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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10509/2025

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 69 29 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calceal ricorso ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 657/2020 del la CORTE d’APPELLO di POTENZA, depositata il 3 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani .

Rilevato che:1. con ordinanza ex art.702 - ter cod. proc. civ. , deliberata il 30 settembre 2018, depositata il 3 novembre 2018 e comunicata il 6 novembre 2018, il Tribunale di Matera, rilevata la precarietà del titolo, condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare a [OSCURATO:PERSONA] l’immobile che quest’ultima le aveva concesso in comodatogratuito e senza termine; 2.avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propose appello, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., dinanzi alla Corte territoriale di Potenza,con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, e si costituì nel giudizio di secondo gradodepositando l’atto di citazione in data 15 dicembre2018; 3.costituitasi anche l’ appellata, la Corte d’appello, a ll’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata con la modalità della trattazione scritta, pronunciò sentenza, pubblicandone il dispositivo, con cui respinse l’appello per «l’intempestivitàdella sua proposizione»; in pari data, la Cancelleria diede comunicazione del dispositivo letto in udienza; la motivazionedella sentenza fu depositata in data 3 marzo 2021;

4. avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; non ha svolto difese in sede di legittimità l’intimata [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; laricorrente ha depositato memori a .

Considerato che:

1.1. c on il primo motivo , proposto in via principale, viene denunciata la “ nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co.1 n.4 –con riferimento agli artt. 702 quater cpc. 132 co.2 n.4 cpc, 281sexies cpc e 111 co.6 Cost.”; la ricorrente sostiene che il giudizio di impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario,di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ., segue il rito ordinario, sicché la sentenza che lo definisce può essere esclusivamente “di tipo ordinario o ex art. 281-sexies cod. proc. civ. ” e deve pertanto recare, a pena di nullità, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi ritenere che la motivazione redatta in un momento successivo rispetto a quello di lettura del dispositivo sia formata intotale carenza di potere; reputa,quindi, che nella fattispecie la sentenza d’ appello sia nulla, in quanto, pur essendosi svolto il processocon il rito di cui agli artt.702- bisss. cod. proc. civ., (e pur essendo stato quindi introdotto l’appello ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.) , alla lettura e alla pubblicazione del dispositivo (avvenuta all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata nelle forme della trattazione scritta) non si eraaccompagnata quella della contestuale motivazione, che era stat a depositata solo il 3 marzo 2021.

1.2. c on il secondo motivo , proposto in via subordinata, viene denunciata la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co.1 n.4 –con riferimento agli artt. 702quater cpc e 342 cpc ”; la ricorrente sostiene che,in ossequio al principio di ultrattività del rito, pur ove esso sia errato, l’individuazione del mezzo di impugnazione deve avvenire in base al principio dell’ apparenza ; pertanto, correttamente essa aveva appe llato con atto di citazione l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, emessa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. e comunicatale in data 6 novembre 2018, così come altrettantocorrettamente, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., aveva notificato tale atto alla parte appellata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato ( ovverosia , in data 5 dicembre 2018), senza incorrere in alcuna decadenza; la sentenza d’appello sarebbe quindi viziata nella parte in cui ha respinto il gravame per tardività , sull’erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione delrito del lavoro, ai fini della tempestività dell’impugnazione avrebbe dovuto guardarsi non all a notifica ma al deposito dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, nell a specie avvenuto il 15 dicembre 2018, dunque dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata;

2. i l secondo motivo, pur essendo stato proposto in via subordinata, assume priorità logica e deve essere esaminato per primo, in quanto se l’appello proposto avverso l’ordinanza conclusiva del processo di primo grado fosse effettivamente inammissibile, perderebbe di rilevanza la questione della nullità della sentenza d’appello, per essersi formatoil giudicato su quella di primo grado; 2.1.il motivo è, peraltro, fondato; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, affermato sin da epoca risalente e più volte ribadito, in ossequio al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa, mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale (Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 9/08/2018, n. 20705); l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in altre parole, va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice(Cass. 23/10/2020, n. 23390; Cass. 21/06/2021, n. 17646);

2.2. nel caso in esame, il processo, introdotto con le forme del giudizio sommario e secondo le norme (ora abrogate ma vigenti ratione temporis) di cui agli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ. , era proseguito secondo questo rito sino al provvedimentoconclusivo, avente la forma di ordinanza ex art. 702-ter cod . proc civ. , senza che ne fosse stato disposto il mutamento nel rito speciale del lavoro in considerazione dell’oggetto della controversia; avverso questa ordinanza, comunicatale in 6 novembre 2018, correttamentee tempestivamente la parte soccombente aveva dunque propostoappello, con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, nel terminedi trenta giorni dalla comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 702-quatercod. proc. civ.; erroneamente, pertanto, la Corte d’appello, sul rilievo che alla controversia (avente ad oggetto un rapporto di comodato ad uso abitativo) fosse applicabileil rito del lavoro e che l’atto introduttivo del giudizio d’appello avreb be dovuto assumere la forma del ricorso, ha reputato tardiva l’impugnazione per essere stato tale atto depositato (in data 15 dicembre 2018) oltre il citato termine di trenta giorni; ai fini della tempestività del gravame, infatti, avrebbe dovuto guardarsi alladata della notifica (che, come detto, era perfettamente rispettosa del suddettotermine), mentre la data del depositoassumeva rilievo solo a l diverso fine della costituzione del l’appellante e della procedibilità dell’impugnazione (arg. ex artt. 347 e 348 cod. proc. civ.), costituzione peraltro avvenuta nel pieno rispetto del termine di cui all’art.165 cod. proc. civ.; in conclusione, l’appello era tempestivo e, quindi, ammissibile, non essendo incorsa la parte appellante nella decadenza erroneamente dichiarata dalla Corte di m e rito, la quale avrebbe invece dovuto esaminare il merito dei motivi in cui esso eraarticolato;

2.3. i l secondo motivo va dunque accolto e , per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il primo;

3. ad abundantiam , può tuttavia osservarsi che, allorché, come nella fattispecie,il giudizio sia stato introdotto e si s ia svolto secondo le forme del giudizio sommario di cui agli abrogati artt. 702 - bis ss., (applicabili ratione temporis), in mancanza di un provvedimento di mutamentodi rito (il quale ha natura formale e deve adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato: Cass. 19/01/2023, n. 1554), il grado d’appello si caratterizza , rispetto al la struttura deforma lizzata del primo grado, per il ripristino dell’attività procedimentale non sommaria, del tutto sovrapponibile, salvo talune peculiarità, a quella del giudizio ordinario;pertanto, l’atto decisionale conclusivo di tale grado deve caratterizzarsi per la contestuale emissione della motivazione e del dispositivo, eventualmente nelle forme dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ. (nella specie, nella formulazione, ratione temporis vigente, ante d.lgs. n. 149/2022, che ha interpolato la norma in parola, aggiungendovi il terzo comma), qualora la sentenza sia pronunciata immediatamenteall’esito della discussione in udienza; ove questa contestualità venga meno, p e r essere stato letto o comunque pubblicato il dispositivo all’esito dell’udienza senza il deposito della motivazione, la sentenza è nulla poichénon conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria; la pubblicazione del dispositivo, infatti,consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto (Cass. 30/03/2015, n. 6394 ; Cass. 23/03/2016, n. 5689; Cass. 27/07/2018, n. 19908); 3.1.nel caso in esame, non essendovi stato un mutamento di rito , la sentenza pronunciata dalla Corte potentina con lettura del dispositivo ma senza contestuale motivazione– pur conservando la sua natura di atto decisionale (il che comportava che il termine lungo per l’impugnazione decorreva, non dalla irrituale pubblicazione della motivazione, avvenuta il 3 marzo 2021, bensì dalla sottoscrizione del verbale della precedente udienza del 10 dicembre 2020 , ex lege equiparato alla pubblicazione della sentenza, dovendosi quindi reputaretempestivamente propostoil ricorso per cassazione, in quanto notificato il 10 giugno 2021) – è effettivamente viziata da nullità , dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione;

4. i n definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto con assorbimento del primo, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che esaminerà nel merito i motivi dell’appello già proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Materacomunicatale il 6 novembre 2018 ; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] accoglieil secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 69 29 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calceal ricorso ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 657/2020 del la CORTE d’APPELLO di POTENZA, depositata il 3 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che:1. con ordinanza ex art.702 - ter cod. proc. civ. , deliberata il 30 settembre 2018, depositata il 3 novembre 2018 e comunicata il 6 novembre 2018, il Tribunale di Matera, rilevata la precarietà del titolo, condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare a [OSCURATO:PERSONA] l’immobile che quest’ultima le aveva concesso in comodatogratuito e senza termine; 2.avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propose appello, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., dinanzi alla Corte territoriale di Potenza,con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, e si costituì nel giudizio di secondo gradodepositando l’atto di citazione in data 15 dicembre2018; 3.costituitasi anche l’ appellata, la Corte d’appello, a ll’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata con la modalità della trattazione scritta, pronunciò sentenza, pubblicandone il dispositivo, con cui respinse l’appello per «l’intempestivitàdella sua proposizione»; in pari data, la Cancelleria diede comunicazione del dispositivo letto in udienza; la motivazionedella sentenza fu depositata in data 3 marzo 2021; 4. avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; non ha svolto difese in sede di legittimità l’intimata [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; laricorrente ha depositato memori a . Considerato che: 1.1. c on il primo motivo , proposto in via principale, viene denunciata la “ nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co.1 n.4 –con riferimento agli artt. 702 quater cpc. 132 co.2 n.4 cpc, 281sexies cpc e 111 co.6 Cost.”; la ricorrente sostiene che il giudizio di impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario,di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ., segue il rito ordinario, sicché la sentenza che lo definisce può essere esclusivamente “di tipo ordinario o ex art. 281-sexies cod. proc. civ. ” e deve pertanto recare, a pena di nullità, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi ritenere che la motivazione redatta in un momento successivo rispetto a quello di lettura del dispositivo sia formata intotale carenza di potere; reputa,quindi, che nella fattispecie la sentenza d’ appello sia nulla, in quanto, pur essendosi svolto il processocon il rito di cui agli artt.702- bisss. cod. proc. civ., (e pur essendo stato quindi introdotto l’appello ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.) , alla lettura e alla pubblicazione del dispositivo (avvenuta all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata nelle forme della trattazione scritta) non si eraaccompagnata quella della contestuale motivazione, che era stat a depositata solo il 3 marzo 2021. 1.2. c on il secondo motivo , proposto in via subordinata, viene denunciata la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co.1 n.4 –con riferimento agli artt. 702quater cpc e 342 cpc ”; la ricorrente sostiene che,in ossequio al principio di ultrattività del rito, pur ove esso sia errato, l’individuazione del mezzo di impugnazione deve avvenire in base al principio dell’ apparenza ; pertanto, correttamente essa aveva appe llato con atto di citazione l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, emessa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. e comunicatale in data 6 novembre 2018, così come altrettantocorrettamente, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., aveva notificato tale atto alla parte appellata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato ( ovverosia , in data 5 dicembre 2018), senza incorrere in alcuna decadenza; la sentenza d’appello sarebbe quindi viziata nella parte in cui ha respinto il gravame per tardività , sull’erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione delrito del lavoro, ai fini della tempestività dell’impugnazione avrebbe dovuto guardarsi non all a notifica ma al deposito dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, nell a specie avvenuto il 15 dicembre 2018, dunque dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata; 2. i l secondo motivo, pur essendo stato proposto in via subordinata, assume priorità logica e deve essere esaminato per primo, in quanto se l’appello proposto avverso l’ordinanza conclusiva del processo di primo grado fosse effettivamente inammissibile, perderebbe di rilevanza la questione della nullità della sentenza d’appello, per essersi formatoil giudicato su quella di primo grado; 2.1.il motivo è, peraltro, fondato; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, affermato