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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07577/2024

Testo disponibile della fonte

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Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 3617/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Caltacqua, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente – avverso la sentenza n. 270/2020 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2016 [OSCURATO:PERSONA], titolare di una utenza idrica in Gela per un contratto in cui la somministratrice all’epoca era divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. – Caltacqua - , conveniva quest’ultima esponendo di avere nel triennio settembre 2006-dicembre 2009 pagato le bollette per la fornitura idrica nella misura del 50% e di avere successivamente versato il restante 50% a seguito di diffida di controparte; tuttavia il pagamento ridotto sarebbe stato conseguenza di verifiche svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] n.2 di Caltanissetta sull’acqua da cui era sorta la non potabilità per tale periodo.

Prospettando dunque l’inesistenza di una giustificazione del pagamento integrale e pertanto il diritto al rimborsodel 50%, ammontante complessivamente in euro 241,70, chiedeva la condanna a tale rimborso della convenuta , oltre al risarcimento dei danni nella misura di euro

300. Caltacqua si costituiva, resistendo, e tra l’altro eccependo ex articolo 1495 c.c. -in forza dell’applicazione della norma ai sensi dell’articolo 1590 c.c. anche al contratto di somministrazione - decadenza e prescrizione dell’asserito diritto.

Chiedeva comunque l’autorizzazione - che otteneva - di chiamare in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 709/2017, rigettava le pretese attoree per maturata prescrizione del diritto all’azione di riduzione del canone e al risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui le altre parti resistevano, e che il Tribunale di Gela rigettava con sentenza n. 270/2020. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui sia Caltacqua sia [OSCURATO:SOCIETA] si sono difese con rispettivo controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia congiuntamente violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice d’appello ritenuto prescritta l’azione attorea.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente accolto l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione attorea sollevata daCaltacqua, reputando che il primo giudice non avrebbe errato qualificando, secondo il principio iura novit curia, la fattispecie negli articoli 1490 ss. c.c. e così applicando la relativa disciplina sulla prescrizione annuale anziché decennale, ritenendo che fossero stati denunciati soltanto i vizi della cosa e non invece fosse stata denunciata una fattispecie di aliud pro alio, che avrebbe richiesto un’azione di risoluzione.

Si riconosce che il giudice di merito “ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea senza che … rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte”, come insegna la giurisprudenza di legittimità; l’azione proposta non sarebbe stata comunque qualificabile come azione di riduzione del canone per vizi del bene somministrato, bensì una “ordinaria azionedi inesatto adempimento contrattuale, per avere la società somministrato un bene diverso da quello dedotto incontrato eprivo delle caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente”, onde non sarebbeapplicabile l’articolo 1495 c.c.

Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla fattispecie aliud pro alioper poi affermare che nel caso in esame “non v’è dubbio che nel distribuire acqua non potabile piuttosto che acqua potabile la [OSCURATO:PERSONA] non ha semplicemente somministrato un bene viziato, ma un bene non corrispondente a quello per il quale il contratto era stato concluso”.

Si sarebbe trattato, inoltre, di un “bene di prima necessità”, il cui servizio sarebbe stato gestito esclusivamente da controparte, per cui “l’attore non avrebbe potuto chiedere la risoluzione totale del contratto di somministrazione”, sul punto richiamando Cass. 9240/2002.

Inoltrenon sarebbero stati applicati gli articoli 1490 ss. c.c. perché “le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto”.

2. Con il secondo motivosi denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 e 2041 c.c. per non avere il giudice d’appello qualificato l’azione del Vella “come azione di ripetizione di indebito oggettivo e/o ingiustificato arricchimento”.

Ancora si argomenta sulla qualificazione dell’azione, richiamando anche giurisprudenza di questa Suprema Corte.

3. Mediante il primo motivo il ricorrente denuncia con assoluta evidenza una fattispecie sostanzialmente conforme a quella oggetto di una recente pronuncia di questa Suprema Corte, Cass. ord. 20 settembre 2023 n. 26897, massimata nel senso che “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di ‘aliud pro alio’ che legittima all’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1495 c.c., cui è, invece, soggetta l’azione di garanzia di cui all’art. 1492 c.c.”,e la cui accurata motivazione è da intendersi qui trascritta.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Gela in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragionenei termini di cui in motivazione il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 2°.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 3617/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Caltacqua, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente – avverso la sentenza n. 270/2020 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2016 [OSCURATO:PERSONA], titolare di una utenza idrica in Gela per un contratto in cui la somministratrice all’epoca era divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. – Caltacqua - , conveniva quest’ultima esponendo di avere nel triennio settembre 2006-dicembre 2009 pagato le bollette per la fornitura idrica nella misura del 50% e di avere successivamente versato il restante 50% a seguito di diffida di controparte; tuttavia il pagamento ridotto sarebbe stato conseguenza di verifiche svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] n.2 di Caltanissetta sull’acqua da cui era sorta la non potabilità per tale periodo. Prospettando dunque l’inesistenza di una giustificazione del pagamento integrale e pertanto il diritto al rimborsodel 50%, ammontante complessivamente in euro 241,70, chiedeva la condanna a tale rimborso della convenuta , oltre al risarcimento dei danni nella misura di euro 300. Caltacqua si costituiva, resistendo, e tra l’altro eccependo ex articolo 1495 c.c. -in forza dell’applicazione della norma ai sensi dell’articolo 1590 c.c. anche al contratto di somministrazione - decadenza e prescrizione dell’asserito diritto. Chiedeva comunque l’autorizzazione - che otteneva - di chiamare in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 709/2017, rigettava le pretese attoree per maturata prescrizione del diritto all’azione di riduzione del canone e al risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui le altre parti resistevano, e che il Tribunale di Gela rigettava con sentenza n. 270/2020. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui sia Caltacqua sia [OSCURATO:SOCIETA] si sono difese con rispettivo controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia congiuntamente violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice d’appello ritenuto prescritta l’azione attorea. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente accolto l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione attorea sollevata daCaltacqua, reputando che il primo giudice non avrebbe errato qualificando, secondo il principio iura novit curia, la fattispecie negli articoli 1490 ss. c.c. e così applicando la relativa disciplina sulla prescrizione annuale anziché decennale, ritenendo che fossero stati denunciati soltanto i vizi della cosa e non invece fosse stata denunciata una fattispecie di aliud pro alio, che avrebbe richiesto un’azione di risoluzione. Si riconosce che il giudice di merito “ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea senza che … rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte”, come insegna la giurisprudenza di legittimità; l’azione proposta non sarebbe stata comunque qualificabile come azione di riduzione del canone per vizi del bene somministrato, bensì una “ordinaria azionedi inesatto adempimento contrattuale, per avere la società somministrato un bene diverso da quello dedotto incontrato eprivo delle caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente”, onde non sarebbeapplicabile l’articolo 1495 c.c. Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla fattispecie aliud pro alioper poi affermare che nel caso in esame “non v’è dubbio che nel distribuire acqua non potabile piuttosto che acqua potabile la [OSCURATO:PERSONA] non ha semplicemente somministrato un bene viziato, ma un bene non corrispondente a quello per il quale il contratto era stato concluso”. Si sarebbe trattato, inoltre, di un “bene di prima necessità”, il cui servizio sarebbe stato gestito esclusivamente da controparte, per cui “l’attore non avrebbe potuto chiedere la risoluzione totale del contratto di somministrazione”, sul punto richiamando Cass. 9240/2002. Inoltrenon sarebbero stati applicati gli articoli 1490 ss. c.c. perché “le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto”. 2. Con il secondo motivosi denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 e 2041 c.c. per non avere il giudice d’appello qualificato l’azione del Vella “come azione di ripetizione di indebito oggettivo e/o ingiustificato arricchimento”. Ancora si argomenta sulla qualificazione dell’azione, richiamando anche giurisprudenza di questa Suprema Corte. 3. Mediante il primo motivo il ricorrente denuncia con assoluta evidenza una fattispecie sostanzialmente conforme a quella oggetto di una recente pronuncia di questa Suprema Corte, Cass. ord. 20 settembre 2023 n. 26897, massimata nel senso che “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di ‘aliud pro alio’ che legittima all’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1495 c.c., cui è, invece, soggetta l’azione di garanzia di cui all’art. 1492 c.c.”,e la cui accurata motivazione è da intendersi qui trascritta. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Gela in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragionenei termini di cui in motivazione il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 2°. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio d
Sentenza Cassazione n. 07577/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris