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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 24569/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32404/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14e , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in atti ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e dife s o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 753 /20 20 , del 12marzo 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di B usto Arsizio l’ha condannata a rimbors are a [OSCURATO:PERSONA] ventotto buoni postali fruttiferi del valore nominale complessivo di Lit. 59.000.000, emessi tra il 1987 e il 1998 con la pari facoltà di rimborso, di cui il predetto era contitolare con [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], edElda Scolari, deceduta il 1.4.2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

3. Il giudice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che la clausola di “pari facoltà di rimborso” permetta a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, anche in applicazione dell’art. 2021 cod. c iv ., secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”, sicché, alla luce di tale clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione de i buoni, il diritto al rimborso dello stesso poteva essere esercitato disgiuntamente da ciascun contitolaree per l’intero importo pattuito .

4. Il controricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a)Primo motivo: « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 comma I n. 3 cpc: Violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 178, D.P.R. 29.03.1973 n. 156 e degli artt. 16, 25, 152, 177, 184, 187, 188, 203 208 del D.P.R. 01.07.1989 n. 256», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ritenuto necessario - ai fini della liquidazione dell’importo dei buoni postali con pari facoltà di rimborso - acquisire la firma congiunta di tutti gli aventi diritto, ovvero dei cointestatari e degli eredi dei soggetti cointestataridefunti. b)Secondo motivo: «Art. 360 comma p rimo n. 5) cpc: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione e falsa applicazione degli artt. Art. 157 DPR 156/1973; 16 25 177 187 188 203 DPR 256/1989; artt. 536 565 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che l'interpretazione nel senso dell’applicazione della disciplina sui libretti di risparmio, prevista nel caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni postali fruttiferi, è l’unica conforme ai principi generali dell’ordinamento, in quanto garantisce la legittimità del rimborso, in caso di morte del beneficiario, cioè un pagamento conforme alle regole della successione, senza escludere alcuno dei soggetti che possano vantare diritti sulla successione dell'intestatario.

Il ricorso va respinto alla luce delle condivisibili affermazioni , che vanno in questa sede ribadite e alle quali per brevità ci si riporta, contenuta nell’ordinanza di questa Corte n. 22577 del r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 26luglio 2023 ( c onforme giurisprudenza : Cass. n. 15515 /202 4 ; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/ 2023; Cass . n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023 ; Cass. n. 1278/2023; Cass.n. 38114/2021; Cass. n. 24639/2021) , laddove si è affermato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.

2. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32404/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14e , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in atti ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e dife s o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 753 /20 20 , del 12marzo 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di B usto Arsizio l’ha condannata a rimbors are a [OSCURATO:PERSONA] ventotto buoni postali fruttiferi del valore nominale complessivo di Lit. 59.000.000, emessi tra il 1987 e il 1998 con la pari facoltà di rimborso, di cui il predetto era contitolare con [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], edElda Scolari, deceduta il 1.4.2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 3. Il giudice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che la clausola di “pari facoltà di rimborso” permetta a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, anche in applicazione dell’art. 2021 cod. c iv ., secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”, sicché, alla luce di tale clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione de i buoni, il diritto al rimborso dello stesso poteva essere esercitato disgiuntamente da ciascun contitolaree per l’intero importo pattuito . 4. Il controricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a)Primo motivo: « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 comma I n. 3 cpc: Violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 178, D.P.R. 29.03.1973 n. 156 e degli artt. 16, 25, 152, 177, 184, 187, 188, 203 208 del D.P.R. 01.07.1989 n. 256», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ritenuto necessario - ai fini della liquidazione dell’importo dei buoni postali con pari facoltà di rimborso - acquisire la firma congiunta di tutti gli aventi diritto, ovvero dei cointestatari e degli eredi dei soggetti cointestataridefunti. b)Secondo motivo: «Art. 360 comma p rimo n. 5) cpc: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione e falsa applicazione degli artt. Art. 157 DPR 156/1973; 16 25 177 187 188 203 DPR 256/1989; artt. 536 565 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che l'interpretazione nel senso dell’applicazione della disciplina sui libretti di risparmio, prevista nel caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni postali fruttiferi, è l’unica conforme ai principi generali dell’ordinamento, in quanto garantisce la legittimità del rimborso, in caso di morte del beneficiario, cioè un pagamento conforme alle regole della successione, senza escludere alcuno dei soggetti che possano vantare diritti sulla successione dell'intestatario. Il ricorso va respinto alla luce delle condivisibili affermazioni , che vanno in questa sede ribadite e alle quali per brevità ci si riporta, contenuta nell’ordinanza di questa Corte n. 22577 del r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 26luglio 2023 ( c onforme giurisprudenza : Cass. n. 15515 /202 4 ; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/ 2023; Cass . n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023 ; Cass. n. 1278/2023; Cass.n. 38114/2021; Cass. n. 24639/2021) , laddove si è affermato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. 2. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti r.g. n. 32404/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso