CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 561/2020depositata il 29.10.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo ladeclaratoria d'incompetenza del Tribunale di Roma del 5.3.2019, conricorso in riassunzione alla Corte d'appello di Bari domandava laliquidazione dei compensi giudiziali relativi all’attività difensivaNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026espletata in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ConfederazioneAssistenza Lavoratori, nel giudizio n. 432/2013 R.G., svoltosi insecondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, perla somma complessiva di euro 29.172,05 oltre interessi legali, dimora e risarcimento ex artt. 3, 4 e 6 del D.lgs. n. 231/2002.Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] contestava quanto ex adverso dedotto,sollevando eccezione di prescrizione presuntiva triennale esostenendo che il rapporto fra le parti era regolato da unaconvenzione che prevedeva un compenso forfettario trimestrale dieuro 10.000,00 e che era stato pagato come da documentazionedepositata, proveniente sia da [OSCURATO:PERSONA], che da enti collegati,accompagnata da apposite quietanze.Il ricorrente, con note di trattazione scritta, deferiva in ogni casogiuramento decisorio al legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] edisconosceva, ai sensi degli artt. 2712, 2719 c.c. e 214 c.p.c., gliallegati nn. 2, 3 (con i sub allegati 1-27), 4 (con i sub allegati 29-41)e 5, depositati da parte resistente.Con ordinanza del 13.10.2020, la Corte d'Appello di Bari, respintal'eccezione di prescrizione presuntiva, negata la dimostrazione dellaconvenzione e rilevati il difetto di specificità del disconoscimento delladocumentazione prodotta dal resistente e la carenza di motivazione,per essersi il ricorrente limitato a contestare la produzionedocumentale avversaria senza individuare le difformità rispetto allarealtà storica e le ragioni di tali difformità, respingeva il ricorso econdannava il Lorusso alla rifusione delle spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] adito riteneva che, alla luce della suddetta documentazione,di cui si doveva tenere conto ai fini del decidere, risultavano provatiplurimi pagamenti effettuati, tra il 2006 e il 2014, dagli enti delNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026circuito Cisal, per un ammontare complessivo di euro 268.756,00, dicui euro 59.518,00 versati da [OSCURATO:PERSONA], senza specifica imputazione asingole attività o procedimenti in cui il ricorrente avrebbe patrocinatogli interessi di tali enti. Pertanto, dichiarava integralmentesoddisfatta, dagli anzidetti versamenti, la pretesa creditoria fattavalere in giudizio dal Lorusso, che non avrebbe fornito la provadell'imputabilità di quei pagamenti a crediti diversi da quello azionato.Avverso il predetto provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso a questa Corte, affidandosi a dodici censure, edEncal Cisal è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disposto lo stralcio dal presente procedimento delcontroricorso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEArelativo al procedimento n. 29265/2020 RG promosso contro la stessasempre da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente inserito dalla cancelleria nelfascicolo cartaceo di questo procedimento, nel quale [OSCURATO:PERSONA] (oraEncal Inpal) è rimasto intimato.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’incompetenza dellaprima sezione civile della Corte d'appello di Bari, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 28 della L. n. 794/1942 e la violazione delprocedimento sommario speciale disciplinato dall’art. 702-bis c.p.c. edagli artt. 3, 4 e 14 del D.Lgs. n.150/2011, sussistendo lacompetenza della sezione lavoro della predetta Corte territoriale,Giudice dinanzi al quale si era svolto il procedimento n. 432/2013R.G., per cui il ricorrente domandava la liquidazione degli onorariprofessionali.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026Premesso che effettivamente, in base all'art. 14 comma 2 del D. Lgs.n.150/2011, per la liquidazione dei compensi richiesta dall'avvocatonei confronti del cliente, è competente l'ufficio giudiziario di meritoadito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria operaprofessionale, occorre però considerare che tra la sezione lavoro e lasezione civile della stessa corte d’appello non può porsi una questionedi competenza, che presuppone la diversità degli uffici giudiziari, masolo di ripartizione interna degli affari. E’ stato poi lo stesso avvocatoLorusso ad intraprendere il giudizio davanti alla Corte d'appello diBari, sezione civile, dopo la declaratoria d'incompetenza del [OSCURATO:PERSONA], della qual cosa evidentemente non può ora dolersi, tantopiù che si è comunque pronunciata con il rito sommario la Corted'Appello di Bari e che non risulta neppure indicato quale pregiudizioavrebbe subito il ricorrente per la pronuncia sul suo ricorso dellasezione civile, anziché della sezione lavoro.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1188, 1193 e 1195 c.c. e l’inammissibilità dell’eccezione dipagamento per violazione del ne bis in idem e per indeterminatezza,giacché il resistente non avrebbe provveduto ad imputare alcuno deipagamenti asseritamente effettuati in favore del ricorrente allaprestazione professionale oggetto di causa; parimenti indeterminatasarebbe l’imputazione effettuata dalla Corte territoriale, riferendosiessa a pagamenti temporalmente non imputabili al giudizio per cui sichiede la liquidazione.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 1195 c.c., peravere la Corte d'appello erroneamente imputato al pagamento cheavrebbe dovuto effettuare il resistente per le prestazioni professionaliin controversia asseriti pagamenti effettuati da soggetti terzi, diversiNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026da [OSCURATO:PERSONA], aventi autonomia patrimoniale perfetta e propriasoggettività giuridica.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1195, 1188,1193 e 2697 c.c., per non avere il Giudice adito rilevato che ilricorrente aveva provato il titolo del suo credito, che il debitore nonaveva imputato alcun pagamento al credito oggetto di causa nonassolvendo l'onere probatorio a suo carico e che il pagamento, che ilricorrente dichiarava di non aver ricevuto, in via subordinata, dovevacomunque imputarsi a crediti diversi da quelli azionati nel presentegiudizio.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degliartt. 2712 e 2719 c.c. e 214 c.p.c., per avere la Corte territorialeomesso di rilevare la mancata produzione, da parte del resistente,degli originali dei documenti oggetto del disconoscimento ex art.2712 c.c. e la mancata contestazione, ovvero presentazione di istanzadi verificazione, con riguardo al disconoscimento ex art. 214 c.p.c..5.1 Ritiene la Corte di dover esaminare preventivamente, sul pianologico, il quinto motivo di ricorso, in quanto se risultasse fondatoimporrebbe al giudice di rinvio una nuova valutazione del materialeistruttorio, determinante una nuova ricostruzione in fatto.Il quinto motivo è tuttavia infondato, in quanto la sentenzaimpugnata a pagina 5, terzo e quarto capoverso, ha correttamenteritenuto che il disconoscimento compiuto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fossegenerico e quindi inidoneo a privare di efficacia probatoria ladocumentazione in copia prodotta dalla controparte, non avendo ilpredetto indicato sotto quale profilo e per quale ragione le copie exadverso prodotte non sarebbero state conformi ai rispettivi originali, eper lo stesso motivo ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta aNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026depositare gli originali relativi ed a proporre istanza di verificazione,in tal modo conformandosi alla giurisprudenza consolidata di questaCorte (Cass. n. 15790/2016; Cass. n.28096/2009). Anche piùrecentemente, del resto, questa Corte ha affermato cheil disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte ingiudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve avvenire con unadichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documentocontestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n.7098/2026; Cass. n. 26593/2024).4.1 Possono quindi essere esaminati congiuntamente il secondo, terzoe quarto motivo di ricorso, inerenti tutti all'erronea attribuzionedell'onere probatorio dell'imputazione dei pagamenti del creditoprofessionale azionato, e devono ritenersi fondati.L'ordinanza impugnata, a pagina 6, ha dato atto che il resistente hadocumentato che l'attuale ricorrente è stato beneficiario tra il 2006 edil 2014 di pagamenti per euro 268.756,00 da parte degli enti [OSCURATO:PERSONA],senza specificazione alcuna in ordine all'imputazione riferita a singolepatrocinato gli interessi degli enti succitati, non desumibili da provedel debitore ex art. 1193, né da prove del creditore ex art. 1195 c.c.,e malgrado ciò ha ritenuto interamente soddisfatta la pretesacreditoria avanzata dal Lorusso per la causa di lavoro patrocinata perla [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte d'appello di Bari n. 432/2013 R.Gconclusasi nel 2017.Per giungere a tale conclusione la Corte distrettuale, nonostante ladiversità degli importi versati in un ampio arco temporale da [OSCURATO:PERSONA] edagli enti collegati rispetto a quello preteso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026erroneamente richiamato le massime delle sentenze di questa Corten. 21512/2019 e n. 450/2020, ritenendo che la prova del fattoestintivo del pagamento gravante sul debitore si riferisca allasemplice dimostrazione del versamento di una somma superiore aldebito da estinguere a favore del creditore, e non anche alla suaesecuzione con riferimento allo specifico credito azionato, senza laquale il pagamento non ha efficacia estintiva e non scatta l'onereprobatorio del creditore della dimostrazione contraria della riferibilitàdi quel versamento ad un altro credito.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il creditore cheagisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto,non anche il mancato pagamento, giacche il pagamento integra unfatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte allacomprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva,ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinatocredito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un creditodiverso da quello indicato dal debitore (Cass. n. 2276/2020; Cass.n.450/2020; Cass. n. 21512/2019; Cass. n. 28779/2018; Cass. n.6463/2017; Cass. n. 19527/2012).Il debitore, per parte sua, per dimostrare l’adempimento non develimitarsi alla semplice allegazione dell’avvenuto pagamento, ma aisensi dell’art. 1193 c.c. deve altresì fornire la prova che il pagamentosia stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, poichésolo in tal caso si può configurare l’efficacia estintiva del pagamentostesso, e l’onere della prova torna a gravare sul creditore allorchécostui affermi che il pagamento deve imputarsi ad un credito diversoa quello indicato dal debitore. Il debitore deve quindi dimostrare diNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026aver dichiarato, contestualmente al pagamento, quale debitointendeva estinguere; in difetto di tale prova, soccorrono i criteriprevisti dal secondo comma dell’art. 1193 c.c. (Cass. n. 2276/2020;Cass. n. 28779/2018).In particolare e specificamente, quest’ultima ordinanza in unafattispecie in tutto analoga a quella in esame, ha statuito che quandoun avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato creditoriferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca diavere corrisposto nel tempo una somma maggiore a quella richiesta,riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nelsuo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintivadel versamento non può ritenersi assolto in base al fatto che ilprofessionista non abbia contestato la ricezione della somma ma sisia limitato a dedurre l’incongruenza tra il credito oggetto delladomanda e l’importo oggetto dell’eccezione. Infatti, laddove lacorrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento nonemerga direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee,anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l’effettivaefficacia estintiva del pagamento eccepito dal debitore, costui nonpuò limitarsi a sostenerne genericamente la natura omnicomprensiva.La Corte distrettuale, pertanto, ha violato il principio dell'onere dellaprova del fatto estintivo ex art. 2697 c.c., che incombe sul debitore,tanto più che in difetto di imputazione delle parti non ha fattoapplicazione neppure dei criteri residuali di imputazione dell'art. 1193comma 2° c.c..6. Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 2697 c.c., peravere il Giudice adito omesso di considerare che, secondogiurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattura o la disposizioneNumero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/2026di bonifico non costituiscono, di per sé, prova del pagamento, tantopiù se non accompagnati da una quietanza o accettazione e seprovenienti dalla medesima parte che intende utilizzarle.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1193 e 1195 c.c., stante la non imputabilità delle parcelle agli onorariprofessionali oggetto di causa, in quanto prive di IVA e CPA,obbligatori per legge.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1195, 1193 e 1188 c.c., per avere il Giudice adito imputato asseriti,indimostrati e disconosciuti pagamenti effettuati da soggetti terzi,dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia patrimonialeperfetta, e in alcun modo collegati a [OSCURATO:PERSONA], al pagamento chequest’ultimo avrebbe dovuto sostenere in relazione al credito oggettodi giudizio.8.1 I motivi dal sesto all'ottavo vanno dichiarati assorbiti per effettodell'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, cheimporranno al giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'appellodi Bari in diversa composizione, di applicare correttamente il principiodell'onere della prova del fatto estintivo, nei termini sopra indicati.9. Con il nono motivo si deduce la violazione dell’art. 1188 c.c.,giacché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che,secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la parcelladell’avvocato relativa a prestazioni giudiziali è fonte di provapresuntiva delle attività indicate e del valore della lite in relazione allaquale è preteso il compenso, e che, in assenza di specifichecontestazioni che investano le singole voci esposte, le pretese dellegale devono considerarsi provate.Numero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/20269.1 Tale motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto non siconfronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che non harespinto la domanda di pagamento del compenso professionaledell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] perché ha ritenuto non fornita la prova delcredito del predetto, bensì perché ha ritenuto che fosse stata dataadeguata prova dell'estinzione di quel credito mediante le copie deipagamenti quietanzate prodotte, non validamente disconosciute dalprofessionista, ancorché sprovviste di specifica riferibilità a quelcredito, evidentemente ritenuto sussistente e non indimostrato.10. Con il decimo motivo, il ricorrente si duole della violazione degliartt. 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato lacontrarietà della condotta dell’Ente ai principi di correttezza e buonafede, che governano la materia contrattuale.11. Con l’undicesimo motivo è censurata la violazione degli artt. 3, 4e 5 ss. D.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 2 L. n. 81/2017, per non avere ilGiudice adito riconosciuto la sussistenza, sul credito professionale delricorrente, della debenza degli interessi legali, della svalutazione edegli interessi di mora.11.1 Il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso vanno a loro voltadichiarati assorbiti in ragione dell'accoglimento del secondo, terzo equarto motivo di ricorso.12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degliartt. 233 c.p.c. e 112 c.p.c., nonché del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, per avere la Corte territorialeimmotivatamente omesso di ammettere il giuramento decisoriodeferito dal ricorrente al legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] sia sullosvolgimento dell'attività professionale, sia sul pagamento con bonificodi quello specifico credito.Numero registro generale 29268/2020Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 24173/2026Data pubblicazione 28/07/202612.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quantol'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'assai sommaria ricostruzione dei fattiprocessuali compiuta, ha totalmente omesso di riportare leconclusioni da lui formulate nel procedimento sfociato nell'ordinanzaimpugnata, che peraltro non riporta testualmente le conclusionirassegnate dalle parti, non consentendo di comprendere, senzabisogno di consultare gli atti processuali, se effettivamente ed in chetermini egli abbia insistito nelle conclusioni ed in che termini perl'ammissione del giuramento decisorio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso,respinge il 1°, 5°, 9° e 12° motivo, assorbiti i restanti, cassal'impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco