CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 28184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6933/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA del Tribunale di LUCCA n. 816/2021, depositata in data 24/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lucca,con sentenza n. 237/2919, accoglieva la domanda con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 418,83 ovvero della diversa somma determinata anche equitativamente in corso di causa, a titolo di rimborso degli importi pagati per la fornitura idrica nel 2011-2014 nella zona Valdicastello di Pietrasanta, essendo stata riscontrata la presenza di tallio nell’acqua. Il Tribunale di Lucca, investito dell’appello da [OSCURATO:SOCIETA]., ha parzialmento accolto l’impugnazione ed ha riformato la sentenza di prime cure, condannando l’appellato a restituire parte di quanto ottenuto in forza dell’esecuzione della pronuncia di primo grado; in particolare, il credito del gestore del servizio idrico integrato è stato riconosciuto nella misura di euro 264,50 per servizi di fognatura e di depurazione (espletati e non dipendenti dalla potabilità delle acque),con condanna del Basili alla restituzione della differenza. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111,comma 6, Cost., e dell’art. 132, 2° comma,n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell’art . 360, 1° comma, n. 4,cod.proc.civ. La sua tesi è che la statuizione con cui il Tribunale l’ha riconosciuta gravemente inadempiente all’obbligo di eseguire i controlli necessari per accertare la potabilità dell’acqua destinata al consumo e, in particolare, l’assenza di metalli pesanti e di ogni altro elemento inquinante e tossico, sia basata su una motivazione meramente apparente, concretizzatasi nel mero rinvio alla sentenza del Giudice di Pace. Il motivo è infondato. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate dalla decisione appellata, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente;va cassata, invece, la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis cfr. Cass. 05/08/2019 , n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139). Nel caso di specie, dalla lettura della impugnata sentenza risulta che il Tribunale ha sì richiamato le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace a sostegno dell’accoglimento della domanda di rimborso, ma le ha comunque valutate specificamente e vagliate sotto il profilo delle ragioni di diritto e di fatto enunciate. 2) Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod.civ. e dell’art. 4, comma 2, lett. a, d.lgs. 31/2001, ex art. 360,1° comma, n. 3, cod.proc.civ . Si duole che il tribunale abbiaomesso di accertare “in concreto” la effettiva sussistenza di un suo inadempimento, non bastando al fine di giustificare l’accoglimento dell’eccezione di cui all’art. 1460 cod.civ., la ricorrenza di un inadempimento astratto potenzialmente produttivo di un danno. Lamenta che la ritenuta violazione dell’art. 4, comma 2, lett. a, d.lgs. 31/2001 (a mente del quale «le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite … non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana»), che quale norma di chiusura non «individua né i quantitativi di concentrazione minimi, né quelli massimi … in quanto … si riferisce proprio alle sostanze che non sono espressamente disciplinate dal D.Lgs. 31/2001» (tra cui il tallio), non poteva giustificare l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento, in assenza di unavalutazione specifica circa se la presenza del tallio, che il gestore del servizio idrico non è tenuto a verificare ai fini della somministrazione di acqua potabile, fosse tale da rendere l’acqua non utilizzabile per il consumo umano. Si duole che il tribunale non abbiatenuto conto degli esiti dell’ATP che avevano escluso che il tallio presente nelle acque avesse una concentrazione tale da escluderne la potabilità. Il motivo è infondato. Il dato da cui muovere, rimasto incontestato, è che il Sindaco del Comune di Pietrasanta, sulla scorta degli esiti degli esami eseguiti dall’Università di Pisa e a seguito di valutazioni congiunte assunte dopo la riunione con l’azienda sanitaria locale del 22 settembre 2014, aveva disposto – con l’ordinanza del 3 ottobre 2014 - la non utilizzazione, sino a nuove disposizioni, dell’acqua della rete dell’acquedotto ad uso alimentare; detta ordinanza, come riferisce la stessa ricorrente, era stata revocata con due successivi provvedimenti del 22 gennaio 2015 e del 26 febbraio 2015. In diritto, vale la pena di ricordare che l'art. 10, co. 1, del d.lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) imponeva, all’epoca dei fatti (essendo stato abrogato dal d.lgs. 23/02/2023, n. 18 che ha recepito la Dir. Ue 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano che a sua volta ha abrogato la Dir. 98/83/CE), quanto segue: «nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato ‘I’, l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate». Di ciò hanno tenuto evidentemente conto tanto il Giudice di Pace quanto il Tribunale: la somministrazione, attraverso la rete di distribuzione pubblica, di acqua non utilizzabile per uso alimentare ha integrato gli estremi dell’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di somministrazione. Più precisamente il giudice a quo ha considerato la distribuzione di acqua non priva di ogni metallo pesante e di ogni altro elemento inquinante e tossico per la salute umana un inadempimento imputabile al gestore del servizio idrico incaricatodel processo di gestione della risorsa idrica (anche) nella fase di depurazione (p. 1 della sentenza). Che l’acqua erogata non fosse potabile è risultato idoneamente provato proprio attraverso l’ordinanza sindacale che ne aveva sospeso l’erogazione, la legittimità della quale non è mai stata confutata dall’odierna ricorrente. Né, onde escludere la sussistenza di un suo inadempimento, bastava che il gestore del servizio idrico integrato dimostrasse di aver provveduto alla segnalazione del problema e alla richiesta di intervento degli enti di controllo, tantomeno che si fosse attivato fattivamente per approvvigionare gli utenti di acqua potabile attraverso una rete di distribuzione mobile e chesi fosse adoperato per ripristinare la somministrazione di un servizio idrico ottimale. La risorsa idrica fornita è risultata non rispettosa dei requisiti di potabilità e quindi del tutto correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’odierno intimato ad ottenere la riduzione, rectius: la restituzione del corrispettivo dovuto (solo)relativamente alla tariffa del "consumo idrico", regolando di conseguenza le partite di credito/debito tra le parti. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’ipotesi qui esaminata –quella di erogazione di acqua risultata non potabile - è da ricondurre alla consegna di aliud pro alio, essendo stata dedotta ad oggetto del contratto di somministrazione «acqua potabile ed essendo stata invece consegnata "acqua non potabile", poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la "potabilità" dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano» (così Cass. 20/09/2023, n. 26897 che richiama Cass. 05/07/1983, n. 4515). Deve, dunque, rilevarsi che, non essendo stato chiesto dall’odierno intimato il risarcimento del danno, ma solo il rimborso di quanto pagato per il servizio di erogazione di acqua potabile, è irrilevante che l’acqua erogata fosse o meno concretamente pericolosa per la salute umana. Come correttamente ha rilevato la ricorrente, il d.lgs. n. 31/2001 aveva l’obiettivo, espresso all’art. 1, di garantire la “salubrità e la pulizia” delle acque potabili per proteggere la salute umana, e, quale mezzo a fine, la norma-quadro, destinata a realizzarlo, era l'art.4, comma 1, che precisava che sono “salubri e pulite” le acque che rispettano due requisiti: a) non contengono microrganismi e parassiti né altre sostanze, in qualità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) soddisfano irequisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I. La soglia di cui all’art. 4 d.lgs. n. 21/2001 era una soglia di qualità ambientale, allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, che precedeva quella del potenziale pericolo per la salute e, o ve quest'ultima fosse stata raggiunta, sarebbe stato necessario adottare tutte le misure necessarie per rientrare nella prima (in forza del combinato dispostodegli art t . 4 , comma 1, lett. a),7, comma 6 , 8, comma 2 , 9, comma 1). Il limite del potenziale pericolo precedeva, a sua volta, quello del pericolo effettivo o concretoper la salute umana. Si tratta, comunque, di questioni cui erroneamente la società ricorrente attribuisce rilievo, essendopacifico che il Basili ha pagato il corrispettivo per un servizio non ottenuto e che solo di ciò si è lamentato. 3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa pronuncia, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ. Si duole che il t ribunale abbia omesso d pronuncia re sul primo motivo di appello, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 co.2, e 5 del D.lgs. n, 31/2001, nonchè dell’allegato I del medesimo decreto. Vilazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.civ., nonché degli articoli 115 e 112 cod.proc.civ.», con cui era stata censurata la statuizione del giudice di pace che aveva posto a suo carico l’onere di presumere che nell’acqua prelevata dalla sorgente [OSCURATO:PERSONA]Anna vi fossero tracce di tallio, data la vicinanza della sorgente ad un sito minerario, rilevando che: i) le sorgenti da cui veniva attinta l’acqua erano più d’una; ii) nessuna delle altre sorgenti, pur vicine ai siti minerari, conteneva il tallio; iii) i siti minerari contenevano tracce di zinco, arsenico, cadmio, piombo e mercurio (ma non di tallio) ; iv) nessuna traccia di detti metalli era stata mai rilevata nella sorgente Molini S. Anna; v) solo nel 2014 era stata riscontrata per la prima volta la presenza del tallio; vi) in seguito, cautelativamente, era stata esclusa la distribuzione dell’acqua prelevata della sorgente [OSCURATO:PERSONA]Anna; vii)dagli esami eseguiti ex post era emersa la presenza di tallio in modo non continuativo, perciò, quand’anche avesse proceduto , pur non essendovi tenuta, alla ricerca di tracce di tallio nell’acqua non è detto che le avrebbe trovate. 4) Con il quarto motivo denuncia l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 co.2, e 5 del D.lgs. n, 31/2001, nonchè dell’allegato I del medesimo decreto.vilazione e falsa applicazinsdegli artt. 2697 e 2729 cod.civ., nonché degli articoli 115 e 112 cod.proc.civ. Omessa valutazione e omesso esame del requisito della pericolosità – assente – del quantitativo di tallio rinvenuto nelle acque della soregnte [OSCURATO:PERSONA]Anna, parziale e erronea valutazione delle prove acqusiiste in giudizio». Era stato lamentato il fatto che il Giudice di Pace avesse ritenuto l’acqua proveniente dalla sorgente [OSCURATO:PERSONA]Anna non potabile per la presenza di tallio in misura superiore a 0,002 mg/l, sebbene gli esiti dell’ATP avessero dimostrato che l’esposizione alle acque ad uso potabile non aveva determinato e non poteva determinare per il futuro eventi dannosi o potenziamente nocivi, poiché la potenziale pericolosità del tallio non si era potuta esprimere a causa di una esposizione insufficiente a causare effetti non solo avversi, ma anche tossici, e che anche l’ingestione di ortaggi potenzialmente contaminati dal tallio non aveva determinato un rischio tossicologico. Né aveva inciso sulla potabilità dell’acqua, in quanto il superamento del limite di 0,002 mg/l era stato indiv id uato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità dopo i fatti di causa, e costituisce un livello di attenzione, superato il quale gli enti preposti sono tenuti a intensificare i monitoraggi, ai fini di avviare una eventuale bonifica – a seguito di detta segnalazione all’ARPAT, quest’ultima non aveva ritenuto di intraprendere alcuna attività di bonfica - non già un limite legale né un limite superato il quale l’acqua può essere ritenuta pericolosa o non potabile. 2) I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente, perché si sviluppano attorno ad una base di riferimento comune. Il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato espressamente sui riferiti motivi di appello non basta ad integrare il vizo di omessa pronuncia, essendo necessario per riscontrare la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia ( Cass. 6/09/2023, n. 26029). Tanto premesso, va osserva to che il Tribunale innanzitutto ha ritenuto che, onde escludere il suo inadempimento la ricorrente non potesse invocare «il dato meramente formale della assenza del tallio tra i metalli pesanti da ricercare nel corso delle analisi di routine», ma soprattutto ha attribuito esclusivo rilievo al fatto che l’acqua erogata non fosse risultata utilizzabile per il consumo umano. Il che esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia. 3) Data l’infondatezza dei motivi , il ricorso va rigettato. 4) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo il Basili svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento all’ufficio del merito competente , da part