CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende gustaprocura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -controAMMINISTRATIVA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM), alla via SanPierluigi Navarro, elettivamente domiciliata in Roma, al viale ReginaMargherita n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende giusta procura speciale allegata al controricorso.- controricorrente -avverso la “ORDINANZA”, n. cron. 7532/2025, del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno15/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con “ordinanza” del 16 giugno 2025, n. 7532, il Tribunale di Tivolirigettò l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo dellacommissario liquidatore di quest’ultima, nell’ambito del quale non era statoammesso il suo preteso credito pari ad € 171.000,00.L’opponente aveva dedotto: i) di avere sottoscritto vari contratti “diadesione al Fondo di Solidarietà tra soci” con la [OSCURATO:PERSONA]“Subiaco – [OSCURATO:PERSONA] 13” e di trasferire “al predetto programmaimmobiliare le quote versate nel tempo al fondo di accumulo ordinario perl’importo complessivo di € 143.000,00”; ii) che, con scrittura privata del 28gennaio 2017, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. l’assegnazione dell’unitàimmobiliare sita al Piano 2^, int. 9, sub. 521, di mq. 732, con annesso postomacchina (sub 503), per il prezzo pattuito a corpo in € 171.000,00 dandosottoscrizione contratti di quote di investimento CSFP in suo possesso a titolodi prenotazione e deposito per la quale l’allora Presidente della menzionatasocietà aveva rilasciato idonea ricevuta a scomputo; iii) che, che con letteradel 25 febbraio 2019 e con pec del 15 aprile 2019, aveva richiesto vanamentel’assegnazione – tramite rogito notarile – dell’appartamento e box acquistati,evidenziando di averne integralmente corrisposto il prezzo contrattualmentepattuito; iv) che, a seguito dell’avvenuto scioglimento, da parte del MISE,della [OSCURATO:PERSONA], aveva inoltrato al nominato CommissarioLiquidatore, in data 13 dicembre 2019, istanza di ammissione al passivo perla somma di € 171.000,00, con relativa documentazione (ribadendo la propriavolontà di vedersi assegnato, con atto pubblico, le sopra citate unitàimmobiliari).Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026Per quanto qui di interesse, l’adito tribunale opinò che «parte opponentenon dimostra, considerato che il Commissario liquidatore è benintesosoggetto terzo rispetto al rapporto giuridico che si afferma intercorso con lasocietà posta in liquidazione, la sussistenza di un titolo avente data certaposto a base del presunto credito, non potendo il suddetto onere esseretraslato sul convenuto ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., non rinvenendosiil requisito di “indispensabilità” cui, ai sensi degli artt. 118 e 210 cod. proc.civ., è subordinato l’ordine di esibizione. Devesi poi rilevare che, sempre alfine della verifica in ordine alla data certa ed alla valutazione circa l’efficaciaprobatoria dei documenti dimessi, non risulta prodotta copia del libro giornaledella società [OSCURATO:SOCIETA] vidimata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quantoalla documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, osserva il Tribunale cheda tali estratti non si evincono elementi identificativi relativi allacorrispondenza tra la trattenuta effettuata dall’istituto di credito e l’effettivoaccredito alla [OSCURATO:SOCIETA], dunque, elementi tali daasseverare l’avvenuto pagamento nonché la completa evoluzione delrapporto, sì da individuare l’esatta corrispondenza tra i rid e gli effettiviversamenti. Merita inoltre osservare come, sulla base delle allegazionipretesa fatta valere sono stati stipulati con la “Ass. Cult. [OSCURATO:SOCIETA]”. Ebbene,parte opponente non ha dimostrato che la posizione contrattuale facente inorigine capo alla predetta associazione, unitamente alle somme di denaro chealla stessa si affermano versate, sono state trasferite alla società cooperativadagli atti del giudizio, ciò che è vieppiù rilevante a fronte dell’eccezione dellasocietà cooperativa di essere “del tutto estranea a qualsivoglia rapportogiuridico, patrimoniale o contrattuale con la predetta Associazione”. Conriguardo alle istanze di prova costituenda articolate dal ricorrente, richiamatoquanto osservato supra in ordine all’istanza di ordine d’esibizione ai sensidell’art. 210 cod. proc. civ., l’istanza di prova testimoniale richiesta da partericorrente si rivela inammissibile in quanto dedotta in capitoli vertenti sucircostanze irrilevanti e valutative».Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026Per la cassazione di questa “ordinanza” [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso,affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] soc. ccop.in scioglimento d’Autorità ed in l.c.a.In data 18/20 ottobre 2025, il Presidente ha depositato una proposta didefinizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 30 novembre/1 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsaapplicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in riferimento alladocumentazione versata in atti». Si assume che il provvedimento impugnato– illogico ed ingiusto – sarebbe stato assunto in violazione degli artt. 2704 e2697 cod. civ., laddove il primo giudice, escludendo, con argomentazionicontraddittorie, che il Rossi avesse fornito prova del proprio credito, nonavrebbe tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dallaquale, per converso, sarebbero emersi i presupposti richiesti ai finidell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa dei contratti diadesione su cui si fondava la domanda (sottoscritti in epoca precedente allamessa in l.c.a.) e sia sotto il profilo dell’esistenza del credito stesso.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore: «Il motivo appare inammissibile. Laparte ricorrente sollecita invero questa Corte di legittimità ad un nonconsentito riesame della documentazione probatoria, al fine di rinnovare loscrutinio, involgente indagini di carattere fattuale, in ordine alla prova delladata certa dei documenti di cui si perora l’opponibilità alla proceduraconcorsuale. In realtà, è noto che il “fatto ulteriore” ex art. 2704 c.c. puòessere provato per testi o presunzioni (Cass. n. 17926/2016), a patto che sitratti di fatto oggettivo che non provenga dal soggetto interessato (cfr. anche:Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026Cass. n. 4509/2018) e che i limiti ex 2704 c.c. riguardano in realtà la provadel documento, ma non già il contenuto del contratto (v. anche: Cass. n.37028/2021). Tuttavia, è altrettanto notorio che la selezione degli “altri fatti”,da cui desumere l’anteriorità del documento, è attività rimessa al prudenteapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 6462/2018; Cass. n.20813/2021). Ne consegue che doglianze così articolate dalla parte ricorrentesi infrangono inesorabilmente contro le barriere dell’inammissibilità poste apresidio del giudizio di legittimità. Ed invero, non è possibile richiedere nelgiudizio di cassazione un nuovo apprezzamento dei documenti, già scrutinatinella fase di merito, per patrocinare una diversa (e più favorevole)valutazione giudiziale del profilo della loro anteriorità rispetto alla proceduradi l.c.a., e ciò, peraltro, facendo riferimento ad altri documenti anch’essi prividi data certa. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiaranell’affermare che, in ragione del fatto che l'art. 2704 c.c. fa discendere lacertezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi,oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente consideratidalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modoegualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezzadella data di un documento, nei riguardi del curatore fallimentare, non puòessere desunta da altri documenti, ove, a propria volta, quest’ultimi nonabbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento (v. Cass. n.1389/2019; Cass. n. 17926/2016). Anche l’ulteriore censura sollevata inordine al diniego dell’emissione dell’ordine di esibizione appare all’evidenzainammissibile. È infatti principio costantemente affermato nellagiurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il provvedimento di cuiall’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessaal prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicarele ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cuimancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione,neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 22196/2010;Cass. n. 24188/2013; cfr. più recentemente anche Cass., n. 27412/2021,secondo cui espressamente “In tema di poteri istruttori del giudice,Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione diindispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che ilrelativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimentodi rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto ilprofilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorioresiduale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcunmodo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante nonabbia finalità esplorativa”). […]».3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che nemmenopersuadono, in contrario, le argomentazioni complessivamente esposte daEnzo Rossi, nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., al fine diinsistere sul motivo di ricorso da lui formulato, così rendendo anche vano ilrichiamo a quanto sancito dalla invocata 7765 del 2024, resa in fattispecieanaloga a quella odierna.Invero, il tribunale ha rimarcato, «al fine della verifica in ordine alla datacerta ed alla valutazione circa l’efficacia probatoria dei documenti dimessi»,che era non risultata prodotta copia del libro giornale della società Finlegavidimata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, altresì osservando, quantoalla documentazione bancaria prodotta dal Rossi, «che da tali estratti non sievincono elementi identificativi relativi alla corrispondenza tra la trattenutaeffettuata dall’istituto di credito e l’effettivo accredito alla società cooperativanonché la completa evoluzione del rapporto, sì da individuare l’esattacorrispondenza tra i rid e gli effettivi versamenti». Ha aggiunto, inoltre,quanto ai contratti di adesione «invocati da parte opponente quali titoli dellapretesa fatta valere», che gli stessi «sono stati stipulati con la “Ass. Cult.contrattuale facente in origine capo alla predetta associazione, unitamentealle somme di denaro che alla stessa si affermano versate, sono statetrasferite alla [OSCURATO:SOCIETA], riconducibilità che non emergedagli estratti conto prodotti né aliunde dagli atti del giudizio, ciò che è vieppiùNumero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026rilevante a fronte dell’eccezione della società cooperativa di essere “del tuttoestranea a qualsivoglia rapporto giuridico, patrimoniale o contrattuale con lapredetta Associazione”».È evidente, dunque, che ci si trovi al cospetto di accertamenti fattuali,sindacabili in questa sede solo per vizio motivazionale ex art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ. (nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 21012, convertito,con modificazione, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile rationetemporis risultando impugnato un provvedimento decisorio pronunciato il 16giugno 2025), in nessun modo, però, prospettato dal Rossi.Resta solo da ricordare, allora, che: i) secondo il consolidato, e quicondiviso, orientamento di questa Corte, un'autonoma questione dimalgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamenteove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo casovi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui al vigente art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., n. 8351 del2026; Cass. nn. 34216 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn.17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie, come si è già detto,nemmeno prospettato; ii) l’odierno ricorrente incorre nell'equivoco di ritenereche la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processualedipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione delmateriale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora, tra lealtre, da Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 35006 del 2024 e Cass. n. 34216del 2025 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché ilricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là deiNumero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201,11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023;Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisatoche «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova cheinvece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, cheha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettatala prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di darconto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logicaed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee esufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, inmotivazione), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,Numero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/20267993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 8351 del2026). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n.8351 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».Per il resto, la memoria predetta nulla aggiunge di significativamentediverso rispetto a quanto già esposto dal Rossi nel suo ricorso, sicché devetrovare applicazione il principio sancito dalla recente decisione resa da Cass.7 giugno 2025, n. 15219, la quale ha puntualizzato che, «dinanzi ad unaproposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei ariconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustratainammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retoricae un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass.Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio disemplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bisNumero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026c.p.c.» (cfr. in senso conforme, le ancora più recenti Cass. nn. 5616 e 7852del 2026).4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico, le spese del giudizio dilegittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 96, commi 3e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazionedel proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumereuna responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando ilCollegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispettoalla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso)ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione,Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrente suddetto, va condannato, neiconfronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamentodell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titoloNumero registro generale 16780/2025Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 10231/2026Data pubblicazione 19/04/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 6.000,00 in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. in scioglimento d’Autorità ed in l.c.a. e di un ulterioreimporto di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo Crolla