CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2017
Cassazione n. 03321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 24873-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190 presso l'[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente -- contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. LPNRS049S51I468D), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con la quale è elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del difensore. - controricorrente 2'2 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata in data 24.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] era cointestataria con il defunto padre [OSCURATO:PERSONA] di sette buoni fruttiferi, emessi il primo nel giugno 1993 e gli altri nel luglio 1995, tutti con la clausola di pari facoltà di rimborso. Intervenuto il decesso del padre, la Lepanto aveva chiesto il rimborso dei buoni ma le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva risposto negativamente, richiedendo la dichiarazione di successione del defunto padre e l'ulteriore documentazione successoria con quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi. 2.[OSCURATO:PERSONA] convenne pertanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino, evidenziando che la clausola di pari rimborso integrava una obbligazione solidale attiva con la conseguenza che tutti i contitolari avrebbero potuto richiedere la prestazione per l'intero e che i titoli non sarebbero caduti in successione e che, comunque, in via subordinata il suo diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto al 50% del valore dei buoni. Il Tribunale di Torino accoglieva tuttavia la domanda subordinata, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 35.216,98. 3. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.4.2015, la Corte di appello ha accolto il gravame così proposto, condannando la società appellata al pagamento dell'intero importo richiesto pari ad euro 81.817,74, pari al valore dei predetti buoni fruttiferi, oltre interessi nella misura legale dal 27.4.2015 al saldo. La corte del merito ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 173 d.P.R. 156/73, normativa applicabile ratione temporis, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e che la clausola di pari facoltà di rimborso, espressamente riportata sui buoni, comporta la possibilità per 2 4, ognuno dei cointestatari di richiedere, disgiuntamente, la monetizzazione dell'intero valore dei buoni cointestati, dando vita ad una obbligazione solidale attiva; ha evidenziato che le disposizioni regolamentari dettate in materia di riscossione dei libretti postali e di rimborso dei buoni per l'ipotesi di decesso dell'intestatario ovvero di uno dei cointestatari, dettate dal d.P.R. n. 256/89 e specificatamente dall'art. 187, sono da interpretarsi nel senso che, nel caso di intestazione a persona defunta ovvero di cointestazione, "anche con clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta", il pagamento del dovuto deve essere eseguito "con quietanza di tutti gli aventi diritto"; ha osservato che non era comunque condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'art. 187, dettato per i libretti di deposito, non sarebbe applicabile in materia di buoni postali, posto che se è vero, per un verso, che l'art. 203 del medesimo decreto sopra richiamato dispone l'applicazione delle disposizioni dettate per i libretti ai buoni solo in quanto compatibili e in quanto non diversamente disposto, è altrettanto vero, per altro verso, che l'art. 208, disciplinante il rimborso dei buoni postali fruttiferi, nulla prevede per l'individuazione di chi riscuote mentre l'art. 187 si riferisce proprio a questo aspetto anche con riferimento alle ipotesi di previsione di pari facoltà di rimborso; ha tuttavia osservato che le disposizioni regolamentari dettate dall'art. 187 cit., in quanto riferibili anche ai buoni postali fruttiferi, se interpretate nel senso di derogare tout court alle conseguenze della cointestazione in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari - vanificando, in tal caso, anche la clausola di pari facoltà di rimborso - sarebbero in conflitto con la normativa primaria che dovrebbero rendere esecutiva, in quanto illegittimamente restrittive rispetto al dettato degli artt. 171 e 173 d.P.R. n. 156/73 in quanto derogatorie del "pagamento a vista" ed elusive dell'operatività della clausola di "pari facoltà di rimborso"; ha ritenuto pertanto ingiustificata l'interpretazione degli artt. 171 e 173 d.P.R. n. 156/73 offerta da parte della società appellata, anche in ragione del fatto che i buoni postali fruttiferi rappresentano prodotti finanziari che i clienti delle Poste acquistano sulla base di una valutazione operata sui titoli i quali contengono in sé tutte le indicazioni necessarie per il rimborso e che non comportano alcun profilo esecutivo del rapporto, salvo, al momento della riscossione, la determinazione degli interessi dovuti in base alla normativa primaria e regolamentare applicabile; ha infine osservato che la diversa interpretazione dell'art. 187 cit. - come disciplinante la totale deroga della clausola di pari facoltà di rimborso in ipotesi presente sui titoli, solo per il caso di intervenuto decesso di uno dei cointestatari - non risulta neanche giustificata tenendo conto dello stesso interesse di Poste s.p.a. ad adempiere correttamente l'obbligazione di pagamento che la onera, posto che eventuali abusi commessi da uno dei cointestatari a danno degli eredi di quello defunto riguarderebbero in realtà i rapporti tra i creditori solidali e non potrebbero in alcun modo coinvolgere le Poste che avrebbe dunque "pagato bene" proprio in conseguenza della combinazione del possesso dei titoli e della presenza della clausola di pari facoltà di rimborso; ha evidenziato, quanto alla posizione del cointestatario deceduto riferibile all'esecuzione a saldo "con quietanza di tutti gli aventi diritto", che per il de cuius la richiesta di rimborso dovrebbe avvenire da parte di tutti gli eventi diritto che, in possesso dei titoli, potrebbero e dovrebbero agire insieme per il rimborso dell'intero, come avviene per qualsiasi altro cointestatario, e ciò in ragione del principio della solidarietà attiva degli eredi rispetto ai crediti del defunto; ha osservato che l'art. 187 d.P.R. cit., se così correttamente interpretato, comporterebbe, in ipotesi di titoli con clausola di pari facoltà di rimborso, che ogni cointestatario mantenga, anche in ipotesi in cui uno degli altri contestatari sia deceduto, il diritto al rimborso dell'intero alla presentazione del titolo di cui abbia il possesso, senza la necessità della quietanza degli eredi del cointestatario deceduto e degli altri cointestatari, dovendosi invece ritenere - come accennato - necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto del defunto solo se l'iniziativa di rimborso sia intrapresa dagli eredi o coeredi o comunque aventi causa del cointestatario defunto, già possessore del titolo. 2. La sentenza, pubblicata il 24.7.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.91i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 171 e 182 del d.P.R. 156/1973 e dell'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe fornito dell'art. 187 d.P.R. 256/1989 un'interpretazione non condivisibile ed in contrasto con l'art. 12 delle preleggi. Osserva la ricorrente che l'art. 187 d.P.R. cit. con l'inciso "... anche con la clausola della pari facoltà ..." porterebbe inequivocabilmente a ritenere compresi nel novero della norma anche i buoni emessi con pari facoltà di rimborso e che la disciplina regolamentare dettata dal d.P.R. 256/89, applicabile al caso di specie ratione temporis, prescriverebbe, proprio nell'art. 187 sopra citato, la necessità della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, da intendersi cointestatari superstiti ed eredi del cointestatario deceduto, anche laddove i titoli siano emessi con la clausola "con pari facoltà di rimborso", così come espressamente previsto dalla norma da ultimo citata. Non sarebbe conforme allo spirito della norma né supportata da alcun argomento giuridico - aggiunge la società ricorrente - l'affermazione della Corte di merito laddove ritiene di poter applicare tale disposizione solo nei confronti degli eredi del cointestatario deceduto - già in possesso dei titoli - e non già - come nel caso di specie - nei confronti del cointestatario superstite. Osserva ancora la ricorrente che consentire, pur nel riconosciuto ambito applicativo dell'art. 187 d.P.R. cit., che i titoli in possesso del cointestatario superstite possano da quest'ultimo essere riscossi anche per la quota caduta in successione, senza la firma per quietanza degli eredi del cointestatario deceduto, creerebbe una lesione dei diritti degli aventi causa i quali potrebbero invocare, nei confronti di Poste, proprio l'applicazione dell'art. 187 cit. a tutela delle proprie ragioni, avendo in realtà voluto tutelare quest'ultima norma proprio gli interessi dei soggetti ignari dell'emissione (né in possesso) dei titoli intestati al loro dante causa, prescrivendo per l'appunto la quietanza di tutti gli aventi diritto (cointestatari ed eredi) al momento del rimborso. Osserva ancora la ricorrente - pur riconoscendo di non aver proposto gravame avverso la sentenza di primo grado laddove la stessa 5 k aveva previsto il pagamento della quota di cointestazione - che Tribunale avrebbe riconosciuto il diritto alla riscossione in favore della resistente nonostante i titoli fossero ancora fruttiferi e che se la ratio dell'art. 187 cit. fosse quella di tutelare i diritti di tutti gli interessati (aventi causa e cointestatari) - tanto ciò è vero che il pagamento dei buoni ancora fruttiferi è ammessa con la quietanza congiunta - allora risulterebbe evidente l'impossibilità giuridica di consentire spontaneamente lo "scorporo" del buono ancora fruttifero, che comunque implica la liquidazione dell'intero titolo con pagamento della quota e accantonamento del residuo caduto in successione e conseguente interruzione del maturare degli interessi, perché ciò recherebbe un pregiudizio agli aventi diritto che - tutelati dall'art. 187 cit. - vedrebbero ridotto il valore dei buoni loro spettanti. Ricorda infine la ricorrente che i buoni postali fruttiferi sono da considerarsi titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non sono destinati alla circolazione avendo come unica funzione quella di individuare l'avente diritto della prestazione e che il pagamento degli stessi non potrebbe prescindere dalla consegna degli originali e dal contestuale rilascio della sottoscrizione per quietanza. 1.2 Il motivo è infondato. 1.2.1 La questione in diritto prospettata dalla società ricorrente con il motivo qui in esame è stata affrontata e recentemente risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021), con decisione che anche questo Collegio condivide e alla quale intende fornire continuità applicativa. E' stato infatti affermato, nell'arresto da ultimo ricordato, il seguente principio di diritto: "In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina" (cfr. anche: Cass. 40107/2021; Cass. 4280/2022; Cass. 5426/2022). È stato invero affermato nel precedente qui richiamato ed applicato, con argomentazioni qui integralmente condivise, che "L'applicabilità dell'articolo 187 del d.P.R. numero 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell'articolo 203 dello stesso decreto, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., è da escludere" (cfr. Cass. n. 24639/2021, cit. supra). E' stato infatti osservato che ,,... l'assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non può essere collocato a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l'articolo 208 del già citato decreto contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali «sono rimborsabili a vista»: di guisa che ciò che è assunto a premessa del ragionamento poc'anzi riassunto è quanto invece occorrerebbe dimostrare. Ciò detto, è ben vero che non solo í libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c., e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra í due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l'aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: «I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno». E 7 iv cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali. 10.4.4. — Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che « la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario». La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la 8 ,e riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto" (così espressamente sempre Cass. n. 24639 del 13/09/2021, cit. supra). Alla luce dei principi affermati da questa Corte nel precedente sopra richiamato le doglianze proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. devono essere rigettate. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 92 cod. proc. civ. e dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 e succ. modificazioni, sul rilievo che sarebbe stata ingiusta e gravatoria la decisione di condanna al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo in considerazione della immediata manifestazione di volontà di pagamento del dovuto e di una controversia tra le parti sul solo profilo delle modalità di rimborso dei titoli caduti in successione. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato posto che non è dato riscontrare la denunciata violazione di legge laddove la Corte di merito si è limitata ad applicare il principio di soccombenza per la regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (art. 91 c.p.c.). A ciò va anche aggiunto che, in materia di procedimento civile, poi, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. 26912/2020). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 9 r Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza de