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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 37028/2021

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5 ORDINANZA sul ricorso 28189/2015 proposto da: C .3 Q_ C, , [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1907 s.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il 30/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Sez.

I RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 14/07/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha domandato l'ammissione al passivo del fallimento SPAL 1907 per la somma di euro 80.818,20 quale corrispettivo di un contratto di collaborazione professionale.

Il giudice delegato ha rigettato l'istanza di insinuazione al passivo e il predetto Grassani ha proposto opposizione.

2. — Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 30 ottobre 2015, ha respinto l'impugnazione rilevando che il contratto risultava essere sfornito di data certa oltre che di leggibile sottoscrizione (profilo, quest'ultimo, cui non è stato tuttavia assegnato autonomo rilievo sul piano della decisione).

Ha evidenziato, in proposito, che la documentazione prodotta, comunque frammentaria, non accompagnata dalla deduzione della prova orale, risultava insufficiente alla liquidazione del compenso anche sulla base delle tariffe professionali: liquidazione, che peraltro, l'opponente non aveva richiesto, avendo invocato un titolo contrattuale che prevedeva un compenso forfettario annuale.

Il giudice del merito ha osservato come il contratto non evidenziasse alcun elemento obiettivo idoneo a conferirgli data certa, risultando a tal fine insufficiente il riferimento al negozio contenuto nelle fatture, le quali, a loro volta, non erano computabili ex art. 2704 c.c., in assenza di registrazione contabile.

Secondo il Tribunale, infine, analoghe considerazioni dovevano svolgersi con riferimento al presunto accordo orale avente ad oggetto il compenso supplementare di euro 20.000,00 per l'attività di consulenza e assistenza che l'opponente avrebbe dovuto prestare relativamente al progetto denominato «Energia alternativa».

3. — Ricorre per cassazione avverso detto decreto Grassani, che ha depositato memoria.

L'impugnazione consta di tre motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

Sez.

I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo sono dedotti violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; è altresì dedotto il vizio di omessa motivazione.

Rileva il ricorrente che dalla mera disamina della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione era possibile evincere, in maniera inequivocabile, i pagamenti posti in essere con espresso richiamo al contratto dedotto in giudizio e l'affidamento, da parte della società fallita, di ben quarantuno incarichi.

Lamenta l'istante che l'apprezzamento della suddetta documentazione avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova della data certa del contratto in considerazione della causale esposta sulle fatture e sulle note pro-forma.

Il secondo mezzo oppone violazione falsa applicazione dell'art.2704 c.c., in relazione agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97

I. fall..

Il ricorrente torna ad affermare l'erroneità della pronuncia nella parte in cui essa ha negato data certa anteriore al fallimento al contratto del 26 gennaio 2009 e richiama, in proposito, la documentazione menzionata nel precedente motivo di ricorso.

Col terzo motivo sono lamentati sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., sia il vizio di omessa motivazione.

Viene dedotto che dalla mera consultazione dei documenti depositati in sede di opposizione il Tribunale «avrebbe dovuto comprendere e valutare il singolo affidamento degli incarichi» al professionista e le attività espletate dallo stesso.

Si assume che in ragione della documentazione in questione il giudice dell'opposizione, ove pure avesse ritenuto non opponibile al fallimento il contratto datato 26 gennaio 2009, avrebbe dovuto comunque provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista sulla base dei criteri posti dall'art. 2233 c.c..

2. — Il fallimento controricorrente ha eccepito, in via Sez.

I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 pregiudiziale, che il ricorso in opposizione ex art. 98, comma 2,

I. fall. sarebbe nullo per l'indeterminatezza della domanda.

Un accertamento quanto alla invalidità dell'atto di opposizione deve ritenersi tuttavia precluso, ostandovi il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. (in termini generali, per una applicazione del principio con riferimento al giudizio di appello: Cass. 31 maggio 2006, n. 12965; con riguardo all'atto introduttivo carente degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, cfr. Cass. 25 gennaio 2018, n. 1881, secondo cui in mancanza di deduzione in appello dell'error in procedendo del giudice di primo grado, concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c., il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno).

La curatela ha pure opposto che i documenti richiamati dall'istante nel proprio ricorso per cassazione sarebbero stati prodotti tardivamente, a seguito del deposito, in via telematica, dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, e comunque dopo lo spirare del termine di trenta giorni entro cui andava proposta l'impugnazione del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo.

L'eccezione va disattesa.

Infatti, la questione, di cui il Tribunale, se pure implicitamente, si è occupato — posto che nel corpo della motivazione è valorizzato un documento che rientrerebbe tra quelli che si assume essere stati depositati tardivamente (il doc. n. 10: cfr. pag. 2 del provvedimento) — doveva essere fatta valere con ricorso incidentale condizionato: anche sul punto opera, in altri termini, il principio della conversione delle nullità in mezzi di gravame.

2.1. — Ciò detto, erra il decreto impugnato allorquando nega potersi attribuire rilievo alla mancata registrazione delle fatture emesse dal ricorrente, e per le quali sono stati effettuati pagamenti da parte della società fallita.

L'esistenza di fatture recanti menzione del contratto e di pagamenti, anche parziali, delle medesime Sez.

I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 4 rappresentano elementi che ben possono assumere significato nel quadro della previsione dell'art. 2704 c.c..

Come rilevato da questa Corte, le fatture e il relativo pagamento valgono solo come fatti idonei a dimostrare la preesistenza di un contratto, non potendosi pretendere l'identificabilità, sulla base del fatto successivo certo, del contenuto negoziale recato da un contratto che si assume essersi perfezionato anteriormente ed escludersi, quindi, la rilevanza, a tali fini, dell'elemento successivo dal quale si sarebbe dovuta desumere in modo certo l'anteriorità del documento (così, in motivazione, Cass. 22 novembre 2007, n. 24320).

Resta da aggiungere che l'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9175): come, per l'appunto, dal relativo pagamento.

2.2. — Ma la pronuncia impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha escluso che in assenza di data certa del contratto, la domanda di ammissione al passivo dovesse essere respinta.

Infatti, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere comunque oggetto di prova: e ciò implica che, accertata l'esistenza del negozio e in assenza di riscontri quanto all'esistenza di pattuizioni relative alla misura del corrispettivo, questo vada determinato in base alla tariffa professionale, giusta l'art. 2233, comma 1, c.c..

3. — Il ricorso va conclusivamente accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 5 accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 28189/2015 proposto da: C .3 Q_ C, , [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1907 s.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il 30/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Sez. I RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 14/07/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha domandato l'ammissione al passivo del fallimento SPAL 1907 per la somma di euro 80.818,20 quale corrispettivo di un contratto di collaborazione professionale. Il giudice delegato ha rigettato l'istanza di insinuazione al passivo e il predetto Grassani ha proposto opposizione. 2. — Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 30 ottobre 2015, ha respinto l'impugnazione rilevando che il contratto risultava essere sfornito di data certa oltre che di leggibile sottoscrizione (profilo, quest'ultimo, cui non è stato tuttavia assegnato autonomo rilievo sul piano della decisione). Ha evidenziato, in proposito, che la documentazione prodotta, comunque frammentaria, non accompagnata dalla deduzione della prova orale, risultava insufficiente alla liquidazione del compenso anche sulla base delle tariffe professionali: liquidazione, che peraltro, l'opponente non aveva richiesto, avendo invocato un titolo contrattuale che prevedeva un compenso forfettario annuale. Il giudice del merito ha osservato come il contratto non evidenziasse alcun elemento obiettivo idoneo a conferirgli data certa, risultando a tal fine insufficiente il riferimento al negozio contenuto nelle fatture, le quali, a loro volta, non erano computabili ex art. 2704 c.c., in assenza di registrazione contabile. Secondo il Tribunale, infine, analoghe considerazioni dovevano svolgersi con riferimento al presunto accordo orale avente ad oggetto il compenso supplementare di euro 20.000,00 per l'attività di consulenza e assistenza che l'opponente avrebbe dovuto prestare relativamente al progetto denominato «Energia alternativa». 3. — Ricorre per cassazione avverso detto decreto Grassani, che ha depositato memoria. L'impugnazione consta di tre motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. Sez. I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo sono dedotti violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; è altresì dedotto il vizio di omessa motivazione. Rileva il ricorrente che dalla mera disamina della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione era possibile evincere, in maniera inequivocabile, i pagamenti posti in essere con espresso richiamo al contratto dedotto in giudizio e l'affidamento, da parte della società fallita, di ben quarantuno incarichi. Lamenta l'istante che l'apprezzamento della suddetta documentazione avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova della data certa del contratto in considerazione della causale esposta sulle fatture e sulle note pro-forma. Il secondo mezzo oppone violazione falsa applicazione dell'art.2704 c.c., in relazione agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 I. fall.. Il ricorrente torna ad affermare l'erroneità della pronuncia nella parte in cui essa ha negato data certa anteriore al fallimento al contratto del 26 gennaio 2009 e richiama, in proposito, la documentazione menzionata nel precedente motivo di ricorso. Col terzo motivo sono lamentati sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., sia il vizio di omessa motivazione. Viene dedotto che dalla mera consultazione dei documenti depositati in sede di opposizione il Tribunale «avrebbe dovuto comprendere e valutare il singolo affidamento degli incarichi» al professionista e le attività espletate dallo stesso. Si assume che in ragione della documentazione in questione il giudice dell'opposizione, ove pure avesse ritenuto non opponibile al fallimento il contratto datato 26 gennaio 2009, avrebbe dovuto comunque provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista sulla base dei criteri posti dall'art. 2233 c.c.. 2. — Il fallimento controricorrente ha eccepito, in via Sez. I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 pregiudiziale, che il ricorso in opposizione ex art. 98, comma 2, I. fall. sarebbe nullo per l'indeterminatezza della domanda. Un accertamento quanto alla invalidità dell'atto di opposizione deve ritenersi tuttavia precluso, ostandovi il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. (in termini generali, per una applicazione del principio con riferimento al giudizio di appello: Cass. 31 maggio 2006, n. 12965; con riguardo all'atto introduttivo carente degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, cfr. Cass. 25 gennaio 2018, n. 1881, secondo cui in mancanza di deduzione in appello dell'error in procedendo del giudice di primo grado, concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c., il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno). La curatela ha pure opposto che i documenti richiamati dall'istante nel proprio ricorso per cassazione sarebbero stati prodotti tardivamente, a seguito del deposito, in via telematica, dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, e comunque dopo lo spirare del termine di trenta giorni entro cui andava proposta l'impugnazione del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo. L'eccezione va disattesa. Infatti, la questione, di cui il Tribunale, se pure implicitamente, si è occupato — posto che nel corpo della motivazione è valorizzato un documento che rientrerebbe tra quelli che si assume essere stati depositati tardivamente (il doc. n. 10: cfr. pag. 2 del provvedimento) — doveva essere fatta valere con ricorso incidentale condizionato: anche sul punto opera, in altri termini, il principio della conversione delle nullità in mezzi di gravame. 2.1. — Ciò detto, erra il decreto impugnato allorquando nega potersi attribuire rilievo alla mancata registrazione delle fatture emesse dal ricorrente, e per le quali sono stati effettuati pagamenti da parte della società fallita. L'esistenza di fatture recanti menzione del contratto e di pagamenti, anche parziali, delle medesime Sez. I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 4 rappresentano elementi che ben possono assumere significato nel quadro della previsione dell'art. 2704 c.c.. Come rilevato da questa Corte, le fatture e il relativo pagamento valgono solo come fatti idonei a dimostrare la preesistenza di un contratto, non potendosi pretendere l'identificabilità, sulla base del fatto successivo certo, del contenuto negoziale recato da un contratto che si assume essersi perfezionato anteriormente ed escludersi, quindi, la rilevanza, a tali fini, dell'elemento successivo dal quale si sarebbe dovuta desumere in modo certo l'anteriorità del documento (così, in motivazione, Cass. 22 novembre 2007, n. 24320). Resta da aggiungere che l'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9175): come, per l'appunto, dal relativo pagamento. 2.2. — Ma la pronuncia impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha escluso che in assenza di data certa del contratto, la domanda di ammissione al passivo dovesse essere respinta. Infatti, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere comunque oggetto di prova: e ciò implica che, accertata l'esistenza del negozio e in assenza di riscontri quanto all'esistenza di pattuizioni relative alla misura del corrispettivo, questo vada determinato in base alla tariffa professionale, giusta l'art. 2233, comma 1, c.c.. 3. — Il ricorso va conclusivamente accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I- RG 28189/2015 camera di consiglio 14.7.2021 5 accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sez
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