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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26897/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2513/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denominata [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 2 -controricorrenti – avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 291 /201 9 , pubblicata i n data5 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell’utenza idrica, evocavano in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gela, la società [OSCURATO:SOCIETA]., denominata Caltacqua, lamentando che l’acqua fornita non era potabile e chiedendo il rimborso della complessiva somma di euro 928,43, pari al 50 per cento delle somme corrisposte nel periodo settembre 2006/dicembre 2009, ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente all’inesatto adempimento.

Si costituiva la convenuta , la quale deduceva il difet to di legittimazione degli attori, perché non titolari dell’utenza, e sollevava eccezione di decadenza dal diritto di garanzia e di prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale di cui all’art. 1495 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori, compensando interamente le spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata, in via principale,da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che, accogliendo parzialmente il gravame, ha condannato la predetta società al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 928,43, pari al 50 per cento del canone idrico relativo al triennio settembre 2006/dicembre 2009, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado.In sintesi, il giudice d’appello, ritenendoprovata la qualità di eredi in capo agli appellanti, ha rigettato le eccezioni formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che all’azione proposta, da qualificarsi come di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, doveva applicarsi la prescrizione ordinaria di cui all’art.2946 cod. civ., che non era ancora maturata.

Ha, quindi, ritenuto provato l’inadempimento contrattuale, stante la non potabilità delle acque distribuite, emergente dalla documentazione depositata dagli appellanti attestante l’assenza di conformità ai parametri previsti dal d.lgs. n. 31/2001, ed ha conseguentemente accolto la domanda di riduzione del prezzo della fornitura idrica, negando, invece, in difetto di prova, il richiesto risarcimento del danno.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di r icorso la ricorrente denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1492, 1494, 1495 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, evidenziando che sia in primo che in secondo grado non aveva eccepito la prescrizione del diritto, bensì la decadenza dal diritto di garanzia e la prescrizione della relativa azione.

Ribadisce che gli odierni controricorrenti, denunciando che l’acqua non era potabile, avevano promosso la relativa azione in data 29 giugno 2016, chiedendo sia la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ.) che il risarcimento del danno (art. 1494 cod. civ.), in assenza tuttavia di denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta e dopo il decorso di un anno dal lamentato inadempimento contrattuale, in violazione dell’art. 1495 cod. civ. , in difetto di atti di denuncia dei vizie di atti interruttivi della prescrizione annuale.

2. Con il secondo motivo,deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la ricorrente censura la statuizione della decisione impugnata in punto di spese di lite, lamentando che il Tribunale, pur avendo solo parzialmente accolto la domanda degli appellanti, l’ha condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, anziché compensarle afronte della soccombenza reciproca.

3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Secondo la tesi difensiva dell’odierna ricorrente l’azione esercitata dai controricorrenti dovrebbe essere qualificata alla stregua di un’azione di riduzione e di risarcimento del danno ai sensi degli artt.1492 e 1494 cod. civ., come tale soggetta al termine breve di prescrizione annuale.

Il giudice di appello, muovendo dalla considerazione che l’azione esperita dai Renna integrasse una ordinaria azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ha, del tutto correttamente, disatteso l’eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dalla società ricorrente sul presupposto dell’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 1495 cod. civ.

Invero, poggiando l’azione proposta sulla non potabilità dell’acqua fornita dalla odierna ricorrente, è evidente che essa è volta a contestare un inesatto adempimento dell’obbligazione, assunta dalla società fornitrice e derivante dal contratto concluso con il titolare dell’utenza idrica, di somministrare acqua avente caratteristiche idonee ad essere destinata all’uso alimentare e potabile.

Trattandosi di azione di inadempimento contrattuale, essa è del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., cui è, invece, soggetta l’azione di garanzia.

Infatti, in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹ acqua potabile ›› , sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515).

Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez.

1. 05/02/ 2016, n. 2313; Cass. , sez. 2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227 ; Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai term ini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c od. civ. , si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio , che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.

Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito del medesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species r ispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/ 2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.

La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002,n. 13925).

Nel caso specifico, afronte dell’accertata non potabilità dell’acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell’odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla ricorrente.

La sentenza impugnatasi pone, dunque, in linea con i suindicati principi.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. 6- 3, 17/10/2017, n. 24502 ; Cass., sez. 5, 31/03/2017, n. 8421 ).

Inoltre, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.(Cass., sez.

U, 31/10/2022, n. 32061) .

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Condanna l a ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2513/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denominata [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 2 -controricorrenti – avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 291 /201 9 , pubblicata i n data5 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell’utenza idrica, evocavano in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gela, la società [OSCURATO:SOCIETA]., denominata Caltacqua, lamentando che l’acqua fornita non era potabile e chiedendo il rimborso della complessiva somma di euro 928,43, pari al 50 per cento delle somme corrisposte nel periodo settembre 2006/dicembre 2009, ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente all’inesatto adempimento. Si costituiva la convenuta , la quale deduceva il difet to di legittimazione degli attori, perché non titolari dell’utenza, e sollevava eccezione di decadenza dal diritto di garanzia e di prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale di cui all’art. 1495 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori, compensando interamente le spese di giudizio. 2. La sentenza è stata impugnata, in via principale,da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che, accogliendo parzialmente il gravame, ha condannato la predetta società al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 928,43, pari al 50 per cento del canone idrico relativo al triennio settembre 2006/dicembre 2009, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado.In sintesi, il giudice d’appello, ritenendoprovata la qualità di eredi in capo agli appellanti, ha rigettato le eccezioni formulate da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che all’azione proposta, da qualificarsi come di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, doveva applicarsi la prescrizione ordinaria di cui all’art.2946 cod. civ., che non era ancora maturata. Ha, quindi, ritenuto provato l’inadempimento contrattuale, stante la non potabilità delle acque distribuite, emergente dalla documentazione depositata dagli appellanti attestante l’assenza di conformità ai parametri previsti dal d.lgs. n. 31/2001, ed ha conseguentemente accolto la domanda di riduzione del prezzo della fornitura idrica, negando, invece, in difetto di prova, il richiesto risarcimento del danno. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di r icorso la ricorrente denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1492, 1494, 1495 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, evidenziando che sia in primo che in secondo grado non aveva eccepito la prescrizione del diritto, bensì la decadenza dal diritto di garanzia e la prescrizione della relativa azione. Ribadisce che gli odierni controricorrenti, denunciando che l’acqua non era potabile, avevano promosso la relativa azione in data 29 giugno 2016, chiedendo sia la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ.) che il risarcimento del danno (art. 1494 cod. civ.), in assenza tuttavia di denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta e dopo il decorso di un anno dal lamentato inadempimento contrattuale, in violazione dell’art. 1495 cod. civ. , in difetto di atti di denuncia dei vizie di atti interruttivi della prescrizione annuale. 2. Con il secondo motivo,deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la ricorrente censura la statuizione della decisione impugnata in punto di spese di lite, lamentando che il Tribunale, pur avendo solo parzialmente accolto la domanda degli appellanti, l’ha condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, anziché compensarle afronte della soccombenza reciproca. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Secondo la tesi difensiva dell’odierna ricorrente l’azione esercitata dai controricorrenti dovrebbe essere qualificata alla stregua di un’azione di riduzione e di risarcimento del danno ai sensi degli artt.1492 e 1494 cod. civ., come tale soggetta al termine breve di prescrizione annuale. Il giudice di appello, muovendo dalla considerazione che l’azione esperita dai Renna integrasse una ordinaria azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ha, del tutto correttamente, disatteso l’eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dalla società ricorrente sul presupposto dell’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 1495 cod. civ. Invero, poggiando l’azione proposta sulla non potabilità dell’acqua fornita dalla odierna ricorrente, è evidente che essa è volta a contestare un inesatto adempimento dell’obbligazione, assunta dalla società fornitrice e derivante dal contratto concluso con il titolare dell’utenza idrica, di somministrare acqua avente caratteristiche idonee ad essere destinata all’uso alimentare e potabile. Trattandosi di azione di inadempimento contrattuale, essa è del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., cui è, invece, soggetta l’azione di garanzia. Infatti, in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹ acqua potabile ›› , sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515). Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/ 2016, n. 2313; Cass. , sez. 2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227 ; Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai term ini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c od. civ. , si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio , che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ. Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito del medesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species r ispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/ 2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta. La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002,n. 13925). Nel caso specifico, afronte dell’accertata non potabilità dell’acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell’odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla ricorrente. La sentenza impugnatasi pone, dunque, in linea con i suindicati principi. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. 6- 3, 17/10/2017, n. 24502 ; Cass., sez. 5, 31/03/2017, n. 8421 ). Inoltre, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.(Cass., sez. U, 31/10/2022, n. 32061) . 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna l a ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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