Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25703/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 28486/2017proposto da: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elettivamente domiciliata in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difesa, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in pe rsona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , r appres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrente- -nonche’- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; -ricorrente incidentale- -contro- RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente all’incidentale- avverso la sentenza n. 6269/2016, d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a., chiedendo l’accertamento del suo diritto al compenso per l’opera prestata con riferimento all’incarico ricevuto ‒ relativo alla predisposizione di protocolli per modelli organizzativi ‒ e la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 926.000,00; la RAI si costituì, resistendo alla domanda, e proponendo riconvenzionale, con la quale chiedeva la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte e la relativa condanna dell’attrice al pagamento della penale pattuita.

Con sentenza del 2011, il Tribunale rigettò la domanda dell’attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, accertato l’inadempimento per colpa esclusiva della RIA,condannò quest’ultima a pagare alla RAI, a titolo di penale, la somma di euro 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Con sentenza del 24.10.16, laCorte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RIA, condannò la RAI al pagamento della somma di euro 88.665,54 oltre interessi, osservando che: era da escludere il grave inadempimento dell’appellante la quale aveva assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che l’inadempimento si era verificato per fatti ad essa non imputabili; al riguardo, era da premettere che, con nota del Direttore generale del 23.12.02, la RAI aveva istituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre i modelli di organizzazione e di controllo relativi alle decisioni di cui al d.lgs n. 231/01 (norme di responsabilità delle persone giuridiche ed enti per una serie di reati commessi a vantaggio degli stessi da parte di persone dotate di poterioperativi o di rappresentanza); tale gruppo di lavoro si avvaleva anche di consulenti esterni, tra cui la RIA, alla quale erano stati conferiti due incarichi ( la mappatura dei rischi e la stesura dei protocolli); mentre il primo incarico era stato regolarmente espletato e pagato, circa l’altro tutti i protocolli non erano stati completati nel termine stabilito (21.6.05) e la committente, constatato il ritardo nell’adempimento, aveva diffidato la società ad adempiere entro 15 gg. dalla ricezione della lettera raccomandata del 15.9.06; il Tribunale aveva affermato che il termine fissato fosse essenziale senza motivare sul punto, e senza considerare che la diffida ad adempiere, essendo stata inviata oltre un anno dopo dalla scadenza, induceva a ritenere che ancora vi fosse un interesse per il creditore di ricevere la prestazione; dal contratto emergeva che iltermine per la consegna dei protocolli era stato fissato entro 12 mesi dalla firma dell’accordo ma, considerato l’oggetto della prestazione e l’interesse manifestato dall’appellata a riceverla nonostante fosse trascorso circa un anno dalla scadenza del termine, non avendo la RAI restituito i protocolli ricevuti, né sollevato contestazioni, era da escludere il carattere essenziale dello stesso termine poiché anche dal comportamento delle parti si deduceva che l’utilità economica era quella di ottenere dei modelli organizzativi validi ed adeguati entro un lasso di tempo ragionevole, ma non certo entro un termine preciso ed inderogabile; al riguardo, sarebbe stato altrimenti inspiegabile la condotta della committente che, pur avendo ricevuto in ritardo il lavoro commissionato, lo aveva comunque accettato, dimostrando ‒ i n tal modo ‒ di poterlo utilizzare; peraltro, dalla documentazione acquisita risultava che il ritardo nell’invio dei protocolli non poteva essere imputato a colpa dell’odierna appellata, trattandosi di un lavoro presupponente la fattiva e tempestiva cooperazione degli altri numerosi organismi facenti capo alla RAI, dovendo le bozze essere sottoposte all’esame e all’approvazione di tali organismi che avrebbero potuto richiedere eventuali modifiche; in particolare, era stata prodotta la nota dalla quale desumere che, sebbene la RIA avesse consegnato alla committente tempestivamente i testi dei primi sei protocolli, e la RAI si fosse impegnata a ritrasmetterli alle competenti direzioni interne per modifiche ed osservazioni, inviandole all’a ppellante entro il 15 settembre, in realtà ancora dopo un anno e mezzo la RAI erastata impegnata ad esaminare i protocolli inviati tra luglio e settembre; inoltre, con lettera della RIA del 4.10.06 era stata trasmessa alla RAI la maggior parte dei protocolli definitivi, segnalando che la stesura finale era stata predisposta dopo numerosi incontri con il gruppo del lavoro RAI designato e dopo aver accolto o comunque tenuto conto dei suggerimenti e dei commenti delle direzioni interessate; per i protocolli editoriali (gli unici non consegnati) l’appellante aveva dedotto di non aver potuto completare il lavoro perché non contattata dai referenti esperti editoriali, nonostante dalla stessa sollecitati (dalle numerose mail inviate si evinceva altresì la mancanza della necessaria collaborazione che non aveva consentito il completamento del lavoro avviato per omessa cooperazione della controparte); pertanto, l’appellata era da condannare al pagamento della somma di cui alla fattura dell’1.8.05 per euro 73.920,00 oltre all’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata, determinata equitativamente devalutando il suddetto importo all’epoca del fatto illecito, secondo gli indici Istat, applicando gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno fino alla data della decisione d’appello, indi, sul complessivo importo così risultante, pari ad euro 88.665,54‒ somma convertita in debito di valuta ‒ con l’applicazione degli interessi di legge al soddisfo; infine, erano infondate le istanze di una somma aggiuntiva per il contributo che l’appellante avrebbe prestato nella predisposizione dei modelli di organizzazione, in quanto prive di causa, stante la mancanz a di un incarico specifico, e di compenso per la predisposizione di una guida e di un manuale per la mappatura dei rischi, sia perché il prezzo era bloccato secondo contratto, sia perché si trattava di attività strumentale allo svolgimento dell’incarico affidatele. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre incassazione con otto motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivodel ricorso principale deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345, c.1, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di pagamento della fattura, non proposta in primo grado, ma solo nelle conclusioni d’appello con modifica del petitum.

Al riguardo, la ricorrente assume che: l’attrice aveva chiesto l’emissione di ordinanza ingiuntiva ex artt. 186tere 648, c . p . c . ‒ poi respinta ‒in via principale, per la somma di euro 73.920,00, di cui a lla fattura n. 301 dell’1.8.05, chiedendo invece, nel merito , esclusivamente che il Tribunale accertasse il diritto ai compensi per euro 926.000,00 per le attività aggiuntive; la domanda di condanna al pagamento di tale somma sarebbe stata, invece, formulata per la prima volta nelle conclusioni dell’atto d’appello.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1662 e 1454, c.c., per non aver la Corte d’appellopronunciato la risoluzione contrattuale di diritto a seguito della diffida della committente, peraltro soggiungendo che l’attività tardiva della RIA poteva essere qualificata come adempimento, motivando in maniera differente dal Tribunale il quale aveva invece ritenuto che le bozze recapitate alla RAI non concretassero la prestazione richiesta, poiché incomplete e suscettibili di modifica, in linea con le os servazioni delle unità operative della committente,al fine di ottenere una versione definitiva del protocollo.

Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione, a vendo la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, mai formulata in giudizio, e per aver comunque essa liquidato il risarcimento ‒d’ufficio ‒ in via equitativa, sebbene non si vertesse in ipotesi di illecito extracontrattuale.

Il quarto motivo denunzia vizio di motivazione, quale contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto la Corte d’appello, pur avendo accertato la sussistenza di una diffida ad adempiere, avrebbe illogicamente escluso la sussistenza di contestazioni da parte della RAI,affermando che, pur avendo la ricorrente ricevuto in ritardo il lavoro commissionato, lo aveva comunque accettato, dimostrando ‒ in tal modo ‒ di poterlo utilizzare,mentre nella stessa motivazione era contenuta anche l’affermazione sulla sussistenza delle contestazioni, che erano state effettivamente formulatein modo formale.

Il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo che, se valutato, avrebbe indotto ad escludere, da parte della RAI, ogni forma d’accettazione dei protocolli, e la mancata restituzione del materiale che RIA aveva qualificato come protocolli definitivi, nonché ad affermare la ripetuta contestazione da parte della RAI del ritardo e dell’inesattezza delle prestazioni di controparte.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia omesso di esaminare alcuni documenti, tra i quali quelli che comprovavano che la RIA avesse apprezzato il puntuale apporto di cooperazione delle risorse RAI inserite nel “Gruppo 231”.

Il sesto motivo lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato come essenziale il termine d’adempimento, di 12 mesi dalla firma dell’accordo, contemplato da lla variante del 21.6.04, interpretando erroneamente le condizioni generali di contratto secondo un criterio oggettivo, anziché soggettivo, sull’essenzialità del termine fondato sulla volontà espressa dalle parti, anche senza l’uso di formule solenni, tenuto conto della natura e dell’oggetto del contratto.

Al riguardo, la ricorrente si duole dell’omesso esame dell’art. 7, c.2, delle condizioni generali di contratto (secondo il quale i termini di consegna indicati nel contratto e nelle singole commesse sono sempre essenziali per la RAI), edella doppia approvazione da parte della RIA delle suddette clausole.

Il settimo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo ed omessa valutazione di vari documenti concernenti la contestazione e la restituzione del materiale da parte della RAI, e la nota della RIA del 9.6.04 con la quale il corrispettivo della variante era stato suddiviso in relazione alle prestazioni richieste alla RIA, suddiviso tra le varie società interessate del gruppo RAI; sul punto, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’omettere l’esame dei suddetti documenti, abbia riconosciuto il diritto al pagamento della fattura dell’1.8.05 per l’intera somma, senza ridurlo proporzionalmente, «tenendo conto del fatto che l’appaltatrice non aveva mai consegnato i protocolli riferiti alle sette società controllate dalla RAI».L’ottavo motivo deduce anche l’erroneità dellastatuizione sulle spese in caso d’accoglimento del ricorso.

L’unico motivo del ricorso incidentale è condizionato all’accoglimento del ricorso principale, e deduce, in tal caso , la necessità di rinviare la causa ad altra sezione della Corte d’appelloo di decidere senza rinvio, accogliendo ‒ in ogni caso ‒ la domanda di condanna della RAI al pagamento della somma di euro 73.920,00.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, ed il settimo, ad esso collegato (perché ha ad oggetto la stessa fattura dell’1 agosto 2005)è inammissibile.

Invero, non sussiste l’ultrapetizione denunciata, atteso che nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, la RIA aveva formulato, in via preliminare, una domanda di ingiunzione ex art. 186 terc.p.c., per la fattura di euro 73.920,00, e nel merito una domanda dicondanna al pagamento dei compensi per l’attività prestata, per euro 926.000,00.

La domanda preliminare era proposta sulla base di una prova documentale immediata, idonea all’emissione dell’ordinanza anticipatoria, mentre i compensi richiedevano un accertamento più complesso.

Il settimomotivo è inammissibile perché l’omesso esame è dedotta non su fatti storici, ma su risultanze documentali (tra le quali la suddetta fattura), peraltro non riprodotte nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, come rilevato esattamente dal controricorrente.

Il secondo motivo, esaminabile congiuntamente al quarto, quinto e sesto, per la medesimezza delle questioni trattate,sono infondati.

Anzitutto non sussiste la dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione, avendo bensì la Corte affermato che vi era stata una diffida ad adempiere il 15 settembre 2006,ma avendo tuttavia escluso la gravità dell’adempimento di RIA, essendo stata detta diffida notificata dalla RAI solo oltre un anno dopo la scadenza del termine annuale per la consegna dei protocolli da parte di RIA (21 giugno 2005).

