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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31722/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4493-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 689/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di BARI.

Ric. 2022 n. 04493 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2-

4. Rilevato che:

1. La signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale ilrribunale di Isernia in data 28 dicembre 2021 nella causa 689 del 2017 declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Bari, individuato ai sensi dell'art. 11 CPP.

Il Tribunale di Isernia dopo aver rilevato che la sig-nora [OSCURATO:PERSONA], parte attrice, aveva segnalato sia nell'atto introduttivo, che nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e da ultimo nel verbale d'udienza, fatti asseritamente illeciti sia civilmente che penalmente attribuendoli a magistrati che hanno prestato servizio presso il Tribunale adito, evocando, peraltro, responsabilità dell'intero Ufficio, ha ritenuto che le cause in cui sono parti magistrati sono di competenza del giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Ritenuto, altresì che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 147/2004 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 30-bis, primo comma, del cod. proc. Civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p..

La norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione assume infatti, come preminente, l'esigenza di tutelare l'imparzialità e terzietà del giudice concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme.

Non vengono tuttavia coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che trattino in via autonoma e indipendente da essa chiusa-sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti i magistrati e concernente l'esercizio delle loro funzioni.Ha rilevato che, nel caso in esame, parte attrice abbia attribuito a magistrati che hanno esercitato le proprie funzioni presso l'ufficio adito, commissione di fatti particolarmente gravi astrattamente configurabili come reato, quale l'appropriazione di fondi giacenti sul conto corrente intestato a procedure esecutive, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Bari.

2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari.

Considerato che:

3. Lamenta la ricorrente che l'ordinanza del Tribunale di Isernia afferente il procedimento civile 680/2017, sebbene dopo cinque anni riconosca l'incompetenza funzionale del Tribunale di Isernia, vada annullata non solo per quanto attienAindividuazione del Tribunale ordinario di Bari ad avere una competenza funzionale derogata ma anche, e principalmente, per le inconcepibili affermazioni fatte a pagina due della stessa ordinanza e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale Ordinario di Isernia perché responsabile, sia amministrativamente, sia giudizialmente di quanto accaduto.

Pertanto, chiede che la competenza sia derogata ad altro Tribunale della Corte d'appello di Campobasso che unitamente al Tribunale di Isernia compongono la Corte di appello di Campobasso. cl-e v4442W- utH.44.0 NA+AG

4. Il ricorso per regolamento rdi competenh deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Il Tribunale di Isernia ha dichiarato la propria incompetenza con provvedimento del 28 dicembre 2021 e il regolamento per competenza è stato sollevato in data 28 febbraio 2022 (data che risulta dal ricorso), quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte (Cass. n. 26995/2021; Cass. n. 33443/2019). 140-42._ AAGINAtAkgki 11- i% •

4.11. AAC.01,0 A41-- at t takt44. oAm4..e" eta OZi - Or.

I.M4-44:dtk. 41,i'1 r.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la \o* stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile per tardività il regolamento di competenza e conferma la competenza del Tribunale di Bari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della easussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delkhcorrenteA2rdzirale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso gawaim.z. a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4493-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 689/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di BARI. Ric. 2022 n. 04493 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- 4. Rilevato che: 1. La signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale ilrribunale di Isernia in data 28 dicembre 2021 nella causa 689 del 2017 declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Bari, individuato ai sensi dell'art. 11 CPP. Il Tribunale di Isernia dopo aver rilevato che la sig-nora [OSCURATO:PERSONA], parte attrice, aveva segnalato sia nell'atto introduttivo, che nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e da ultimo nel verbale d'udienza, fatti asseritamente illeciti sia civilmente che penalmente attribuendoli a magistrati che hanno prestato servizio presso il Tribunale adito, evocando, peraltro, responsabilità dell'intero Ufficio, ha ritenuto che le cause in cui sono parti magistrati sono di competenza del giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Ritenuto, altresì che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 147/2004 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 30-bis, primo comma, del cod. proc. Civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p.. La norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione assume infatti, come preminente, l'esigenza di tutelare l'imparzialità e terzietà del giudice concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono tuttavia coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che trattino in via autonoma e indipendente da essa chiusa-sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti i magistrati e concernente l'esercizio delle loro funzioni.Ha rilevato che, nel caso in esame, parte attrice abbia attribuito a magistrati che hanno esercitato le proprie funzioni presso l'ufficio adito, commissione di fatti particolarmente gravi astrattamente configurabili come reato, quale l'appropriazione di fondi giacenti sul conto corrente intestato a procedure esecutive, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Bari. 2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari. Considerato che: 3. Lamenta la ricorrente che l'ordinanza del Tribunale di Isernia afferente il procedimento civile 680/2017, sebbene dopo cinque anni riconosca l'incompetenza funzionale del Tribunale di Isernia, vada annullata non solo per quanto attienAindividuazione del Tribunale ordinario di Bari ad avere una competenza funzionale derogata ma anche, e principalmente, per le inconcepibili affermazioni fatte a pagina due della stessa ordinanza e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale Ordinario di Isernia perché responsabile, sia amministrativamente, sia giudizialmente di quanto accaduto. Pertanto, chiede che la competenza sia derogata ad altro Tribunale della Corte d'appello di Campobasso che unitamente al Tribunale di Isernia compongono la Corte di appello di Campobasso. cl-e v4442W- utH.44.0 NA+AG 4. Il ricorso per regolamento rdi competenh deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Il Tribunale di Isernia ha dichiarato la propria incompetenza con provvedimento del 28 dicembre 2021 e il regolamento per competenza è stato sollevato in data 28 febbraio 2022 (data che risulta dal ricorso), quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte (Cass. n. 26995/2021; Cass. n. 33443/2019). 140-42._ AAGINAtAkgki 11- i% • 4.11. AAC.01,0 A41-- at t takt44. oAm4..e" eta OZi - Or. I.M4-44:dtk. 41,i'1 r.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la \o* stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile per tardività il regolamento di competenza e conferma la competenza del Tribunale di Bari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della easussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delkhcorrenteA2rdzirale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso gawaim.z. a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile
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