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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07098/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 23695/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1074/2020depositata il 18/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diventotto motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, conla quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso ladecisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva a sua voltarigettato la domanda intesa a ottenere il pagamento di onorariprofessionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio diimpugnazione di un lodo arbitrale.

Il Comune di Modugno ha resistitocon controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28 l. n.794/1942.

Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. disciplinato dagliartt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011.

La Corte d’appello avrebbe dovutodichiarare «la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’omessa introduzione del giudizio come procedimento disciplinatoesclusivamente dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabileratione temporis alla presente controversia [...])»Il motivo è palesemente infondato.

Già secondo il tenore letteraledell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, «Per la liquidazione dellespese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio clientel'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzionedella procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.633 e seguenti del Codice di procedura civile, proporre ricorso al capodell'ufficio giudiziario adito per il processo».Poiché nel caso in esame l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire laprocedura di cui all’art. 633 c.p.c., vale la regola secondo la quale «intema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati perNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026prestazioni professionali, la competenza funzionale ed inderogabiledel capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo sussiste per il soloprocedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per ilprocedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decretoingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione,per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenzainderogabile del capo dell'ufficio (Cass. n. 10293/2002).2.

Il secondo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942 poi modificato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Sisostiene, con tale motivo, che, dovendosi applicare l’art. 28 dellalegge n. 794/1942, «la competenza a decidere sul gravame dellasentenza di primo grado era di codesta Suprema corte suprema e nongià della Corte d’appello che era funzionalmente incompetente».Il motivo è palesemente.

Tenuto conto che il procedimento si è svoltocon il rito ordinario, il provvedimento che l’ha definito era appellabile.Vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'individuazione del mezzod'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale vaoperata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principiodell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dallalegge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, inrelazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia)effettuata dal giudice. (Cass. n. 10509/2025).3.

Il terzo motivo (pag. 6), denunziando “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942”, propone le seguenti censure: a) la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento in quanto nondeciso dal giudice collegiale con il procedimento in camera diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026consiglio; b) il rito speciale, diversamente da quanto ritiene la Corted’appello, è applicabile anche in caso di contestazioni sul quantum.La prima delle richiamate censure è infondata.

Il riscontro, in sede diappello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della suaintroduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l.n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudiced'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processualidella domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormaiconsolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica dellacitazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale inprecedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza diprimo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensidell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 10864/2023).Tanto chiarito a da sé che non è configurabile la violazione dell’art.50-bis sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale,prospettata con il motivo: all'inosservanza delle disposizionisulla composizione collegiale o monocratica del tribunale èapplicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., ilregime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con laconseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degliquest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primogiudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito,essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nellaposizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto,sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti diammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 9224/2023).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto alla censura sub la stessa si dirige contro un rilievo aggiuntivodella decisione, proposto dalla Corte di merito ad abundantiam.Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinantesulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possonocondurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n.802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).4.

Il quarto motivo (pag. 14) denunzia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 e 29 l.n. 794/1942”, perché non è stato considerato cheil giudice di primo grado, dinanzi al quale si è svolto il procedimento,non era neppure il capo dell’ufficio giudiziario.Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente avv.Lorusso, come sopra già chiarito, ha seguito la via alternativa delricorso per decreto ingiuntivo.5.

Il quinto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e nullità dell’opposizione”.

Si sostiene chel’opposizione era tardiva, in quanto l’atto, notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., fu depositato oltre il termine di quaranta giorni dellanotificazione del decreto ingiuntivo.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi: si continua a fare riferimento alla data del deposito,mentre data rilevante, come correttamente evidenziato dalla Corted’appello, era quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.Vale infatti il principio secondo cui «qualunque sia la modalità ditrasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando essodebba compiersi entro un determinato termine, alla luce dellesentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 -che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalitàNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principiodella scissione soggettiva del momento perfezionativo delprocedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal latodell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficialegiudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativoprocedimento vincolato.

Una siffatta regola, infatti, espressione di unvalore costituzionale, non può non presidiare l'attivitàistituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp.prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un attoprocessuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuataper mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale(principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso percassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.)» (Cass. n.8447/2004).6.

Il sesto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché lanotificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in difettodell’essenziale presupposto della irreperibilità del destinatario.7.

Il settimo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu ricevuta laraccomandata informativa.8.

L’ottavo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché non risultavadalla relata l’esito negativo delle ricerche.9.

Il nono motivo (pag. 20) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu omessal’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026I motivi dal sesto al decimo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati.

Invero, tutti i vizi dedotti si configurano, già in lineaastratta e senza che sia minimamente necessario aggiungere altro,come cause di nullità e non di inesistenza della notificazione, chesono stati sanati ex tunc a seguito della costituzione dell’opposto(Cass., S.U., n. 14916/2016).

La nullità della notifica di un attodi impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dallacostituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce almomento del compimento della notifica viziata, rendendo cosìtempestiva l'impugnazione (Cass. n. 10208/2004).Nello stesso senso è stato precisato che la querela di falso della relatadell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorchéastrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documentorilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione e dellaconoscenza dell'atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibilein concreto, per irrilevanza dell'eventuale falsità, quando riguardil'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica exart. 140 c.p.c. per non aver reperito vicini di casa disponibili aricevere la copia dell'atto ma risulti che l'intimato abbia potutoesercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestivadi scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma dinullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con ilraggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. n. 5782/1982)10.

Il decimo motivo (pag. 22) denunzia “violazione di legge: art. 75c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulterioreprofilo”.

Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello non ha trattole debite implicazioni dalla mancata esibizione della delibera dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giunta municipale che aveva autorizzato la proposizionedell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.Il motivo è infondato, perché la censura non si confronta con ilcontenuto della decisione, nella quale si riconosce che è stataprodotta la deliberazione n. 131 del 3 ottobre 2003, con sui siautorizzava la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Nelricorso si censura tale affermazione, ma con riferimento a una diversadelibera di giunta: la n. 149 del 2007.Comunque sia, al fine di dar conto dell’infondatezza del motivo,assume carattere assorbente la regola secondo cui «nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsionedello statuto comunale, competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000” (Cass. n. 20428/2026; n.24433/2011).11.

L’undicesimo motivo (pag. 23) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullitàdella procura, rilasciata al legale di controparte, non essendo indicatoil nominativo del sindaco nella citazione in opposizione, né risultariprodotto il mandato sulla copia notificata della citazione, essendoinoltre illeggibile la firma apposta sul mandato stesso.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha riconosciuto che ilnominativo del sindaco si evinceva dalla procura apposta in calce allaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026copia notificata del decreto ingiuntivo.

In particolare, vengono inconsiderazione i seguenti principi:a) È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponentea decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli edepositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterneritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art.125, secondo comma, c.p.c.) (Cass. n. 28106/2018).b) L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, appostain calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un enteesattamente indicato, non determina nullità dell'atto processualeallorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessao dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quandodetto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per iltramite dei documenti di causa.

Solo in assenza di tali condizioni sidetermina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essereeccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante diintegrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, laS.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calcealla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quantoil nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testodella procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine lastessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di unaprecedente missiva spedita dal condominio alla controparte e daquesta depositata in giudizio) (Cass. n. 8930/2019).c) Ai fini della validità dell'atto d'appello, è sufficiente che l'originaledella procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali lacontroparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificareNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione ingiudizio della parte rappresentata: né, ove tale atto coincida - comenella specie - con l'originale dello stesso atto di appello, rilevano, insenso contrario, l'omessa trascrizione della procura sulla copianotificata alla controparte o la mancata indicazione, sull'originaledepositato in cancelleria, della data di rilasciodella procura medesima, da farsi risalire, al più tardi, al momentodella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per larelativa notificazione (Cass. n. 7286/2018).12 Il dodicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto rilavarel’illegittimità della delibera di giunta che autorizzava l’opposizione inquanto predisposta da soggetto privo di qualifica per poter svolgere lefunzioni di responsabile del procedimento.Il motivo è inammissibile.

Vale in proposito, mutatis mutandis, laregola che la censura formale di violazione delle garanzie dipartecipazione al procedimento amministrativo non può da solacondurre all'annullamento del provvedimento finale, perché è semprenecessario, per il principio ora codificato dall'art. 21-octies comma 2secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuare laprova di resistenza esaminando se a causa di tale violazionel'amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di faripotizzare una decisione diversa.

Non sarebbe infatti né utile néeconomico annullare un provvedimento (discrezionale o vincolato)che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto.

La prova diresistenza deve essere condotta esaminando le censure di naturasostanziale proposte con l'impugnazione.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale prova non è stata offerta nel caso in esame.13.

Il tredicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

Si censura ancora il mancato rilievo del difetto dilegittimazione processuale del Comune opponente, in considerazionedel fatto che il mandato alle liti è conferito dal sindaco e non deldirigente.Il motivo è infondato.

Nel sistema istituzionale e costituzionale deglienti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento delComune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, inmateria, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidarela rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito deirispettivi settori di competenza, quale espressione del poteregestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della strutturaburocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove unaspecifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolaritàdel potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensidell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lostatuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi larappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso aldirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsisenza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad unprofessionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi,legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudiziosenza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso lemagistrature superiori, può anche svolgere personalmente attivitàdifensiva nel giudizio di cassazione (Cass. n. 17679/2025).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202614.

Il quattordicesimo motivo (pag. 26) denunzia “violazione di legge:art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

Il ricorrente si duole perché il funzionario che hapredisposto la relazione dell’Ufficio legale introduttiva della delibera digiunta, che ha autorizzato la proposizione dell’opposizione, avevaagito in conflitto di interesse.Il motivo è infondato.

Vale in linea di principio quanto sopra rilevatoin relazione alle violazioni procedimentali in genere, restando daaggiungere che la Corte d’appello, oltre a ritenere irrilevante in via diprincipio il conflitto, ha riconosciuto che il medesimo non fosse statoprovato.Tale ulteriore affermazione della decisione, contenente unavalutazione di fatto, non è stata censurata come tale.

Il ricorredenunzia, infatti, solo la violazione dell’art. 75 c.p.c., che però nonsussiste.15.

Il quindicesimo motivo (pag. 27) denunzia “omissione e/oinsufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione conrisultanze documentali su un punto decisivo della controversia.Liquidazione parziale”.Il motivo richiama una “determina” del dirigente del settore, cheprovvedeva a liquidare un acconto.

In tale determina, secondo laricostruzione proposta dal ricorrente, si richiamava una relazione delresponsabile del procedimento, nella quale si evidenziaval’indisponibilità economica dell’ente.

Tale circostanza, secondo ilricorrente, sarebbe inveritiera, tenuto conto delle molteplicità delleliquidazioni operate dal Comune nel periodo, inclusa quella deldipendente comunale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presentatouna nota successivamente a quella depositata dal ricorrente.

SarebbeNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026così stata preferita la liquidazione in favore di un dipendentecomunale invece di una liquidazione, fondata su nota anteriore,corredata dal parere di congruità del competente ordineprofessionale.Con il motivo in esame, inoltre, si pone l’accento sulla missiva del 16gennaio 2004, a firma del responsabile dell’ufficio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlucci, indirizzata al Sindaco, all’assessore al contenzioso,all’assessore alle finanze, e ai dirigenti del primo e del quarto settoree ai revisore dei conti, nella quale, sottolineandosi l’indisponibilitàdella somma, si allegava un prospetto informativo, predispostosecondo l’ordine cronologico delle parcelle, nel quale si menzionaval’importo di € 176.058,21, richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota del12 luglio 2002.Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, come è reso palese dallasintesi delle censure, non denunzia alcun vizio della pronunziaannoverabile fra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 360 c.p.c. intema di ricorso per cassazione, né tanto meno denunzia un effettivovizio motivazionale.

La censura si esaurisce nel rilievo, propostonell’affermazione di sintesi che chiude l’esposizione del motivo («Nediscende che l’Amministrazione comunale – in una con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odiernoopposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio diopposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorsepubbliche»), che il Comune avrebbe dovuto dar corso alla propriarichiesta di pagamento.

In questo senso, il motivo, sostanziandosinella pretesa di riproporre un giudizio di merito, si scontra dunquecon la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendonella declaratoria di inammissibilità.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202616.

Il sedicesimo motivo (pag. 30) denunzia “violazione di legge: art.1309 c.c.”Si riprende il tema della lettera del 16 gennaio 2004, di cui al motivoprecedente, nella quale il ricorrente ravvisa l’esistenza di unriconoscimento di debito, tale da giustificare la pronunzia dicessazione della materia del contendere e la condanna di controparteal risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.Il motivo è inammissibile. perché intende, pur sotto l'egida del vizio diviolazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere ungiudizio di merito.17.

Il diciassettesimo motivo (pag. 31) è così rubricato “sull’assuntaerrata quantificazione del credito vantato dal ricorrente.Inammissibilità”.Il ricorrente si duole per essere stata accolta la tardiva eccezione dicontroparte, secondo cui dall’importo oggetto del provvedimentomonitorio occorreva detrarre il quantum liquidato per la fasecautelare.

Si richiama in proposito la delibera della Giunta n. 131 del2003 di conferimento dell’incarico per il giudizio di opposizione, nellaquale si menzionava la liquidazione per la fase cautelare e la richiestaulteriore del legale per la fase di merito.Quindi si ripropone la considerazione già fatta a chiusura del motivoprecedente: «Ne discende che l’Amministrazione comunale – in unacon l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono ben consci della debenza del credito azionatodall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerarigiudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie,dilapidando risorse pubbliche».La censura, infatti, al si esaurisce nel riproporre l’assunto che ilcredito esisteva e l’amministrazione non aveva ragione diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026disconoscerlo, essendo pretestuosa l’iniziativa assunta con il ricorsoper decreto ingiuntivo.Consegue l’inammissibilità del motivo, essendo evidente l’estraneitàdi una simile considerazione al novero delle censure proponibili con ilricorso per cassazione.18.

Il diciottesimo motivo (pag. 32) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p.c. sull’assunta errata quantificazione del credito vantatodal ricorrente.

Inammissibilità».

La censura allude all’attivitàprofessionale svolta dal Lorusso in favore del Comune,rimproverandosi alla Corte d’appello di non avere considerato chefurono proposte due istanze di sospensione del lodo: la prima,discussa il 6 maggio 1998, sulla quale il consigliere istruttore ritenevadi non poter provvedere perché di competenza collegiale; la seconda,presentata su sollecitazione del Comune, discussa e accolta conordinanza del 10 giugno 1998.

Ciò posto il ricorrente sostiene che laprima liquidazione attiene a tale secondo giudizio cautelareautonomamente intrapreso, il che rendeva palese la pretestuositàdell’eccezione di controparte, la quale, peraltro, aveva indicato unimporto non corretto.Il motivo è inammissibile.

Nessuna omissione di pronunzia inficia lasentenza impugnata, dolendosi il ricorrente della ingiustizia delladecisione, per avere la Corte d’appello disconosciuto compensi cheerano invece giustificati in considerazione dell’attività prestata.In questo senso la censura non è neanche in linea con la ratiodecidendi proposta dalla Corte d’appello, che non ha negato l’attività,ma il criterio di liquidazione, in presenza di determinazioneconvenzionale del compenso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202619.

Il diciannovesimo motivo (pag. 33) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p..; art. 2233 c.c.; art. 2712 c.c.; art. 214 c.p.c.; art. 2697c.c., assunta violazione della delibera di c.c. nn. 49 del 10.07.1996”.Il motivo propone le seguenti censure: a) la delibera del consiglioComunale n. 49 de 2006, richiamata nella delibera di conferimentodell’incarico, non fu consegnata al professionista, in violazionedell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non essendo pertanto applicabile ilcriterio di liquidazione da esso previsto.

In ogni caso, il criterioavrebbe dovuto “cedere” al parere di congruità rilasciato dalcompetente ordine professionale; b) l’indicazione della spesapresunta, contenuta nella delibera di incarico, era non vincolante, inquanto si faceva salva “la esatta quantificazione del credito rellarelativa specifica”, intendendosi con tale espressione un richiamo alparere dell’ordine professionale, sollecitata a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Si menzionano poi tre missive, provenienti dal legale e indirizzateall’Amministrazione comunale, che contenevano il riferimento allasollecitazione del parere, che non furono contestatedall’amministrazione e che pertanto confermavano l’interpretazione dicui sopra, nel senso che le parti avevano rimesso la determinazionedel credito al parere dell’ordine professionale, come da prassi seguitadall’amministrazione nella liquidazione degli onorari degli avvocati; c)l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta, non ha svoltoalcuna contestazione, né nell’an né nel quantum, nel termine di tremesi, deducendo l’erroneità del credito solo con l’atto di opposizione;d) il motivo prosegue, evidenziando che mancava un atto scrittocontenente l’accettazione del legale del criterio di liquidazionerecepito dalla delibera n. 49 del 1996; e) si rimprovera alla Corted’appello di non avere tenuto conto del disconoscimento ex art. 2712Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026c.c. operato con riferimento alla convenzione e ai pagamenti eccepitidall’ente: non avendo controparte proposto istanza di verificazione,ogni e qualsiasi documento prodotto dal Comune, non era utilizzabileai fini probatori; f) si accenna poi a un contrasto della convenzione,qualora in ipotesi efficace, con il d.m. 585 del 1994 e con il [OSCURATO:PERSONA] costitutivo della Unione Europea.Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che il giudizio di cassazione è ungiudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi allaSuprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – daiquali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dalnovero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., e nelrispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagliartt. 365 e 366 c.p.c.

Nulla di tutto questo nel motivo in esame,caratterizzato da un generico e confuso argomentare, in cui sisovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti aripetere un giudizio sul fatto.

Si deve aggiungere che le considerazioniproposte dal ricorrente sono palesemente disallineate rispetto allaratio decidendi, che si esaurisce, sul quantum, nell’affermarel’applicabilità della convenzione, il che rende del tutto sterili i rilievifondati sulla mancata contestazione della parcella e sul rilascio delparere del competente ordine professionale.

L’assunto che le partiavessero rimesso la determinazione al parere dell’ordineprofessionale è una pura petizione di principio.

Si può aggiungere chei giudici di merito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formalerichiesto ai fini della validità del contratto fra la pubblicaamministrazione e il legale, hanno fatto applicazione del principio,consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui« In tema diforma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito èNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore dellaprocura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controllida parte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n.21007/2019).20.

Il ventesimo motivo (pag. 49) denunzia “violazione di legge: art.1454 c.c. violazione di legge art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002”.Si eccepisce la nullità della convenzione per violazione dei minimitariffari e per la iniquità della medesima ai sensi dell’art. 7 del d. lgs.n. 231 del 2002.Il motivo è inammissibile.

La denunzia della supposta violazione deiminimi urta contro il diverso accertamento fatto proprio dallasentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una siffattaviolazione, richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.In quanto al richiamo del dell’art. 7 del d. lgs. 231 del 2002, laviolazione è affermata in termini apodittici, senza nessun confrontocon la decisione impugnata, non comprendendosi in che cosa siaconsistito l’errore commesso dalla Corte d’appello sotto questoprofilo.

Si può aggiungere che le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002relative agli interessi di mora si applicano solamente ai contratticonclusi successivamente all'8 agosto 2002.

Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, siapplicano le norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924).

Inrapporto a tale principio, richiamato nella sentenza impugnata, ilNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivo si esaurisce nell’affermazione che, nella specie, non esistevacontratto anteriore al 2002, con ciò ancora una volta negandosivanamente l’efficacia della convenzione, invece riconosciuta daigiudici di merito.21.

Il ventunesimo motivo (pag. 50) denunzia “violazione di legge:art. 1454 c.c.” Il ricorrente sostiene che la convenzione si era risoltaessendo inutilmente decorso il termine accordato dal ricorrente con lediffide del 17 aprile 2003 e del 30 luglio 2004il motivo è inammissibile.

Ancora una volta si deduce una violazionedi legge in termini del tutto svincolati dal decisum.

La Corte d’appelloha disconosciuto in radice la stessa configurabilità di una risoluzionedi diritto in relazione a un accordo già eseguito, che il professionistanon avrebbe potuto porre nel nulla «presentando una parcellasvincolata dalle suddette pattuizioni e, addirittura, maggiorata deltriplo, conseguendone l’irrilevanza di qualsiasi diffida, atteso che nonera configurabile alcuna prestazione inevasa da partedell’amministrazione committente».Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione dell’art. 1454 c.c.,palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di mettere in discussionein questa sede i presupposti fattuali della stessa affermazione.

QuestaSuprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a unafattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modoerroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quellastessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio dimerito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspettodel vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizionedell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che soloquest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).22.

Il ventiduesimo motivo (pag. 53) denunzia “violazione di legge:art. 6 d.lgs. n. 231/2002”.

Si deduce che, nella specie, non erarilevante, ratione temporis, l’abrogazione dei minimi tariffari, essendoapplicabile il d. lgs. 231 del 2002, non essendoci nessun accordoconcluso prima dell’8 agosto del 2002 ed essendosi il giudizio, alquale di riferiva la richiesta, conclusosi successivamente.Il motivo ripropone censure già proposte con i motivi precedenti e necondivide le sorti.23.

Il ventitreesimo motivo (pag. 55) denunzia “violazione di legge:artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.

Violazione di legge:art. 2233 c.c.

Violazione di legge: art. 1419 c.c. e art. 24 L. n.794/1942.

Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.

Sull’inefficacia,invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.” Si ripropone iltema dell’inefficacia della convenzione, in quanto non sottoscritta dalricorrente, dovendosi ancora una volta evidenziare l’inefficacia dellamedesima per inutile decorso del termine di diffida, non avendol’amministrazione corrisposto né gli onorari nella misura richiesta, né idiritti di procuratore.Sono poi ripresi i temi già anticipati nei motivi precedenti sulla nullitàdella convenzione per violazione dei minimi tariffari, sulla suainefficacia per il decorso del termine di diffida, dovendosi ancoratenere conto, secondo il ricorrente, del fatto che il parere di congruitàera stato rilasciato sulla base di criteri favorevoli per l’ente.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il motivo è puramente ripetitivo di censure già proposte nei motiviprecedenti e ne condivide le sorti, senza che occorra aggiungerealtro.24.

Il ventiquattresimo motivo (pag. 68) denunzia “violazione dilegge: artt. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.”Si ripropone il tema del disconoscimento e della mancata istanza diverificazione con la conseguente non utilizzabilità dei documentiprodotti dal Comune.Il motivo è inammissibile, in quanto disallineato rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente,che è riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documentiprodotti in fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale.

In effetti,come rileva la Corte d’appello, «Il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichiil documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale(Cass. n. 26593/2024)».

Al cospetto di tale ratio decidendi, in linea diprincipio coerente con la giurisprudenza della Corte e nonefficacemente censurata, si rivelano del tutto sterili le considerazionidel ricorrente sul fatto che le circostanze, in ipotesi comprovate daidocumenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mere enunciazioni.

Sitratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficacia deldisconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato25.

Il venticinquesimo motivo (pag. 73) denunzia “violazione dilegge: art. 2233 c.c.

Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923 n. 2240.

Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamataconvenzione.”Il motivo è inammissibile, perché ripropone le stesse questioni giàfatte valere con i motivi precedenti (in particolare la denunziatainesistenza di un contratto scritto che avesse determinato ilcompenso, l’inefficacia della convenzione per inutile decorso deltermine di diffida, la violazione dei minimi tariffari, la non utilizzabilitàdel documento in conseguenza del disconoscimento) e ne condividepertanto le sorti.26.

Il ventiseiesimo motivo (pag. 80) denunzia “omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Intervenutatransazione”.Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto dellatransazione intervenuta fra le parti, per effetto dell’accettazione dellaproposta transattiva inviata dal Comune, a mezzo del dirigente affarilegali, il data 29 dicembre 2005 (accettazione avvenuta con missivadi pari data).Il motivo è inammissibile.

La corte ha riconosciuto la tardività delladeduzione, che pertanto avrebbe dovuto essere censurata sotto ilprofilo dell’error in procedendo, assolvendo agli oneri di specificitàimposti a chi intenda proporre in cassazione la relativa questione.

«In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.,integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera delNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. n. 3612/2022).27.

Il ventisettesimo motivo (pag. 84) denunzia “violazione di legge:art. 2233 c.c.” Si pone la questione della nullità del contratto permancanza dell’impegno di spesa.Il motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisarese e in che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustificadi per sé l’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare laregola secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, inNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).28.

Il ventottesimo motivo (pag. 85) denunzia “violazione di legge:art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c.”Si ripropone la questione del disconoscimento e della mancataproposizione dell’istanza di verificazione.Il motivo è ripetitivo di censure già proposte con i motivi precedenti ene condivide le sorti.29. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:AUTONOMOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 23695/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1074/2020depositata il 18/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diventotto motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, conla quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso ladecisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva a sua voltarigettato la domanda intesa a ottenere il pagamento di onorariprofessionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio diimpugnazione di un lodo arbitrale.

Il Comune di Modugno ha resistitocon controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28 l. n.794/1942.

Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. disciplinato dagliartt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011.

