CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z Rilevato che la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21 maggio 2025, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, 13, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2003, nonché 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda ciascuno, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena e subordinando, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la concessione di tale beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di 96 ore, concedendo altresì a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione; che gli imputati hanno proposto, tramite difensore comune e con unico atto, ricorsi per cassazione; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta vizi della motivazione e violazione delle disposizioni incriminatrici, in relazione alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] come socio occulto e corresponsabile del reato; che, con un secondo motivo di censura, la difesa lamenta vizi della motivazione e travisamento della prova in ordine al primo capo di imputazione, con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, la quale si baserebbe su mere presunzioni; che, con un terzo motivo, ci si duole di vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento alla responsabilità penale degli imputati per i reati di cui al secondo capo di imputazione; che, in quarto luogo, la difesa denuncia vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento alla responsabilità penale degli imputati per i reati di cui al terzo capo di imputazione; che, con un quinto motivo di ricorso, la difesa prospetta vizi della motivazione e violazione degli artt. 24 Cost. e 192 cod. proc. pen., per l'incompletezza del quadro indiziario a carico degli imputati, inidoneo a fondare l'affermazione di responsabilità; che, con un sesto motivo di censura, la si denunciano vizi della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata valutazione degli elementi probatori dedotti nel giudizio di merito; che, con un settimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in ordine al mancato raggiungimento della prova di colpevolezza degli imputati; che, con un ottavo motivo di doglianza, la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, con riferimento al primo motivo - con il quale si propone un'interpretazione alternativa che non prende in considerazione la motivazione del provvedimento - va evidenziato che la Corte ha correttamente valorizzato le risultanze processuali poste a fondamento del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società, tra cui le dichiarazioni della coimputata, la quale ha riferito che, a seguito di un precedente sfratto, all'inizio del 2016 la sede della società facente capo all'imputato era stata trasferita con contestuale mutamento della denominazione, nonché che parte dei veicoli rinvenuti e sequestrati in occasione del sopralluogo da cui ha tratto origine il presente procedimento si erano nel tempo accumulati presso l'unica impresa, inizialmente formalmente intestata a entrambi e da essi sempre unitariamente gestita (pag. 6 del provvedimento); che la Corte ha altresì valorizzato in modo corretto le dichiarazioni rese dal meccanico [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6 del provvedimento) rilevando, invece, inutili nella prospettiva assolutoria le dichiarazioni rese dal teste Garbarino, posto che non è oggetto di contestazione il fatto che la società degli imputati svolgesse anche attività di riparazione; che, per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, anch'esso genericamente formulato, la Corte di merito ha precisato in modo chiaro e puntuale come la situazione fotografata e descritta nel corso dell'accertamento evidenziasse con assoluta certezza come la società non si limitasse a svolgere attività di autoriparazione, l'unica per cui era stata autorizzata, ma di fatto svolgesse in assenza della necessaria autorizzazione, attività di smontaggio, gestione e rottamazione di veicoli, come dimostrato dalla quantità di componenti di veicoli rottamati ammassati alla rinfusa, taluni evidentemente da molto tempo, nelle diverse zone dell'area adiacente al capannone, senza alcuna cautela e senza il rispetto delle benché minime regole di sicurezza (pag. 6 del provvedimento); che la Corte ha evidenziato come detta situazione integri quantomeno gli estremi di un illecito deposito di rifiuti incontrollato e non autorizzato e non può invece costituire un mero deposito temporaneo di rifiuti presso il produttore posto che, per consolidato orientamento interpretativo, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento dei rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicure (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, Rv. 273965); che la Corte ha valorizzato come il deposito illecito di rifiuti abbia peraltro riguardato anche alcune macerie da demolizione, circa 700 mc, rinvenute sulla proprietà e come le fotografie mostrino che identiche macerie fossero stati dagli imputati schiacciate per stabilizzare il fondo del terreno e poterlo utilizzare come piazzale (pag. 7 del provvedimento); che, con riguardo al terzo motivo di censura, contrariamente a quanto genericamente asserito dalla difesa, emerge che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione circa la riconosciuta responsabilità penale degli imputati per il reato di cui al capo 2) di imputazione, avendo adeguatamente valorizzato: le dichiarazioni rese dal teste Oggero, le indagini svolte dalla polizia giudiziaria che hanno attestato come diversi soggetti abbiano consegnato le proprie autovetture alla NGS per la rottamazione, le circa 47 targhe rinvenute presso la società e la circostanza che la Fracar non si occupasse del ritiro di veicoli da demolire ma del ritiro di cd. metalli misti, circostanza che prova come l'attività di smontaggio, bonifica, recupero e successiva demolizione del residuo venisse appunto effettuata dalla società facente capo agli imputati (pag. 8 del provvedimento); che il quarto motivo di censura, riferito alla responsabilità penale degli imputati per i reati di cui al terzo capo di imputazione risulta parimenti infondato ed inammissibile, in quanto generico e rivalutativo di emergenze processuali già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; che la Corte offre un'analitica esposizione circa la valutazione delle risultanze probatorie in esame, evidenziando come, indipendentemente dal fatto che abbia o meno concorso il coimputato [OSCURATO:PERSONA], le vaghe dichiarazioni rese dal teste Bruno non abbiano alcun rilievo scriminante e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel sopralluogo del 19 maggio 2021, avesse dichiarato di avere fatto lui stesso inghiaiare il terreno, circostanza, questa, che conferma quanto dichiarato dai fratelli Baftijari (pag. 9 del provvedimento); che il quinto, il sesto e il penultimo motivo di ricorso risultano, altresì, inammissibili, poiché la difesa si limita a richiamare in modo del tutto generico alcune pronunce giurisprudenziali in materia di sindacato sulle valutazioni processuali, senza tuttavia confrontarsi in maniera puntuale e critica con l'ampia e articolata motivazione sviluppata dalla Corte di appello nel corpo della sentenza impugnata; che, anche in questo caso, vi è l'assenza di qualsiasi effettivo raffronto argomentativo idoneo a evidenziare specifici vizi di natura logica o giuridica della decisione gravata, con conseguente difetto di specificità delle censure proposte;che l'ottavo motivo di ricorso è altresì inammissibile, dal momento che la Corte valorizza in modo logico come i fatti descritti non possano essere considerati di particolare tenuità, se non altro perché le condotte illecite sono state plurime, tutt'altro che occasionali in quanto perdurate a lungo e hanno arrecato una significativa lesione ai beni ambientali e territoriali protetti, senza che gli imputati abbiano dimostrato di avere tenuto successivamente apprezzabili condotte di ripristino e bonifica (pag. 9 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della C