Il che ha indotto la Corte a ritenere il termine in questione (per la consegna dei protocolli di comportamento in caso di responsabilità ex d.lgs n. 231/ 2001 di RAI) non essenziale, implicitamente superando la generale perentorietà dei termini stabilita dall’art. 7 del contratto.

D’altro canto, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo lascadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo (Cass., n. 32238/2019; Cass.. n.12426/2016; Cass., n. 16880/2013).

Peraltro, l’inadempimento di RIA non è stato ritenuto ‒ con valutazione in fatto incensurabile ‒ nep pure imputabile , avendo la Corte motivatamente accertato la mancata collaborazione dei numerosi organismi facenti capo alla RAI, indispensabile per l’adempimento da parte dell’appaltante.

Tanto premesso, va osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass.40325/2021).

Invero, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. 18696/2014).

E si tratta di una valutazione demandata al giudice di merito.

Del pari, l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ‒la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ‒ da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (Cass. 10353/2020).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i suesposti principi, argomentando che, sebbene il contrattotra le parti prevedesse il termi ne di consegna dei protocolli “entro 12 mesi dalla firma dell’accordo”, considerato l’oggetto della prestazione e l’interesse manifestato dall’appellata a ricevere comunque le prestazioni convenute, nonostante il decorso di circa un anno dalla scadenza delsuddetto termine, la RAI non aveva restituito i protocolli, né sollevato contestazioni, deducendone la non essenzialità del termine, anche alla luce del comportamento delle parti che induceva ad escludere che tale termine fosse inderogabile.

In altri termini, il fatto che la RAI avesse accettato i protocolli costituiva, secondo l’interpretazione della Corte d’appello, un comportamento concludente espressivo dell’interesse ad avvalersi comunque delle prestazioni della controparte, sebbene tardive.

La ricorrente lamenta altresì che il giudice di secondo grado sia pervenuto a tale interpretazione omettendo l’esame di alcuni documenti (citati nel ricorso) dai quali si sarebbe dedottauna diversa interpretazione dei fatti, cioè affermando l’essenzialità del termine in questione.

Ora, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 27415/18).

Pertanto, nella specie, non coglie nel segno neppure la doglia nza in esame, considerando che la Corte d’appello ha comunque motivato sulla base di diversi documenti, traendo da essi il convincimento ‒più che motivato ‒ della non essenzialità del termine di consegna, sebbene non abbia tenuto conto di tutti i documentiversati in atti.

Il terzo motivo è invece fondato.

La Corte, sulla somma di cui alla fattura 1 agosto 2005, ha invero riconosciuto di ufficio, senza domanda di parte, la rivalutazione dalla data dell’illecito, applicando il principio affermato dalle S.U . (n.1712/1995) che si riferisce all’illecito extracontrattuale.

Ora, è ben vero che, i n tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. 37798/2022).

Tuttavia, nel caso di specie, si trattava di un’obbligazione pecuniaria, in quanto avente ab originead oggetto una somma di denaro (euro 73.920,00), ai sensi dell’art. 1224, primo comma, c.c.

Del resto, anche nel ricorso incidentale condizionato RIA ha chiesto solo gli interessi sulla predetta somma, non anche la rivalutazione.Nella specie, in applicazione dei richiamati precedenti, la Corte d’appello ha, pertanto, non correttamente applicato d’ufficio la rivalutazionemonetaria.

L’ottavo motivo è parimenti inammissibile perché non declina una vera censura, ma esprime solo l’esigenza di riformare la statuizione sulle spese in caso d’accoglimento del ricorso.

Infine, resta assorbito l’unico motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto larichiesta di pagamento della fattura dell’1 agosto 2005 .

Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte territoriale, dovendo essere rideterminata ‒ in applicazione di principi di diritto suesposti ‒ la somma dovuta, detratta la rivalutazione monetaria , non spettante al creditore controricorrente.

La Corte di rinvio si pronuncerà anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 28486/2017proposto da: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elettivamente domiciliata in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difesa, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in pe rsona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , r appres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrente- -nonche’- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; -ricorrente incidentale- -contro- RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente all’incidentale- avverso la sentenza n. 6269/2016, d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a., chiedendo l’accertamento del suo diritto al compenso per l’opera prestata con riferimento all’incarico ricevuto ‒ relativo alla predisposizione di protocolli per modelli organizzativi ‒ e la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 926.000,00; la RAI si costituì, resistendo alla domanda, e proponendo riconvenzionale, con la quale chiedeva la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte e la relativa condanna dell’attrice al pagamento della penale pattuita. Con sentenza del 2011, il Tribunale rigettò la domanda dell’attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, accertato l’inadempimento per colpa esclusiva della RIA,condannò quest’ultima a pagare alla RAI, a titolo di penale, la somma di euro 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza del 24.10.16, laCorte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RIA, condannò la RAI al pagamento della somma di euro 88.665,54 oltre interessi, osservando che: era da escludere il grave inadempimento dell’appellante la quale aveva assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che l’inadempimento si era verificato per fatti ad essa non imputabili; al riguardo, era da premettere che, con nota del Direttore generale del 23.12.02, la RAI aveva istituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre i modelli di organizzazione e di controllo relativi alle decisioni di cui al d.lgs n. 231/01 (norme di responsabilità delle persone giuridiche ed enti per una serie di reati commessi a vantaggio degli stessi da parte di persone dotate di poterioperativi o di rappresentanza); tale gruppo di lavoro si avvaleva anche di consulenti esterni, tra cui la RIA, alla quale erano stati conferiti due incarichi ( la mappatura dei rischi e la stesura dei protocolli); mentre il primo incarico era stato regolarmente espletato e pagato, circa l’altro tutti i protocolli non erano stati completati nel termine stabilito (21.6.05) e la committente, constatato il ritardo nell’adempimento, aveva diffidato la società ad adempiere entro 15 gg. dalla ricezione della lettera raccomandata del 15.9.06; il Tribunale aveva affermato che il termine fissato fosse essenziale senza motivare sul punto, e senza considerare che la diffida ad adempiere, essendo stata inviata oltre un anno dopo dalla scadenza, induceva a ritenere che ancora vi fosse un interesse per il creditore di ricevere la prestazione; dal contratto emergeva che iltermine per la consegna dei protocolli era stato fissato entro 12 mesi dalla firma dell’accordo ma, considerato l’oggetto della prestazione e l’interesse manifestato dall’appellata a riceverla nonostante fosse trascorso circa un anno dalla scadenza del termine, non avendo la RAI restituito i protocolli ricevuti, né sollevato contestazioni, era da escludere il carattere essenziale dello stesso termine poiché anche dal comportamento delle parti si deduceva che l’utilità economica era quella di ottenere dei modelli organizzativi validi ed adeguati entro un lasso di tempo ragionevole, ma non certo entro un termine preciso ed inderogabile; al riguardo, sarebbe stato altrimenti inspiegabile la condotta della committente che, pur avendo ricevuto in ritardo il lavoro commissionato, lo aveva comunque accettato, dimostrando ‒ i n tal modo ‒ di poterlo utilizzare; peraltro, dalla documentazione acquisita risultava che il ritardo nell’invio dei protocolli non poteva essere imputato a colpa dell’odierna appellata, trattandosi di un lavoro presupponente la fattiva e tempestiva cooperazione degli altri numerosi organismi facenti capo alla RAI, dovendo le bozze essere sottoposte all’esame e all’approvazione di tali organismi che avrebbero potuto richiedere eventuali modifiche; in particolare, era stata prodotta la nota dalla quale desumere che, sebbene la RIA avesse consegnato alla committente tempestivamente i testi dei primi sei protocolli, e la RAI si fosse impegnata a ritrasmetterli alle competenti direzioni interne per modifiche ed osservazioni, inviandole all’a ppellante entro il 15 settembre, in realtà ancora dopo un anno e mezzo la RAI erastata impegnata ad esaminare i protocolli inviati tra luglio e settembre; inoltre, con lettera della RIA del 4.10.06 era stata trasmessa alla RAI la maggior parte dei protocolli definitivi, segnalando che la stesura finale era stata predisposta dopo numerosi incontri con il gruppo del lavoro RAI designato e dopo aver accolto o comunque tenuto conto dei suggerimenti e dei commenti delle direzioni interessate; per i protocolli editoriali (gli unici non consegnati) l’appellante aveva dedotto di non aver potuto completare il lavoro perché non contattata dai referenti esperti editoriali, nonostante dalla stessa sollecitati (dalle numerose mail inviate si evinceva altresì la mancanza della necessaria collaborazione che non aveva consentito il completamento del lavoro avviato per omessa cooperazione della controparte); pertanto, l’appellata era da condannare al pagamento della somma di cui alla fattura dell’1.8.05 per euro 73.920,00 oltre all’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata, determinata equitativamente devalutando il suddetto importo all’epoca del fatto illecito, secondo gli indici Istat, applicando gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno fino alla data della decisione d’appello, indi, sul complessivo importo così risultante, pari ad euro 88.665,54‒ somma convertita in debito di valuta ‒ con l’applicazione degli interessi di legge al soddisfo; infine, erano infondate le istanze di una somma aggiuntiva per il contributo che l’appellante avrebbe prestato nella predisposizione dei modelli di organizzazione, in quanto prive di causa, stante la mancanz a di un incarico specifico, e di compenso per la predisposizione di una guida e di un manuale per la mappatura dei rischi, sia perché il prezzo era bloccato secondo contratto, sia perché si trattava di attività strumentale allo svolgimento dell’incarico affidatele. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre incassazione con otto motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivodel ricorso principale deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345, c.1, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di pagamento della fattura, non proposta in primo grado, ma solo nelle conclusioni d’appello con modifica del petitum. Al riguardo, la ricorrente assume che: l’attrice aveva chiesto l’emissione di ordinanza ingiuntiva ex artt. 186tere 648, c . p . c . ‒ poi respinta ‒in via principale, per la somma di euro 73.920,00, di cui a lla fattura n. 301 dell’1.8.05, chiedendo invece, nel merito , esclusivamente che il Tribunale accertasse il diritto ai compensi per euro 926.000,00 per le attività aggiuntive; la domanda di condanna al pagamento di tale somma sarebbe stata, invece, formulata per la prima volta nelle conclusioni dell’atto d’appello. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1662 e 1454, c.c., per non aver la Corte d’appellopronunciato la risoluzione contrattuale di diritto a seguito della diffida della committente, peraltro soggiungendo che l’attività tardiva della RIA poteva essere qualificata come adempimento, motivando in maniera differente dal Tribunale il quale aveva invece ritenuto che le bozze recapitate alla RAI non concretassero la prestazione richiesta, poiché incomplete e suscettibili di modifica, in linea con le os servazioni delle unità operative della committente,al fine di ottenere una versione definitiva del protocollo. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione, a vendo la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, mai formulata in giudizio, e per aver comunque essa liquidato il risarcimento ‒d’ufficio ‒ in via equitativa, sebbene non si vertesse in ipotesi di illecito extracontrattuale. Il quarto motivo denunzia vizio di motivazione, quale contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto la Corte d’appello, pur avendo accertato la sussistenza di una diffida ad adempiere, avrebbe illogicamente escluso la sussistenza di contestazioni da parte della RAI,affermando che, pur avendo la ricorrente ricevuto in ritardo il lavoro commissionato, lo aveva comunque accettato, dimostrando ‒ in tal modo ‒ di poterlo utilizzare,mentre nella stessa motivazione era contenuta anche l’affermazione sulla sussistenza delle contestazioni, che erano state effettivamente formulatein modo formale. Il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo che, se valutato, avrebbe indotto ad escludere, da parte della RAI, ogni forma d’accettazione dei protocolli, e la mancata restituzione del materiale che RIA aveva qualificato come protocolli definitivi, nonché ad affermare la ripetuta contestazione da parte della RAI del ritardo e dell’inesattezza delle prestazioni di controparte. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia omesso di esaminare alcuni documenti, tra i quali quelli che comprovavano che la RIA avesse apprezzato il puntuale apporto di cooperazione delle risorse RAI inserite nel “Gruppo 231”. Il sesto motivo lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato come essenziale il termine d’adempimento, di 12 mesi dalla firma dell’accordo, contemplato da lla variante del 21.6.04, interpretando erroneamente le condizioni generali di contratto secondo un criterio oggettivo, anziché soggettivo, sull’essenzialità del termine fondato sulla volontà espressa dalle parti, anche senza l’uso di formule solenni, tenuto conto della natura e dell’oggetto del contratto. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’omesso esame dell’art. 7, c.2, delle condizioni generali di contratto (secondo il quale i termini di consegna indicati nel contratto e nelle singole commesse sono sempre essenziali per la RAI), edella doppia approvazione da parte della RIA delle suddette clausole. Il settimo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo ed omessa valutazione di vari documenti concernenti la contestazione e la restituzione del materiale da parte della RAI, e la nota della RIA del 9.6.04 con la quale il corrispettivo della variante era stato suddiviso in relazione alle prestazioni richieste alla RIA, suddiviso tra le varie società interessate del gruppo RAI; sul punto, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’omettere l’esame dei suddetti documenti, abbia riconosciuto il diritto al pagamento della fattura dell’1.8.05 per l’intera somma, senza ridurlo proporzionalmente, «tenendo conto del fatto che l’appaltatrice non aveva mai consegnato i protocolli riferiti alle sette società controllate dalla RAI».L’ottavo motivo deduce anche l’erroneità dellastatuizione sulle spese in caso d’accoglimento del ricorso. L’unico motivo del ricorso incidentale è condizionato all’accoglimento del ricorso principale, e deduce, in tal caso , la necessità di rinviare la causa ad altra sezione della Corte d’appelloo di decidere senza rinvio, accogliendo ‒ in ogni caso ‒ la domanda di condanna della RAI al pagamento della somma di euro 73.920,00. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, ed il settimo, ad esso collegato (perché ha ad oggetto la stessa fattura dell’1 agosto 2005)è inammissibile. Invero, non sussiste l’ultrapetizione denunciata, atteso che nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, la RIA aveva formulato, in via preliminare, una domanda di ingiunzione ex art. 186 terc.p.c., per la fattura di euro 73.920,00, e nel merito una domanda dicondanna al pagamento dei compensi per l’attività prestata, per euro 926.000,00. La domanda preliminare era proposta sulla base di una prova documentale immediata, idonea all’emissione dell’ordinanza anticipatoria, mentre i compensi richiedevano un accertamento più complesso. Il settimomotivo è inammissibile perché l’omesso esame è dedotta non su fatti storici, ma su risultanze documentali (tra le quali la suddetta fattura), peraltro non riprodotte nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, come rilevato esattamente dal controricorrente. Il secondo motivo, esaminabile congiuntamente al quarto, quinto e sesto, per la medesimezza delle questioni trattate,sono infondati. Anzitutto non sussiste la dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione, avendo bensì la Corte affermato che vi era stata una diffida ad adempiere il 15 settembre 2006,ma avendo tuttavia escluso la gravità dell’adempimento di RIA, essendo stata detta diffida notificata dalla RAI solo oltre un anno dopo la scadenza del termine annuale per la consegna dei protocolli da parte di RIA (21 giugno 2005). Il