La Corte d’appello avrebbe dovutodichiarare «la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’omessa introduzione del giudizio come procedimento disciplinatoesclusivamente dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabileratione temporis alla presente controversia [...])»Il motivo è palesemente infondato.

Già secondo il tenore letteraledell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, «Per la liquidazione dellespese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio clientel'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzionedella procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.633 e seguenti del Codice di procedura civile, proporre ricorso al capodell'ufficio giudiziario adito per il processo».Poiché nel caso in esame l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire laprocedura di cui all’art. 633 c.p.c., vale la regola secondo la quale «intema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati perNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026prestazioni professionali, la competenza funzionale ed inderogabiledel capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo sussiste per il soloprocedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per ilprocedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decretoingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione,per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenzainderogabile del capo dell'ufficio (Cass. n. 10293/2002).2.

Il secondo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942 poi modificato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Sisostiene, con tale motivo, che, dovendosi applicare l’art. 28 dellalegge n. 794/1942, «la competenza a decidere sul gravame dellasentenza di primo grado era di codesta Suprema corte suprema e nongià della Corte d’appello che era funzionalmente incompetente».Il motivo è palesemente.

Tenuto conto che il procedimento si è svoltocon il rito ordinario, il provvedimento che l’ha definito era appellabile.Vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'individuazione del mezzod'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale vaoperata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principiodell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dallalegge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, inrelazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia)effettuata dal giudice. (Cass. n. 10509/2025).3.

Il terzo motivo (pag. 6), denunziando “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942”, propone le seguenti censure: a) la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento in quanto nondeciso dal giudice collegiale con il procedimento in camera diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026consiglio; b) il rito speciale, diversamente da quanto ritiene la Corted’appello, è applicabile anche in caso di contestazioni sul quantum.La prima delle richiamate censure è infondata.

Il riscontro, in sede diappello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della suaintroduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l.n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudiced'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processualidella domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormaiconsolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica dellacitazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale inprecedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza diprimo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensidell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 10864/2023).Tanto chiarito a da sé che non è configurabile la violazione dell’art.50-bis sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale,prospettata con il motivo: all'inosservanza delle disposizionisulla composizione collegiale o monocratica del tribunale èapplicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., ilregime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con laconseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degliquest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primogiudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito,essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nellaposizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto,sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti diammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 9224/2023).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto alla censura sub la stessa si dirige contro un rilievo aggiuntivodella decisione, proposto dalla Corte di merito ad abundantiam.Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinantesulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possonocondurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n.802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).4.

Il quarto motivo (pag. 14) denunzia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 e 29 l.n. 794/1942”, perché non è stato considerato cheil giudice di primo grado, dinanzi al quale si è svolto il procedimento,non era neppure il capo dell’ufficio giudiziario.Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente avv.Lorusso, come sopra già chiarito, ha seguito la via alternativa delricorso per decreto ingiuntivo.5.

Il quinto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e nullità dell’opposizione”.

Si sostiene chel’opposizione era tardiva, in quanto l’atto, notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., fu depositato oltre il termine di quaranta giorni dellanotificazione del decreto ingiuntivo.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi: si continua a fare riferimento alla data del deposito,mentre data rilevante, come correttamente evidenziato dalla Corted’appello, era quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.Vale infatti il principio secondo cui «qualunque sia la modalità ditrasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando essodebba compiersi entro un determinato termine, alla luce dellesentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 -che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalitàNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principiodella scissione soggettiva del momento perfezionativo delprocedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal latodell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficialegiudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativoprocedimento vincolato.

Una siffatta regola, infatti, espressione di unvalore costituzionale, non può non presidiare l'attivitàistituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp.prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un attoprocessuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuataper mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale(principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso percassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.)» (Cass. n.8447/2004).6.

Il sesto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché lanotificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in difettodell’essenziale presupposto della irreperibilità del destinatario.7.

Il settimo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu ricevuta laraccomandata informativa.8.

L’ottavo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché non risultavadalla relata l’esito negativo delle ricerche.9.

Il nono motivo (pag. 20) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu omessal’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026I motivi dal sesto al decimo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati.

Invero, tutti i vizi dedotti si configurano, già in lineaastratta e senza che sia minimamente necessario aggiungere altro,come cause di nullità e non di inesistenza della notificazione, chesono stati sanati ex tunc a seguito della costituzione dell’opposto(Cass., S.U., n. 14916/2016).

La nullità della notifica di un attodi impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dallacostituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce almomento del compimento della notifica viziata, rendendo cosìtempestiva l'impugnazione (Cass. n. 10208/2004).Nello stesso senso è stato precisato che la querela di falso della relatadell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorchéastrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documentorilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione e dellaconoscenza dell'atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibilein concreto, per irrilevanza dell'eventuale falsità, quando riguardil'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica exart. 140 c.p.c. per non aver reperito vicini di casa disponibili aricevere la copia dell'atto ma risulti che l'intimato abbia potutoesercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestivadi scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma dinullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con ilraggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. n. 5782/1982)10.

Il decimo motivo (pag. 22) denunzia “violazione di legge: art. 75c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulterioreprofilo”.

Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello non ha trattole debite implicazioni dalla mancata esibizione della delibera dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giunta municipale che aveva autorizzato la proposizionedell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.Il motivo è infondato, perché la censura non si confronta con ilcontenuto della decisione, nella quale si riconosce che è stataprodotta la deliberazione n. 131 del 3 ottobre 2003, con sui siautorizzava la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Nelricorso si censura tale affermazione, ma con riferimento a una diversadelibera di giunta: la n. 149 del 2007.Comunque sia, al fine di dar conto dell’infondatezza del motivo,assume carattere assorbente la regola secondo cui «nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsionedello statuto comunale, competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000” (Cass. n. 20428/2026; n.24433/2011).11.

L’undicesimo motivo (pag. 23) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullitàdella procura, rilasciata al legale di controparte, non essendo indicatoil nominativo del sindaco nella citazione in opposizione, né risultariprodotto il mandato sulla copia notificata della citazione, essendoinoltre illeggibile la firma apposta sul mandato stesso.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha riconosciuto che ilnominativo del sindaco si evinceva dalla procura apposta in calce allaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026copia notificata del decreto ingiuntivo.

In particolare, vengono inconsiderazione i seguenti principi:a) È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponentea decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli edepositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterneritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art.125, secondo comma, c.p.c.) (Cass. n. 28106/2018).b) L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, appostain calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un enteesattamente indicato, non determina nullità dell'atto processualeallorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessao dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quandodetto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per iltramite dei documenti di causa.

Solo in assenza di tali condizioni sidetermina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essereeccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante diintegrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, laS.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calcealla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quantoil nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testodella procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine lastessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di unaprecedente missiva spedita dal condominio alla controparte e daquesta depositata in giudizio) (Cass. n. 8930/2019).c) Ai fini della validità dell'atto d'appello, è sufficiente che l'originaledella procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali lacontroparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificareNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione ingiudizio della parte rappresentata: né, ove tale atto coincida - comenella specie - con l'originale dello stesso atto di appello, rilevano, insenso contrario, l'omessa trascrizione della procura sulla copianotificata alla controparte o la mancata indicazione, sull'originaledepositato in cancelleria, della data di rilasciodella procura medesima, da farsi risalire, al più tardi, al momentodella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per larelativa notificazione (Cass. n. 7286/2018).12 Il dodicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto rilavarel’illegittimità della delibera di giunta che autorizzava l’opposizione inquanto predisposta da soggetto privo di qualifica per poter svolgere lefunzioni di responsabile del procedimento.Il motivo è inammissibile.

Vale in proposito, mutatis mutandis, laregola che la censura formale di violazione delle garanzie dipartecipazione al procedimento amministrativo non può da solacondurre all'annullamento del provvedimento finale, perché è semprenecessario, per il principio ora codificato dall'art. 21-octies comma 2secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuare laprova di resistenza esaminando se a causa di tale violazionel'amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di faripotizzare una decisione diversa.

Non sarebbe infatti né utile néeconomico annullare un provvedimento (discrezionale o vincolato)che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto.

La prova diresistenza deve essere condotta esaminando le censure di naturasostanziale proposte con l'impugnazione.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale prova non è stata offerta nel caso in esame.13.

Il tredicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

Si censura ancora il mancato rilievo del difetto dilegittimazione processuale del Comune opponente, in considerazionedel fatto che il mandato alle liti è conferito dal sindaco e non deldirigente.Il motivo è infondato.

Nel sistema istituzionale e costituzionale deglienti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento delComune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, inmateria, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidarela rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito deirispettivi settori di competenza, quale espressione del poteregestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della strutturaburocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove unaspecifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolaritàdel potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensidell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lostatuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi larappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso aldirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsisenza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad unprofessionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi,legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudiziosenza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso lemagistrature superiori, può anche svolgere personalmente attivitàdifensiva nel giudizio di cassazione (Cass. n. 17679/2025).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202614.

Il quattordicesimo motivo (pag. 26) denunzia “violazione di legge:art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.

Il ricorrente si duole perché il funzionario che hapredisposto la relazione dell’Ufficio legale introduttiva della delibera digiunta, che ha autorizzato la proposizione dell’opposizione, avevaagito in conflitto di interesse.Il motivo è infondato.

Vale in linea di principio quanto sopra rilevatoin relazione alle violazioni procedimentali in genere, restando daaggiungere che la Corte d’appello, oltre a ritenere irrilevante in via diprincipio il conflitto, ha riconosciuto che il medesimo non fosse statoprovato.Tale ulteriore affermazione della decisione, contenente unavalutazione di fatto, non è stata censurata come tale.

Il ricorredenunzia, infatti, solo la violazione dell’art. 75 c.p.c., che però nonsussiste.15.

Il quindicesimo motivo (pag. 27) denunzia “omissione e/oinsufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione conrisultanze documentali su un punto decisivo della controversia.Liquidazione parziale”.Il motivo richiama una “determina” del dirigente del settore, cheprovvedeva a liquidare un acconto.

In tale determina, secondo laricostruzione proposta dal ricorrente, si richiamava una relazione delresponsabile del procedimento, nella quale si evidenziaval’indisponibilità economica dell’ente.

Tale circostanza, secondo ilricorrente, sarebbe inveritiera, tenuto conto delle molteplicità delleliquidazioni operate dal Comune nel periodo, inclusa quella deldipendente comunale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presentatouna nota successivamente a quella depositata dal ricorrente.

SarebbeNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026così stata preferita la liquidazione in favore di un dipendentecomunale invece di una liquidazione, fondata su nota anteriore,corredata dal parere di congruità del competente ordineprofessionale.Con il motivo in esame, inoltre, si pone l’accento sulla missiva del 16gennaio 2004, a firma del responsabile dell’ufficio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlucci, indirizzata al Sindaco, all’assessore al contenzioso,all’assessore alle finanze, e ai dirigenti del primo e del quarto settoree ai revisore dei conti, nella quale, sottolineandosi l’indisponibilitàdella somma, si allegava un prospetto informativo, predispostosecondo l’ordine cronologico delle parcelle, nel quale si menzionaval’importo di € 176.058,21, richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota del12 luglio 2002.Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, come è reso palese dallasintesi delle censure, non denunzia alcun vizio della pronunziaannoverabile fra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 360 c.p.c. intema di ricorso per cassazione, né tanto meno denunzia un effettivovizio motivazionale.

La censura si esaurisce nel rilievo, propostonell’affermazione di sintesi che chiude l’esposizione del motivo («Nediscende che l’Amministrazione comunale – in una con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odiernoopposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio diopposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorsepubbliche»), che il Comune avrebbe dovuto dar corso alla propriarichiesta di pagamento.

In questo senso, il motivo, sostanziandosinella pretesa di riproporre un giudizio di merito, si scontra dunquecon la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendonella declaratoria di inammissibilità.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202616.

Il sedicesimo motivo (pag. 30) denunzia “violazione di legge: art.1309 c.c.”Si riprende il tema della lettera del 16 gennaio 2004, di cui al motivoprecedente, nella quale il ricorrente ravvisa l’esistenza di unriconoscimento di debito, tale da giustificare la pronunzia dicessazione della materia del contendere e la condanna di controparteal risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.Il motivo è inammissibile. perché intende, pur sotto l'egida del vizio diviolazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere ungiudizio di merito.17.

Il diciassettesimo motivo (pag. 31) è così rubricato “sull’assuntaerrata quantificazione del credito vantato dal ricorrente.Inammissibilità”.Il ricorrente si duole per essere stata accolta la tardiva eccezione dicontroparte, secondo cui dall’importo oggetto del provvedimentomonitorio occorreva detrarre il quantum liquidato per la fasecautelare.

Si richiama in proposito la delibera della Giunta n. 131 del2003 di conferimento dell’incarico per il giudizio di opposizione, nellaquale si menzionava la liquidazione per la fase cautelare e la richiestaulteriore del legale per la fase di merito.Quindi si ripropone la considerazione già fatta a chiusura del motivoprecedente: «Ne discende che l’Amministrazione comunale – in unacon l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono ben consci della debenza del credito azionatodall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerarigiudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie,dilapidando risorse pubbliche».La censura, infatti, al si esaurisce nel riproporre l’assunto che ilcredito esisteva e l’amministrazione non aveva ragione diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026disconoscerlo, essendo pretestuosa l’iniziativa assunta con il ricorsoper decreto ingiuntivo.Consegue l’inammissibilità del motivo, essendo evidente l’estraneitàdi una simile considerazione al novero delle censure proponibili con ilricorso per cassazione.18.

Il diciottesimo motivo (pag. 32) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p.c. sull’assunta errata quantificazione del credito vantatodal ricorrente.

Inammissibilità».

La censura allude all’attivitàprofessionale svolta dal Lorusso in favore del Comune,rimproverandosi alla Corte d’appello di non avere considerato chefurono proposte due istanze di sospensione del lodo: la prima,discussa il 6 maggio 1998, sulla quale il consigliere istruttore ritenevadi non poter provvedere perché di competenza collegiale; la seconda,presentata su sollecitazione del Comune, discussa e accolta conordinanza del 10 giugno 1998.

Ciò posto il ricorrente sostiene che laprima liquidazione attiene a tale secondo giudizio cautelareautonomamente intrapreso, il che rendeva palese la pretestuositàdell’eccezione di controparte, la quale, peraltro, aveva indicato unimporto non corretto.Il motivo è inammissibile.

Nessuna omissione di pronunzia inficia lasentenza impugnata, dolendosi il ricorrente della ingiustizia delladecisione, per avere la Corte d’appello disconosciuto compensi cheerano invece giustificati in considerazione dell’attività prestata.In questo senso la censura non è neanche in linea con la ratiodecidendi proposta dalla Corte d’appello, che non ha negato l’attività,ma il criterio di liquidazione, in presenza di determinazioneconvenzionale del compenso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202619.

Il diciannovesimo motivo (pag. 33) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p..; art. 2233 c.c.; art. 2712 c.c.; art. 214 c.p.c.; art. 2697c.c., assunta violazione della delibera di c.c. nn. 49 del 10.07.1996”.Il motivo propone le seguenti censure: a) la delibera del consiglioComunale n. 49 de 2006, richiamata nella delibera di conferimentodell’incarico, non fu consegnata al professionista, in violazionedell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non essendo pertanto applicabile ilcriterio di liquidazione da esso previsto.

In ogni caso, il criterioavrebbe dovuto “cedere” al parere di congruità rilasciato dalcompetente ordine professionale; b) l’indicazione della spesapresunta, contenuta nella delibera di incarico, era non vincolante, inquanto si faceva salva “la esatta quantificazione del credito rellarelativa specifica”, intendendosi con tale espressione un richiamo alparere dell’ordine professionale, sollecitata a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Si menzionano poi tre missive, provenienti dal legale e indirizzateall’Amministrazione comunale, che contenevano il riferimento allasollecitazione del parere, che non furono contestatedall’amministrazione e che pertanto confermavano l’interpretazione dicui sopra, nel senso che le parti avevano rimesso la determinazionedel credito al parere dell’ordine professionale, come da prassi seguitadall’amministrazione nella liquidazione degli onorari degli avvocati; c)l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta, non ha svoltoalcuna contestazione, né nell’an né nel quantum, nel termine di tremesi, deducendo l’erroneità del credito solo con l’atto di opposizione;d) il motivo prosegue, evidenziando che mancava un atto scrittocontenente l’accettazione del legale del criterio di liquidazionerecepito dalla delibera n. 49 del 1996; e) si rimprovera alla Corted’appello di non avere tenuto conto del disconoscimento ex art. 2712Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026c.c. operato con riferimento alla convenzione e ai pagamenti eccepitidall’ente: non avendo controparte proposto istanza di verificazione,ogni e qualsiasi documento prodotto dal Comune, non era utilizzabileai fini probatori; f) si accenna poi a un contrasto della convenzione,qualora in ipotesi efficace, con il d.m. 585 del 1994 e con il [OSCURATO:PERSONA] costitutivo della Unione Europea.Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che il giudizio di cassazione è ungiudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi allaSuprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – daiquali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dalnovero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., e nelrispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagliartt. 365 e 366 c.p.c.

Nulla di tutto questo nel motivo in esame,caratterizzato da un generico e confuso argomentare, in cui sisovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti aripetere un giudizio sul fatto.

Si deve aggiungere che le considerazioniproposte dal ricorrente sono palesemente disallineate rispetto allaratio decidendi, che si esaurisce, sul quantum, nell’affermarel’applicabilità della convenzione, il che rende del tutto sterili i rilievifondati sulla mancata contestazione della parcella e sul rilascio delparere del competente ordine professionale.

L’assunto che le partiavessero rimesso la determinazione al parere dell’ordineprofessionale è una pura petizione di principio.

Si può aggiungere chei giudici di merito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formalerichiesto ai fini della validità del contratto fra la pubblicaamministrazione e il legale, hanno fatto applicazione del principio,consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui« In tema diforma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito èNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore dellaprocura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controllida parte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n.21007/2019).20.

Il ventesimo motivo (pag. 49) denunzia “violazione di legge: art.1454 c.c. violazione di legge art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002”.Si eccepisce la nullità della convenzione per violazione dei minimitariffari e per la iniquità della medesima ai sensi dell’art. 7 del d. lgs.n. 231 del 2002.Il motivo è inammissibile.

La denunzia della supposta violazione deiminimi urta contro il diverso accertamento fatto proprio dallasentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una siffattaviolazione, richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.In quanto al richiamo del dell’art. 7 del d. lgs. 231 del 2002, laviolazione è affermata in termini apodittici, senza nessun confrontocon la decisione impugnata, non comprendendosi in che cosa siaconsistito l’errore commesso dalla Corte d’appello sotto questoprofilo.

Si può aggiungere che le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002relative agli interessi di mora si applicano solamente ai contratticonclusi successivamente all'8 agosto 2002.

Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, siapplicano le norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924).

Inrapporto a tale principio, richiamato nella sentenza impugnata, ilNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivo si esaurisce nell’affermazione che, nella specie, non esistevacontratto anteriore al 2002, con ciò ancora una volta negandosivanamente l’efficacia della convenzione, invece riconosciuta daigiudici di merito.21.

Il ventunesimo motivo (pag. 50) denunzia “violazione di legge:art. 1454 c.c.” Il ricorrente sostiene che la convenzione si era risoltaessendo inutilmente decorso il termine accordato dal ricorrente con lediffide del 17 aprile 2003 e del 30 luglio 2004il motivo è inammissibile.

Ancora una volta si deduce una violazionedi legge in termini del tutto svincolati dal decisum.

La Corte d’appelloha disconosciuto in radice la stessa configurabilità di una risoluzionedi diritto in relazione a un accordo già eseguito, che il professionistanon avrebbe potuto porre nel nulla «presentando una parcellasvincolata dalle suddette pattuizioni e, addirittura, maggiorata deltriplo, conseguendone l’irrilevanza di qualsiasi diffida, atteso che nonera configurabile alcuna prestazione inevasa da partedell’amministrazione committente».Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione dell’art. 1454 c.c.,palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di mettere in discussionein questa sede i presupposti fattuali della stessa affermazione.

QuestaSuprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a unafattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modoerroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quellastessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio dimerito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspettodel vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizionedell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che soloquest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).22.

Il ventiduesimo motivo (pag. 53) denunzia “violazione di legge:art. 6 d.lgs. n. 231/2002”.

Si deduce che, nella specie, non erarilevante, ratione temporis, l’abrogazione dei minimi tariffari, essendoapplicabile il d. lgs. 231 del 2002, non essendoci nessun accordoconcluso prima dell’8 agosto del 2002 ed essendosi il giudizio, alquale di riferiva la richiesta, conclusosi successivamente.Il motivo ripropone censure già proposte con i motivi precedenti e necondivide le sorti.23.

Il ventitreesimo motivo (pag. 55) denunzia “violazione di legge:artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.

Violazione di legge:art. 2233 c.c.

Violazione di legge: art. 1419 c.c. e art. 24 L. n.794/1942.

Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.

Sull’inefficacia,invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.” Si ripropone iltema dell’inefficacia della convenzione, in quanto non sottoscritta dalricorrente, dovendosi ancora una volta evidenziare l’inefficacia dellamedesima per inutile decorso del termine di diffida, non avendol’amministrazione corrisposto né gli onorari nella misura richiesta, né idiritti di procuratore.Sono poi ripresi i temi già anticipati nei motivi precedenti sulla nullitàdella convenzione per violazione dei minimi tariffari, sulla suainefficacia per il decorso del termine di diffida, dovendosi ancoratenere conto, secondo il ricorrente, del fatto che il parere di congruitàera stato rilasciato sulla base di criteri favorevoli per l’ente.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il motivo è puramente ripetitivo di censure già proposte nei motiviprecedenti e ne condivide le sorti, senza che occorra aggiungerealtro.24.

Il ventiquattresimo motivo (pag. 68) denunzia “violazione dilegge: artt. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.”Si ripropone il tema del disconoscimento e della mancata istanza diverificazione con la conseguente non utilizzabilità dei documentiprodotti dal Comune.Il motivo è inammissibile, in quanto disallineato rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente,che è riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documentiprodotti in fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale.

In effetti,come rileva la Corte d’appello, «Il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichiil documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale(Cass. n. 26593/2024)».

Al cospetto di tale ratio decidendi, in linea diprincipio coerente con la giurisprudenza della Corte e nonefficacemente censurata, si rivelano del tutto sterili le considerazionidel ricorrente sul fatto che le circostanze, in ipotesi comprovate daidocumenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mere enunciazioni.

Sitratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficacia deldisconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato25.

Il venticinquesimo motivo (pag. 73) denunzia “violazione dilegge: art. 2233 c.c.

Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923 n. 2240.

Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamataconvenzione.”Il motivo è inammissibile, perché ripropone le stesse questioni giàfatte valere con i motivi precedenti (in particolare la denunziatainesistenza di un contratto scritto che avesse determinato ilcompenso, l’inefficacia della convenzione per inutile decorso deltermine di diffida, la violazione dei minimi tariffari, la non utilizzabilitàdel documento in conseguenza del disconoscimento) e ne condividepertanto le sorti.26.

Il ventiseiesimo motivo (pag. 80) denunzia “omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Intervenutatransazione”.Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto dellatransazione intervenuta fra le parti, per effetto dell’accettazione dellaproposta transattiva inviata dal Comune, a mezzo del dirigente affarilegali, il data 29 dicembre 2005 (accettazione avvenuta con missivadi pari data).Il motivo è inammissibile.

La corte ha riconosciuto la tardività delladeduzione, che pertanto avrebbe dovuto essere censurata sotto ilprofilo dell’error in procedendo, assolvendo agli oneri di specificitàimposti a chi intenda proporre in cassazione la relativa questione.

«In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.,integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera delNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. n. 3612/2022).27.

Il ventisettesimo motivo (pag. 84) denunzia “violazione di legge:art. 2233 c.c.” Si pone la questione della nullità del contratto permancanza dell’impegno di spesa.Il motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisarese e in che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustificadi per sé l’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare laregola secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, inNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).28.

Il ventottesimo motivo (pag. 85) denunzia “violazione di legge:art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c.”Si ripropone la questione del disconoscimento e della mancataproposizione dell’istanza di verificazione.Il motivo è ripetitivo di censure già proposte con i motivi precedenti ene condivide le sorti.29. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 23695/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1074/2020depositata il 18/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diventotto motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, conla quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso ladecisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva a sua voltarigettato la domanda intesa a ottenere il pagamento di onorariprofessionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio diimpugnazione di un lodo arbitrale. Il Comune di Modugno ha resistitocon controricorso. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28 l. n.794/1942. Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. disciplinato dagliartt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte d’appello avrebbe dovutodichiarare «la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’omessa introduzione del giudizio come procedimento disciplinatoesclusivamente dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabileratione temporis alla presente controversia [...])»Il motivo è palesemente infondato.  Già secondo il tenore letteraledell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, «Per la liquidazione dellespese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio clientel'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzionedella procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.633 e seguenti del Codice di procedura civile, proporre ricorso al capodell'ufficio giudiziario adito per il processo».Poiché nel caso in esame l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire laprocedura di cui all’art. 633 c.p.c., vale la regola secondo la quale «intema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati perNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026prestazioni professionali, la competenza funzionale ed inderogabiledel capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo sussiste per il soloprocedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per ilprocedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decretoingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione,per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenzainderogabile del capo dell'ufficio (Cass. n. 10293/2002).2. Il secondo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942 poi modificato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Sisostiene, con tale motivo, che, dovendosi applicare l’art. 28 dellalegge n. 794/1942, «la competenza a decidere sul gravame dellasentenza di primo grado era di codesta Suprema corte suprema e nongià della Corte d’appello che era funzionalmente incompetente».Il motivo è palesemente. Tenuto conto che il procedimento si è svoltocon il rito ordinario, il provvedimento che l’ha definito era appellabile.Vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'individuazione del mezzod'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale vaoperata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principiodell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dallalegge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, inrelazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia)effettuata dal giudice. (Cass. n.  10509/2025).3. Il terzo motivo (pag. 6), denunziando “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942”, propone le seguenti censure: a) la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare la  nullità del procedimento in quanto nondeciso dal giudice collegiale con il procedimento in camera diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026consiglio; b) il rito speciale, diversamente da quanto ritiene la Corted’appello, è applicabile anche in caso di contestazioni sul quantum.La prima delle richiamate censure è infondata. Il riscontro, in sede diappello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della suaintroduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l.n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudiced'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processualidella domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormaiconsolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica dellacitazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale inprecedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza diprimo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensidell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 10864/2023).Tanto chiarito a da sé che non è configurabile la violazione dell’art.50-bis sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale,prospettata con  il motivo: all'inosservanza delle disposizionisulla composizione collegiale o monocratica del tribunale èapplicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., ilregime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con laconseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degliquest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primogiudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito,essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nellaposizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto,sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti diammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 9224/2023).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto alla censura sub la stessa si dirige contro un rilievo aggiuntivodella decisione, proposto dalla Corte di merito ad abundantiam.Costituisce principio acquisito che le  affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinantesulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possonocondurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n.802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).4. Il quarto motivo (pag. 14) denunzia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 e 29 l.n. 794/1942”, perché non è stato considerato cheil giudice di primo grado, dinanzi al quale si è svolto il procedimento,non era neppure il capo dell’ufficio giudiziario.Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente avv.Lorusso, come sopra già chiarito, ha seguito la via alternativa delricorso per decreto ingiuntivo.5. Il quinto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e nullità dell’opposizione”. Si sostiene chel’opposizione era tardiva, in quanto l’atto, notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., fu depositato oltre il termine di quaranta giorni dellanotificazione del decreto ingiuntivo.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi: si continua a fare riferimento alla data del deposito,mentre data rilevante, come correttamente evidenziato dalla Corted’appello, era quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.Vale infatti il principio secondo cui «qualunque sia la modalità ditrasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando essodebba compiersi entro un determinato termine, alla luce dellesentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 -che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalitàNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principiodella scissione soggettiva del momento perfezionativo delprocedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal latodell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficialegiudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativoprocedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di unvalore costituzionale, non può non presidiare l'attivitàistituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp.prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un attoprocessuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuataper mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale(principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso percassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.)» (Cass. n.8447/2004).6. Il sesto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché lanotificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in difettodell’essenziale presupposto della irreperibilità del destinatario.7. Il settimo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu ricevuta laraccomandata informativa.8. L’ottavo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché non risultavadalla relata l’esito negativo delle ricerche.9. Il nono motivo (pag. 20) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu omessal’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026I motivi dal sesto al decimo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati. Invero, tutti i vizi dedotti si configurano, già in lineaastratta e senza che sia minimamente necessario aggiungere altro,come cause di nullità e non di inesistenza della notificazione, chesono stati sanati ex tunc a seguito della costituzione dell’opposto(Cass., S.U., n. 14916/2016). La nullità della notifica di un attodi impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dallacostituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce almomento del compimento della notifica viziata, rendendo cosìtempestiva l'impugnazione (Cass. n. 10208/2004).Nello stesso senso è stato precisato che la querela di falso della relatadell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorchéastrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documentorilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione e dellaconoscenza dell'atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibilein concreto, per irrilevanza dell'eventuale falsità, quando riguardil'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica exart. 140 c.p.c. per non aver reperito vicini di casa disponibili aricevere la copia dell'atto ma risulti che l'intimato abbia potutoesercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestivadi scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma dinullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con ilraggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. n. 5782/1982)10. Il decimo motivo (pag. 22) denunzia “violazione di legge: art. 75c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulterioreprofilo”. Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello non ha trattole debite implicazioni dalla mancata esibizione della delibera dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giunta municipale che aveva autorizzato la proposizionedell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.Il motivo è infondato, perché la censura non si confronta con ilcontenuto della decisione, nella quale si riconosce che è stataprodotta la deliberazione n. 131 del 3 ottobre 2003, con sui siautorizzava la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Nelricorso si censura tale affermazione, ma con riferimento a una diversadelibera di giunta: la n. 149 del 2007.Comunque sia, al fine di dar conto dell’infondatezza del motivo,assume carattere assorbente la regola secondo cui «nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsionedello statuto comunale, competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000” (Cass. n. 20428/2026; n.24433/2011).11. L’undicesimo motivo (pag. 23) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.  La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullitàdella procura, rilasciata al legale di controparte, non essendo indicatoil nominativo del sindaco nella citazione in opposizione, né risultariprodotto il mandato sulla copia notificata della citazione, essendoinoltre illeggibile la firma apposta sul mandato stesso.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che ilnominativo del sindaco si evinceva dalla procura apposta in calce allaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026copia notificata del decreto ingiuntivo. In particolare, vengono inconsiderazione i seguenti principi:a) È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponentea decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli edepositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterneritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art.125, secondo comma, c.p.c.) (Cass. n. 28106/2018).b) L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, appostain calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un enteesattamente indicato, non determina nullità dell'atto processualeallorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessao dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quandodetto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per iltramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni sidetermina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essereeccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante diintegrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, laS.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calcealla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quantoil nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testodella procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine lastessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di unaprecedente missiva spedita dal condominio alla controparte e daquesta depositata in giudizio) (Cass. n. 8930/2019).c) Ai fini della validità dell'atto d'appello, è sufficiente che l'originaledella procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali lacontroparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificareNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione ingiudizio della parte rappresentata: né, ove tale atto coincida - comenella specie - con l'originale dello stesso atto di appello, rilevano, insenso contrario, l'omessa trascrizione della procura sulla copianotificata alla controparte o la mancata indicazione, sull'originaledepositato in cancelleria, della data di rilasciodella procura medesima, da farsi risalire, al più tardi, al momentodella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per larelativa notificazione (Cass. n. 7286/2018).12 Il dodicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilavarel’illegittimità della delibera di giunta che autorizzava l’opposizione inquanto predisposta da soggetto privo di qualifica per poter svolgere lefunzioni di responsabile del procedimento.Il motivo è inammissibile. Vale in proposito, mutatis mutandis, laregola che la censura formale di violazione delle garanzie dipartecipazione al procedimento amministrativo non può da solacondurre all'annullamento del provvedimento finale, perché è semprenecessario, per il principio ora codificato dall'art. 21-octies comma 2secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuare laprova di resistenza esaminando se a causa di tale violazionel'amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di faripotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile néeconomico annullare un provvedimento (discrezionale o vincolato)che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto. La prova diresistenza deve essere condotta esaminando le censure di naturasostanziale proposte con l'impugnazione.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale prova non è stata offerta nel caso in esame.13. Il tredicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. Si censura ancora il mancato rilievo del difetto dilegittimazione processuale del Comune opponente, in considerazionedel fatto che il mandato alle liti è conferito dal sindaco e non deldirigente.Il motivo è infondato. Nel sistema istituzionale e costituzionale deglienti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento delComune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, inmateria, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidarela rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito deirispettivi settori di competenza, quale espressione del poteregestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della strutturaburocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove unaspecifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolaritàdel potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensidell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lostatuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi larappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso aldirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsisenza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad unprofessionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi,legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudiziosenza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso lemagistrature superiori, può anche svolgere personalmente attivitàdifensiva nel giudizio di cassazione (Cass. n. 17679/2025).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202614. Il quattordicesimo motivo (pag. 26) denunzia “violazione di legge:art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. Il ricorrente si duole perché il funzionario che hapredisposto la relazione dell’Ufficio legale introduttiva della delibera digiunta, che ha autorizzato la proposizione dell’opposizione, avevaagito in conflitto di interesse.Il motivo è infondato. Vale in linea di principio quanto sopra rilevatoin relazione alle violazioni procedimentali in genere, restando daaggiungere che la Corte d’appello, oltre a ritenere irrilevante in via diprincipio il conflitto, ha riconosciuto che il medesimo non fosse statoprovato.Tale ulteriore affermazione della decisione, contenente unavalutazione di fatto, non è stata censurata come tale. Il ricorredenunzia, infatti, solo la violazione dell’art. 75 c.p.c., che però nonsussiste.15. Il quindicesimo motivo (pag. 27) denunzia “omissione e/oinsufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione conrisultanze documentali su un punto decisivo della controversia.Liquidazione parziale”.Il motivo richiama una “determina” del dirigente del settore, cheprovvedeva a liquidare un acconto. In tale determina, secondo laricostruzione proposta dal ricorrente, si richiamava una relazione delresponsabile del procedimento, nella quale si evidenziaval’indisponibilità economica dell’ente. Tale circostanza, secondo ilricorrente, sarebbe inveritiera, tenuto conto delle molteplicità delleliquidazioni operate dal Comune nel periodo, inclusa quella deldipendente comunale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presentatouna nota successivamente a quella depositata dal ricorrente. SarebbeNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026così stata preferita la liquidazione in favore di un dipendentecomunale invece di una liquidazione, fondata su nota anteriore,corredata dal parere di congruità del competente ordineprofessionale.Con il motivo in esame, inoltre, si pone l’accento sulla missiva del 16gennaio 2004, a firma del responsabile dell’ufficio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlucci, indirizzata al Sindaco, all’assessore al contenzioso,all’assessore alle finanze, e ai dirigenti del primo e del quarto settoree ai revisore dei conti, nella quale, sottolineandosi l’indisponibilitàdella somma, si allegava un prospetto informativo, predispostosecondo l’ordine cronologico delle parcelle, nel quale si menzionaval’importo di € 176.058,21, richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],  con nota del12 luglio 2002.Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, come è reso palese dallasintesi delle censure, non denunzia alcun vizio della pronunziaannoverabile fra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 360 c.p.c. intema di ricorso per cassazione, né tanto meno denunzia un effettivovizio motivazionale. La censura si esaurisce nel rilievo, propostonell’affermazione di sintesi che chiude l’esposizione del motivo («Nediscende che l’Amministrazione comunale – in una con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odiernoopposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio diopposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorsepubbliche»), che il Comune avrebbe dovuto dar corso alla propriarichiesta di pagamento. In questo senso, il motivo, sostanziandosinella pretesa di riproporre un giudizio di merito, si scontra dunquecon la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendonella declaratoria di inammissibilità.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202616. Il sedicesimo motivo (pag. 30) denunzia “violazione di legge: art.1309 c.c.”Si riprende il tema della lettera del 16 gennaio 2004, di cui al motivoprecedente, nella quale il ricorrente ravvisa l’esistenza di unriconoscimento di debito, tale da giustificare la pronunzia dicessazione della materia del contendere e la condanna di controparteal risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.Il motivo è inammissibile. perché intende, pur sotto l'egida del vizio diviolazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere ungiudizio di merito.17. Il diciassettesimo motivo (pag. 31) è così rubricato “sull’assuntaerrata quantificazione del credito vantato dal ricorrente.Inammissibilità”.Il ricorrente si duole per essere stata accolta la tardiva eccezione dicontroparte, secondo cui dall’importo oggetto del provvedimentomonitorio occorreva detrarre il quantum liquidato per la fasecautelare. Si richiama in proposito la delibera della Giunta n. 131 del2003 di conferimento dell’incarico per il giudizio di opposizione, nellaquale si menzionava la liquidazione per la fase cautelare e la richiestaulteriore del legale per la fase di merito.Quindi si ripropone la considerazione già fatta a chiusura del motivoprecedente: «Ne discende che l’Amministrazione comunale – in unacon l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono ben consci della debenza del credito azionatodall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerarigiudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie,dilapidando risorse pubbliche».La censura, infatti, al si esaurisce nel riproporre l’assunto che ilcredito esisteva e l’amministrazione non aveva ragione diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026disconoscerlo, essendo pretestuosa l’iniziativa assunta con il ricorsoper decreto ingiuntivo.Consegue l’inammissibilità del motivo, essendo evidente l’estraneitàdi una simile considerazione al novero delle censure proponibili con ilricorso per cassazione.18. Il diciottesimo motivo (pag. 32) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p.c. sull’assunta errata quantificazione del credito vantatodal ricorrente. Inammissibilità». La censura allude all’attivitàprofessionale svolta dal Lorusso in favore del Comune,rimproverandosi alla Corte d’appello di non avere considerato chefurono proposte due istanze di sospensione del lodo: la prima,discussa il 6 maggio 1998, sulla quale il consigliere istruttore ritenevadi non poter provvedere perché di competenza collegiale; la seconda,presentata su sollecitazione del Comune, discussa e accolta conordinanza del 10 giugno 1998. Ciò posto il ricorrente sostiene che laprima liquidazione attiene a tale secondo giudizio cautelareautonomamente intrapreso, il che rendeva palese la pretestuositàdell’eccezione di controparte, la quale, peraltro, aveva indicato unimporto non corretto.Il motivo è inammissibile. Nessuna omissione di pronunzia inficia lasentenza impugnata, dolendosi il ricorrente della ingiustizia delladecisione, per avere la Corte d’appello disconosciuto compensi cheerano invece giustificati in considerazione dell’attività prestata.In questo senso la censura non è neanche in linea con la ratiodecidendi proposta dalla Corte d’appello, che non ha negato l’attività,ma il criterio di liquidazione, in presenza di determinazioneconvenzionale del compenso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202619. Il diciannovesimo motivo (pag. 33) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p..; art. 2233 c.c.; art. 2712 c.c.; art. 214 c.p.c.; art. 2697c.c., assunta violazione della delibera di c.c. nn. 49 del 10.07.1996”.Il motivo propone le seguenti censure: a) la delibera del consiglioComunale n. 49 de 2006, richiamata nella delibera di conferimentodell’incarico, non fu consegnata al professionista, in violazionedell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non essendo pertanto applicabile ilcriterio di liquidazione da esso previsto. In ogni caso, il criterioavrebbe dovuto “cedere” al parere di congruità rilasciato dalcompetente ordine professionale; b) l’indicazione della spesapresunta, contenuta nella delibera di incarico, era non vincolante, inquanto si faceva salva “la esatta quantificazione del credito rellarelativa specifica”, intendendosi con tale espressione un richiamo alparere dell’ordine professionale, sollecitata a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Si menzionano poi tre missive, provenienti dal legale e indirizzateall’Amministrazione comunale, che contenevano il riferimento allasollecitazione del parere, che non furono contestatedall’amministrazione e che pertanto confermavano l’interpretazione dicui sopra, nel senso che le parti avevano rimesso la determinazionedel credito al parere dell’ordine professionale, come da prassi seguitadall’amministrazione nella liquidazione degli onorari degli avvocati; c)l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta, non ha svoltoalcuna contestazione, né nell’an né nel quantum, nel termine di tremesi, deducendo l’erroneità del credito solo con l’atto di opposizione;d) il motivo prosegue, evidenziando che mancava un atto scrittocontenente l’accettazione del legale del criterio di liquidazionerecepito dalla delibera n. 49 del 1996; e) si rimprovera alla Corted’appello di non avere tenuto conto del disconoscimento ex art. 2712Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026c.c. operato con riferimento alla convenzione e ai pagamenti eccepitidall’ente: non avendo controparte proposto istanza di verificazione,ogni e qualsiasi documento prodotto dal Comune, non era utilizzabileai fini probatori; f) si accenna poi a un contrasto della convenzione,qualora in ipotesi efficace, con il d.m. 585 del 1994 e con il [OSCURATO:PERSONA] costitutivo della Unione Europea.Il motivo è inammissibile. Si ricorda che il giudizio di cassazione è ungiudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi allaSuprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – daiquali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dalnovero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., e nelrispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagliartt. 365 e 366 c.p.c. Nulla di tutto questo nel motivo in esame,caratterizzato da un generico e confuso argomentare, in cui sisovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti aripetere un giudizio sul fatto. Si deve aggiungere che le considerazioniproposte dal ricorrente sono palesemente disallineate rispetto allaratio decidendi, che si esaurisce, sul quantum, nell’affermarel’applicabilità della convenzione, il che rende del tutto sterili i rilievifondati sulla mancata contestazione della parcella e sul rilascio delparere del competente ordine professionale. L’assunto che le partiavessero rimesso la determinazione al parere dell’ordineprofessionale è una pura petizione di principio. Si può aggiungere chei giudici di merito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formalerichiesto ai fini della validità del contratto fra la pubblicaamministrazione e il legale, hanno fatto applicazione del principio,consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui« In tema diforma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito èNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore dellaprocura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controllida parte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n.21007/2019).20. Il ventesimo motivo (pag. 49) denunzia “violazione di legge: art.1454 c.c. violazione di legge art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002”.Si eccepisce la nullità della convenzione per violazione dei minimitariffari e per la iniquità della medesima ai sensi dell’art. 7 del d. lgs.n. 231 del 2002.Il motivo è inammissibile. La denunzia della supposta violazione deiminimi urta contro il diverso accertamento fatto proprio dallasentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una siffattaviolazione, richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.In quanto al richiamo del dell’art. 7 del d. lgs. 231 del 2002, laviolazione è affermata in termini apodittici, senza nessun confrontocon la decisione impugnata, non comprendendosi in che cosa siaconsistito l’errore commesso dalla Corte d’appello sotto questoprofilo. Si può aggiungere che le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002relative agli interessi di mora si applicano solamente ai contratticonclusi successivamente all'8 agosto 2002. Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, siapplicano le norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924). Inrapporto a tale principio, richiamato nella sentenza impugnata, ilNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivo si esaurisce nell’affermazione che, nella specie, non esistevacontratto anteriore al 2002, con ciò ancora una volta negandosivanamente l’efficacia della convenzione, invece riconosciuta daigiudici di merito.21. Il ventunesimo motivo (pag. 50) denunzia “violazione di legge:art. 1454 c.c.” Il ricorrente sostiene che la convenzione si era risoltaessendo inutilmente decorso il termine accordato dal ricorrente con lediffide del 17 aprile 2003 e del 30 luglio 2004il motivo è inammissibile. Ancora una volta si deduce una violazionedi legge in termini del tutto svincolati dal decisum. La Corte d’appelloha disconosciuto in radice la stessa configurabilità di una risoluzionedi diritto in relazione a un accordo già eseguito, che il professionistanon avrebbe potuto porre nel nulla «presentando una parcellasvincolata dalle suddette pattuizioni e, addirittura, maggiorata deltriplo, conseguendone l’irrilevanza di qualsiasi diffida, atteso che nonera configurabile alcuna prestazione inevasa da partedell’amministrazione committente».Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione dell’art. 1454 c.c.,palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di mettere in discussionein questa sede i presupposti fattuali della stessa affermazione. QuestaSuprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a unafattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modoerroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quellastessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio dimerito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspettodel vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizionedell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che soloquest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).22. Il ventiduesimo motivo (pag. 53) denunzia “violazione di legge:art. 6 d.lgs. n. 231/2002”.  Si deduce che, nella specie, non erarilevante, ratione temporis, l’abrogazione dei minimi tariffari, essendoapplicabile il d. lgs. 231 del 2002, non essendoci nessun accordoconcluso prima dell’8 agosto del 2002 ed essendosi il giudizio, alquale di riferiva la richiesta, conclusosi successivamente.Il motivo ripropone censure già proposte con i motivi precedenti  e necondivide le sorti.23. Il ventitreesimo motivo (pag. 55) denunzia “violazione di legge:artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440. Violazione di legge:art. 2233 c.c. Violazione di legge: art. 1419 c.c. e art. 24 L. n.794/1942. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta. Sull’inefficacia,invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.” Si ripropone iltema dell’inefficacia della convenzione, in quanto non sottoscritta dalricorrente, dovendosi ancora una volta evidenziare l’inefficacia dellamedesima per inutile decorso del termine di diffida, non avendol’amministrazione corrisposto né gli onorari nella misura richiesta, né idiritti di procuratore.Sono poi ripresi i temi già anticipati nei motivi precedenti sulla nullitàdella convenzione per violazione dei minimi tariffari, sulla suainefficacia per il decorso del termine di diffida, dovendosi ancoratenere conto, secondo il ricorrente, del fatto che il parere di congruitàera stato rilasciato sulla base di criteri favorevoli per l’ente.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il motivo è puramente ripetitivo di censure già proposte nei motiviprecedenti e ne condivide le sorti, senza che occorra aggiungerealtro.24. Il ventiquattresimo motivo (pag. 68) denunzia “violazione dilegge: artt. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.”Si ripropone il tema del disconoscimento e della mancata istanza diverificazione con la conseguente non utilizzabilità dei documentiprodotti dal Comune.Il motivo è inammissibile, in quanto disallineato rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente,che è riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documentiprodotti in fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale. In effetti,come rileva la Corte d’appello, «Il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichiil documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale(Cass. n. 26593/2024)». Al cospetto di tale ratio decidendi, in linea diprincipio coerente con la giurisprudenza della Corte e nonefficacemente censurata, si rivelano del tutto sterili le considerazionidel ricorrente sul fatto che le circostanze, in ipotesi comprovate daidocumenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mere enunciazioni. Sitratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficacia deldisconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato25. Il venticinquesimo motivo (pag. 73) denunzia “violazione dilegge: art. 2233 c.c. Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923 n. 2240. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamataconvenzione.”Il motivo è inammissibile, perché ripropone le stesse questioni giàfatte valere con i motivi precedenti (in particolare la denunziatainesistenza di un contratto scritto che avesse determinato ilcompenso, l’inefficacia della convenzione per inutile decorso deltermine di diffida, la violazione dei minimi tariffari, la non utilizzabilitàdel documento in conseguenza del disconoscimento) e ne condividepertanto le sorti.26. Il ventiseiesimo motivo (pag. 80) denunzia “omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Intervenutatransazione”.Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto dellatransazione intervenuta fra le parti, per effetto dell’accettazione dellaproposta transattiva inviata dal Comune, a mezzo del dirigente affarilegali, il data 29 dicembre 2005 (accettazione avvenuta con missivadi pari data).Il motivo è inammissibile. La corte ha riconosciuto la tardività delladeduzione, che pertanto avrebbe dovuto essere censurata sotto ilprofilo dell’error in procedendo, assolvendo agli oneri di specificitàimposti a chi intenda proporre in cassazione la relativa questione. «In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.,integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera delNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. n. 3612/2022).27. Il ventisettesimo motivo (pag. 84) denunzia “violazione di legge:art. 2233 c.c.” Si pone la questione della nullità del contratto permancanza dell’impegno di spesa.Il  motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisarese e in che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustificadi per sé l’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare laregola secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, inNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).28.  Il ventottesimo motivo (pag. 85) denunzia “violazione di legge:art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c.”Si ripropone la questione del disconoscimento e della mancataproposizione dell’istanza di verificazione.Il motivo è ripetitivo di censure già proposte con i motivi precedenti ene condivide le sorti.29. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:AUTONOMOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 23695/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1074/2020depositata il 18/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diventotto motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, conla quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso ladecisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva a sua voltarigettato la domanda intesa a ottenere il pagamento di onorariprofessionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio diimpugnazione di un lodo arbitrale. Il Comune di Modugno ha resistitocon controricorso. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28 l. n.794/1942. Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. disciplinato dagliartt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte d’appello avrebbe dovutodichiarare «la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’omessa introduzione del giudizio come procedimento disciplinatoesclusivamente dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabileratione temporis alla presente controversia [...])»Il motivo è palesemente infondato.  Già secondo il tenore letteraledell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, «Per la liquidazione dellespese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio clientel'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzionedella procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.633 e seguenti del Codice di procedura civile, proporre ricorso al capodell'ufficio giudiziario adito per il processo».Poiché nel caso in esame l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire laprocedura di cui all’art. 633 c.p.c., vale la regola secondo la quale «intema di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati perNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026prestazioni professionali, la competenza funzionale ed inderogabiledel capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo sussiste per il soloprocedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13giugno 1942 n. 794, laddove se il professionista ha optato per ilprocedimento monitorio, l'eventuale giudizio di opposizione a decretoingiuntivo segue le regole del procedimento ordinario di cognizione,per cui non è configurabile in ordine ad esso, la competenzainderogabile del capo dell'ufficio (Cass. n. 10293/2002).2. Il secondo motivo (pag. 5) denunzia “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942 poi modificato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Sisostiene, con tale motivo, che, dovendosi applicare l’art. 28 dellalegge n. 794/1942, «la competenza a decidere sul gravame dellasentenza di primo grado era di codesta Suprema corte suprema e nongià della Corte d’appello che era funzionalmente incompetente».Il motivo è palesemente. Tenuto conto che il procedimento si è svoltocon il rito ordinario, il provvedimento che l’ha definito era appellabile.Vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'individuazione del mezzod'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale vaoperata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principiodell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dallalegge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, inrelazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia)effettuata dal giudice. (Cass. n.  10509/2025).3. Il terzo motivo (pag. 6), denunziando “violazione di legge: art. 28l.n. 794/1942”, propone le seguenti censure: a) la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare la  nullità del procedimento in quanto nondeciso dal giudice collegiale con il procedimento in camera diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026consiglio; b) il rito speciale, diversamente da quanto ritiene la Corted’appello, è applicabile anche in caso di contestazioni sul quantum.La prima delle richiamate censure è infondata. Il riscontro, in sede diappello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della suaintroduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l.n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudiced'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processualidella domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormaiconsolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica dellacitazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale inprecedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza diprimo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensidell'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 10864/2023).Tanto chiarito a da sé che non è configurabile la violazione dell’art.50-bis sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale,prospettata con  il motivo: all'inosservanza delle disposizionisulla composizione collegiale o monocratica del tribunale èapplicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., ilregime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con laconseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degliquest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primogiudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito,essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nellaposizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto,sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti diammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 9224/2023).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto alla censura sub la stessa si dirige contro un rilievo aggiuntivodella decisione, proposto dalla Corte di merito ad abundantiam.Costituisce principio acquisito che le  affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinantesulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possonocondurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n.802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).4. Il quarto motivo (pag. 14) denunzia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 e 29 l.n. 794/1942”, perché non è stato considerato cheil giudice di primo grado, dinanzi al quale si è svolto il procedimento,non era neppure il capo dell’ufficio giudiziario.Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente avv.Lorusso, come sopra già chiarito, ha seguito la via alternativa delricorso per decreto ingiuntivo.5. Il quinto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e nullità dell’opposizione”. Si sostiene chel’opposizione era tardiva, in quanto l’atto, notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., fu depositato oltre il termine di quaranta giorni dellanotificazione del decreto ingiuntivo.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi: si continua a fare riferimento alla data del deposito,mentre data rilevante, come correttamente evidenziato dalla Corted’appello, era quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.Vale infatti il principio secondo cui «qualunque sia la modalità ditrasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando essodebba compiersi entro un determinato termine, alla luce dellesentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 -che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalitàNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principiodella scissione soggettiva del momento perfezionativo delprocedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal latodell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficialegiudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativoprocedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di unvalore costituzionale, non può non presidiare l'attivitàistituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp.prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un attoprocessuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuataper mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale(principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso percassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.)» (Cass. n.8447/2004).6. Il sesto motivo (pag. 17) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché lanotificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in difettodell’essenziale presupposto della irreperibilità del destinatario.7. Il settimo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu ricevuta laraccomandata informativa.8. L’ottavo motivo (pag. 19) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché non risultavadalla relata l’esito negativo delle ricerche.9. Il nono motivo (pag. 20) denunzia “violazione di legge: art. 140c.p.c. inammissibilità e invalidità della notifica”, perché fu omessal’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026I motivi dal sesto al decimo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati. Invero, tutti i vizi dedotti si configurano, già in lineaastratta e senza che sia minimamente necessario aggiungere altro,come cause di nullità e non di inesistenza della notificazione, chesono stati sanati ex tunc a seguito della costituzione dell’opposto(Cass., S.U., n. 14916/2016). La nullità della notifica di un attodi impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dallacostituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce almomento del compimento della notifica viziata, rendendo cosìtempestiva l'impugnazione (Cass. n. 10208/2004).Nello stesso senso è stato precisato che la querela di falso della relatadell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorchéastrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documentorilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione e dellaconoscenza dell'atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibilein concreto, per irrilevanza dell'eventuale falsità, quando riguardil'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica exart. 140 c.p.c. per non aver reperito vicini di casa disponibili aricevere la copia dell'atto ma risulti che l'intimato abbia potutoesercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestivadi scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma dinullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con ilraggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. n. 5782/1982)10. Il decimo motivo (pag. 22) denunzia “violazione di legge: art. 75c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulterioreprofilo”. Il ricorrente si duole perché la Corte d’appello non ha trattole debite implicazioni dalla mancata esibizione della delibera dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giunta municipale che aveva autorizzato la proposizionedell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.Il motivo è infondato, perché la censura non si confronta con ilcontenuto della decisione, nella quale si riconosce che è stataprodotta la deliberazione n. 131 del 3 ottobre 2003, con sui siautorizzava la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Nelricorso si censura tale affermazione, ma con riferimento a una diversadelibera di giunta: la n. 149 del 2007.Comunque sia, al fine di dar conto dell’infondatezza del motivo,assume carattere assorbente la regola secondo cui «nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsionedello statuto comunale, competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000” (Cass. n. 20428/2026; n.24433/2011).11. L’undicesimo motivo (pag. 23) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”.  La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullitàdella procura, rilasciata al legale di controparte, non essendo indicatoil nominativo del sindaco nella citazione in opposizione, né risultariprodotto il mandato sulla copia notificata della citazione, essendoinoltre illeggibile la firma apposta sul mandato stesso.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che ilnominativo del sindaco si evinceva dalla procura apposta in calce allaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026copia notificata del decreto ingiuntivo. In particolare, vengono inconsiderazione i seguenti principi:a) È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponentea decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli edepositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterneritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art.125, secondo comma, c.p.c.) (Cass. n. 28106/2018).b) L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, appostain calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un enteesattamente indicato, non determina nullità dell'atto processualeallorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessao dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quandodetto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per iltramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni sidetermina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essereeccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante diintegrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, laS.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calcealla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quantoil nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testodella procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine lastessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di unaprecedente missiva spedita dal condominio alla controparte e daquesta depositata in giudizio) (Cass. n. 8930/2019).c) Ai fini della validità dell'atto d'appello, è sufficiente che l'originaledella procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali lacontroparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificareNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione ingiudizio della parte rappresentata: né, ove tale atto coincida - comenella specie - con l'originale dello stesso atto di appello, rilevano, insenso contrario, l'omessa trascrizione della procura sulla copianotificata alla controparte o la mancata indicazione, sull'originaledepositato in cancelleria, della data di rilasciodella procura medesima, da farsi risalire, al più tardi, al momentodella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per larelativa notificazione (Cass. n. 7286/2018).12 Il dodicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilavarel’illegittimità della delibera di giunta che autorizzava l’opposizione inquanto predisposta da soggetto privo di qualifica per poter svolgere lefunzioni di responsabile del procedimento.Il motivo è inammissibile. Vale in proposito, mutatis mutandis, laregola che la censura formale di violazione delle garanzie dipartecipazione al procedimento amministrativo non può da solacondurre all'annullamento del provvedimento finale, perché è semprenecessario, per il principio ora codificato dall'art. 21-octies comma 2secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuare laprova di resistenza esaminando se a causa di tale violazionel'amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di faripotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile néeconomico annullare un provvedimento (discrezionale o vincolato)che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto. La prova diresistenza deve essere condotta esaminando le censure di naturasostanziale proposte con l'impugnazione.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale prova non è stata offerta nel caso in esame.13. Il tredicesimo motivo (pag. 25) denunzia “violazione di legge: art.75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. Si censura ancora il mancato rilievo del difetto dilegittimazione processuale del Comune opponente, in considerazionedel fatto che il mandato alle liti è conferito dal sindaco e non deldirigente.Il motivo è infondato. Nel sistema istituzionale e costituzionale deglienti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento delComune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, inmateria, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidarela rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito deirispettivi settori di competenza, quale espressione del poteregestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della strutturaburocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove unaspecifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolaritàdel potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensidell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lostatuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi larappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso aldirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsisenza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad unprofessionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi,legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudiziosenza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso lemagistrature superiori, può anche svolgere personalmente attivitàdifensiva nel giudizio di cassazione (Cass. n. 17679/2025).Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202614. Il quattordicesimo motivo (pag. 26) denunzia “violazione di legge:art. 75 c.p.c. difetto di legittimazione processuale sotto diverso edulteriore profilo”. Il ricorrente si duole perché il funzionario che hapredisposto la relazione dell’Ufficio legale introduttiva della delibera digiunta, che ha autorizzato la proposizione dell’opposizione, avevaagito in conflitto di interesse.Il motivo è infondato. Vale in linea di principio quanto sopra rilevatoin relazione alle violazioni procedimentali in genere, restando daaggiungere che la Corte d’appello, oltre a ritenere irrilevante in via diprincipio il conflitto, ha riconosciuto che il medesimo non fosse statoprovato.Tale ulteriore affermazione della decisione, contenente unavalutazione di fatto, non è stata censurata come tale. Il ricorredenunzia, infatti, solo la violazione dell’art. 75 c.p.c., che però nonsussiste.15. Il quindicesimo motivo (pag. 27) denunzia “omissione e/oinsufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione conrisultanze documentali su un punto decisivo della controversia.Liquidazione parziale”.Il motivo richiama una “determina” del dirigente del settore, cheprovvedeva a liquidare un acconto. In tale determina, secondo laricostruzione proposta dal ricorrente, si richiamava una relazione delresponsabile del procedimento, nella quale si evidenziaval’indisponibilità economica dell’ente. Tale circostanza, secondo ilricorrente, sarebbe inveritiera, tenuto conto delle molteplicità delleliquidazioni operate dal Comune nel periodo, inclusa quella deldipendente comunale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presentatouna nota successivamente a quella depositata dal ricorrente. SarebbeNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026così stata preferita la liquidazione in favore di un dipendentecomunale invece di una liquidazione, fondata su nota anteriore,corredata dal parere di congruità del competente ordineprofessionale.Con il motivo in esame, inoltre, si pone l’accento sulla missiva del 16gennaio 2004, a firma del responsabile dell’ufficio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlucci, indirizzata al Sindaco, all’assessore al contenzioso,all’assessore alle finanze, e ai dirigenti del primo e del quarto settoree ai revisore dei conti, nella quale, sottolineandosi l’indisponibilitàdella somma, si allegava un prospetto informativo, predispostosecondo l’ordine cronologico delle parcelle, nel quale si menzionaval’importo di € 176.058,21, richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],  con nota del12 luglio 2002.Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, come è reso palese dallasintesi delle censure, non denunzia alcun vizio della pronunziaannoverabile fra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 360 c.p.c. intema di ricorso per cassazione, né tanto meno denunzia un effettivovizio motivazionale. La censura si esaurisce nel rilievo, propostonell’affermazione di sintesi che chiude l’esposizione del motivo («Nediscende che l’Amministrazione comunale – in una con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono ben consci della debenza del credito azionato dall’odiernoopposto e, ciò nonostante, intraprendono temerari giudizio diopposizione perseguendo mere finalità dilatorie, dilapidando risorsepubbliche»), che il Comune avrebbe dovuto dar corso alla propriarichiesta di pagamento. In questo senso, il motivo, sostanziandosinella pretesa di riproporre un giudizio di merito, si scontra dunquecon la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendonella declaratoria di inammissibilità.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202616. Il sedicesimo motivo (pag. 30) denunzia “violazione di legge: art.1309 c.c.”Si riprende il tema della lettera del 16 gennaio 2004, di cui al motivoprecedente, nella quale il ricorrente ravvisa l’esistenza di unriconoscimento di debito, tale da giustificare la pronunzia dicessazione della materia del contendere e la condanna di controparteal risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.Il motivo è inammissibile. perché intende, pur sotto l'egida del vizio diviolazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere ungiudizio di merito.17. Il diciassettesimo motivo (pag. 31) è così rubricato “sull’assuntaerrata quantificazione del credito vantato dal ricorrente.Inammissibilità”.Il ricorrente si duole per essere stata accolta la tardiva eccezione dicontroparte, secondo cui dall’importo oggetto del provvedimentomonitorio occorreva detrarre il quantum liquidato per la fasecautelare. Si richiama in proposito la delibera della Giunta n. 131 del2003 di conferimento dell’incarico per il giudizio di opposizione, nellaquale si menzionava la liquidazione per la fase cautelare e la richiestaulteriore del legale per la fase di merito.Quindi si ripropone la considerazione già fatta a chiusura del motivoprecedente: «Ne discende che l’Amministrazione comunale – in unacon l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sono ben consci della debenza del credito azionatodall’odierno opposto e, ciò nonostante, intraprendono temerarigiudizio di opposizione perseguendo mere finalità dilatorie,dilapidando risorse pubbliche».La censura, infatti, al si esaurisce nel riproporre l’assunto che ilcredito esisteva e l’amministrazione non aveva ragione diNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026disconoscerlo, essendo pretestuosa l’iniziativa assunta con il ricorsoper decreto ingiuntivo.Consegue l’inammissibilità del motivo, essendo evidente l’estraneitàdi una simile considerazione al novero delle censure proponibili con ilricorso per cassazione.18. Il diciottesimo motivo (pag. 32) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p.c. sull’assunta errata quantificazione del credito vantatodal ricorrente. Inammissibilità». La censura allude all’attivitàprofessionale svolta dal Lorusso in favore del Comune,rimproverandosi alla Corte d’appello di non avere considerato chefurono proposte due istanze di sospensione del lodo: la prima,discussa il 6 maggio 1998, sulla quale il consigliere istruttore ritenevadi non poter provvedere perché di competenza collegiale; la seconda,presentata su sollecitazione del Comune, discussa e accolta conordinanza del 10 giugno 1998. Ciò posto il ricorrente sostiene che laprima liquidazione attiene a tale secondo giudizio cautelareautonomamente intrapreso, il che rendeva palese la pretestuositàdell’eccezione di controparte, la quale, peraltro, aveva indicato unimporto non corretto.Il motivo è inammissibile. Nessuna omissione di pronunzia inficia lasentenza impugnata, dolendosi il ricorrente della ingiustizia delladecisione, per avere la Corte d’appello disconosciuto compensi cheerano invece giustificati in considerazione dell’attività prestata.In questo senso la censura non è neanche in linea con la ratiodecidendi proposta dalla Corte d’appello, che non ha negato l’attività,ma il criterio di liquidazione, in presenza di determinazioneconvenzionale del compenso.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/202619. Il diciannovesimo motivo (pag. 33) denunzia “violazione di legge:art. 112 c.p..; art. 2233 c.c.; art. 2712 c.c.; art. 214 c.p.c.; art. 2697c.c., assunta violazione della delibera di c.c. nn. 49 del 10.07.1996”.Il motivo propone le seguenti censure: a) la delibera del consiglioComunale n. 49 de 2006, richiamata nella delibera di conferimentodell’incarico, non fu consegnata al professionista, in violazionedell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non essendo pertanto applicabile ilcriterio di liquidazione da esso previsto. In ogni caso, il criterioavrebbe dovuto “cedere” al parere di congruità rilasciato dalcompetente ordine professionale; b) l’indicazione della spesapresunta, contenuta nella delibera di incarico, era non vincolante, inquanto si faceva salva “la esatta quantificazione del credito rellarelativa specifica”, intendendosi con tale espressione un richiamo alparere dell’ordine professionale, sollecitata a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Si menzionano poi tre missive, provenienti dal legale e indirizzateall’Amministrazione comunale, che contenevano il riferimento allasollecitazione del parere, che non furono contestatedall’amministrazione e che pertanto confermavano l’interpretazione dicui sopra, nel senso che le parti avevano rimesso la determinazionedel credito al parere dell’ordine professionale, come da prassi seguitadall’amministrazione nella liquidazione degli onorari degli avvocati; c)l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta, non ha svoltoalcuna contestazione, né nell’an né nel quantum, nel termine di tremesi, deducendo l’erroneità del credito solo con l’atto di opposizione;d) il motivo prosegue, evidenziando che mancava un atto scrittocontenente l’accettazione del legale del criterio di liquidazionerecepito dalla delibera n. 49 del 1996; e) si rimprovera alla Corted’appello di non avere tenuto conto del disconoscimento ex art. 2712Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026c.c. operato con riferimento alla convenzione e ai pagamenti eccepitidall’ente: non avendo controparte proposto istanza di verificazione,ogni e qualsiasi documento prodotto dal Comune, non era utilizzabileai fini probatori; f) si accenna poi a un contrasto della convenzione,qualora in ipotesi efficace, con il d.m. 585 del 1994 e con il [OSCURATO:PERSONA] costitutivo della Unione Europea.Il motivo è inammissibile. Si ricorda che il giudizio di cassazione è ungiudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi allaSuprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – daiquali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dalnovero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c., e nelrispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagliartt. 365 e 366 c.p.c. Nulla di tutto questo nel motivo in esame,caratterizzato da un generico e confuso argomentare, in cui sisovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti aripetere un giudizio sul fatto. Si deve aggiungere che le considerazioniproposte dal ricorrente sono palesemente disallineate rispetto allaratio decidendi, che si esaurisce, sul quantum, nell’affermarel’applicabilità della convenzione, il che rende del tutto sterili i rilievifondati sulla mancata contestazione della parcella e sul rilascio delparere del competente ordine professionale. L’assunto che le partiavessero rimesso la determinazione al parere dell’ordineprofessionale è una pura petizione di principio. Si può aggiungere chei giudici di merito, nel riconoscere l’esistenza del requisito formalerichiesto ai fini della validità del contratto fra la pubblicaamministrazione e il legale, hanno fatto applicazione del principio,consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui« In tema diforma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito èNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore dellaprocura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controllida parte dell'Autorità tutoria» (Cass. n. 11668/2024; n.21007/2019).20. Il ventesimo motivo (pag. 49) denunzia “violazione di legge: art.1454 c.c. violazione di legge art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002”.Si eccepisce la nullità della convenzione per violazione dei minimitariffari e per la iniquità della medesima ai sensi dell’art. 7 del d. lgs.n. 231 del 2002.Il motivo è inammissibile. La denunzia della supposta violazione deiminimi urta contro il diverso accertamento fatto proprio dallasentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una siffattaviolazione, richiamando letteralmente il contenuto della convenzione.In quanto al richiamo del dell’art. 7 del d. lgs. 231 del 2002, laviolazione è affermata in termini apodittici, senza nessun confrontocon la decisione impugnata, non comprendendosi in che cosa siaconsistito l’errore commesso dalla Corte d’appello sotto questoprofilo. Si può aggiungere che le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2002relative agli interessi di mora si applicano solamente ai contratticonclusi successivamente all'8 agosto 2002. Per i contratti stipulatiantecedentemente a tale data, anche qualora il pagamento delcorrispettivo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto, siapplicano le norme del diritto comune (Cass. n. 19211/2924). Inrapporto a tale principio, richiamato nella sentenza impugnata, ilNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivo si esaurisce nell’affermazione che, nella specie, non esistevacontratto anteriore al 2002, con ciò ancora una volta negandosivanamente l’efficacia della convenzione, invece riconosciuta daigiudici di merito.21. Il ventunesimo motivo (pag. 50) denunzia “violazione di legge:art. 1454 c.c.” Il ricorrente sostiene che la convenzione si era risoltaessendo inutilmente decorso il termine accordato dal ricorrente con lediffide del 17 aprile 2003 e del 30 luglio 2004il motivo è inammissibile. Ancora una volta si deduce una violazionedi legge in termini del tutto svincolati dal decisum. La Corte d’appelloha disconosciuto in radice la stessa configurabilità di una risoluzionedi diritto in relazione a un accordo già eseguito, che il professionistanon avrebbe potuto porre nel nulla «presentando una parcellasvincolata dalle suddette pattuizioni e, addirittura, maggiorata deltriplo, conseguendone l’irrilevanza di qualsiasi diffida, atteso che nonera configurabile alcuna prestazione inevasa da partedell’amministrazione committente».Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione dell’art. 1454 c.c.,palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di mettere in discussionein questa sede i presupposti fattuali della stessa affermazione. QuestaSuprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a unafattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modoerroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quellastessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio dimerito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspettodel vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizionedell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione dellaNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che soloquest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).22. Il ventiduesimo motivo (pag. 53) denunzia “violazione di legge:art. 6 d.lgs. n. 231/2002”.  Si deduce che, nella specie, non erarilevante, ratione temporis, l’abrogazione dei minimi tariffari, essendoapplicabile il d. lgs. 231 del 2002, non essendoci nessun accordoconcluso prima dell’8 agosto del 2002 ed essendosi il giudizio, alquale di riferiva la richiesta, conclusosi successivamente.Il motivo ripropone censure già proposte con i motivi precedenti  e necondivide le sorti.23. Il ventitreesimo motivo (pag. 55) denunzia “violazione di legge:artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440. Violazione di legge:art. 2233 c.c. Violazione di legge: art. 1419 c.c. e art. 24 L. n.794/1942. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta. Sull’inefficacia,invalidità, illegittimità della richiamata convenzione.” Si ripropone iltema dell’inefficacia della convenzione, in quanto non sottoscritta dalricorrente, dovendosi ancora una volta evidenziare l’inefficacia dellamedesima per inutile decorso del termine di diffida, non avendol’amministrazione corrisposto né gli onorari nella misura richiesta, né idiritti di procuratore.Sono poi ripresi i temi già anticipati nei motivi precedenti sulla nullitàdella convenzione per violazione dei minimi tariffari, sulla suainefficacia per il decorso del termine di diffida, dovendosi ancoratenere conto, secondo il ricorrente, del fatto che il parere di congruitàera stato rilasciato sulla base di criteri favorevoli per l’ente.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il motivo è puramente ripetitivo di censure già proposte nei motiviprecedenti e ne condivide le sorti, senza che occorra aggiungerealtro.24. Il ventiquattresimo motivo (pag. 68) denunzia “violazione dilegge: artt. 2712 c.c. e art. 214 c.p.c.”Si ripropone il tema del disconoscimento e della mancata istanza diverificazione con la conseguente non utilizzabilità dei documentiprodotti dal Comune.Il motivo è inammissibile, in quanto disallineato rispetto alla ratiodecidendi, che si esaurisce nel riconoscimento, da parte della Corted’appello, della genericità del disconoscimento operato dal ricorrente,che è riferito dai giudici di merito non alla provenienza dei documentiprodotti in fotocopia, ma alla loro conformità dell’originale. In effetti,come rileva la Corte d’appello, «Il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichiil documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale(Cass. n. 26593/2024)». Al cospetto di tale ratio decidendi, in linea diprincipio coerente con la giurisprudenza della Corte e nonefficacemente censurata, si rivelano del tutto sterili le considerazionidel ricorrente sul fatto che le circostanze, in ipotesi comprovate daidocumenti “disconosciuti”, sarebbero rimaste mere enunciazioni. Sitratta infatti di considerazioni che suppongono l’efficacia deldisconoscimento, ciò che la Corte di merito ha invece negato25. Il venticinquesimo motivo (pag. 73) denunzia “violazione dilegge: art. 2233 c.c. Violazione di legge: artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923 n. 2240. Assenza di sottoscrizione e di forma scritta.Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheha costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo sull’inefficacia, invalidità, illegittimità della richiamataconvenzione.”Il motivo è inammissibile, perché ripropone le stesse questioni giàfatte valere con i motivi precedenti (in particolare la denunziatainesistenza di un contratto scritto che avesse determinato ilcompenso, l’inefficacia della convenzione per inutile decorso deltermine di diffida, la violazione dei minimi tariffari, la non utilizzabilitàdel documento in conseguenza del disconoscimento) e ne condividepertanto le sorti.26. Il ventiseiesimo motivo (pag. 80) denunzia “omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Intervenutatransazione”.Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto conto dellatransazione intervenuta fra le parti, per effetto dell’accettazione dellaproposta transattiva inviata dal Comune, a mezzo del dirigente affarilegali, il data 29 dicembre 2005 (accettazione avvenuta con missivadi pari data).Il motivo è inammissibile. La corte ha riconosciuto la tardività delladeduzione, che pertanto avrebbe dovuto essere censurata sotto ilprofilo dell’error in procedendo, assolvendo agli oneri di specificitàimposti a chi intenda proporre in cassazione la relativa questione. «In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.,integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera delNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza» (Cass. n. 3612/2022).27. Il ventisettesimo motivo (pag. 84) denunzia “violazione di legge:art. 2233 c.c.” Si pone la questione della nullità del contratto permancanza dell’impegno di spesa.Il  motivo pone questione che non è menzionata nella sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di precisarese e in che termini essa fu posta al giudice d’appello, il che giustificadi per sé l’inammissibilità del motivo stesso, dovendosi applicare laregola secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, inNumero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio» (Cass. n. 18018/2024).28.  Il ventottesimo motivo (pag. 85) denunzia “violazione di legge:art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c.”Si ripropone la questione del disconoscimento e della mancataproposizione dell’istanza di verificazione.Il motivo è ripetitivo di censure già proposte con i motivi precedenti ene condivide le sorti.29. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                                   PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 23695/2020Numero sezionale 3120/2025Numero di raccolta generale 7098/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                                   PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]