CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 24545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne Nazionale per le Società e la Borsa, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClementina Scaroni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2025/2022depositata il 09/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026sentito, per il ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato diriportarsi agli atti depositati e ha insistito per l’accoglimento del ricorso e,in via principale, per la cassazione senza rinvio;sentiti, per la controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocatoAntonella Valente, che hanno dichiarato di riportarsi agli scritti difensiviinsistendo per il rigetto del ricorso.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione proposta dinanzi allaCorte d’appello di Milano da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 187-septies, comma4, d. lgs. n. 58/1998 avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 21420 del 25 giugno2020, con cui erano state applicate nei suoi confronti, in relazione allafattispecie di abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187-bis,comma 4, d. lgs. n. 58/1998:- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00 per avere egli,in possesso dell’informazione privilegiata concernente la promozione diun’offerta pubblica di scambio (OpS) sulle azioni Havas, di cui conosceva ilcarattere privilegiato, acquistato per conto proprio dette azioni;- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00 per averecomunicato a [OSCURATO:PERSONA], al di fuori del normale esercizio di un lavoro,di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cuiall’art. 187-quater, comma 1, TUF, per mesi nove;- la confisca dei beni fino alla concorrenza del valore del profittodell’illecito contestato, pari a euro 3.475,79.Con l’opposizione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, sonostati allegati: l’insussistenza dell’illecito contestato, avendo l’opponentenegato di aver ricevuto un’informazione privilegiata in relazione al titoloHavas e non risultando riscontrabile, a suo dire, alcun elemento utile eidoneo a provare la commissione dell’illecito; l’assenza di qualsiasiNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026elemento indiziario relativamente alla trasmissione dell’asserita notiziaprivilegiata a [OSCURATO:PERSONA].Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, con sentenza n.2025/2022 pubblicata il giorno 09.06.2022, ha annullato parzialmente ladelibera impugnata, riducendo a euro 90.000,00 l’importo complessivodelle sanzioni irrogate all’opponente, e ha condannato quest’ultimo allarifusione delle spese processuali.Nella motivazione, sempre per quanto rileva in questa sede, si è ritenuto,in primo luogo, che sussistesse prova diretta del possessodell’informazione privilegiata in capo a [OSCURATO:PERSONA], come emergevadalle dichiarazioni, tra loro concordanti, rese da [OSCURATO:PERSONA], MarcoCecchini e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Procura della Repubblica ovvero dinanzialla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’opponente, poi, sussisteva la provapresuntiva della medesima circostanza, prova data dalla considerazionedei tempi dell’acquisto e della vendita delle azioni Havas, della richiesta daparte del soggetto in questione di un prestito a sua figlia per provvedereall’acquisto, dell’anomalia dell’investimento rispetto alle abitudinidell’interessato, della scarsa notorietà dei titoli in questione sul mercatoitaliano e del fatto che la maggior parte dei relativi acquisti fosse avvenutaproprio da parte di membri del gruppo di investitori oggetto di indagine,della sincronia degli acquisti da parte di tali soggetti, dei pregressi rapportidi lavoro, dei contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima e dopo l’acquisto, il tutto in assenza di valide econvincenti ipotesi ricostruttive alternative. Quanto alla trasmissionedell’informazione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito havalorizzato il fatto che il secondo fosse convivente della figlia del primo eassistesse, quale promotore finanziario, altri due soggetti (Marsano eSala) che avevano effettuato gli acquisti in maniera sostanzialmentecontestuale con [OSCURATO:PERSONA] e con le stesse modalità (stessatempistica, stesso modulo, medesimo promotore), nonché conNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026investimento di un cospicuo capitale (euro 70.000,00), Marsano, e previavendita in perdita di tutte le azioni in precedenza detenute, Sala. Quantoalle spese processuali, la Corte d’appello ha ritenuto che la limitatariduzione della sanzione non avesse un sostanziale effetto sull’esitocomplessivo del giudizio, sicché dette spese andavano poste per intero acarico dell’opponente.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.presentato conclusioni scritte e la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: con riferimento all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c. – erroneo utilizzo di elementi presuntivi.Il ricorrente evidenzia che l’utilizzo del ragionamento presuntivo inmateria di sanzioni aventi natura sostanzialmente penale è legittimo apatto che gli elementi indiziari da valutare consentano una ricostruzioneunivoca dei fatti, non permettendo letture alternative che, seppurepossibili, siano dotate dello stesso grado di verosimiglianza. In particolare,si argomenta ancora in ricorso, in tema di c.d. insider trading,l’informazione privilegiata deve avere carattere preciso e sufficientementespecifico. Ciò premesso, la parte critica il ragionamento della Corte dimerito, sostenendo che gli elementi utilizzati costituissero delle mereipotesi, suggestive ma prive di valore probatorio. Quanto, poi, allacontestazione relativa alla propalazione dell’informazione nei confronti diDaniel Furini, il ricorrente assume che il giudice del merito non avrebbetenuto conto della conoscenza diretta tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA],uno dei personaggi centrali in tutta la vicenda, il che avrebbe resoNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026plausibile una trasmissione diretta della notizia tra i due, senza la suainterposizione.Il motivo è infondato.Occorre premettere che fatti costitutivi della fattispecie per cui è causasono: (a) il possesso dell'informazione privilegiata; (b) la conoscenza o laconoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattere privilegiatodell’informazione; (c) il compimento di operazioni in strumenti finanziariutilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altridell’informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni che legittimanotale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzione di altri alcompimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sono descrittenel primo comma dell’art. 187-bis cit. (Cass. n. 32829/2023; Cass. n.14273/2025).Inoltre, costituisce principio consolidato di legittimità quello secondo cui,in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n.58 del 1998, l’espressione «informazione» va intesa quale «conoscenza»,indipendentemente dal fatto che essa sia stata conseguita da unacomunicazione da parte di altri, poiché la fattispecie di illecito non richiedeun collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e lacomunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nessoeziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne facciacompiendo operazioni su strumenti finanziari (Cass. n. 14273/2025; Cass.n. 8782/2020; Cass. n. 24310/2017).La definizione di informazione privilegiata è contenuta nell’art. 181 d. lgs.n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di causa: «Ai finidel presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazionedi carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari ouno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire inmodo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari» (comma 1).Numero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026A sua volta, «un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) siriferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possaragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un eventoverificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sulpossibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui allalettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari» (comma 3).Infine, «per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modosensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione chepresumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno deglielementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento» (comma 4).Ciò premesso, quanto al regime probatorio, deve osservarsi che, in temadi abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d. lgs. n. 58 del1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suoaccertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la provapresuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle detteinformazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, diregola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre larappresentazione dell'"insider trading" attraverso prove orali è eventualitàper lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dallamancata conoscenza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di quanti, vicini all'incolpato,potrebbero fornire precise informazioni al riguardo (Cass. n. 8782/2020;Cass. n. 1833/2024; Cass. n. 14273/2025; Cass. n. 14411/2025; Cass. n.4833/2026).Deve escludersi che, attesa la natura sostanzialmente penale dellesanzioni in esame, natura affermata sia nell’ordinamento interno (Cortecost. n. 68/2017; Corte cost. n. 63/2019; Corte cost. n. 84/2021; Cass. n.31632/2018; Cass. n. 33657/2024), sia in ambito sovranazionale (CEDU,causa [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia; Corte di Giustizia UE del 20 marzo2018 causa C-537/16, [OSCURATO:PERSONA] SA e a. contro [OSCURATO:PERSONA]), laNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026prova per presunzioni possa operare unicamente nell’ipotesi in cui glielementi indiziari non permettano ricostruzioni alternative dei fatti.Al contrario, il giudice deve procedere ad una valutazione complessivanella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanzeprocessuali e siano state valutate, anche implicitamente, solo le ipotesiche non siano frutto di ragionamenti congetturali. In tale contesto, laviolazione dell'‘oltre ogni ragionevole dubbio” è configurabileesclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione a elementi prividi riscontro nelle emergenze processuali, non tenga alcun conto delladiversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi edacquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea aingenerare un dubbio ragionevole (Cass. n. 27566/2025 e ulterioriprecedenti di legittimità in materia penale, ivi richiamati).In sede civile, proprio in tema di prova presuntiva della comunicazioneillecita di informazioni privilegiate, costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, lavalutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità,con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devonoessere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unicaconseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza siaeffettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità conriferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza ericorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’“idquod plerumque accidit” (Cass. n. 21700/2019; Cass. n. 8782/2020;Cass. n. 8785/2020; Cass. n. 2123/2021; Cass. n. 12031/2022; Cass. n.6072/2025).Pertanto, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale dellesanzioni amministrative in materia di abusi di mercato non comportal’impossibilità di accertare la responsabilità per insider trading medianteNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; in particolare,l’inferenza del fatto ignoto non deve postulare un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente il criterio dellaragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all’idquod plerumque accidit (Cass. n. 18827/2026).Ciò posto, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sullaprova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio disussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza"degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare lagravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri,per valutare la concordanza (Cass. n. 21762/2025).Pertanto, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c., competendoalla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre adessere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo siastata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, perrestare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsisull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamentocondotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgereargomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando laricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallamotivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 18611/2021).Numero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026In concreto, deve rilevarsi che i suddetti principi di diritto non sono statiné posti in discussione né altrimenti contraddetti dalla pronunciaimpugnata, che risulta averne fatto anche corretta applicazione.Invero, in primo luogo, nella motivazione della sentenza di merito si èdato atto che i fatti noti utilizzati per risalire a quelli ignoti risultavanodimostrati o mediante prove dichiarative ivi espressamente citate (comenel caso del possesso dell’informazione privilegiata in capo a GermanoUrgeghe, verosimile fonte dell’odierno ricorrente), ovvero sulla scortadelle stesse risultanze documentali in atti (come nel caso delle modalitàdelle operazioni), sicché deve escludersi che la prova presuntiva sia stataricavata da elementi meramente ipotetici.In secondo luogo, dalla sentenza impugnata emerge come gli elementipresuntivi in questione fossero dotati dei requisiti della gravità e dellaprecisione, manifestando un elevato grado di probabilità dell'ipotesirispetto al fatto, nonché del requisito della concordanza, convergendo, nelloro insieme, nel corroborare la verosimiglianza dell’ipotesi.Della sussistenza di tali requisiti ha dato atto la Corte territoriale, laddovela stessa ha dichiarato di prendere in esame «i fatti noti, cioè l’insiemedelle circostanze oggettive della vicenda su cui [OSCURATO:PERSONA] ha costruito ilragionamento presuntivo posto alla base della contestazione», ha rilevatoil carattere notevolmente «significativo» del «modus operandi con il qualeil ricorrente ha agito sul titolo Havas nel periodo di riferimento» e haaffermato la «univocità» degli elementi utilizzati ai fini della decisione,procedendo a una loro valutazione d’insieme.La Corte di merito, poi, ha anche rilevato la mancanza di valide econvincenti ipotesi ricostruttive alternative da parte del ricorrente e haesaminato le spiegazioni, ritenute inverosimili, fornite da uno (Marsano)dei due soggetti assistiti da [OSCURATO:PERSONA] come promotore, che avevanoacquistato azioni Havas con le stesse modalità dell’odierno ricorrente.Numero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026A questo punto, la censura formulata dalla parte, lungi dal riguardare unvizio di sussunzione, si riduce all’allegazione di argomentazioni dirette adinfirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocandoaltri fatti non citati in motivazione, il tutto, peraltro, sulla scorta di unesame solo parziale degli elementi presuntivi utilizzati nella decisione e diuna loro considerazione atomistica.Ciò, tuttavia, risulta errato dal punto di vista giuridico, oltre che estraneoal vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo ilricorrente dedotto che il giudice, in contraddizione espressa o implicita conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n.16016/2021).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: con riferimento all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 187-bis, IV comma TUF – la consapevolezza del carattere riservato dellanotizia.Il ricorrente, in particolare, sostiene la tesi dell’inidoneità degli elementiutilizzati dalla Corte d’appello al fine di ritenere che [OSCURATO:PERSONA],asserita fonte del ricorrente medesimo, avesse ricevuto una notizia aventei requisiti tali da qualificarla come informazione privilegiata e che eglistesso fosse consapevole di tale carattere privilegiato. La parte evidenziaaltresì che erano stati acquisiti elementi in forza dei quali avrebbe dovutopervenirsi a conclusioni opposte e lamenta che la Corte di merito non neabbia tenuto conto.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che, pur essendo stataformulata la doglianza in relazione al vizio di violazione di legge, ilricorrente ha omesso di raffrontare il contenuto precettivo della normaNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026assertivamente violata con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastanocol precetto normativo (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021), limitandosi ad indicare, al contrario, una serie di circostanzedi fatto che, a suo parere, avrebbero dovuto condurre ad una decisionedifferente.Si rileva, sul punto, che l'applicazione di una norma ad una fattispecieconcreta asseritamente ricostruita dal provvedimento impugnato in modoerroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quellanorma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cuicensura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizioriconducibile al paradigma di cui n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Il discrimine tral'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causadell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della viziata ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004; Cass. n.16132/2005; Cass. n. 10127/2006 ed altre conformi). Invero,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio che investe laquaestio facti (Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Alla luce di quanto precede, la censura risulta inammissibile.In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi la stessa come inquadrabilenel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essa risulterebbeugualmente infondata.Al riguardo, deve rilevarsi come il ricorrente, citando solo alcuni deglielementi di prova indicati nella sentenza impugnata, ne abbia contestatoNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026la portata probatoria indicando ulteriori circostanze che, a suo parere, laCorte di merito avrebbe ignorato.Tuttavia, per potersi configurare il vizio di omesso esame di un fattodecisivo è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale dafar ritenere che quella circostanza, se fosse stata esaminata, avrebbeportato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad unadiversa soluzione della controversia, sicché il mancato esame di elementiistruttori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Ebbene, avuto riguardo all’avvenuto utilizzo da parte del giudice delmerito di una pluralità di elementi indiziari tra loro convergenti, unadecisività nel senso sopra precisato non emerge dalle deduzioni delricorrente, il quale si è limitato a contrapporre alle conclusioni tratte dallaCorte territoriale una ricostruzione alternativa dei fatti, il che tuttavia èprecluso in sede di legittimità.Quanto, infine, alla tesi del ricorrente secondo cui l’informazione ricevutada parte di [OSCURATO:PERSONA], atteso il carattere clandestino della suaacquisizione, sarebbe carente dei requisiti della precisione e dellaspecificità, deve rilevarsi che, al riguardo, la Corte d’appello ha citato leseguenti dichiarazioni rese proprio dal soggetto innanzi indicato: «A inizioottobre 2014, apprendo da Guario che Cuccio lo ha incaricato di stendereuna nota per Bolloré che avrebbe proposto un’aggregazione con Havas conun’offerta di concambio agli azionisti. Con l’operazione Bolloré avrebbeottenuto il controllo di Havas, ma avrebbe dovuto riconoscere unplusvalore agli azionisti della società in sede di concambio. Rivelai quasiNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026subito l’informazione a Urgeghe durante uno dei nostri soliti incontri incentro, nei pressi di Mediobanca».Trattasi di informazione della quale la Corte territoriale ha correttamenteaccertato il carattere privilegiato, verificando che essa era rimastariservata fino alla comunicazione al pubblico e si riferiva ad un evento chesi poteva ragionevolmente prevedere che si sarebbe verificato, oltre aconsentire di trarre conclusioni in ordine al suo possibile effetto sui prezzidelle azioni Havas (cfr.: sentenza impugnata, alle pag. 15 e 16).La tesi del ricorrente, dunque, risulta infondata.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: con riferimento all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c.In particolare, il ricorrente sostiene di essere risultato vittorioso quantoalla domanda di riduzione della sanzione irrogata, sicché, a suo parere,avrebbe dovuto essere applicato il principio secondo cui il soggettovittorioso non può essere condannato neppure parzialmente a rifondere lespese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenzareciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domanderespinte. Il ricorrente assume, infine, che non fosse possibile per il giudicedel merito procedere ad una quantificazione del tutto arbitraria delle spesedi lite.Il motivo è infondato.In generale, deve rilevarsi che l'opposizione avverso l'ingiunzione dipagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativaconfigura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesasanzionatoria della pubblica amministrazione (Cass. n. 7876/2001; Cass.n. 15333/2005; Cass. n. 656/2010), pretesa che, dunque, ne costituiscel’oggetto e sulla cui fondatezza o meno va riscontrata la sussistenzadell’eventuale soccombenza delle parti.Numero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026È, dunque, con riferimento a tale pretesa che deve trovare applicazione ilprincipio secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento inmisura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unicocapo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamentein presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento diun'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi lacondanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali infavore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022;Cass. n. 13827/2024).Coerentemente con quanto precede, proprio in materia di sanzioni è statoosservato che, quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata unasanzione amministrativa e tale sanzione sia stata ridotta a seguito diopposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazionenon può ritenersi soccombente, così come non è configurabilesoccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile,della somma richiesta con la domanda giudiziale (Cass. n. 7638/2004).Alla luce di quanto precede, l’accoglimento della richiesta subordinatadell’opponente di riduzione della sanzione non ha determinato il venirmeno della sua situazione di soccombenza, con la conseguenza che ladecisione impugnata deve ritenersi giuridicamente corretta.Riguardo alla doglianza concernente la quantificazione assertivamentearbitraria delle spese di lite, essa risulta inammissibile, siccome nonulteriormente specificata.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 1195/2023Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 24545/2026Data pubblicazione 07/08/2026in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.800,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ein quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 9 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]