sin da epoca risalente e più volte ribadito, in ossequio al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa, mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale (Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 9/08/2018, n. 20705); l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in altre parole, va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice(Cass. 23/10/2020, n. 23390; Cass. 21/06/2021, n. 17646); 2.2. nel caso in esame, il processo, introdotto con le forme del giudizio sommario e secondo le norme (ora abrogate ma vigenti ratione temporis) di cui agli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ. , era proseguito secondo questo rito sino al provvedimentoconclusivo, avente la forma di ordinanza ex art. 702-ter cod . proc civ. , senza che ne fosse stato disposto il mutamento nel rito speciale del lavoro in considerazione dell’oggetto della controversia; avverso questa ordinanza, comunicatale in 6 novembre 2018, correttamentee tempestivamente la parte soccombente aveva dunque propostoappello, con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, nel terminedi trenta giorni dalla comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 702-quatercod. proc. civ.; erroneamente, pertanto, la Corte d’appello, sul rilievo che alla controversia (avente ad oggetto un rapporto di comodato ad uso abitativo) fosse applicabileil rito del lavoro e che l’atto introduttivo del giudizio d’appello avreb be dovuto assumere la forma del ricorso, ha reputato tardiva l’impugnazione per essere stato tale atto depositato (in data 15 dicembre 2018) oltre il citato termine di trenta giorni; ai fini della tempestività del gravame, infatti, avrebbe dovuto guardarsi alladata della notifica (che, come detto, era perfettamente rispettosa del suddettotermine), mentre la data del depositoassumeva rilievo solo a l diverso fine della costituzione del l’appellante e della procedibilità dell’impugnazione (arg. ex artt. 347 e 348 cod. proc. civ.), costituzione peraltro avvenuta nel pieno rispetto del termine di cui all’art.165 cod. proc. civ.; in conclusione, l’appello era tempestivo e, quindi, ammissibile, non essendo incorsa la parte appellante nella decadenza erroneamente dichiarata dalla Corte di m e rito, la quale avrebbe invece dovuto esaminare il merito dei motivi in cui esso eraarticolato; 2.3. i l secondo motivo va dunque accolto e , per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il primo; 3. ad abundantiam , può tuttavia osservarsi che, allorché, come nella fattispecie,il giudizio sia stato introdotto e si s ia svolto secondo le forme del giudizio sommario di cui agli abrogati artt. 702 - bis ss., (applicabili ratione temporis), in mancanza di un provvedimento di mutamentodi rito (il quale ha natura formale e deve adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato: Cass. 19/01/2023, n. 1554), il grado d’appello si caratterizza , rispetto al la struttura deforma lizzata del primo grado, per il ripristino dell’attività procedimentale non sommaria, del tutto sovrapponibile, salvo talune peculiarità, a quella del giudizio ordinario;pertanto, l’atto decisionale conclusivo di tale grado deve caratterizzarsi per la contestuale emissione della motivazione e del dispositivo, eventualmente nelle forme dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ. (nella specie, nella formulazione, ratione temporis vigente, ante d.lgs. n. 149/2022, che ha interpolato la norma in parola, aggiungendovi il terzo comma), qualora la sentenza sia pronunciata immediatamenteall’esito della discussione in udienza; ove questa contestualità venga meno, p e r essere stato letto o comunque pubblicato il dispositivo all’esito dell’udienza senza il deposito della motivazione, la sentenza è nulla poichénon conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria; la pubblicazione del dispositivo, infatti,consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto (Cass. 30/03/2015, n. 6394 ; Cass. 23/03/2016, n. 5689; Cass. 27/07/2018, n. 19908); 3.1.nel caso in esame, non essendovi stato un mutamento di rito , la sentenza pronunciata dalla Corte potentina con lettura del dispositivo ma senza contestuale motivazione– pur conservando la sua natura di atto decisionale (il che comportava che il termine lungo per l’impugnazione decorreva, non dalla irrituale pubblicazione della motivazione, avvenuta il 3 marzo 2021, bensì dalla sottoscrizione del verbale della precedente udienza del 10 dicembre 2020 , ex lege equiparato alla pubblicazione della sentenza, dovendosi quindi reputaretempestivamente propostoil ricorso per cassazione, in quanto notificato il 10 giugno 2021) – è effettivamente viziata da nullità , dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione; 4. i n definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto con assorbimento del primo, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che esaminerà nel merito i motivi dell’appello già proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Materacomunicatale il 6 novembre 2018 ; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] accoglieil secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in div