CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19235/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lostudio di quest’ultimo , in Roma , via le Liegi, 58 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante , rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 175 -controricorrentee ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo tutore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio , in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10B -controricorrente- Oggetto: Buoni fruttiferi postali Avverso la sentenza n. 984/2018 emes sa dalla C orte d’Appello di Torino, pubblicata il 22.5.2018, R.G. n. 793/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di tutrice dell'interdetto [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Verbania domandandone la condanna, in via solidale o alternativa, alla "rifusione" dell'importo di € 31.183,51 "pari alla metà del valore dei buoni postali cointestati all'interdetto" e senza titolo riscossi da GiuseppeAccomasso; in subordine della "metà delle somme di spettanza dell'interdetto così come effettivamente riscosse", oltre alla rifusione di un terzo della metà di spettanza della cointestataria dei buoni. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Allegava di avere appurato all'apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell' interdetto e di [OSCURATO:PERSONA] , la preesistenza di n.10buoni postali fruttiferi cointesta ti alla medesima [OSCURATO:PERSONA] e all'interdetto, buoni che erano stati riscossi tra il 2008 e il2009. Assumeva che la riscossione non fosse stata effettuata né dall'interdetto, in statovegetativo dal 2006, né dalla [OSCURATO:PERSONA], già ricoverata in una casa di cura, bensì dal [OSCURATO:PERSONA] , benchè a ciò non legittimato. Resistevano in giudizioGiuseppe Accomasso e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., domandando quest'ultima in via riconvenzionale subordinata di essere manlevata dal primo per quanto eventualmentecondannata a pagare all'attrice anche per spese legali. Il Tribunale di Verbania, all'esito dell'istruttoria, condannava i convenuti in solido al pa gamento in favore dell' attrice, nella dichiarata qualità, dell'importo di € 26.348,40, pari alla metà del valore dei buoni riscossi sommato ad un terzo dell'ulteriore metà, oltre interessi legali dalla notificadell'atto di citazione al soddisfo e spese di lite. Avverso questa decisione haproposto appello [OSCURATO:PERSONA] . Il giudizio è stato iscritto alruolo al n. 793/2017 RG. Si è ivi costituita [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] , proponendo appello incidentale tardivo per il riconoscimento delle maggiori somme così come già domandate in primo grado, e, comunque, per il riconoscimento, sulle sommedovute, della rivalutazione monetaria. Ha altresì proposto autonomo appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i motivi di cui infra. Il giudizio è stato iscritto al ruolo al n. 893/17 RG. Si è ivi costituito [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazioneex art. 342 c.p.c. ovvero la sua infondatezza nel merito. Si è costituita altresì la Grisoni per [OSCURATO:PERSONA] omasso , riproponendo l'appello incidentale tardivo per il riconoscimento delle maggiori somme così come già domandate in primo grado e comunque il riconoscimento, sulle somme dovute, della rivalutazione monetaria. I due gravami sono statiriuniti. Con la sentenza impugnata la Corte adita ha qualifica to i buoni oggetto del giudizio come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., il cui trasferimento non può avvenire per girata e il cui rimborso non può avvenire per delega ex d.p.r. n. 156/1973,ma solt anto in favore dell’intestatario o, se emessi con facoltà di pari rimborso, anche di uno solo dei cointestatari. Ha in particolare ritenuto il decidente che fosse stato provato che nessuno dei cointestatari avesse richiesto e ottenuto personalmente il rimborso dei titoli in questione, ma che tanto fosse stato effettuato d al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ha aggiunto che lo stesso non aveva fornito alcuna prova della pretesa utilizzazione del danaro riscosso per far fronte al pagamento delle spese di degenza della madree che anche a “volere intravedere nella sottoscrizione dei buoni, la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di delegarlo alla riscossione (nell’errato convincimento che tale delega fosse possibile…)”, tanto non sarebbe valso a escludere i diritti del cointestatario. Ha infine affermato che le censure formulate in ordine al rigetto della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA], attraverso la prospettazione dell’azione ex art. 2041 c.c. , erano inammissibili, in quanto l’ istituto richiamato era privo di qualsivoglia inerenza alla disciplina del regresso tra i condebitori solidali, oggetto della domanda riconvenzionale di Poste. La Corte territoriale ha invece accolto l’appello della Grisoni volto al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme liquidate, nei limiti di quanto richiesto dall’appellata, ovvero dalla data della domanda. Avverso detto pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorso sulla base novemotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.aresiste, proponendo ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduc e : 1.Violazione ex art. 360,n. 3, c.p.c . per errata applicazione dell' art. 2697, comma 1, c.c. con riferimento della prova dell'elemento psicologico -dolo, ex art. 2043 c.c. 2.Violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. per errata applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. con riferimento alla mancata prova della sussistenza dell'elemento oggettivo dell'art. 2043 c.c. non essendo stata dimostrata la volontà di arrecare ad altri danno. 3.Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2697, comma 2, c.c. e 2734 c.c. in relazione alla mancata prova che il ricavato della vendita non fosse stato destinato al soddisfacimento di esigenze personali della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, al pagamento della rettadella casa di cura presso cui la stessa era ricoverata. 4.Violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c. con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c. 4.1 Le prime quattro censure sono connesse e possono essere trattate unitariamente. Esse sono in fondate perché basate su u na prospettazione dei fatti di causa diversa da quella motivatamente assunta dal giudice di merito a fondamento della scelta decisoria adottata. In punto di diritto non è superfluo ricordare come si sia ormai consolidato l’orientamento secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina ( così in mo tivazione, Cass.civ. 17/01/2023, n.1278). Senza contestare tale principio, le critiche svolte nei motivi di ricorso in esame poggiano sull’assunto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato spontaneamente il ricavato del rimborso al convenuto, dopo averlo autorizzato a ri scuoterlo, apponendo la sua firma sui buoni. Segnatamente sostiene l’esponente che non vi fu da parte sua né dolo, né volontà di arrecare ad altri danno(primo e secondo motivo); e che erroneamente era stata ritenuta indimostrata l’utilizzazione del ricavato per il soddisfacimento d i esigenze della madre (terzo motivo),anche a causa della insufficienza patrimoniale della stessa, costituente indizio grave, preciso e concordante in ordine alla destinazione del denaro ricavato dal rimborso dei buoni (quarto motivo). Trattasi tuttavia di critiche che: a)incontrano un ostacolo insormontabile nella corretta ricostruzione della natura giuridica dei buoni postali effettuata dal giudice di merito nonché nell’elementare principio, non a caso richiamato dal giudice di merito, per cui, a tacer d’altro, pur potendo ciascun cointestatario chiedere autonomamente il rimborso, nella fattispecie l’accipiens non aveva alcun diritto di trattenere la quota della somma riscossa spettante all’altro cointestatario , né di destinarla all’ipotizzato sostentamento della madre senza l’assenso dello stesso; b) hanno uno spiccato carattere fattualee come tali impingono nella ricostruzione dei fatti di causa motivatamente operata dal giudice di merito; c) sono infine eccentriche rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, in mancanza di qualsivoglia puntuale e motivante riferimento del giudice a quo, sia alla presenza del dolo, sia alla volontà del ricorrente di arrecare ad altri danno. 5.Con il quinto motivo si deduce violazione ex art. 360 , n . 3 , c.p.c. con riferimento alla norma sull'azione di riduzione, con errata applicazione degli artt. 554, 556 e 557 c.c. e con riferimento agli artt. 559, 769 e 809 c.c. e conseguente violazione dell'art. 2697, comma 1,c.c. 5.1La censura è inammissibile perché, evocando un mezzo giuridico – la reintegrazione della quota riservata ai legittimari – giammai azionato nel presente giudizio, risulta ancora una volta eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 6. Con il sesto motivo , deducendosi v iolazione ex art. 360 , n. 4 , c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., si torna a criticare la ritenuta mancanza di prova dell’allegata destinazione degli introiti del rimborso dei buoni, al pagamento di spese attinenti al ricovero della madre. 7.Con il settimo motivo si denuncia violazione ex art. 360 c.p.c. per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partisulla medesima questione. 7.1Le censure, in quanto attinenti alla ritenuta mancanza di prova in ordine alla destinazione delle somme riscosse in favore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè a una valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata, sono inammissibili in sede di legittimità.Non è superfluo aggiungere che del tutto generico e criptico è il richiamo all’omesso esame di un fatto decisivo, neppure adeguatamente individuato. 8. Con l’ottavo e con il nono motivo, con riferimento alla compensazione delle spese di causa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione dell'art. 360, n. 5 , c.p.c. errata applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. ; nonché violazione dell'art. 360 , n. 4 , c.p.c. con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. 9.1 L e critiche che, in quanto conness e, possono essere trattat e unitariamente, sono infondate.La Corte ha condannato « [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all'appellata Grisoni le spese del presentegrado di giudizio, che ha liquida to in € 6.615,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e CP A come per legge, compensando le spese tra le restanti parti». Ora, a confutazione delle censure, peraltro affatto generiche, svolte in ricorso, è sufficiente ricordare che “in tema dispese giudiziali, il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmen te coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese in favore della parte vittoriosa” (Cass. civ. 26 luglio 2021, n. 21400). Nella fattispecie, mentre da un lato alcuna motivazione illogica o erronea è stata addotta a sostegno della disposta compensazione, neppure ha esplicitato il ricorrente quale sia stata la sua linea difensiva a fronte delle pretese azionate da Poste. Di modo che le critiche sono carenti sotto il profilo dell’autosufficienza. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel ricorso incidentale deduce:10.Primo motivo. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 343 e 348 bis c.p.c. Sostiene l’impugnante l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del proposto gravame, posto che, contrariamente all’assunto del decidente,l’atto di appello enucleava sia le parti del provvedimento ritenute errate, sia gli errores iuris della motivazione, sia le modifiche che si intendevano apportare alla decisione. 10.1 La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha reputato inammissibile l’appello di Poste perché l’impugnante, a fronte di una decisione di prime cure che aveva respinto la domanda di manleva per l’accertata corresponsabilità della deducente nella illegittima riscossione dei buoni, aveva incentrato il gravame sulla pretesa violazione dell’art.2041 cod. civ., così prospettando un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo. A fronte di tale percorso argomentativo, la ricorrente svolge le sue critiche in chiave di insussistenza della pretesa violazione dell’art.342 cod. proc. civ., senza adeguatamente argomentare sulla appartenenza dell’azione generale di ingiustificato arricchimento al thema decidendum del giudizio di prime cure, in contrasto con quanto ritenuto dal decidente. 11. Per le ragioni espost e il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente principale e del ricorrente incidentale al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo tutore [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio e compensazione delle stesse tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale e i l ricorrente incidentale al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo tutore [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, per ciascuno di loro,in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese del presente giudizio tra i l ricorrente principale e il ricorrente incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso