.
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Le parti convengono di integrare il regolamento relativo alle anticipazioni sul trattamento
di fine rapporto con la disciplina di miglior favore ai fini dell‟attribuzione di ulteriori
anticipazioni come prevista dall‟art. 82 e relativiallegati del CCPL del comparto scuola
provinciale di cui all‟accordo sindacale del 10.11.2004
5. MODALITA' E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPO
Le domande per spese sanitarie presentate nel corso dell'anno e corredate dalla relativa
documentazione,saranno esaminate con la massima urgenza e comunque entro 30 giorni
dalla loro presentazione. Laliquidazione a copertura di tali spese sarà effettuata, in via
normale, dietro presentazione di regolaredocumentazione di spesa.
Le domande per l'acquisto o costruzione della prima cas a o alloggio di abitazione vanno
presentate entro il31 dicembre ed entro il 31 maggio complete della relativa
documentazione.
Sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo punto 6, saranno formate entro 15
giorni, appositegraduatorie delle domand e riconosciute valide e verranno liquidate entro
30 giorni.
6. CRITERI Dl PRIORITA'
Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate
dalla necessità dispese sanitarie per un ammontare non inferiore a due mensi lità nette in
godimento.
Per quanto riguarda l'accoglimento delle domande giustificate da acquisto, costruzione
della prima casa oalloggio di abitazione, si darà priorità a quelle dei dipendenti il cui
coniuge convivente non sia proprietario di altra casa od alloggio abitabile.
Seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità;
a) acquisto/costruzione della prima casa/alloggio di abitazione per il dipendente con
carichi di famiglia, aseguito di provvedimento giudiziario che renda esecutivo lo sfratto;
b) acquisto da parte del dipendente della casa/alloggio in cui il dipendente abita;
c) acquisto o costruzione di prima casa/alloggio di abitazione per il dipendente in tutti i
casi previsti alle lettere precedenti;
d) acquisto o costruzione di prima casa/alloggio di abitazione per il figlio di dipendente che
abbia contratto matrimonio, qualora anche il coniuge del figlio non risulti proprietario di
casa/alloggio abitabile;
e) acquisto/costruzione della prima casa/alloggio per il figlio del dipendente;
f) a ltri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge, ivi comprese le spese
sanitarie inferiori a due mensilità nette.
A parità di condizioni si darà precedenza ai dipendenti con più basso reddito del nucleo
familiare (reddito complessivo diviso il n umero dei componenti) agli effetti IRPEF; in tale
ipotesi verrà richiesta documentazione atta ad accertare il reddito complessivo del nucleo
familiare agli effetti IRPEF.
In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino al suo rinnovo.
7. DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'anticipazione può essere ottenuta una o più volte nel corso del rapporto di lavoro.
L'importo corrispondente all‟anticipazione sarà detratto a tutti gli effetti dal trattamento di
fine rapporto compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 c .c. .La quota erogata non
sarà soggetta a rivalutazione.
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Allegato 6
Collegio dei Docenti/Formatori
Il Collegio dei Docenti/Formatori è composto da tutti i docenti/ formatori dell‟UO , è
finalizzato al concorso attivo per realizzare percorsi e interven ti di formazione e/o di
orientamento professionale.
I Docenti/Formatori partecipa no alle riunioni del Collegio dei formatori. Le riunioni hanno
luogo in ore non coincidenti con l'attività didattica. Il collegio elegge nel suo seno i docenti
che fanno parte del “C omitato di Valutazione” che effettua la valutazione periodica
dell'andamento e dell'efficacia dell'azione didattico formativa in rapporto agli orientamenti
e agli obiettivi programmati. Alle riunioni del Collegio dei formatori possono essere invitati i
responsabili e collaboratori dell'area amministrativa che esercitano specifiche funzioni di
raccordo e integrazione con la programmazione didattica delle azioni formative nonché
figure specialistiche.
Il Collegio si riunisce ogni volta che l‟Ente Gesto reo il Direttore della UO lo ritenga
necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta e comunque, almeno
una volta per quadrimestre.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite ad uno dei collaboratori dell‟Ente
gestore.
Per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti in carica. Affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa
poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest‟ultima otteng a la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi . In caso di parità, prevale il voto del
Direttore.
Il Collegio, in piena autonomia:
a) contribuisce alla programmazione metodologico didattica dei percorsi e degli
interventi dell'Istituzione e formazion e continua; programma l‟orario delle lezioni,
lasciando priorità e facoltà di scelta di individuare i giorni e dell‟orario ai docenti para
subordinati ed ai lavoratori autonomi.
b) indirizza in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione
dell ‟azione formativa, anche al fine di adeguare i programmi di
insegnamento alle esigenze corsuali e di favorire il coordinamento
c) promuove, per quanto di sua competenza, iniziative di sperimentazione
d) promuovere le iniziative per il sostegno per i discendi po rtatori di handicap
o in condizione di disagio;
e) valuta periodicamente l‟andamento complessivo dell‟azione didattica
f) delibera il piano annuale di aggiornamento e di formazione dei docenti;
g) promuovere iniziative di sperimentazione metodologico -didattica e ne
valuta i risultati
h) propone sussidi didattici descrittivi, audiovisuali e multimediali, concorrendo alla
elaborazione dei medesimi in rapporto alle specifiche esigenze dei progetti;
i) concorre a programmare ed attuare le verifiche intermedie e finali delle a ttività
corsuali rapporto al conseguimento degli obiettivi individuati;
j) concorre a determinare gli obiettivi didattici degli stages formativi e/o periodi di
alternanza in azienda previsti nel piano delle attività programmate;
k) programma e organizza gli incontri con le famiglie dei discendi minori;
l) concorre a programmare progetti di aggiornamento collegiale e/o individuale dei
formatori, predisposti dall'Ente o dall'Istituzione Formativa, ed elabora proposte in
ordine alle necessità di aggiornamento e formazione continua del personale;
m) concorre, nella formazione continua, alla verifica delle ricadute dei percorsi formativi
sulle strutture produttive.
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Allegato 7
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Tutte le figure coinvolte nelle attività c orsuali sono obbligate a frequentare i corsi
di formazione, sulla sicurezza sul lavoro, ciascuna nella diversa responsabilità.
I corsi possono essere erogati in presenza, presso un ente di formazione
accreditato, in FAD o in modalità e-learning, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa.
I corsi o per i moduli dei corsi stessi, di cui sussiste l‟obbligo della didattica in
presenza “formatore- discendi”, possono essere anche tenuti in videoconferenza
o aula virtuale, garantendo la compresenza temporale e l‟interazione video -audio
in tempo reale.
Occorre anche che sussista un collegamento attraverso web -cam e microfono,
con la possibilità di visionare slides e disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in
cui si possano condividere testi, immagini, tab elle ed altre informazioni. I predetti
corsi hanno la stessa validità di quelli svolti in aula
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che con l‟applicazione del presente Contratto Collettivo si
garantiscono le disposizioni riviste sulla tutela dei lavoratori, previsti dal Ddpr
Regolamento UE sulla privacy 216/679 e sue integrazioni e variazioni.
Si impegnano ad incontrassi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto o su
richiesta delle parti, per verificare l‟applicazione del contratto stesso e su
eventuali problemi interpretativi, nonché per eventuali adeguamenti rispetto
all‟evoluzione delle norme di legge.
La validità del presente contratto è subordinata alla iscrizione della parte datoriale
ad una delle Associazioni firmataria del presente CCNL.
Altre Associazioni di Categoria e/o OO.SS. interessate, possono
successivamente sottoscrivere "per adesione” il presente CCNL ai sensi d ell‟art.
1332 C.C.
La dichiarazione congiunta è parte integrante del contratto.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - da valere in tutto il territorio
nazionaleItalianodalla stipula al 31 agosto 2028, per il personale dei gestori
di corsi di istruzion e - formazione e cultura varia, aderenti ad una delle
Associazioni di categoria firmatarie.
Il presente CCNL si compone di n. 82 articoli, oltre a n. 7 allegati, parte
integranti al CCNL.
Letto, accettato e sottoscritto
FIDEF
Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e Formazione
80148 Napoli - Corso Umberto I° n. 35
Telefono 081.7312678
www.fidef.it - E-mail: segreteriafidef@gmail.com - fidef@pec.it
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