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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18827/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Garzia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 840/2022depositata il 14/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;Uditi, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per la controricorrente, gliavv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati airispettivi scritti difensivi.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consobn. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a FrancescoRacasi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000,00 e lasanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art.187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre allaconfisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino allaconcorrenza di euro 107.809,24, il tutto in relazione alla violazioneprevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, per aver egli, inpossesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto diacquisizione indiretta della partecipazione di controllo di [OSCURATO:SOCIETA]. daparte della società statunitense Hyster-Yale per un importo corrispondentea una valutazione di euro 4,30 per azione [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguentepromozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Bolzonial prezzo di euro 4,30 per azione, della quale conosceva o potevaconoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistatoin concorso con [OSCURATO:PERSONA], tramite un conto intestato apassword erano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] consentirgli di operare online per suo conto), 221.019 azioni Bolzoniutilizzando la suddetta informazione.opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso ladelibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e,in subordine, una diversa quantificazione della sanzione irrogata, nonchéNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’annullamento del sequestro adottato con delibera n. 21239 del28.01.2020 ovvero la sua rideterminazione proporzionata al valore deibeni confiscati; l’opponente ha eccepito la violazione del divieto di doppiapresunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza deglielementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, lasproporzione della sanzione irrogata e l’insussistenza dei presupposti per ilsequestro per equivalente.Con sentenza n. 840/2022 pubblicata il giorno 14.04.2022, la Corted’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte di merito ha ritenuto provata la sussistenza della violazione sullascorta di vari elementi indiziari (l’andamento fortemente anomalo deiprezzi e delle quantità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] scambiate sul MTA nel periodoconsiderato, l’elevato numero di azioni [OSCURATO:SOCIETA] acquistate da tutti isoggetti coinvolti nella vicenda, la rilevanza delle operazioni effettuate daPiergiorgio Piacentini per [OSCURATO:PERSONA] in un brevissimo arcotemporale, la data e l’orario degli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuati,l’assenza di operatività pregressa nota di [OSCURATO:PERSONA] sulle azioniBolzoni, la provenienza degli ordini di compravendita di azioni [OSCURATO:SOCIETA] daindirizzo riconducibile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presso la qualelavorava [OSCURATO:PERSONA], i rapporti di amicizia e ‘consulenza’intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioniammissive di [OSCURATO:PERSONA] circa l’interlocuzione tra i due il giorno08.02.2016, in cui sono stati acquistati i titoli, e la conferma di taleconsultazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella risposta a richiesta dinotizie del 23.07.2018), ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modounivoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PiergiorgioPiacentini, elementi, questi ultimi, che ha ritenuto non essere «statisingolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti aNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività», e ha ritenutoche la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi –sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempidell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenzadell’informazione privilegiata».

La Corte d’appello ha rigettato l’istanzadell’opponente di ammissione della prova per testi ritenendo che i capitolidi prova articolati dal ricorrente avessero ad oggetto circostanzeirrilevanti, in quanto non riferite a fatti specificamente inerenti la vicendaoggetto di giudizio ma relativi, peraltro in termini generali e non scevri daelementi valutativi, alle modalità di svolgimento del rapporto consulenzialesviluppato con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente loro inidoneità adeterminare una decisione diversa.sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 192, co.2 e 533, co. 1 c.p.p., relativi alla corretta formazione della provaindiziaria.

Violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio depraesumpto) (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).Il ricorrente, in particolare, censura il ragionamento presuntivo della Corted’appello in quanto fondato non già su un insieme di circostanze edelementi indiziari coevi, sincronici e complessivamente valutabili, bensì suuna concatenazione cronologica e inferenziale di presunzioni semplici, ilche costituirebbe violazione delle disposizioni indicate in epigrafe e deldivieto di desumere una o più presunzioni semplici da altra presunzioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026semplice e/o da un fatto che non sia stato positivamente accertato conprova diretta e che, pertanto, non possa considerarsi fatto noto.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 27, co. 2 Cost., dell’art. 48, §1 CDFUE, degli artt. 11e 117, co. 1 Cost. e 52 CDFUE in relazione all’art. 6, §2 CEDU.

Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt. 2729e 2697 cod. civ. - violazione dei principi della presunzione di innocenza edell’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevoledubbio nella valutazione della prova indiziaria (art. 360, comma. 1, n. 3).Secondo il ricorrente, premesso che le sanzioni in esame hanno naturasostanzialmente penale, la Corte d’appello non avrebbe fatto correttaapplicazione dei criteri propri del diritto penale in tema di valutazione dellaprova e, in particolare, della regola dell’inferenza necessaria, corollario delprincipio della presunzione di innocenza e del criterio di accertamentodella responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, i quali sicontrappongono al principio civilistico, meno rigoroso e meno garantista,dell’id quod plerumque accidit (ossia del criterio del “più probabile chenon”).

La parte, per il caso di dubbio in ordine all’applicabilità di taliprincipi alla valutazione della prova, richiede il rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE sul punto.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi adoggetto l’utilizzo della prova presuntiva nell’ambito dei procedimentirelativi a insider trading, sono infondati.In ordine logico, la prima questione che si pone riguarda le implicazioni,nei giudizi civili di cui all’art. 187-septies, comma 4 d. lgs. n. 58/1998, delcriterio di accertamento della responsabilità “al di là di ogni ragionevoledubbio”, tipico del giudizio penale, governato dalla presunzione di noncolpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Detta questione si pone alla luce del riconoscimento di natura e funzione“punitiva”, e dunque sostanzialmente penale, delle sanzioniamministrative in esame.Sulla scorta di tale natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimitàcostituzionale della deroga al principio della retroattività della lex mitiorstabilita in materia (cfr.: Corte cost. n. 63/2019), della previsione dellaconfisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito edei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto (Corte cost. n.112/2019) e dell’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998, nella partein cui si applica anche alla persona fisica che si rifiuti di rispondere adomande formulate dalla Banca d’Italia o dalla [OSCURATO:PERSONA] dalle quali possaemergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito consanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato (Corte cost. n. 84/2021).Analogamente, in ambito europeo è stata affermata l’applicabilità inmateria del principio del ne bis in idem (cfr.: CEDU, causa [OSCURATO:PERSONA] altri c.

Italia; Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2018 causa C-537/16,[OSCURATO:PERSONA] SA e a. contro [OSCURATO:PERSONA]).Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che«l'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materiapenale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte esoltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni dellaConvenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo.

Rimane, invece,nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente ladefinizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte daldiritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioniche l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitivadello Stato, secondo i propri criteri.

Ciò, del resto, corrisponde alla naturadella [OSCURATO:PERSONA] europea e del sistema di garanzie da essa approntato,volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzionesussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali»Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026(cfr.

Corte cost. n. 43/2017; sul punto, si veda anche: Corte cost. n.68/2017).Ciò premesso, deve rilevarsi che, quanto al principio di non colpevolezzadi cui all’art. 27, secondo comma Cost., esso, in generale, trovadell’art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il giudice accogliel'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitàdell'opponente.Ciò posto, deve essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui, nelgiudizio di opposizione a sanzioni irrogate per abuso di informazioniprivilegiate, la natura sostanzialmente penale delle sanzioni impediscel’utilizzo della prova presuntiva fondata su criteri di ragionevolezza e sumassime di comune esperienza.Al riguardo, è già stato osservato che, in via generale, la presunzione diinnocenza che vige nel diritto penale non vieta, di per sé, il ricorso alleprove presuntive.

Tra la premessa e la conclusione non vi è alcun nessogiuridico, essendo noto che il ricorso alla prova presuntiva è ammessoanche nella giustizia penale (art. 192, comma 2, c.p.c. che richiama, nelprevedere la prova per presunzioni, gli stessi requisiti menzionati dall’art.2729 c.c.), nella quale è consentito il ricorso alla prova indiziaria ed aiprincipi fondati sull’esperienza (cfr., Cass. n. 1833/2024).La prova indiziaria si fonda per definizione su un processo induttivogovernato dal criterio probabilistico in conformità a massime di comuneesperienza e, proprio in ambito penale, è stato affermato che la regola digiudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là diogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione diun'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi diconferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa laplausibilità della tesi difensiva (cfr., Cass. Sez. 6, sentenza n. 7329 del21.02.2025; Cass. Sez. 6, sentenza n. 10093 del 07.03.2019).Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la prova per presunzionipossa operare unicamente nell’ipotesi in cui gli elementi indiziari nonpermettano ricostruzioni alternative dei fatti.Al contrario, il citato criterio di valutazione impone al giudice di procederead una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modocoerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate,anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenticongetturali.

In tale contesto, la violazione dell'‘oltre ogni ragionevoledubbio è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando ladecisione a elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, nontenga alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata suelementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzionealternativa, solo così idonea a ingenerare un dubbio ragionevole (cfr.,Cass. n. 27566/2025 e ulteriori precedenti di legittimità in materia penale,ivi richiamati).In sede civile, proprio in tema di prova presuntiva della comunicazioneillecita di informazioni privilegiate, costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, lavalutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità,con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devonoessere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unicaconseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza siaeffettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità conriferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza ericorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’“idquod plerumque accidit” (cfr., Cass. n. 21700/2019; Cass. n. 8782/2020;Cass. n. 8785/2020; Cass. n. 2123/2021; Cass. n. 12031/2022; Cass. n.6072/2025).Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale dellesanzioni amministrative in materia di abusi di mercato non comportal’impossibilità di accertare la responsabilità per insider trading mediantepresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; in particolare,l’inferenza del fatto ignoto non deve postulare un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente il criterio dellaragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all’idquod plerumque accidit.Piuttosto, nella valutazione della prova presuntiva in materia di abusi dimercato è necessario verificare il rigore adottato sia nell’individuazionedegli elementi indiziari da utilizzarsi a fini probatori sia nel processo logicodeduttivo svolto a partire da essi.Al riguardo, si è affermato che, ai fini della prova circa la sussistenzadell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi:in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziariper scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece,quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale oalmeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosauna valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in gradodi fornire una valida prova presuntiva (cfr., Cass. n. 7647/2023; Cass. n.32829/2023).Ciò posto, deve rilevarsi che nel sistema processuale non esiste il divietodella c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in viapresuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea afondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che laconcatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile einfondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e siaconforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025).In particolare, si è osservato quanto segue: - ciò che conta, invero, non èche il fatto noto assunto a premessa di un'inferenza derivi a sua volta dauna inferenza, cioè che sia frutto di un'altra presunzione - come se sitrattasse di applicare il principio della probabilità congiunta o composta, inquanto il secondo fatto discende dalla verificazione favorevole di dueprobabilità: che sia vero il primo fatto e che sia esatta la conseguenzadedottane - ma che la concatenazione di inferenze presuntive non siadebole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi, invece, su una serielineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia lapremessa di una inferenza successiva.

Tale linearità è assicurataesclusivamente dall'adozione dei criteri di precisione, gravità econcordanza per attribuire attendibilità al fatto noto, quale che ne sia lasua origine, cioè anche quando il fatto noto sia divenuto tale sulla scortadi un ragionamento logico.

La catena si rompe, e con essa tutto ilragionamento logico, cioè tutto il percorso fatto per attribuire attendibilitàad un enunciato di fatto ipotizzato, ove anche solo una delle premesse nonsia assistita dal richiesto grado di attendibilità e di conferma, giacché perragioni logico-giuridiche non si può legittimare una ricostruzione dellaquestione di fatto sulla sola ed esclusiva base di ragionamenti presuntivipoco gravi ovvero scarsamente attendibili.

Essa per converso regge, e puòessere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale,qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art.2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025, cit.).Al riguardo, in ogni caso, si rileva che, a pag. 2 della memoria illustrativa,gli stessi difensori del ricorrente, con riferimento alla doglianza di cui alprimo motivo, hanno dichiarato di prendere atto «dell’orientamentogiurisprudenziale di questa Corte, e in particolare di questa Sezione, che aNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026partire dall’ordinanza 8782/2020 ha chiarito in via definitival’insussistenza del divieto di doppia presunzione, da ultimo anche conordinanza n. 14273 del 28 maggio 2025».In concreto, l’utilizzo della prova presuntiva da parte della Corte d’appellorisulta conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, in quanto il giudicedel merito:- ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento delragionamento presuntivo, ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modounivoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PiergiorgioPiacentini, i quali «non sono stati singolarmente contestati dal ricorrentenella loro storicità, né sottoposti a critica quanto alla loro complessivacoerenza e conclusività»;- ha verificato la rilevanza inferenziale di detti elementi, «tuttiunivocamente concorrenti a supportare l’inferenza che un investitore, siapure incline ad operazioni non meramente conservative ed inveceorientate alla speculazione come il Racasi, non si sarebbe indotto adeffettuarlo, e comunque non con impiego di un capitale di taleconsistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazioneprivilegiata»;- ha vagliato l’ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, ritenendoche la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi –sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempidell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenzadell’informazione privilegiata».Pertanto, non sussiste nella specie alcuna violazione delle normecostituzionali indicate in rubrica, né degli artt. 48 e 52 CDFUE, né, infine,dell’art. 6, par. 2, CEDU e le valutazioni della Corte d’appello,congruamente motivate e intrinsecamente coerenti, attesa la correttezzadel procedimento logico seguito, non possono essere poste in discussionein questa sede sotto il profilo della violazione di legge.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ne deriva che non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia2.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, secondo comma, 111 Costituzione e degli artt. 64, comma3, lett. c, 197, 350 e 498 c.p.p., nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e47 e 48 CDFUE in relazione all’art. 117, comma 1, Costituzione.Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Racasi e Piacentini in violazionedel diritto al silenzio (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).In particolare, a dire di parte ricorrente, stante la natura sostanzialmentepenale delle sanzioni, non avrebbero potuto essere utilizzate in sensosfavorevole all’interessato le dichiarazioni rese dal medesimo e daPiergiorgio Piacentini in un contesto legislativo in cui, non essendo ancoraintervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 117/2019 e n.84/2021, il silenzio dei soggetti in questione avrebbe potuto integrare gliestremi dell’illecito di cui all’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998.La parte, per il caso di dubbio sul punto, richiede il rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve premettersi che è pacifico, in quanto confermato daentrambe le parti, che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha inviato all’odierno ricorrenteun questionario scritto che egli avrebbe dovuto compilare in luogodell’audizione di persona, lo ha espressamente avvertito del diritto di nonrendere dichiarazioni autoaccusatorie, che avrebbero potuto essereutilizzate in suo danno.Pertanto, la questione sollevata in questa sede riguarda l’utilizzabilità delledichiarazioni ugualmente rese, in quanto risalenti a un’epoca in cui, nonessendo ancora intervenuta la sentenza n. 84/2021 della Cortecostituzionale, era vigente l’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998anche nella parte in cui sanzionava colui che si fosse rifiutato di risponderea domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle qualiNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecitoamministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addiritturauna sua responsabilità di carattere penale.Detta questione, tuttavia, non ha carattere decisivo, visto che il quadroindiziario esaminato dalla Corte d’appello, se da un lato comprende anchele dichiarazioni rese dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nonsi esaurisce in esse, e, al contrario, contempla elementi oggettivi ben piùpregnanti, specificamente indicati nella motivazione della sentenzaimpugnata dalla fine della pagina 20 a metà della pagina 22.La difesa del ricorrente, da parte sua, nel dedurre il caratteredeterminante delle dichiarazioni in esame ai fini dell’accertamento dellacolpevolezza, non ha fornito elementi specifici dai quali possa dedursi che,l’eliminazione delle stesse dal quadro indiziario sia tale da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base.Al contrario, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di merito hatratto la conclusione che l’odierno ricorrente non si sarebbe indotto adeffettuare l’acquisto stesso, e comunque non con impiego di un capitale ditale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazioneprivilegiata, sulla scorta di elementi oggettivi quali le dimensionidell’operazione, la sua tipologia, l’apparente marcata aleatorietà di essa,la tempistica e le modalità di effettuazione dell’acquisto (cfr., sentenzaimpugnata, alle pagine 22 e 23), elementi, questi, tra cui non compaionole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].3.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 187-septies, co. 2 e 6-bis, TUF in relazione agliartt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 48 CDFUE, all’art. 11 e 117, co. 2, Cost. e52 CDFUE in collegamento all’art. 6, co. 1 e 3, nonché al prot. 7, co. 2,CEDU per non aver il giudice d’appello rilevato la violazione del principioNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzionidecisorie, anche in ragione della illegittimità del Regolamento sulprocedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] e per aver rigettato l’escussionedell’unico teste chiave a discarico del Racasi (art. 360, comma 1, n. 3).Il ricorrente, rilevato che la Corte d’appello non ha ammesso la provatestimoniale offerta dal medesimo in atti, assume la violazione dei principidell’equo processo, della parità delle armi, del contraddittorio,dell’immediatezza nell’assunzione della prova testimoniale, di imparzialitàe di indipendenza del giudice, di separazione tra funzioni inquirenti egiudicanti, del divieto di esecuzione anticipata della sanzione, del diritto adun effettivo doppio grado di giudizio e del principio di uguaglianza edeccepisce l’illegittimità costituzionale delle norme relative al processo,domandando rimettersi la questione alla Corte costituzionale ovvero, insubordine, alla Corte di Giustizia UE.Il motivo è infondato.In primo luogo, quanto alla tesi del ricorrente secondo cui «l’effettocompensativo dell’appello non si applica alle sanzioni penali», deveosservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europeadei diritti dell’uomo, in materia di sanzioni amministrative sostanzialmentepenali, l’art. 6 CEDU non impone la previsione di un doppio grado digiurisdizione, essendo sufficiente che l’interessato disponga di un ricorsodinanzi a un giudice indipendente e imparziale dotato di pienagiurisdizione sui fatti, sul diritto e sulla proporzionalità della sanzione, nelrispetto delle garanzie di pubblicità e contraddittorio.In particolare, la CEDU ha affermato che «la conformità con l’articolo 6non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una penasia inflitta da un’autorità amministrativa.

Si presuppone però che ladecisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi le condizioni di cuiall’articolo 6 § 1 debba subire un controllo a posteriori da un organogiudiziario avente giurisdizione piena (Schmautzer, Umlauft, Gradinger,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c.

Austria, sentenza del 23 ottobre 1995,serie A nn. 328 A-C e 329 A-C, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e38).

Tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente pienagiurisdizione vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come indiritto, la decisione, resa da un organo di grado inferiore.

Detto giudicedeve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di dirittorilevanti per la controversia per cui viene adito» (cfr., Corte EDU, A.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. c.

Italia, 27 settembre 2011).Lo stesso principio è stato successivamente ribadito: «Il rispettodell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] non esclude dunque che in unprocedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primoluogo da un’autorità amministrativa.

Esso presuppone, tuttavia, che ladecisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa lecondizioni dell’articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di unorgano giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft,Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c.

Austria, sentenze del 23ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn.328 A-C e 329 A C).

Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotatodi piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fattocome in diritto, della decisione impugnata, resa dall’organo inferiore.

Inparticolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinentiquestioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui sitrova investito (Chevrol c.

Francia, n. 49636/99, § 77, CEDU 2003-III;[OSCURATO:PERSONA] c.

Belgio, n. 47650/99, § 27, 4 marzo 2004; eMenarini [OSCURATO:SOCIETA]., sopra citata, § 59)» (cfr., Corte EDU, GrandeStevens e altri c.

Italia, 4 marzo 2014).Anche più recentemente, infine, la Corte ha affermato «che l’obbligo diosservare l’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] non preclude che sia inflitta una“sanzione” da autorità amministrative che non soddisfano esse stesse irequisiti dell’articolo 6 § 1 della [OSCURATO:PERSONA] se le loro decisioni sonoNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026soggette a un successivo controllo da parte di un organo giudiziarioavente giurisdizione piena ([OSCURATO:PERSONA] e altri, sopra citata, § 139).Nel caso di specie, il ricorrente aveva la possibilità, di cui si è avvalso, diimpugnare la sanzione irrogata dalla Banca d’Italia dinanzi alla Corte diappello di Brescia e, successivamente, di proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata da tale ultima Corte» (cfr., Corte EDU,Mereghetti c.

Italia, 11 settembre 2025); nel caso di specie, la violazionedell’articolo 6 § 1 della [OSCURATO:PERSONA] è stata ravvisata non già nellamancata previsione del doppio grado di giudizio, bensì nel fatto che nonfosse stata tenuta un’udienza pubblica dinanzi alla Corte d’appello.Con riferimento alle doglianze sollevate circa le carenze del procedimentoamministrativo sul piano del contraddittorio, deve rilevarsi che la garanziadel giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata,alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, unasuccessiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediantel'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenzadi tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di naturatendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimentoconforme alle richiamate prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA], il quale non hal'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativagiacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citatoart. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per esseredestinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllogiurisdizionale (cfr., Cass. n. 770/2017; Cass. n. 4518/2022).Coerente con quanto precede è il principio, più volte affermato in sede dilegittimità, secondo cui il procedimento di irrogazione di sanzioniamministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998,n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuatala contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzionidell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorioNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioniamministrative della [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancata personale audizione innanzialla [OSCURATO:PERSONA], non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, iprincipi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo alprocedimento giurisdizionale (cfr., Cass., Sez.

Un., n. 20935/2009; Cass.n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016).Quanto, poi, al regime probatorio da osservarsi in sede giurisdizionale, èstato affermato che in tema di garanzia del giusto processo, non puòpredicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quantoai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corsoall'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, aprescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, attesoche, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo,non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilitàdelle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosidi questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale,dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza edammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed ècoerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cuicollide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue aifini della pronuncia (cfr., Cass. n. 16517/2020).Infondata risulta anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità dellaprevisione normativa dell’immediata esecutività della sanzione, visto chel’art. 187-septies, comma 5, d. lgs. n. 58/1998, nel testo applicabileratione temporis, prevede in capo alla Corte d’appello il potere disospensione, qualora ricorrano gravi motivi.Il potere in questione, attribuito a un giudice indipendente e correlato alricorrere di presupposti non meramente formali, rende la previsionenormativa conforme alla CEDU e all’art. 47 CDFUE.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di separazione tra lefunzioni istruttorie e quelle decisorie nell'ambito del procedimentosanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA], oltre a richiamarsi l’orientamento di legittimitàdelle Sezioni Unite già citato (cfr., Cass., Sez.

Un., n. 20935/2009; Cass.n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016), va ulteriormente osservato che ilprocedimento sanzionatorio de quo non viola l'art. 6, par. 1, dellaConvenzione E.D.U., perché questo esige solo che, ove il procedimentoamministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle delprocesso giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione dellafondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale,dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente difare tramite l'opposizione alla corte d'appello (cfr., Cass. n. 21700/2019 eulteriori precedenti ivi richiamati).Non sussiste violazione del principio del doppio grado di giudizio di cui alprot. 7 art. 2 CEDU.Invero, proprio quest’ultima norma prevede la possibilità di eccezioni, tral’altro, «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in primaistanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata», proprio come nellanormativa nazionale, che contempla il ricorso alla Corte d’appello.D’altronde, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere consapevole del fatto«che gli stati contraenti la CEDU godono di discrezionalità nello stabiliregradi di giudizio limitati alla cognizione sulle questioni di diritto e nonanche di merito (Corte Edu sent. 20 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia)»(cfr., ricorso, a pag. 38).Inoltre, il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistitoda copertura costituzionale, né convenzionale (cfr., tra le altre: Corte cost.n. 58/2020; Cass. n. 26097/2014).Quanto ai tempi medi di definizione dei giudizi, essi, evidentemente, nonhanno nulla a che fare con la tematica in questione.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Da ciò consegue che è manifestamente infondata la sollevata eccezioned’incostituzionalità, e che deve essere esclusa la necessità di rimessionedella questione alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. n. 11570/2025 e ulterioriprecedenti ivi richiamati).Parimenti, è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3Cost., dell’art. 187-septies TUF nella parte in cui non prevede, a differenzadel procedimento giurisdizionale di opposizione ad altre sanzioni menoafflittive, il doppio grado del giudizio di merito.La fondatezza della tesi del ricorrente va esclusa alla luce del costanteindirizzo della Corte costituzionale che ha rilevato l'ampia discrezionalitàlegislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limitedella ragionevolezza (cfr., Corte cost. n. 82/1996; Corte cost. n.165/2000) e l'inesistenza di un principio costituzionale di doppio gradodella cognizione nel merito (cfr., Corte cost. n. 585/2000), oltre alprincipio secondo cui la garanzia della difesa si realizza non tanto con laduplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi,ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate ledomande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse(cfr., Corte Cost. n. 117/1973).Nell’ambito di tale quadro, la valutazione discrezionale del legislatore, cheha optato per un unico grado di merito dinanzi a un organo «dellagiurisdizione più elevata» (prot. 7 art. 2 CEDU) e di carattere collegiale,risulta del tutto ragionevole in relazione alla particolarità degli interessimeritevoli di tutela coinvolti nella materia in esame.Pertanto, deve escludersi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rimessione della questione allaCorte di Giustizia UE, essa va parimenti disattesa, osservandosi che, intema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcunobbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesidi "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea ècosì ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nelcaso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha giàinterpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in unaltro procedimento in uno degli Stati membri (cfr., Cass. n. 28122/2025).Nella specie, l’eventuale violazione del principio di eguaglianza, denunciatadal ricorrente, riguarderebbe, invero, la normativa interna e non anche ilrispetto della disciplina unionale, sulla scorta di quanto innanzi osservato.Infine, in relazione alla censura riguardante la mancata ammissione delleprove, premesso che, non può sostenersi, tanto alla stregua delle normedi rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, la sussistenza diun obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione diqualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da unavalutazione di rilevanza dei fatti da provare (cfr., Cass. n. 16517/2020,cit.), deve ulteriormente osservarsi che la censura concernente laviolazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delleregole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve averecarattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisionearrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr., Cass. n.32574/2024), mentre nella specie non emergono dal ricorso elementiconcreti in tal senso.4.

Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fattostorico costituito dall’assenza di contatti telefonici tra Piacentini e Racasisuccessivamente alla e-mail del 8/2/2016, con la quale Piacentinicomunicava al Racasi l’acquisto di un titolo diverso da [OSCURATO:SOCIETA] (Webmed),la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, cheha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).A dire della parte, detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergentedalle prove documentali acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dallaNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Consob, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che l’acquisto delleazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era stato preventivamenteconcordato con il ricorrente, il quale era all’oscuro dell’informazioneprivilegiata.Il motivo è infondato.In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass. n.22218/2023) è stato precisato che costituisce un "fatto", agli effettidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass.n. 17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n.26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolareCass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Inoltre, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito puntodecisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data allacontroversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stataconsiderata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelliposti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame diun punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento èNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.,Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n.14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.21223/2018).Ciò premesso, deve rilevarsi, in concreto, che l’insussistenza di contatti trail ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel tempotrascorso tra lo scambio di e-mail citato nel motivo e l’acquisto delle azionicostituisce non già un fatto storico emergente dagli atti, ma una mera tesidifensiva del ricorrente medesimo, tesi che la Corte d’appello ha scartatosulla scorta di un ragionamento presuntivo che si basa non soltanto sulledichiarazioni rese dai due soggetti interessati, ma anche sui moltepliciulteriori dati oggettivi espressamente indicati nella motivazione, con laconseguenza che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di rito.5.

Il sesto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fattostorico costituito dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio“Engeneering” da parte dell’USA, relativo a fatti concomitanti a quellidedotti nel procedimento sanzionatorio “[OSCURATO:SOCIETA]”, basato sulle medesimerisultanze di quest’ultimo, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza edagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.).A dire del ricorrente, anche detta circostanza, dibattuta tra le parti edemergente dalle prove documentali prodotte nel corso del giudizio,avrebbe carattere decisivo, dimostrando che tra il ricorrente medesimo ePiergiorgio Piacentini vi fosse un mero rapporto di consulenza, tale daescludere la sussistenza della violazione per cui è causa, e ciò in sensodiametralmente opposto rispetto alla linea difensiva assunta dalla Consobnel presente giudizio.Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 8, par. 2, MAR e dell’art. 187-septies, co. 4, TUF in materia diNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026abusi di mercato, nella parte in cui la sentenza pur ritenendo sussistente ilrapporto di consulenza tra Racasi e Piacentini qualifica la condotta comeabuso mediante utilizzo dell’informazione privilegiata e non invece comeraccomandazione o induzione all’investimento, sul presupposto erroneoche detto rapporto non rilevi sul piano della configurazione dellaraccomandazione essendo comunque compatibile con la tesi accusatoria(art. 360, comma. 1, n. 3 c.p.c.).In particolare, premesso che, a dire del ricorrente, si ritiene comunementeche la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati –quali banche o SIM – che si esplica attraverso il contatto con il promotorefinanziario (oggi consulente abilitato) valga non soltanto ad escludere laresponsabilità dei clienti che hanno investito a fronte dellaraccomandazione, ma a porli addirittura al riparo dalle stessecontestazioni degli addebiti in fase procedimentale, e rilevato altresì chetra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era in essere un rapporto diconsulenza con rendicontazione periodica degli investimenti, la fattispecieavrebbe ben potuto essere ricondotta all’ipotesi di raccomandazioneall’investimento.

Per il caso di dubbio, la parte chiede il rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia UE.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.In primo luogo, deve osservarsi che la nota di deposito della relazione USAconcernente l’acquisto di azioni Engineering (cfr., doc. 10 del ricorrente)riporta la data del 30.07.2021, successiva al 14.07.2021, data dideliberazione della decisione indicata nella sentenza impugnata, e che,come eccepito da parte controricorrente, all’udienza tenutasi in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la causa è stata trattenuta in decisione, la parte avevaesibito soltanto un estratto della relazione, estratto del quale la Corted’appello si era riservata di valutare l’ammissione unitamente al merito.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, il deposito del documento, diverso da quello esibito in udienza,non è avvenuto ritualmente e la Corte di merito non ha potuto prenderloin considerazione ai fini della decisione.Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, laCorte d’appello, nel ritenere avvenuto il passaggio dell’informazioneprivilegiata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non ha affattoescluso che fra i due soggetti in questione intercorresse un rapporto di“consulenza” in virtù del quale il primo consigliava al secondo gliinvestimenti da effettuare, ma ha ritenuto che esso fosse compatibile conla sussistenza della violazione di cui all’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n.58/1998, accertata mediante un ragionamento inferenziale fondato suplurimi elementi, come innanzi si è visto.Ora, l’archiviazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], oltre a riguardare una vicendadifferente da quella in esame, è essa stessa frutto di un’attività valutativaconcernente un insieme complesso di dati ed elementi, sicché non puòassumere carattere decisivo con un giudizio di certezza, così comerichiesto dalla disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,potendo costituire, astrattamente e a tutto voler concedere, solo uno deglielementi liberamente valutabili ai fini della decisione.Per quanto concerne, poi, la pretesa rilevanza della qualifica professionaledi [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un diverso inquadramento giuridico dellavicenda, si osserva quanto segue.Come già affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità, fatti costitutivi della fattispecie per cui è causa sono: (a) ilpossesso dell'informazione privilegiata (da parte di chiunque); (b) laconoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattereprivilegiato dell’informazione; (c) il compimento di operazioni in strumentifinanziari utilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazionead altri dell’informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni chelegittimano tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026di altri al compimento di tali operazioni.

Le condotte previste sub (c) sonodescritte nel primo comma dell’art. 187-bis cit. (cfr., Cass. n.32829/2023).È erroneo ritenere che la presenza di un rapporto consulenziale conintermediari autorizzati – quali banche o SIM – valga automaticamente adescludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte dellaraccomandazione ovvero a porli al riparo dalle stesse contestazioni degliaddebiti in fase procedimentale.Un tale risultato può anche, eventualmente, verificarsi in concreto, manon costituisce conseguenza necessaria della circostanza di cui sopra.Pertanto, la questione non pone alcun problema di differenziazione dellefattispecie sotto il profilo giuridico, ma riguarda soltanto la ricostruzionedei fatti.Ne deriva ulteriormente che le circostanze esposte dal ricorrente (rapportodi consulenza informale tra il ricorrente stesso e [OSCURATO:PERSONA],iscrizione di quest’ultimo all’albo, rendicontazione dell’attività svolta sufogli excel o estratti dalle pagine di home banking) non valgono adescludere la sua responsabilità in ordine alla violazione a lui ascritta.6.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.600,00 per compensi,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Garzia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 840/2022depositata il 14/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;Uditi, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per la controricorrente, gliavv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati airispettivi scritti difensivi.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consobn. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a FrancescoRacasi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000,00 e lasanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art.187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre allaconfisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino allaconcorrenza di euro 107.809,24, il tutto in relazione alla violazioneprevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, per aver egli, inpossesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto diacquisizione indiretta della partecipazione di controllo di [OSCURATO:SOCIETA]. daparte della società statunitense Hyster-Yale per un importo corrispondentea una valutazione di euro 4,30 per azione [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguentepromozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Bolzonial prezzo di euro 4,30 per azione, della quale conosceva o potevaconoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistatoin concorso con [OSCURATO:PERSONA], tramite un conto intestato apassword erano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] consentirgli di operare online per suo conto), 221.019 azioni Bolzoniutilizzando la suddetta informazione.opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso ladelibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e,in subordine, una diversa quantificazione della sanzione irrogata, nonchéNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’annullamento del sequestro adottato con delibera n. 21239 del28.01.2020 ovvero la sua rideterminazione proporzionata al valore deibeni confiscati; l’opponente ha eccepito la violazione del divieto di doppiapresunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza deglielementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, lasproporzione della sanzione irrogata e l’insussistenza dei presupposti per ilsequestro per equivalente.Con sentenza n. 840/2022 pubblicata il giorno 14.04.2022, la Corted’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte di merito ha ritenuto provata la sussistenza della violazione sullascorta di vari elementi indiziari (l’andamento fortemente anomalo deiprezzi e delle quantità delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] scambiate sul MTA nel periodoconsiderato, l’elevato numero di azioni [OSCURATO:SOCIETA] acquistate da tutti isoggetti coinvolti nella vicenda, la rilevanza delle operazioni effettuate daPiergiorgio Piacentini per [OSCURATO:PERSONA] in un brevissimo arcotemporale, la data e l’orario degli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuati,l’assenza di operatività pregressa nota di [OSCURATO:PERSONA] sulle azioniBolzoni, la provenienza degli ordini di compravendita di azioni [OSCURATO:SOCIETA] daindirizzo riconducibile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presso la qualelavorava [OSCURATO:PERSONA], i rapporti di amicizia e ‘consulenza’intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioniammissive di [OSCURATO:PERSONA] circa l’interlocuzione tra i due il giorno08.02.2016, in cui sono stati acquistati i titoli, e la conferma di taleconsultazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella risposta a richiesta dinotizie del 23.07.2018), ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modounivoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PiergiorgioPiacentini, elementi, questi ultimi, che ha ritenuto non essere «statisingolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti aNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività», e ha ritenutoche la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi –sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempidell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenzadell’informazione privilegiata». La Corte d’appello ha rigettato l’istanzadell’opponente di ammissione della prova per testi ritenendo che i capitolidi prova articolati dal ricorrente avessero ad oggetto circostanzeirrilevanti, in quanto non riferite a fatti specificamente inerenti la vicendaoggetto di giudizio ma relativi, peraltro in termini generali e non scevri daelementi valutativi, alle modalità di svolgimento del rapporto consulenzialesviluppato con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente loro inidoneità adeterminare una decisione diversa.sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 192, co.2 e 533, co. 1 c.p.p., relativi alla corretta formazione della provaindiziaria. Violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio depraesumpto) (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).Il ricorrente, in particolare, censura il ragionamento presuntivo della Corted’appello in quanto fondato non già su un insieme di circostanze edelementi indiziari coevi, sincronici e complessivamente valutabili, bensì suuna concatenazione cronologica e inferenziale di presunzioni semplici, ilche costituirebbe violazione delle disposizioni indicate in epigrafe e deldivieto di desumere una o più presunzioni semplici da altra presunzioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026semplice e/o da un fatto che non sia stato positivamente accertato conprova diretta e che, pertanto, non possa considerarsi fatto noto.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 27, co. 2 Cost., dell’art. 48, §1 CDFUE, degli artt. 11e 117, co. 1 Cost. e 52 CDFUE in relazione all’art. 6, §2 CEDU. Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt. 2729e 2697 cod. civ. - violazione dei principi della presunzione di innocenza edell’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevoledubbio nella valutazione della prova indiziaria (art. 360, comma. 1, n. 3).Secondo il ricorrente, premesso che le sanzioni in esame hanno naturasostanzialmente penale, la Corte d’appello non avrebbe fatto correttaapplicazione dei criteri propri del diritto penale in tema di valutazione dellaprova e, in particolare, della regola dell’inferenza necessaria, corollario delprincipio della presunzione di innocenza e del criterio di accertamentodella responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, i quali sicontrappongono al principio civilistico, meno rigoroso e meno garantista,dell’id quod plerumque accidit (ossia del criterio del “più probabile chenon”). La parte, per il caso di dubbio in ordine all’applicabilità di taliprincipi alla valutazione della prova, richiede il rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE sul punto.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi adoggetto l’utilizzo della prova presuntiva nell’ambito dei procedimentirelativi a insider trading, sono infondati.In ordine logico, la prima questione che si pone riguarda le implicazioni,nei giudizi civili di cui all’art. 187-septies, comma 4 d. lgs. n. 58/1998, delcriterio di accertamento della responsabilità “al di là di ogni ragionevoledubbio”, tipico del giudizio penale, governato dalla presunzione di noncolpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Detta questione si pone alla luce del riconoscimento di natura e funzione“punitiva”, e dunque sostanzialmente penale, delle sanzioniamministrative in esame.Sulla scorta di tale natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimitàcostituzionale della deroga al principio della retroattività della lex mitiorstabilita in materia (cfr.: Corte cost. n. 63/2019), della previsione dellaconfisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito edei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto (Corte cost. n.112/2019) e dell’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998, nella partein cui si applica anche alla persona fisica che si rifiuti di rispondere adomande formulate dalla Banca d’Italia o dalla [OSCURATO:PERSONA] dalle quali possaemergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito consanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato (Corte cost. n. 84/2021).Analogamente, in ambito europeo è stata affermata l’applicabilità inmateria del principio del ne bis in idem (cfr.: CEDU, causa [OSCURATO:PERSONA] altri c. Italia; Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2018 causa C-537/16,[OSCURATO:PERSONA] SA e a. contro [OSCURATO:PERSONA]).Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che«l'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materiapenale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte esoltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni dellaConvenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece,nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente ladefinizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte daldiritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioniche l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitivadello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla naturadella [OSCURATO:PERSONA] europea e del sistema di garanzie da essa approntato,volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzionesussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali»Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026(cfr. Corte cost. n. 43/2017; sul punto, si veda anche: Corte cost. n.68/2017).Ciò premesso, deve rilevarsi che, quanto al principio di non colpevolezzadi cui all’art. 27, secondo comma Cost., esso, in generale, trovadell’art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il giudice accogliel'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitàdell'opponente.Ciò posto, deve essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui, nelgiudizio di opposizione a sanzioni irrogate per abuso di informazioniprivilegiate, la natura sostanzialmente penale delle sanzioni impediscel’utilizzo della prova presuntiva fondata su criteri di ragionevolezza e sumassime di comune esperienza.Al riguardo, è già stato osservato che, in via generale, la presunzione diinnocenza che vige nel diritto penale non vieta, di per sé, il ricorso alleprove presuntive. Tra la premessa e la conclusione non vi è alcun nessogiuridico, essendo noto che il ricorso alla prova presuntiva è ammessoanche nella giustizia penale (art. 192, comma 2, c.p.c. che richiama, nelprevedere la prova per presunzioni, gli stessi requisiti menzionati dall’art.2729 c.c.), nella quale è consentito il ricorso alla prova indiziaria ed aiprincipi fondati sull’esperienza (cfr., Cass. n. 1833/2024).La prova indiziaria si fonda per definizione su un processo induttivogovernato dal criterio probabilistico in conformità a massime di comuneesperienza e, proprio in ambito penale, è stato affermato che la regola digiudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là diogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione diun'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi diconferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa laplausibilità della tesi difensiva (cfr., Cass. Sez. 6, sentenza n. 7329 del21.02.2025; Cass. Sez. 6, sentenza n. 10093 del 07.03.2019).Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la prova per presunzionipossa operare unicamente nell’ipotesi in cui gli elementi indiziari nonpermettano ricostruzioni alternative dei fatti.Al contrario, il citato criterio di valutazione impone al giudice di procederead una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modocoerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate,anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenticongetturali. In tale contesto, la violazione dell'‘oltre ogni ragionevoledubbio è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando ladecisione a elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, nontenga alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata suelementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzionealternativa, solo così idonea a ingenerare un dubbio ragionevole (cfr.,Cass. n. 27566/2025 e ulteriori precedenti di legittimità in materia penale,ivi richiamati).In sede civile, proprio in tema di prova presuntiva della comunicazioneillecita di informazioni privilegiate, costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, lavalutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità,con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devonoessere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unicaconseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza siaeffettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità conriferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza ericorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’“idquod plerumque accidit” (cfr., Cass. n. 21700/2019; Cass. n. 8782/2020;Cass. n. 8785/2020; Cass. n. 2123/2021; Cass. n. 12031/2022; Cass. n.6072/2025).Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale dellesanzioni amministrative in materia di abusi di mercato non comportal’impossibilità di accertare la responsabilità per insider trading mediantepresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; in particolare,l’inferenza del fatto ignoto non deve postulare un legame di necessitàassoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente il criterio dellaragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all’idquod plerumque accidit.Piuttosto, nella valutazione della prova presuntiva in materia di abusi dimercato è necessario verificare il rigore adottato sia nell’individuazionedegli elementi indiziari da utilizzarsi a fini probatori sia nel processo logicodeduttivo svolto a partire da essi.Al riguardo, si è affermato che, ai fini della prova circa la sussistenzadell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi:in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziariper scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece,quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale oalmeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosauna valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in gradodi fornire una valida prova presuntiva (cfr., Cass. n. 7647/2023; Cass. n.32829/2023).Ciò posto, deve rilevarsi che nel sistema processuale non esiste il divietodella c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in viapresuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea afondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che laconcatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile einfondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e siaconforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025).In particolare, si è osservato quanto segue: - ciò che conta, invero, non èche il fatto noto assunto a premessa di un'inferenza derivi a sua volta dauna inferenza, cioè che sia frutto di un'altra presunzione - come se sitrattasse di applicare il principio della probabilità congiunta o composta, inquanto il secondo fatto discende dalla verificazione favorevole di dueprobabilità: che sia vero il primo fatto e che sia esatta la conseguenzadedottane - ma che la concatenazione di inferenze presuntive non siadebole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi, invece, su una serielineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia lapremessa di una inferenza successiva. Tale linearità è assicurataesclusivamente dall'adozione dei criteri di precisione, gravità econcordanza per attribuire attendibilità al fatto noto, quale che ne sia lasua origine, cioè anche quando il fatto noto sia divenuto tale sulla scortadi un ragionamento logico. La catena si rompe, e con essa tutto ilragionamento logico, cioè tutto il percorso fatto per attribuire attendibilitàad un enunciato di fatto ipotizzato, ove anche solo una delle premesse nonsia assistita dal richiesto grado di attendibilità e di conferma, giacché perragioni logico-giuridiche non si può legittimare una ricostruzione dellaquestione di fatto sulla sola ed esclusiva base di ragionamenti presuntivipoco gravi ovvero scarsamente attendibili. Essa per converso regge, e puòessere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale,qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art.2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025, cit.).Al riguardo, in ogni caso, si rileva che, a pag. 2 della memoria illustrativa,gli stessi difensori del ricorrente, con riferimento alla doglianza di cui alprimo motivo, hanno dichiarato di prendere atto «dell’orientamentogiurisprudenziale di questa Corte, e in particolare di questa Sezione, che aNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026partire dall’ordinanza 8782/2020 ha chiarito in via definitival’insussistenza del divieto di doppia presunzione, da ultimo anche conordinanza n. 14273 del 28 maggio 2025».In concreto, l’utilizzo della prova presuntiva da parte della Corte d’appellorisulta conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, in quanto il giudicedel merito:- ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento delragionamento presuntivo, ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modounivoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PiergiorgioPiacentini, i quali «non sono stati singolarmente contestati dal ricorrentenella loro storicità, né sottoposti a critica quanto alla loro complessivacoerenza e conclusività»;- ha verificato la rilevanza inferenziale di detti elementi, «tuttiunivocamente concorrenti a supportare l’inferenza che un investitore, siapure incline ad operazioni non meramente conservative ed inveceorientate alla speculazione come il Racasi, non si sarebbe indotto adeffettuarlo, e comunque non con impiego di un capitale di taleconsistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazioneprivilegiata»;- ha vagliato l’ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, ritenendoche la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi –sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempidell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenzadell’informazione privilegiata».Pertanto, non sussiste nella specie alcuna violazione delle normecostituzionali indicate in rubrica, né degli artt. 48 e 52 CDFUE, né, infine,dell’art. 6, par. 2, CEDU e le valutazioni della Corte d’appello,congruamente motivate e intrinsecamente coerenti, attesa la correttezzadel procedimento logico seguito, non possono essere poste in discussionein questa sede sotto il profilo della violazione di legge.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ne deriva che non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia2. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, secondo comma, 111 Costituzione e degli artt. 64, comma3, lett. c, 197, 350 e 498 c.p.p., nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e47 e 48 CDFUE in relazione all’art. 117, comma 1, Costituzione.Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Racasi e Piacentini in violazionedel diritto al silenzio (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).In particolare, a dire di parte ricorrente, stante la natura sostanzialmentepenale delle sanzioni, non avrebbero potuto essere utilizzate in sensosfavorevole all’interessato le dichiarazioni rese dal medesimo e daPiergiorgio Piacentini in un contesto legislativo in cui, non essendo ancoraintervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 117/2019 e n.84/2021, il silenzio dei soggetti in questione avrebbe potuto integrare gliestremi dell’illecito di cui all’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998.La parte, per il caso di dubbio sul punto, richiede il rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia UE.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve premettersi che è pacifico, in quanto confermato daentrambe le parti, che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha inviato all’odierno ricorrenteun questionario scritto che egli avrebbe dovuto compilare in luogodell’audizione di persona, lo ha espressamente avvertito del diritto di nonrendere dichiarazioni autoaccusatorie, che avrebbero potuto essereutilizzate in suo danno.Pertanto, la questione sollevata in questa sede riguarda l’utilizzabilità delledichiarazioni ugualmente rese, in quanto risalenti a un’epoca in cui, nonessendo ancora intervenuta la sentenza n. 84/2021 della Cortecostituzionale, era vigente l’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998anche nella parte in cui sanzionava colui che si fosse rifiutato di risponderea domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle qualiNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecitoamministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addiritturauna sua responsabilità di carattere penale.Detta questione, tuttavia, non ha carattere decisivo, visto che il quadroindiziario esaminato dalla Corte d’appello, se da un lato comprende anchele dichiarazioni rese dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nonsi esaurisce in esse, e, al contrario, contempla elementi oggettivi ben piùpregnanti, specificamente indicati nella motivazione della sentenzaimpugnata dalla fine della pagina 20 a metà della pagina 22.La difesa del ricorrente, da parte sua, nel dedurre il caratteredeterminante delle dichiarazioni in esame ai fini dell’accertamento dellacolpevolezza, non ha fornito elementi specifici dai quali possa dedursi che,l’eliminazione delle stesse dal quadro indiziario sia tale da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base.Al contrario, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di merito hatratto la conclusione che l’odierno ricorrente non si sarebbe indotto adeffettuare l’acquisto stesso, e comunque non con impiego di un capitale ditale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazioneprivilegiata, sulla scorta di elementi oggettivi quali le dimensionidell’operazione, la sua tipologia, l’apparente marcata aleatorietà di essa,la tempistica e le modalità di effettuazione dell’acquisto (cfr., sentenzaimpugnata, alle pagine 22 e 23), elementi, questi, tra cui non compaionole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 187-septies, co. 2 e 6-bis, TUF in relazione agliartt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 48 CDFUE, all’art. 11 e 117, co. 2, Cost. e52 CDFUE in collegamento all’art. 6, co. 1 e 3, nonché al prot. 7, co. 2,CEDU per non aver il giudice d’appello rilevato la violazione del principioNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzionidecisorie, anche in ragione della illegittimità del Regolamento sulprocedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] e per aver rigettato l’escussionedell’unico teste chiave a discarico del Racasi (art. 360, comma 1, n. 3).Il ricorrente, rilevato che la Corte d’appello non ha ammesso la provatestimoniale offerta dal medesimo in atti, assume la violazione dei principidell’equo processo, della parità delle armi, del contraddittorio,dell’immediatezza nell’assunzione della prova testimoniale, di imparzialitàe di indipendenza del giudice, di separazione tra funzioni inquirenti egiudicanti, del divieto di esecuzione anticipata della sanzione, del diritto adun effettivo doppio grado di giudizio e del principio di uguaglianza edeccepisce l’illegittimità costituzionale delle norme relative al processo,domandando rimettersi la questione alla Corte costituzionale ovvero, insubordine, alla Corte di Giustizia UE.Il motivo è infondato.In primo luogo, quanto alla tesi del ricorrente secondo cui «l’effettocompensativo dell’appello non si applica alle sanzioni penali», deveosservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europeadei diritti dell’uomo, in materia di sanzioni amministrative sostanzialmentepenali, l’art. 6 CEDU non impone la previsione di un doppio grado digiurisdizione, essendo sufficiente che l’interessato disponga di un ricorsodinanzi a un giudice indipendente e imparziale dotato di pienagiurisdizione sui fatti, sul diritto e sulla proporzionalità della sanzione, nelrispetto delle garanzie di pubblicità e contraddittorio.In particolare, la CEDU ha affermato che «la conformità con l’articolo 6non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una penasia inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che ladecisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi le condizioni di cuiall’articolo 6 § 1 debba subire un controllo a posteriori da un organogiudiziario avente giurisdizione piena (Schmautzer, Umlauft, Gradinger,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, sentenza del 23 ottobre 1995,serie A nn. 328 A-C e 329 A-C, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e38). Tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente pienagiurisdizione vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come indiritto, la decisione, resa da un organo di grado inferiore. Detto giudicedeve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di dirittorilevanti per la controversia per cui viene adito» (cfr., Corte EDU, A.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. c. Italia, 27 settembre 2011).Lo stesso principio è stato successivamente ribadito: «Il rispettodell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] non esclude dunque che in unprocedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primoluogo da un’autorità amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che ladecisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa lecondizioni dell’articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di unorgano giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft,Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, sentenze del 23ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn.328 A-C e 329 A C). Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotatodi piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fattocome in diritto, della decisione impugnata, resa dall’organo inferiore. Inparticolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinentiquestioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui sitrova investito (Chevrol c. Francia, n. 49636/99, § 77, CEDU 2003-III;[OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, n. 47650/99, § 27, 4 marzo 2004; eMenarini [OSCURATO:SOCIETA]., sopra citata, § 59)» (cfr., Corte EDU, GrandeStevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014).Anche più recentemente, infine, la Corte ha affermato «che l’obbligo diosservare l’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] non preclude che sia inflitta una“sanzione” da autorità amministrative che non soddisfano esse stesse irequisiti dell’articolo 6 § 1 della [OSCURATO:PERSONA] se le loro decisioni sonoNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026soggette a un successivo controllo da parte di un organo giudiziarioavente giurisdizione piena ([OSCURATO:PERSONA] e altri, sopra citata, § 139).Nel caso di specie, il ricorrente aveva la possibilità, di cui si è avvalso, diimpugnare la sanzione irrogata dalla Banca d’Italia dinanzi alla Corte diappello di Brescia e, successivamente, di proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata da tale ultima Corte» (cfr., Corte EDU,Mereghetti c. Italia, 11 settembre 2025); nel caso di specie, la violazionedell’articolo 6 § 1 della [OSCURATO:PERSONA] è stata ravvisata non già nellamancata previsione del doppio grado di giudizio, bensì nel fatto che nonfosse stata tenuta un’udienza pubblica dinanzi alla Corte d’appello.Con riferimento alle doglianze sollevate circa le carenze del procedimentoamministrativo sul piano del contraddittorio, deve rilevarsi che la garanziadel giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata,alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, unasuccessiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediantel'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenzadi tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di naturatendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimentoconforme alle richiamate prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA], il quale non hal'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativagiacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citatoart. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per esseredestinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllogiurisdizionale (cfr., Cass. n. 770/2017; Cass. n. 4518/2022).Coerente con quanto precede è il principio, più volte affermato in sede dilegittimità, secondo cui il procedimento di irrogazione di sanzioniamministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998,n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuatala contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzionidell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorioNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioniamministrative della [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancata personale audizione innanzialla [OSCURATO:PERSONA], non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, iprincipi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo alprocedimento giurisdizionale (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass.n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016).Quanto, poi, al regime probatorio da osservarsi in sede giurisdizionale, èstato affermato che in tema di garanzia del giusto processo, non puòpredicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quantoai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corsoall'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, aprescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, attesoche, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo,non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilitàdelle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosidi questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale,dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza edammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed ècoerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cuicollide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue aifini della pronuncia (cfr., Cass. n. 16517/2020).Infondata risulta anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità dellaprevisione normativa dell’immediata esecutività della sanzione, visto chel’art. 187-septies, comma 5, d. lgs. n. 58/1998, nel testo applicabileratione temporis, prevede in capo alla Corte d’appello il potere disospensione, qualora ricorrano gravi motivi.Il potere in questione, attribuito a un giudice indipendente e correlato alricorrere di presupposti non meramente formali, rende la previsionenormativa conforme alla CEDU e all’art. 47 CDFUE.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di separazione tra lefunzioni istruttorie e quelle decisorie nell'ambito del procedimentosanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA], oltre a richiamarsi l’orientamento di legittimitàdelle Sezioni Unite già citato (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass.n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016), va ulteriormente osservato che ilprocedimento sanzionatorio de quo non viola l'art. 6, par. 1, dellaConvenzione E.D.U., perché questo esige solo che, ove il procedimentoamministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle delprocesso giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione dellafondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale,dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente difare tramite l'opposizione alla corte d'appello (cfr., Cass. n. 21700/2019 eulteriori precedenti ivi richiamati).Non sussiste violazione del principio del doppio grado di giudizio di cui alprot. 7 art. 2 CEDU.Invero, proprio quest’ultima norma prevede la possibilità di eccezioni, tral’altro, «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in primaistanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata», proprio come nellanormativa nazionale, che contempla il ricorso alla Corte d’appello.D’altronde, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere consapevole del fatto«che gli stati contraenti la CEDU godono di discrezionalità nello stabiliregradi di giudizio limitati alla cognizione sulle questioni di diritto e nonanche di merito (Corte Edu sent. 20 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia)»(cfr., ricorso, a pag. 38).Inoltre, il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistitoda copertura costituzionale, né convenzionale (cfr., tra le altre: Corte cost.n. 58/2020; Cass. n. 26097/2014).Quanto ai tempi medi di definizione dei giudizi, essi, evidentemente, nonhanno nulla a che fare con la tematica in questione.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Da ciò consegue che è manifestamente infondata la sollevata eccezioned’incostituzionalità, e che deve essere esclusa la necessità di rimessionedella questione alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. n. 11570/2025 e ulterioriprecedenti ivi richiamati).Parimenti, è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3Cost., dell’art. 187-septies TUF nella parte in cui non prevede, a differenzadel procedimento giurisdizionale di opposizione ad altre sanzioni menoafflittive, il doppio grado del giudizio di merito.La fondatezza della tesi del ricorrente va esclusa alla luce del costanteindirizzo della Corte costituzionale che ha rilevato l'ampia discrezionalitàlegislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limitedella ragionevolezza (cfr., Corte cost. n. 82/1996; Corte cost. n.165/2000) e l'inesistenza di un principio costituzionale di doppio gradodella cognizione nel merito (cfr., Corte cost. n. 585/2000), oltre alprincipio secondo cui la garanzia della difesa si realizza non tanto con laduplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi,ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate ledomande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse(cfr., Corte Cost. n. 117/1973).Nell’ambito di tale quadro, la valutazione discrezionale del legislatore, cheha optato per un unico grado di merito dinanzi a un organo «dellagiurisdizione più elevata» (prot. 7 art. 2 CEDU) e di carattere collegiale,risulta del tutto ragionevole in relazione alla particolarità degli interessimeritevoli di tutela coinvolti nella materia in esame.Pertanto, deve escludersi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rimessione della questione allaCorte di Giustizia UE, essa va parimenti disattesa, osservandosi che, intema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcunobbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesidi "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea ècosì ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nelcaso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha giàinterpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in unaltro procedimento in uno degli Stati membri (cfr., Cass. n. 28122/2025).Nella specie, l’eventuale violazione del principio di eguaglianza, denunciatadal ricorrente, riguarderebbe, invero, la normativa interna e non anche ilrispetto della disciplina unionale, sulla scorta di quanto innanzi osservato.Infine, in relazione alla censura riguardante la mancata ammissione delleprove, premesso che, non può sostenersi, tanto alla stregua delle normedi rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, la sussistenza diun obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione diqualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da unavalutazione di rilevanza dei fatti da provare (cfr., Cass. n. 16517/2020,cit.), deve ulteriormente osservarsi che la censura concernente laviolazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delleregole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve averecarattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisionearrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr., Cass. n.32574/2024), mentre nella specie non emergono dal ricorso elementiconcreti in tal senso.4. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fattostorico costituito dall’assenza di contatti telefonici tra Piacentini e Racasisuccessivamente alla e-mail del 8/2/2016, con la quale Piacentinicomunicava al Racasi l’acquisto di un titolo diverso da [OSCURATO:SOCIETA] (Webmed),la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, cheha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).A dire della parte, detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergentedalle prove documentali acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dallaNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Consob, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che l’acquisto delleazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era stato preventivamenteconcordato con il ricorrente, il quale era all’oscuro dell’informazioneprivilegiata.Il motivo è infondato.In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass. n.22218/2023) è stato precisato che costituisce un "fatto", agli effettidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass.n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n.26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolareCass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Inoltre, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito puntodecisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data allacontroversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stataconsiderata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelliposti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame diun punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento èNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.,Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n.14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.21223/2018).Ciò premesso, deve rilevarsi, in concreto, che l’insussistenza di contatti trail ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel tempotrascorso tra lo scambio di e-mail citato nel motivo e l’acquisto delle azionicostituisce non già un fatto storico emergente dagli atti, ma una mera tesidifensiva del ricorrente medesimo, tesi che la Corte d’appello ha scartatosulla scorta di un ragionamento presuntivo che si basa non soltanto sulledichiarazioni rese dai due soggetti interessati, ma anche sui moltepliciulteriori dati oggettivi espressamente indicati nella motivazione, con laconseguenza che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di rito.5. Il sesto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fattostorico costituito dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio“Engeneering” da parte dell’USA, relativo a fatti concomitanti a quellidedotti nel procedimento sanzionatorio “[OSCURATO:SOCIETA]”, basato sulle medesimerisultanze di quest’ultimo, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza edagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.).A dire del ricorrente, anche detta circostanza, dibattuta tra le parti edemergente dalle prove documentali prodotte nel corso del giudizio,avrebbe carattere decisivo, dimostrando che tra il ricorrente medesimo ePiergiorgio Piacentini vi fosse un mero rapporto di consulenza, tale daescludere la sussistenza della violazione per cui è causa, e ciò in sensodiametralmente opposto rispetto alla linea difensiva assunta dalla Consobnel presente giudizio.Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 8, par. 2, MAR e dell’art. 187-septies, co. 4, TUF in materia diNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026abusi di mercato, nella parte in cui la sentenza pur ritenendo sussistente ilrapporto di consulenza tra Racasi e Piacentini qualifica la condotta comeabuso mediante utilizzo dell’informazione privilegiata e non invece comeraccomandazione o induzione all’investimento, sul presupposto erroneoche detto rapporto non rilevi sul piano della configurazione dellaraccomandazione essendo comunque compatibile con la tesi accusatoria(art. 360, comma. 1, n. 3 c.p.c.).In particolare, premesso che, a dire del ricorrente, si ritiene comunementeche la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati –quali banche o SIM – che si esplica attraverso il contatto con il promotorefinanziario (oggi consulente abilitato) valga non soltanto ad escludere laresponsabilità dei clienti che hanno investito a fronte dellaraccomandazione, ma a porli addirittura al riparo dalle stessecontestazioni degli addebiti in fase procedimentale, e rilevato altresì chetra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era in essere un rapporto diconsulenza con rendicontazione periodica degli investimenti, la fattispecieavrebbe ben potuto essere ricondotta all’ipotesi di raccomandazioneall’investimento. Per il caso di dubbio, la parte chiede il rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia UE.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.In primo luogo, deve osservarsi che la nota di deposito della relazione USAconcernente l’acquisto di azioni Engineering (cfr., doc. 10 del ricorrente)riporta la data del 30.07.2021, successiva al 14.07.2021, data dideliberazione della decisione indicata nella sentenza impugnata, e che,come eccepito da parte controricorrente, all’udienza tenutasi in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la causa è stata trattenuta in decisione, la parte avevaesibito soltanto un estratto della relazione, estratto del quale la Corted’appello si era riservata di valutare l’ammissione unitamente al merito.Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, il deposito del documento, diverso da quello esibito in udienza,non è avvenuto ritualmente e la Corte di merito non ha potuto prenderloin considerazione ai fini della decisione.Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, laCorte d’appello, nel ritenere avvenuto il passaggio dell’informazioneprivilegiata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non ha affattoescluso che fra i due soggetti in questione intercorresse un rapporto di“consulenza” in virtù del quale il primo consigliava al secondo gliinvestimenti da effettuare, ma ha ritenuto che esso fosse compatibile conla sussistenza della violazione di cui all’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n.58/1998, accertata mediante un ragionamento inferenziale fondato suplurimi elementi, come innanzi si è visto.Ora, l’archiviazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], oltre a riguardare una vicendadifferente da quella in esame, è essa stessa frutto di un’attività valutativaconcernente un insieme complesso di dati ed elementi, sicché non puòassumere carattere decisivo con un giudizio di certezza, così comerichiesto dalla disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,potendo costituire, astrattamente e a tutto voler concedere, solo uno deglielementi liberamente valutabili ai fini della decisione.Per quanto concerne, poi, la pretesa rilevanza della qualifica professionaledi [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un diverso inquadramento giuridico dellavicenda, si osserva quanto segue.Come già affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità, fatti costitutivi della fattispecie per cui è causa sono: (a) ilpossesso dell'informazione privilegiata (da parte di chiunque); (b) laconoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattereprivilegiato dell’informazione; (c) il compimento di operazioni in strumentifinanziari utilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazionead altri dell’informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni chelegittimano tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzioneNumero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026di altri al compimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sonodescritte nel primo comma dell’art. 187-bis cit. (cfr., Cass. n.32829/2023).È erroneo ritenere che la presenza di un rapporto consulenziale conintermediari autorizzati – quali banche o SIM – valga automaticamente adescludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte dellaraccomandazione ovvero a porli al riparo dalle stesse contestazioni degliaddebiti in fase procedimentale.Un tale risultato può anche, eventualmente, verificarsi in concreto, manon costituisce conseguenza necessaria della circostanza di cui sopra.Pertanto, la questione non pone alcun problema di differenziazione dellefattispecie sotto il profilo giuridico, ma riguarda soltanto la ricostruzionedei fatti.Ne deriva ulteriormente che le circostanze esposte dal ricorrente (rapportodi consulenza informale tra il ricorrente stesso e [OSCURATO:PERSONA],iscrizione di quest’ultimo all’albo, rendicontazione dell’attività svolta sufogli excel o estratti dalle pagine di home banking) non valgono adescludere la sua responsabilità in ordine alla violazione a lui ascritta.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.600,00 per compensi,Numero registro generale 23317/2022Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 18827/2026Data pubblicazione 09/06/2026oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]