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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10697/2026

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che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPACE FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA];-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.3242/2020, depositata il 10/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della [OSCURATO:PERSONA] S.A econsulente Italcementi, ha proposto opposizione avverso ladelibera [OSCURATO:PERSONA] n. 2052/2018 con cui gli è stata contestata laNumero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026violazione dell’art. 187 bis del d.lgs. n. 58/1988 (da ora TUF), perData pubblicazione 22/04/2026aver trasmesso a terzi l’informazione privilegiata riguardantel’operazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HeidelbergCement AG (HC)per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale diItalcementi s.p.a. da [OSCURATO:SOCIETA], con conseguentepromozione di un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitariasulla rimanente parte del capitale sociale di ltalcementi.La Corte di merito ha respinto l’opposizione, spiegando chel’informazione relativa all’operazione sulle azioni Italcementi eraidonea ad influire in modo sensibile sui prezzi delle azioniItalcementi; in punto di fatto ha ritenuto gravi precisi e concordantigli indizi di colpevolezza, rilevando che le informazioni circolavanoall'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi nei giorniprecedenti l'annuncio del 28 luglio 2015 e che altro soggetto,ragioni lavorative da anni, ne era in possesso ed aveva contattato ilricorrente proprio il 28 luglio 2015 alle ore 10:28.

Questi aveva poicontattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] che, alle ore 11,17dello stesso giorno, aveva inoltrato l’ordine di acquisto delle azioniItalcementi, fissandone le condizioni, ordine che era andatoparzialmente a buon fine.I titoli erano stati rivenduti il giorno dopo, allorquandol’informazione era divenuta di pubblico dominio ed il valore delleazioni si era notevolmente apprezzato, ottenendo una plusvalenzadi euro 1.536.083,50.La sentenza ha evidenziato che l’investimento in azioni Italcementiera l'unico effettuato in strumenti finanziari nel periodo compresotra il 1 ° gennaio 2015 e il 28 luglio 2015 e che, prima dell'acquistoeffettuato da [OSCURATO:PERSONA], la società aveva investito solo invalute.Secondo la Corte territoriale, la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, la sua idoneità a2 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026incidere sul prezzo delle azioni Italcementi, la successione deiData pubblicazione 22/04/2026contatti tra i soggetti coinvolti, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni Italcementi in data 28 luglio2015, tale da deporre per la conoscenza dell'informazioneprivilegiata, i rapporti professionali dell’opponente con Italcementi,unitamente alle motivazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e allapacifica conoscenza dell'imminente arrivo dei nuovi soci tedeschi daparte di [OSCURATO:PERSONA], erano indizi inequivoci della sussistenzadella responsabilità del ricorrente.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in 10 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione,esponendo che la pronuncia avrebbe applicato principi consolidatiin tema di insider trading secondario ad una ipotesi estranea allafattispecie legale, dando per certo che l’informazione fosse statacomunicata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi aCarmine Rotondaro, in contrasto con quanto stabilito dalla Corted’appello di Brescia che, con sentenza n. 1761/2019, aveva esclusoche Bertolini fosse in possesso dell’informazione.Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 bis, commi 4, del TUF e dell'art. 112 c.p.c.Il ricorrente sostiene che la strettissima correlazione tra le condottedei soggetti coinvolti era alla base della contestazione sicché,escluso il possesso dell’informazione in capo a Bertolini, sarebbevenuto meno ogni altro addebito anche a carico degli altrisanzionati; la sentenza, nel ritenere fondata la contestazione,avrebbe ascritto al ricorrente un illecito diverso da quellocontestato.3 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 337 c.p.c.,Data pubblicazione 22/04/2026sostenendo che, avendo la Corte bresciana annullato la sanzione acarico di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1671/2019, il giudice dimerito avrebbe dovuto sospendere il giudizio o conformarsi allapronuncia di annullamento.I motivi, unitariamente esaminati, sono infondati.1.1.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodell’informazione privilegiata e l’avesse poi trasmessa agli altrisoggetti coinvolti si pone in rapporto di pregiudizialità non tecnica,ma logica rispetto alla sussistenza dell'illecito contestato alricorrente, essendo esclusa la possibilità della sospensioneobbligatoria del giudizio asseritamente pregiudicato per effettodella pronuncia di appello n. 1671/2019.Si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto se tra più rapporti giuridici uno di essi(quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che daquello dipende (pregiudicato).

In tal caso, l'oggetto della causapregiudicata non può essere deciso senza la necessaria epreventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causapregiudicante.

Si è in presenza della pregiudizialità logica se unantecedente logico necessario deve essere risolto incidenter tantumrispetto alla decisione della domanda principale che da essodipende; in tal caso, l'accertamento dell'esistenza, della validità edella natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di undiritto (Cass., Sez.

Un., n. 21763/2021).

Anche nei casi dipregiudizialità tecnica, la sospensione del giudizio è solo facoltativaquando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza nonpassata in giudicato (Cass., Sez.

Un., n. 21763/2021 cit.).La Corte di Milano, non condividendo la pronuncia con cui era stataannullata la sanzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], poteva valutareautonomamente i fatti.4 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/20261.2.

La sentenza, dopo aver premesso che nelle condotte diData pubblicazione 22/04/2026insinder trading secondario non occorre accertare la fontedell’informazione privilegiata, ha valorizzato una pluralità dielementi indizianti per affermare la responsabilità del Franzè inbase alla ricostruzione dei fatti emersa in sede ispettiva ancheriguardo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], infine evidenziandoche “l’insieme degli indizi, integrati e composti unitariamente,deponevano univocamente per la comunicazione dell’informazioneprivilegiata da parte di Franzè al Rotondaro”.La motivazione è tutt'altro che apparente, essendo esposto ilpercorso logico della pronuncia, fondata su indizi gravi, concordantied univoci quanto alla consumazione dell’illecito, consistenti nellaconoscenza e utilizzazione dell'informazione privilegiata da parte diBertolini e Franzè, nella tempistica delle operazioni di CarmineRotondaro per conto di [OSCURATO:PERSONA], effettuate a ridosso delladiffusione del comunicato di [OSCURATO:SOCIETA] de l28 luglio 2015, nellecaratteristiche dell'ordine di acquisto di azioni Italcementi, inoltratocon urgenza e per quantitativi ingentissimi, nell'anomaliadell'investimento eseguito sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA],nel collegamento degli acquisti effettuati da Rotondaro con latelefonata di Franzè, nella conoscenza da parte di Franzè dellacessione dei titoli Italcementi e dell'imminente cambio dell'assettoproprietario per l'arrivo dei soci tedeschi, nei rapporti professionalicon Italcementi e quelli intercorrenti con Rotondaro, negli orari deicontatti telefonici avvenuti il 28 luglio 2015.2.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729c.c., nonché degli artt. 192, secondo comma, e 533, primo comma,c.p.p.Lamenta il ricorrente che l’addebito si fonda su una circostanza difatto, il possesso dell’informazione e la sua successivacomunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Franzè e da questi aCarmine Rotondaro, ritenuta certa sulla base di presunzioni e di5 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026fatti noti con carattere non sincronico ma diacronico, conData pubblicazione 22/04/2026l’illegittimo impiego di una doppia presunzione.Il motivo è infondato.Il possesso dell’informazione privilegiata è stato accertato sullascorta delle complessive risultanze di causa, oltre che delledichiarazioni di Franzé, depurate dagli elementi smentiti dasuccessive verifiche.I fatti rilevanti appaiono verificati sulla base di una pluralità dicircostanze indizianti, complessivamente e correttamente valutate.Nel sistema processuale non esiste, in primo luogo, ilprincipio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto didoppie presunzioni o a catena): il fatto noto, accertato in viapresuntiva, sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità,precisione e concordanza, può costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020 ed altre).Questa Corte ha già affermato che nei procedimentiper insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi inmodo unitario, attraverso una fase analitica, in cui si scartano glielementi privi di rilevanza, e una fase sintetica in cui gli elementisignificativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando ladiacronicità o la sincronicità di tali elementi (Cass. n. 14273/2025).La pronuncia ha valorizzato fatti noti che, unitariamente valutati,posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall’art. 2729 c.c. per l’accertamento della responsabilità delricorrente riguardo al possesso e alla trasmissionedell’informazione.Occorre ribadire che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzodelle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzatoelementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, perdedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014).

In tale verifica, ammissibile in cassazione, non6 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenzaData pubblicazione 22/04/2026(fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza aquella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non giàquando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma soloquando non sia neppure minimamente sorretta o sia addiritturasmentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, intal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass.,Sez. un., n. 8053/2014 cit.).E’ precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanzeistruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso oulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della decisione.Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di farericorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti daporre a fondamento del relativo processo logico: il relativoapprezzamento – su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto chenon può essere contestato con la semplice prospettazione di unconvincimento diverso da quello espresso nel provvedimentoimpugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n.27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. n.1234/2019).Nel caso in esame i fatti (ignoti) da provare erano il possesso el’utilizzo a fini di investimento dell’informazione privilegiata relativaalle operazioni sul titolo Italcementi, da dedurre da un complesso dielementi muniti di oggettivo riscontro probatorio (Cass. n.8782/2020).I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis,comma 4, TUF sono il possesso dell'informazione privilegiata, laconoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere7 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni inData pubblicazione 22/04/2026strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppurela comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuoridelle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora laraccomandazione o l'induzione di altri al compimento di talioperazioni (Cass. n. 24310/2017 e Cass. n. 8782/2020).Le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, laconcomitanza degli incontri, le particolarità delle operazioni diinvestimento, le caratteristiche dei titoli che non avevano inprecedenza mai suscitato l’attenzione degli interessati, le modalitàdi acquisito, i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni diacquisto costituivano fatti che, ricondotti al contesto, erano idoneia provare la violazione contestata.Le plurime circostanze, di cui dà analiticamente conto la sentenza,definivano – in sostanza - un quadro di insieme relativo acircostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cuiciascun elemento della serie inferenziale appariva grave, pertinentee munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, giustificandoampiamente sul piano logico la conclusione che, a monte dellescelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione tra talisoggetti dell’informazione privilegiata ottenuta dal ricorrente, fattoignoto quest’ultimo non già posto a monte dei fatti successivi, macostituente il risultato conoscitivo del corretto impiego del metodoinferenziale.4.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 24, secondo comma, 111, 117 Cost., 350 c.p.p., nonché degliartt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e 47 e 48 CDFUE.Sostiene il ricorrente che la prova del possesso dell’informazione daparte del ricorrente non poteva essere desunta dalle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] (altro soggetto sanzionato), dovendoconsiderarsi che, per il carattere punitivo delle sanzioni, ilsanzionato deve godere di tutte le garanzie del processo penale,8 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026incluso il diritto a non fornire alcun contributo dichiarativo, ancheData pubblicazione 22/04/2026se provenienti da presunti corresponsabili, dovendo esserepreavvertito della possibilità di non rispondere, non essendoammissibili coercizioni collegate ad eventuali sanzioni per l’ipotesidel silenzio.

Si chiede, nel dubbio, di rimettere la questione allaCorte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione e travisamentodell’informazione probatoria, contestando alla pronuncia di averritenuto che il ricorrente avesse ammesso nel giudizio diopposizione di essere in possesso della informazione privilegiata,desumendo tale circostanza dall’aver egli dichiarato di aver avutoun contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle 10.28e di aver telefonato a [OSCURATO:PERSONA] subito dopo, in contrastocon l’effettivo contenuto delle ammissioni (l’arrivo dei tedeschi),notizia, quest’ultima, che già circolava negli ambienti lavoratividell’Italcementi.I motivi, unitariamente esaminati, sono infondati.La responsabilità dell’incolpato è emersa da plurimi elementi diprova, che sono confortati dalle dichiarazioni dei sanzionati.La sentenza ha stabilito che l’operazione di acquisto delle azioniItalcementi Rotondaro scaturì dal possesso dell’informazioneprivilegiata da parte di [OSCURATO:PERSONA], possesso ammessodallo stesso ricorrente, e tuttavia desunto da una pluralità dielementi.Appaiono esplicitamente valorizzate la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, per la sua idoneitàa incidere sul prezzo delle azioni Italcementi, la successione econcatenazione delle telefonate, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni Italcementi da parte diRotondaro in data 28 luglio 2015, tale da deporre per laconoscenza dell'informazione privilegiata, i rapporti professionali di9 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Rotondaro e alla pacifica conoscenza dell'imminente arrivo deiData pubblicazione 22/04/2026nuovi soci tedeschi da parte di Franzè.L’utilizzo delle ammissioni degli incolpati non è, dunque,censurabile, non avendo esse costituito la base conoscitiva delleviolazioni, ma elementi indiretti di conferma di una quadroprobatorio già esaustivo.Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, laprecisa declinazione delle modalità di tutela del diritto al silenzio(che compete al legislatore individuare) non deve svolgersi informe necessariamente coincidenti con quelle che vigononell'ambito del procedimento e del processo penale (che neppureprevede un’assoluta inutilizzabilità ad es. delle dichiarazionispontanee dell’imputato: per tutte, Cass. pen. n. 15558/2025)rispetto alle attività istituzionali della Banca d'Italia e dellaCONSOB, occorrendo calibrare tale tutela rispetto alle specificitàdei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione,nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dallaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unioneeuropea (Corte cost. 84/2021, par. 5).Non è, quindi, necessario sollevare la questione pregiudizialedinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 126 TFUE.Anche il contenuto dei colloqui telefonici è stato accertato sullabase di indizi confortati dalle dichiarazioni degli interessati, conapprezzamento di merito logicamente motivato.4.

Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 27, commasecondo, Cost., 48, par. 1, CDFUE, 11 e 117, comma primo, Cost.,52 CDFUE, 6, par. 2, CEDU, 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt.2729 e 2697 cod. civ.Lamenta il ricorrente che la sentenza, pur riconoscendo la naturapenale della sanzione, abbia ritenuto che la regola penalistica dellaprova" oltre il ragionevole dubbio non implicherebbe "l'abbandonodel canone dell'inferenza probabilistica in favore di quello10 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026dell'inferenza necessaria", e che, per la natura penale dellaData pubblicazione 22/04/2026sanzione, occorreva adottare il canone ben più rigorosodell’accertamento della responsabilità oltre ogni più ragione dubbio.Si chiede di sollevare la questione, ai sensi dell’art. 267 TFUE,dinanzi alla Corte di giustizia per stabilire se la presunzione diinnocenza sia compatibile con l’adozione di un criterio diaccertamento dei fatti basato sulla mera probabilità.Il motivo è inammissibile poiché astrae dal contenuto dellapronuncia impugnata.La sentenza ha posto a fondamento della decisione la regolapenalistica che presiede all’accertamento dei fatti, sostenendo cheil canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non preclude il ricorsoal criterio presuntivo.Richiamando taluni precedenti delle sezioni penali di questa Corte,ha evidenziato che la valutazione del quadro probatorio vaeffettuato attraverso un esame globale e unitario, posto checiascun indizio si integra con gli altri e il limite della valenza diognuno risulta superato nella composizione unitaria, giacché quaesingula non probant simul unita probant (Cass. pen. n.26604/2019), sostenendo di aver raggiunto un alto grado dicertezza razionale quanto alla responsabilità del ricorrente.L’utilizzo del ragionamento presuntivo in materia di sanzioniConsob è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.12031/2022; Cass. n. 7647/2023; Cass. n. 32829/2023), idoneoall’accertamento anche degli illeciti di natura punitiva e alraggiungimento del necessario grado di certezza dellaresponsabilità, in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenzacomunitaria, che ha riconosciuto che la responsabilità può esseredesunta da indizi i quali, considerati nel loro insieme, possonorappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, laprova della violazione (cfr., in tema di intese restrittive dellaconcorrenza, Corte di Giustizia 1° luglio2010, in C-407/08, e Corte11 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026di giustizia 7 gennaio 2004, in cause riunite C-204/00 P, C-205/00Data pubblicazione 22/04/2026P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P).Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di sanzioniamministrative i fatti sui quali si fondano le presunzioni devonoessere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come unaconseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevoleprobabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativogiudizio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limitidi cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. (cfr. Cass.

SU 20930/2009; Cass. n.17615/2007).Nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provaremediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovveroconsistente in una serie di accadimenti nei quali sono coinvolti piùsoggetti, così che l’accertamento della responsabilità di ciascunonon è il risultato di una catena di presunzioni, ma il frutto di unaragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria diaccadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti (Cass.,7647/2023, Cass. 32829/2023).Ad analogo esito interpretativo è pervenuta la giurisprudenzaamministrativa, secondo cui l’ipotesi accusatoria può attingere la‘certezza processuale’, quando essa risulti l’unica in grado digiustificare i vari elementi probatori raccolti, ovvero la piùprospettabili (Consiglio di Stato n. 3570/2022).Le restanti questioni attengono al merito della causa, volendosiottenere una mera rivalutazione delle prove, preclusa incassazione.5.

L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 187 bis del TUF, 6del d.lgs. 72/2015, 3 e 25 Cost., 99 e 112 c.p.c., 597, commaterzo, c.p.p. e dell'art. 2, comma quarto c.p.Sostiene il ricorrente che, essendo notevolmente mutati i minimi e imassimi edittali, non era possibile confermare l’importo della12 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026sanzione, occorrendo pervenire ad un’attenuazione del trattamentoData pubblicazione 22/04/2026punitivo.Il nono motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2,n. 4 e art. 113, primo comma, c.p.c..Le affermazioni della Corte di Appello che - pur a fronte dellanotevole riduzione della cornice edittale della sanzione di cui all'art.187 bis TUF operata dal legislatore con l'art. 6 del d.lgs. n.172/2015 – ha ritenuto congrua la medesima sanzione comminatadalla [OSCURATO:PERSONA] al Rotondaro sotto il vigore della vecchia corniceedittale di gran lunga più sfavorevole, risulterebbero gravementeillogiche e contraddittorie.I due motivi, da trattare unitariamente, sono infondati.A seguito di uno jus superveniens sanzionatorio introduttivo diparametri edittali più miti, il giudice non è tenuto a seguire uncriterio proporzionale di tipo aritmetico, correlato alla penacalcolata prima dell’introduzione dello jus superveniens, ma deverimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale,secondo gli ordinari criteri di determinazione legale (Cass. n.4522/2022; Cass. Pen. n. 29431/18; Cass. Pen. n. 3481/19, Cass.Pen. n. 51130/19).Questa Corte in fattispecie analoga ha affermato che non èsufficiente che la sanzione concretamente irrogata si collochicomunque all'interno della nuova cornice edittale, essendoillegittima la misura inflitta sulla base della cornice sanzionatoriaprevigente, né che tale giudizio sia sorretto dalla considerazionedelle circostanze concrete, occorrendo che la valutazione sia svoltasulla base dei parametri edittali di minor gravità, nel senso che ècontraddittorio affermare che la condotta è meritevole dellamedesima sanzione anche a fronte di un nuovo quadrosanzionatorio nel quale il minimo edittale è notevolmente inferiorea quello sulla base del quale è stata originariamente determinata lasanzione irrogata (Cass. n. 4524/2021).13 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026La Corte di appello si è attenuta ai principi in tema di applicazioneData pubblicazione 22/04/2026retroattiva della legge sanzionatoria più favorevole, riconfermandola sanzione previa riconsiderazione del fatto in tutti i suoi elementi,oggettivi e soggettivi, valorizzando la particolare gravità delleconseguenze dell’operazione illecita condotta in porto e procedendoa parametrare la sanzione al diverso trattamento punitivo più mite,con motivato apprezzamento dei fatti di causa.6.

Il decimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 187-septies, commi secondo e sesto bis, del TUF, 3, 24 e 111Cast., 48 CDFUE, 11 e 117, comma secondo, Cost., 52 CDFUE, 6,commi primo e terzo, nonché del prot. 7, comma secondo, CEDU,per non aver il giudice d'appello rilevato d’ufficio la violazione delprincipio del contraddittorio e della distinzione tra funzioniistruttorie e funzioni decisorie, anche in ragione della illegittimitàdel Regolamento sul procedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA], e peraver omesso di esercitare d'ufficio i necessari poteri istruttori,trascurando l'escussione di testimoni chiave.Il motivo è inammissibile.La sentenza non fa menzione delle questioni oggetto di ricorso; lostesso ricorrente ha ammesso di non averle proposte conl’opposizione, ritenendo la censura esaminabile poiché tale da nonrichiedere nuovi accertamenti in diritto (ricorso, pag. 55).L’oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni [OSCURATO:PERSONA] èstrettamente circoscritto ai motivi di opposizione e non è ammessala deduzione di circostanze o censure nuove.Tale giudizio è strutturato in conformità del modello del processocivile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e deldivieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesseesclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ailimiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, restaindividuata sulla base dei motivi di opposizione.14 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025L'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corsoNumero di raccolta generale 10697/2026dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché aD ataq puuabbnlictaozio ne 22/04/2026allegato nell'atto di opposizione ex art. 195 TUF, il quale fissa ilimiti della devoluzione della controversia; con l'ulterioreconseguenza dell'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione,di motivi attinenti a questioni non comprese nell'atto di opposizioneed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di legittimità.La rilevazione e l’esame d’ufficio di questioni in diritto che nonrichiedano nuovi accertamenti è ammissibile in cassazione non inassoluto, ma nel ristretto l’ambito delle ragioni di doglianza dedottecon i motivi di impugnazione.Il ricorso è respinto, con conseguente aggravio delle speseprocessuali liquidate in dispositivo.Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto ilcomma 1- quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processualidell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €.10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettariodelle spese generali in misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.15 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaData pubblicazione 22/04/2026Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data09/09/2025.[OSCURATO:PERSONA] FALASCHI16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPACE FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA];-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.3242/2020, depositata il 10/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della [OSCURATO:PERSONA] S.A econsulente Italcementi, ha proposto opposizione avverso ladelibera [OSCURATO:PERSONA] n. 2052/2018 con cui gli è stata contestata laNumero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026violazione dell’art. 187 bis del d.lgs. n. 58/1988 (da ora TUF), perData pubblicazione 22/04/2026aver trasmesso a terzi l’informazione privilegiata riguardantel’operazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HeidelbergCement AG (HC)per l'acquisto da parte di HC del 45% del capitale sociale diItalcementi s.p.a. da [OSCURATO:SOCIETA], con conseguentepromozione di un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitariasulla rimanente parte del capitale sociale di ltalcementi.La Corte di merito ha respinto l’opposizione, spiegando chel’informazione relativa all’operazione sulle azioni Italcementi eraidonea ad influire in modo sensibile sui prezzi delle azioniItalcementi; in punto di fatto ha ritenuto gravi precisi e concordantigli indizi di colpevolezza, rilevando che le informazioni circolavanoall'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi nei giorniprecedenti l'annuncio del 28 luglio 2015 e che altro soggetto,ragioni lavorative da anni, ne era in possesso ed aveva contattato ilricorrente proprio il 28 luglio 2015 alle ore 10:28. Questi aveva poicontattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] che, alle ore 11,17dello stesso giorno, aveva inoltrato l’ordine di acquisto delle azioniItalcementi, fissandone le condizioni, ordine che era andatoparzialmente a buon fine.I titoli erano stati rivenduti il giorno dopo, allorquandol’informazione era divenuta di pubblico dominio ed il valore delleazioni si era notevolmente apprezzato, ottenendo una plusvalenzadi euro 1.536.083,50.La sentenza ha evidenziato che l’investimento in azioni Italcementiera l'unico effettuato in strumenti finanziari nel periodo compresotra il 1 ° gennaio 2015 e il 28 luglio 2015 e che, prima dell'acquistoeffettuato da [OSCURATO:PERSONA], la società aveva investito solo invalute.Secondo la Corte territoriale, la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, la sua idoneità a2 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026incidere sul prezzo delle azioni Italcementi, la successione deiData pubblicazione 22/04/2026contatti tra i soggetti coinvolti, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni Italcementi in data 28 luglio2015, tale da deporre per la conoscenza dell'informazioneprivilegiata, i rapporti professionali dell’opponente con Italcementi,unitamente alle motivazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e allapacifica conoscenza dell'imminente arrivo dei nuovi soci tedeschi daparte di [OSCURATO:PERSONA], erano indizi inequivoci della sussistenzadella responsabilità del ricorrente.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in 10 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione,esponendo che la pronuncia avrebbe applicato principi consolidatiin tema di insider trading secondario ad una ipotesi estranea allafattispecie legale, dando per certo che l’informazione fosse statacomunicata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi aCarmine Rotondaro, in contrasto con quanto stabilito dalla Corted’appello di Brescia che, con sentenza n. 1761/2019, aveva esclusoche Bertolini fosse in possesso dell’informazione.Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 bis, commi 4, del TUF e dell'art. 112 c.p.c.Il ricorrente sostiene che la strettissima correlazione tra le condottedei soggetti coinvolti era alla base della contestazione sicché,escluso il possesso dell’informazione in capo a Bertolini, sarebbevenuto meno ogni altro addebito anche a carico degli altrisanzionati; la sentenza, nel ritenere fondata la contestazione,avrebbe ascritto al ricorrente un illecito diverso da quellocontestato.3 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 337 c.p.c.,Data pubblicazione 22/04/2026sostenendo che, avendo la Corte bresciana annullato la sanzione acarico di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1671/2019, il giudice dimerito avrebbe dovuto sospendere il giudizio o conformarsi allapronuncia di annullamento.I motivi, unitariamente esaminati, sono infondati.1.1. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodell’informazione privilegiata e l’avesse poi trasmessa agli altrisoggetti coinvolti si pone in rapporto di pregiudizialità non tecnica,ma logica rispetto alla sussistenza dell'illecito contestato alricorrente, essendo esclusa la possibilità della sospensioneobbligatoria del giudizio asseritamente pregiudicato per effettodella pronuncia di appello n. 1671/2019.Si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto se tra più rapporti giuridici uno di essi(quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che daquello dipende (pregiudicato). In tal caso, l'oggetto della causapregiudicata non può essere deciso senza la necessaria epreventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causapregiudicante. Si è in presenza della pregiudizialità logica se unantecedente logico necessario deve essere risolto incidenter tantumrispetto alla decisione della domanda principale che da essodipende; in tal caso, l'accertamento dell'esistenza, della validità edella natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di undiritto (Cass., Sez. Un., n. 21763/2021). Anche nei casi dipregiudizialità tecnica, la sospensione del giudizio è solo facoltativaquando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza nonpassata in giudicato (Cass., Sez. Un., n. 21763/2021 cit.).La Corte di Milano, non condividendo la pronuncia con cui era stataannullata la sanzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], poteva valutareautonomamente i fatti.4 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/20261.2. La sentenza, dopo aver premesso che nelle condotte diData pubblicazione 22/04/2026insinder trading secondario non occorre accertare la fontedell’informazione privilegiata, ha valorizzato una pluralità dielementi indizianti per affermare la responsabilità del Franzè inbase alla ricostruzione dei fatti emersa in sede ispettiva ancheriguardo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], infine evidenziandoche “l’insieme degli indizi, integrati e composti unitariamente,deponevano univocamente per la comunicazione dell’informazioneprivilegiata da parte di Franzè al Rotondaro”.La motivazione è tutt'altro che apparente, essendo esposto ilpercorso logico della pronuncia, fondata su indizi gravi, concordantied univoci quanto alla consumazione dell’illecito, consistenti nellaconoscenza e utilizzazione dell'informazione privilegiata da parte diBertolini e Franzè, nella tempistica delle operazioni di CarmineRotondaro per conto di [OSCURATO:PERSONA], effettuate a ridosso delladiffusione del comunicato di [OSCURATO:SOCIETA] de l28 luglio 2015, nellecaratteristiche dell'ordine di acquisto di azioni Italcementi, inoltratocon urgenza e per quantitativi ingentissimi, nell'anomaliadell'investimento eseguito sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA],nel collegamento degli acquisti effettuati da Rotondaro con latelefonata di Franzè, nella conoscenza da parte di Franzè dellacessione dei titoli Italcementi e dell'imminente cambio dell'assettoproprietario per l'arrivo dei soci tedeschi, nei rapporti professionalicon Italcementi e quelli intercorrenti con Rotondaro, negli orari deicontatti telefonici avvenuti il 28 luglio 2015.2. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729c.c., nonché degli artt. 192, secondo comma, e 533, primo comma,c.p.p.Lamenta il ricorrente che l’addebito si fonda su una circostanza difatto, il possesso dell’informazione e la sua successivacomunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Franzè e da questi aCarmine Rotondaro, ritenuta certa sulla base di presunzioni e di5 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026fatti noti con carattere non sincronico ma diacronico, conData pubblicazione 22/04/2026l’illegittimo impiego di una doppia presunzione.Il motivo è infondato.Il possesso dell’informazione privilegiata è stato accertato sullascorta delle complessive risultanze di causa, oltre che delledichiarazioni di Franzé, depurate dagli elementi smentiti dasuccessive verifiche.I fatti rilevanti appaiono verificati sulla base di una pluralità dicircostanze indizianti, complessivamente e correttamente valutate.Nel sistema processuale non esiste, in primo luogo, ilprincipio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto didoppie presunzioni o a catena): il fatto noto, accertato in viapresuntiva, sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità,precisione e concordanza, può costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020 ed altre).Questa Corte ha già affermato che nei procedimentiper insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi inmodo unitario, attraverso una fase analitica, in cui si scartano glielementi privi di rilevanza, e una fase sintetica in cui gli elementisignificativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando ladiacronicità o la sincronicità di tali elementi (Cass. n. 14273/2025).La pronuncia ha valorizzato fatti noti che, unitariamente valutati,posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall’art. 2729 c.c. per l’accertamento della responsabilità delricorrente riguardo al possesso e alla trasmissionedell’informazione.Occorre ribadire che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzodelle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzatoelementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, perdedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014). In tale verifica, ammissibile in cassazione, non6 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenzaData pubblicazione 22/04/2026(fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza aquella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non giàquando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma soloquando non sia neppure minimamente sorretta o sia addiritturasmentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, intal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass.,Sez. un., n. 8053/2014 cit.).E’ precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanzeistruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso oulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della decisione.Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di farericorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti daporre a fondamento del relativo processo logico: il relativoapprezzamento – su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto chenon può essere contestato con la semplice prospettazione di unconvincimento diverso da quello espresso nel provvedimentoimpugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n.27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. n.1234/2019).Nel caso in esame i fatti (ignoti) da provare erano il possesso el’utilizzo a fini di investimento dell’informazione privilegiata relativaalle operazioni sul titolo Italcementi, da dedurre da un complesso dielementi muniti di oggettivo riscontro probatorio (Cass. n.8782/2020).I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis,comma 4, TUF sono il possesso dell'informazione privilegiata, laconoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere7 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni inData pubblicazione 22/04/2026strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppurela comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuoridelle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora laraccomandazione o l'induzione di altri al compimento di talioperazioni (Cass. n. 24310/2017 e Cass. n. 8782/2020).Le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, laconcomitanza degli incontri, le particolarità delle operazioni diinvestimento, le caratteristiche dei titoli che non avevano inprecedenza mai suscitato l’attenzione degli interessati, le modalitàdi acquisito, i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni diacquisto costituivano fatti che, ricondotti al contesto, erano idoneia provare la violazione contestata.Le plurime circostanze, di cui dà analiticamente conto la sentenza,definivano – in sostanza - un quadro di insieme relativo acircostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cuiciascun elemento della serie inferenziale appariva grave, pertinentee munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, giustificandoampiamente sul piano logico la conclusione che, a monte dellescelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione tra talisoggetti dell’informazione privilegiata ottenuta dal ricorrente, fattoignoto quest’ultimo non già posto a monte dei fatti successivi, macostituente il risultato conoscitivo del corretto impiego del metodoinferenziale.4. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 24, secondo comma, 111, 117 Cost., 350 c.p.p., nonché degliartt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e 47 e 48 CDFUE.Sostiene il ricorrente che la prova del possesso dell’informazione daparte del ricorrente non poteva essere desunta dalle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] (altro soggetto sanzionato), dovendoconsiderarsi che, per il carattere punitivo delle sanzioni, ilsanzionato deve godere di tutte le garanzie del processo penale,8 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026incluso il diritto a non fornire alcun contributo dichiarativo, ancheData pubblicazione 22/04/2026se provenienti da presunti corresponsabili, dovendo esserepreavvertito della possibilità di non rispondere, non essendoammissibili coercizioni collegate ad eventuali sanzioni per l’ipotesidel silenzio. Si chiede, nel dubbio, di rimettere la questione allaCorte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione e travisamentodell’informazione probatoria, contestando alla pronuncia di averritenuto che il ricorrente avesse ammesso nel giudizio diopposizione di essere in possesso della informazione privilegiata,desumendo tale circostanza dall’aver egli dichiarato di aver avutoun contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle 10.28e di aver telefonato a [OSCURATO:PERSONA] subito dopo, in contrastocon l’effettivo contenuto delle ammissioni (l’arrivo dei tedeschi),notizia, quest’ultima, che già circolava negli ambienti lavoratividell’Italcementi.I motivi, unitariamente esaminati, sono infondati.La responsabilità dell’incolpato è emersa da plurimi elementi diprova, che sono confortati dalle dichiarazioni dei sanzionati.La sentenza ha stabilito che l’operazione di acquisto delle azioniItalcementi Rotondaro scaturì dal possesso dell’informazioneprivilegiata da parte di [OSCURATO:PERSONA], possesso ammessodallo stesso ricorrente, e tuttavia desunto da una pluralità dielementi.Appaiono esplicitamente valorizzate la pacifica natura privilegiatadell'informazione resa pubblica il 28 luglio 2015, per la sua idoneitàa incidere sul prezzo delle azioni Italcementi, la successione econcatenazione delle telefonate, le dimensioni e le modalitàdell'ingentissimo acquisto di azioni Italcementi da parte diRotondaro in data 28 luglio 2015, tale da deporre per laconoscenza dell'informazione privilegiata, i rapporti professionali di9 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Rotondaro e alla pacifica conoscenza dell'imminente arrivo deiData pubblicazione 22/04/2026nuovi soci tedeschi da parte di Franzè.L’utilizzo delle ammissioni degli incolpati non è, dunque,censurabile, non avendo esse costituito la base conoscitiva delleviolazioni, ma elementi indiretti di conferma di una quadroprobatorio già esaustivo.Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, laprecisa declinazione delle modalità di tutela del diritto al silenzio(che compete al legislatore individuare) non deve svolgersi informe necessariamente coincidenti con quelle che vigononell'ambito del procedimento e del processo penale (che neppureprevede un’assoluta inutilizzabilità ad es. delle dichiarazionispontanee dell’imputato: per tutte, Cass. pen. n. 15558/2025)rispetto alle attività istituzionali della Banca d'Italia e dellaCONSOB, occorrendo calibrare tale tutela rispetto alle specificitàdei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione,nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dallaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unioneeuropea (Corte cost. 84/2021, par. 5).Non è, quindi, necessario sollevare la questione pregiudizialedinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 126 TFUE.Anche il contenuto dei colloqui telefonici è stato accertato sullabase di indizi confortati dalle dichiarazioni degli interessati, conapprezzamento di merito logicamente motivato.4. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 27, commasecondo, Cost., 48, par. 1, CDFUE, 11 e 117, comma primo, Cost.,52 CDFUE, 6, par. 2, CEDU, 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt.2729 e 2697 cod. civ.Lamenta il ricorrente che la sentenza, pur riconoscendo la naturapenale della sanzione, abbia ritenuto che la regola penalistica dellaprova" oltre il ragionevole dubbio non implicherebbe "l'abbandonodel canone dell'inferenza probabilistica in favore di quello10 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026dell'inferenza necessaria", e che, per la natura penale dellaData pubblicazione 22/04/2026sanzione, occorreva adottare il canone ben più rigorosodell’accertamento della responsabilità oltre ogni più ragione dubbio.Si chiede di sollevare la questione, ai sensi dell’art. 267 TFUE,dinanzi alla Corte di giustizia per stabilire se la presunzione diinnocenza sia compatibile con l’adozione di un criterio diaccertamento dei fatti basato sulla mera probabilità.Il motivo è inammissibile poiché astrae dal contenuto dellapronuncia impugnata.La sentenza ha posto a fondamento della decisione la regolapenalistica che presiede all’accertamento dei fatti, sostenendo cheil canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non preclude il ricorsoal criterio presuntivo.Richiamando taluni precedenti delle sezioni penali di questa Corte,ha evidenziato che la valutazione del quadro probatorio vaeffettuato attraverso un esame globale e unitario, posto checiascun indizio si integra con gli altri e il limite della valenza diognuno risulta superato nella composizione unitaria, giacché quaesingula non probant simul unita probant (Cass. pen. n.26604/2019), sostenendo di aver raggiunto un alto grado dicertezza razionale quanto alla responsabilità del ricorrente.L’utilizzo del ragionamento presuntivo in materia di sanzioniConsob è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.12031/2022; Cass. n. 7647/2023; Cass. n. 32829/2023), idoneoall’accertamento anche degli illeciti di natura punitiva e alraggiungimento del necessario grado di certezza dellaresponsabilità, in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenzacomunitaria, che ha riconosciuto che la responsabilità può esseredesunta da indizi i quali, considerati nel loro insieme, possonorappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, laprova della violazione (cfr., in tema di intese restrittive dellaconcorrenza, Corte di Giustizia 1° luglio2010, in C-407/08, e Corte11 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026di giustizia 7 gennaio 2004, in cause riunite C-204/00 P, C-205/00Data pubblicazione 22/04/2026P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P).Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di sanzioniamministrative i fatti sui quali si fondano le presunzioni devonoessere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come unaconseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevoleprobabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativogiudizio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limitidi cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. (cfr. Cass. SU 20930/2009; Cass. n.17615/2007).Nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provaremediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovveroconsistente in una serie di accadimenti nei quali sono coinvolti piùsoggetti, così che l’accertamento della responsabilità di ciascunonon è il risultato di una catena di presunzioni, ma il frutto di unaragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria diaccadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti (Cass.,7647/2023, Cass. 32829/2023).Ad analogo esito interpretativo è pervenuta la giurisprudenzaamministrativa, secondo cui l’ipotesi accusatoria può attingere la‘certezza processuale’, quando essa risulti l’unica in grado digiustificare i vari elementi probatori raccolti, ovvero la piùprospettabili (Consiglio di Stato n. 3570/2022).Le restanti questioni attengono al merito della causa, volendosiottenere una mera rivalutazione delle prove, preclusa incassazione.5. L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 187 bis del TUF, 6del d.lgs. 72/2015, 3 e 25 Cost., 99 e 112 c.p.c., 597, commaterzo, c.p.p. e dell'art. 2, comma quarto c.p.Sostiene il ricorrente che, essendo notevolmente mutati i minimi e imassimi edittali, non era possibile confermare l’importo della12 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026sanzione, occorrendo pervenire ad un’attenuazione del trattamentoData pubblicazione 22/04/2026punitivo.Il nono motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2,n. 4 e art. 113, primo comma, c.p.c..Le affermazioni della Corte di Appello che - pur a fronte dellanotevole riduzione della cornice edittale della sanzione di cui all'art.187 bis TUF operata dal legislatore con l'art. 6 del d.lgs. n.172/2015 – ha ritenuto congrua la medesima sanzione comminatadalla [OSCURATO:PERSONA] al Rotondaro sotto il vigore della vecchia corniceedittale di gran lunga più sfavorevole, risulterebbero gravementeillogiche e contraddittorie.I due motivi, da trattare unitariamente, sono infondati.A seguito di uno jus superveniens sanzionatorio introduttivo diparametri edittali più miti, il giudice non è tenuto a seguire uncriterio proporzionale di tipo aritmetico, correlato alla penacalcolata prima dell’introduzione dello jus superveniens, ma deverimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale,secondo gli ordinari criteri di determinazione legale (Cass. n.4522/2022; Cass. Pen. n. 29431/18; Cass. Pen. n. 3481/19, Cass.Pen. n. 51130/19).Questa Corte in fattispecie analoga ha affermato che non èsufficiente che la sanzione concretamente irrogata si collochicomunque all'interno della nuova cornice edittale, essendoillegittima la misura inflitta sulla base della cornice sanzionatoriaprevigente, né che tale giudizio sia sorretto dalla considerazionedelle circostanze concrete, occorrendo che la valutazione sia svoltasulla base dei parametri edittali di minor gravità, nel senso che ècontraddittorio affermare che la condotta è meritevole dellamedesima sanzione anche a fronte di un nuovo quadrosanzionatorio nel quale il minimo edittale è notevolmente inferiorea quello sulla base del quale è stata originariamente determinata lasanzione irrogata (Cass. n. 4524/2021).13 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026La Corte di appello si è attenuta ai principi in tema di applicazioneData pubblicazione 22/04/2026retroattiva della legge sanzionatoria più favorevole, riconfermandola sanzione previa riconsiderazione del fatto in tutti i suoi elementi,oggettivi e soggettivi, valorizzando la particolare gravità delleconseguenze dell’operazione illecita condotta in porto e procedendoa parametrare la sanzione al diverso trattamento punitivo più mite,con motivato apprezzamento dei fatti di causa.6. Il decimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 187-septies, commi secondo e sesto bis, del TUF, 3, 24 e 111Cast., 48 CDFUE, 11 e 117, comma secondo, Cost., 52 CDFUE, 6,commi primo e terzo, nonché del prot. 7, comma secondo, CEDU,per non aver il giudice d'appello rilevato d’ufficio la violazione delprincipio del contraddittorio e della distinzione tra funzioniistruttorie e funzioni decisorie, anche in ragione della illegittimitàdel Regolamento sul procedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA], e peraver omesso di esercitare d'ufficio i necessari poteri istruttori,trascurando l'escussione di testimoni chiave.Il motivo è inammissibile.La sentenza non fa menzione delle questioni oggetto di ricorso; lostesso ricorrente ha ammesso di non averle proposte conl’opposizione, ritenendo la censura esaminabile poiché tale da nonrichiedere nuovi accertamenti in diritto (ricorso, pag. 55).L’oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni [OSCURATO:PERSONA] èstrettamente circoscritto ai motivi di opposizione e non è ammessala deduzione di circostanze o censure nuove.Tale giudizio è strutturato in conformità del modello del processocivile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e deldivieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesseesclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ailimiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, restaindividuata sulla base dei motivi di opposizione.14 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025L'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corsoNumero di raccolta generale 10697/2026dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché aD ataq puuabbnlictaozio ne 22/04/2026allegato nell'atto di opposizione ex art. 195 TUF, il quale fissa ilimiti della devoluzione della controversia; con l'ulterioreconseguenza dell'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione,di motivi attinenti a questioni non comprese nell'atto di opposizioneed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di legittimità.La rilevazione e l’esame d’ufficio di questioni in diritto che nonrichiedano nuovi accertamenti è ammissibile in cassazione non inassoluto, ma nel ristretto l’ambito delle ragioni di doglianza dedottecon i motivi di impugnazione.Il ricorso è respinto, con conseguente aggravio delle speseprocessuali liquidate in dispositivo.Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto ilcomma 1- quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processualidell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €.10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettariodelle spese generali in misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.15 di 16Numero registro generale 16318/2021Numero sezionale 2142/2025Numero di raccolta generale 10697/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaData pubblicazione 22/04/2026Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data09/09/2025.[OSCURATO:PERSONA] FALASCHI16 di 16