CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16790/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 28865/21proposto da: -)[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocatiMario Anzisi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA].p.a.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 16 aprile 2021 n. 1406; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, 1406/21, la quale ha rigettato -confermando la decisione di primo grado - la domanda da lei proposta di risarcimento del danno da sinistro stradale; nel suddetto giudizio il proprietario del veicolo antagonista, [OSCURATO:PERSONA], è litisconsorte necessario; la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], dopo un primo infruttuoso tentativo, è statarinnovata ex art. 140 c.p.c.; Oggetto: rinnovo notifica. N.R.G.: 28865/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 non è in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato comunicato al destinatario l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale; in tale carenza, è indispensabile ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, entro il termine perentorio indicato in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza all’ordine; P.Q.M -) rinvia la causa a nuovo ruolo; -) visto l’art. 291 c.p.c., ordina alla ricorrente il rinnovo della notifica a [OSCURATO:PERSONA], nel termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte