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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 12457/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17433/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1798/2016,depositata il 30/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Risulta dal ricorso che l’Agenzia delle entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ("Società") questionari, con i quali chiedeva di produrre la documentazione contabile relativa ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, oltre ad even tuali istanze di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative ( di cui agli artt. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994 e 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973); nonché di fornire chiarimenti in ordine sia all'attività svolta che alleragioni per le quali nei modelli dichiarativi fosse stata indicata una causa diesclusione dal regime delle società di comodo.

La contribuente ha risposto precisando, tra l’altro, di non aver presentato istanze di interpello, ma di godere in ogni caso dello statusdi “società agricola", per il quale operava la specifica causa di disapplicazione automatica della disciplina sulle società nonoperative, prevista, sulla base dell'art. 30, comma 4- ter, legge n. 724 del 19 94, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956 del 2012,integrativo del precedente Provvedimento n. 23681 del 2008, e quindi, secondo la Società, applicabile retroattivamente anche alle annualità sottoposte a verifica.

In esito al contraddittorio, l'A mministrazione, ritene ndo che non spettassero alla Società cause di disapplicazione, ha contestato alla contribuente il mancato superamento del test di operatività sui ricavi ed ha calcolato i redditi minimi presuntidalla legge n. 724 del 1994 , notificando alla società tre atti impositivi , rispettivamente relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con ciascuno dei quali l'Ufficio determinava un maggiore imponibile IRES e la conseguente maggiore imposta; disconosceva la perdita fiscale generata nel relativo periodo di imposta; determinava un maggior imponibile IRAP con conseguente maggiore imposta; oltre a sanzioni ed interessi; nonché oltre alla nega zione della possibilità di chiedere a rimborso e di utilizzare incompensazione il credito IVA relativo aciascuno degli anni d’imposta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ciascuna annualità accertatae la Commissione tributaria provinciale di Pavia, dopo aver riunito i relativi giudizi, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.

Proposto gravame dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo ha accolto.

Avverso tale sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi e supportato da successiva memoria, la contribuente, cui resiste, con controricorso,l’Agenzia.

Il P.G., con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato che: 1.Il primo motivo - qualificato espressamente dalla ricorrente come assorbente dei successivi, subordinati, e decisivo- è rubricato « Violazione dell'art. 36, secondo comma, dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 7, secondo comma, del D.Lgs 546/92, dell'art. 132, secondo comma, nn. 2 e 4, dell'art. 115 primo comma, c.p.c., dell'art. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 L. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Nullità della sentenza per motivazione inesistente ovvero apparente.».

Il mezzo investe la sentenza impugnata nella sua interezza.

Tuttavia, rispetto all’articolatooggetto della controversia ed alla sua trattazione e decisione nella sentenza impugnata, la censura deve essere esaminata in questa sede in maniera diversificata, da porre in relazione con gli ulteriori motivi di ricorso e, comunque, con i diversi profili del thema decidendumda essi attinto.

Pertanto, nella trattazione che segue, il primo motivo tornerà ad essere esaminato, in relazione a diversi punti della sentenza impugnata, più volte, anche successivamente a questo specifico paragrafo.

Deve premettersi che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U., 07/04/2014,n. 8053).

Nessuna di tali anomalie può imputarsi alla sentenza impugnata per quanto riguarda il punto « 1) questione intertemporale», con il quale, sia pur sinteticamente, univocamente e senza contraddizioni si esclude, in punto di diritto, che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956 del 2012, che prevede cause di disapplicazioneautomatica della disciplina delle società di comodo, possa applicarsi anche alle fattispecie sub iudice, in quanto relative ad anni d’imposta antecedenti (2008,2009 e 2010).

In parte qua, il motivo va quindi rigettato. 2.Il secondo motivo è rubricato« Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-ter, della L. 724/1994,dell'art. 3 della L. 212/2000, dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 41-bis del D.P.R.600/73, nonché degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.» Con esso la ricorrente si duole della decisione della CTR, nella parte in cui ha ritenuto il Provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 non applicabile anteriormente all'annualità2012.

Il motivo è infondato.

Infatti,l'art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007 ha inserito all'interno dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 il comma 4-ter, in base al quale "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis" (disapplicazione automatica).

Il direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 14 febbraio 2008 n. 23681 ha individuato le ipotesi di disapplicazione automatica inserendovi: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575;d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici,e) società che detengono partecipazioni in:1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione,3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del Tuir,f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta.

Tali situazioni consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di interpello, "a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007".

Inoltre, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2008 si prevede che "costituiscono, inoltre, situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza interpello, anche le nuove fattispecie di esclusione individuate dall'art. 1, comma 128 lettere B e C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)".

Pertanto, per l'anno 2007, altre ipotesi di esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo sono rinvenute nelle seguenti: "6-bis: alle società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 6-ter: alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater: alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento a del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies: alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; 6-sexies: alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore".

Si precisa, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2008/23681 che "le nuove cause di esclusione individuate dalla legge finanziaria per il 2008 [comma 128 lettere b e c], accomunate, quanto agli aspetti procedurali, a quelle individuate con il presente provvedimento, costituiscono situazioni oggettive al ricorrere delle quali le società non operative possono disapplicare la relativa disciplina per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza di interpello".

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956/2012 sono state inserite tra le ipotesi di esclusione automatica della disciplina delle società di comodo, anche le società agricole (lettera i ) "le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99").

Si prevede, poi, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2012, che "le situazioni oggettive indicate al paragrafo 3 e la sostituzione prevista dal paragrafo 4 hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento".

La questione dirimente, dunque, è quella di accertare se l'ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel 2012 possa estendere la sua applicazione anche ad anni antecedenti, e segnatamente a quelli sub iudice.

Ebbene sul punto questa Corte, occupandosi specificamente della medesima questione, proprio con riferimento alle società agricole, ha già ritenuto che « In tema di accertamento del reddito di impresa, l'esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della l. n.724 del 1994, deve ritenersi operativa solo a decorrere dall'anno 2012, periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emesso ai sensi dell'art.1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva; ne consegue che, con riguardo ai periodi di imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 4 bis del citato art. 30 della l. n. 724 del 1994 - introdotto dall'art.35, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - l'onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione della p redetta disciplina, l'esistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività di cui alla citata normativa.» (Cass. 14/07/2021 , n. 20027 ; conforme Cass.17/03/2023, n.7756).

L’ampia motivazione, cui si rimanda, dell’originario precedente (Cass.14/07/2021, n. 20027), caratterizzata dall’articolata e completa ricostruzione del relativo quadro normativo di riferimento nel tempo, affronta, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, proprio la questione dell’efficacia retroattiva o meno delle fattispecie di disapplicazione automatica previste dal ridetto provvedimento.

Ritiene questo Collegio di aderire a tale orientamento e di dare ad esso ulteriore continuità, non emergendo argomenti che ne giustifichino in questa sede un mutamento.

In particolare, non si ravvisano le necessità di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, sostenuta invece dalla ricorrente, ove si consideri che l’invocato art. 23 Cos t. prevede una riserva di legge solo relativa, che esprime il principiosecondo cui ̀ in atti aventi forza di legge che devono trovarsi gli elementi essenziali dei tributi, riguarda le norme tributarie sostanziali, non le procedure amministrative, ed ̀ compatibile con l’intervento di fonti secondari e integrative della stessa legge e, nel caso di specie, da quest’ultima anche delegate, attraverso ilridetto comma 4 - ter de ll'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Tanto meno, poi, nella mera inapplicabilità retroattiva della disapplicazione automatica si ravvisa l’ipotetica violazione dell’art. 53 Cost., atteso che in ogni caso, nonostante la non operatività del procedimento di disapplicazione automatica, resta pur sempre consentito alla contribuente di dedurre, come avvenuto infatti nel caso di specie, la disapplicazione ai sensi del comma 4-bis del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, fornendo la prova contraria prevista dalla relativa disciplina e modulata dalla consolidata giurisprudenza di questa Cortein termini di compatibilità con il principio della capacità contributiva ( cfr. da ultimo Cass. 23/05/2022, n. 16472, in motivazione, punti 2.4 e 3 e passim).

Resta poi generico, e comunque non risolutivo per adire la diversa interpretazione sostenuta dalla contribuente, il riferimento al principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost.

Infine, è altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista.

E le disposizioni del suddetto Statuto, sebbene non abbiano nella gerarchia delle fonti rango superiore alla legge ordinaria, costituiscono criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici (che, nel caso di specie, a fronte della chiara ed univoca delimitazione temporale ricavabile dalla disposizione direttoriale delegata, neppure trovano fondamento testuale).

Può quindi formularsi il seguente principio di diritto: «In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattivae senza che gli artt. 23, 53 e 97 Cost. ne impongano l’interpretazione in termini di decorrenza ex tunc». 3.Il terzo motivo è rubricato « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell'art. 57 del D. Lgs 546/92, dell'art. 112 c.p.c., sub-specie dell'ultra/extrapetizione, dell'art. 24 della Costituzione, nonché dei principi in materia dimotivazione e prova dell'accertamento, in relazione all'art. 360, primo comma,c.p.c.».

Con esso la ricorrente si duole della sentenza della CTR « per aver dichiarato il Provvedimento n. 87956/2012 non applicabile alla fattispecie, stante (anche) il supposto svolgimento da parte dellaSocietà di una concorrente attività di locazione immobiliare, e così incorrendo nella violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi indicati in rubrica, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Nella sostanza, la contribuente lamenta che la motivazione degli avvisi di accertamento, quanto alla non operatività della causa di disapplicazione automatica prevista dal Provvedimento delDirettore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 per le società esercenti esclusivamente attività agricola, era incentrata unicamente sulla supposta naturanon retroattiva del Provvedimento stesso.

Pertanto, l’estensione della disapplicazione anche alla non ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti prescritti, per le società agricole, dalla lettera i) dell’art. 1 del Provvedimento integrerebbe un’indebita estensione in giudizio del thema decidendumdelimitato dall’originario atto impositivo. 4.Il quarto motivo è rubricato « Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729, degli artt. 1571 e segg.

C.C., nonché dell'art. 30, comma 4-ter, della L. 724/94, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.».

Con esso la ricorrente censura la sentenza della CTR per aver fondato su presunzioniprive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza l’accertamento dell’ esercizio in via concorrente di un'attività dilocazione immobiliare « quale motivo preclusivo della disapplicazione automatica prevista per le società esercenti esclusivamente attività agricola».

4.1. Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti dal rigetto del secondo: la conferma dell’esclusione dell’applicazione retroattiva della lettera i) dell’art. 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 comporta la conseguente irrilevanza dei denunciati errori processuali e di diritto che la CTR avrebbe commesso nell’accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi descritti nella medesima fattispecie astratta.

Per le medesime ragioni resta assorbito il primo motivo, nella parte in cui censura il difetto assoluto della motivazione della sentenza impugnata in ordine ai medesimi accertamenti ed alle relative questioni. 5.Il quinto motivoè rubricato « Nullità della senten za e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., subspecie dell'omessa pronuncia, e dell'art. 30, comma 4-bis della L. 724/94, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.».

Con esso la ricorrente censura la decisione della CTR per aver o messo di provvedere in merito alla domanda di disapplicazione della normativa sulle società di comodo per l'oggettiva impossibilità di conseguire ricavi pari a quelli minimi presunti dalla legge n. 724del 1994.

Rileva la contribuente che la Società, intendendo dimostrare in sede contenziosa la sussistenza di condizionioggettive per la disapplicazione della normativa sulla base dell'art. 30, comma 4-bis,della legge n. 724 del 19 94, ripropose anche in appello la domanda di disapplicazione ai sensi della citata disposizione (già sostenuta in sede di contraddittorio nel procedimento per adesione e nel ricorso introduttivo e già espressamente accolta dal giudice di prime cure), fondandola sull'illustrazione dei motivi di fatto e di diritto, nonché sulle circostanze oggettive perle quali la ricorrente non doveva essere considerata società di comodo, anche a prescindere dalla disapplicazione automatica di cui al Provvedimento direttoriale ritenuto non retroattivo.

Tuttavia, la CTR non avrebbe deciso a ffatto su tale ulteriore titolo di disapplicazione.

Il motivo non ̀ fondato, atteso che la CTR, accogliendo integralmente l’appello erariale e confermando espressamente gli atti impositivi impugnati, ha necessariamente rigettato implicitamente anche tale difesa della contribuente, non essendo in alcun modo logicamente e giuridicamente compatibile la coesistenza della fondatezza della pretesa impositiva, basata inequivocabilmente sulla disciplina delle società di comodo, con la disapplicazione, automatica o meno, della stessa disciplina.

5.1. A proposito della questione dell a sussistenza, o meno, d elle condizionioggettive per la disapplicazione ex art. 30, comma 4 - bis , della legge n. 724 del 19 94 , occorre però tornare al primo motivo di ricorso, ovvero alla denuncia della natura meramente apparente della motivazione.

Invero, se nel caso di specie vi è stato implicito rigetto delle difese della contribuente, non vi è stata però anche motivazione implicita, diversi essendo i presupposti della disapplicazione automatica rispetto a quelli della disapplicazione derivante dalla prova, da parte della contribuente, delle situazioni oggettive che non avrebbero consentito, nelle varie annualità, il superamento del test di operatività di cui alla citata normativa.

Invero, la contribuente indica ( e in parte riproduce), per autosufficienza, nel ricorso, le allegazioni (comprensive di una consulenza di parte) relative alla deduzione, nel merito, di plurime circostanze giustificative (la necessità ditempi lunghi per la creazione di una cantina di alto livello; le difficoltà all'ingressonel mercato italiano e in quello straniero; l'esigenza di notevoli investimenti nel marketing e nell'immagine; l'affinamento delle tecniche di produzione; glieventi calamitosi eccezio nal i; l’acquisto nel primo anno accertato del terreno che costituiva da solo quasiil 70% dell'intero compendio di vigneti posseduti).

A fronte di tali argomentazioni, la motivazione resa dalla CTR si limita ad un vago riferimento alla «questione relativa alla specifica situazione della società (in asserita fase di start up)», cui fa seguire considerazioni relative alla natura «secondaria» e «non prevalente» dell’attività agricola (ed in particolare di quella vinicola) rispetto a quella di «locazione di beni immobili propri» e di «gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare appartenete alla società», concludendo infine che «al fine di verificare la condizione di società agricola […] essendo imprescindibile verificare la circostanza che l’attività siaai fini civilistici “esclusivamenteagricola”».

Ed anche la consulenza tecnica di parte, prodotta dalla contribuente, viene apprezzata (invero liquidandola apoditticamente come “mera opinione” di un consulente) nella motivazione esclusivamente rispetto alla prevalenza o meno dell’attività agricola e vinicola.

E’ allora palese che la motivazione rassegnata dalla CTRè del tutto avulsa dalla questione della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai sensi del comma 4-bisdell’ art. 30 della l egge n. 724 del 1994 , ovvero per oggettive ragioni che non abbiano consentito il superamento del test di operatività .

Piuttosto, la motivazione resa dal giudice a quo si incentra esclusivamente sui presupposti di applicazione alla contribuente dell a disapplicazione automatica riservata alle società agricole, ovvero di quella stessa fattispecie astratta che la medesima CTR ha, nello stesso provvedimento, negato (giustamente) potersi applicarsi retroattivamente al caso di specie.

La motivazione resa dalla CTR sul punto specifico di cui alla ricorrenza dei presupposti dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994 , è quindi al più meramente apparente, e comunque non consente di ricostruire l’ iter logico - giuridico con il quale si perviene alla decisione, confondendo contraddittoriamente i presupposti della fattispecie della disapplicazione “non automatica” con quelli della “disapplicazione automatica” già, di per sé sola, univocamente ed inequivocabilmente esclusa.

All’accoglimento del primo motivo,in parte qua, consegue la cassazione della sentenza impugnata, nella parte corrispondente, con conseguente rinvio al giudice di merito. 6.Il sesto motivo è rubricato « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Con esso la ricorrente attinge la pronuncia relativa ai presupposti dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994, in subordine all’ipotesi in cui non venga piuttosto riconosciuta l’inesistenza della motivazione (anche) in parte qua. 7.Il motivo resta quindi assorbito dall’accoglimento del primo nei limiti di cui si è già detto.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17433/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1798/2016,depositata il 30/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Risulta dal ricorso che l’Agenzia delle entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ("Società") questionari, con i quali chiedeva di produrre la documentazione contabile relativa ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, oltre ad even tuali istanze di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative ( di cui agli artt. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994 e 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973); nonché di fornire chiarimenti in ordine sia all'attività svolta che alleragioni per le quali nei modelli dichiarativi fosse stata indicata una causa diesclusione dal regime delle società di comodo. La contribuente ha risposto precisando, tra l’altro, di non aver presentato istanze di interpello, ma di godere in ogni caso dello statusdi “società agricola", per il quale operava la specifica causa di disapplicazione automatica della disciplina sulle società nonoperative, prevista, sulla base dell'art. 30, comma 4- ter, legge n. 724 del 19 94, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956 del 2012,integrativo del precedente Provvedimento n. 23681 del 2008, e quindi, secondo la Società, applicabile retroattivamente anche alle annualità sottoposte a verifica. In esito al contraddittorio, l'A mministrazione, ritene ndo che non spettassero alla Società cause di disapplicazione, ha contestato alla contribuente il mancato superamento del test di operatività sui ricavi ed ha calcolato i redditi minimi presuntidalla legge n. 724 del 1994 , notificando alla società tre atti impositivi , rispettivamente relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con ciascuno dei quali l'Ufficio determinava un maggiore imponibile IRES e la conseguente maggiore imposta; disconosceva la perdita fiscale generata nel relativo periodo di imposta; determinava un maggior imponibile IRAP con conseguente maggiore imposta; oltre a sanzioni ed interessi; nonché oltre alla nega zione della possibilità di chiedere a rimborso e di utilizzare incompensazione il credito IVA relativo aciascuno degli anni d’imposta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ciascuna annualità accertatae la Commissione tributaria provinciale di Pavia, dopo aver riunito i relativi giudizi, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati. Proposto gravame dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo ha accolto. Avverso tale sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi e supportato da successiva memoria, la contribuente, cui resiste, con controricorso,l’Agenzia. Il P.G., con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato che: 1.Il primo motivo - qualificato espressamente dalla ricorrente come assorbente dei successivi, subordinati, e decisivo- è rubricato « Violazione dell'art. 36, secondo comma, dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 7, secondo comma, del D.Lgs 546/92, dell'art. 132, secondo comma, nn. 2 e 4, dell'art. 115 primo comma, c.p.c., dell'art. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 L. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Nullità della sentenza per motivazione inesistente ovvero apparente.». Il mezzo investe la sentenza impugnata nella sua interezza. Tuttavia, rispetto all’articolatooggetto della controversia ed alla sua trattazione e decisione nella sentenza impugnata, la censura deve essere esaminata in questa sede in maniera diversificata, da porre in relazione con gli ulteriori motivi di ricorso e, comunque, con i diversi profili del thema decidendumda essi attinto. Pertanto, nella trattazione che segue, il primo motivo tornerà ad essere esaminato, in relazione a diversi punti della sentenza impugnata, più volte, anche successivamente a questo specifico paragrafo. Deve premettersi che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014,n. 8053). Nessuna di tali anomalie può imputarsi alla sentenza impugnata per quanto riguarda il punto « 1) questione intertemporale», con il quale, sia pur sinteticamente, univocamente e senza contraddizioni si esclude, in punto di diritto, che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956 del 2012, che prevede cause di disapplicazioneautomatica della disciplina delle società di comodo, possa applicarsi anche alle fattispecie sub iudice, in quanto relative ad anni d’imposta antecedenti (2008,2009 e 2010). In parte qua, il motivo va quindi rigettato. 2.Il secondo motivo è rubricato« Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-ter, della L. 724/1994,dell'art. 3 della L. 212/2000, dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 41-bis del D.P.R.600/73, nonché degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.» Con esso la ricorrente si duole della decisione della CTR, nella parte in cui ha ritenuto il Provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 non applicabile anteriormente all'annualità2012. Il motivo è infondato. Infatti,l'art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007 ha inserito all'interno dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 il comma 4-ter, in base al quale "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis" (disapplicazione automatica). Il direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 14 febbraio 2008 n. 23681 ha individuato le ipotesi di disapplicazione automatica inserendovi: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575;d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici,e) società che detengono partecipazioni in:1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione,3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del Tuir,f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta. Tali situazioni consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di interpello, "a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007". Inoltre, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2008 si prevede che "costituiscono, inoltre, situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza interpello, anche le nuove fattispecie di esclusione individuate dall'art. 1, comma 128 lettere B e C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)". Pertanto, per l'anno 2007, altre ipotesi di esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo sono rinvenute nelle seguenti: "6-bis: alle società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 6-ter: alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater: alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento a del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies: alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; 6-sexies: alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore". Si precisa, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2008/23681 che "le nuove cause di esclusione individuate dalla legge finanziaria per il 2008 [comma 128 lettere b e c], accomunate, quanto agli aspetti procedurali, a quelle individuate con il presente provvedimento, costituiscono situazioni oggettive al ricorrere delle quali le società non operative possono disapplicare la relativa disciplina per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza di interpello". Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956/2012 sono state inserite tra le ipotesi di esclusione automatica della disciplina delle società di comodo, anche le società agricole (lettera i ) "le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99"). Si prevede, poi, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2012, che "le situazioni oggettive indicate al paragrafo 3 e la sostituzione prevista dal paragrafo 4 hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento". La questione dirimente, dunque, è quella di accertare se l'ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel 2012 possa estendere la sua applicazione anche ad anni antecedenti, e segnatamente a quelli sub iudice. Ebbene sul punto questa Corte, occupandosi specificamente della medesima questione, proprio con riferimento alle società agricole, ha già ritenuto che « In tema di accertamento del reddito di impresa, l'esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della l. n.724 del 1994, deve ritenersi operativa solo a decorrere dall'anno 2012, periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emesso ai sensi dell'art.1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva; ne consegue che, con riguardo ai periodi di imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 4 bis del citato art. 30 della l. n. 724 del 1994 - introdotto dall'art.35, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - l'onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione della p redetta disciplina, l'esistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività di cui alla citata normativa.» (Cass. 14/07/2021 , n. 20027 ; conforme Cass.17/03/2023, n.7756). L’ampia motivazione, cui si rimanda, dell’originario precedente (Cass.14/07/2021, n. 20027), caratterizzata dall’articolata e completa ricostruzione del relativo quadro normativo di riferimento nel tempo, affronta, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, proprio la questione dell’efficacia retroattiva o meno delle fattispecie di disapplicazione automatica previste dal ridetto provvedimento. Ritiene questo Collegio di aderire a tale orientamento e di dare ad esso ulteriore continuità, non emergendo argomenti che ne giustifichino in questa sede un mutamento. In particolare, non si ravvisano le necessità di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, sostenuta invece dalla ricorrente, ove si consideri che l’invocato art. 23 Cos t. prevede una riserva di legge solo relativa, che esprime il principiosecondo cui ̀ in atti aventi forza di legge che devono trovarsi gli elementi essenziali dei tributi, riguarda le norme tributarie sostanziali, non le procedure amministrative, ed ̀ compatibile con l’intervento di fonti secondari e integrative della stessa legge e, nel caso di specie, da quest’ultima anche delegate, attraverso ilridetto comma 4 - ter de ll'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Tanto meno, poi, nella mera inapplicabilità retroattiva della disapplicazione automatica si ravvisa l’ipotetica violazione dell’art. 53 Cost., atteso che in ogni caso, nonostante la non operatività del procedimento di disapplicazione automatica, resta pur sempre consentito alla contribuente di dedurre, come avvenuto infatti nel caso di specie, la disapplicazione ai sensi del comma 4-bis del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, fornendo la prova contraria prevista dalla relativa disciplina e modulata dalla consolidata giurisprudenza di questa Cortein termini di compatibilità con il principio della capacità contributiva ( cfr. da ultimo Cass. 23/05/2022, n. 16472, in motivazione, punti 2.4 e 3 e passim). Resta poi generico, e comunque non risolutivo per adire la diversa interpretazione sostenuta dalla contribuente, il riferimento al principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Infine, è altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. E le disposizioni del suddetto Statuto, sebbene non abbiano nella gerarchia delle fonti rango superiore alla legge ordinaria, costituiscono criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici (che, nel caso di specie, a fronte della chiara ed univoca delimitazione temporale ricavabile dalla disposizione direttoriale delegata, neppure trovano fondamento testuale). Può quindi formularsi il seguente principio di diritto: «In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattivae senza che gli artt. 23, 53 e 97 Cost. ne impongano l’interpretazione in termini di decorrenza ex tunc». 3.Il terzo motivo è rubricato « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell'art. 57 del D. Lgs 546/92, dell'art. 112 c.p.c., sub-specie dell'ultra/extrapetizione, dell'art. 24 della Costituzione, nonché dei principi in materia dimotivazione e prova dell'accertamento, in relazione all'art. 360, primo comma,c.p.c.». Con esso la ricorrente si duole della sentenza della CTR « per aver dichiarato il Provvedimento n. 87956/2012 non applicabile alla fattispecie, stante (anche) il supposto svolgimento da parte dellaSocietà di una concorrente attività di locazione immobiliare, e così incorrendo nella violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi indicati in rubrica, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Nella sostanza, la contribuente lamenta che la motivazione degli avvisi di accertamento, quanto alla non operatività della causa di disapplicazione automatica prevista dal Provvedimento delDirettore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 per le società esercenti esclusivamente attività agricola, era incentrata unicamente sulla supposta naturanon retroattiva del Provvedimento stesso. Pertanto, l’estensione della disapplicazione anche alla non ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti prescritti, per le società agricole, dalla lettera i) dell’art. 1 del Provvedimento integrerebbe un’indebita estensione in giudizio del thema decidendumdelimitato dall’originario atto impositivo. 4.Il quarto motivo è rubricato « Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729, degli artt. 1571 e segg. C.C., nonché dell'art. 30, comma 4-ter, della L. 724/94, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.». Con esso la ricorrente censura la sentenza della CTR per aver fondato su presunzioniprive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza l’accertamento dell’ esercizio in via concorrente di un'attività dilocazione immobiliare « quale motivo preclusivo della disapplicazione automatica prevista per le società esercenti esclusivamente attività agricola». 4.1. Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti dal rigetto del secondo: la conferma dell’esclusione dell’applicazione retroattiva della lettera i) dell’art. 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 comporta la conseguente irrilevanza dei denunciati errori processuali e di diritto che la CTR avrebbe commesso nell’accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi descritti nella medesima fattispecie astratta. Per le medesime ragioni resta assorbito il primo motivo, nella parte in cui censura il difetto assoluto della motivazione della sentenza impugnata in ordine ai medesimi accertamenti ed alle relative questioni. 5.Il quinto motivoè rubricato « Nullità della senten za e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., subspecie dell'omessa pronuncia, e dell'art. 30, comma 4-bis della L. 724/94, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.». Con esso la ricorrente censura la decisione della CTR per aver o messo di provvedere in merito alla domanda di disapplicazione della normativa sulle società di comodo per l'oggettiva impossibilità di conseguire ricavi pari a quelli minimi presunti dalla legge n. 724del 1994. Rileva la contribuente che la Società, intendendo dimostrare in sede contenziosa la sussistenza di condizionioggettive per la disapplicazione della normativa sulla base dell'art. 30, comma 4-bis,della legge n. 724 del 19 94, ripropose anche in appello la domanda di disapplicazione ai sensi della citata disposizione (già sostenuta in sede di contraddittorio nel procedimento per adesione e nel ricorso introduttivo e già espressamente accolta dal giudice di prime cure), fondandola sull'illustrazione dei motivi di fatto e di diritto, nonché sulle circostanze oggettive perle quali la ricorrente non doveva essere considerata società di comodo, anche a prescindere dalla disapplicazione automatica di cui al Provvedimento direttoriale ritenuto non retroattivo. Tuttavia, la CTR non avrebbe deciso a ffatto su tale ulteriore titolo di disapplicazione. Il motivo non ̀ fondato, atteso che la CTR, accogliendo integralmente l’appello erariale e confermando espressamente gli atti impositivi impugnati, ha necessariamente rigettato implicitamente anche tale difesa della contribuente, non essendo in alcun modo logicamente e giuridicamente compatibile la coesistenza della fondatezza della pretesa impositiva, basata inequivocabilmente sulla disciplina delle società di comodo, con la disapplicazione, automatica o meno, della stessa disciplina. 5.1. A proposito della questione dell a sussistenza, o meno, d elle condizionioggettive per la disapplicazione ex art. 30, comma 4 - bis , della legge n. 724 del 19 94 , occorre però tornare al primo motivo di ricorso, ovvero alla denuncia della natura meramente apparente della motivazione. Invero, se nel caso di specie vi è stato implicito rigetto delle difese della contribuente, non vi è stata però anche motivazione implicita, diversi essendo i presupposti della disapplicazione automatica rispetto a quelli della disapplicazione derivante dalla prova, da parte della contribuente, delle situazioni oggettive che non avrebbero consentito, nelle varie annualità, il superamento del test di operatività di cui alla citata normativa. Invero, la contribuente indica ( e in parte riproduce), per autosufficienza, nel ricorso, le allegazioni (comprensive di una consulenza di parte) relative alla deduzione, nel merito, di plurime circostanze giustificative (la necessità ditempi lunghi per la creazione di una cantina di alto livello; le difficoltà all'ingressonel mercato italiano e in quello straniero; l'esigenza di notevoli investimenti nel marketing e nell'immagine; l'affinamento delle tecniche di produzione; glieventi calamitosi eccezio nal i; l’acquisto nel primo anno accertato del terreno che costituiva da solo quasiil 70% dell'intero compendio di vigneti posseduti). A fronte di tali argomentazioni, la motivazione resa dalla CTR si limita ad un vago riferimento alla «questione relativa alla specifica situazione della società (in asserita fase di start up)», cui fa seguire considerazioni relative alla natura «secondaria» e «non prevalente» dell’attività agricola (ed in particolare di quella vinicola) rispetto a quella di «locazione di beni immobili propri» e di «gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare appartenete alla società», concludendo infine che «al fine di verificare la condizione di società agricola […] essendo imprescindibile verificare la circostanza che l’attività siaai fini civilistici “esclusivamenteagricola”». Ed anche la consulenza tecnica di parte, prodotta dalla contribuente, viene apprezzata (invero liquidandola apoditticamente come “mera opinione” di un consulente) nella motivazione esclusivamente rispetto alla prevalenza o meno dell’attività agricola e vinicola. E’ allora palese che la motivazione rassegnata dalla CTRè del tutto avulsa dalla questione della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai sensi del comma 4-bisdell’ art. 30 della l egge n. 724 del 1994 , ovvero per oggettive ragioni che non abbiano consentito il superamento del test di operatività . Piuttosto, la motivazione resa dal giudice a quo si incentra esclusivamente sui presupposti di applicazione alla contribuente dell a disapplicazione automatica riservata alle società agricole, ovvero di quella stessa fattispecie astratta che la medesima CTR ha, nello stesso provvedimento, negato (giustamente) potersi applicarsi retroattivamente al caso di specie. La motivazione resa dalla CTR sul punto specifico di cui alla ricorrenza dei presupposti dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994 , è quindi al più meramente apparente, e comunque non consente di ricostruire l’ iter logico - giuridico con il quale si perviene alla decisione, confondendo contraddittoriamente i presupposti della fattispecie della disapplicazione “non automatica” con quelli della “disapplicazione automatica” già, di per sé sola, univocamente ed inequivocabilmente esclusa. All’accoglimento del primo motivo,in parte qua, consegue la cassazione della sentenza impugnata, nella parte corrispondente, con conseguente rinvio al giudice di merito. 6.Il sesto motivo è rubricato « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Con esso la ricorrente attinge la pronuncia relativa ai presupposti dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994, in subordine all’ipotesi in cui non venga piuttosto riconosciuta l’inesistenza della motivazione (anche) in parte qua. 7.Il motivo resta quindi assorbito dall’accoglimento del primo nei limiti di cui si è già detto. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rig
Sentenza Cassazione n. 12457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris