CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.3241/2020, depositata il 10/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], beneficiario economico della TresselOverseas S.A, ha proposto opposizione avverso la delibera Consobn. 2052/2018, con cui gli è stata contestata la violazione dell’art.Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026187 bis TUF, poiché, in possesso di un’informazione privilegiataData pubblicazione 24/04/2026ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato 500.000 azioniItalcementi, ottenendo un ingiusto profitto.L'informazione riguardava l’operazione oggetto del comunicatodiffuso il 28 luglio 2015, ore 20:33, con cui [OSCURATO:SOCIETA]aveva annunciato di aver concluso un accordo conHeidelbergCement AG (HC) per l'acquisto da parte di HC del 45%del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguentepromozione di un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitariasulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale diltalcementi.La Corte di merito ha respinto l’opposizione, spiegando chel’informazione relativa all’operazione sulle azioni [OSCURATO:SOCIETA] eraidonea ad influire in modo sensibile sui prezzi delle azioniItalcementi; in punto di fatto ha ritenuto gravi precisi e concordantigli indizi di colpevolezza, rilevando che le informazioni circolavanoall'interno dell'amministrazione centrale di [OSCURATO:SOCIETA] nei giorniprecedenti l'annuncio del 28 luglio 2015 e che altro soggetto,ragioni lavorative da anni, ne era in possesso ed aveva contattato ilricorrente proprio il 28 luglio 2015 alle ore 10:28. Questi aveva poiintrattenuto un colloquio telefonico con [OSCURATO:PERSONA] che,alle ore 11,17 dello stesso giorno, aveva inoltrato l’ordine diacquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], fissandone le condizioni, ordineche era andato parzialmente a buon fine.I titoli erano stati rivenduti il giorno dopo, allorquandol’informazione era divenuta di pubblico dominio ed il valore delleazioni si era notevolmente apprezzato, ottenendo una plusvalenzadi euro 1.536.083,50.La sentenza ha evidenziato che l'investimento in azioni Italcementirappresentava l'unico in strumenti finanziari effettuato nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2015 e il 28 luglio 2015 del portafoglio2 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026detenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. presso Bank J. Safra SarasinData pubblicazione 24/04/2026AG..Secondo la Corte territoriale, la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, la sua idoneità aincidere sul prezzo delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], la successione deicontatti tra i soggetti coinvolti, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] in data 28 luglio2015, tale da deporre per la conoscenza dell'informazioneprivilegiata, i rapporti professionali dell’opponente con [OSCURATO:SOCIETA],unitamente alle motivazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e allapacifica conoscenza dell'imminente arrivo dei nuovi soci tedeschi daparte di [OSCURATO:PERSONA], erano indizi inequivoci della sussistenzadella responsabilità del ricorrente.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in 12 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.132 n. 4 c.p.c.e e 111 Cost., , esponendo che la pronuncia avrebbeapplicato principi consolidati in tema di insider trading secondarioad una ipotesi estranea alla fattispecie legale, dando per certo chel’informazione fosse stata comunicata da [OSCURATO:PERSONA] a Robertostabilito dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza n.1761/2019, aveva escluso che Bertolini fosse in possessodell’informazione.Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionela violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.e e 111 Cost.Il ricorrente sostiene cheuna telefonataa abbia desunto che Roberto3 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026Italcementi, nel corso di una telefonata di brevissima durata, sullaData pubblicazione 24/04/2026base di un ragionamento presuntivo privo di base logica, in totaleassenza di motivazione e smentito dalle dichiarazioni di CarmineRotondaro, che ha aveva riferito che il colloquio aveva riguardatouna mera raccomandazione di investimento, come era emersoanche dalla copiosa documentazione depositata nel procedimentosanzionatorio.Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 bis, commi 4, del TUF e dell'art. 112 c.p.c.Richiamando la sentenza della Corte bresciana, che aveva annullatola sanzione carico di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene che lastretta correlazione tra le condotte dei soggetti coinvolti era allabase della contestazione sicché, escluso il possessodell’informazione in capo a Bertolini, anche gli altri addebitisarebbero indimostrati. La sentenza, nel ritenere fondata lacontestazione, avrebbe ascritto al ricorrente un illecito diverso daquello contestato.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 337, commasecondo, c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte brescianaannullato la sanzione a carico del Bertolini con sentenza n.1671/2019, il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere ilgiudizio o conformarsi alla pronuncia di annullamento.I motivi sono infondati.1.1. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodell’informazione privilegiata e l’avesse poi trasmessa agli altrisoggetti coinvolti si pone in rapporto di pregiudizialità non tecnica,ma logica rispetto alla sussistenza dell'illecito contestato alricorrente, essendo esclusa la possibilità della sospensioneobbligatoria del giudizio asseritamente pregiudicato per effettodella pronuncia di appello n. 1671/2019.Si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto se tra più rapporti giuridici uno di essi4 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026(quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che daData pubblicazione 24/04/2026quello dipende (pregiudicato). In tal caso, l'oggetto della causapregiudicata non può essere deciso senza la necessaria epreventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causapregiudicante. Si è in presenza della pregiudizialità logica se unantecedente logico necessario vada deciso incidenter tantumrispetto alla pronuncia sulla domanda principale che da essodipende; in tal caso, l'accertamento dell'esistenza, della validità edella natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di undiritto (Cass., Sez. Un., n. 21763/2021). Anche nei casi dipregiudizialità tecnica, la sospensione del giudizio è solo facoltativaquando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza nonpassata in giudicato (Cass., Sez. Un., 21763/2021 cit.).La Corte di Milano, non condividendo la sentenza con cui era stataannullata la sanzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], poteva valutareautonomamente i fatti.1.2. La sentenza, dopo aver premesso che nelle condotte diinsinder trading secondario non occorre accertare la fontedell’informazione privilegiata, ha valorizzato una pluralità dielementi indizianti per affermare la responsabilità del Franzè inbase alla ricostruzione dei fatti emersa in sede ispettiva ancheriguardo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], infine evidenziandoche “l’insieme degli indizi, integrati e composti unitariamente,deponevano univocamente per la comunicazione dell’informazioneprivilegiata da parte di Franzè al Rotondaro”.La motivazione è tutt'altro che apparente, essendo esposto ilpercorso logico della pronuncia, fondata su indizi gravi, concordantied univoci quanto alla consumazione dell’illecito, consistenti nellaconoscenza e utilizzazione dell'informazione privilegiata da parte diBertolini e Franzè, nella tempistica delle operazioni di CarmineRotondaro per conto di [OSCURATO:PERSONA], effettuate a ridosso delladiffusione del comunicato di [OSCURATO:SOCIETA] del 28 luglio 2015, nelle5 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026caratteristiche dell'ordine di acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA], inoltratoData pubblicazione 24/04/2026con urgenza e per quantitativi ingentissimi, nell'anomaliadell'investimento eseguito sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA],nel collegamento degli acquisti effettuati da Rotondaro con latelefonata di Franzè, nella conoscenza da parte di Franzè dellacessione dei titoli [OSCURATO:SOCIETA] e dell'imminente cambio dell'assettoproprietario per l'arrivo dei soci tedeschi, nei rapporti professionalicon [OSCURATO:SOCIETA] e quelli intercorrenti con Rotondaro, negli orari deicontatti telefonici avvenuti il 28 luglio 2015.2. Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 187 bis, commaquarto, del TUF, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice abbiaaccertato la violazione in base ad una successione diacronica diindizi - la successione dei contatti telefonici tra le parti -trascurando l’accertamento svolto dalla Corte di appello di Brescia,che aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodell’informazione privilegiata.Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729c.c., nonché degli artt. 192, secondo comma e 533, primo comma,c.p.p.Lamenta il ricorrente che l’addebito a suo carico si fonda su unacircostanza di fatto, il possesso dell’informazione e la suasuccessiva comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenutacerta sulla base di presunzioni e di fatti noti con carattere nonsincronico ma diacronico, con l’illegittimo impiego di una doppiapresunzione.I motivi sono infondati.Il possesso dell’informazione privilegiata è stata accertata sullascorta delle complessive risultanze di causa, oltre che delledichiarazioni di Franzé, depurate dagli elementi smentiti dasuccessive verifiche.I fatti rilevanti appaiono verificati sulla base di una pluralità dicircostanze indizianti, complessivamente e correttamente valutate.6 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026Nel sistema processuale non esiste, in primo luogo, ilData pubblicazione 24/04/2026principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto didoppie presunzioni o a catena): il fatto noto, accertato in viapresuntiva, sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità,precisione e concordanza, può costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020 ed altre).Questa Corte ha già affermato che nei procedimentiper insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi inmodo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano glielementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementisignificativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando ladiacronicità o la sincronicità di tali elementi (Cass. n. 14273/2025).La pronuncia ha valorizzato fatti noti che, unitariamente valutati,posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall’art. 2729 c.c. per l’accertamento della responsabilità delricorrente riguardo al possesso e alla trasmissionedell’informazione.Occorre ribadire che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzodelle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzatoelementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, perdedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014). In tale verifica, ammissibile in cassazione, nonè consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza(fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza aquella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non giàquando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma soloquando non sia neppure minimamente sorretta o sia addiritturasmentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, intal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo: Cass.,Sez. Un., n. 8053/2014 cit.).7 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026E’ precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanzeData pubblicazione 24/04/2026istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso oulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della decisione.Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di farericorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti daporre a fondamento del relativo processo logico: il relativoapprezzamento – su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto chenon può essere contestato con la semplice prospettazione di unconvincimento diverso da quello espresso nel provvedimentoimpugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n.27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. n.1234/2019).Nel caso in esame i fatti (ignoti) da provare erano il possesso el’utilizzo a fini di investimento dell’informazione privilegiata relativaalle operazioni sul titolo [OSCURATO:SOCIETA], da dedurre da un complesso dielementi muniti di oggettivo riscontro probatorio (Cass. n.8782/2020).I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis,comma 4, TUF sono il possesso dell'informazione privilegiata, laconoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattereprivilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni instrumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppurela comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuoridelle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora laraccomandazione o l'induzione di altri al compimento di talioperazioni (Cass. n. 24310/2017 e Cass. n. 8782/2020).Le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, laconcomitanza degli incontri, le particolarità delle operazioni di8 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026investimento, le caratteristiche dei titoli che non avevano inData pubblicazione 24/04/2026precedenza mai suscitato l’attenzione degli interessati, le modalitàdi acquisito, i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni diacquisto costituivano fatti che, ricondotti al contesto, erano idoneia provare il possesso e utilizzo dell’informazione privilegiata.Le plurime circostanze di cui dà analiticamente conto la sentenzadefinivano – in sostanza - un quadro di insieme relativo acircostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cuiciascun elemento della serie inferenziale appariva grave, pertinentee munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, giustificandoampiamente sul piano logico la conclusione che, a monte dellescelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione tra talisoggetti dell’informazione privilegiata ottenuta dal ricorrente, fattoignoto quest’ultimo non già posto a monte dei fatti successivi, macostituente il risultato conoscitivo del corretto impiego del metodoinferenziale.4. Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, secondo comma, 111, 117 Cost. e 350 c.p.p.,nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e 47 e 48 CDFUE.Sostiene il ricorrente che la prova del possesso dell’informazionenon poteva esser desunta dalle dichiarazioni autoaccusanti delricorrente, dovendo considerarsi che, per il carattere punitivo dellesanzioni, il sanzionato deve godere di tutte le garanzie del processopenale, incluso il diritto a non fornire alcun contributo dichiarativo,dovendo essere preavvertito della possibilità di non rispondere inmodo da non subire coercizioni collegate ad eventuali sanzioni.Si chiede, nel dubbio circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, dirimettere la questione alla Corte di giustizia mediante rinviopregiudiziale.L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 64, comma3, lettera c), 197, 498 c.p.p., 24 Cost. 48 CDFUE e 6, par. primo eterzo, CEDU, per aver la sentenza utilizzato la dichiarazione di9 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026Roberto Franzé nel giudizio di opposizione con cui questi avevaData pubblicazione 24/04/2026ammesso di aver avuto un contatto telefonico con il ricorrenteprima del comunicato con cui erano state rese note le operazionisulle azioni [OSCURATO:SOCIETA], dichiarazioni inutilizzabili poiché assunte daun diverso incolpato e su fatto proprio e non altrui, senza previoavvertimento della facoltà di non rispondere e senza possibilità dicontroesame.I motivi sono infondati.La responsabilità dell’incolpato è emersa da plurimi elementi diprova, solo confortati dalle dichiarazioni dei sanzionati.La Corte distrettuale ha stabilito che l’operazione di acquisto delleazioni [OSCURATO:PERSONA] scaturì dal possesso dell’informazioneprivilegiata da parte di [OSCURATO:PERSONA], possesso ammessodallo stesso ricorrente, e tuttavia desunto dal giudice di merito dauna pluralità di elementi.Appaiono esplicitamente valorizzate la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, per la sua idoneitàa incidere sul prezzo delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], la successione econcatenazione delle telefonate, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte diRotondaro in data 28 luglio 2015, tale da deporre per laconoscenza dell'informazione privilegiata, i rapporti professionali diRotondaro e alla pacifica conoscenza dell'imminente arrivo deinuovi soci tedeschi da parte di Franzè.L’utilizzo delle ammissioni degli incolpati non è, dunque,censurabile, non avendo esse costituito la base conoscitiva delleviolazioni, ma elementi indiretti di conferma di una quadroprobatorio già esaustivo.Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, laprecisa declinazione delle modalità di tutela del diritto al silenzio(che compete al legislatore individuare) non deve svolgersi in10 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026forme necessariamente coincidenti con quelle che vigonoData pubblicazione 24/04/2026nell'ambito del procedimento e del processo penale (che neppureprevede un assoluta inutilizzabilità ad es. delle dichiarazionispontanee dell’imputato: per tutte, Cass. pen. n. 15558/2025) -rispetto alle attività istituzionali della Banca d'Italia e dellaCONSOB, occorrendo calibrare tale tutela rispetto alle specificitàdei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione,nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dallaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unioneeuropea (Corte cost. n. 84/2021, par. 5).Non è, quindi, necessario sollevare la questione pregiudizialedinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 126 TFUE.Anche il contenuto dei colloqui telefonici è stato accertato sullabase di indizi confortati dalla dichiarazioni degli interessati, conapprezzamento di merito logicamente motivato.5. Il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 27, commasecondo, Cost., 48, par. 1, CDFUE, 11 e 117, comma primo, Cost.,52 CDFUE, 6, par. 2, CEDU, 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt.2729 e 2697 cod. civ.Lamenta il ricorrente che la sentenza, pur riconoscendo la naturapenale della sanzione, abbia ritenuto che la regola penalistica dellaprova" oltre il ragionevole dubbio non implicherebbe "l'abbandonodel canone dell'inferenza probabilistica in favore di quellodell'inferenza necessaria", e che, per la natura penale dellasanzione, occorreva adottare il canone ben più rigorosodell’accertamento della responsabilità oltre ogni più ragione dubbio.Il motivo è inammissibile poiché astrae dal contenuto dellapronuncia impugnata.La sentenza ha posto a fondamento della decisione la regolapenalistica che presiede all’accertamento dei fatti, sostenendo cheil canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non preclude il ricorsoal criterio presuntivo.11 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026Richiamando precedenti delle sezioni penali di questa Corte, haData pubblicazione 24/04/2026evidenziato che la valutazione del quadro probatorio va effettuatointegra con gli altri e il limite della valenza di ognuno risultasuperato nella composizione unitaria, giacché quae singula nonprobant simul unita probant (Cass. pen. n. 26604/2019),sostenendo di aver raggiunto un alto grado di certezza razionalequanto alla responsabilità del ricorrente.L’utilizzo del ragionamento presuntivo in materia di sanzioniConsob è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.12031/2022; Cass. n. 7647/2023; Cass. n. 32829/2023), idoneoall’accertamento anche degli illeciti di natura punitiva e alraggiungimento del necessario grado di certezza dellaresponsabilità, in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenzacomunitaria, che ha riconosciuto che la responsabilità può esseredesunta da indizi i quali, considerati nel loro insieme, possonorappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, laprova della violazione (cfr., in tema di interesse restrittive dellaconcorrenza, Corte di Giustizia 1 luglio 2010, in C-407/08, e Cortedi giustizia 7 gennaio 2004, in cause riunite C-204/00 P, C-205/00P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P).Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di sanzioniamministrative i fatti sui quali si fondano le presunzioni devonoessere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come unaconseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevoleprobabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativogiudizio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limitidi cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. (cfr. Cass., Sez. Un., n.20930/2009; Cass. n. 17615/2007).Nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provaremediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovveroconsistente in una serie di accadimenti nei quali sono coinvolti più12 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026soggetti, così che l’accertamento della responsabilità di ciascunoData pubblicazione 24/04/2026non è il risultato di una catena di presunzioni, ma il frutto di unaragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria diaccadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti (Cass. n.7647/2023; Cass. n. 32829/2023).Ad analogo esito interpretativo è pervenuta la giurisprudenzaamministrativa, secondo cui l’ipotesi accusatoria può attingere la‘certezza processuale’ quando essa risulti l’unica in grado digiustificare i vari elementi probatori raccolti, ovvero la piùprospettabili (Consiglio di Stato n. 3570/2022).Le restanti questioni attengono al merito della causa, volendosiottenere una mera rivalutazione delle prove, preclusa incassazione.6. Il decimo motivo denuncia violazione degli artt. 187 bis del TUF,6 del d.lgs. n. 72/2015, 3 e 25 Cost., 99 e 112 c.p.c., 597, commaterzo, c.p.p. e dell'art. 2, comma quarto c.p.Sostiene il ricorrente che, essendo notevolmente mutati i minimi e imassimi edittali non era possibile confermare l’importo dellasanzione, occorrendo pervenire ad un’attenuazione del trattamentopunitivo.L’undicesimo motivo denuncia violazione degli artt. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 113, primo comma, c.p.c. Leaffermazioni della Corte di Appello, secondo cui -pur a fronte dellanotevole riduzione della cornice edittale della sanzione di cui all'art.187 bis TUF operata dal legislatore con l'art. 6 del d.lgs. n.172/2015- sarebbe comunque congrua la sanzione comminatadalla [OSCURATO:PERSONA] al Rotondaro sotto il vigore della vecchia corniceedittale di gran lunga più sfavorevole, risulterebbero gravementeillogiche e contraddittorie.I due motivi sono infondati.13 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026A seguito di uno jus superveniens sanzionatorio introduttivo diData pubblicazione 24/04/2026parametri edittali più miti, il giudice non è tenuto a seguire uncriterio proporzionale di tipo aritmetico, correlato alla penacalcolata prima dell’introduzione dello jus superveniens, ma deverimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale,secondo gli ordinari criteri di determinazione legale (Cass. n.4522/2022; Cass. Pen. n. 29431/2018; Cass. pen. n. 3481/2019,Cass. Pen. n. 51130/2019).Questa Corte ha affermato che non è sufficiente che la sanzioneconcretamente irrogata si collochi comunque all'interno dellanuova cornice edittale, essendo illegittima la misura inflitta sullabase della cornice sanzionatoria previgente, né che tale giudizio siasorretto dalla considerazione delle circostanze concrete, occorrendoche la valutazione sia svolta sulla base dei parametri edittali diminor gravità, nel senso che è contraddittorio affermare che lacondotta è meritevole della medesima sanzione anche a fronte diun nuovo quadro sanzionatorio nel quale il minimo edittale ènotevolmente inferiore a quello sulla base del quale è stataoriginariamente determinata la sanzione irrogata (Cass. n.4524/2021).La Corte di appello si è attenuta ai principi in tema di applicazioneretroattiva della legge sanzionatoria più favorevole, riconfermandola sanzione previa riconsiderazione del fatto in tutti i suoi elementi,oggettivi e soggettivi, valorizzando la particolare gravità delleconseguenze dell’operazione illecita condotta in porto e procedendoa parametrare la sanzione al diverso trattamento punitivo più mite,con motivato apprezzamento dei fatti di causa.7. Il dodicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 187-septies, commi secondo e sesto bis, del TUF, 3, 24 e111 Cast., 48 CDFUE, 11 e 117, comma secondo, Cost., 52 CDFUE,6, commi primo e terzo, nonché del prot. 7, comma secondo,CEDU, per non aver il giudice d'appello rilevato d’ufficio la14 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Numero di raccolta generale 11040/2026violazione del principio del contraddittorio e della distinzione traData pubblicazione 24/04/2026funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche in ragione dellaillegittimità del Regolamento sul procedimento sanzionatorioConsob, e per aver omesso di esercitare d'ufficio i necessari poteriistruttori, trascurando l'escussione di testimoni chiave.Il motivo è inammissibile.La sentenza non fa menzione delle questioni oggetto di ricorso; lostesso ricorrente ha ammesso che non sono state proposte conl’opposizione, ritenendo la censura esaminabile poiché tale da nonrichiedere nuovi accertamenti in diritto (ricorso, pag. 55).L’oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni [OSCURATO:PERSONA] èstrettamente circoscritto ai motivi di opposizione e non è ammessala deduzione di circostanze o censure nuove.Tale giudizio è strutturato in conformità del modello del processocivile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e deldivieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesseesclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ailimiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, restaindividuata sulla base dei motivi di opposizione.L'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corsodell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché a quantoallegato nell'atto di opposizione ex art. 195 TUF, il quale fissa ilimiti della devoluzione della controversia; con l'ulterioreconseguenza dell'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione,di motivi attinenti a questioni non comprese nell'atto di opposizioneed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di legittimità.La rilevazione e l’esame d’ufficio di questioni in diritto che nonrichiedano nuovi accertamenti è ammissibile in cassazione non inassoluto, ma nel ristretto ambito delle ragioni di doglianza dedottecon i motivi di impugnazione.15 di 16Numero registro generale 16183/2021Numero sezionale 2144/2025Il ricorso è respinto, con conseguente aggravio delle speseNumero di raccolta generale 11040/2026processuali liquidate in dispositivo. Data pubblicazione 24/04/2026Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto ilcomma 1- quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processualidell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €.8.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettarioelle spese generali in misurar del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data09/09/2025.[OSCURATO:PERSONA] FALASCHI16 di 16