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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07103/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3601/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2556/2019 depositatail 09/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto delricorso.Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didodici motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la qualeè stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione delTribunale della stessa città, il quale aveva a sua volta rigettato ladomanda intesa a ottenere il pagamento di onorari professionali perl’attività difensiva svolta in favore dell’ente in un giudizio amministrativo.Il Comune di Modugno ha resistito con controricorso.

Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 50-bis e 50-quater c.p.c., e inoltre degli artt.28 e 29 della legge n. 794 del 1942 e infine del dell’art. 14 del d. lgs. n.150 del 2011.

I motivi nel loro insieme, pongono la questione del ritoapplicabile nel caso in esame, che avrebbe dovuto essere il rito specialecome disciplinato dalla legge del 1942 e, successivamente, dall’art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011.

La tesi di fondo che ispira le censure è che ilgiudizio in materia di onorari professionali di avvocato deve essere svoltosempre con il rito speciale, anche in presenza di contestazioni sull’andebeatur.Con il quinto e il dodicesimo il ricorrente lamenta, ex art 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. edell’art. 214 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare chel’attuale ricorrente aveva disconosciuto sia la convenzione del 1996, sia idocumenti che comprovavano i pagamenti eccepiti dall’ente, trattandosi didocumenti prodotti dalla difesa avversaria in fotocopia.Con il sesto e il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge eomesso esame di un fatto decisivo, censura la decisione per avere la Cortedi merito respinto l’eccezione di nullità e di inefficacia della convenzioneprofessionale del 1996 (regolante il regime delle competenze economiche,Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche successivamente alla scadenza temporale del contratto, per tutti gliincarichi difensivi nel frattempo ricevuti dal Comune di Modugno).

Inparticolare, sono formulate le seguenti censure: a) violazione dell’obbligodi rispetto, anche sotto il profilo dell'art. 7 d. lgs n. 231/2002, dei minimitariffari inderogabili ex lege; b) per sopravvenuta inefficacia della stessa acausa dell'inutile decorso del termine di durata ivi previsto e/o di quello dalui assegnato, ex art. 1454, al Comune con una diffida ad adempiere del17.3.2003; c) per difetto di forma scritta.Il settimo motivo denunzia la violazione dell’art. 1454 c.c., deducendosi lasopravvenuta inefficacia della convenzione a causa dell'inutile decorso deltermine assegnato al Comune con una diffida a adempiere del 17.3.2003.Con l’ottavo motivo si denunzia la mancata applicazione del d. lgs n.231/2002, anche sotto il profilo della violazione dei minimi tariffariinderogabili ex lege.Il decimo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, consistentein una intervenuta transazione con il Comune di Modugno.L’undicesimo denunzia la violazione dell’art. 2233 c.c. per non avere igiudici di merito dichiarato la nullità del contratto per la mancanzadell’impegno di spesa.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con i primi quattro motivi diricorso si insiste nel denunziare l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici dimerito nel non disporre mancato mutamento del rito.

I motivi, daesaminare congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente, infatti, nelproporre una tale censura, non si avvede che la Corte d’appello haritenuto inammissibile il relativo motivo d’appello, in assenza di appositacensura su quanto rilevato dal primo giudice in ordine alla nonapplicabilità del rito speciale agli onorari riferiti ad attività svolta in ungiudizio amministrativo.

Tale ratio decidendi, idonea a giustificare ladecisione, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Supremacorte e tale da far degradare a considerazioni aggiuntive, prive diNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026incidenza sulla decisione, ogni ulteriore considerazione proposta dallaCorte d’appello per giustificare il diniego del richiesto mutamento del rito.Si sa che le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).I motivi cinque e dodici sono a loro volta disallineati rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente, cheè riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documenti prodottiin fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale.

In effetti, come rileva laCorte d’appello, «Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scrittureprodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve avvenire con unadichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato egli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n. 26593/2024)».

Alcospetto di tale ratio decidendi, in linea di principio coerente con lagiurisprudenza della Corte e non efficacemente censurata, si rivelano deltutto sterili le considerazioni del ricorrente sul fatto che le circostanze, inipotesi comprovate dai documenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mereenunciazioni.

Si tratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficaciadel disconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato.c) In quanto a tutti gli altri motivi, la gran parte denunzia di essi denunziaviolazione di legge (sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, altri ancora(in parte il nono e il decimo) omesso esame di fatto decisivo.I motivi sono infondati o inammissibili.-quanto al sesto e al nono motivo e all’undicesimo motivo, i giudici dimerito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formale richiesto ai finidella validità del contratto fra la pubblica amministrazione e il legale,hanno fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenzadella Corte, secondo cui« In tema di forma scritta ad substantiam deiNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio,con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., attesoche l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e lasottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontàfra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli daparte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n. 21007/2019).-quanto alla denunziata violazione dei minimi tariffari, la decisioneimpugnata ha escluso la sussistenza di una siffatta violazione,richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.

In effetti lacensura pone piuttosto una questione diversa, e cioè che l’applicazione deiminimi maggiorati, riconosciuta dalla sentenza, riguardava la sola attivitàsvolta dopo la scadenza della convenzione e non quella precedente.

Il che,però, allude a una censura che non ha niente a che vedere con ladenunziata violazione di legge, ponendo, appunto, una questione diinterpretazione della convenzione, che, di per sé, non ha costituito oggettodi censura sotto questo specifico profilo.

Si deve ancora aggiungere che laviolazione dei minimi è poi affermata in termini apodittici, risultando nellaspecie che le parti avevano stabilito un compenso forfetario mensile.-quanto al settimo motivo, la regola richiamata dal ricorrente, secondocui, nella fattispecie prevista dall’art. 1454 c.c. della diffida a adempiere,l’effetto risolutorio si verifica di diritto e non in conseguenza del vittoriosoesercizio dell’azione di risoluzione giudiziale, non vale comunque adaccreditare l’assunto, invece sotteso al motivo in esame, che il decorso deltermine di diffida avrebbe imposto ai giudici di merito di considerare ipsofacto risolta la convenzione.

È stato infatti chiarito che «L'intimazione daparte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., el'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano lanecessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale dellagravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi allaNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esattoe tempestivo adempimento» (Cass. 25703/2023; n. 18696/2014).L’affermazione che si legge nel ricorso, in ordine al fatto che domanda fuproposto sia nel libello introduttivo sia nelle successive memorie ex art.183, costituisce petizione di principio.

Lo stesso dicasi per leconsiderazioni ulteriori, proposte con il motivo, circa la sussistenzadell’inadempimento e la sua gravità, che sono dirette, in modo del tuttogenerico, contro apprezzamenti rimessi al giudice di merito.

Si deveaggiungere che i medesimi riferimenti temporali che emergono nellavicenda palesano che la diffida è stata intimata dopo la cessazione dellaconvenzione, quando una risoluzione non era più configurabile, come siriconosce condivisibilmente nel controricorso;-in ordine alle censure di cui all’ottavo motivo, la sentenza è in linea con ilprincipio secondo cui le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002 relative agliinteressi di mora si applicano solamente ai contratti conclusisuccessivamente all'8 agosto 2002.

Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, si applicanole norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924).

In rapporto a taleprincipio, richiamato nella sentenza impugnata, il motivo si esauriscenell’affermazione che, nella specie, non esisteva contratto anteriore al2002, con ciò ancora una volta negandosi vanamente l’efficacia dellaconvenzione, invece riconosciuta dai giudici di merito.-l’undicesimo motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisare se ein che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustifica di per sél’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare la regola secondocui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio diautosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciòsia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).Quanto ai motivi che denunziano omesso esame di fatti decisivi le censuresono tutti inammissibili in presenza di doppia conforme.

Trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, i motiviincorrono nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/2014).

In base a tale norma non sono impugnabili per omessoesame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme.

L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni difatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n.26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022).

3. - Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:AUTONOMOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3601/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2556/2019 depositatail 09/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto delricorso.Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didodici motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la qualeè stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione delTribunale della stessa città, il quale aveva a sua volta rigettato ladomanda intesa a ottenere il pagamento di onorari professionali perl’attività difensiva svolta in favore dell’ente in un giudizio amministrativo.Il Comune di Modugno ha resistito con controricorso.

Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 50-bis e 50-quater c.p.c., e inoltre degli artt.28 e 29 della legge n. 794 del 1942 e infine del dell’art. 14 del d. lgs. n.150 del 2011.

I motivi nel loro insieme, pongono la questione del ritoapplicabile nel caso in esame, che avrebbe dovuto essere il rito specialecome disciplinato dalla legge del 1942 e, successivamente, dall’art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011.

La tesi di fondo che ispira le censure è che ilgiudizio in materia di onorari professionali di avvocato deve essere svoltosempre con il rito speciale, anche in presenza di contestazioni sull’andebeatur.Con il quinto e il dodicesimo il ricorrente lamenta, ex art 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. edell’art. 214 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare chel’attuale ricorrente aveva disconosciuto sia la convenzione del 1996, sia idocumenti che comprovavano i pagamenti eccepiti dall’ente, trattandosi didocumenti prodotti dalla difesa avversaria in fotocopia.Con il sesto e il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge eomesso esame di un fatto decisivo, censura la decisione per avere la Cortedi merito respinto l’eccezione di nullità e di inefficacia della convenzioneprofessionale del 1996 (regolante il regime delle competenze economiche,Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche successivamente alla scadenza temporale del contratto, per tutti gliincarichi difensivi nel frattempo ricevuti dal Comune di Modugno).

Inparticolare, sono formulate le seguenti censure: a) violazione dell’obbligodi rispetto, anche sotto il profilo dell'art. 7 d. lgs n. 231/2002, dei minimitariffari inderogabili ex lege; b) per sopravvenuta inefficacia della stessa acausa dell'inutile decorso del termine di durata ivi previsto e/o di quello dalui assegnato, ex art. 1454, al Comune con una diffida ad adempiere del17.3.2003; c) per difetto di forma scritta.Il settimo motivo denunzia la violazione dell’art. 1454 c.c., deducendosi lasopravvenuta inefficacia della convenzione a causa dell'inutile decorso deltermine assegnato al Comune con una diffida a adempiere del 17.3.2003.Con l’ottavo motivo si denunzia la mancata applicazione del d. lgs n.231/2002, anche sotto il profilo della violazione dei minimi tariffariinderogabili ex lege.Il decimo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, consistentein una intervenuta transazione con il Comune di Modugno.L’undicesimo denunzia la violazione dell’art. 2233 c.c. per non avere igiudici di merito dichiarato la nullità del contratto per la mancanzadell’impegno di spesa.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con i primi quattro motivi diricorso si insiste nel denunziare l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici dimerito nel non disporre mancato mutamento del rito.

I motivi, daesaminare congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente, infatti, nelproporre una tale censura, non si avvede che la Corte d’appello haritenuto inammissibile il relativo motivo d’appello, in assenza di appositacensura su quanto rilevato dal primo giudice in ordine alla nonapplicabilità del rito speciale agli onorari riferiti ad attività svolta in ungiudizio amministrativo.

Tale ratio decidendi, idonea a giustificare ladecisione, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Supremacorte e tale da far degradare a considerazioni aggiuntive, prive diNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026incidenza sulla decisione, ogni ulteriore considerazione proposta dallaCorte d’appello per giustificare il diniego del richiesto mutamento del rito.Si sa che le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).I motivi cinque e dodici sono a loro volta disallineati rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente, cheè riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documenti prodottiin fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale.

In effetti, come rileva laCorte d’appello, «Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scrittureprodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve avvenire con unadichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato egli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n. 26593/2024)».

Alcospetto di tale ratio decidendi, in linea di principio coerente con lagiurisprudenza della Corte e non efficacemente censurata, si rivelano deltutto sterili le considerazioni del ricorrente sul fatto che le circostanze, inipotesi comprovate dai documenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mereenunciazioni.

Si tratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficaciadel disconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato.c) In quanto a tutti gli altri motivi, la gran parte denunzia di essi denunziaviolazione di legge (sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, altri ancora(in parte il nono e il decimo) omesso esame di fatto decisivo.I motivi sono infondati o inammissibili.-quanto al sesto e al nono motivo e all’undicesimo motivo, i giudici dimerito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formale richiesto ai finidella validità del contratto fra la pubblica amministrazione e il legale,hanno fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenzadella Corte, secondo cui« In tema di forma scritta ad substantiam deiNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio,con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., attesoche l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e lasottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontàfra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli daparte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n. 21007/2019).-quanto alla denunziata violazione dei minimi tariffari, la decisioneimpugnata ha escluso la sussistenza di una siffatta violazione,richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.

In effetti lacensura pone piuttosto una questione diversa, e cioè che l’applicazione deiminimi maggiorati, riconosciuta dalla sentenza, riguardava la sola attivitàsvolta dopo la scadenza della convenzione e non quella precedente.

Il che,però, allude a una censura che non ha niente a che vedere con ladenunziata violazione di legge, ponendo, appunto, una questione diinterpretazione della convenzione, che, di per sé, non ha costituito oggettodi censura sotto questo specifico profilo.

Si deve ancora aggiungere che laviolazione dei minimi è poi affermata in termini apodittici, risultando nellaspecie che le parti avevano stabilito un compenso forfetario mensile.-quanto al settimo motivo, la regola richiamata dal ricorrente, secondocui, nella fattispecie prevista dall’art. 1454 c.c. della diffida a adempiere,l’effetto risolutorio si verifica di diritto e non in conseguenza del vittoriosoesercizio dell’azione di risoluzione giudiziale, non vale comunque adaccreditare l’assunto, invece sotteso al motivo in esame, che il decorso deltermine di diffida avrebbe imposto ai giudici di merito di considerare ipsofacto risolta la convenzione.

È stato infatti chiarito che «L'intimazione daparte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., el'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano lanecessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale dellagravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi allaNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esattoe tempestivo adempimento» (Cass. 25703/2023; n. 18696/2014).L’affermazione che si legge nel ricorso, in ordine al fatto che domanda fuproposto sia nel libello introduttivo sia nelle successive memorie ex art.183, costituisce petizione di principio.

Lo stesso dicasi per leconsiderazioni ulteriori, proposte con il motivo, circa la sussistenzadell’inadempimento e la sua gravità, che sono dirette, in modo del tuttogenerico, contro apprezzamenti rimessi al giudice di merito.

Si deveaggiungere che i medesimi riferimenti temporali che emergono nellavicenda palesano che la diffida è stata intimata dopo la cessazione dellaconvenzione, quando una risoluzione non era più configurabile, come siriconosce condivisibilmente nel controricorso;-in ordine alle censure di cui all’ottavo motivo, la sentenza è in linea con ilprincipio secondo cui le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002 relative agliinteressi di mora si applicano solamente ai contratti conclusisuccessivamente all'8 agosto 2002.

Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, si applicanole norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924).

In rapporto a taleprincipio, richiamato nella sentenza impugnata, il motivo si esauriscenell’affermazione che, nella specie, non esisteva contratto anteriore al2002, con ciò ancora una volta negandosi vanamente l’efficacia dellaconvenzione, invece riconosciuta dai giudici di merito.-l’undicesimo motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisare se ein che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustifica di per sél’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare la regola secondocui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio diautosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciòsia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).Quanto ai motivi che denunziano omesso esame di fatti decisivi le censuresono tutti inammissibili in presenza di doppia conforme.

Trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, i motiviincorrono nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/2014).

In base a tale norma non sono impugnabili per omessoesame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme.

L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni difatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n.26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022).

3. - Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3601/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2556/2019 depositatail 09/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità  e per il rigetto delricorso.Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didodici motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la qualeè stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione delTribunale della stessa città, il quale aveva a sua volta rigettato ladomanda intesa a ottenere il pagamento di onorari professionali perl’attività difensiva svolta in favore dell’ente in un giudizio amministrativo.Il Comune di Modugno ha resistito con controricorso. Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 50-bis e 50-quater c.p.c., e inoltre degli artt.28 e 29 della legge n. 794 del 1942 e infine del dell’art. 14 del d. lgs. n.150 del 2011. I motivi nel loro insieme, pongono la questione del ritoapplicabile nel caso in esame, che avrebbe dovuto essere il rito specialecome disciplinato dalla legge del 1942 e, successivamente, dall’art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011. La tesi di fondo che ispira le censure è che ilgiudizio in materia di onorari professionali di avvocato deve essere svoltosempre con il rito speciale, anche in presenza di contestazioni sull’andebeatur.Con il quinto e il dodicesimo il ricorrente lamenta, ex art 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. edell’art. 214 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare chel’attuale ricorrente aveva disconosciuto sia la convenzione del 1996, sia idocumenti che comprovavano i pagamenti eccepiti dall’ente, trattandosi didocumenti prodotti dalla difesa avversaria in fotocopia.Con il sesto e il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge eomesso esame di un fatto decisivo, censura la decisione per avere la Cortedi merito respinto l’eccezione di nullità e di inefficacia della convenzioneprofessionale del 1996 (regolante il regime delle competenze economiche,Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche successivamente alla scadenza temporale del contratto, per tutti gliincarichi difensivi nel frattempo ricevuti dal Comune di Modugno). Inparticolare, sono formulate le seguenti censure: a) violazione dell’obbligodi rispetto, anche sotto il profilo dell'art. 7 d. lgs n. 231/2002, dei minimitariffari inderogabili ex lege; b) per sopravvenuta inefficacia della stessa acausa dell'inutile decorso del termine di durata ivi previsto e/o di quello dalui assegnato, ex art. 1454, al Comune con una diffida ad adempiere del17.3.2003; c) per difetto di forma scritta.Il settimo motivo denunzia la violazione dell’art. 1454 c.c., deducendosi lasopravvenuta inefficacia della convenzione a causa dell'inutile decorso deltermine assegnato al Comune con una diffida a adempiere del 17.3.2003.Con l’ottavo motivo si denunzia la mancata applicazione del d. lgs n.231/2002, anche sotto il profilo della violazione dei minimi tariffariinderogabili ex lege.Il decimo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, consistentein una intervenuta transazione con il Comune di Modugno.L’undicesimo denunzia la violazione dell’art. 2233 c.c. per non avere igiudici di merito dichiarato la nullità del contratto per la mancanzadell’impegno di spesa.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con i primi quattro motivi diricorso si insiste nel denunziare l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici dimerito nel non disporre mancato mutamento del rito. I motivi, daesaminare congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente, infatti, nelproporre una tale censura, non si avvede che la Corte d’appello haritenuto inammissibile il relativo motivo d’appello, in assenza di appositacensura su quanto rilevato dal primo giudice in ordine alla nonapplicabilità del rito speciale agli onorari riferiti ad attività svolta in ungiudizio amministrativo. Tale ratio decidendi, idonea a giustificare ladecisione, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Supremacorte e tale da far degradare a considerazioni aggiuntive, prive diNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026incidenza sulla decisione, ogni ulteriore considerazione proposta dallaCorte d’appello per giustificare il diniego del richiesto mutamento del rito.Si sa che le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).I motivi cinque e dodici sono a loro volta disallineati rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente, cheè riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documenti prodottiin fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale. In effetti, come rileva laCorte d’appello, «Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scrittureprodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve avvenire con unadichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato egli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n. 26593/2024)». Alcospetto di tale ratio decidendi, in linea di principio coerente con lagiurisprudenza della Corte e non efficacemente censurata, si rivelano deltutto sterili le considerazioni del ricorrente sul fatto che le circostanze, inipotesi comprovate dai documenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mereenunciazioni. Si tratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficaciadel disconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato.c) In quanto a tutti gli altri motivi, la gran parte denunzia di essi denunziaviolazione di legge (sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, altri ancora(in parte il nono e il decimo) omesso esame di fatto decisivo.I motivi sono infondati o inammissibili.-quanto al sesto e al nono motivo e all’undicesimo motivo, i giudici dimerito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formale richiesto ai finidella validità del contratto fra la pubblica amministrazione e il legale,hanno fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenzadella Corte, secondo cui« In tema di forma scritta ad substantiam deiNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio,con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., attesoche l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e lasottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontàfra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli daparte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n. 21007/2019).-quanto alla denunziata violazione dei minimi tariffari, la decisioneimpugnata ha escluso la sussistenza di una siffatta violazione,richiamando letteralmente il contenuto della convenzione. In effetti lacensura pone piuttosto una questione diversa, e cioè che l’applicazione deiminimi maggiorati, riconosciuta dalla sentenza, riguardava la sola attivitàsvolta dopo la scadenza della convenzione e non quella precedente. Il che,però, allude a una censura che non ha niente a che vedere con ladenunziata violazione di legge, ponendo, appunto, una questione diinterpretazione della convenzione, che, di per sé, non ha costituito oggettodi censura sotto questo specifico profilo. Si deve ancora aggiungere che laviolazione dei minimi è poi affermata in termini apodittici, risultando nellaspecie che le parti avevano stabilito un compenso forfetario mensile.-quanto al settimo motivo, la regola richiamata dal ricorrente, secondocui, nella fattispecie prevista dall’art. 1454 c.c. della diffida a adempiere,l’effetto risolutorio si verifica di diritto e non in conseguenza del vittoriosoesercizio dell’azione di risoluzione giudiziale, non vale comunque adaccreditare l’assunto, invece sotteso al motivo in esame, che il decorso deltermine di diffida avrebbe imposto ai giudici di merito di considerare ipsofacto risolta la convenzione. È stato infatti chiarito che «L'intimazione daparte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., el'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano lanecessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale dellagravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi allaNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esattoe tempestivo adempimento» (Cass. 25703/2023; n. 18696/2014).L’affermazione che si legge nel ricorso, in ordine al fatto che domanda fuproposto sia nel libello introduttivo sia nelle successive memorie ex art.183, costituisce petizione di principio. Lo stesso dicasi per leconsiderazioni ulteriori, proposte con il motivo, circa la sussistenzadell’inadempimento e la sua gravità, che sono dirette, in modo del tuttogenerico, contro apprezzamenti rimessi al giudice di merito. Si deveaggiungere che i medesimi riferimenti temporali che emergono nellavicenda palesano che la diffida è stata intimata dopo la cessazione dellaconvenzione, quando una risoluzione non era più configurabile, come siriconosce condivisibilmente nel controricorso;-in ordine alle censure di cui all’ottavo motivo, la sentenza è in linea con ilprincipio secondo cui le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002 relative agliinteressi di mora si applicano solamente ai contratti conclusisuccessivamente all'8 agosto 2002. Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, si applicanole norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924). In rapporto a taleprincipio, richiamato nella sentenza impugnata, il motivo si esauriscenell’affermazione che, nella specie, non esisteva contratto anteriore al2002, con ciò ancora una volta negandosi vanamente l’efficacia dellaconvenzione, invece riconosciuta dai giudici di merito.-l’undicesimo motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisare se ein che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustifica di per sél’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare la regola secondocui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio diautosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciòsia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).Quanto ai motivi che denunziano omesso esame di fatti decisivi le censuresono tutti inammissibili in presenza di doppia conforme. Trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, i motiviincorrono nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/2014). In base a tale norma non sono impugnabili per omessoesame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni difatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n.26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). 3. - Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:AUTONOMOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3601/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2556/2019 depositatail 09/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità  e per il rigetto delricorso.Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didodici motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la qualeè stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione delTribunale della stessa città, il quale aveva a sua volta rigettato ladomanda intesa a ottenere il pagamento di onorari professionali perl’attività difensiva svolta in favore dell’ente in un giudizio amministrativo.Il Comune di Modugno ha resistito con controricorso. Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 50-bis e 50-quater c.p.c., e inoltre degli artt.28 e 29 della legge n. 794 del 1942 e infine del dell’art. 14 del d. lgs. n.150 del 2011. I motivi nel loro insieme, pongono la questione del ritoapplicabile nel caso in esame, che avrebbe dovuto essere il rito specialecome disciplinato dalla legge del 1942 e, successivamente, dall’art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011. La tesi di fondo che ispira le censure è che ilgiudizio in materia di onorari professionali di avvocato deve essere svoltosempre con il rito speciale, anche in presenza di contestazioni sull’andebeatur.Con il quinto e il dodicesimo il ricorrente lamenta, ex art 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. edell’art. 214 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare chel’attuale ricorrente aveva disconosciuto sia la convenzione del 1996, sia idocumenti che comprovavano i pagamenti eccepiti dall’ente, trattandosi didocumenti prodotti dalla difesa avversaria in fotocopia.Con il sesto e il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge eomesso esame di un fatto decisivo, censura la decisione per avere la Cortedi merito respinto l’eccezione di nullità e di inefficacia della convenzioneprofessionale del 1996 (regolante il regime delle competenze economiche,Numero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche successivamente alla scadenza temporale del contratto, per tutti gliincarichi difensivi nel frattempo ricevuti dal Comune di Modugno). Inparticolare, sono formulate le seguenti censure: a) violazione dell’obbligodi rispetto, anche sotto il profilo dell'art. 7 d. lgs n. 231/2002, dei minimitariffari inderogabili ex lege; b) per sopravvenuta inefficacia della stessa acausa dell'inutile decorso del termine di durata ivi previsto e/o di quello dalui assegnato, ex art. 1454, al Comune con una diffida ad adempiere del17.3.2003; c) per difetto di forma scritta.Il settimo motivo denunzia la violazione dell’art. 1454 c.c., deducendosi lasopravvenuta inefficacia della convenzione a causa dell'inutile decorso deltermine assegnato al Comune con una diffida a adempiere del 17.3.2003.Con l’ottavo motivo si denunzia la mancata applicazione del d. lgs n.231/2002, anche sotto il profilo della violazione dei minimi tariffariinderogabili ex lege.Il decimo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, consistentein una intervenuta transazione con il Comune di Modugno.L’undicesimo denunzia la violazione dell’art. 2233 c.c. per non avere igiudici di merito dichiarato la nullità del contratto per la mancanzadell’impegno di spesa.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con i primi quattro motivi diricorso si insiste nel denunziare l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici dimerito nel non disporre mancato mutamento del rito. I motivi, daesaminare congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente, infatti, nelproporre una tale censura, non si avvede che la Corte d’appello haritenuto inammissibile il relativo motivo d’appello, in assenza di appositacensura su quanto rilevato dal primo giudice in ordine alla nonapplicabilità del rito speciale agli onorari riferiti ad attività svolta in ungiudizio amministrativo. Tale ratio decidendi, idonea a giustificare ladecisione, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Supremacorte e tale da far degradare a considerazioni aggiuntive, prive diNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026incidenza sulla decisione, ogni ulteriore considerazione proposta dallaCorte d’appello per giustificare il diniego del richiesto mutamento del rito.Si sa che le affermazioni ad abundantiam, in quanto priva efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).I motivi cinque e dodici sono a loro volta disallineati rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente, cheè riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documenti prodottiin fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale. In effetti, come rileva laCorte d’appello, «Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scrittureprodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve avvenire con unadichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato egli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n. 26593/2024)». Alcospetto di tale ratio decidendi, in linea di principio coerente con lagiurisprudenza della Corte e non efficacemente censurata, si rivelano deltutto sterili le considerazioni del ricorrente sul fatto che le circostanze, inipotesi comprovate dai documenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mereenunciazioni. Si tratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficaciadel disconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato.c) In quanto a tutti gli altri motivi, la gran parte denunzia di essi denunziaviolazione di legge (sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, altri ancora(in parte il nono e il decimo) omesso esame di fatto decisivo.I motivi sono infondati o inammissibili.-quanto al sesto e al nono motivo e all’undicesimo motivo, i giudici dimerito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formale richiesto ai finidella validità del contratto fra la pubblica amministrazione e il legale,hanno fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenzadella Corte, secondo cui« In tema di forma scritta ad substantiam deiNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio,con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., attesoche l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e lasottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontàfra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli daparte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n. 21007/2019).-quanto alla denunziata violazione dei minimi tariffari, la decisioneimpugnata ha escluso la sussistenza di una siffatta violazione,richiamando letteralmente il contenuto della convenzione. In effetti lacensura pone piuttosto una questione diversa, e cioè che l’applicazione deiminimi maggiorati, riconosciuta dalla sentenza, riguardava la sola attivitàsvolta dopo la scadenza della convenzione e non quella precedente. Il che,però, allude a una censura che non ha niente a che vedere con ladenunziata violazione di legge, ponendo, appunto, una questione diinterpretazione della convenzione, che, di per sé, non ha costituito oggettodi censura sotto questo specifico profilo. Si deve ancora aggiungere che laviolazione dei minimi è poi affermata in termini apodittici, risultando nellaspecie che le parti avevano stabilito un compenso forfetario mensile.-quanto al settimo motivo, la regola richiamata dal ricorrente, secondocui, nella fattispecie prevista dall’art. 1454 c.c. della diffida a adempiere,l’effetto risolutorio si verifica di diritto e non in conseguenza del vittoriosoesercizio dell’azione di risoluzione giudiziale, non vale comunque adaccreditare l’assunto, invece sotteso al motivo in esame, che il decorso deltermine di diffida avrebbe imposto ai giudici di merito di considerare ipsofacto risolta la convenzione. È stato infatti chiarito che «L'intimazione daparte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., el'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano lanecessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale dellagravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi allaNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esattoe tempestivo adempimento» (Cass. 25703/2023; n. 18696/2014).L’affermazione che si legge nel ricorso, in ordine al fatto che domanda fuproposto sia nel libello introduttivo sia nelle successive memorie ex art.183, costituisce petizione di principio. Lo stesso dicasi per leconsiderazioni ulteriori, proposte con il motivo, circa la sussistenzadell’inadempimento e la sua gravità, che sono dirette, in modo del tuttogenerico, contro apprezzamenti rimessi al giudice di merito. Si deveaggiungere che i medesimi riferimenti temporali che emergono nellavicenda palesano che la diffida è stata intimata dopo la cessazione dellaconvenzione, quando una risoluzione non era più configurabile, come siriconosce condivisibilmente nel controricorso;-in ordine alle censure di cui all’ottavo motivo, la sentenza è in linea con ilprincipio secondo cui le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002 relative agliinteressi di mora si applicano solamente ai contratti conclusisuccessivamente all'8 agosto 2002. Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, si applicanole norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924). In rapporto a taleprincipio, richiamato nella sentenza impugnata, il motivo si esauriscenell’affermazione che, nella specie, non esisteva contratto anteriore al2002, con ciò ancora una volta negandosi vanamente l’efficacia dellaconvenzione, invece riconosciuta dai giudici di merito.-l’undicesimo motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisare se ein che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustifica di per sél’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare la regola secondocui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loroNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio diautosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciòsia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).Quanto ai motivi che denunziano omesso esame di fatti decisivi le censuresono tutti inammissibili in presenza di doppia conforme. Trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, i motiviincorrono nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/2014). In base a tale norma non sono impugnabili per omessoesame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni difatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n.26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). 3. - Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                         PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero registro generale 3601/2020Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 7103/2026Data pubblicazione 25/03/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                         PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris