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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 1970

Cassazione n. 32905/2025

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ENTENZA sulricorso propost o d a : PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ANGELAnata il 06/09/1970 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in 11/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso per l ’ annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro impugna l’ordinanza in data 11/02/2025 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’appello proposto dallo stesso pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 30/09/2024 della Corte di appello di Catanzaro che, avendo assolto [OSCURATO:PERSONA]- tucca dai reati di associazione mafiosa (capo 1) e di autoriciclaggio (capo 54), disponeva la restituzione in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] del buono fruttifero po- stalea lei intestato, dell’importo di € 12.500 ,00 .

Con un unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, cod.proc. p en .) in relazione agli artt. 240 c od . pen., 416-bis, comma 7, cod.pen., 648-quater c od . p en ., 240 - bis c od . p en . e 104 disp. att. cod.proc. p en .

Secondo il ricorrente, il bene in questione è soggetto a confisca obbligatoria, indipendentemente dall’apparente estraneità formale della titolare, costituendo il profitto del reato associativo contestato al capo 1), per il quale è stato condannato il coniugedella [OSCURATO:PERSONA],tale [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto il capo del sodalizio criminoso.

Il pubblico ministero evidenzia,inoltre, la sproporzione tra il reddito dichia- rato e il valore dei beni nella disponibilità del nucleo familiare, nonché la discrasia tra titolarità formale e reale appartenenza del buono, richiamando la giurispru- denza di legittimità secondo cui la confisca obbligatoria colpisce anche beni for- malmente intestati a terzi,ma sostanzialmente riferibili all’imputato.

Il ricorrente osserva, inoltre, che «se è pur vero che l’imputata è stata assolta in grado di appello per i reati a lei ascritti con sentenza non ancora irrevocabile, tuttavia, del reato di cui al capo 54) l’imputata medesima risponde in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], che per il reato medesimo è stato condannato anche in appello; ed invero, la formula di assoluzione per [OSCURATO:PERSONA] “per non aver commesso il fatto” e non perché il fatto non sussiste».

Il pubblico ministero ricor- rente osserva ulteriormente che la stessa formula assolutoria è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 1).

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire note a confutazione delle argomentazioni esposte dal pubblico ministero, osservando che il titolo è intestato esclusivamente alla loro assistita, la quale ne è la titolare e avente diritto.

A tale proposito evidenzianoche, sul sequestro del medesimo bene , si era precedentemente espressa la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29118 del 2022, ne aveva già disposta la restituzione all’avente diritto.

I difensori rimarcano come nel procedimento non si sia mai dubitato della riconducibilità del bene alla [OSCURATO:PERSONA] e non al marito.

Negano la sussistenzadei requisiti richiesti per la confi- sca obbligatoria, non trattandosi diun bene intrinsecamente pericoloso né costi- tuisce ilprofitto del reato associativo addebitato aRocco [OSCURATO:PERSONA], in quanto il bu ono postale èriconducibile esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in ammissibile .

1.1. Va premesso che il buono postale di cui si discute è pacificamente in- testato adAngela [OSCURATO:PERSONA], che ne ha la titolarità formale esclusiva.

Risulta altrettanto indiscusso che la stessa è stata assolta sia dal reato di associazione mafiosacontestato al capo 1), sia dal reato di autoriciclaggio conte- stato al capo 54), così che essa va qualificata come soggetto terzo, estraneo ai reati per cui è stata originariamente disposta la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.

Occorre, dunque, verificare se sussistano i presuppostirichiesti per disporre la confisca di un bene intestato a un terzo estraneo ai reati, per come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente.

1.2. A tale riguardo, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-biscod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gra- vità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione for- male e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-biscod. pen. solo nei confronti dell'imputato» (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo, Rv. 285028 –01).

In tale sentenza è stato osservato che «la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexiesdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-biscod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimo- strare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità appa- rente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, addu- cendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e dispo- nibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1, n. 3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711– 01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957 – 01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv.247722 – 01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269– 01) » (Sez. 2, n. 37880/2023, cit.).

E ancora:«la prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa -non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-biscod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi.

Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostra- zione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoniprobatori, protesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-biscod. pen.

In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumula- zioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a soste- gno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone,Rv. 254699-01)» (Sez. 2, n. 37880/2023 , cit.).

1.3. Alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legit- timitàemerge l’ininfluenza ai fini che qui interessano del la “ sproporzione tra patri- monio posseduto e reddito dichiarato”da [OSCURATO:PERSONA] che il pubblico ministero richiama a sostegno della propria impugnazione.

Per come visto, infatti, ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240-biscod. pen., la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni fa insorgere la presun- zione della loro illecita provenienza quando tali beni siano intestati e/o nella tito- larità del condannato per alcuno dei reati specificamente previsti dalla norma.

Quando, invece, come nel caso in esame, tali beni siano intestati a terzi estranei -come il coniuge e/o i figli-incombe sull’accusa l’onere di dimostrare che quei beni -a dispetto della titolarità formale- s ia no nella effettiva disponibilità dell'autore del reato.

Dimostrazione che deve essere fornita adducendo non solo circostanze sin- tomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del supera- mento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

Tanto vale a dire cheil pubblico ministero ricorrente avrebbe dovuto spie- gare, con riguardo al buono postale in questione, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, indicando gli elementi fattualicostituenti la prova della ri- conducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della effettiva disponibilità del beneintestato alla mo- glie.

Nulla è stato dedotto in tal senso dal pubblico ministero, che -oltre alla irrilevantesproporzione di cui si è già detto- si è limitato a evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta con la formula per non aver commesso il fatto dai reati di cui al capo 1) e di quello di cui al capo 54), aggiungendo che il bene postale in questione era da considerarsi profitto del reato di associazione per delinquere per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna.

Va, dunque, osservato che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo non si trasmette automaticamente anche alla moglie, che -alla luce dell’esito decisorio del giudizio di appello-risulta estranea al la compagine associativa capeggiata dal marito, non potendosi diversamente opinare in ragione della formula assolutoria “per non aver commesso il fatto”.

Tale formula, invero, attesta l’esistenza di un sodalizio criminoso e, al con- tempo, dichiara che l’imputata ne è estranea, così confermandosi la necessità di fornire la prova fin qui descritta ove si voglia dimostrare che il buono postale co- stituisca il provento e/o il profitto di un reato associativo non commesso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’assoluzione per il reato di cui al capo 54), va osservato che il delitto di autoriciclaggio ivi descritto era stato imputato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con AnelloRocco e [OSCURATO:PERSONA].

Tale unica evenienza, tuttavia, non porta alcun elemento significativo ai fini voluti dal pubblico ministero, visto che nel fatto contestato al capo 54) non si rin- viene alcun collegamento con il buono postale in questione.

In tale capo d’imputazione, infatti, si afferma che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] «sostituivano la somma di euro 3.160,62 provento del delitto di partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], con l’assegno circolare da [OSCURATO:PERSONA] consegnato a [OSCURATO:PERSONA], apparentemente in pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall’impresa individualeintestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa».

Non può che osservarsi come il fatto così descritto non abbia alcun collega- mento con il buono postale del valore di euro 12.500,00 di cui si assume la confi- scabilità in via obbligatoria, visto che nel capo d’imputazione si fa riferimento a un titolo affatto diverso (un assegno circolare) e a una somma (euro 3.160,62) per nulla coincidente al valore del bene restituito a [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunga che il pubblico ministero non spiega quale significato pro- batorio possa attribuirsi all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commessoil fatto contestato al capo 54), nella prospettiva di dimostrare che il buono postale frutti- fero intestato alla [OSCURATO:PERSONA] sia, in realtà, nell’effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

2. Alla luce dei superiori rilievi, il ricorso si mostra aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, dal che deriva la sua inammissibilità.La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA sulricorso propost o d a : PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ANGELAnata il 06/09/1970 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in 11/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso per l ’ annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro impugna l’ordinanza in data 11/02/2025 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’appello proposto dallo stesso pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 30/09/2024 della Corte di appello di Catanzaro che, avendo assolto [OSCURATO:PERSONA]- tucca dai reati di associazione mafiosa (capo 1) e di autoriciclaggio (capo 54), disponeva la restituzione in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] del buono fruttifero po- stalea lei intestato, dell’importo di € 12.500 ,00 . Con un unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, cod.proc. p en .) in relazione agli artt. 240 c od . pen., 416-bis, comma 7, cod.pen., 648-quater c od . p en ., 240 - bis c od . p en . e 104 disp. att. cod.proc. p en . Secondo il ricorrente, il bene in questione è soggetto a confisca obbligatoria, indipendentemente dall’apparente estraneità formale della titolare, costituendo il profitto del reato associativo contestato al capo 1), per il quale è stato condannato il coniugedella [OSCURATO:PERSONA],tale [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto il capo del sodalizio criminoso. Il pubblico ministero evidenzia,inoltre, la sproporzione tra il reddito dichia- rato e il valore dei beni nella disponibilità del nucleo familiare, nonché la discrasia tra titolarità formale e reale appartenenza del buono, richiamando la giurispru- denza di legittimità secondo cui la confisca obbligatoria colpisce anche beni for- malmente intestati a terzi,ma sostanzialmente riferibili all’imputato. Il ricorrente osserva, inoltre, che «se è pur vero che l’imputata è stata assolta in grado di appello per i reati a lei ascritti con sentenza non ancora irrevocabile, tuttavia, del reato di cui al capo 54) l’imputata medesima risponde in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], che per il reato medesimo è stato condannato anche in appello; ed invero, la formula di assoluzione per [OSCURATO:PERSONA] “per non aver commesso il fatto” e non perché il fatto non sussiste». Il pubblico ministero ricor- rente osserva ulteriormente che la stessa formula assolutoria è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 1). 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire note a confutazione delle argomentazioni esposte dal pubblico ministero, osservando che il titolo è intestato esclusivamente alla loro assistita, la quale ne è la titolare e avente diritto. A tale proposito evidenzianoche, sul sequestro del medesimo bene , si era precedentemente espressa la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29118 del 2022, ne aveva già disposta la restituzione all’avente diritto. I difensori rimarcano come nel procedimento non si sia mai dubitato della riconducibilità del bene alla [OSCURATO:PERSONA] e non al marito. Negano la sussistenzadei requisiti richiesti per la confi- sca obbligatoria, non trattandosi diun bene intrinsecamente pericoloso né costi- tuisce ilprofitto del reato associativo addebitato aRocco [OSCURATO:PERSONA], in quanto il bu ono postale èriconducibile esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in ammissibile . 1.1. Va premesso che il buono postale di cui si discute è pacificamente in- testato adAngela [OSCURATO:PERSONA], che ne ha la titolarità formale esclusiva. Risulta altrettanto indiscusso che la stessa è stata assolta sia dal reato di associazione mafiosacontestato al capo 1), sia dal reato di autoriciclaggio conte- stato al capo 54), così che essa va qualificata come soggetto terzo, estraneo ai reati per cui è stata originariamente disposta la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Occorre, dunque, verificare se sussistano i presuppostirichiesti per disporre la confisca di un bene intestato a un terzo estraneo ai reati, per come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente. 1.2. A tale riguardo, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-biscod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gra- vità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione for- male e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-biscod. pen. solo nei confronti dell'imputato» (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo, Rv. 285028 –01). In tale sentenza è stato osservato che «la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexiesdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-biscod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimo- strare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità appa- rente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, addu- cendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e dispo- nibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1, n. 3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711– 01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957 – 01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv.247722 – 01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269– 01) » (Sez. 2, n. 37880/2023, cit.). E ancora:«la prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa -non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-biscod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostra- zione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoniprobatori, protesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-biscod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumula- zioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a soste- gno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone,Rv. 254699-01)» (Sez. 2, n. 37880/2023 , cit.). 1.3. Alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legit- timitàemerge l’ininfluenza ai fini che qui interessano del la “ sproporzione tra patri- monio posseduto e reddito dichiarato”da [OSCURATO:PERSONA] che il pubblico ministero richiama a sostegno della propria impugnazione. Per come visto, infatti, ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240-biscod. pen., la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni fa insorgere la presun- zione della loro illecita provenienza quando tali beni siano intestati e/o nella tito- larità del condannato per alcuno dei reati specificamente previsti dalla norma. Quando, invece, come nel caso in esame, tali beni siano intestati a terzi estranei -come il coniuge e/o i figli-incombe sull’accusa l’onere di dimostrare che quei beni -a dispetto della titolarità formale- s ia no nella effettiva disponibilità dell'autore del reato. Dimostrazione che deve essere fornita adducendo non solo circostanze sin- tomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del supera- mento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. Tanto vale a dire cheil pubblico ministero ricorrente avrebbe dovuto spie- gare, con riguardo al buono postale in questione, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, indicando gli elementi fattualicostituenti la prova della ri- conducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della effettiva disponibilità del beneintestato alla mo- glie. Nulla è stato dedotto in tal senso dal pubblico ministero, che -oltre alla irrilevantesproporzione di cui si è già detto- si è limitato a evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta con la formula per non aver commesso il fatto dai reati di cui al capo 1) e di quello di cui al capo 54), aggiungendo che il bene postale in questione era da considerarsi profitto del reato di associazione per delinquere per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna. Va, dunque, osservato che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo non si trasmette automaticamente anche alla moglie, che -alla luce dell’esito decisorio del giudizio di appello-risulta estranea al la compagine associativa capeggiata dal marito, non potendosi diversamente opinare in ragione della formula assolutoria “per non aver commesso il fatto”. Tale formula, invero, attesta l’esistenza di un sodalizio criminoso e, al con- tempo, dichiara che l’imputata ne è estranea, così confermandosi la necessità di fornire la prova fin qui descritta ove si voglia dimostrare che il buono postale co- stituisca il provento e/o il profitto di un reato associativo non commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’assoluzione per il reato di cui al capo 54), va osservato che il delitto di autoriciclaggio ivi descritto era stato imputato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con AnelloRocco e [OSCURATO:PERSONA]. Tale unica evenienza, tuttavia, non porta alcun elemento significativo ai fini voluti dal pubblico ministero, visto che nel fatto contestato al capo 54) non si rin- viene alcun collegamento con il buono postale in questione. In tale capo d’imputazione, infatti, si afferma che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] «sostituivano la somma di euro 3.160,62 provento del delitto di partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], con l’assegno circolare da [OSCURATO:PERSONA] consegnato a [OSCURATO:PERSONA], apparentemente in pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall’impresa individualeintestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa». Non può che osservarsi come il fatto così descritto non abbia alcun collega- mento con il buono postale del valore di euro 12.500,00 di cui si assume la confi- scabilità in via obbligatoria, visto che nel capo d’imputazione si fa riferimento a un titolo affatto diverso (un assegno circolare) e a una somma (euro 3.160,62) per nulla coincidente al valore del bene restituito a [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che il pubblico ministero non spiega quale significato pro- batorio possa attribuirsi all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commessoil fatto contestato al capo 54), nella prospettiva di dimostrare che il buono postale frutti- fero intestato alla [OSCURATO:PERSONA] sia, in realtà, nell’effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla luce dei superiori rilievi, il ricorso si mostra aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, dal che deriva la sua inammissibilità.La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al p
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