che ha indotto la Corte a ritenere il termine in questione (per la consegna dei protocolli di comportamento in caso di responsabilità ex d.lgs n. 231/ 2001 di RAI) non essenziale, implicitamente superando la generale perentorietà dei termini stabilita dall’art. 7 del contratto. D’altro canto, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo lascadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo (Cass., n. 32238/2019; Cass.. n.12426/2016; Cass., n. 16880/2013). Peraltro, l’inadempimento di RIA non è stato ritenuto ‒ con valutazione in fatto incensurabile ‒ nep pure imputabile , avendo la Corte motivatamente accertato la mancata collaborazione dei numerosi organismi facenti capo alla RAI, indispensabile per l’adempimento da parte dell’appaltante. Tanto premesso, va osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass.40325/2021). Invero, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. 18696/2014). E si tratta di una valutazione demandata al giudice di merito. Del pari, l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ‒la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ‒ da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (Cass. 10353/2020). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i suesposti principi, argomentando che, sebbene il contrattotra le parti prevedesse il termi ne di consegna dei protocolli “entro 12 mesi dalla firma dell’accordo”, considerato l’oggetto della prestazione e l’interesse manifestato dall’appellata a ricevere comunque le prestazioni convenute, nonostante il decorso di circa un anno dalla scadenza delsuddetto termine, la RAI non aveva restituito i protocolli, né sollevato contestazioni, deducendone la non essenzialità del termine, anche alla luce del comportamento delle parti che induceva ad escludere che tale termine fosse inderogabile. In altri termini, il fatto che la RAI avesse accettato i protocolli costituiva, secondo l’interpretazione della Corte d’appello, un comportamento concludente espressivo dell’interesse ad avvalersi comunque delle prestazioni della controparte, sebbene tardive. La ricorrente lamenta altresì che il giudice di secondo grado sia pervenuto a tale interpretazione omettendo l’esame di alcuni documenti (citati nel ricorso) dai quali si sarebbe dedottauna diversa interpretazione dei fatti, cioè affermando l’essenzialità del termine in questione. Ora, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 27415/18). Pertanto, nella specie, non coglie nel segno neppure la doglia nza in esame, considerando che la Corte d’appello ha comunque motivato sulla base di diversi documenti, traendo da essi il convincimento ‒più che motivato ‒ della non essenzialità del termine di consegna, sebbene non abbia tenuto conto di tutti i documentiversati in atti. Il terzo motivo è invece fondato. La Corte, sulla somma di cui alla fattura 1 agosto 2005, ha invero riconosciuto di ufficio, senza domanda di parte, la rivalutazione dalla data dell’illecito, applicando il principio affermato dalle S.U . (n.1712/1995) che si riferisce all’illecito extracontrattuale. Ora, è ben vero che, i n tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. 37798/2022). Tuttavia, nel caso di specie, si trattava di un’obbligazione pecuniaria, in quanto avente ab originead oggetto una somma di denaro (euro 73.920,00), ai sensi dell’art. 1224, primo comma, c.c. Del resto, anche nel ricorso incidentale condizionato RIA ha chiesto solo gli interessi sulla predetta somma, non anche la rivalutazione.Nella specie, in applicazione dei richiamati precedenti, la Corte d’appello ha, pertanto, non correttamente applicato d’ufficio la rivalutazionemonetaria. L’ottavo motivo è parimenti inammissibile perché non declina una vera censura, ma esprime solo l’esigenza di riformare la statuizione sulle spese in caso d’accoglimento del ricorso. Infine, resta assorbito l’unico motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto larichiesta di pagamento della fattura dell’1 agosto 2005 . Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte territoriale, dovendo essere rideterminata ‒ in applicazione di principi di diritto suesposti ‒ la somma dovuta, detratta la rivalutazione monetaria , non spettante al creditore controricorrente. La Corte di rinvio si pronuncerà anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui
Sentenza Cassazione n. 25703/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris