CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 32819/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 910/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. agì ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia di due atti di vendita immobiliare intercorsi fra la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis (alienante) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (acquirente) e di cui alla scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni in date 20.10.2003 e 30.10.2003, nonché della scrittura privata registrata in data 23.12.2004 con cui la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a vendere gli immobili acquistati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il Tribunale di Messina rigettò la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre la accolse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inopponibili alla Curatela gli atti di vendita; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Messina ha riformato integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'azione proposta dalla Curatela, sull'assunto dell'esistenza di un giudicato esterno (derivante dalla sentenza n. 293/13 del Tribunale di Messina, pronunciata in una controversia tra la Curatela della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e divenuta definitiva) comportante l'esclusione del requisito del consilium fraudis; ha, peraltro, compensato le spese di lite in quanto il giudicato si era formato soltanto nella pendenza del giudizio di gravame; più precisamente, la Corte ha affermato che: «la sentenza n. 293/13 -riguardante la domanda revocatoria esercitata dalla Curatela di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il contratto di leasinq di cui alla scrittura privata del 24.7.2003, [...] è divenuta definitiva. Poiché con tale sentenza la suddetta revocatoria è stata rigettata per mancanza di consilium fraudis tra i contraenti, va da sé che l'elemento costitutivo dell'azione revocatoria deve ritenersi ormai negativamente accertato senza possibilità di essere rimesso in discussione»; «vero è che il contratto, oggetto di revocatoria di cui al predetto giudizio, è di epoca anteriore a quello oggetto del presente processo, ragion per cui si potrebbe astrattamente pensare ad un consilium fraudis intervenuto nelle more tra l'uno e l'altro atto di disposizione, se non fosse che il Tribunale di Messina ha proceduto alla disamina degli stessi argomenti che sono stati prospettati nel nostro processo a riprova della consapevolezza in capo all'acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) del pregiudizio arrecato ai creditori»; «ciò significa -in altre parole- che non sono stati prospettati al giudice della sentenza impugnata elementi di valutazione del consilium fraudis diversi da quelli rappresentati al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato»; ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi; le intimate non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: col primo motivo, la Curatela ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: premesso che «i vincoli preclusivi del giudicato impongono all'interprete di considerare "cristallizzata" ogni statuizione solo nel caso in cui si controverta sul medesimo rapporto giuridico, già scrutinato, in via principale, in altro giudizio tra le medesime parti», rileva che «nel presente giudizio non si controverte sul medesimo rapporto giuridico di cui al precedente giudizio», in quanto «l'atto giuridico (ed il conseguente rapporto) del quale viene chiesta la revocazione nel presente procedimento è costituito da una scrittura privata avente ad oggetto una compravendita di immobili», mentre nel giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato «si è esaminata la revocabilità di altro atto relativo alla cessione di un contratto di leasing immobiliare»; evidenzia che «il petitum delle due cause è del tutto diverso», che «le parti dei due giudizi non sono coincidenti» e che «la causa petendi dei due giudizi è diversa, in quanto le deduzioni difensive e le circostanze provate nei due giudizi sono del tutto differenti»; col secondo motivo, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che «il presente giudizio e quello definito con la sentenza n. 293/13 del Tribunale di Messina vertono su circostanze e prove del tutto diverse»; la ricorrente evidenzia che nell'attuale giudizio era stato dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano state compartecipi con la [OSCURATO:SOCIETA] di un disegno finalizzato a sottrarre i cespiti oggetto della revocatoria alla garanzia dei creditori della predetta [OSCURATO:SOCIETA], «per poi rimetterli a disposizione del medesimo gruppo di interessi sotto la mutata denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]», ed erano stati prospettati, al riguardo, plurimi collegamenti (personali e di interessi) fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, erano stati esaminati profili diversi; conclude che «il Giudice di appello non ha preso in considerazione i numerosi aspetti rappresentati nel presente giudizio e costituenti oggetto di specifica discussione tra le parti», sottolineando che «il perimetro probatorio del presente giudizio è ben diverso (e ben più articolato) di quello conclusosi con la sentenza n. 293/13»; col terzo motivo, la Curatela deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale ha errato nel compensare le spese di lite, giacché la corretta disamina della controversia avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande del Fallimento e alla condanna delle controparti alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; il primo e il secondo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente - risultano fondati, in quanto: osta alla configurabilità del giudicato sul consilium fraudis la diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, ancorché intercorsi fra parti parzialmente coincidenti; è evidente, infatti, che l'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata richiesta la revoca (ossia la vendita dei due immobili), senza possibilità di "importare" dal distinto giudizio di revoca concernente un diverso rapporto (cessione di leasing) un accertamento che era stato evidentemente riferito a tale secondo rapporto; tanto più che, per quanto emerge dal secondo motivo, gli elementi indicativi della compartecipazione alla finalità distrattiva in danno dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come evidenziati negli scritti difensivi della Curatela e valorizzati dalla sentenza di primo grado, erano incentrati principalmente sui rapporti intercorrenti tra la detta [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non era stata parte del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha violato, pertanto, i consolidati principi di legittimità, alla stregua dei quali «l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi"» (Cass. n. 6830/2014; conforme Cass. n. 15817/2021) e che rimarcano la necessità che le controversie intercorse fra le "stesse parti" abbiano riguardato il "medesimo rapporto giuridico" (cfr. Cas:s., S.U. n. 13916/2006, Cass.n. 484/19, Cass. n. 9316/19 e Cass. n. 27013/2022; l'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo e comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte territoriale; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composiz