CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 32671/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23217-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.; -intimate - avverso la sentenza n. 1582/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 2514/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei Oggetto R.G.N.23217/2024 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare l'illegittimità del contratto di appalto con la cooperativa Scriba soc. coop a r.l. e con Aloha soc. coop. a r.l. e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro odi continuativi rapporti di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] con condanna di quest'ultima società al pagamento della somma di euro 9178,95 a titolo retributivo; in ogni caso a sentire condannare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in solido quale committente principale al pagamento di detto importo; accertare inoltre l'inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] e disporre il ripristino alle dipendenze di CBS , oltre al pagamento della retribuzione globale di fatto dovuta, dalla data di messa in mora ovvero al pagamento di un'indennità nella misura massima di legge; a fondamento della decisione, la Corte d'appello ha ritenuto anzitutto che il rapporto di lavoro svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di CBS con contratto di lavoro a progetto dovesse ritenersi legittimo perché non ricorrevano “elementi sufficienti dell’illegittimità dei contratti a progetto stipulati con CBS, contenendo il medesimo il progetto analiticamente descritto". Per il resto non era accertato per chi lavorassero le persone presenti nell'ufficio ed a quale soggetto giuridico facesse capo il referente che controllava il lavoro; l'appartenenza delle attrezzature e del materiale a CBS era presunto dalla testimone solo sulla base dell'esistenza di una targa, le lavoratrici non avevano mai partecipato a riunioni con CBS; sulla base delle risultanze testimoniali non poteva ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a CBS e doveva ritenersi il rapporto di lavoro regolato sulla base dei contratti a progetto stipulati; non vi era prova che la Lomuscio avesse lavorato per [OSCURATO:PERSONA] o per la [OSCURATO:PERSONA]; dovevano pertanto ritenersi indimostrati gli assunti attorei che trovano fondamento sulla base del dedotto rapporto di lavoro subordinato in capo a CBS e di contratti di appalto/subappalto di cui non era è stata dimostrata l'esistenza; contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] all’esito della decisone ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. Considerato che non è presente in atti la cartolina di ritorno della raccomandata comprovante l’esito della notifica zione del ricorso effettuata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già contumace e non costituita in questo giudizio); che ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale, cui si applica l’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16790/2025); che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo onde consentire la rinnovazione della notificazionedel ricorso ad opera della ricorrente nei confronti della controparte [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo e dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].