CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 26995/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4761-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - • avverso la sentenza n. 5064/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Borrata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano garantito la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il credito da questa vantato nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Marcon s.r.1.; -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano donato un immobile ciascuno alle due figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) l'atto di donazione era stato compiuto al fine di sottrarre alla banca la possibilità di soddisfarsi sugli immobili donati. Chiese pertanto dichiararsi l'inefficacia del suddetto atto ai sensi dell'articolo 2901 c.p.c.. 2. Con sentenza 2800 del 2016 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 8 novembre 2018 n. 5064 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne in via preliminare che la causa era stata correttamente radicata ratione loci presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; e nel merito che l'azione revocatoria poteva essere proposta anche a garanzia di crediti contestati: pertanto nulla rilevava Ric. 2019 n. 04761 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- ' nel caso di specie che i crediti vantati dalla banca scaturissero da decreti ingiuntivi oggetto di opposizione. 4. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza Raffaele, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 33 del codice del consumo. Sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità, al caso di specie, del foro del consumatore. 1.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 122 del [OSCURATO:PERSONA]. Espongono che la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità del foro del consumatore ritenendo di dovere fare applicazione dell'art. 122 TUB, il quale per l'appunto esclude l'applicabilità della disciplina relativa al foro del consumatore alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad curo settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili. Deducono che tale norma sarebbe stata falsamente applicata, in quanto nessun contratto di finanziamento era mai stato stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni ricorrenti, i quali avevano unicamente garantito le obbligazioni della società Turco s.r.1.. 1.2. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c.. Ric. 2019 n. 04761 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- Deducono che il credito preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] non era liquido; che pertanto la relativa obbligazione andava adempiuta al domicilio del debitore; che di conseguenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non era il giudice del locus destinatae solutionis. 2. Il ricorso è inammissibile. Con tutti e tre i motivi di ricorso, infatti, i ricorrenti come s'è visto hanno censurato unicamente il capo di sentenza con cui la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di incompetenza ratione loci. Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo (Sez. 3, Ordinanza n. 19271 del 14/09/2007, Rv. 599065 - 01; ma così già Sez. L, Sentenza n. 8830 del 27/11/1987, Rv. 456191 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3238 del 25/05/1984, Rv. 435283 - 01). 2.1. Il regolamento facoltativo di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare (art. 47, comma secondo, c.p.c.) o, a fortiori, dalla notificazione di esso a cura della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 26/06/1976, Rv. 381189 - 01). Nel caso di specie la sentenza d'appello è stata notificata agli odierni ricorrenti il 30 novembre 2018, con la conseguenza che il ricorso si sarebbe dovuto proporre entro il 30 dicembre 2018. La notifica del ricorso, per contro, è avvenuta il 28 gennaio 2019, e dunque tardivamente. Ric. 2019 n. 04761 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 maggio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSIT