CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 22577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14319 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono domiciliati, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 2394/2019 depositata il 14 dicembre 2019 della Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 Corte di appello di Catanzaro. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Franco , Carmelo e SalvatoreImbroinise hanno adito il Tribunale di Paola d educendo di essere cointestatari, unitamente a Maria AssuntaImbroinise, di dodici buoni postali fruttiferi, per averli ereditati dai propri genitori.Hanno espostodi aver richiesto all'ufficio postale di Paola il rimborso parziale dei buoni, limitatamente alle rispettive quote, dal momento che la sorella [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di sottoscrivere la richiesta;hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di voler procedere al pagamento esigendouna quietanza congiunta di tutti i coeredi. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso e condannato la resistente alla corresponsione dell'importo di euro 34.500,28 a ciascuno dei ricorrenti. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame e ne l giudizio di appello , in cui si sono costituitii ricorrenti vittoriosi in primo grado, è intervenuta Maria AssuntaImbroinise, la quale, assumendo di rivestire la qualità di litisconsorte necessario, ha lamentato di essere stata esclusa dal giudizio di primo grado:la predetta ha quindi domandato dichiararsi la nullità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale per la mancata sua evocazione in lite. Con sentenza del 14 dicembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnatae di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi al deposito del ricorso introduttivo rimettendo le parti avanti al Tribunale. Richiamato, sul piano della disciplina generale, il disposto dell’art. 1772, comma 1, c.c., il Giudice distrettuale haosservato che, nello specifico, il rimborso dei Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 buoni fruttiferi è subordinato alla specifica modalità di riscossione previstadall’art. 187 d.P.R. n. 256/1989, e cioè all'obbligatorietà della sottoscrizione della quietanza per il rimborsoda parte di tutti gli aventi diritto. Ha aggiunto che, in conseguenza, Maria AssuntaImbroinise, la quale si era rifiutata di sottoscrivere la richiesta dei fratelli, risultava essere litisconsorte necessario nella controversia in atto: la stessa avrebbe dovuto essere quindi evocata nelgiudizio di primo grado. D i qui la declaratoria di nullità e la rimessione degli atti al Tribunale, giusta l’art. 354, comma 1, c.p.c.. 3. ― A vverso la pronuncia della Corte calabra ricorrono per cassazione, con tre motivi di impugnazione, Franco, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― C ol primo motivo si oppone la violazione dell’art. 102 c.p.c. incombinato disposto con gli artt. 178 d.P.R. n. 156/1973 e 208 d.P.R. n. 256/1989.Si rileva che, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali recanti la clausola di pari facoltà di rimborso , ciascuno degli altriha il diritto di procedere alla riscossion e senza che il soggetto obbligato al pagamento pos sa opporre in giudizio l'inammissibilità della pretesa assumendo che il contraddittorio vada integratocon gli altri aventi titolo. Col secondo mezzosi denuncia la violazione dell’art. 1772 c.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia fatto applicazione del primo commadi tale articolo ― secondo cui se più sono i depositanti ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria― , laddove in base al secondo comma dello stessoart. 1772 tale regola si applica nella sola ipotesi in cui la cosa da restituire non sia divisibile. Il terzo mezzo oppone la violazionedell’art. 161 c.p.c.. Ci si duole della rimessione della causa al Tribunale di Crotone piuttosto che a Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 quello di Paola, avanti al quale era stato trattato il giudizio di primo grado. 2. ― Assume la controricorrente che gli istanti non potrebbe ro «proporre questioni relative alla loro pretesa facoltà di agire singolarmente ed individualmente quali eredi nell'interesse della massa ereditaria,in quanto l'azione originariamente proposta in prime cure, e poi proseguita in appello, è stata fondata sul diverso presupposto della legittimazione a pretendere il rimborso quali titolari pro quota e iure proprio». Ora, a parte il fatto che nel giudizio di cassazionenon sono state formulatedai ricorrenti ver e e proprie domande di merito, m a è stato da loro richiesto il solo annullamento della sentenza di appello (com'era naturale che fosse), è da osservare che gli istanti si dolgono dell'enunciazione contenuta nella pronuncia impugnata secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito, fin dal primo grado di giudizio, la qualità di litisconsorte necessario: e tale censura, che ha ad oggetto un preciso error in procedendo (art. 360, n. 4. c.p.c.), è in questa sede pienamente ammissibile. Nel controricorso si lamenta pure, in modo ellittico, un difetto di autosufficienza del ricorso: difetto che deve sicuramente escludersi , visto chel'atto di impugnazione reca tutte le indicazioni necessarie alla comprensione e all'apprezzamento della decisività delle censure sollevate. 3. ─ I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte si è pronunciatapiù volte sul tema in contestazione. In una prima pronuncia (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137) haritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati sia applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 aventi diritto, anche qualora i buonistessi siano muniti della clausola «pari facoltà di rimborso». E’ però venuto consolidando si l’ indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED). Questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali; che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘a vista’, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola ‘pari facoltàdi rimborso’, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno diessi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacchéla normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi; che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote»(art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservat a all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendotenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto; che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Min istero de l le finanze , secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l’erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero. Discende da ciò che la decisioneimpugnata, con cui si è dichiarata la non integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio di una cointestariadei buoni fruttiferi con «pari facoltà di rimborso» , meriti cassazione. Se, infatti,ciascuno degli aventi diritto è titolato ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il rimborso dell'intera somma portata dal documento, ciò significa che alla pretesa azionata non si correla una legittimazione congiuntiva dei beneficiari. 4. ─ Il terzo motivo resta assorbito. 5. ─ La causa è rinviata alla Corte di appello di Catanzaro che giudicherà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sez. I–RG 14319/2020 camera di consiglio 1.6.2023 P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche