CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troComune di Taranto;- intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 3794/2024 depositata 7novembre 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia è una cartella di pagamento (n.10620190020895328000), emessa dall’Agenzia delle Entrate con cui il comunedi Taranto (d’ora in poi intimato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiNumero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026ricorrente) avente ad oggetto il pagamento della Tarsu relativa agli anni 2010 eData pubblicazione 23/05/20262011.La CTP ha rigettato il ricorso.La CTR ha riformato la decisione di primo grado, riducendo ad € 150,00 l’importodelle spese di lite e confermato il resto, per quello che oggi rileva, sulla basedelle seguenti ragioni:- l'appello è fondato e va accolto per la sola parte riguardante la liquidazionedelle spese non documentate;- infondata è la censura di nullità della notificazione degli avvisi diaccertamento per mancata allegazione dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata con cui era dato al contribuente avviso dell'avvenutodeposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale; ciò in linea con larecente giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 3017 del 2024; Cass. n. 2047/2016; n. 4049/ 2018; n. 6857/ 2019; n. 10131/ 2020);- come ha ben evidenziato il primo giudice, i due avvisi di accertamentoerano rispettivamente spediti in data 18/12/2015 per l'anno d'imposta2010, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'anno d'imposta 2011, quindi, nel terminequinquennale decadenza previsto dalla legge.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato opposizione e proposto istanzadi decisione del ricorso. La controparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato.La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 7 novembre 2024 e non è statanotificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 7maggio 2025, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primocomma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con l’unico motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli art. 8 e 14 l. 890/1982,26 d.p.r. 602/1973, 60 d.p.r. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., per aver ritenuto perfezionata la notifica degli avvisi diNumero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026Data pubblicazione 23/05/2026accertamento Tarsu degli anni 2010 e 2011 pur in mancanza della produzionegiudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione deldeposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD). Deduceva diavere ribadito in appello, in particolare, che nella specie la difesa del Comunecon riferimento all'avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2010 aveva esibitola fotocopia, peraltro senza alcuna attestazione di conformità, di un avviso diricevimento AG relativo all'atto spedito con raccomandata AG n. 76720007634-6 dal quale risultava la mancata consegna del plico raccomandato per assenzadel destinatario ed il deposito del plico presso l'ufficio con spedizione dellacomunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76419459518-9 indata 28-12-2015, ma non vi era traccia di quest'ultima raccomandata e delrelativo avviso di ricevimento.Analogamente per l’avviso per l'anno 2011 la difesa del Comune aveva esibitola fotocopia, anch'essa senza alcuna attestazione di conformità, di un avviso diricevimento AG relativo all'atto spedito con raccomandata AG n. 76734319448-9 dal quale risultava la mancata consegna del plico raccomandato per assenzadel destinatario ed il deposito del plico presso l'ufficio con spedizione dellacomunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66798228932-9 indata 13-12-2016, ma non vi era traccia di quest'ultima raccomandata e delrelativo avviso di ricevimento.Contesta la sentenza impugnata la quale avrebbe ritenuto regolare la notificadegli avvisi di accertamento sul presupposto che il comune si fosse avvalso dellafacoltà concessa agli agenti della riscossione per la sola notifica delle cartelle dipagamento e non per gli altri atti di riscossione dall'articolo 26 del d.P.R. n. 602del 1973.2.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato depositato il 27/05/2025, comerisulta dalle ricevute di deposito (fasc. ricorrente), mentre la notifica del ricorsoè avvenuta il 7/05/2025. Risulta, pertanto, rispettato il termine previsto dall’art.369, primo comma, c.p.c. Non può darsi seguito, quindi, alla proposta didefinizione anticipata.Numero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/20262.2. Nel merito con riferimento alla censura di violazione del procedimentoData pubblicazione 23/05/2026notificatorio, si ricorda che plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano glienti impositori alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v.la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11,comma 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; il d.l. 15 settembre 1990, n. 261,art. 3, commi 4 e 5, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331; la l. 3 agosto 1999,n. 265, art. 10, comma 1; la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161,cit.).In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica che,per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento (d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma1), va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, e secondo la disciplinadel relativo regolamento, né presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario(ovvero di altro soggetto abilitato) ovvero la stesura di una relazione dinotificazione ai sensi dell’art. 148 c.p.c. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697;Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale,Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n.14327).Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento direttamenteeseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la Corte ha avuto modo di rilevareche viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidataal concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggettiivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione deldestinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità diun’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionaloavviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettivacoincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermatoNumero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui ilData pubblicazione 23/05/2026concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copiadella cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso diricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirlasu richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020,n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315;Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartellaesattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567;Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009,n. 14327).In particolare, si è, poi, rimarcato che nel caso di notifica della cartella dipagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, cit., mediante invio diretto,da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovanoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche ledisposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020,n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872;Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.P.R.n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente dellanotificazione.A dette conclusioni è, poi, pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che(ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate conriferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, amezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati dispecialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina,che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenutaconsegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sialegittimato a riceverlo, non supera il limite inderogabile della discrezionalità dellegislatore, né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica,correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione edell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regimeNumero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, rispondeData pubblicazione 23/05/2026all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorsenecessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui addeCorte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104).2.2. Con specifico riferimento, poi, alle notifiche riconducibili alla disposizione dicui alla l. n. 890 del 1982, art. 14, cit., la Corte ha in diverse occasioni statuitoche la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediantela quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982,l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficialegiudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postaleordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che,difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redattaalcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento inordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzodel destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante lapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimodia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prendernecognizione (v., ex plurimis, Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014,n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n.2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n.34007).Si è, in particolare, rimarcata (Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047), la necessità cheil procedimento notificatorio sia volto alla effettiva conoscenza dell’atto innotifica, conoscenza che «deve orientare l'interprete» e che «nel caso che cioccupa, non consente di ancorare il momento di perfezionamento della notifica(dal quale decorrono termini, brevi e tassativi, per l'impugnazione degli attiimpositivi) al compimento di un adempimento - il rilascio dell'avviso di giacenza- nel qual è certo che il destinatario dell'atto non ne ha conoscenza (non essendostato reperito dall'agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto lapossibilità di recarsi a ritirare l'atto presso l'ufficio postale).»; di qui la (bendiversa) conclusione che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982,cit., deve aversi per perfezionata (secondo regolamento postale) «decorsi dieciNumero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso in cui l'agenteData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramiteraccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data delritiro del piego, se anteriore.» (riassuntivamente v. Cass., Sez. 5, n.29246/2025).Nel caso di specie, si tratta di una notifica diretta a mezzo dell’ufficio postale, e,dunque, trova applicazione l’art. 14 della l. n. 890 del 1982. Dalla notificadell’avviso agli atti (doc. 2 fasc. ricorrente) emerge che è stato effettuato ildeposito del plico per irreperibilità temporanea del destinatario e la spedizionedell’avviso.Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la regolarità delle notifiche, in quanto,sulla base di quanto sopra esposto nella fattispecie non era necessario l’avvisodi ricevimento, essendo sufficiente l’avviso di giacenza.Non coglie nel segno il precedente citato in memoria (Cass. 26593/2024), inquanto non conferente rispetto al caso di specie. In quell’occasione la S.C. haesaminato questo motivo: «il secondo motivo si duole della violazione dell’art.26 ultimo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del1973 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto fornita la prova, da parte dell’Ufficio, della notifica dell’avviso diaccertamento sottostante l’atto qui impugnato».A tale proposito ha aggiunto: « venendo allora al presente caso, risulta quiaccertata dalla CTR – escluso ogni omesso esame, irritualmente dedotto nelcorpo del motivo - la presenza di entrambi gli avvisi di ricevimento, nonchél’avvenuta compiuta giacenza della seconda raccomandata, a cui la sentenza faesplicito riferimento nell’illustrare che gli avvisi di ricevimento sono stati inconcreto in numero di due; da ciò si evince che il giudice del merito ha accertato– verificandone la produzione in atti da parte del notificante che ne è onerato –il ricevimento da parte del notificatario di detta seconda raccomandata o inalternativa, il perfezionamento della notifica per mezzo della c.d. “compiutagiacenza». La fattispecie in quel caso esaminata è del tutto differente, quindi,dal caso in esame dove ci si duole del mancato deposito dell’avviso diricevimento della CAD.Numero registro generale 11161/2025Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 15857/2026Con riferimento poi, alla prescrizione, come ben rilevato dal giudice delData pubblicazione 23/05/2026gravame, questa è destinata ad operare (solo) dopo l’esercizio del potereimpositivo, e, dunque, in sede di riscossione del tributo.3. Ne consegue il rigetto del ricorso con una decisione non conforme allaproposta di definizione anticipata.Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della controparte rimastaintimata.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto