CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 giugno 2016
Cassazione n. 14268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 24660-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 312 CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 579/2015; udita 1a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 24660/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 giugno 2016 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accolto solo parzialmente la opposizione proposta dal MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( in prosieguo MIUR) avverso il decreto ingiuntivo notificato da [OSCURATO:PERSONA]— docente a termine nell'anno scolastico 2012/2013— per il pagamento della indennità sostituiva delle ferie, riducendo l'importo ingiunto. 2.La Corte territoriale, nel respingere l'appello del MIUR, osservava che, secondo la disciplina degli articoli 13 e 19 del [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, nel caso in cui il docente a termine non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dava luogo al pagamento della indennità sostituiva. Il DL nr. 95/2012 conv. con mod. in L. nr. 135/2012 all' articolo 5, comma otto, aveva in seguito previsto la fruizione obbligatoria di ferie, permessi e riposi, stabilendo che essi non davano luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma aveva altresì disposto la disapplicazione,a decorrere dalla sua entrata in vigore, delle disposizioni contrattuali più favorevoli. 3. Il giudice dell'appello non accoglieva la lettura della norma sostenuta dal MIUR, secondo cui essa aveva reso le ferie non monetizzabili, rilevando che una interpretazione della norma coordinata con il dettato costituzionale sulla irrinunciabilità del diritto alle ferie, portava ad escludere la monetizzazione delle ferie solo quando la mancata fruizione fosse addebitabile ad una elusione delle disposizioni normative. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 2109 cod.civ., comunicando al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie; in caso diverso la mancata fruizione delle ferie non era addebitabile al lavoratore. 4.Aggiungeva che dopo qualche mese dalla conversione del D.L. nr. 95/2012, il legislatore era nuovamente intervenuto sulle ferie del personale docente con la legge 24 dicembre 2012 nr. 228, articolo 1, commi 54 e 55. Tali disposizioni avevano previsto una mera facoltà del personale docente a termine della scuola di fruire delle ferie, con previsione incompatibile con il PROC. nr. 24660/2016 [OSCURATO:PERSONA] nr. 95; pertanto veniva meno la disapplicazione disposta dal predetto DL nr. 95 e riprendeva vigore l'articolo 19 CCNL 2006/2009. In ogni caso, il successivo comma 56 prevedeva che le clausole contrattuali in contrasto le disposizioni dei commi 54 e 55 fossero disapplicate dal 1" settembre 2013, momento in cui il rapporto di lavoro della CIVITILLO era già cessato. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR, articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo il MIUR ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 54,55, 56 L. nr. 228/2012. 2.Secondo la interpretazione sostenuta dal MIUR, il DL nr. 95/2012, articolo 5, comma otto, aveva disapplicato, a decorrere dal 7 luglio 2012, la previsione dell'articolo 19 CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 29.11.2007, nella parte in cui consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie e di monetizzarle. Successivamente, la legge nr. 228/2012, articolo 1 comma 56, aveva disapplicato dall'i" settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che non erano già state disapplicate dal DL nr. 95, relative alle ferie del personale a tempo indeterminato. Infine, l'articolo 1, comma 55, L. nr. 228/2012 aveva introdotto una deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie per le supplenze brevi e per le supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie «spettanti» e quelli in cui era «consentito» fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicchè la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto (spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni ( in cui era consentito godere delle ferie). 3. Il ricorso è infondato. 4. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della PROC. nr. 24660/2016 RG scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. - [OSCURATO:PERSONA]- 5. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'articolo 13. 6. Per il personale docente rilevano i commi nove e dieci. A tenore del comma nove, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio— ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia— sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 5. Il successivo articolo 19 dello stesso CCNL— relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato— dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma due, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione PROC. nr. 24660/2016 RG «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. - [OSCURATO:PERSONA]'ANNO 2012- 8. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. 9. L'articolo 5, comma otto, del DL 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 10. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, nr.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di PROC. nr. 24660/2016 RG arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 11. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto— con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228— dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 12. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato— fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 13. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma otto, del DL nr. 95/2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 14. Da ultimo, il comma 56 dello stesso articolo 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1^ settembre 2013. 15. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge nr. 135/2012 (di conversione del DL nr. 95/2012) e la legge nr. 228/2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, ali' obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. nr. 228/2012, articolo 1, comma 54, tuttavia, per 5 62' PROC. nr. 24660/2016 RG il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'i settembre 2013. 16. Correttamente il giudice dell'appello ha dunque affermato che il suddetto comma 56 ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'articolo 19 [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. - [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE- 17. Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità , PROC. nr. 24660/2016 RG finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 22. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 23. Le spese di causa si compensano tra le parti per la novità delle questioni trattate. PROC. nr. 24660/2016 RG 24. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 20