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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27573/2023

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liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30792/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei procuratori speciali dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXIA prile n.26 , presso lo S tudio dell ’ [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( ), dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 239 /20 2 1 del TRIBUNALE di TRIESTE emessa in grado di appello, depositata il29 aprile 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha c hiesto il rigetto del ricorso , ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. convennein due distinti giudizi, dinanzi al Giudice di pace di Trieste,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che: -ave va stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario cui accedeva il servizio di collegamento telematico [OSCURATO:PERSONA] (BPIOL); - tra i servizi cui Poste italiane si era contrattualmente obbligata figurava quello di dare esecuzione ai cc.dd.

“bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative coordinate; bonificiche essa [OSCURATO:SOCIETA], grazie al predetto servizio BPIOL , pot eva disporre direttamente in via telematica, inserendo nelsistema i dati del beneficiario e comunicando a quest’ultimo le indicazioni e il codice di riferimento per il ritiro dell’importo presso un ufficio postale; -utilizzando questo servizio , essa aveva disposto , tra gli altri, un bonificodomiciliato dell’importo di Euro 1.400,00 in favore di un suo creditore, tale [OSCURATO:PERSONA], e un bonifico domiciliato dell’importo di Euro 1.100,00 in favore di una sua creditrice, tale [OSCURATO:PERSONA], comunicando loro la password per l’incasso e le altre istruzioni necessarie per il ritirodella somma, nonché l’invito a presentarsi, a tal fine, presso un qualsiasi sportello postale; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva però eseguito i pagamenti a person e diversedai beneficiari , l e qual i aveva no falsamente dichiarato di essere i creditori dopo essersi presentat e all’incasso munit e di document i di identità falsi; - essa aveva quindi dovuto procedere a nuov i pagament i , per soddisfarei reali creditor i .

Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altresì che, in ragione dell’indebito pagamento a per s on e divers e da i beneficiari, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dovesse ritenersi inadempiente rispetto all’obbligazione contrattualmente assunta – domandò la condanna della convenuta al risarcimento del danno subìto in ragione della duplicazione del pagamento.

Riunite le cause, ilGiudice di pace di Trieste accolse le domand e e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell e somme da questa richiest e , oltre interessi e rivalutazione, sul presupposto che, ai sensi del l’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ( legge sugli assegni) , la convenuta fosse responsabile,nei confronti della disponente, del pagamento effettuato a persona non legittimata,a prescindere dalla sussistenza della colpa nell’identificazione del beneficiario.

2. La decisione è stata integralmente riformata, in appello, dal Tribunale di Trieste , il quale, in accoglimento dell’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base dei seguenti rilievi: -il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di specifica convenzione, di effettuarepagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha, invece, un c onto postale o bancario , avrebbe natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l’istituto depositarioriceve l’incarico dall’ordinante di accreditare al beneficiario la sommaoggetto della provvista; - quale delegazione titolata, ma non “cartolarizzata” , il bonifico domiciliato concreterebbe dunque un istituto ontologicamente divers o rispetto all’assegno, sia pure munito della clausola di non trasferibilità, il quale è invece un titolo di credito, sicché non sarebbe applicabile a tale diverso istitutola regola di cui all’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettata per l’ass egno bancario non trasferibile ed estesa all’ assegno circolare per effetto del richiamo contenuto nell’art.86 dello stesso regio decreto; - esclusa l’applicabilità dell’art. 43 , secondo comma, della legge sugli assegni, doveva però riconoscersi che l’assetto contrattuale vigente tra le parti comportava, nella fattispecie, una deroga allaregola generale dell’art.1189 cod. civ., non potendo la mandataria reputarsi liberata in ragione dell’apparente legittimazione a ricevere dell’accipiens, ma dovendo essa ritenersi onerata , secondo i principi generali che presiedono all’esperimento delle azioni contrattuali, della dimostrazione dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento, provando o di aver pagato al reale creditore o di avere adoperato la dovuta diligenzanella identificazione della persona presentatasiall’incasso; -nel caso concreto, la prova della prima circostanza era mancata ma era stata fornita la dimostrazione della seconda, poiché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proceduto con diligenza all’ identificazione dell’accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto , che imponevano, da un lato, di riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione ; e, dall’altro lato, di ricevere, da parte del beneficiario, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, per controllarne la coincidenza con quellipresenti nel flusso del mandato elettronico ; -in particolare, gli estremi de i document i di identità, debitamente verificati, unitamente alcodice fiscale esibiti dalle person e presentat esi all’incasso, erano stati annotati nella quietanza di pagamento e, con specifico riguardo al documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] (che era apparso, prima facie, non abnorme), si era proceduto anche all’acquisizione di copia; -in entrambi i casi, la quietanza, dunque, riportava gli estremi di un documento di identità, verificato unitamente al codice fiscale e alla passwordper l’incasso, comunicata dalla società che aveva disposto il bonifico; circostanz e che consentivano di rite nere assolto l’onere di avere adoperato la dovuta diligenza nell’identificazione del destinatario del pagamento; - i n proposito, doveva altresì negarsi portata precettiva alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, relativa all’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, e doveva conclusivamente ritenersi che l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonifico domiciliato, individuato come tale nella persona che avevamostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso e che,inoltre, era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso, costitui sse una condotta adeguata con riferimento all’obbligazione contrattualmente assunta; - d’altra parte, il flusso telematico conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario , ma [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso di indicare negli appositi “campi” presenti nel “menu” elettronico elementi ulteriori, come la data di nascita o il documento di identificazione , che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’ eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di due motivi.

Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. il Procuratore Generale , anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il p rimo motivo viene de nunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.».

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui esclude l’applicazione analogica, alla fattispecie in esame, dell’art. 43, secondo comma,del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni).

La società ricorrente sostiene cheil servizio di bonifico domiciliato presenti evidenti tratti di somiglianza con la struttura dell’assegno bancario non trasferibile, poiché, da un lato, anche il primo risponderebbe alla funzione di individuare un unico beneficiario della disposizione, non sostituibile, il cui diritto al pagamento deriva dall’ordine effettuato dal correntista all’Istituto;mentre, dall’altro lato, il secondo, munito della clausola di non trasferibilità, avrebbe ormai perduto il propriumlegato alla sua natura di titolo di credito , in ragione del regime di «circolazione attenuata» progressivamente assunto a seguito dei reiterati interventi legislativi in materia di tracciabilità e controllo dei redditi e dei flussi finanziari.Pertanto, la lacuna di disciplina ravvisabile in ordine alla fattispecie del bonifico domiciliato dovrebbe essere colmata attraverso l’estensione analogica di quella dettata per l’assegno bancario non trasferibile, con la conseguenza che , in caso di erroneo pagamento a persona diversa dal beneficiario, l’istituto negoziatore dovrebbe risponderne verso l’ordinante ai sensi del citato art. 43 , secondo comma,del R.D. n. 1736 del 1933.

Tra l’altro, aggiunge la società ricorrente, avuto riguardo al prevalso orientamento giurisprudenziale (viene citata la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte), la responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno verso il traent e , ex art. 43 cit. , ad onta del testo della disposizione, non andrebbe qualificata come responsabilità oggettiva ma come responsabilità per colpa, sicché la questione della sua applicabilità o meno alla fattispecie del bonifico domiciliato assumerebbe una portata meramente teorica, trovando comunqueapplicazione le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni. 1.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.a L’inammissibilità del motivo emerge anzitutto alla luce dell’ultimo rilievo formulato dalla stessa società ricorrente, atteso che la doglianza concerne l’asseritaviolazione di una norma di legge la cui applicazione, alla stregua delle stesse deduzioni del la denunciante , sarebbe irrilevante. 1.1.b.L’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione dellareale ratio decidendi della sentenza impugnata , con la quale esso non sembra adeguatamente confrontarsi (v., già, in tal senso, con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass.13/09/2022, n.26866).

Il giudice d ’ appello , infatti, pur affermando che alla fattispecie in esame non puòestendersi la disciplina contenuta ne ll’art. 43, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933 , ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della resp onsab ilità contrattuale , correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio , che gravava su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . l’onere di dimostrare , alternativamente, odi avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell’ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa ) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovutadiligenza ( che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilitàdell’inadempimento .

Tale regime di responsabilità (con la connessa regola d i riparto dell’onere probatorio),a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenziadal regime che connota la responsabilità della banca negoziat rice verso il traente pe r l’ipotesi di pagamentodell’assegno bancario non trasferibile a per s ona diversa dal prenditore.

Infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato – e il principio è stato successivamente più volteribadito a sezione semplice ( Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass.12/02/2021, n. 3649) –che la responsabilità della banca negoziatrice ha caratterecontrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” tra danneggiante e danneggiato ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, no n per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.

Da tale principio è stata tratta l’implicazione che la norma dell’art. 43, secondo comma , R.D. n.1736 del 1933 non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non s i configura “in ogni caso”, anche a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell’ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di a vere comunque usato la dovutadiligenza nel procedere all’identificazione medesima.

Anche alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, l’applicazione o meno del citato art. 43, se co ndo comma, dellalegge sugli assegni , non avrebbe mutato, nella sostan z a , il regime di responsabilità concretamente applicabile nella fattispecie , desumibile, pur sempre, dalle regole generali contenute negli a r tt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ.. 1.1.c.

In ogni caso, ove pure fosse stato possibile delibarlo nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbestato infondato.

Correttamente il giudice di appello ha inquadrato il bonifico domiciliato nello schema delladelegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione del delegatario, è soggetta all a disciplina del mandato, che, asua volta, ripete quella generale di cui all’art.1218 cod. civ..

La fattispeciedel bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge , non ponendosi alcuna necessità di ricorrere, attraversoil procedimento analogico, a « disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (arg. ex art. 12 preleggi ) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile , a prescinderedalla asserita “somiglianza” tra i due istituti.

2. Con il secondo motivo viene denunciata ‹‹ violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176 comma2, cod. civ.; 2697 cod. civ., 35, comma 2 , d.P.R. n. 445 del 2000), a’ sensi dell’art. 360, Icomma, n. 3, cod. proc.civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti ed in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione.

Ulteriore profilo di nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova –ex artt.115 e 116 cod. proc. civ. – ma nella diversa prospettiva del radi cale travisamento della prova ex art. 360, I comma, n. 5 , cod. proc. civ.: utilizzo da parte del giudice di una prova (più correttamente di una informazione probatoria) inesistente e mai acquisita agli atti di causa››.

Il motivo, nel suo complesso, investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur non fornendo la prova dell’esattoadempimento (cioè di aver pagato al reale creditore) avesse però fornito quella della non imputabilità del proprio inadempimento, dimostrando di a ver tenuto una condotta diligente nell’identificazione della persona presentatasicome beneficiario.

Esso muove dall’assunto che la violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma,cod. civ. sarebbe censurabile in Cassazionequando, come nella specie, «il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi», sicché il giudice d i legittimità può essere chiamato a sindacare il relativo giudizio reso dal giudice di merito per verificarne la coerenza o il contrasto con gli « standard valutativi esistenti nella realtà sociale».

L’articolata doglianza si specifica in quattrocensure. 2.a.

Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata è ce n surata nella parte in cui ha affermato che il flusso telematico relativo al la disposizione posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA] , n el momento in cui aveva ordinato il bonifico domiciliato, recava le i ndicazioni del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, manon anche la data di nascita e gli estremi del documento di identificazione, che l’ordinante aveva omesso di indicare, non ostante fosse possibile farlo negli appositi “campi” del “form” telematico.

La ricorrente deduce che, contrariamente a quanto rilevato da l giudice di appello, non sussisteva, per l’ordinante , la possibilità di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato un maggior numero di informazioni, utili a identificare il destinatario del pagamento, non essendo ciò permesso dalla piattaforma informatica predisposta da [OSCURATO:SOCIETA].; osserva che lo standard d i informazioni richieste al cliente, ai fini dell’esecuzione del bonifico domiciliato, era stabilito dall’attuale controricorrente, cosicché la ric hiesta telematica veniva attivata in conformitàalle prescrizioni della detta piattaforma e previo inserimento nel “form”dei dati richiesti dalla stessa società e reputati sufficienti per prendere in carico il bonifico, il quale, quindi , dove va essere da essa correttamenteeseguito, senza possibilità di imputare le conseguenzedell’inadempimento alla condotta dell’ordinante. 2.b.Sotto un secondo profilo la sentenza di appello è censurata per avere giudicato diligente la (o, in altri termini, per avere escluso il carattere negligentedella) condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diretta ad identificare il presunto beneficiario del bonifico attraverso la verifica – oltre che del codice fiscale e della password posseduti – dell’ unico documento di identità da lui esibito allo sportello.

La società ricorrente sostiene, al contrario, che l’operazione di identificazione del preteso creditore avrebbe potuto considerarsi conforme al modello sociale di diligenzaqualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., solo se fosse stata condotta attraverso l’esame di due documenti di riconoscimento. 2.b.I.

In tal senso, ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], deponeva anzitutto il regolamento contrattuale concluso tra le parti, il quale, all’art. 3, obbligava espressamentePoste [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di delegata al pagamento,a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui « documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già d i un solo documento , bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000. 2.b.II.

Nello stesso senso, al di là dell’ espressa p revisione contrattuale, deponevano, inoltre, sempre secondo la ricorrente , gli standard valutativi del modello di diligenza qualificata esistenti nella realtà sociale, il mancato rispetto dei quali, nel giudizio di responsabilità (o, come nella specie, di irresponsabilità) formulato dal giudice del merito, sarebbe sempredenunciabile in sede di legittimità; infatti, la proliferazione delle ipotesi di accesso abusivo alle informazioni personali e di furto di dati anagrafici e di identità, conseguita alla diffusione del mezzo telematico di trasmissione delle predetteinformazioni, avrebbe reso socialmente esigibile dal soggetto chiamato all’esecuzione di un pagamento delegato – e , dunque , conforme al modello di comportamento del c.d. bo n us argentarius – una condotta rigorosa diretta al la « ferr e a » e « inequivocabile » identificazione del preteso beneficiario, in conformità all a raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001,che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti d’identità muniti di fotografia. 2.c.Sotto un terzo profilo, la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che la copia del documento di identità esibito allo sportello postale dalla persona spacciatasi per [OSCURATO:PERSONA] fosse stata acquisita agli atti del giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] osserva che , secondo il T ribunale, la copia di tale documentodi identità sarebbe rinvenibile tra le pro duzioni documentali depositate da Poste italiane come “all.3 del fasc. primo grado” (p.19 della sentenza).Peraltro – evidenzia ancora la ricorrente – il suddetto allegato conteneva soltanto la quietanza di pagamento, con laannotazione degli estremi della carta di identità asseritamente esibita dal preteso beneficiario, ma non anche la copia di que s ta di cui, tutt’ al contrario, non vi sarebbealcuna traccia agli atti.

Ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], dunque, il Tribunaleavrebbe confuso la carta di identità fa lsa presentata dal l’apparente beneficiario (ma ma i acquisita in giudizio) con il passaporto autentico allegato dalla reale creditrice alla querela da lei presentata dopo essere venuta a conoscenza che il pagamento dell a som ma bonificata era stat o effettuato a favore di altro soggetto (unico documento presente agli atti).

Il giudizio secondo cui il documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] fosse apparso prima facienon abnorme, reso dal giudice del merito (p. 19 della sentenza), sarebbe dunque frutto di travisamento probatorio, in quanto tratto da una prova documentale inesistente.

La sentenza di appello sarebbe pertanto viziata da evidente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., denunciabile in sede di legittimità in ragione del carattere decisivo e discusso del vizio medesimo, che era stato più volte evidenziato dalla ricorrente nei propri atti processuali. 2.d.

Sotto un quarto profilo, infine, la sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., abbia provato, in alternativa all’esatto adempimento, il carattere non imputabile del proprioinadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., dimostrando di avere tenuto una condotta conforme al modello di diligenza qualificata (ex art.1176, secondo c omma, cod. civ.) nell’ identificazione del beneficiario del pagamento.

La società ricorrente evidenziache non è stata prodotta in giudizio una copia dei documenti che la banca esecutrice avrebbe asseritamente esaminato ai fini dell’identificazione del percettore, sicché della concreta effettuazionedi tale esame essa non avrebbedato alcuna prova, pur essendovi onerata.

Omettendo di rilevare tale mancanza, il Tribunale avrebbe violato sia le regole sul riparto dell’onere della prova,sia l’art. 1176 cod. civ.: atteso, sotto il primo a spetto, che la mancanza in atti di copia del documento di identità avrebbe implicato la non pr e figurabilità in astratto della dimostrazione dell’ adempimento dell’obbligo di identificazione, ed in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dalla società richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma poste; e considerato , sotto il secondoaspetto, che la mancata conservazione di copia del documento asseritamente esaminato si porre bbe comunque in contra s to con gli standardsociali valutativi del modello di diligenza professionale .

2.1. Il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alle quattro censure in cui si articola, è in parte inammissibilee in parte infondato. 2.1.a.È, anzitutto, inammissibile la prima censura con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto –evidentemente sulla base di un accertamento di fatto –che il flusso della disposizione telematica effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche gli elementiulteriori della data di nascita e degli estremi del documento di riconoscimento, non indicati negli appositi “campi” informatici , che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento.

Questa censura, oltre che tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento dei fatti alternativo a quello svolto dal giudice del merito (in ordine alla asserita n on corrispondenza al vero della circostanza relativa allapossibilità, per l’ ordinante , di inserire dati ulteriori nella piattaforma telematica ), non si confronta con la reale ratio decidendidella statuizione impugnata.Il giudice di appello , infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha escluso la resp onsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del b onifico domiciliato,pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della passwordper l’incasso.

Rispetto a questa ratio decidendi resta evidentemente estrane o il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione; rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta. 2.1.b.La seconda censura del secondo motivo, invece, è in parte inammissibile e in parte infondata. 2.1.b.I.È inammissibile nella parte in cui critica l’interpretazione compiuta dal giudice di appello del contratto concluso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il detto regolamento contrattuale (art.3) avrebbe obbligato espressamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass.22/06/2005, n. 13399).

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può,peraltro , risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione,atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Nel caso di specie, il giudice d ’ appello ha espressamente considerato il testo delle condizioni generali di contratto che imponevano a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di riscontrare «la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della riscossione» ed ha plausibilmente interpretato l ’espressione «documentidi riconoscimento pres entati » come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento.

D’altra parte, la plausibilità di tale interpretazione trova confermanella circostanza che la clausola contrattuale non prevedeva che il beneficiario dovesse pre sentare due documenti ma si limitava, genericamente, a fare riferimento ai « documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario », così rendendo evidente che , ai fini dell’esatto adempimento dell’ obbligazione contrattualmente assunta , era sufficiente che la verifica dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica fosse condotta controllandone la corrispondenza con quelli presenti nel documentodi identità di volta in volta esibito dai richiedenti.

La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione del contratto sicuramente plausibile (se non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa.

La seconda censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpreta tivo raggiunto dal Tribunalee nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. 2.1.b.II.

La seconda censura del secondo motivo di ricorso è , invece, infondata nel la parte in cui – sull’assunto che il giudizio di osservanza o di violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., f ormulato dal giudice del merito, sarebbe censurabile in Cassazionequando si ponga in contrasto con gli « standard valutativi esistenti nella realtà sociale» nell’ipotesi in cui « il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi»– sostiene che il necessario esame di due documenti di identità , ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di identificazione del beneficiariodel bonifico, sarebbe sta t o comunque imposto, a prescindere dalle previsioni contrattuali, dall’esigenza di conformarsi al modello di diligenza professionale di cui all’ art. 1176, secondo comma, cod. civ., in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001.Al riguardo va osservato che – sebbene sia condivisibile , in linea generale, l’assunto secondo il quale il giudizio di inadempimento(o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservat i al giudice de l merito, restano sindacabil i in Cassazione quando si ponga no in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dall a giurisprudenzadi legittimità e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente(entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.: in tal senso, ad es., Cass. 21/03/2019, n. 8047e Cass. 19/12/2019, n. 34107 ) – nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, m a deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard socialiintegrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se foss e stata affermata la necessità d ella esibizione di due documentidi identità.

In talmodo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i p rincipi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass.13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identitàe comunque socialmente riconosciu ta, secondo cui l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale. 2.1.c.la terza censura del secondo motivo è infondata.

Sulla questione della censurabilità del “travisamento” della prova come vizio di legittimità si è determinato un contrasto , nella giurisprudenzadi questa Corte, tra due contrapposti orientamenti, per la composizione del quale sono state recentemente investite le Sezioni 19 Unite (Cass., Sez.

Lav.,Ord. 29/03/2023, n. 8895; Cass., Sez.

III, Ord.27/04/2023, n.11111).

Peraltro, anche l’ orientamento che ammette la deducibilità in Cassazione del travisamento della prova sottolinea che, ai fini della censurabilità di questovizio, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre la necessaria compresenza dei seguenti presupposti: a) l’errore de l giudice deve cadere, non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova (manifestazione dell’essenza della discrezionalità valutativa riservata al giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non sindacabile dinanzi a quest’ultima), bensì sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito; b)tale contenuto deve avere formato oggetto di discussione tra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione in esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c od. proc. civ. , il quale deve invece cadere sul contenuto oggettivo di un fatto – non di una prova – non oggetto di discussione; c) l’errore deve essere decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (cfr., intema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n.3955).

Nel caso di specie , emerge con evidenza la mancanza del terzo presupposto, in quanto il giudizio espresso dal giudice del merito non sarebbe stato diverso in assenza de ll’informazione tratta dalla prova documentale predicatacome inesistente.Il Tribunale ha infatti ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse proceduto con diligenza all’identificazione dell’accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto, riscontrando la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione, nonché verificando, oltre al documento di identità, il codice fiscale e la parola chiave posseduti dal richiedente per controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico.

In particolare, la circostanza ignota che la banca delegata avesse debitamente proceduto alla verifica del documentodi identità (nonché l’esito positivo di questa verifica , nel senso che non ne fosse apprezzabile, prima facie , l’ eventuale falsità ) è stata reputata presuntivamente provata – com e meglio si dirà , infra , sub 2.1.d. – movendo dalla circostanza nota della sua annotazione , unitamente al codice fiscale, nella quietanza di pagamento.

D’altra parte, il carattere non decisivo dell’errore sulla ritenuta acquisizionein giudizio del documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] trova eloquente conferma nellacircostanza che il Tribunale ha ritenuto ugualmente diligente la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . nell’identificazione del destinatario del pagamento anche in relazione all’altro creditore, [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale non era incorsonel medesimo errore. 2.1.d.

Anche la quarta censura del secondo motivo, in fine , è infondata, sia nella parte in cui deduce la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, sia nella parte in cui deduce la violazione dell’art.1176, secondo comma, cod. civ..

Il giudice di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse fornito la prova di a vere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione delle person e presentat e si all’incasso , da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata daGenertel s.p.a. con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello da i pretes i beneficiari per la riscossione; e, dall’altro lato, ricevendo , da parte d i questi ultimi,la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico.

Il T ribunale , inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che il documento di identità esibit o dall e person e presentat e si all’incasso (unitamente al loro codice fiscale) era stat o annotat o nella quietanza di pagamento.

Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che il documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato senza poterne evidentemente apprezzare, prima facie, l’eventuale falsità; e ha concluso che l’aver proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) fosse condotta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, esclude ndo l’esigibilità dallabanca mandataria di ulteriori cautele .

Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito ( come tale, incensurabile in sede di legittimità) , all’esito del quale il giudice di appello, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate su lla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni ( nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse debitamente assolto quello impostole dalla norma generale di cui all’art. 1218 cod. civ., pu r traendo questa dimostrazione,anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti) , dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua –almeno prima facie – apparente autenticità.

Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva , non come fatto sostanziale indice della “ontologica non prefi g ura bilità in astra t to della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione ” , bens ì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorioprecostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito , nel pieno esercizio delle proprie prerogative , ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di potere desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo; al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467).

Dall’altro lato, l’accertata posizione in essere, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di una attività di identificazione dell a person a presentatasiallo sportello, fondata sulla previa verifica– oltre che della corrispondenza della passworde del c odice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico –anche dell’apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività , al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l’identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n.34107, cit. ); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una be st practice che impone al delegato di pagamento l’estrazione di copia e la conseguente conservazione del documentoesaminato in funzione dell’identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell’attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata , che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la delibera del Garante p e r la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] 27 ottobre 2005). 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere complessivamente rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del rilievo sistematico della questione sottoposta alla Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società r icorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30792/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei procuratori speciali dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXIA prile n.26 , presso lo S tudio dell ’ [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( ), dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 239 /20 2 1 del TRIBUNALE di TRIESTE emessa in grado di appello, depositata il29 aprile 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha c hiesto il rigetto del ricorso , ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. convennein due distinti giudizi, dinanzi al Giudice di pace di Trieste,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che: -ave va stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario cui accedeva il servizio di collegamento telematico [OSCURATO:PERSONA] (BPIOL); - tra i servizi cui Poste italiane si era contrattualmente obbligata figurava quello di dare esecuzione ai cc.dd. “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative coordinate; bonificiche essa [OSCURATO:SOCIETA], grazie al predetto servizio BPIOL , pot eva disporre direttamente in via telematica, inserendo nelsistema i dati del beneficiario e comunicando a quest’ultimo le indicazioni e il codice di riferimento per il ritiro dell’importo presso un ufficio postale; -utilizzando questo servizio , essa aveva disposto , tra gli altri, un bonificodomiciliato dell’importo di Euro 1.400,00 in favore di un suo creditore, tale [OSCURATO:PERSONA], e un bonifico domiciliato dell’importo di Euro 1.100,00 in favore di una sua creditrice, tale [OSCURATO:PERSONA], comunicando loro la password per l’incasso e le altre istruzioni necessarie per il ritirodella somma, nonché l’invito a presentarsi, a tal fine, presso un qualsiasi sportello postale; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva però eseguito i pagamenti a person e diversedai beneficiari , l e qual i aveva no falsamente dichiarato di essere i creditori dopo essersi presentat e all’incasso munit e di document i di identità falsi; - essa aveva quindi dovuto procedere a nuov i pagament i , per soddisfarei reali creditor i . Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altresì che, in ragione dell’indebito pagamento a per s on e divers e da i beneficiari, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dovesse ritenersi inadempiente rispetto all’obbligazione contrattualmente assunta – domandò la condanna della convenuta al risarcimento del danno subìto in ragione della duplicazione del pagamento. Riunite le cause, ilGiudice di pace di Trieste accolse le domand e e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell e somme da questa richiest e , oltre interessi e rivalutazione, sul presupposto che, ai sensi del l’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ( legge sugli assegni) , la convenuta fosse responsabile,nei confronti della disponente, del pagamento effettuato a persona non legittimata,a prescindere dalla sussistenza della colpa nell’identificazione del beneficiario. 2. La decisione è stata integralmente riformata, in appello, dal Tribunale di Trieste , il quale, in accoglimento dell’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base dei seguenti rilievi: -il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di specifica convenzione, di effettuarepagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha, invece, un c onto postale o bancario , avrebbe natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l’istituto depositarioriceve l’incarico dall’ordinante di accreditare al beneficiario la sommaoggetto della provvista; - quale delegazione titolata, ma non “cartolarizzata” , il bonifico domiciliato concreterebbe dunque un istituto ontologicamente divers o rispetto all’assegno, sia pure munito della clausola di non trasferibilità, il quale è invece un titolo di credito, sicché non sarebbe applicabile a tale diverso istitutola regola di cui all’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettata per l’ass egno bancario non trasferibile ed estesa all’ assegno circolare per effetto del richiamo contenuto nell’art.86 dello stesso regio decreto; - esclusa l’applicabilità dell’art. 43 , secondo comma, della legge sugli assegni, doveva però riconoscersi che l’assetto contrattuale vigente tra le parti comportava, nella fattispecie, una deroga allaregola generale dell’art.1189 cod. civ., non potendo la mandataria reputarsi liberata in ragione dell’apparente legittimazione a ricevere dell’accipiens, ma dovendo essa ritenersi onerata , secondo i principi generali che presiedono all’esperimento delle azioni contrattuali, della dimostrazione dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento, provando o di aver pagato al reale creditore o di avere adoperato la dovuta diligenzanella identificazione della persona presentatasiall’incasso; -nel caso concreto, la prova della prima circostanza era mancata ma era stata fornita la dimostrazione della seconda, poiché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proceduto con diligenza all’ identificazione dell’accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto , che imponevano, da un lato, di riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione ; e, dall’altro lato, di ricevere, da parte del beneficiario, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, per controllarne la coincidenza con quellipresenti nel flusso del mandato elettronico ; -in particolare, gli estremi de i document i di identità, debitamente verificati, unitamente alcodice fiscale esibiti dalle person e presentat esi all’incasso, erano stati annotati nella quietanza di pagamento e, con specifico riguardo al documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] (che era apparso, prima facie, non abnorme), si era proceduto anche all’acquisizione di copia; -in entrambi i casi, la quietanza, dunque, riportava gli estremi di un documento di identità, verificato unitamente al codice fiscale e alla passwordper l’incasso, comunicata dalla società che aveva disposto il bonifico; circostanz e che consentivano di rite nere assolto l’onere di avere adoperato la dovuta diligenza nell’identificazione del destinatario del pagamento; - i n proposito, doveva altresì negarsi portata precettiva alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, relativa all’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, e doveva conclusivamente ritenersi che l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonifico domiciliato, individuato come tale nella persona che avevamostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso e che,inoltre, era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso, costitui sse una condotta adeguata con riferimento all’obbligazione contrattualmente assunta; - d’altra parte, il flusso telematico conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario , ma [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso di indicare negli appositi “campi” presenti nel “menu” elettronico elementi ulteriori, come la data di nascita o il documento di identificazione , che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’ eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di due motivi. Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. il Procuratore Generale , anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il p rimo motivo viene de nunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui esclude l’applicazione analogica, alla fattispecie in esame, dell’art. 43, secondo comma,del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni). La società ricorrente sostiene cheil servizio di bonifico domiciliato presenti evidenti tratti di somiglianza con la struttura dell’assegno bancario non trasferibile, poiché, da un lato, anche il primo risponderebbe alla funzione di individuare un unico beneficiario della disposizione, non sostituibile, il cui diritto al pagamento deriva dall’ordine effettuato dal correntista all’Istituto;mentre, dall’altro lato, il secondo, munito della clausola di non trasferibilità, avrebbe ormai perduto il propriumlegato alla sua natura di titolo di credito , in ragione del regime di «circolazione attenuata» progressivamente assunto a seguito dei reiterati interventi legislativi in materia di tracciabilità e controllo dei redditi e dei flussi finanziari.Pertanto, la lacuna di disciplina ravvisabile in ordine alla fattispecie del bonifico domiciliato dovrebbe essere colmata attraverso l’estensione analogica di quella dettata per l’assegno bancario non trasferibile, con la conseguenza che , in caso di erroneo pagamento a persona diversa dal beneficiario, l’istituto negoziatore dovrebbe risponderne verso l’ordinante ai sensi del citato art. 43 , secondo comma,del R.D. n. 1736 del 1933. Tra l’altro, aggiunge la società ricorrente, avuto riguardo al prevalso orientamento giurisprudenziale (viene citata la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte), la responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno verso il traent e , ex art. 43 cit. , ad onta del testo della disposizione, non andrebbe qualificata come responsabilità oggettiva ma come responsabilità per colpa, sicché la questione della sua applicabilità o meno alla fattispecie del bonifico domiciliato assumerebbe una portata meramente teorica, trovando comunqueapplicazione le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni. 1.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.a L’inammissibilità del motivo emerge anzitutto alla luce dell’ultimo rilievo formulato dalla stessa società ricorrente, atteso che la doglianza concerne l’asseritaviolazione di una norma di legge la cui applicazione, alla stregua delle stesse deduzioni del la denunciante , sarebbe irrilevante. 1.1.b.L’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione dellareale ratio decidendi della sentenza impugnata , con la quale esso non sembra adeguatamente confrontarsi (v., già, in tal senso, con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass.13/09/2022, n.26866). Il giudice d ’ appello , infatti, pur affermando che alla fattispecie in esame non puòestendersi la disciplina contenuta ne ll’art. 43, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933 , ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della resp onsab ilità contrattuale , correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio , che gravava su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . l’onere di dimostrare , alternativamente, odi avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell’ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa ) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovutadiligenza ( che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilitàdell’inadempimento . Tale regime di responsabilità (con la connessa regola d i riparto dell’onere probatorio),a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenziadal regime che connota la responsabilità della banca negoziat rice verso il traente pe r l’ipotesi di pagamentodell’assegno bancario non trasferibile a per s ona diversa dal prenditore. Infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato – e il principio è stato successivamente più volteribadito a sezione semplice ( Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass.12/02/2021, n. 3649) –che la responsabilità della banca negoziatrice ha caratterecontrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” tra danneggiante e danneggiato ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, no n per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno. Da tale principio è stata tratta l’implicazione che la norma dell’art. 43, secondo comma , R.D. n.1736 del 1933 non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non s i configura “in ogni caso”, anche a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell’ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di a vere comunque usato la dovutadiligenza nel procedere all’identificazione medesima. Anche alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, l’applicazione o meno del citato art. 43, se co ndo comma, dellalegge sugli assegni , non avrebbe mutato, nella sostan z a , il regime di responsabilità concretamente applicabile nella fattispecie , desumibile, pur sempre, dalle regole generali contenute negli a r tt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ.. 1.1.c. In ogni caso, ove pure fosse stato possibile delibarlo nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbestato infondato. Correttamente il giudice di appello ha inquadrato il bonifico domiciliato nello schema delladelegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione del delegatario, è soggetta all a disciplina del mandato, che, asua volta, ripete quella generale di cui all’art.1218 cod. civ.. La fattispeciedel bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge , non ponendosi alcuna necessità di ricorrere, attraversoil procedimento analogico, a « disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (arg. ex art. 12 preleggi ) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile , a prescinderedalla asserita “somiglianza” tra i due istituti. 2. Con il secondo motivo viene denunciata ‹‹ violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176 comma2, cod. civ.; 2697 cod. civ., 35, comma 2 , d.P.R. n. 445 del 2000), a’ sensi dell’art. 360, Icomma, n. 3, cod. proc.civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti ed in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione. Ulteriore profilo di nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova –ex artt.115 e 116 cod. proc. civ. – ma nella diversa prospettiva del radi cale travisamento della prova ex art. 360, I comma, n. 5 , cod. proc. civ.: utilizzo da parte del giudice di una prova (più correttamente di una informazione probatoria) inesistente e mai acquisita agli atti di causa››. Il motivo, nel suo complesso, investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur non fornendo la prova dell’esattoadempimento (cioè di aver pagato al reale creditore) avesse però fornito quella della non imputabilità del proprio inadempimento, dimostrando di a ver tenuto una condotta diligente nell’identificazione della persona presentatasicome beneficiario. Esso muove dall’assunto che la violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma,cod. civ. sarebbe censurabile in Cassazionequando, come nella specie, «il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi», sicché il giudice d i legittimità può essere chiamato a sindacare il relativo giudizio reso dal giudice di merito per verificarne la coerenza o il contrasto con gli « standard valutativi esistenti nella realtà sociale». L’articolata doglianza si specifica in quattrocensure. 2.a. Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata è ce n surata nella parte in cui ha affermato che il flusso telematico relativo al la disposizione posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA] , n el momento in cui aveva ordinato il bonifico domiciliato, recava le i ndicazioni del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, manon anche la data di nascita e gli estremi del documento di identificazione, che l’ordinante aveva omesso di indicare, non ostante fosse possibile farlo negli appositi “campi” del “form” telematico. La ricorrente deduce che, contrariamente a quanto rilevato da l giudice di appello, non sussisteva, per l’ordinante , la possibilità di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato un maggior numero di informazioni, utili a identificare il destinatario del pagamento, non essendo ciò permesso dalla piattaforma informatica predisposta da [OSCURATO:SOCIETA].; osserva che lo standard d i informazioni richieste al cliente, ai fini dell’esecuzione del bonifico domiciliato, era stabilito dall’attuale controricorrente, cosicché la ric hiesta telematica veniva attivata in conformitàalle prescrizioni della detta piattaforma e previo inserimento nel “form”dei dati richiesti dalla stessa società e reputati sufficienti per prendere in carico il bonifico, il quale, quindi , dove va essere da essa correttamenteeseguito, senza possibilità di imputare le conseguenzedell’inadempimento alla condotta dell’ordinante. 2.b.Sotto un secondo profilo la sentenza di appello è censurata per avere giudicato diligente la (o, in altri termini, per avere escluso il carattere negligentedella) condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diretta ad identificare il presunto beneficiario del bonifico attraverso la verifica – oltre che del codice fiscale e della password posseduti – dell’ unico documento di identità da lui esibito allo sportello. La società ricorrente sostiene, al contrario, che l’operazione di identificazione del preteso creditore avrebbe potuto considerarsi conforme al modello sociale di diligenzaqualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., solo se fosse stata condotta attraverso l’esame di due documenti di riconoscimento. 2.b.I. In tal senso, ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], deponeva anzitutto il regolamento contrattuale concluso tra le parti, il quale, all’art. 3, obbligava espressamentePoste [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di delegata al pagamento,a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui « documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già d i un solo documento , bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000. 2.b.II. Nello stesso senso, al di là dell’ espressa p revisione contrattuale, deponevano, inoltre, sempre secondo la ricorrente , gli standard valutativi del modello di diligenza qualificata esistenti nella realtà sociale, il mancato rispetto dei quali, nel giudizio di responsabilità (o, come nella specie, di irresponsabilità) formulato dal giudice del merito, sarebbe sempredenunciabile in sede di legittimità; infatti, la proliferazione delle ipotesi di accesso abusivo alle informazioni personali e di furto di dati anagrafici e di identità, conseguita alla diffusione del mezzo telematico di trasmissione delle predetteinformazioni, avrebbe reso socialmente esigibile dal soggetto chiamato all’esecuzione di un pagamento delegato – e , dunque , conforme al modello di comportamento del c.d. bo n us argentarius – una condotta rigorosa diretta al la « ferr e a » e « inequivocabile » identificazione del preteso beneficiario, in conformità all a raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001,che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti d’identità muniti di fotografia. 2.c.Sotto un terzo profilo, la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che la copia del documento di identità esibito allo sportello postale dalla persona spacciatasi per [OSCURATO:PERSONA] fosse stata acquisita agli atti del giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] osserva che , secondo il T ribunale, la copia di tale documentodi identità sarebbe rinvenibile tra le pro duzioni documentali depositate da Poste italiane come “all.3 del fasc. primo grado” (p.19 della sentenza).Peraltro – evidenzia ancora la ricorrente – il suddetto allegato conteneva soltanto la quietanza di pagamento, con laannotazione degli estremi della carta di identità asseritamente esibita dal preteso beneficiario, ma non anche la copia di que s ta di cui, tutt’ al contrario, non vi sarebbealcuna traccia agli atti. Ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], dunque, il Tribunaleavrebbe confuso la carta di identità fa lsa presentata dal l’apparente beneficiario (ma ma i acquisita in giudizio) con il passaporto autentico allegato dalla reale creditrice alla querela da lei presentata dopo essere venuta a conoscenza che il pagamento dell a som ma bonificata era stat o effettuato a favore di altro soggetto (unico documento presente agli atti). Il giudizio secondo cui il documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] fosse apparso prima facienon abnorme, reso dal giudice del merito (p. 19 della sentenza), sarebbe dunque frutto di travisamento probatorio, in quanto tratto da una prova documentale inesistente. La sentenza di appello sarebbe pertanto viziata da evidente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., denunciabile in sede di legittimità in ragione del carattere decisivo e discusso del vizio medesimo, che era stato più volte evidenziato dalla ricorrente nei propri atti processuali. 2.d. Sotto un quarto profilo, infine, la sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., abbia provato, in alternativa all’esatto adempimento, il carattere non imputabile del proprioinadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., dimostrando di avere tenuto una condotta conforme al modello di diligenza qualificata (ex art.1176, secondo c omma, cod. civ.) nell’ identificazione del beneficiario del pagamento. La società ricorrente evidenziache non è stata prodotta in giudizio una copia dei documenti che la banca esecutrice avrebbe asseritamente esaminato ai fini dell’identificazione del percettore, sicché della concreta effettuazionedi tale esame essa non avrebbedato alcuna prova, pur essendovi onerata. Omettendo di rilevare tale mancanza, il Tribunale avrebbe violato sia le regole sul riparto dell’onere della prova,sia l’art. 1176 cod. civ.: atteso, sotto il primo a spetto, che la mancanza in atti di copia del documento di identità avrebbe implicato la non pr e figurabilità in astratto della dimostrazione dell’ adempimento dell’obbligo di identificazione, ed in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dalla società richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma poste; e considerato , sotto il secondoaspetto, che la mancata conservazione di copia del documento asseritamente esaminato si porre bbe comunque in contra s to con gli standardsociali valutativi del modello di diligenza professionale . 2.1. Il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alle quattro censure in cui si articola, è in parte inammissibilee in parte infondato. 2.1.a.È, anzitutto, inammissibile la prima censura con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto –evidentemente sulla base di un accertamento di fatto –che il flusso della disposizione telematica effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche gli elementiulteriori della data di nascita e degli estremi del documento di riconoscimento, non indicati negli appositi “campi” informatici , che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. Questa censura, oltre che tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento dei fatti alternativo a quello svolto dal giudice del merito (in ordine alla asserita n on corrispondenza al vero della circostanza relativa allapossibilità, per l’ ordinante , di inserire dati ulteriori nella piattaforma telematica ), non si confronta con la reale ratio decidendidella statuizione impugnata.Il giudice di appello , infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha escluso la resp onsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del b onifico domiciliato,pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della passwordper l’incasso. Rispetto a questa ratio decidendi resta evidentemente estrane o il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione; rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta. 2.1.b.La seconda censura del secondo motivo, invece, è in parte inammissibile e in parte infondata. 2.1.b.I.È inammissibile nella parte in cui critica l’interpretazione compiuta dal giudice di appello del contratto concluso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il detto regolamento contrattuale (art.3) avrebbe obbligato espressamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass.22/06/2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può,peraltro , risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione,atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319). Nel caso di specie, il giudice d ’ appello ha espressamente considerato il testo delle condizioni generali di contratto che imponevano a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di riscontrare «la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della riscossione» ed ha plausibilmente interpretato l ’espressione «documentidi riconoscimento pres entati » come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento. D’altra parte, la plausibilità di tale interpretazione trova confermanella circostanza che la clausola contrattuale non prevedeva che il beneficiario dovesse pre sentare due documenti ma si limitava, genericamente, a fare riferimento ai « documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario », così rendendo evidente che , ai fini dell’esatto adempimento dell’ obbligazione contrattualmente assunta , era sufficiente che la verifica dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica fosse condotta controllandone la corrispondenza con quelli presenti nel documentodi identità di volta in volta esibito dai richiedenti. La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione del contratto sicuramente plausibile (se non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa. La seconda censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpreta tivo raggiunto dal Tribunalee nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. 2.1.b.II. La seconda censura del secondo motivo di ricorso è , invece, infondata nel la parte in cui – sull’assunto che il giudizio di osservanza o di violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., f ormulato dal giudice del merito, sarebbe censurabile in Cassazionequando si ponga in contrasto con gli « standard valutativi esistenti nella realtà sociale» nell’ipotesi in cui « il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi»– sostiene che il necessario esame di due documenti di identità , ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di identificazione del beneficiariodel bonifico, sarebbe sta t o comunque imposto, a prescindere dalle previsioni contrattuali, dall’esigenza di conformarsi al modello di diligenza professionale di cui all’ art. 1176, secondo comma, cod. civ., in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001.Al riguardo va osservato che – sebbene sia condivisibile , in linea generale, l’assunto secondo il quale il giudizio di inadempimento(o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservat i al giudice de l merito, restano sindacabil i in Cassazione quando si ponga no in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dall a giurisprudenzadi legittimità e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente(entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.: in tal senso, ad es., Cass. 21/03/2019, n. 8047e Cass. 19/12/2019, n. 34107 ) – nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, m a deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard socialiintegrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se foss e stata affermata la necessità d ella esibizione di due documentidi identità. In talmodo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i p rincipi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass.13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identitàe comunque socialmente riconosciu ta, secondo cui l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale. 2.1.c.la terza censura del secondo motivo è infondata. Sulla questione della censurabilità del “travisamento” della prova come vizio di legittimità si è determinato un contrasto , nella giurisprudenzadi questa Corte, tra due contrapposti orientamenti, per la composizione del quale sono state recentemente investite le Sezioni 19 Unite (Cass., Sez. Lav.,Ord. 29/03/2023, n. 8895; Cass., Sez. III, Ord.27/04/2023, n.11111). Peraltro, anche l’ orientamento che ammette la deducibilità in Cassazione del travisamento della prova sottolinea che, ai fini della censurabilità di questovizio, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre la necessaria compresenza dei seguenti presupposti: a) l’errore de l giudice deve cadere, non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova (manifestazione dell’essenza della discrezionalità valutativa riservata al giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non sindacabile dinanzi a quest’ultima), bensì sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito; b)tale contenuto deve avere formato oggetto di discussione tra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione in esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c od. proc. civ. , il quale deve invece cadere sul contenuto oggettivo di un fatto – non di una prova – non oggetto di discussione; c) l’errore deve essere decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (cfr., intema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n.3955). Nel caso di specie , emerge con evidenza la mancanza del terzo presupposto, in quanto il giudizio espresso dal giudice del merito non sarebbe stato diverso in assenza de ll’informazione tratta dalla prova documentale predicatacome inesistente.Il Tribunale ha infatti ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse proceduto con diligenza all’identificazione dell’accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto, riscontrando la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione, nonché verificando, oltre al documento di identità, il codice fiscale e la parola chiave posseduti dal richiedente per controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico. In particolare, la circostanza ignota che la banca delegata avesse debitamente proceduto alla verifica del documentodi identità (nonché l’esito positivo di questa verifica , nel senso che non ne fosse apprezzabile, prima facie , l’ eventuale falsità ) è stata reputata presuntivamente provata – com e meglio si dirà , infra , sub 2.1.d. – movendo dalla circostanza nota della sua annotazione , unitamente al codice fiscale, nella quietanza di pagamento. D’altra parte, il carattere non decisivo dell’errore sulla ritenuta acquisizionein giudizio del documento esibito a nome di [OSCURATO:PERSONA] trova eloquente conferma nellacircostanza che il Tribunale ha ritenuto ugualmente diligente la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . nell’identificazione del destinatario del pagamento anche in relazione all’altro creditore, [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale non era incorsonel medesimo errore. 2.1.d. Anche la quarta censura del secondo motivo, in fine , è infondata, sia nella parte in cui deduce la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, sia nella parte in cui deduce la violazione dell’art.1176, secondo comma, cod. civ.. Il giudice di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse fornito la prova di a vere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione delle person e presentat e si all’incasso , da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata daGenertel s.p.a. con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello da i pretes i beneficiari per la riscossione; e, dall’altro lato, ricevendo , da parte d i questi ultimi,la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico. Il T ribunale , inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che il documento di identità esibit o dall e person e presentat e si all’incasso (unitamente al loro codice fiscale) era stat o annotat o nella quietanza di pagamento. Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che il documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato senza poterne evidentemente apprezzare, prima facie, l’eventuale falsità; e ha concluso che l’aver proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) fosse condotta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, esclude ndo l’esigibilità dallabanca mandataria di ulteriori cautele . Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito ( come tale, incensurabile in sede di legittimità) , all’esito del quale il giudice di appello, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate su lla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni ( nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse debitamente assolto quello impostole dalla norma generale di cui all’art. 1218 cod. civ., pu r traendo questa dimostrazione,anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti) , dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua –almeno prima facie – apparente autenticità. Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva , non come fatto sostanziale indice della “ontologica non prefi g ura bilità in astra t to della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione ” , bens ì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorioprecostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito , nel pieno esercizio delle proprie prerogative , ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di potere desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo; al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467). Dall’altro lato, l’accertata posizione in essere, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di una attività di identificazione dell a person a presentatasiallo sportello, fondata sulla previa verifica– oltre che della corrispondenza della passworde del c odice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico –anche dell’apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività , al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l’identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n.34107, cit. ); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una be st practice che impone al delegato di pagamento l’estrazione di copia e la conseguente conservazione del documentoesaminato in funzione dell’identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell’attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata , che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la delibera del Garante p e r la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] 27 ottobre 2005). 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere complessivamente rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del rilievo sistematico della questione sottoposta alla Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società r icorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 27573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris