CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Borelli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 275/2024, depositata il29/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5296/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 17004/2026Data pubblicazione 30/05/2026PREMESSO CHE1. Con decreto n. 310/2023 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a PierandreaCasalotti il pagamento di euro 9.280,84 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva svoltain relazione a un giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione al decreto, anzitutto eccependo l’incompetenza per territoriodel Tribunale adito, essendo competente quale foro del consumatore ilTribunale di Cremona, essendo l’opponente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tale Tribunale, e poi contestando nel merito la pretesa.2. Con la sentenza n. 275/2024 il Tribunale di Brescia ha ritenutoinfondata l’eccezione di incompetenza e, parzialmente accolta nel meritol’opposizione, ha revocato il decreto e ha condannato l’opponente apagare euro 5.793,65.3. Avverso la sentenza, nella parte in cui ha respinto l’eccezione diincompetenza, ricorre per regolamento facoltativo di competenzaCasalotti.Ha depositato memoria (denominata “controricorso”) ai sensi dell’art. 47c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché nonsarebbe esperibile il regolamento di competenza, trattandosi di “ordinanzanon impugnabile” ai sensi dell’art. 30 della legge n. 794/1942; perché èstato proposto da un difensore non munito di procura speciale; infine,perché sarebbe tardivo in quanto il Tribunale si era già pronunciatoimplicitamente sulla competenza quando aveva concesso la provvisoriaesecutorietà del decreto, cosicché da quel momento decorreva il termineper la proposizione del regolamento.Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede alla Corte diaccogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale diCremona.Numero registro generale 5296/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 17004/2026Data pubblicazione 30/05/2026CONSIDERATO CHE1. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica dell’ammissibilità dellostesso alla luce delle eccezioni proposte da [OSCURATO:PERSONA].1.1. Anzitutto, va affermata l’esperibilità del regolamento di competenza.La pronuncia resa dal giudice ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 150/2011 èinfatti qualificata dal legislatore come non appellabile (l’art. 30 della leggen. 794/1942 che parla di ordinanza “non impugnabile” è infatti statoabrogato dall’art. 34, comma 16, lettera b del d.lgs. n. 150/2011). Ciòsignifica che nei confronti dell’ordinanza sono proponibili i mezzi diimpugnazione diversi dall’appello, tra i quali appunto il regolamento dicompetenza (per l’ammissibilità della proposizione del regolamento dicompetenza nei confronti dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.n. 150/2011 si veda la pronuncia delle sezioni unite n. 4485/2018, par. 2).D’altro canto, nei confronti della sentenza d'appello che statuisca in viapreliminare sulla competenza e poi decida il merito del gravame, la parteche intenda impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anchesul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza (cfr. alriguardo Cass. n. 26995/2021).1.2. Quanto alla mancanza della procura speciale a proporre ricorso percassazione, va ricordato che il difensore della parte, munitodi procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporreistanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente einequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c.,in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un sologrado di giudizio (così Cass. n. 5340/2022). Nel caso in esame la procuraè stata conferita per “ogni fase e grado del presente procedimento” e nonescludeva il regolamento di competenza, che è stato pertantolegittimamente proposto.Numero registro generale 5296/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 17004/2026Data pubblicazione 30/05/20261.3 Infine, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività, in quanto dalla concessione della provvisoria esecutorietà deldecreto non può essere ricavata alcuna decisione in ordine allacompetenza.2. Il ricorso contesta la declaratoria di competenza per territorio delTribunale di Brescia: la prestazione professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] stata resa in una causa di lavoro, promossa dal ricorrente in qualità diex-dipendente, cosicché il medesimo non rivestiva la qualità né diprofessionista, né di imprenditore, ma di lavoratore subordinato che agivain giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamentocomminatogli per giusta causa.2.1 Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelprocedimento di liquidazione dei compensi di avvocato la regola sul forodel consumatore, avente carattere inderogabile e prevalente su ogni altrocriterio, non trova applicazione quando la prestazione professionale siastata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionalesvolta dal cliente (v. Cass. n. 780/2016, richiamata dal Tribunale). Laparte che sia lavoratore subordinato non perde però la qualità diconsumatore, che ha natura oggettiva ed è da valutarsi in base al dirittounionale alla luce di un criterio funzionale, per il fatto di essersi avvalsodell’opera dell’avvocato per questioni relative alla propria attivitàlavorativa, in quanto l’attività di lavoro subordinato non è qualificabilecome attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale(cfr. in tal senso, per tutte, Cass. n. 33439/2021).Nel caso in esame, in cui è pacifico che l’attività difensiva dell’avvocatoCarbonelli è stata prestata in occasione di un giudizio di cassazioneoriginato dalla impugnazione del licenziamento intimato nei confronti dellavoratore subordinato Casalotti, quest’ultimo va consideratoconsumatore, con necessaria applicazione del relativo foro e conseguenteincompetenza del Tribunale di Bergamo.Numero registro generale 5296/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 17004/2026Data pubblicazione 30/05/20263. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza delTribunale di Cremona; ne deriva la declaratoria di invalidità del decretoingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente,condizione di ammissibilità del decreto (cfr. Corte cost., sentenza n. 410del 2005); tra i provvedimenti conseguenti che questa Corte regolatrice ètenuta ad emettere, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.c., vi èanche la declaratoria della perdita di efficacia, ex art. 336, secondocomma, c.p.c., della sentenza di opposizione, anche laddove si èpronunciata sul merito della regiudicanda, trattandosi di un effettoespansivo conseguente al dictum sulla incompetenza del giudice a quo; lespese del regolamento e del giudizio di merito sono rimesse al giudicedinanzi al quale la causa ordinaria sarà riassunta. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio delTribunale di Cremona; annulla il decreto ingiuntivo opposto e dichiara laperdita di efficacia della sentenza del Tribunale di Bergamo 29 gennaio2024, n. 275; rimette le spese del presente regolamento e del giudizio dimerito al Tribunale competente, dinanzi al quale la causa dovrà essereriassunta nel termine di legge.Il PresidenteGiuseppe Tedesco