Risultati per «"accertamento fiscale" OR "avviso di accertamento"»
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22977/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4198/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 19/10/2017, non notificata;Numero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.T9D031B04912 emesso per il recupero, a fini Ires per l’anno di imposta2010, della indebita deduzione a fondo di quiescenza della sommadovuta a titolo di TFM in favore di [OSCURATO:PERSONA], la Commissionetributaria regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primogrado, rigettava il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di curapolispecialistica s.p.a.In particolare la CTR riteneva che ai fini della deducibilità percompetenza della quota accantonata occorreva che il diritto allaindennità risultasse da atto di data certa anteriore all’inizio delrapporto; nel caso di specie la decorrenza del diritto all’indennità nonera antecedente all’inizio del rapporto, poiché la fonte non potevaindividuarsi nella previsione statutaria, che prevedeva una facoltà diriconoscimento agli amministratori di un’indeterminata indennità difine mandato, bensì andava rinvenuta nella delibera assembleare(dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) successiva all’assunzione dell’incarico (datata al[OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, cui l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la società ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso, proposto in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 105,comma 4, e 17, comma 1, lett. c) del t.u.i.r., poiché la CTR ha erratonel ritenere che, per la deducibilità per competenza dell’indennità diNumero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026fine mandato, debba risultare, da atto anteriore all’assunzionedell’incarico, già la misura determinata dell’indennità spettanteall’amministratore, ove la norma prevede solo che risulti il dirittoall’indennità, il che è sufficiente a consentire alla società di accantonarela relativa somma e di dedurla.Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c) del t.u.i.r., poiché i giudicidella CTR hanno erroneamente ritenuto che il rinvio operato dalla primaalla seconda disposizione non riguardi solo l’individuazione dellefattispecie deducibili per competenza ma si estenda anche allecondizioni di cui alla lettera c), tra cui la circostanza che il diritto allaindennità debba risultare da «atto di data certa anteriore»all’assunzione dell’incarico; assume la ricorrente che in realtà taleconclusione appare contraria ad un’interpretazione letterale esistematica delle citate disposizioni.2.

I motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro strettaconnessione e sono infondati, in quanto in contrasto con la, ormai deltutto consolidata, giurisprudenza di questa Sezione, cui occorre dareulteriore continuità in assenza di specifiche contrarie deduzioni.2.1.

Questa Corte ha infatti da tempo affermato, in tema di redditidi impresa, il principio in base al quale, in ragione del combinatodisposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., che al primorinvia, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principiodi competenza, le quote accantonate per il trattamento di finemandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purchéla previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente datacerta anteriore all'inizio del rapporto, e purchè tale atto ne specifichianche l'importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione ilprincipio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. cheNumero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratoridelle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. n.19445/2023; Cass. n. 26431/2018).2.2.

Pertanto, il primo motivo, che assume la irrilevanza dellapreventiva determinazione del quantum, è infondato, poiché talicondivisibili arresti hanno sempre ritenuto necessaria, ai fini delladeduzione per competenza, anche la preventiva determinazione dellasomma da erogare.Appare peraltro opportuno evidenziare che il motivo, ancora e amonte, assume una non condivisibile lettura della sentenza impugnatache, letta nella sua unitarietà, ha evidenziato che la clausola statutariaprevedesse una facoltà della società anche ai fini della stessaconcessione della indennità, con un potere discrezionale relativo cioènon solo al quantum ma allo stesso an della prestazione «subordinataalla valutazione di altri fattori», tanto da evidenziare che essa non erastata riconosciuta per esercizi successivi a quello oggetto di causa.2.3.

Anche la lettura interpretativa del disposto delle due normeproposta dalla ricorrente, secondo cui il rinvio disposto dall’art. 105all’art. 17 t.u.i.r. riguarderebbe solo l’individuazione delle altre ipotesidi accantonamenti deducibili ma non comporterebbe il richiamo allecondizioni previste dalla seconda disposizione, appare contraria alconsolidato orientamento di questa Corte.Per ormai ferma giurisprudenza, infatti, si deve ritenere che l'art.105, comma 4, operi un rinvio «pieno» all'art. 17, comma 1, lett. c)cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della categoria delrapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso allecondizioni richieste dalla stessa disposizione, nel senso che ai fini delladeducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all'indennità deverisultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. n.10959/2007, cui ha dato seguito la giurisprudenza successiva, tra cui,Numero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026tra tante, Cass. n. 18752/2014; Cass. n. 16787/2016; Cass. n.19368/2018; Cass. n. 31473/2019; Cass. n. 17367/2020; Cass. n.19571/2022, cui adde di recente Cass. n. 15966/2024; Cass. n.16354/2025).La decisione della CTR è del tutto conforme a tali orientamenti.3.

Concludendo il ricorso va respinto.Parte ricorrente, in memoria, ha evidenziato (ma ai fini del governodelle spese e non delle sanzioni, espressamente già oggetto didefinizione) l’incertezza normativa sulle questioni di causa; i plurimiprecedenti (alcuni dei quali anche antecedenti alla proposizione delricorso in esame) e le specifiche ragioni di infondatezza del primomotivo, sopra esposte, escludono tuttavia la possibilità di derogare alprincipio della soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4198/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 19/10/2017, non notificata;Numero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.T9D031B04912 emesso per il recupero, a fini Ires per l’anno di imposta2010, della indebita deduzione a fondo di quiescenza della sommadovuta a titolo di TFM in favore di [OSCURATO:PERSONA], la Commissionetributaria regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primogrado, rigettava il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di curapolispecialistica s.p.a.In particolare la CTR riteneva che ai fini della deducibilità percompetenza della quota accantonata occorreva che il diritto allaindennità risultasse da atto di data certa anteriore all’inizio delrapporto; nel caso di specie la decorrenza del diritto all’indennità nonera antecedente all’inizio del rapporto, poiché la fonte non potevaindividuarsi nella previsione statutaria, che prevedeva una facoltà diriconoscimento agli amministratori di un’indeterminata indennità difine mandato, bensì andava rinvenuta nella delibera assembleare(dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) successiva all’assunzione dell’incarico (datata al[OSCURATO:DATA_NASCITA]).2. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, cui l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la società ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, proposto in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 105,comma 4, e 17, comma 1, lett. c) del t.u.i.r., poiché la CTR ha erratonel ritenere che, per la deducibilità per competenza dell’indennità diNumero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026fine mandato, debba risultare, da atto anteriore all’assunzionedell’incarico, già la misura determinata dell’indennità spettanteall’amministratore, ove la norma prevede solo che risulti il dirittoall’indennità, il che è sufficiente a consentire alla società di accantonarela relativa somma e di dedurla.Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c) del t.u.i.r., poiché i giudicidella CTR hanno erroneamente ritenuto che il rinvio operato dalla primaalla seconda disposizione non riguardi solo l’individuazione dellefattispecie deducibili per competenza ma si estenda anche allecondizioni di cui alla lettera c), tra cui la circostanza che il diritto allaindennità debba risultare da «atto di data certa anteriore»all’assunzione dell’incarico; assume la ricorrente che in realtà taleconclusione appare contraria ad un’interpretazione letterale esistematica delle citate disposizioni.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro strettaconnessione e sono infondati, in quanto in contrasto con la, ormai deltutto consolidata, giurisprudenza di questa Sezione, cui occorre dareulteriore continuità in assenza di specifiche contrarie deduzioni.2.1. Questa Corte ha infatti da tempo affermato, in tema di redditidi impresa, il principio in base al quale, in ragione del combinatodisposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., che al primorinvia, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principiodi competenza, le quote accantonate per il trattamento di finemandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purchéla previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente datacerta anteriore all'inizio del rapporto, e purchè tale atto ne specifichianche l'importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione ilprincipio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. cheNumero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratoridelle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. n.19445/2023; Cass. n. 26431/2018).2.2. Pertanto, il primo motivo, che assume la irrilevanza dellapreventiva determinazione del quantum, è infondato, poiché talicondivisibili arresti hanno sempre ritenuto necessaria, ai fini delladeduzione per competenza, anche la preventiva determinazione dellasomma da erogare.Appare peraltro opportuno evidenziare che il motivo, ancora e amonte, assume una non condivisibile lettura della sentenza impugnatache, letta nella sua unitarietà, ha evidenziato che la clausola statutariaprevedesse una facoltà della società anche ai fini della stessaconcessione della indennità, con un potere discrezionale relativo cioènon solo al quantum ma allo stesso an della prestazione «subordinataalla valutazione di altri fattori», tanto da evidenziare che essa non erastata riconosciuta per esercizi successivi a quello oggetto di causa.2.3. Anche la lettura interpretativa del disposto delle due normeproposta dalla ricorrente, secondo cui il rinvio disposto dall’art. 105all’art. 17 t.u.i.r. riguarderebbe solo l’individuazione delle altre ipotesidi accantonamenti deducibili ma non comporterebbe il richiamo allecondizioni previste dalla seconda disposizione, appare contraria alconsolidato orientamento di questa Corte.Per ormai ferma giurisprudenza, infatti, si deve ritenere che l'art.105, comma 4, operi un rinvio «pieno» all'art. 17, comma 1, lett. c)cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della categoria delrapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso allecondizioni richieste dalla stessa disposizione, nel senso che ai fini delladeducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all'indennità deverisultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. n.10959/2007, cui ha dato seguito la giurisprudenza successiva, tra cui,Numero registro generale 8087/2018Numero sezionale 5222/2026Numero di raccolta generale 22977/2026Data pubblicazione 09/07/2026tra tante, Cass. n. 18752/2014; Cass. n. 16787/2016; Cass. n.19368/2018; Cass. n. 31473/2019; Cass. n. 17367/2020; Cass. n.19571/2022, cui adde di recente Cass. n. 15966/2024; Cass. n.16354/2025).La decisione della CTR è del tutto conforme a tali orientamenti.3. Concludendo il ricorso va respinto.Parte ricorrente, in memoria, ha evidenziato (ma ai fini del governodelle spese e non delle sanzioni, espressamente già oggetto didefinizione) l’incertezza normativa sulle questioni di causa; i plurimiprecedenti (alcuni dei quali anche antecedenti alla proposizione delricorso in esame) e le specifiche ragioni di infondatezza del primomotivo, sopra esposte, escludono tuttavia la possibilità di derogare alprincipio della soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti