CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 6067-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via dei [OSCURATO:PERSONA] n.14/a presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Roma alla via G. B. Martini n.3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 984/2016 depositata il 26 luglio 2018; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 2748/2021Numero di raccolta generale 12031/2022 16/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] -lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano meglio indicata in epigrafe, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso le sanzioni irrogate dalla Consob con la delibera n. 1943 del 3/11/2015. 2.Con delibera n. 19438 del 3 novembre 2015, Consob ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca responsabile dell’unità Syndication all’interno dell’area [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]): i) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 130.000 ex art. 187- bis, comma 1, lett. b) d.lsg. 24 febbraio 1998 , n.58 (d’ora in poi solo TUF) per aver comunicato a [OSCURATO:PERSONA], Federico e [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi sanzionati) un’informazione privilegiata da questi utilizzata per acquistare, per conto di Artemide (fondo gestito da [OSCURATO:PERSONA] SA) 1.378.213 azioni di risparmio di [OSCURATO:PERSONA] (MIR) tra il 26 luglio e l’8 agosto 2013; nonché ii) la sanzione amministrativa interdittiva accessoria ex art. 187-quater, comma 1 del TUF, consistente nella perdita di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato e per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate per un periodo di quattro mesi. 3.Ciò all’esito dell’accertamento che un’operazione di acquisto delle azioni di risparmio [OSCURATO:PERSONA] (MIR) era stata eseguita da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (UGF) tramite procedura di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 (RABB) rivolta a soli investitori qualificati e conclusa l’8 agosto Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 2013, al fine di realizzare l’esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di disporre dei voti necessari per ottenere l’approvazione dell’operazione di fusione in Fondiaria SAI ad opera dell’assemblea degli azionisti di risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. L’informazione di carattere privilegiato, quanto meno al 17 luglio 2013, attinente al progetto di acquisto da parte di UGF delle azioni MIR, era stata comunicata da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’unità Syndacation di Medioabanca, ad alcuni esponenti aziendali di Momentum, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato 1.378.213 azioni MIR mel periodo immediatamente precedente alla divulgazione al mercato dell’operazione di RABB. 4.Maralla si è opposto a detto provvedimento sanzionatorio lamentando che, alla data 17 luglio 2013, l’informazione di cui era in possesso non poteva essere considerata privilegiata per mancanza dei requisiti di precisione e di sensitività. 5.Maralla deduceva l’insussistenza dell’addebito e comunque la mancanza di prova in ordine alla comunicazione dell’informazione, con assoluta regolarità dell’operare di Momentum. 6.Con sentenza n. 984/2016, la corte d’appello di Milano ha rigettato il ricorso, confermando il provvedimento impugnato. 7.La corte territoriale ha ritenuto, infatti, sussistenti, alla data del 17 luglio 2013, i requisiti di precisione e di sensitività dell’informazione, in quanto già in allora si era concretizzata una serie di circostanze (l’ avvenuta determinazione degli obiettivi quantitativi perseguiti da cui conseguiva la certezza del premio, indeterminato solo nella sua entità, che comunque sarebbe stata orientativamente quella del 5% alla luce dei predetti obiettivi quantitativi; la tempistica dell’operazione, che si sarebbe sicuramente perfezionata entro l’estate, salvo ipotesi di market adverse condition) sufficienti a far ragionevolmente ritenere la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 realizzazione a breve dell’operazione di RABB, mediante la quale Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato, per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A . (UGF), le azioni di MIR; 8.Per la corte territoriale era irrilevante che l’operazione non fosse ancora stata approvata dal Consiglio d’Amministrazione di UGF, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già espresso al Maralla parere favorevole, dovendo essere ancora definiti solo alcuni dettagli dell’operazione e non l’operazione in sé; né tantomeno era rilevante il fatto che l’operazione non fosse stata ancora autorizzata dall’IVASS, costituendo tale autorizzazione solo un tassello dell’affare, che comunque gli operatori ritenevano pressoché certo. 9.La corte d’appello ha inoltre evidenziato, con riguardo all’eccepita fisiologicità dell’operato di Momentum dedotta dall’appellante che il carattere anomalo dell’operatore sul mercato finanziario, pur potendo costituire elemento sintomatico di superiorità informativa, non rappresenta l’elemento costitutivo dell’illecito: l’abuso si concreta infatti con il consapevole utilizzo dell’informazione di carattere privilegiato, ma non è necessario che l’informazione costituisca l’unico esclusivo antecedente logico-motivazionale della condotta. 10.La corte d’appello ha altresì chiarito che la prova della trasmissione dell’informazione da parte del Maralla a Momentum, per giurisprudenza costante anche comunitaria, potesse essere presunta secondo l’id quod prelumque accidit in un contesto, come quello di causa, caratterizzato da una vera e propria osmosi informativa tra Maralla e i manager di Momentum: e ciò senza incorrere in una presumptio de presumpto, poiché il quadro complessivo consente di ritenere fatto certo il continuo scambio di informazioni, quasi in tempo reale, tra il Maralla e Momentum, del tutto idoneo a giustificare anche la successiva trasmissione dell’informazione privilegiata. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 10.[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza d’appello con Numero sezionale 2748/2021Numero di raccolta generale 12031/2022 ricorso, notificato in data 24/02/2017, affidato a due motivi, cui Data pubblicazione 13/04/2022 resiste la Consob con controricorso, notificato in data 5/04/2017. 11.Fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 12.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 13.Entrambe le parti hanno depositato, in prossimità dell’udienza memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 14.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.115 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod.proc.civ.; 15.Assume il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per aver basato la decisione su una circostanza – l’anomalia dell’operatività di Momentum – che non è mai stata dedotta quale mezzo di prova dalla Consob, laddove la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza contraria, non essendo mai stato contestato da Consob il carattere non anomalo dell’operatività di Momentum. 16.Il motivo è infondato, in quanto non si confronta con la ratio decidendi che sottende al capo oggetto di impugnazione, attingendo unicamente ad un argomento espresso ad abundantiam dal giudice del gravame. 17.La corte d’appello ha infatti come già sopra evidenziato, escluso che l’operatività di Momentum, alla data del 17 luglio 2013, potesse considerarsi anomala e ha chiarito che il carattere anomalo F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 delle compravendite rispetto alla fisiologica condotta dell’agente Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 costituisce un indice ma non un elemento costitutivo dell’illecito, che si concretizza con il consapevole utilizzo dell’informazione di carattere privilegiato. 18.Inoltre giova evidenziare che l’assunta non contestazione attribuita alla Consob sulla valutazione del carattere anomalo delle operazioni contestate all'insider non ha carattere incisivo, atteso che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., opera soltanto rispetto all'esistenza dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, e non anche in relazione alla valutazione della significatività̀ di tali fatti - nella specie a fini indiziari - rimessa pur sempre al giudice (cfr. Cass. Sez. L., n. 21460/2019, Cass. n. 8782/2020). 19.Il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. . 20.Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per essere la corte distrettuale incorsa in una vietata induzione di presunzione da altra presunzione (presumptio de presumpto), laddove ha basato la decisione su un fatto ignoto presunto (la trasmissione dell’informazione), inferito da un altro fatto ignoto (cioè le assidue comunicazioni verbali tra il Maralla e i manager di Momentum) anch’esso presunto. 21.Il motivo è infondato. 22.Questa Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative il ricorso alle presunzioni semplici è consentito (cfr. Cass. Sez. Un., n. 20930/2009; Cass. n. 17615/2007): in tal caso i fatti sui quali esse si fondano devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 23.La questione finisce quindi per risolversi sul piano della Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 correttezza delle argomentazioni spese dal giudice del merito per inferire il fatto ignoto da quello noto (Cass., 29 gennaio 2021, n.2123), 24. Da questo punto di vista la sentenza impugnata è ampiamente motivata in relazione agli argomenti presuntivi spesi. 25. La decisione della corte d'appello si fonda su un ragionamento presuntivo fondato interamente su fatti certi e complessivamente considerati, quali: i) l’osmosi informativa che ha caratterizzato i rapporti tra il Maralla e Momentum fino al 17 luglio 2013, data dell’ultimo incontro tra Maralla e i vertici di UGF in cui sono stati definiti i restanti dettagli tecnici relativi all’operazione RABB sulle azioni MIR; ii) l’interruzione, proprio a partire da quella data, delle comunicazioni tra Momentum e Maralla,; iii) l’acquisto da parte di Momentum di più di 1.300.000 azioni di MIR nel periodo intercorso dal 26 luglio all’8 agosto (data in cui l’operazione di RABB si è perfezionata ed è stata comunicata al pubblico). 26.Ciò dimostra come il fatto ignoto sia stato desunto da fatti noti secondo un corretto procedimento presuntivo che ha consentito di ritenere che, grazie alle informazioni ricevute dal Maralla, i manager di Momentum hanno eliminato l’alea che connota le operazioni di borsa, determinando la volontà di Momentum all’investimento nell’acquisto di azioni MIR. 27. Quelli sopra individuati sono gli indizi che la corte territoriale ha ritenuto gravi, precisi e concordanti, con la conseguenza che il giudice ha presunto che, una volta definiti i dettagli dell’operazione con UGF in seguito alla riunione del 17 luglio, il Maralla -come convenuto nella chat con questi intrattenuta -abbia incontrato i manager di Momentum rivelando loro l’informazione privilegiata ed al contempo interrompendo in via prudenziale il diuturno scambio di messaggi. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 28.La Corte d’appello non è incorsa in alcuna violazione del divieto Numero sezionale 2748/2021Numero di raccolta generale 12031/2022 di doppia presunzione. Data pubblicazione 13/04/2022 29.Ciò premesso, rileva questa Corte che la Corte costituzionale, con sentenza n.63/2019, ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui tale norma, appunto, escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis e dall'art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 30.La Corte costituzionale, premessa l'applicabilità̀ del principio della retroattività̀ della lex mitior in materia penale - fondato sull'art. 3 Cost. e sull'art. 117, primo comma, Cost. - anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva", quali appunto sono le sanzioni amministrative previste per l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ha così affermato che la deroga alla retroattività̀ in mitius stabilita dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 non supera il "vaglio positivo di ragionevolezza" ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima. 31.La natura sostanzialmente punitiva della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 è stata ravvisata dalla Corte costituzionale alla luce della sua "elevatissima carica afflittiva", giacché "destinata, nelle intenzioni del legislatore, ad eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall'autore, a sua volta oggetto di separata confisca", "in funzione di una finalità̀ di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto". 32.La natura «penale» di tale sanzione, ai sensi dell'art. 50 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) , proprio in considerazione del suo «elevato carico di severità̀», è stata, peraltro, conclamata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 europea (sentenza 20 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, in cause CNumero sezionale 2748/2021Numero di raccolta generale 12031/2022- 596/16 e C-596/16, paragrafo 38; nello stesso senso, ancora Cass. Data pubblicazione 13/04/2022 Sez. 2, 06/12/2018, n. 31632). 33. La sentenza della Corte costituzionale n.63/2019 ha quindi negato la legittimità̀ della deroga, contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, alla retroattività̀ in mitius del più̀ favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015 (il cui principale effetto pratico è consistito nella "dequintuplicazione" delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998), risultandone irragionevolmente sacrificato il diritto degli autori dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore, che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro. 34.La natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dalla Consob al Maralla ed il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019, con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF impone quindi una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare e, dunque, la cassazione in tali limiti della sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale. 35.Del resto questa Corte ha espresso il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più̀ favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. n. 20697/2018). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 36. Evidentemente, detto principio non può che operare anche Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 quando la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una norma comporti l’applicazione retroattiva un trattamento sanzionatorio più̀ favorevole, come è avvenuto nel caso di specie, per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019. 37.Tale conclusione non contrasta con i principi di diritto interno in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perché́ la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità̀ del sanzionato e pertanto, ai sensi dell'articolo 336 cod.proc.civ., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicché́ essa non può̀ passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità̀ dei sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato (cfr. Cass, n. 20697/2018). 38.Ed in tema di ricorso per cassazione, le Sezioni Unite con la sentenza 21691/2016 hanno chiarito che la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -come quelle sollevate dal ricorrente - può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico. 39.Al contrario, l’applicazione d’ufficio del principio dell'applicazione della disciplina più̀ favorevole risponde a ragioni di coerenza sistemica attesa la riconosciuta natura penale delle sanzioni amministrative secondo la giurisprudenza europea (cfr. sentenza Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia - ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, depositata il 4.3.2014), in ragione della loro natura repressiva, dell’eccessiva severità delle stesse (sia per l’importo che per le sanzioni F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 accessorie), oltre che delle loro ripercussioni sugli interessiNumero sezionale 2748/2021Numero di raccolta generale 12031/2022 del condannato. Data pubblicazione 13/04/2022 40.La considerazione svolta dalla corte d'appello di Milano, secondo cui la sanzione concretamente irrogata si colloca comunque all'interno della nuova cornice edittale non esclude, poi, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019, deve non di meno ritenersi illegittima la sanzione inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente (arg. da Cass. pen. Sez. U, 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, n. 33040; Cass. pen. Sez. U, 26/02/2015 - dep. 15/09/2015, n. 37107), non essendo, peraltro, il giudice di rinvio, chiamato a rimodulare la sanzione entro il nuovo ambito edittale, neppure necessariamente tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato all'importo calcolato prima della declaratoria di incostituzionalità, pur rimanendo intatto il giudizio di disvalore espresso in precedenza. 41.Non può, perciò, nemmeno procedersi sul punto ad una decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., potendosi questa ammettere solo quando la controversia debba essere giudicata in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato - e perciò cassato - giudizio di diritto, e non invece quando si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito, come, nella specie, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, nonché della correlata esigenza di dare applicazione ad una diversa norma attinente alla determinazione delle sanzioni irrogabili. 42.In definitiva, va disposto il rigetto dei due motivi proposti dal ricorrente e, in ragione della rilevazione di ufficio della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che in concreto può̀ risultare più̀ favorevole al sanzionato, in relazione all'esito degli apprezzamenti di fatto di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF, la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6067/2017 Numero sezionale 2748/2021 cassazione della sentenza gravata ed il rinvio alla Corte d’appello di Numero di raccolta generale 12031/2022Data pubblicazione 13/04/2022 Milano, in diversa composizione, perché́ valuti se, in relazione all'illecito commesso da [OSCURATO:PERSONA], debba per costui ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72/2015e, e in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della disciplina sopravvenuta. 43. La corte d’appello di Milano provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte pronunciando sul ricorso, rigettati i motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della sanzione e rinvia alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della sanzione e per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 dicembre 2021. La cons.est. [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a :