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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26593/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 16596 /2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 3510 / 0 2 / 2 0 depositata i n data 15 / 12 /20 2 0 ; Oggetto: notifica – prova ricezione della c.d.

“CAD” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava di fronte alla competente CTP la comunicazionedi presa in carico e la connessa cartella notificat e gli dal riscossore, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamentopresupposto ad ess e ; - la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova di tale notifica; -appellava l’Ufficio; -con la sentenza qui gravata la CTR della Calabria ha ritenuto provata lanotifica ex art. 8 L. 890 del 1982 e ha quindi accolto l’appello; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato due motiv i di doglianza,poi illustrato con memoria; -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione efalsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR calabrese erroneamente ritenuto valida, ai fini della prova della regolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto all’atto impugnato,la produzione di documentazione in fotocopia disconosciuta dal contribuente.

A fronte del disconoscimento, secondo parte ricorrente, il giudice del merito avrebbe invece dovuto disporre l’esibizionedegli atti originali; -il motivo è infondato; -con riguardo al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi diricevimento, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comparsanon la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018;n. 4053/2018); -sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento delle copie fotostatichedi scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzialidi quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (in argomentosi vedano, tra le molte le pronunce Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ma anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021) ; -nella specie, pur ammettendo che il ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità delle copie degliatti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione deglioriginali), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo diefficacia, in quanto generico; -il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 26 ultimo comma deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenutofornita la prova, da parte dell’Ufficio, della notifica dell’avviso diaccertamento sottostante l’atto qui impugnato; -il motivo è in fondato; -va preliminarmente ricordato che nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982(e dell'art. 140 c.p.c. ) non si realizza alcuna consegna dell’atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovveronella notifica codicistica presso la Casa comunale .

Ed è per tale, essenzialeragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrentimodalità: l’affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, questa Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presuppostofattuale della c.d.

"irreperibilità relativa" del destinatario (efattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità dellenotifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario ; -al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ) che in tema dinotifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatarioper rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovveroper assenza o ini doneità di altre persone a riceverlo, la prova del p erfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dalnotificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982- esclusiv amente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c . d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa; - v enendo allora al presente caso, risulta qui accertat a dalla CTR – esclusoogni omesso esame, irritualmente dedotto nel corpo del motivo -la presenza di entrambi gli avvisi di ricevimento, nonché l’avvenuta compiuta giacenza della seconda raccomandata, a cui la sentenza fa esplicito riferimento nell’illustrare che gli avvisi di ricevimento sono statiin concreto in numero di due ; da ciò si evince che il giudice del meritoha accertato – verificandone la produzione in atti da parte del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 notificanteche ne è onerato – il ricevimento da parte del notificatario di detta seconda raccomandata o in alternativa, il perfezionamento dellanotifica per mezzo della c.d.

“compiuta giacenza” ; -si tratta di due elementi tra di loro idonei , entrambi , in via alternativa tra loro, a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendoconosciuto o conoscibile dal destinatario l’atto in argomento; -quindi, alla luce di tale accertamento in fatto operato dalla sentenza dimerito, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.410,00 oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 16596 /2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 3510 / 0 2 / 2 0 depositata i n data 15 / 12 /20 2 0 ; Oggetto: notifica – prova ricezione della c.d. “CAD” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava di fronte alla competente CTP la comunicazionedi presa in carico e la connessa cartella notificat e gli dal riscossore, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamentopresupposto ad ess e ; - la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova di tale notifica; -appellava l’Ufficio; -con la sentenza qui gravata la CTR della Calabria ha ritenuto provata lanotifica ex art. 8 L. 890 del 1982 e ha quindi accolto l’appello; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato due motiv i di doglianza,poi illustrato con memoria; -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione efalsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR calabrese erroneamente ritenuto valida, ai fini della prova della regolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto all’atto impugnato,la produzione di documentazione in fotocopia disconosciuta dal contribuente. A fronte del disconoscimento, secondo parte ricorrente, il giudice del merito avrebbe invece dovuto disporre l’esibizionedegli atti originali; -il motivo è infondato; -con riguardo al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi diricevimento, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comparsanon la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018;n. 4053/2018); -sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento delle copie fotostatichedi scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzialidi quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (in argomentosi vedano, tra le molte le pronunce Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ma anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021) ; -nella specie, pur ammettendo che il ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità delle copie degliatti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione deglioriginali), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo diefficacia, in quanto generico; -il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 26 ultimo comma deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenutofornita la prova, da parte dell’Ufficio, della notifica dell’avviso diaccertamento sottostante l’atto qui impugnato; -il motivo è in fondato; -va preliminarmente ricordato che nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982(e dell'art. 140 c.p.c. ) non si realizza alcuna consegna dell’atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovveronella notifica codicistica presso la Casa comunale . Ed è per tale, essenzialeragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrentimodalità: l’affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, questa Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presuppostofattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (efattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità dellenotifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario ; -al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ) che in tema dinotifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatarioper rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovveroper assenza o ini doneità di altre persone a riceverlo, la prova del p erfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dalnotificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982- esclusiv amente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c . d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa; - v enendo allora al presente caso, risulta qui accertat a dalla CTR – esclusoogni omesso esame, irritualmente dedotto nel corpo del motivo -la presenza di entrambi gli avvisi di ricevimento, nonché l’avvenuta compiuta giacenza della seconda raccomandata, a cui la sentenza fa esplicito riferimento nell’illustrare che gli avvisi di ricevimento sono statiin concreto in numero di due ; da ciò si evince che il giudice del meritoha accertato – verificandone la produzione in atti da parte del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 notificanteche ne è onerato – il ricevimento da parte del notificatario di detta seconda raccomandata o in alternativa, il perfezionamento dellanotifica per mezzo della c.d. “compiuta giacenza” ; -si tratta di due elementi tra di loro idonei , entrambi , in via alternativa tra loro, a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendoconosciuto o conoscibile dal destinatario l’atto in argomento; -quindi, alla luce di tale accertamento in fatto operato dalla sentenza dimerito, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.410,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti proces