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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03339/2024

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A BUCONI.

FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, che aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ( la cui richiesta irrevocabile di esonero dal servizio ex art. 72 d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, presentata in data 27.2.2009, era stata accolta con nota INPDAP del 12.10.2009 a far data dal 31.12.2009), volte ad accertare l’illegittimità del calcolo di quanto dovuto a titolo di compenso provvisorio nell’intero periodo di esonero, della tredicesima mensilità 2009 e dell’imponibile previdenziale per il versamento dei contributi nell’intero periodo di esonero, nonché il loro diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nell’anno 2009, con conseguente condanna dell’Istituto alla corresponsione delle relative somme e al versamento dei contributi previdenziali sulle ulteriori somme accertate come imponibile previdenziale.

2. La Corte territoriale riteneva che i compensi per la partecipazione al progetto decentrato di cui all’art. 6 CCIE 2009 dovessero essere inclusi nel trattamento temporaneo di cui all’art. 72 del d.l. n. 112/2008. 3.Consideravainapplicabile ratione temporis la legge n. 95/2012 , permanendo il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie in base a quanto stabilito dal CCNL applicabile, il quale consentiva di ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della risoluzione del rapporto, qualora il mancato godimento fosse dipeso da esigenze di servizio. 4.Richiamava la giurisprudenza di legittimità sul carattere sia retributivo ch e risarcitorio dell’indennità sostitutiva delle ferie ed e scludeva che la mancata fruizione delle ferie fossedipesa dalla volontà delle parti, risultando provato che i dipendentiavevano chiesto il godimento delle ferie ( la cui sussistenza non era stata peraltro contestata dall’INPS ) , ed essendo incontestato che avevano ricevuto l’invito a soprassedere per esigenze di servizio. 5.Considerato che il Sedda e il Melis erano entrati in regime di esonero dal 31.12.2009, condivideval’interpretazione dell’art. 24 , comma 8 del CCNL 2002 - 2005operata dal primo giudice, non ritenendo corretto l’operato dell’INPS, che avevaconsiderato il Sedda e il Melis in regime di esonero per l’intero mese di dicembre 2009.

6. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso , illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, degli artt. 1362 ss. cod. civ. anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6 [OSCURATO:PERSONA] 2009 e all’Ipotesi di accordo progetti locali 2009 sede di Oristano dell’11.112009, dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Deduce che ai sensi degli artt, 5 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] 1999, il sistema incentivante la produttività si articola in Progetto Generale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi dell’Istituto, e in [OSCURATO:PERSONA], tesi alla gestione di specifiche criticità territoriali; evidenziache i compensi derivanti dai [OSCURATO:PERSONA] sono variabili nell’ane nel quantum ed hanno il carattere di prestazione una tantum , esclusa dalla determinazione del trattamento economico temporaneo del personale in posizione di esonero.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione ela falsa applicazione degli artt. 5 e 25 del d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Argomenta in ordine all’applicabilità dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, evidenziando l’insussistenza di un oggettivo e assoluto impedimento alla fruizione delle ferie da parte del Sedda e del Melis, che avevano presentato la relativa istanza nelle rispettive date del 2.12.2009 e del 17.11.2009, molti mesi dopo la domanda di esonero (27.2.2009) e poco prima della fruizione del beneficio, concesso in data 12.10.2009 ed avente decorrenza dal 31.12.2009.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. anche con riferimento all’art. 24 del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost, ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta l’erroneità del riferimento all’art. 24, comma 8, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto si riferisce agli istituti che comportano la riduzione del trattamento economico, quali aspettative, congedi e assenze, e non alla diversa ipotesi del servizio prestato per un periodo inferiore all’anno.

Evidenzia che l’Istituto ha dapprima liquidato la tredicesima mensilità in misura piena, poi l’ha ridotta al 50% ed in ultimo l’ha corrisposta nella misura del 70% per l’intero mese di dicembre 2009, in quanto ha equiparato il collocamento nella posizione di esonero ad un nuovo status.

Argomenta che il Sedda ed il Melis , collocati in esonero dal 31.12.2009 , non hanno prestato attività lavorativa o non sono stati in servizio per tutto l’anno di riferimento; sostiene pertanto che non hanno diritto all’intero importo della tredicesima.

4. Il primo motivo è fondato.

Secondo l’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112/2008 , conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ratione temporisvigente: “Durante il periodo di esonero dal servizioal dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.

Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità”.

Questa Corte ha in proposito evidenziato che tale norma detta un preciso criterio di commisurazione del trattamento economico spettante al dipendente esonerato dal servizio, attraverso l'individuazione di parametri percentuali rapportati al trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, come risultante dall'ultima busta paga del lavoratore in servizio(Cass. n. 2704/2022).

Si è inoltre chiarito che dalle competenze "accessorie" devono tenersi distinte le voci della retribuzione "contingente", per la quale -come precisato da Sez.

U n. 7154/2010 - "deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale.

Si ritiene però condivisibile in linea di principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L.23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226".

La sentenza impugnata, che ha ritenuto l’inclusione de i compensi per la partecipazione al progetto decentrato di cui all’art. 6 CCIE 2009nel trattamento temporaneo di cui all’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112/2008 , conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008,senza riconoscerne il carattere fisso ed accessorio, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata sul punto, in quanto si fonda su una lettura del contratto integrativo del tutto slegata dalla verifica dei parametri richiesti da tale disposizione.

5. Il secondomotivo è infondato.

La sentenza impugnata ha innanzitutto escluso ratione temporis l’applicabilità dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. dalla legge n. 135/2012 ed ha riconosciuto il diritto del Sedda e del Melis alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie in base a quanto stabilito dal CCNL applicabile, il quale consentiva di ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della risoluzione del rapporto, qualora il mancato godimento fosse dipeso da esigenze di servizio; ha inoltre escluso che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa dalla volontà delle parti, risultando provato che i dipendenti avevano chiesto il godimento delle ferie ed essendo incontestato che avevano ricevuto l’invito a soprassedere per esigenze di servizio.

Ciò premesso, la sentenza impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché Cass. n. 14268/2022), agli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - offert a dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C- 570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016).

In particolare, secondo l’interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell’art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla leggen. 135 del 2012) conforme al diritto dell’Unione “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - ; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022).

La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l’art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Rispetto alla censura riguardante l’inconferenza del richiamo a Cass. n. 11462/2012, opera il principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 6.Anche il terzo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 72, comma 3,del d.l. n. 112/2008 vigente ratione temporis “3.Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento”.

La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato l’art. 24, comma 8del [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, il quale determina la misura del rateo tredicesima nei periodi temporali “ che comportino la riduzione del trattamento economico” , stabilendo che “è ridotto nella stessa proporzione”.

7. In conclusione, va accolto il primo motivo per quanto di ragione e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta,con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, che aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ( la cui richiesta irrevocabile di esonero dal servizio ex art. 72 d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, presentata in data 27.2.2009, era stata accolta con nota INPDAP del 12.10.2009 a far data dal 31.12.2009), volte ad accertare l’illegittimità del calcolo di quanto dovuto a titolo di compenso provvisorio nell’intero periodo di esonero, della tredicesima mensilità 2009 e dell’imponibile previdenziale per il versamento dei contributi nell’intero periodo di esonero, nonché il loro diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nell’anno 2009, con conseguente condanna dell’Istituto alla corresponsione delle relative somme e al versamento dei contributi previdenziali sulle ulteriori somme accertate come imponibile previdenziale. 2. La Corte territoriale riteneva che i compensi per la partecipazione al progetto decentrato di cui all’art. 6 CCIE 2009 dovessero essere inclusi nel trattamento temporaneo di cui all’art. 72 del d.l. n. 112/2008. 3.Consideravainapplicabile ratione temporis la legge n. 95/2012 , permanendo il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie in base a quanto stabilito dal CCNL applicabile, il quale consentiva di ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della risoluzione del rapporto, qualora il mancato godimento fosse dipeso da esigenze di servizio. 4.Richiamava la giurisprudenza di legittimità sul carattere sia retributivo ch e risarcitorio dell’indennità sostitutiva delle ferie ed e scludeva che la mancata fruizione delle ferie fossedipesa dalla volontà delle parti, risultando provato che i dipendentiavevano chiesto il godimento delle ferie ( la cui sussistenza non era stata peraltro contestata dall’INPS ) , ed essendo incontestato che avevano ricevuto l’invito a soprassedere per esigenze di servizio. 5.Considerato che il Sedda e il Melis erano entrati in regime di esonero dal 31.12.2009, condivideval’interpretazione dell’art. 24 , comma 8 del CCNL 2002 - 2005operata dal primo giudice, non ritenendo corretto l’operato dell’INPS, che avevaconsiderato il Sedda e il Melis in regime di esonero per l’intero mese di dicembre 2009. 6. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso , illustrato da memoria. DIRITTO 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, degli artt. 1362 ss. cod. civ. anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6 [OSCURATO:PERSONA] 2009 e all’Ipotesi di accordo progetti locali 2009 sede di Oristano dell’11.112009, dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che ai sensi degli artt, 5 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] 1999, il sistema incentivante la produttività si articola in Progetto Generale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi dell’Istituto, e in [OSCURATO:PERSONA], tesi alla gestione di specifiche criticità territoriali; evidenziache i compensi derivanti dai [OSCURATO:PERSONA] sono variabili nell’ane nel quantum ed hanno il carattere di prestazione una tantum , esclusa dalla determinazione del trattamento economico temporaneo del personale in posizione di esonero. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione ela falsa applicazione degli artt. 5 e 25 del d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Argomenta in ordine all’applicabilità dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, evidenziando l’insussistenza di un oggettivo e assoluto impedimento alla fruizione delle ferie da parte del Sedda e del Melis, che avevano presentato la relativa istanza nelle rispettive date del 2.12.2009 e del 17.11.2009, molti mesi dopo la domanda di esonero (27.2.2009) e poco prima della fruizione del beneficio, concesso in data 12.10.2009 ed avente decorrenza dal 31.12.2009. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. anche con riferimento all’art. 24 del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost, ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità del riferimento all’art. 24, comma 8, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto si riferisce agli istituti che comportano la riduzione del trattamento economico, quali aspettative, congedi e assenze, e non alla diversa ipotesi del servizio prestato per un periodo inferiore all’anno. Evidenzia che l’Istituto ha dapprima liquidato la tredicesima mensilità in misura piena, poi l’ha ridotta al 50% ed in ultimo l’ha corrisposta nella misura del 70% per l’intero mese di dicembre 2009, in quanto ha equiparato il collocamento nella posizione di esonero ad un nuovo status. Argomenta che il Sedda ed il Melis , collocati in esonero dal 31.12.2009 , non hanno prestato attività lavorativa o non sono stati in servizio per tutto l’anno di riferimento; sostiene pertanto che non hanno diritto all’intero importo della tredicesima. 4. Il primo motivo è fondato. Secondo l’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112/2008 , conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ratione temporisvigente: “Durante il periodo di esonero dal servizioal dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità”. Questa Corte ha in proposito evidenziato che tale norma detta un preciso criterio di commisurazione del trattamento economico spettante al dipendente esonerato dal servizio, attraverso l'individuazione di parametri percentuali rapportati al trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, come risultante dall'ultima busta paga del lavoratore in servizio(Cass. n. 2704/2022). Si è inoltre chiarito che dalle competenze "accessorie" devono tenersi distinte le voci della retribuzione "contingente", per la quale -come precisato da Sez. U n. 7154/2010 - "deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale. Si ritiene però condivisibile in linea di principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L.23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226". La sentenza impugnata, che ha ritenuto l’inclusione de i compensi per la partecipazione al progetto decentrato di cui all’art. 6 CCIE 2009nel trattamento temporaneo di cui all’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112/2008 , conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008,senza riconoscerne il carattere fisso ed accessorio, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata sul punto, in quanto si fonda su una lettura del contratto integrativo del tutto slegata dalla verifica dei parametri richiesti da tale disposizione. 5. Il secondomotivo è infondato. La sentenza impugnata ha innanzitutto escluso ratione temporis l’applicabilità dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. dalla legge n. 135/2012 ed ha riconosciuto il diritto del Sedda e del Melis alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie in base a quanto stabilito dal CCNL applicabile, il quale consentiva di ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della risoluzione del rapporto, qualora il mancato godimento fosse dipeso da esigenze di servizio; ha inoltre escluso che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa dalla volontà delle parti, risultando provato che i dipendenti avevano chiesto il godimento delle ferie ed essendo incontestato che avevano ricevuto l’invito a soprassedere per esigenze di servizio. Ciò premesso, la sentenza impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché Cass. n. 14268/2022), agli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - offert a dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C- 570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016). In particolare, secondo l’interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell’art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla leggen. 135 del 2012) conforme al diritto dell’Unione “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - ; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l’art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Rispetto alla censura riguardante l’inconferenza del richiamo a Cass. n. 11462/2012, opera il principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 6.Anche il terzo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 72, comma 3,del d.l. n. 112/2008 vigente ratione temporis “3.Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento”. La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato l’art. 24, comma 8del [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, il quale determina la misura del rateo tredicesima nei periodi temporali “ che comportino la riduzione del trattamento economico” , stabilendo che “è ridotto nella stessa proporzione”. 7. In conclusione, va accolto il primo motivo per quanto di ragione e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta,con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione