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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 30384/2023

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a seguente: SENTEN:ZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E>i Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nei delitti di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), tentata concussione (artt. 56 e 317 cod. pen.) e calunnia.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale articola un unico motivo di ricorso in cui deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in rapporto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

In particolare, il ricorrente eccepisce la unidirezionalità del percorso investigativo, pregiudizialmente teso ad accreditare il narrato di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da numerosi elementi.

Tra questi il ricorrente cita la tempestività con cui (già il 02/01/2023) il pubblico ministero procedente ha emesso avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), laddove nell'ordinanza impugnata si afferma che, per contro, la denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] richiedesse un'attività di riscontro.

Né, a riprova di un atteggiamento imparziale, si sarebbe potuto addurre - come ha fatto il Tribunale - che, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA], anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato aperto un procedimento penale, dal momento che non avrebbe potuto essere diversamente, essendo l'azione penale obbligatoria.

Ancora, il pubblico ministero non ha evaso l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale - esercitando un proprio diritto - aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, ai fini delle esigenze cautelari, sono state valorizzate circostanze che costituiscono semplicemente esercizio del diritto di difesa, quali la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - peraltro pubblica - in cui era sentito come teste [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]): nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato, in qualità di imputato in procedimento connesso, ad ascoltare le dichiarazioni del teste; nonostante all'udienza vi fossero altri coimputati, alla cui presenza non è stato, tuttavia, attribuito analogo peso; nonostante l'esame di [OSCURATO:PERSONA] si sia svolto in un clima di assoluta serenità, anche perché il teste ha chiesto ed ottenul:o che il Tribunale procedesse a porte chiuse.

Neutra sarebbe, inoltre, la presentazione della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], posto che [OSCURATO:PERSONA] è stato sentito la mattina del 10/01/2023 e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato denuncia nel pomeriggio di quel giorno, sicché non poteva averlo voluto intimidire.

Altrettanto irrilevante è che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non abbia voluto presentarsi alla Guardia di Finanza di Battipaglia per essere sentito a sommarie informazioni, non nutrendo comprensibilmente egli più fiducia nell'operato delle forze dell'ordine.

Non corrisponde poi al vero quanto affermato nell'ordinanza impugnata, e cioè che l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], denunciata da [OSCURATO:PERSONA], non sia stata riscontrata da testimoni, avendo [OSCURATO:PERSONA], al contrario, indicato due testimoni che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - ne hanno sostanzialmente confermato le affermazioni.

Ciò, per tacere del fatto che le condizioni mediche di [OSCURATO:PERSONA] sono state accertate dai sanitari dell'ospedale di Battipaglia e regolarmente refertate, a dimostrazione dell'assenza di intenti calunniatori.

Infine, si sottolinea l'inesistenza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi come il secondo sia sospeso dalle funzioni di consigliere comunale di Battipaglia, il che rende impossibile la reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, sebbene deduca formalmente soltanto il difetto delle esigenze cautelari, sollecita un diverso apprezzamento del quadro indiziario, precluso al giudice di legittimità, peraltro riproponendo censure cui il giudice del riesame aveva risposto in modo ampio e non illogico. 2.1.

Nella motivazione sono analiticamente indicati gli elementi da cui sono desunte le ipotizzate condotte ostruzionistiche - verifiche continue e pretestuose - della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur regolarmente autorizzato all'occupazione di una certa porzione di suolo pubblico di Battipaglia, per lo svolgimento della sua attività di commercio al dettaglio ambulante, specificando che elementi sono rappresentati non soltanto alle dichiarazioni della persona offesa - la cui credibilità è peraltro liberamente apprezzabile dai giudici di merito (Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) - ma anche riscontrati, per esempio, dalle sommarie informazioni rese dal commercialista e della compagna nonché socia di [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, da sommarie informazioni degli agenti della polizia municipale e da registrazioni è desunto che le condotte in oggetto furono realizzate dai primi non di propria iniziativa, bensì su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale di Battipaglia e zio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo interessato ad occupare la porzione di suolo pubblico di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore di fatto della ditta di sua madre [OSCURATO:PERSONA], anch'essa esercente attività di commercio al dettaglio ambulante.

Ancora, i giudici hanno basato la propria valutazione sull'emersione di irregolarità amministrative a favore della ditta riconducibile all'indagato.

Hanno argomentato dai tentativi collaterali di "persuasione" realizzati da [OSCURATO:PERSONA] (lo zio dell'indagato) su [OSCURATO:PERSONA], cui il primo promise un contratto della durata di dieci anni per l'occupazione di altra zona, assicurandogli altresì che si sarebbe direttamente occupato degli allacci di acqua ed energia e che non avrebbe avuto "fastidi".

Hanno riferito delle aperte minacce rivolte dall'indagato a [OSCURATO:PERSONA] che, a riscontro, ha pure allegato messaggi telefonici.

Logicamente motivate appaiono, poi, le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) durante la quale è stato escusso [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse sorretta da un intento intimidatorio, essendo stata tale presenza posta in relazione con le minacce rivolte dall'indagato alla persona offesa quando, incontrato casualmente (il 29/12/2022) [OSCURATO:PERSONA], gli intimava di non fare, all'udienza, il nome dello zio.

Non ultimo, quanto all'ipotesi di calunnia, nel provvedimento impugnato si spiega che [OSCURATO:PERSONA] depositò una denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] accusandolo di averlo aggredito fisicamente, ma si dà nel contempo atto che il medico che refertò [OSCURATO:PERSONA] escluse la corrispondenza al vero di quanto riferito dallo stesso, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato colpito con un corpo contundente (mazza da baseball), con ciò revocando in dubbio la credibilità della sua narrazione.

Né - si precisa - l'attendibilità dell'indagato è ripristinata dalle dichiarazioni rese, peraltro a distanza di considerevole tempo dai fatti del 29/12/2022 (e all'indomani della spedizione del titolo cautelare nei confronti del ricorrente), dalle persone individuate da [OSCURATO:PERSONA] come testimoni, posto che, oltretutto, uno dei due ha dichiarato di non aver assistito alla lite e l'altra di non essere in grado di individuare con precisione il ruolo dei protagonisti della stessa.

2.2. Inconferente è infine che il pubblico ministero non abbia evaso l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da [OSCURATO:PERSONA], posto che tale vizio nulla ha a che fare con la valutazione dei presupposti della misura cautelare, come d'altro già rilevato nel provvedimento impugnato.

2.3. Quanto alle esigenze cautelari, oltre a replicare dettagliatamente alle deduzioni riproposte nel ricorso sull'asserita unidirezionalità delle investigazioni, i giudici desumono il rischio di inquinamento della prova dalle reiterate minacce di morte all'indirizzo della persona offesa e dal carattere aggressivo del ricorrente, incapace di autocontrollo.

In tema, poi, specificamente, di concretezza ed attualità del pericolo, lungi dal limitarsi a richiamare la sola gravità del titolo di reato, i giudici argomentano ampiamente dalle modalità del fatto e dai precedenti penali dell'indagato, precisando, tra l'altro, quasi testualmente, che risultanze investigative successive 03,5 all'ordinanza cautelare del 13 giugno 2022 (con cui, il Giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo confermato il quadro indiziario„ aveva escluso le esigenze cautelari) hanno attestato la non occasionalità delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dall'aver posto in essere atti criminali isolati ed estranei al contesto in cui maturavano, manifestava la forza e la stabilità del piano criminoso posto in essere in origine con lo zio, articolato in plurime e non isolate condotte criminose intimidatorie, finalizzate a perseguire la sua utilità, rendendo così evidente la professionalità di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della criminalità, attestata altresì dal certificato giudiziale (che annovera plurime condanne in materia di gioco e scommesse, inosservanza dell'obbligo di comparizione all'autorità di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTEN:ZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E>i Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nei delitti di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), tentata concussione (artt. 56 e 317 cod. pen.) e calunnia. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale articola un unico motivo di ricorso in cui deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in rapporto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente eccepisce la unidirezionalità del percorso investigativo, pregiudizialmente teso ad accreditare il narrato di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da numerosi elementi. Tra questi il ricorrente cita la tempestività con cui (già il 02/01/2023) il pubblico ministero procedente ha emesso avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), laddove nell'ordinanza impugnata si afferma che, per contro, la denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] richiedesse un'attività di riscontro. Né, a riprova di un atteggiamento imparziale, si sarebbe potuto addurre - come ha fatto il Tribunale - che, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA], anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato aperto un procedimento penale, dal momento che non avrebbe potuto essere diversamente, essendo l'azione penale obbligatoria. Ancora, il pubblico ministero non ha evaso l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale - esercitando un proprio diritto - aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, ai fini delle esigenze cautelari, sono state valorizzate circostanze che costituiscono semplicemente esercizio del diritto di difesa, quali la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - peraltro pubblica - in cui era sentito come teste [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]): nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato, in qualità di imputato in procedimento connesso, ad ascoltare le dichiarazioni del teste; nonostante all'udienza vi fossero altri coimputati, alla cui presenza non è stato, tuttavia, attribuito analogo peso; nonostante l'esame di [OSCURATO:PERSONA] si sia svolto in un clima di assoluta serenità, anche perché il teste ha chiesto ed ottenul:o che il Tribunale procedesse a porte chiuse. Neutra sarebbe, inoltre, la presentazione della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], posto che [OSCURATO:PERSONA] è stato sentito la mattina del 10/01/2023 e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato denuncia nel pomeriggio di quel giorno, sicché non poteva averlo voluto intimidire. Altrettanto irrilevante è che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non abbia voluto presentarsi alla Guardia di Finanza di Battipaglia per essere sentito a sommarie informazioni, non nutrendo comprensibilmente egli più fiducia nell'operato delle forze dell'ordine. Non corrisponde poi al vero quanto affermato nell'ordinanza impugnata, e cioè che l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], denunciata da [OSCURATO:PERSONA], non sia stata riscontrata da testimoni, avendo [OSCURATO:PERSONA], al contrario, indicato due testimoni che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - ne hanno sostanzialmente confermato le affermazioni. Ciò, per tacere del fatto che le condizioni mediche di [OSCURATO:PERSONA] sono state accertate dai sanitari dell'ospedale di Battipaglia e regolarmente refertate, a dimostrazione dell'assenza di intenti calunniatori. Infine, si sottolinea l'inesistenza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi come il secondo sia sospeso dalle funzioni di consigliere comunale di Battipaglia, il che rende impossibile la reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, sebbene deduca formalmente soltanto il difetto delle esigenze cautelari, sollecita un diverso apprezzamento del quadro indiziario, precluso al giudice di legittimità, peraltro riproponendo censure cui il giudice del riesame aveva risposto in modo ampio e non illogico. 2.1. Nella motivazione sono analiticamente indicati gli elementi da cui sono desunte le ipotizzate condotte ostruzionistiche - verifiche continue e pretestuose - della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur regolarmente autorizzato all'occupazione di una certa porzione di suolo pubblico di Battipaglia, per lo svolgimento della sua attività di commercio al dettaglio ambulante, specificando che elementi sono rappresentati non soltanto alle dichiarazioni della persona offesa - la cui credibilità è peraltro liberamente apprezzabile dai giudici di merito (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) - ma anche riscontrati, per esempio, dalle sommarie informazioni rese dal commercialista e della compagna nonché socia di [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, da sommarie informazioni degli agenti della polizia municipale e da registrazioni è desunto che le condotte in oggetto furono realizzate dai primi non di propria iniziativa, bensì su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale di Battipaglia e zio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo interessato ad occupare la porzione di suolo pubblico di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore di fatto della ditta di sua madre [OSCURATO:PERSONA], anch'essa esercente attività di commercio al dettaglio ambulante. Ancora, i giudici hanno basato la propria valutazione sull'emersione di irregolarità amministrative a favore della ditta riconducibile all'indagato. Hanno argomentato dai tentativi collaterali di "persuasione" realizzati da [OSCURATO:PERSONA] (lo zio dell'indagato) su [OSCURATO:PERSONA], cui il primo promise un contratto della durata di dieci anni per l'occupazione di altra zona, assicurandogli altresì che si sarebbe direttamente occupato degli allacci di acqua ed energia e che non avrebbe avuto "fastidi". Hanno riferito delle aperte minacce rivolte dall'indagato a [OSCURATO:PERSONA] che, a riscontro, ha pure allegato messaggi telefonici. Logicamente motivate appaiono, poi, le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) durante la quale è stato escusso [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse sorretta da un intento intimidatorio, essendo stata tale presenza posta in relazione con le minacce rivolte dall'indagato alla persona offesa quando, incontrato casualmente (il 29/12/2022) [OSCURATO:PERSONA], gli intimava di non fare, all'udienza, il nome dello zio. Non ultimo, quanto all'ipotesi di calunnia, nel provvedimento impugnato si spiega che [OSCURATO:PERSONA] depositò una denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] accusandolo di averlo aggredito fisicamente, ma si dà nel contempo atto che il medico che refertò [OSCURATO:PERSONA] escluse la corrispondenza al vero di quanto riferito dallo stesso, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato colpito con un corpo contundente (mazza da baseball), con ciò revocando in dubbio la credibilità della sua narrazione. Né - si precisa - l'attendibilità dell'indagato è ripristinata dalle dichiarazioni rese, peraltro a distanza di considerevole tempo dai fatti del 29/12/2022 (e all'indomani della spedizione del titolo cautelare nei confronti del ricorrente), dalle persone individuate da [OSCURATO:PERSONA] come testimoni, posto che, oltretutto, uno dei due ha dichiarato di non aver assistito alla lite e l'altra di non essere in grado di individuare con precisione il ruolo dei protagonisti della stessa. 2.2. Inconferente è infine che il pubblico ministero non abbia evaso l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da [OSCURATO:PERSONA], posto che tale vizio nulla ha a che fare con la valutazione dei presupposti della misura cautelare, come d'altro già rilevato nel provvedimento impugnato. 2.3. Quanto alle esigenze cautelari, oltre a replicare dettagliatamente alle deduzioni riproposte nel ricorso sull'asserita unidirezionalità delle investigazioni, i giudici desumono il rischio di inquinamento della prova dalle reiterate minacce di morte all'indirizzo della persona offesa e dal carattere aggressivo del ricorrente, incapace di autocontrollo. In tema, poi, specificamente, di concretezza ed attualità del pericolo, lungi dal limitarsi a richiamare la sola gravità del titolo di reato, i giudici argomentano ampiamente dalle modalità del fatto e dai precedenti penali dell'indagato, precisando, tra l'altro, quasi testualmente, che risultanze investigative successive 03,5 all'ordinanza cautelare del 13 giugno 2022 (con cui, il Giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo confermato il quadro indiziario„ aveva escluso le esigenze cautelari) hanno attestato la non occasionalità delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dall'aver posto in essere atti criminali isolati ed estranei al contesto in cui maturavano, manifestava la forza e la stabilità del piano criminoso posto in essere in origine con lo zio, articolato in plurime e non isolate condotte criminose intimidatorie, finalizzate a perseguire la sua utilità, rendendo così evidente la professionalità di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della criminalità, attestata altresì dal certificato giudiziale (che annovera plurime condanne in materia di gioco e scommesse, inosservanza dell'obbligo di comparizione all'autorità di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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