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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2016

Cassazione n. 29118/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26473/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2251/2016,depositata i l 10/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da “Fidejussioni e garanzia per l’impresa - [OSCURATO:PERSONA] di garanzia collettiva fidi ” (di seguito Fidimpresa) contro la sentenza dichiarat iva di fallimento del Tribunale di Padova, su ricorso diFamily s.r.l.;

2. – avverso detta decisione Fidimpresa ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, notificato in data 11/11/2016, cui Family s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. – i motivi proposti dal ricorrente denunziano, rispettivamente, la violazione: l) dell’art. 18, co. 7, l.fall.; II) dell’art. 6 l.fall.; III) dell’art. 1, co. 2, l.fall.; IV) dell’art. 5 l.fall.; V) degli artt. 91 c.p.c. e 13-quater d.P.R. n. 115/02;

4. – va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, poiché, sebbene il ricorrente abbia dedotto che la sentenza d’appello impugnata gli sia stata “notificata il 12/10/2016”, dalla certificazione di cancelleria prodotta dal controricorrente (All.

B-C) risulta che essagli è stata comunicata (all’indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (10/10/2016), mentre il ricorso per cassazione è stato pacificamente notificato in data 11/11/2016, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, comma 14, l.fall. (che scadeva mercoledì 09/11/2016);

4.1. – per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 6278/2022, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 10525/2016);

5. –all’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo;

6. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26473/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2251/2016,depositata i l 10/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da “Fidejussioni e garanzia per l’impresa - [OSCURATO:PERSONA] di garanzia collettiva fidi ” (di seguito Fidimpresa) contro la sentenza dichiarat iva di fallimento del Tribunale di Padova, su ricorso diFamily s.r.l.; 2. – avverso detta decisione Fidimpresa ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, notificato in data 11/11/2016, cui Family s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – i motivi proposti dal ricorrente denunziano, rispettivamente, la violazione: l) dell’art. 18, co. 7, l.fall.; II) dell’art. 6 l.fall.; III) dell’art. 1, co. 2, l.fall.; IV) dell’art. 5 l.fall.; V) degli artt. 91 c.p.c. e 13-quater d.P.R. n. 115/02; 4. – va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, poiché, sebbene il ricorrente abbia dedotto che la sentenza d’appello impugnata gli sia stata “notificata il 12/10/2016”, dalla certificazione di cancelleria prodotta dal controricorrente (All. B-C) risulta che essagli è stata comunicata (all’indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (10/10/2016), mentre il ricorso per cassazione è stato pacificamente notificato in data 11/11/2016, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, comma 14, l.fall. (che scadeva mercoledì 09/11/2016); 4.1. – per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 6278/2022, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 10525/2016); 5. –all’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo; 6. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13,
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