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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22288/2026

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e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alcontres,-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luisa [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 447/2023 depositata il22/06/2023.Numero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa signora [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell’utenza idrica disomministrazione di acqua potabile in Gela, conveniva davanti al [OSCURATO:PERSONA] di Gela la società [OSCURATO:SOCIETA]., denominataCaltaqua, chiedendo di dichiarare il suo diritto di non pagare il canone perla fornitura di acqua per il periodo da settembre 2006 a gennaio 2010 giàcorrisposto per la metà, di ridurre congruamente il prezzo della suddettafornitura nella misura del 50%, essendo stata erogata acqua priva deirequisiti necessari ai fini della destinazione ad usi alimentari, di essererisarcita del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, determinatonella misura di euro 1.000,00 tenuto conto del fabbisogno per esigenzealimentari e potabili. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione del diritto in forza deldisposto di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c.; nel merito sosteneval’infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e, insubordine, per l’ipotesi di suo accoglimento, chiedeva di chiamare ingaranzia [OSCURATO:SOCIETA]. affinché la manlevasse. [OSCURATO:PERSONA] di Pace diGela dichiarava prescritta l’azione proposta e compensava interamente lespese di lite.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione e con pronuncia in data 22.6.2023il Tribunale di Gela rigettava il gravame confermando la qualificazionedella domanda proposta come operata dal giudice di prime cure qualedomanda di riduzione del prezzo della fornitura per vizi della cosasomministrata o per mancanza di qualità e ritenendo conseguentementel’intervenuta prescrizione dell’azione atteso al contratto per cui è causaNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovevano applicarsi gli artt. 1490 e ss. cod.civ., in virtù del richiamooperato dall’art. 1570 cod.civ.Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell’appello la Granvillanopropone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo illustrato inmemoria.Resistito con distinti controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] -Acque diCaltanissetta s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche rispettivamemoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946 c.c. ai sensi dell’art 360 comma1 n°3 c.p.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione per avere ilTribunale di Gela ritenuto prescritta l’azione proposta dall’attrice».Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto non applicabile iltermine di prescrizione decennale bensì quello annuale di cui all’art. 1495c.c., avendo qualificato l’azione proposta quale azione per vizi e mancanzadi qualità del bene somministrato anziché quale ordinaria azione diinesatto adempimento contrattuale, per avere la società somministrato unbene diverso da quello dedotto in contratto e privo delle caratteristicheessenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “vizi redibitori emancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza edi prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi dellaconsegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione dirisoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod.civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod.civ.Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanzadelle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il beneNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito delmedesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo diproduzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e,nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispettoalle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema dialiud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quellopattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza edestinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartengaad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione delcompratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presentidifetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quellaconcreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in unasottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (v.

Cass., sez.2, 23/3/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultandoinidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contrattoed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.La qualificazione quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovveroquale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché,a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e diaccertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione comeaccertamento della vendita di aliud pro alio ove le circostanze a tal finerilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/9/2002, n.13925).Orbene, nella specie, stante l’accertata non potabilità dell’acqua oggetto difornitura, risulta integrata la violazione da parte dell’odierna ricorrentedegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo ilgestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualitàpattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinariadecennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annualeNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026invocata dalla ricorrente (Cass. n.26897/2023, Cass. n.7577/2024, Cass.n.34371/2024, Cass.n.28184/2024, Cass. n.7726/2025).Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha disatteso il suindicatoprincipio.In particolare là dove ha affermato: “si deve ritenere l'applicabilità degliartt. 1490, 1492 e 1495 c.c. anche alla somministrazione dell'acquatramite servizio idrico sia perché si tratta di merce che si consuma con lasomministrazione (e ciò rende ragionevole l'applicazione delle norme dellavendita) sia perché non si rinvengono norme che determinanoun'incompatibilità fra la disciplina della garanzia per vizi e la disciplina delcontratto di somministrazione … L’inquadramento della domanda propostanell’alveo della fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. ne implical’assoggettamento al regime di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., per cuil’azione redibitoria o estimatoria si prescrive entro un anno dallaconsegna.”Pertanto, il tribunale non si è attenuto al principio secondo il quale, nellafattispecie osservata, si configura il vizio che dà luogo ad una ordinariaazione contrattuale, come tale svincolata dai termini di decadenza eprescrizione di cui agli artt.1495 e 1497 c.c.Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, conrinvio al Tribunale di Gela, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.Numero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alcontres,-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luisa [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 447/2023 depositata il22/06/2023.Numero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa signora [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell’utenza idrica disomministrazione di acqua potabile in Gela, conveniva davanti al [OSCURATO:PERSONA] di Gela la società [OSCURATO:SOCIETA]., denominataCaltaqua, chiedendo di dichiarare il suo diritto di non pagare il canone perla fornitura di acqua per il periodo da settembre 2006 a gennaio 2010 giàcorrisposto per la metà, di ridurre congruamente il prezzo della suddettafornitura nella misura del 50%, essendo stata erogata acqua priva deirequisiti necessari ai fini della destinazione ad usi alimentari, di essererisarcita del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, determinatonella misura di euro 1.000,00 tenuto conto del fabbisogno per esigenzealimentari e potabili. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione del diritto in forza deldisposto di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c.; nel merito sosteneval’infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e, insubordine, per l’ipotesi di suo accoglimento, chiedeva di chiamare ingaranzia [OSCURATO:SOCIETA]. affinché la manlevasse. [OSCURATO:PERSONA] di Pace diGela dichiarava prescritta l’azione proposta e compensava interamente lespese di lite.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione e con pronuncia in data 22.6.2023il Tribunale di Gela rigettava il gravame confermando la qualificazionedella domanda proposta come operata dal giudice di prime cure qualedomanda di riduzione del prezzo della fornitura per vizi della cosasomministrata o per mancanza di qualità e ritenendo conseguentementel’intervenuta prescrizione dell’azione atteso al contratto per cui è causaNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovevano applicarsi gli artt. 1490 e ss. cod.civ., in virtù del richiamooperato dall’art. 1570 cod.civ.Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell’appello la Granvillanopropone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo illustrato inmemoria.Resistito con distinti controricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] -Acque diCaltanissetta s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche rispettivamemoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946 c.c. ai sensi dell’art 360 comma1 n°3 c.p.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione per avere ilTribunale di Gela ritenuto prescritta l’azione proposta dall’attrice».Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto non applicabile iltermine di prescrizione decennale bensì quello annuale di cui all’art. 1495c.c., avendo qualificato l’azione proposta quale azione per vizi e mancanzadi qualità del bene somministrato anziché quale ordinaria azione diinesatto adempimento contrattuale, per avere la società somministrato unbene diverso da quello dedotto in contratto e privo delle caratteristicheessenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “vizi redibitori emancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza edi prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi dellaconsegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione dirisoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod.civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod.civ.Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanzadelle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il beneNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito delmedesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo diproduzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e,nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispettoalle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema dialiud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quellopattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza edestinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartengaad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione delcompratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presentidifetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quellaconcreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in unasottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (v. Cass., sez.2, 23/3/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultandoinidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contrattoed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.La qualificazione quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovveroquale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché,a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e diaccertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione comeaccertamento della vendita di aliud pro alio ove le circostanze a tal finerilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/9/2002, n.13925).Orbene, nella specie, stante l’accertata non potabilità dell’acqua oggetto difornitura, risulta integrata la violazione da parte dell’odierna ricorrentedegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo ilgestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualitàpattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinariadecennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annualeNumero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026invocata dalla ricorrente (Cass. n.26897/2023, Cass. n.7577/2024, Cass.n.34371/2024, Cass.n.28184/2024, Cass. n.7726/2025).Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha disatteso il suindicatoprincipio.In particolare là dove ha affermato: “si deve ritenere l'applicabilità degliartt. 1490, 1492 e 1495 c.c. anche alla somministrazione dell'acquatramite servizio idrico sia perché si tratta di merce che si consuma con lasomministrazione (e ciò rende ragionevole l'applicazione delle norme dellavendita) sia perché non si rinvengono norme che determinanoun'incompatibilità fra la disciplina della garanzia per vizi e la disciplina delcontratto di somministrazione … L’inquadramento della domanda propostanell’alveo della fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. ne implical’assoggettamento al regime di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., per cuil’azione redibitoria o estimatoria si prescrive entro un anno dallaconsegna.”Pertanto, il tribunale non si è attenuto al principio secondo il quale, nellafattispecie osservata, si configura il vizio che dà luogo ad una ordinariaazione contrattuale, come tale svincolata dai termini di decadenza eprescrizione di cui agli artt.1495 e 1497 c.c.Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, conrinvio al Tribunale di Gela, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.Numero registro generale 2549/2024Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 22288/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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